Gazzetta n. 242 del 15 ottobre 2019 (vai al sommario) |
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI |
DECRETO 10 agosto 2019, n. 112 |
Regolamento recante la disciplina delle modalita' per lo svolgimento della prova di idoneita', con valore di esame di Stato abilitante, finalizzata al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali. |
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IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 182, comma 1-quinquies del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137; Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1977, n. 59; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 16 maggio 2008, n. 114; Vista la legge 14 gennaio 2013, n. 7, recante modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali; Visto il decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e in particolare l'articolo 3-quinquies, che ha introdotto ulteriori modifiche alla disciplina transitoria per il conseguimento della qualifica di restauratore; Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89» e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, 30 marzo 2009, n. 53, regolamento recante la disciplina delle modalita' per lo svolgimento della prova di idoneita' utile all'acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali, nonche' della qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali, in attuazione dell'articolo 182, comma 1-quinquies, del Codice dei beni culturali e del paesaggio; Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, 26 maggio 2009, n. 86, recante il Regolamento concernente la definizione dei profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attivita' complementari al restauro o altre attivita' di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, ai sensi dell'articolo 29, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio; Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, 26 maggio 2009, n. 87, recante il regolamento concernente la definizione dei criteri e livelli di qualita' cui si adegua l'insegnamento del restauro, nonche' delle modalita' di accreditamento, dei requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti che impartiscono tale insegnamento, delle modalita' della vigilanza sullo svolgimento delle attivita' didattiche e dell'esame finale, del titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame, ai sensi dell'articolo 29, commi 8 e 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, 30 dicembre 2010, n. 302, recante l'istituzione del corso di diploma accademico di secondo livello di durata quinquennale abilitante alla professione di «restauratore di beni culturali»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 23 giugno 2011, n. 81, relativo alla definizione degli ordinamenti curriculari dei profili formativi professionalizzanti del corso di diploma accademico di secondo livello di durata quinquennale in restauro, abilitante alla professione di«restauratore di beni culturali», istituito con decreto 30 dicembre 2010, n. 302, del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali; Visto il decreto 2 marzo 2011 del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno 2011, n. 139, con il quale e' stata definita la classe di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e restauro dei beni culturali - LMR/02; Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 27 novembre 2014, recante articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero; Vista la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda quater, n. 6903 del 12 giugno 2017 con cui e' stato accolto il ricorso presentato per l'accertamento dell'obbligo di provvedere del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e del Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca ad emanare il decreto ministeriale, previsto dall'articolo 182, comma 1-quinquies del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che stabilisca le modalita' delle prove di idoneita', con valore di esame di Stato abilitante, per l'acquisizione della qualifica di restauratore; Vista la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda quater, n. 7307 del 2 luglio 2018, con cui e' stato nominato il commissario ad acta per l'esecuzione della sentenza n. 6903 del 2017, succitata, individuato nel titolare del Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con facolta' di delega in favore di un dirigente o funzionario del suo ufficio; Vista la nota n. 14762 del 31 luglio 2018 con cui il Capo del Dipartimento per il coordinamento amministrativo ha delegato il dott. Luigi Capogna, dirigente del Servizio attivita' di indirizzo, monitoraggio e interventi speciali, presso l'ufficio affari generali ed attivita' di indirizzo politico amministrativo presso il medesimo Dipartimento; Visto il verbale della riunione conclusiva di coordinamento del 23 novembre 2018 di approvazione dello schema di decreto ministeriale predisposto dal commissario ad acta congiuntamente con i rappresentanti delle amministrazioni ministeriali interessate, in esecuzione della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio n. 7307 