| Gazzetta n. 242 del 15 ottobre 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI |  
| DECRETO 10 agosto 2019, n. 112 |  
| Regolamento recante la disciplina delle modalita' per lo  svolgimento della prova di idoneita', con valore di esame  di  Stato  abilitante, finalizzata al conseguimento della qualifica di restauratore di  beni culturali.  |  
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                        IL MINISTRO PER I BENI                       E LE ATTIVITA' CULTURALI 
                            di concerto con 
                     IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,                   DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
   Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;   Visto l'articolo 182, comma 1-quinquies del decreto legislativo  22 gennaio 2004, n. 42, recante il  Codice  dei  beni  culturali  e  del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6  luglio  2002,  n. 137;   Visto il decreto legislativo  20  ottobre  1998,  n.  368,  recante istituzione del Ministero per i beni  e  le  attivita'  culturali,  a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1977, n. 59;   Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2008,   n.   121,   recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo  in applicazione dell'articolo  1,  commi  376  e  377,  della  legge  24 dicembre 2007, n. 244,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana 16 maggio 2008, n. 114;   Vista la legge 14  gennaio  2013,  n.  7,  recante  modifica  della disciplina   transitoria   del   conseguimento    delle    qualifiche professionali di restauratore di beni culturali  e  di  collaboratore restauratore di beni culturali;   Visto il  decreto-legge  8  agosto  2013,  n.  91,  convertito  con modificazioni  dalla  legge  7  ottobre   2013,   n.   112,   recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e  il  rilancio dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e  in  particolare l'articolo 3-quinquies, che ha introdotto  ulteriori  modifiche  alla disciplina  transitoria  per  il  conseguimento  della  qualifica  di restauratore;   Visto il decreto-legge 12  luglio  2018,  n.  86,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 recante  disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei  Ministeri  dei beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  delle  politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e  della  tutela  del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita';   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n. 487, regolamento  recante  norme  sull'accesso  agli  impieghi  nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici impieghi;   Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29 agosto 2014, n.  171,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  degli uffici della diretta collaborazione  del  Ministro  e  dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma  dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge  23  giugno  2014,  n.  89»  e  successive modificazioni;   Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita'  culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, 30 marzo 2009, n.  53,  regolamento  recante  la  disciplina delle modalita' per lo svolgimento della  prova  di  idoneita'  utile all'acquisizione della qualifica di restauratore di  beni  culturali, nonche'  della  qualifica  di  collaboratore  restauratore  di   beni culturali, in attuazione dell'articolo 182,  comma  1-quinquies,  del Codice dei beni culturali e del paesaggio;   Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita'  culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, 26 maggio 2009, n. 86, recante il Regolamento concernente la definizione dei profili di competenza dei restauratori e degli  altri operatori che svolgono attivita' complementari al  restauro  o  altre attivita'  di  conservazione  dei  beni  culturali  mobili  e   delle superfici decorate di beni architettonici, ai sensi dell'articolo 29, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  recante  il Codice dei beni culturali e del paesaggio;   Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita'  culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, 26 maggio 2009, n. 87, recante il regolamento concernente la definizione  dei  criteri  e  livelli  di  qualita'  cui  si   adegua l'insegnamento   del   restauro,   nonche'   delle    modalita'    di accreditamento, dei requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti che  impartiscono  tale  insegnamento,  delle  modalita' della  vigilanza  sullo  svolgimento  delle  attivita'  didattiche  e dell'esame finale, del titolo accademico  rilasciato  a  seguito  del superamento di detto esame, ai sensi dell'articolo 29, commi 8  e  9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio;   Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le  attivita' culturali, 30 dicembre 2010, n. 302, recante l'istituzione del  corso di diploma accademico  di  secondo  livello  di  durata  quinquennale abilitante alla professione di «restauratore di beni culturali»;   Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca del 23 giugno 2011, n. 81,  relativo  alla  definizione degli    ordinamenti    curriculari     dei     profili     formativi professionalizzanti  del  corso  di  diploma  accademico  di  secondo livello  di  durata  quinquennale  in   restauro,   abilitante   alla professione di«restauratore di beni culturali», istituito con decreto 30   dicembre   2010,   n.   302,   del   Ministro   dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il  Ministro  per  i beni e le attivita' culturali;   Visto  il  decreto  2  marzo  2011  del  Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro  per  i beni e le attivita' culturali, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno 2011, n. 139,  con  il  quale  e' stata definita la classe  di  laurea  magistrale  a  ciclo  unico  in Conservazione e restauro dei beni culturali - LMR/02;   Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita'  culturali e del turismo 27 novembre 2014, recante  articolazione  degli  uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero;   Vista la sentenza del Tribunale  amministrativo  regionale  per  il Lazio, sezione seconda quater, n. 6903 del 12 giugno 2017 con cui  e' stato accolto il ricorso presentato per  l'accertamento  dell'obbligo di provvedere del Ministero dei beni e delle  attivita'  culturali  e del turismo e del Ministero dell'istruzione dell'universita' e  della ricerca ad emanare il decreto  ministeriale,  previsto  dall'articolo 182, comma 1-quinquies del decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n. 42, che stabilisca le modalita' delle prove di idoneita', con  valore di esame di Stato abilitante, per l'acquisizione della  qualifica  di restauratore;   Vista la sentenza del Tribunale  amministrativo  regionale  per  il Lazio, sezione seconda quater, n. 7307 del 2 luglio 2018, con cui  e' stato nominato il commissario ad acta per l'esecuzione della sentenza n.  6903  del  2017,  succitata,   individuato   nel   titolare   del Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con  facolta'  di  delega  in  favore  di  un dirigente o funzionario del suo ufficio;   Vista la nota n. 14762 del 31 luglio  2018  con  cui  il  Capo  del Dipartimento per il coordinamento amministrativo ha delegato il dott. Luigi  Capogna,  dirigente  del  Servizio  attivita'  di   indirizzo, monitoraggio e interventi speciali, presso l'ufficio affari  generali ed attivita' di indirizzo politico amministrativo presso il  medesimo Dipartimento;   Visto il verbale della riunione conclusiva di coordinamento del  23 novembre 2018 di approvazione dello schema  di  decreto  ministeriale predisposto  dal   commissario   ad   acta   congiuntamente   con   i rappresentanti delle  amministrazioni  ministeriali  interessate,  in esecuzione della sentenza del Tribunale amministrativo regionale  per il Lazio n. 7307 del 2 luglio 2018, sopra citata;   Acquisita l'intesa con la Conferenza unificata di cui  all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 13 febbraio 2019;   Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 aprile 2019;   Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,  a norma dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1998,  n.  400, effettuata con la nota n. 13786 del 20 maggio 2019  e  il  successivo parere favorevole con osservazioni formulato con nota  DAGL  n.  6031 del 13 giugno 2019; 
                                Adotta                       il seguente regolamento: 
                                Art. 1 
                                Oggetto 
   1. Il presente decreto stabilisce le modalita' per  lo  svolgimento delle prove di idoneita', con valore di esame di Stato  abilitante  e intese ad accertare le conoscenze, le abilita' e le competenze attese per lo specifico indirizzo. Le prove  di  idoneita',  finalizzate  al conseguimento della qualifica di restauratore di beni  culturali,  ai medesimi effetti indicati nell'articolo 29, comma 9-bis, del  decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 2002, n.  137, di  seguito  «Codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio»,  sono riservate  a  coloro  i  quali  abbiano  acquisito  la  qualifica  di collaboratore restauratore di beni culturali  e  a  coloro  i  quali, entro il termine e nel rispetto della condizione previsti  dal  comma 1-ter  dell'articolo  182  del  Codice  dei  beni  culturali  e   del paesaggio, abbiano conseguito la laurea o il  diploma  accademico  di primo livello in restauro delle accademie di belle arti,  nonche'  la laurea specialistica o magistrale, ovvero il  diploma  accademico  di secondo  livello  in  restauro  delle  accademie   di   belle   arti, corrispondenti ai titoli previsti nella tabella 1 dell'allegato B del Codice dei beni culturali e del paesaggio, attraverso un percorso  di studi della durata complessiva di almeno cinque anni.   
                                      NOTE 
           Avvertenza: 
               Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli          atti legislativi qui trascritti. 
