| Gazzetta n. 242 del 15 ottobre 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  
| DECRETO 22 agosto 2019 |  
| Criteri di ripartizione delle risorse del  Fondo  per  l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi per l'anno 2019.  |  
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                       IL MINISTRO DELL'ECONOMIA                            E DELLE FINANZE 
   Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ai sensi del quale, a decorrere dal 1° gennaio 2010, sono  abrogati  gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386;  in  conformita' con quanto disposto dall'art. 8, comma 1, lettera f), della  legge  5 maggio 2009, n. 42, sono comunque fatti salvi i  contributi  erariali in  essere  sulle  rate  di  ammortamento   di   mutui   e   prestiti obbligazionari accesi dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' i rapporti giuridici gia' definiti;   Visto l'art. 9, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 aprile  2014,  n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014,  n.  89, il quale prevede l'istituzione, nell'ambito dell'anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di un  elenco  dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.a. e una  centrale di committenza per ciascuna  regione,  qualora  costituita  ai  sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonche' altri soggetti che svolgono attivita' di centrale di  committenza  in possesso  degli  specifici  requisiti  definiti   con   decreto   del Presidente del Consiglio dei ministri;   Visto l'art. 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014,  n.  89,  il quale  prevede,  altresi',  che,  con  decreto  del  Presidente   del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro  dell'economia  e delle  finanze,  e'  istituito  il  tavolo   tecnico   dei   soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attivita' e le modalita' operative;   Visto l'art. 9, comma 2-bis del decreto-legge 24  aprile  2014,  n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014,  n.  89, ai sensi del  quale  nell'ambito  del  Tavolo  tecnico  dei  soggetti aggregatori opera un comitato guida,  disciplinato  dal  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma  2,  il  quale, oltre ai compiti previsti dal medesimo decreto,  fornisce  attraverso linee guida indicazioni utili per favorire lo sviluppo delle migliori pratiche con riferimento alle procedure di cui al comma  3  da  parte dei soggetti aggregatori di cui ai  commi  1  e  2,  ivi  inclusa  la determinazione delle fasce di valori da porre a base d'asta  e  delle modalita' per non discriminare o escludere  le  micro  e  le  piccole imprese. I soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 trasmettono  al comitato guida, nel caso di non allineamento alle linee guida di  cui al periodo precedente, una  preventiva  comunicazione  specificamente motivata  sulla  quale  il  comitato  guida  puo'  esprimere  proprie osservazioni;   Visto l'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.  89,  il quale prevede che, con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,   sentita l'Autorita' per  la  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di  lavori, servizi e forniture, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del tavolo  dei  soggetti  aggregatori  e  in  ragione  delle risorse messe a disposizione  ai  sensi  del  comma  9  del  medesimo articolo, sono individuate le categorie di beni e di servizi  nonche' le soglie al superamento  delle  quali  le  amministrazioni  statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado,  delle  istituzioni  educative  e  delle  istituzioni universitarie, nonche' le  regioni,  gli  enti  regionali,  gli  enti locali di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto  2000,  n. 267, nonche' loro consorzi e associazioni, e gli  enti  del  servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.a. o agli  altri  soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure;   Visto l'art. 9, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89,  che, al  fine  di  garantire  la   realizzazione   degli   interventi   di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e servizi relativi alle categorie e soglie da  individuarsi  con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  di  cui   al precedente comma 3, istituisce  il  Fondo  per  l'aggregazione  degli acquisti di beni e servizi destinato al finanziamento delle attivita' svolte dai soggetti aggregatori, con la dotazione di  10  milioni  di euro per l'anno 2015 e di  20  milioni  di  euro  annui  a  decorrere dall'anno  2016,  prevedendo   che,   con   decreto   del   Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  sono  stabiliti   i   criteri   di ripartizione  delle  risorse  del  Fondo,  che  tengono  conto  anche dell'allineamento, da parte dei soggetti aggregatori di cui ai  commi 1 e 2, delle indicazioni del Comitato  guida  fornite  ai  sensi  del comma 2-bis del medesimo art. 9;   Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50  e  successive modificazioni  ed  integrazioni,  recante   «Codice   dei   contratti pubblici» e, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera n), ai  sensi del quale  si  definiscono  «soggetto  aggregatore»  le  centrali  di committenza iscritte nell'elenco  istituito  ai  sensi  dell'art.  9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;   Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  27 febbraio 2013, n. 67, ed in particolare l'art. 15, che disciplina  le attribuzioni  degli  Uffici  di  livello  dirigenziale  generale  del Dipartimento  dell'amministrazione  generale,  del  personale  e  dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze;   Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  dell'8 giugno 2017, recante «Individuazione e attribuzione degli  uffici  di livello dirigenziale non  generale  dei  Dipartimenti  del  Ministero dell'economia e delle finanze e modifica dei decreti 20 ottobre 2014, 19 giugno 2015, 3 settembre 2015 e 24 marzo  2016»,  che  attribuisce all'Ufficio IX del Dipartimento  dell'amministrazione  generale,  del personale e dei servizi, tra l'altro, l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 mediante il supporto al coordinamento del tavolo tecnico soggetti aggregatori con particolare   riguardo   alla    individuazione    delle    categorie merceologiche e delle relative soglie ai