del 2 luglio 2018, sopra citata; Acquisita l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 13 febbraio 2019; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 aprile 2019; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1998, n. 400, effettuata con la nota n. 13786 del 20 maggio 2019 e il successivo parere favorevole con osservazioni formulato con nota DAGL n. 6031 del 13 giugno 2019;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto stabilisce le modalita' per lo svolgimento delle prove di idoneita', con valore di esame di Stato abilitante e intese ad accertare le conoscenze, le abilita' e le competenze attese per lo specifico indirizzo. Le prove di idoneita', finalizzate al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati nell'articolo 29, comma 9-bis, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 2002, n. 137, di seguito «Codice dei beni culturali e del paesaggio», sono riservate a coloro i quali abbiano acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali e a coloro i quali, entro il termine e nel rispetto della condizione previsti dal comma 1-ter dell'articolo 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, abbiano conseguito la laurea o il diploma accademico di primo livello in restauro delle accademie di belle arti, nonche' la laurea specialistica o magistrale, ovvero il diploma accademico di secondo livello in restauro delle accademie di belle arti, corrispondenti ai titoli previsti nella tabella 1 dell'allegato B del Codice dei beni culturali e del paesaggio, attraverso un percorso di studi della durata complessiva di almeno cinque anni.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». Si riporta il testo vigente dell'art. 182, comma 1-quinquies del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O. n. 28: «Art. 182. (Disposizioni transitorie). - (Omissis). 1-quinquies. Puo' altresi' acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all'art. 29, comma 9-bis, previo superamento di una prova di idoneita' con valore di esame di Stato abilitante, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca da emanare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 dicembre 2012, colui il quale abbia acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del comma 1-sexies del presente articolo. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalita' per lo svolgimento di una distinta prova di idoneita' con valore di esame di Stato abilitante, finalizzata al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all'art. 29, comma 9-bis, cui possono accedere coloro i quali, entro il termine e nel rispetto della condizione previsti dal comma 1-ter del presente articolo, abbiano conseguito la laurea o il diploma accademico di primo livello in Restauro delle accademie di belle arti, nonche' la laurea specialistica o magistrale ovvero il diploma accademico di secondo livello in Restauro delle accademie di belle arti, corrispondenti ai titoli previsti nella tabella 1 dell'allegato B, attraverso un percorso di studi della durata complessiva di almeno cinque anni. La predetta prova si svolge presso le istituzioni dove si sono tenuti i corsi di secondo livello, che vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1977, n. 59», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1998, n. 250. Il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, 30 marzo 2009, n. 53, regolamento recante la disciplina delle modalita' per lo svolgimento della prova di idoneita' utile all'acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali, nonche' della qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali, in attuazione dell'art. 182, comma 1-quinquies del Codice dei beni culturali e del paesaggio, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 2009, n. 121. La legge 14 gennaio 2013, n. 7, recante modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 2013, n. 25. Si riporta il testo dell'art. 3-quinquies del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2013, n. 186: «Art. 3-quinquies. (Conseguimento della qualifica di restauratore). - 1. All'art. 182 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 1-octies e' inserito il seguente: «1-novies. I titoli di studio di cui alla sezione I, tabella 1, dell'allegato B consentono l'iscrizione nell'elenco, di cui al comma 1, relativamente ai settori di competenza, di cui alla sezione II dell'allegato B, cui si riferiscono gli insegnamenti di restauro impartiti. Le posizioni di inquadramento di cui alla sezione I, tabella 2, dell'allegato B consentono l'iscrizione nell'elenco relativamente ai settori di competenza cui si riferiscono le attivita' lavorative svolte a seguito dell'inquadramento. L'esperienza professionale di cui alla sezione I, tabella 3, dell'allegato B consente l'iscrizione nell'elenco relativamente al settore di competenza cui si riferiscono le attivita' di restauro svolte in via prevalente, nonche' agli eventuali altri settori cui si riferiscono attivita' di restauro svolte per la durata di almeno due anni». e in particolare l'articolo, che ha introdotto ulteriori modifiche alla disciplina transitoria per il conseguimento della qualifica di restauratore.». Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 1994, n. 185. Il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, 26 maggio 2009, n. 86 recante il Regolamento concernente la definizione dei profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attivita' complementari al restauro o altre attivita' di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, ai sensi dell'art. 29, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 2009, n. 160. Il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, 26 maggio 2009, n. 87 recante il regolamento concernente la definizione dei criteri e livelli di qualita' cui si adegua l'insegnamento del restauro, nonche' delle modalita' di accreditamento, dei requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti che impartiscono tale insegnamento, delle modalita' della vigilanza sullo svolgimento delle attivita' didattiche e dell'esame finale, del titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame, ai sensi dell'art. 29, commi 8 e 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 2009, n. 160. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante: regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2014, n. 274. Il decreto ministeriale 27 novembre 2014 del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, recante articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 gennaio 2015, n. 5. Il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita' e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 2018, n. 160. Il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2008, n. 114. Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, 30 dicembre 2010, n. 302, recante l'istituzione del corso di diploma accademico di secondo livello di durata quinquennale abilitante alla professione di «restauratore di beni culturali», pubblicato, per comunicato, nella Gazzetta Ufficiale 5 febbraio 2011, n. 29. Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 23 giugno 2011, n. 81, relativo alla definizione degli ordinamenti curriculari dei profili formativi professionalizzanti del corso di diploma accademico di secondo livello di durata quinquennale in restauro, abilitante alla professione di «restauratore di beni culturali», istituito con decreto 30 dicembre 2010, n. 302, del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, pubblicato, per comunicato, nella Gazzetta Ufficiale 25 luglio 2011, n. 171. Il decreto 2 marzo 2011 del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, con il quale e' stata definita la classe di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali - LMR/02 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2011, n. 139. |
| Allegato A (Art. 3, comma 2) Settori di competenza 1 Materiali lapidei, musivi e derivati; 2 Superfici decorate dell'architettura; 3 Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile; 4 Manufatti scolpiti in legno; arredi e strutture lignee; 5 Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti; 6 Materiali e manufatti tessili, organici e pelle; 7 Materiali e manufatti ceramici e vitrei; 8 Materiali e manufatti in metallo e leghe; 9 Materiale libraio e archivistico e manufatti cartacei e pergamenacei; 10 Materiale fotografico, cinematografico e digitale; 11 Strumenti musicali; 12 Strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici. |
| Allegato B (Art. 5, comma 1, lettera c)) Settori scientifico-disciplinari (Come definiti dal decreto ministeriale 4 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000, modificato dal decreto ministeriale 18 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 5 aprile 2005) FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina); CHIM/12 - Chimica dell'ambiente e dei beni culturali; GEO/09 - Georisorse minerarie e applicazioni mineralogico-petrografiche per l'ambiente e i beni culturali; BIO/03 - Botanica ambientale e applicata; ICAR/17- Disegno; ICAR/19 - Restauro; L-ART/10 - Metodologie della ricerca archeologica; L-ART/01 - Storia dell'arte medievale; L-ART/02 - Storia dell'arte moderna; L-ART/03 - Storia dell'arte contemporanea; L-ART/04 - Museologia e critica artistica e del restauro; M-STO/01 - Storia medievale; M-STO/02 - Storia moderna; M-STO/05 - Storia della scienza e delle tecniche; M-STO/08 - Archivistica; bibliografia e biblioteconomia; M-STO/09 - Paleografia. Settori artistico-disciplinari ABPR29 Chimica e fisica per il restauro; ABPR30 Tecnologia dei materiali; ABST47 Stile, Storia dell'arte e del costume; ABVPA61 Beni culturali e ambientali; ABVPA62 Teorie e pratiche della valorizzazione dei beni culturali; ABVPA63 Museologia; ABVPA64 Museografia e progettazione di sistemi espositivi; ABPR74 Tecniche di fonderia e di formatura per il restauro; ABPR75 Tecniche della decorazione per il restauro; ABPR76 Tecniche e tecnologie grafiche per il restauro; ABPR72 Tecniche della pittura per il restauro; ABPR73 Tecniche della scultura per il restauro; ABST49 Teoria e storia del restauro; ABST51 Fenomenologia delle arti contemporanee; ABPR24 Restauro per la pittura; ABPR25 Restauro per la scultura; ABPR26 Restauro per decorazione; ABPR27 Restauro dei materiali cartacei; ABPR28 Restauro dei supporti audiovisivi. |