           Note alle premesse: 
               Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della  legge          23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante          «Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della          Presidenza del Consiglio dei  ministri»,  pubblicata  nella          Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:                 «3. Con decreto ministeriale possono essere  adottati          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».               Si  riporta  il  testo  vigente  dell'art.  182,  comma          1-quinquies del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,          recante «Codice dei beni  culturali  e  del  paesaggio,  ai          sensi dell'art. 10 della legge  6  luglio  2002,  n.  137»,          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24  febbraio  2004,  n.          45, S.O. n. 28:                 «Art. 182. (Disposizioni transitorie). - (Omissis).                 1-quinquies. Puo' altresi' acquisire la qualifica  di          restauratore  di  beni  culturali,  ai   medesimi   effetti          indicati all'art. 29, comma 9-bis,  previo  superamento  di          una prova  di  idoneita'  con  valore  di  esame  di  Stato          abilitante, secondo le modalita' stabilite con decreto  del          Ministro  di  concerto  con  il  Ministro  dell'istruzione,          dell'universita' e della ricerca da emanare,  d'intesa  con          la Conferenza unificata  di  cui  all'art.  8  del  decreto          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro  il  31  dicembre          2012, colui  il  quale  abbia  acquisito  la  qualifica  di          collaboratore restauratore di beni culturali ai  sensi  del          comma 1-sexies  del  presente  articolo.  Con  il  medesimo          decreto sono stabilite le modalita' per lo  svolgimento  di          una distinta prova di idoneita'  con  valore  di  esame  di          Stato  abilitante,  finalizzata  al   conseguimento   della          qualifica di restauratore di beni  culturali,  ai  medesimi          effetti indicati all'art.  29,  comma  9-bis,  cui  possono          accedere coloro i quali, entro il termine  e  nel  rispetto          della condizione previsti  dal  comma  1-ter  del  presente          articolo,  abbiano  conseguito  la  laurea  o  il   diploma          accademico di primo livello in Restauro delle accademie  di          belle arti, nonche' la laurea  specialistica  o  magistrale          ovvero il diploma accademico di secondo livello in Restauro          delle accademie di belle  arti,  corrispondenti  ai  titoli          previsti nella tabella 1  dell'allegato  B,  attraverso  un          percorso di studi della durata complessiva di almeno cinque          anni. La predetta prova si  svolge  presso  le  istituzioni          dove si sono tenuti i corsi  di  secondo  livello,  che  vi          provvedono con le risorse umane, strumentali e  finanziarie          disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o  maggiori          oneri per la finanza pubblica.».               Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante          «Istituzione del  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'          culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo  1977,          n. 59», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  26  ottobre          1998, n. 250.               Il decreto del Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'          culturali, di concerto  con  il  Ministro  dell'istruzione,          dell'universita' e della ricerca, 30  marzo  2009,  n.  53,          regolamento recante la disciplina delle  modalita'  per  lo          svolgimento della prova di idoneita' utile all'acquisizione          della qualifica di restauratore di beni culturali,  nonche'          della  qualifica  di  collaboratore  restauratore  di  beni          culturali, in attuazione dell'art. 182,  comma  1-quinquies          del Codice dei beni culturali e  del  paesaggio,  e'  stato          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 2009, n. 121.               La legge 14 gennaio 2013, n. 7, recante modifica  della          disciplina transitoria del conseguimento  delle  qualifiche          professionali  di  restauratore  di  beni  culturali  e  di          collaboratore  restauratore  di  beni  culturali  e'  stata          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 2013, n. 25.               Si  riporta  il   testo   dell'art.   3-quinquies   del          decreto-legge  8  agosto  2013,  n.  91,   convertito   con          modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n.  112,  recante          disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e  il          rilancio  dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del          turismo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2013,          n. 186:                 «Art. 3-quinquies. (Conseguimento della qualifica  di          restauratore). - 1. All'art.  182  del  codice  di  cui  al          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo  il  comma          1-octies e' inserito il seguente:               «1-novies. I titoli di studio di cui  alla  sezione  I,          tabella  1,   dell'allegato   B   consentono   l'iscrizione          nell'elenco, di cui al comma 1, relativamente ai settori di          competenza, di cui alla sezione II dell'allegato B, cui  si          riferiscono gli  insegnamenti  di  restauro  impartiti.  Le          posizioni di inquadramento di cui alla sezione  I,  tabella          2,  dell'allegato  B  consentono  l'iscrizione  nell'elenco          relativamente ai settori di competenza cui  si  riferiscono          le    attivita'     lavorative     svolte     a     seguito          dell'inquadramento. L'esperienza professionale di cui  alla          sezione I, tabella 3, dell'allegato B consente l'iscrizione          nell'elenco relativamente al settore di competenza  cui  si          riferiscono  le  attivita'  di  restauro  svolte   in   via          prevalente, nonche' agli eventuali  altri  settori  cui  si          riferiscono attivita' di restauro svolte per la  durata  di          almeno due anni».  e  in  particolare  l'articolo,  che  ha          introdotto ulteriori modifiche alla disciplina  transitoria          per il conseguimento della qualifica di restauratore.».               Il decreto del Presidente  della  Repubblica  9  maggio          1994, n. 487, regolamento recante norme  sull'accesso  agli          impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita'  di          svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle  altre          forme  di  assunzione  nei  pubblici  impieghi   e'   stato          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 agosto  1994,  n.          185.               Il decreto del Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'          culturali, di concerto  con  il  Ministro  dell'istruzione,          dell'universita' e della ricerca, 26  maggio  2009,  n.  86          recante  il  Regolamento  concernente  la  definizione  dei          profili  di  competenza  dei  restauratori  e  degli  altri          operatori che svolgono attivita' complementari al  restauro          o altre  attivita'  di  conservazione  dei  beni  culturali          mobili e delle superfici decorate di  beni  architettonici,          ai sensi dell'art. 29, comma 7, del decreto legislativo  22          gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e          del paesaggio, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale          del 13 luglio 2009, n. 160.               Il decreto del Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'          culturali, di concerto  con  il  Ministro  dell'istruzione,          dell'universita' e della ricerca, 26  maggio  2009,  n.  87          recante  il  regolamento  concernente  la  definizione  dei          criteri e livelli di qualita' cui si adegua  l'insegnamento          del restauro, nonche' delle  modalita'  di  accreditamento,          dei requisiti minimi organizzativi e di  funzionamento  dei          soggetti  che   impartiscono   tale   insegnamento,   delle          modalita' della vigilanza sullo svolgimento delle attivita'          didattiche  e  dell'esame  finale,  del  titolo  accademico          rilasciato a seguito del superamento  di  detto  esame,  ai          sensi dell'art. 29, commi  8  e  9,  del  Codice  dei  beni          culturali  e  del  paesaggio,  e'  stato  pubblicato  nella          Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 2009, n. 160.               Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29          agosto 2014, n. 171, recante: regolamento di organizzazione          del Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e  del          turismo, degli  uffici  della  diretta  collaborazione  del          Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della          performance,  a  norma   dell'art.   16,   comma   4,   del          decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e'  stato          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25  novembre  2014,          n. 274.               Il decreto ministeriale 27 novembre 2014  del  Ministro          dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, recante          articolazione degli  uffici  dirigenziali  di  livello  non          generale del Ministero e' stato pubblicato  nella  Gazzetta          Ufficiale dell'8 gennaio 2015, n. 5.               Il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con          modificazioni, dalla legge 9 agosto  2018,  n.  97  recante          disposizioni  urgenti  in   materia   di   riordino   delle          attribuzioni dei  Ministeri  dei  beni  e  delle  attivita'          culturali  e  del   turismo,   delle   politiche   agricole          alimentari e forestali e dell'ambiente e della  tutela  del          territorio e del mare, nonche' in  materia  di  famiglia  e          disabilita' e' stato pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale          del 12 luglio 2018, n. 160.               Il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con          modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121,  recante          disposizioni urgenti per l'adeguamento delle  strutture  di          Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della          legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' stato  pubblicato  nella          Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2008, n. 114.               Il    decreto     del     Ministro     dell'istruzione,          dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il          Ministro per i beni e le attivita' culturali,  30  dicembre          2010, n. 302, recante l'istituzione del  corso  di  diploma          accademico  di  secondo  livello  di  durata   quinquennale          abilitante  alla  professione  di  «restauratore  di   beni          culturali»,  pubblicato,  per  comunicato,  nella  Gazzetta          Ufficiale 5 febbraio 2011, n. 29.               