| Art. 2
Requisiti di ammissione
1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 182, comma 1-quinquies, del Codice dei beni culturali e del paesaggio possono acquisire la qualifica di restauratore, previo superamento di prove di idoneita' con valore di esame di Stato abilitante svolte con le modalita' di cui al presente decreto: a) coloro i quali abbiano acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del comma 1-sexies dell'articolo 182 e abbiano superato una prova preselettiva, con le modalita' previste dal decreto di cui all'articolo 3, comma 1; b) coloro i quali, entro il termine e nel rispetto delle condizioni previsti dal comma 1-ter dell'articolo 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, abbiano conseguito le lauree della classe 41 (Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali), le lauree della classe L-43 (Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali), le lauree specialistiche della classe 12/S (Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico), le lauree magistrali della classe LM-11 (Conservazione e restauro dei beni culturali), ovvero i diplomi accademici di primo e di secondo livello sperimentali in restauro rilasciati dalle Accademie di belle arti, attraverso un percorso di studi della durata complessiva di almeno cinque anni, nonche' i diplomi in restauro delle accademie di durata quadriennale equiparati ai diplomi accademici di II livello dalla legge finanziaria del 2013. I soggetti di cui alla presente lettera sono ammessi direttamente alla distinta prova di idoneita'. |
| Art. 3 Domanda di partecipazione e modalita' di svolgimento delle prove di idoneita'
1. Le prove di idoneita', distinte in riferimento ai soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 2 sono indette con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di seguito «Ministro», di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e sul sito Internet istituzionale del Ministero per i beni e le attivita' culturali, http://www.beniculturali.it, di seguito «sito Internet del Ministero» - che ne fissa le date, le modalita' di svolgimento e le sedi, distribuite sul territorio, presso le istituzioni accreditate, ovvero per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) presso le Scuole di alta formazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, di seguito «Ministero», o altre istituzioni accreditate e per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) presso le Universita' e le Accademie di belle arti. Le predette istituzioni vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono ammessi a partecipare alle distinte prove di idoneita' i soggetti indicati all'articolo 2. 2. La domanda di partecipazione, da presentare entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 1, secondo le modalita' ivi stabilite, e' corredata dalla dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti dal predetto articolo 182, comma 1-quinquies del Codice dei beni culturali e del paesaggio, per ciascuna delle categorie dei soggetti legittimati a partecipare alle distinte prove di idoneita', ai sensi dell'articolo 2. Nella domanda devono essere indicati i settori di competenza, di cui all'allegato A del presente decreto, nel numero massimo di due, per i quali si concorre e i dati relativi al versamento della tassa di iscrizione che sara' destinata alle sedi delle prove per la copertura degli oneri relativi alla procedura, ivi compreso il rimborso delle eventuali spese sostenute dai commissari. |
| Art. 4
Prove di esame
1. Le prove di idoneita', svolte distintamente con riferimento ai soggetti di cui alle lettere a) e b) di cui all'articolo 2, comma 1, consistono in una verifica, secondo le modalita' descritte nel decreto di cui all'articolo 3, comma 1, indetto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, delle competenze teoriche, pratiche e progettuali in materia di lavori di restauro, a seconda dei settori di competenza scelti, valutate in centesimi. 2. Il candidato che non si presenti alla prova presso la sede assegnatagli o che venga escluso perde il diritto a sostenere l'esame e non ha diritto al rimborso della tassa versata. 3. Le prove di idoneita' si articolano in due prove, una teorica e una tecnico-pratica, per coloro che hanno la qualifica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) e in una prova tecnico-pratica per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b). Coloro che posseggono la qualifica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) accedono alle prove di idoneita' previo superamento di una prova preselettiva. La prova teorica consiste in un test articolato in sessanta quesiti a risposta multipla sulle materie dell'allegato B e sulla legislazione dei beni culturali. La prova tecnico-pratica si articola in relazione ai 12 diversi ambiti di competenza di cui all'allegato A e prevede la progettazione dettagliata, in materiali e metodi, di un intervento di restauro avente ad oggetto un manufatto, un complesso di manufatti o un bene architettonico decorato. La valutazione della progettazione come atto critico deve verificare la formazione e competenza interdisciplinare del restauratore. Coloro che posseggono la qualifica di collaboratore restauratore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), qualora siano in possesso altresi' dei titoli di studio indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera b), possono comunque sostenere la prova di idoneita' prevista per la categoria di soggetti di cui alla citata lettera b). 