Il    decreto     del     Ministro     dell'istruzione,          dell'universita' e della ricerca del 23 giugno 2011, n. 81,          relativo alla definizione degli ordinamenti curriculari dei          profili formativi professionalizzanti del corso di  diploma          accademico di secondo livello  di  durata  quinquennale  in          restauro, abilitante alla professione di  «restauratore  di          beni culturali», istituito con decreto 30 dicembre 2010, n.          302, del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della          ricerca di concerto  con  il  Ministro  per  i  beni  e  le          attivita'  culturali,  pubblicato,  per  comunicato,  nella          Gazzetta Ufficiale 25 luglio 2011, n. 171.               Il decreto 2 marzo 2011 del  Ministro  dell'istruzione,          dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il          Ministro per i beni e le attivita' culturali, con il  quale          e' stata definita la classe di laurea  magistrale  a  ciclo          unico in Conservazione e  Restauro  dei  Beni  Culturali  -          LMR/02 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del  17          giugno 2011, n. 139.    |  
|   |                                                            Allegato A                                                      (Art. 3, comma 2)   Settori di competenza     1 Materiali lapidei, musivi e derivati;     2 Superfici decorate dell'architettura;     3 Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile;     4 Manufatti scolpiti in legno; arredi e strutture lignee;     5 Manufatti  in  materiali  sintetici  lavorati,  assemblati  e/o dipinti;     6 Materiali e manufatti tessili, organici e pelle;     7 Materiali e manufatti ceramici e vitrei;     8 Materiali e manufatti in metallo e leghe;     9  Materiale  libraio  e  archivistico  e  manufatti  cartacei  e pergamenacei;     10 Materiale fotografico, cinematografico e digitale;     11 Strumenti musicali;     12 Strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici.     |  
|   |                                                            Allegato B                                          (Art. 5, comma 1, lettera c))   Settori scientifico-disciplinari  (Come definiti dal decreto ministeriale 4  ottobre  2000,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000, modificato dal  decreto ministeriale  18  marzo  2005,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 78 del 5 aprile 2005)     FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina);     CHIM/12 - Chimica dell'ambiente e dei beni culturali;     GEO/09     -     Georisorse     minerarie     e      applicazioni mineralogico-petrografiche per l'ambiente e i beni culturali;     BIO/03 - Botanica ambientale e applicata;     ICAR/17- Disegno;     ICAR/19 - Restauro;     L-ART/10 - Metodologie della ricerca archeologica;     L-ART/01 - Storia dell'arte medievale;     L-ART/02 - Storia dell'arte moderna;     L-ART/03 - Storia dell'arte contemporanea;     L-ART/04 - Museologia e critica artistica e del restauro;     M-STO/01 - Storia medievale;     M-STO/02 - Storia moderna;     M-STO/05 - Storia della scienza e delle tecniche;     M-STO/08 - Archivistica; bibliografia e biblioteconomia;     M-STO/09 - Paleografia.  Settori artistico-disciplinari     ABPR29 Chimica e fisica per il restauro;     ABPR30 Tecnologia dei materiali;     ABST47 Stile, Storia dell'arte e del costume;     ABVPA61 Beni culturali e ambientali;     ABVPA62  Teorie  e  pratiche  della   valorizzazione   dei   beni culturali;     ABVPA63 Museologia;     ABVPA64 Museografia e progettazione di sistemi espositivi;     ABPR74 Tecniche di fonderia e di formatura per il restauro;     ABPR75 Tecniche della decorazione per il restauro;     ABPR76 Tecniche e tecnologie grafiche per il restauro;     ABPR72 Tecniche della pittura per il restauro;     ABPR73 Tecniche della scultura per il restauro;     ABST49 Teoria e storia del restauro;     ABST51 Fenomenologia delle arti contemporanee;     ABPR24 Restauro per la pittura;     ABPR25 Restauro per la scultura;     ABPR26 Restauro per decorazione;     ABPR27 Restauro dei materiali cartacei;     ABPR28 Restauro dei supporti audiovisivi.     |  
|   |                                 Art. 2 
                        Requisiti di ammissione 
   1. In applicazione di  quanto  previsto  dall'articolo  182,  comma 1-quinquies, del Codice dei beni culturali e  del  paesaggio  possono acquisire la qualifica di restauratore, previo superamento  di  prove di idoneita' con valore di esame di Stato abilitante  svolte  con  le modalita' di cui al presente decreto:     a) coloro i quali abbiano acquisito la qualifica di collaboratore restauratore  di  beni  culturali  ai  sensi   del   comma   1-sexies dell'articolo 182 e abbiano superato una prova preselettiva,  con  le modalita' previste dal decreto di cui all'articolo 3, comma 1;     b) coloro  i  quali,  entro  il  termine  e  nel  rispetto  delle condizioni previsti dal comma 1-ter dell'articolo 182 del Codice  dei beni culturali e del paesaggio, abbiano conseguito  le  lauree  della classe 41 (Tecnologie per la conservazione e  il  restauro  dei  beni culturali),  le  lauree  della  classe  L-43   (Tecnologie   per   la conservazione  e  il  restauro  dei  beni   culturali),   le   lauree specialistiche  della  classe  12/S  (Conservazione  e  restauro  del patrimonio storico-artistico),  le  lauree  magistrali  della  classe LM-11 (Conservazione e restauro dei beni culturali), ovvero i diplomi accademici di primo e di secondo  livello  sperimentali  in  restauro rilasciati dalle Accademie di belle arti, attraverso un  percorso  di studi della durata complessiva  di  almeno  cinque  anni,  nonche'  i diplomi in restauro delle accademie di durata quadriennale equiparati ai diplomi accademici di II livello dalla legge finanziaria del 2013. I soggetti di cui alla presente  lettera  sono  ammessi  direttamente alla distinta prova di idoneita'.     |  
|   |                                 Art. 3   Domanda di partecipazione e modalita' di svolgimento delle  prove  di                              idoneita' 
   1. Le prove di idoneita', distinte in riferimento  ai  soggetti  di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 2 sono indette con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di  seguito «Ministro»,   di   concerto   con   il   Ministro    dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca,  da  pubblicare  nella  Gazzetta Ufficiale - 4ª  Serie  speciale   «Concorsi  ed  esami»  e  sul  sito Internet istituzionale del  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita' culturali, http://www.beniculturali.it, di seguito «sito Internet del Ministero» - che ne fissa le date, le modalita' di svolgimento  e  le sedi, distribuite sul territorio, presso le istituzioni  accreditate, ovvero per i soggetti di cui all'articolo  2,  comma  1,  lettera  a) presso le Scuole di alta formazione del Ministero per  i  beni  e  le attivita' culturali, di  seguito  «Ministero»,  o  altre  istituzioni accreditate e per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1,  lettera b) presso le Universita' e le Accademie di belle  arti.  Le  predette istituzioni  vi  provvedono  con  le  risorse  umane,  strumentali  e finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente,  senza  nuovi   o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono  ammessi  a  partecipare alle distinte prove di idoneita' i soggetti indicati all'articolo 2.   2. La domanda  di  partecipazione,  da  presentare  entro  sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  del  decreto  di cui al comma 1, secondo le  modalita'  ivi  stabilite,  e'  corredata dalla dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti dal predetto articolo 182, comma 1-quinquies del Codice dei beni culturali  e  del paesaggio, per ciascuna delle categorie dei  soggetti  legittimati  a partecipare alle distinte prove di idoneita', ai sensi  dell'articolo 2. Nella domanda devono essere indicati i settori di  competenza,  di cui all'allegato A del presente decreto, nel numero massimo  di  due, per i quali si concorre e i dati relativi al versamento  della  tassa di iscrizione che sara'  destinata  alle  sedi  delle  prove  per  la copertura degli  oneri  relativi  alla  procedura,  ivi  compreso  il rimborso delle eventuali spese sostenute dai commissari.     |  
|   |                                 Art. 4 
                            Prove di esame 
   1. Le prove di idoneita', svolte distintamente con  riferimento  ai soggetti di cui alle lettere a) e b) di cui all'articolo 2, comma  1, consistono in  una  verifica,  secondo  le  modalita'  descritte  nel decreto  di  cui  all'articolo  3,  comma   1,   indetto   ai   sensi dell'articolo 3, comma  1,  delle  competenze  teoriche,  pratiche  e progettuali in materia di lavori di restauro, a seconda  dei  settori di competenza scelti, valutate in centesimi.   2. Il candidato che non si  presenti  alla  prova  presso  la  sede assegnatagli o che venga escluso perde il diritto a sostenere l'esame e non ha diritto al rimborso della tassa versata.   3. Le prove di idoneita' si articolano in due prove, una teorica  e una tecnico-pratica,  per  coloro  che  hanno  la  qualifica  di  cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) e in  una  prova  tecnico-pratica per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b). Coloro che posseggono la qualifica di cui all'articolo 2, comma  1,  lettera  a) accedono alle prove di idoneita'  previo  superamento  di  una  prova preselettiva. La prova teorica consiste  in  un  test  articolato  in sessanta quesiti a risposta multipla sulle materie dell'allegato B  e sulla legislazione dei beni culturali. La  prova  tecnico-pratica  si articola in relazione ai 12  diversi  ambiti  di  competenza  di  cui all'allegato A e prevede la progettazione dettagliata, in materiali e metodi, di un intervento di restauro avente ad oggetto un  manufatto, un complesso di manufatti  o  un  bene  architettonico  decorato.  La valutazione della progettazione come atto critico deve verificare  la formazione e competenza interdisciplinare  del  restauratore.  Coloro che posseggono la qualifica  di  collaboratore  restauratore  di  cui all'articolo 2, comma  1,  lettera  a),  qualora  siano  in  possesso altresi' dei titoli di studio  indicati  nell'articolo  2,  comma  1, lettera b), possono comunque sostenere la prova di idoneita' prevista per la categoria di soggetti di cui alla citata lettera b).   4. Ogni prova si intende superata qualora il candidato consegua  un punteggio  non  inferiore  a  settanta  centesimi.   