4. Ogni prova si intende superata qualora il candidato consegua un punteggio non inferiore a settanta centesimi. Ove la prova tecnico-pratica di idoneita' sia articolata in piu' accertamenti distinti per i singoli settori riferiti all'allegato A, il punteggio medio dei diversi accertamenti deve essere pari a 70/100, mentre il punteggio delle singole prove tecnico-pratiche non deve essere inferiore a 60/100. 5. La traccia per l'elaborato progettuale su manufatti, su un complesso di manufatti o su un bene architettonico decorato da analizzare per lo svolgimento della prova tecnico-pratica e' proposta dall'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro, dall'opificio delle pietre dure e dall'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario. 6. La prova teorica e' proposta dalle Universita', dalle Scuole di alta formazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali (SAF) e dalle Accademie accreditate per la classe LMR/02. 7. I candidati cittadini italiani della Regione Trentino-Alto Adige che chiedono di sostenere l'esame in lingua tedesca devono presentare la domanda di ammissione presso le sedi ove sono presenti docenti e professionisti bilingue. |
| Art. 5
Composizione delle Commissioni
1. Con decreto del Ministro, da adottare, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di cui all'articolo 3, comma 1, e' nominata la Commissione esaminatrice delle prove di idoneita', di seguito Commissione, che ha sede presso il Ministero ed e' composta da sette membri: a) uno, con funzioni di Presidente, e' scelto tra i magistrati amministrativi, ordinari, contabili, o tra gli avvocati dello Stato, ed e' designato secondo le norme dei rispettivi ordinamenti; b) due sono scelti nell'ambito del personale tecnico del Ministero, il primo tra i dirigenti e i funzionari degli istituti indicati all'articolo 4, comma 5, l'altro tra i restauratori della terza area, aventi le caratteristiche del corpo docente per le discipline di restauro, previste dall'articolo 3 comma 1 del decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, 26 maggio 2009, n. 87; c) due, di cui almeno uno con qualifica di restauratore, sono designati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, tra professori universitari di prima o seconda fascia o ricercatori universitari, nei settori scientifico-disciplinari di cui all'allegato B al presente decreto, attinenti alla conservazione del patrimonio storico ed artistico, ovvero docenti di ruolo delle Accademie delle belle arti nell'ambito delle materie afferenti alla conservazione ed al restauro del patrimonio storico ed artistico; d) due da individuare tra i restauratori iscritti nell'apposito elenco del Ministero per i beni e le attivita' culturali, con comprovata esperienza professionale e in particolare che abbiano svolto attivita' di restauro retribuita per la Pubblica amministrazione, negli ultimi 5 anni. 2. Il provvedimento di nomina della Commissione indica un supplente per ciascun componente. Per le funzioni di segreteria, il Ministro nomina uno o piu' dipendenti dell'amministrazione, appartenenti all'area terza del personale amministrativo. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere costituiti appositi comitati di vigilanza con le modalita' di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 3. Presso ogni sede individuata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, il Ministro nomina una o piu' Sottocommissioni rappresentative dei settori di cui all'allegato A, aventi la composizione indicata ai commi 1 e 2, ad eccezione dei dirigenti e funzionari tecnici che possono essere scelti tra tutti quelli del Ministero. 4. Con decreto adottato dal Ministro, la Commissione e le Sottocommissioni possono essere integrate con membri aggregati, esperti negli ambiti o settori scientifico-disciplinari di competenza in esse non rappresentati, mantenendo un numero dispari di componenti. Le prove vengono valutate in forma anonima. I membri aggregati esprimono il loro giudizio unitamente ai membri effettivi soltanto in relazione ai candidati per cui viene disposta l'aggregazione. |
| Art. 6
Compiti della Commissione