Ove   la   prova tecnico-pratica di idoneita'  sia  articolata  in  piu'  accertamenti distinti per i singoli settori riferiti all'allegato A, il  punteggio medio dei diversi accertamenti deve essere pari a 70/100,  mentre  il punteggio  delle  singole  prove  tecnico-pratiche  non  deve  essere inferiore a 60/100.   5. La traccia per  l'elaborato  progettuale  su  manufatti,  su  un complesso di manufatti  o  su  un  bene  architettonico  decorato  da analizzare per lo svolgimento della prova tecnico-pratica e' proposta dall'Istituto  superiore  per  la  conservazione  ed   il   restauro, dall'opificio delle pietre  dure  e  dall'Istituto  centrale  per  il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario.   6. La prova teorica e' proposta dalle Universita', dalle Scuole  di alta formazione del Ministero per i beni  e  le  attivita'  culturali (SAF) e dalle Accademie accreditate per la classe LMR/02.   7. I candidati cittadini italiani della Regione Trentino-Alto Adige che chiedono di sostenere l'esame in lingua tedesca devono presentare la domanda di ammissione presso le sedi ove sono presenti  docenti  e professionisti bilingue.     |  
|   |                                 Art. 5 
                    Composizione delle Commissioni 
   1. Con decreto del  Ministro,  da  adottare,  di  concerto  con  il Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca,  entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di cui all'articolo  3, comma 1, e' nominata  la  Commissione  esaminatrice  delle  prove  di idoneita', di seguito Commissione, che ha sede presso il Ministero ed e' composta da sette membri:     a) uno, con funzioni di Presidente, e' scelto  tra  i  magistrati amministrativi, ordinari, contabili, o tra gli avvocati dello  Stato, ed e' designato secondo le norme dei rispettivi ordinamenti;     b)  due  sono  scelti  nell'ambito  del  personale  tecnico   del Ministero, il primo tra i dirigenti e  i  funzionari  degli  istituti indicati all'articolo 4, comma 5, l'altro tra  i  restauratori  della terza area, aventi  le  caratteristiche  del  corpo  docente  per  le discipline di restauro, previste dall'articolo 3 comma 1 del  decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, 26 maggio 2009,  n. 87;     c) due, di cui almeno uno con  qualifica  di  restauratore,  sono designati dal  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca, tra professori universitari di  prima  o  seconda  fascia  o ricercatori universitari, nei settori scientifico-disciplinari di cui all'allegato B al presente decreto, attinenti alla conservazione  del patrimonio storico  ed  artistico,  ovvero  docenti  di  ruolo  delle Accademie delle belle arti nell'ambito delle materie  afferenti  alla conservazione ed al restauro del patrimonio storico ed artistico;     d) due da individuare tra i restauratori  iscritti  nell'apposito elenco del Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali,  con comprovata esperienza professionale  e  in  particolare  che  abbiano svolto   attivita'   di   restauro   retribuita   per   la   Pubblica amministrazione, negli ultimi 5 anni.   2. Il provvedimento di nomina della Commissione indica un supplente per ciascun componente. Per le funzioni di  segreteria,  il  Ministro nomina  uno  o  piu'  dipendenti  dell'amministrazione,  appartenenti all'area terza del personale amministrativo. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere costituiti appositi comitati di vigilanza  con le modalita' di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 9  del  decreto  del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.   3. Presso ogni sede individuata ai sensi dell'articolo 3, comma  1, il Ministro nomina una o piu'  Sottocommissioni  rappresentative  dei settori di cui all'allegato A, aventi  la  composizione  indicata  ai commi 1 e 2, ad eccezione dei  dirigenti  e  funzionari  tecnici  che possono essere scelti tra tutti quelli del Ministero.   4.  Con  decreto  adottato  dal  Ministro,  la  Commissione  e   le Sottocommissioni  possono  essere  integrate  con  membri  aggregati, esperti negli ambiti o settori scientifico-disciplinari di competenza in  esse  non  rappresentati,  mantenendo  un   numero   dispari   di componenti. Le prove vengono valutate  in  forma  anonima.  I  membri aggregati esprimono il loro giudizio unitamente ai  membri  effettivi soltanto  in  relazione  ai  candidati   per   cui   viene   disposta l'aggregazione.     |  
|   |                                 Art. 6 
                       Compiti della Commissione 
   1. La Commissione:     a) formula, ai fini dello svolgimento delle prove, le  specifiche e i dettagli previsti per verificare l'idoneita' all'accesso ad  ogni settore di competenza. In particolare:       1) forma l'elenco dei soggetti di cui all'articolo 2, comma  1, lettera a), che, avendo presentato nei  termini  una  valida  domanda sono ammessi alla prova preselettiva. Tale elenco e'  pubblicato  sul sito  internet  del  Ministero  e  di  tale  pubblicazione  e'   data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed  esami»  almeno  sessanta  giorni  prima dell'inizio della prova preselettiva; tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati;       2) forma gli elenchi dei soggetti che,  avendo  presentato  nei termini una valida domanda, essendo in possesso dei requisiti di  cui all'articolo 2 e, ove tenuti, hanno superato la  prova  preselettiva, possono sostenere le prove di idoneita' aventi  valore  di  esame  di Stato. Tali elenchi sono pubblicati sul sito internet del Ministero e di tale pubblicazione e' data comunicazione nella Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª  Serie  speciale «Concorsi  ed  esami» almeno sessanta giorni prima dell'inizio delle  prove  di  idoneita'; tale pubblicazione ha valore di notifica  a  tutti  gli  effetti  nei confronti di tutti i candidati;     b) definisce i criteri per la valutazione  della  prova  o  delle prove. Nella definizione dei criteri la  Commissione  tiene  comunque conto dei parametri appresso indicati:       1)  conoscenza  approfondita  delle  materie  che   definiscono l'ambito di applicazione pertinente alla qualifica;       2) capacita' di impostazione interdisciplinare;       3) capacita' critica:  definizione  del  perimetro  in  cui  un intervento  di  restauro  puo'  muoversi,   attraverso   la   lettura consapevole dell'immagine storica  del  manufatto  e  gli  interventi conservativi proposti;       4) rispetto della sequenzialita' delle  fasi  di  progettazione dell'intervento di restauro;       5) padronanza del lessico tecnico;       6)  effettuazione  e  completamento  della  prova  nei  termini stabiliti;       7) corrispondenza  dell'esecuzione  dell'elaborato  al  compito assegnato;       8) ordine nell'esecuzione dell'elaborato;     c) individua, ai sensi del comma 2 e dell'articolo 4, comma 5,  i manufatti, complesso di manufatti o un bene  architettonico  decorato da analizzare, oggetto della  prova  tecnico-pratica,  individua  gli Istituti incaricati di predisporli e provvede all'assegnazione  degli stessi a  ciascuna  Sottocommissione,  garantendo  la  piu'  assoluta segretezza della fase preparatoria della prova;     d) predispone, il giorno o i giorni, qualora vi  siano  candidati che concorrono per piu' profili, stabiliti per lo  svolgimento  delle prove;     e) predispone la traccia della prova da  assegnare  per  ciascuno dei settori di competenza indicati nell'allegato A) e  provvede  alla contestuale trasmissione, anche per  via  telematica,  della  traccia medesima alle sedi presso cui operano le Sottocommissioni, garantendo la piu' assoluta segretezza della fase preparatoria  delle  tracce  e della gestione dei manufatti da analizzare utilizzati.   2.  La  traccia  delle  prove  e'  predisposta  dalla   Commissione nell'ambito  delle  proposte  formulate  dalle  Istituzioni  di   cui all'articolo 4, commi 5 e 6.   3. Le prove, nella loro articolazione, iniziano contestualmente  in tutte le sedi d'esame e non possono avere inizio fino a che tutte  le Sottocommissioni non abbiano comunicato alla Commissione,  anche  per via telematica, l'avvenuto ricevimento delle tracce.   4. Al termine delle prove di idoneita', sulla  base  degli  elenchi predisposti dalle Sottocommissioni di cui all'articolo 5, comma 3, la Commissione predispone l'elenco dei candidati idonei all'acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali e lo  trasmette  al Ministero.   5. La Commissione individua altresi' le modalita' per  la  custodia degli elaborati delle prove d'esame per tutta la durata  della  prova di idoneita'. Al termine della prova di idoneita' gli elaborati  sono custoditi dall'Amministrazione per un anno.   6. Ai componenti della Commissione  e  delle  Sottocommissioni  non spetta alcun compenso o  emolumento  comunque  denominato.  Ai  costi relativi al rimborso delle eventuali spese sostenute dai membri della Commissione provvedono le amministrazioni proponenti, mentre a quelli delle Sottocommissioni provvedono le  sedi  di  esame  distinte  come indicato all'articolo 3, comma 1,  mediante  utilizzo  delle  risorse acquisite con la tassa di iscrizione di cui al comma 2  del  medesimo articolo 3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.     |  
|   |                                 Art. 7 
                    Svolgimento delle prove d'esame 
   1. Il giorno o i giorni delle prove,  la  Commissione  provvede  ai necessari adempimenti garantendo la piu' rigorosa segretezza di tutte le fasi preparatorie.   2. Al termine delle prove, la Commissione predispone  l'elenco  dei candidati che hanno riportato  il  punteggio  minimo  necessario  per l'ammissione.     |  
|   |                                 Art. 8 
    Acquisizione della qualifica di restauratore dei beni culturali 
   1. I candidati che hanno superato le  prove  di  idoneita'  di  cui all'articolo 4 del presente  decreto  acquisiscono  la  qualifica  di «restauratore di beni culturali». Il relativo elenco e' approvato con decreto del Ministro ed e' pubblicato nel sito Internet del Ministero con l'indicazione dei relativi settori  di  competenza  e  confluisce nell'elenco generale di cui all'articolo 182, comma 1-bis del  Codice dei beni culturali e del paesaggio.   Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di  osservarlo  e  farlo osservare. 
     Roma, 10 agosto 2019 
                                                Il Ministro per i beni                                              e le attivita' culturali                                                       Bonisoli        
   Il Ministro dell'istruzione,   dell'universita' e della ricerca             Bussetti              Visto, il Guardasigilli: Bonafede  Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2019  Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e politiche sociali, reg.ne prev. n. 3035     |  
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