1. La Commissione: a) formula, ai fini dello svolgimento delle prove, le specifiche e i dettagli previsti per verificare l'idoneita' all'accesso ad ogni settore di competenza. In particolare: 1) forma l'elenco dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), che, avendo presentato nei termini una valida domanda sono ammessi alla prova preselettiva. Tale elenco e' pubblicato sul sito internet del Ministero e di tale pubblicazione e' data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» almeno sessanta giorni prima dell'inizio della prova preselettiva; tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati; 2) forma gli elenchi dei soggetti che, avendo presentato nei termini una valida domanda, essendo in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 e, ove tenuti, hanno superato la prova preselettiva, possono sostenere le prove di idoneita' aventi valore di esame di Stato. Tali elenchi sono pubblicati sul sito internet del Ministero e di tale pubblicazione e' data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» almeno sessanta giorni prima dell'inizio delle prove di idoneita'; tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati; b) definisce i criteri per la valutazione della prova o delle prove. Nella definizione dei criteri la Commissione tiene comunque conto dei parametri appresso indicati: 1) conoscenza approfondita delle materie che definiscono l'ambito di applicazione pertinente alla qualifica; 2) capacita' di impostazione interdisciplinare; 3) capacita' critica: definizione del perimetro in cui un intervento di restauro puo' muoversi, attraverso la lettura consapevole dell'immagine storica del manufatto e gli interventi conservativi proposti; 4) rispetto della sequenzialita' delle fasi di progettazione dell'intervento di restauro; 5) padronanza del lessico tecnico; 6) effettuazione e completamento della prova nei termini stabiliti; 7) corrispondenza dell'esecuzione dell'elaborato al compito assegnato; 8) ordine nell'esecuzione dell'elaborato; c) individua, ai sensi del comma 2 e dell'articolo 4, comma 5, i manufatti, complesso di manufatti o un bene architettonico decorato da analizzare, oggetto della prova tecnico-pratica, individua gli Istituti incaricati di predisporli e provvede all'assegnazione degli stessi a ciascuna Sottocommissione, garantendo la piu' assoluta segretezza della fase preparatoria della prova; d) predispone, il giorno o i giorni, qualora vi siano candidati che concorrono per piu' profili, stabiliti per lo svolgimento delle prove; e) predispone la traccia della prova da assegnare per ciascuno dei settori di competenza indicati nell'allegato A) e provvede alla contestuale trasmissione, anche per via telematica, della traccia medesima alle sedi presso cui operano le Sottocommissioni, garantendo la piu' assoluta segretezza della fase preparatoria delle tracce e della gestione dei manufatti da analizzare utilizzati. 2. La traccia delle prove e' predisposta dalla Commissione nell'ambito delle proposte formulate dalle Istituzioni di cui all'articolo 4, commi 5 e 6. 3. Le prove, nella loro articolazione, iniziano contestualmente in tutte le sedi d'esame e non possono avere inizio fino a che tutte le Sottocommissioni non abbiano comunicato alla Commissione, anche per via telematica, l'avvenuto ricevimento delle tracce. 4. Al termine delle prove di idoneita', sulla base degli elenchi predisposti dalle Sottocommissioni di cui all'articolo 5, comma 3, la Commissione predispone l'elenco dei candidati idonei all'acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali e lo trasmette al Ministero. 5. La Commissione individua altresi' le modalita' per la custodia degli elaborati delle prove d'esame per tutta la durata della prova di idoneita'. Al termine della prova di idoneita' gli elaborati sono custoditi dall'Amministrazione per un anno. 6. Ai componenti della Commissione e delle Sottocommissioni non spetta alcun compenso o emolumento comunque denominato. Ai costi relativi al rimborso delle eventuali spese sostenute dai membri della Commissione provvedono le amministrazioni proponenti, mentre a quelli delle Sottocommissioni provvedono le sedi di esame distinte come indicato all'articolo 3, comma 1, mediante utilizzo delle risorse acquisite con la tassa di iscrizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. |
| Art. 7
Svolgimento delle prove d'esame
1. Il giorno o i giorni delle prove, la Commissione provvede ai necessari adempimenti garantendo la piu' rigorosa segretezza di tutte le fasi preparatorie. 2. Al termine delle prove, la Commissione predispone l'elenco dei candidati che hanno riportato il punteggio minimo necessario per l'ammissione. |
| Art. 8
Acquisizione della qualifica di restauratore dei beni culturali
1. I candidati che hanno superato le prove di idoneita' di cui all'articolo 4 del presente decreto acquisiscono la qualifica di «restauratore di beni culturali». Il relativo elenco e' approvato con decreto del Ministro ed e' pubblicato nel sito Internet del Ministero con l'indicazione dei relativi settori di competenza e confluisce nell'elenco generale di cui all'articolo 182, comma 1-bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 10 agosto 2019
Il Ministro per i beni e le attivita' culturali Bonisoli
Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Bussetti Visto, il Guardasigilli: Bonafede Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2019 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 3035 |
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