fini  della  emanazione  del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art.  9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66; la definizione  dei criteri di ripartizione del Fondo di cui all'art. 9,  comma  9  e  la predisposizione del relativo decreto ministeriale; la gestione  delle risorse del Fondo;   Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  dell'11 novembre 2014, di attuazione dell'art. 9, comma 2, del  decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,  con  legge  23 giugno 2014, n.  89,  che  definisce  i  requisiti  per  l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori;   Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  14 novembre 2014, di attuazione dell'art. 9, comma 2, del  decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,  con  legge  23 giugno 2014, n. 89, che istituisce il  tavolo  tecnico  dei  soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e ne stabilisce i compiti, le attivita' e le modalita' operative;   Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  24 dicembre 2015, di attuazione dell'art. 9, comma 3  del  decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,  con  legge  23 giugno 2014, n. 89, con il quale sono state individuate le  categorie di beni e di servizi nonche' le soglie al superamento delle quali  le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione  degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni  universitarie,  nonche'  le  regioni,  gli  enti regionali, gli enti locali di cui all'art. 2 del decreto  legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' loro consorzi e associazioni,  e  gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono  a  Consip  S.p.a.  o agli altri soggetti aggregatori per  lo  svolgimento  delle  relative procedure;   Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  dell'11 luglio 2018, di attuazione dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23 giugno 2014, n. 89, con il quale sono state individuate, a  decorrere dall'anno 2018, le categorie di beni e di servizi nonche'  le  soglie al superamento delle quali le  amministrazioni  statali,  centrali  e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni  ordine  e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonche' le regioni, gli  enti  regionali,  gli  enti  locali  di  cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  nonche' loro consorzi e associazioni,  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.a. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure;   Visto il decreto-legge  7  giugno  2017,  n.  73,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  31  luglio  2017,   n.   119,   recante «Disposizioni  urgenti  in  materia  di  prevenzione  vaccinale,   di malattie infettive e di controversie relative  alla  somministrazione di farmaci» e, in particolare, l'art. 1, comma 2-bis,  ai  sensi  del quale le procedure accentrate di acquisto di cui all'art. 9, comma 3, del  decreto-legge  24  aprile   2014,   n.   66,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e all'art. 1, comma 548,  della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,   con   riferimento all'acquisto dei vaccini obbligatori, riguardano anche i  vaccini  in formulazione monocomponente;   Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  16 dicembre 2015 che ha definito i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo  per  l'aggregazione  degli  acquisti  di  beni  e  servizi esclusivamente per l'anno 2015;   Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  20 dicembre 2016 che ha definito i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo  per  l'aggregazione  degli  acquisti  di  beni  e  servizi esclusivamente per l'anno 2016;   Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  4 agosto 2017 che ha definito i criteri di ripartizione  delle  risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2017 e 2018;   Viste la delibera dell'Autorita' nazionale  anticorruzione  del  23 luglio 2015, n. 58, come successivamente  aggiornata  dalla  delibera del 10 febbraio 2016, n. 125 e dalla delibera del 20 luglio 2016,  n. 784 e da ultimo, la delibera del 17 gennaio 2018, n. 31, con le quali l'Autorita' ha proceduto all'iscrizione nell'elenco dei  soggetti  in possesso dei  requisiti  indicati  dal  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri dell'11 novembre 2014,  nonche'  dei  soggetti facenti  parte  dell'elenco  ai  sensi  dell'art.  9,  comma  1,  del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89;   Viste le circolari  dell'Agenzia  delle  entrate  n.  34/E  del  21 novembre 2013 e n. 20/E dell'11 maggio 2015;   Considerato che, tra i compiti  del  tavolo  tecnico  dei  soggetti aggregatori, come previsti dal decreto del Presidente  del  Consiglio dei ministri del 14 novembre  2014,  sono  ricompresi,  tra  l'altro, quelli   di   supporto   tecnico   strategico   ai    programmi    di razionalizzazione della spesa dei soggetti aggregatori;   Considerato che, al fine di proseguire nell'attuazione del  sistema dei soggetti aggregatori, consentendo lo svolgimento delle  attivita' dirette alla  realizzazione  degli  interventi  di  razionalizzazione della spesa, occorre individuare, per l'anno  2019,  i  requisiti  di accesso e le modalita' di ripartizione delle risorse  del  Fondo  per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi,  che  consentano  di supportare l'attivazione degli strumenti di spending review;   Ritenuto pertanto  opportuno,  nella  assegnazione  del  Fondo  per l'anno 2019, tenere conto delle attivita'  effettivamente  svolte  in qualita' di soggetto aggregatore, dei diversi modelli di aggregazione degli acquisti di beni e servizi adottati dai soggetti aggregatori  e del differente perimetro d'azione di ciascun soggetto aggregatore, in coerenza  con  l'evoluzione  del  sistema,  nonche'  valorizzare   il coordinamento tra i diversi soggetti  aggregatori  e  l'attivita'  di armonizzazione dei rispettivi programmi; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
                                Oggetto 
   1. Il presente decreto stabilisce, per l'anno 2019, i requisiti  di accesso e le modalita' di ripartizione delle risorse  del  Fondo  per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi di  cui  all'art.  9, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66,  convertito,  con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito «Fondo»).   2. Le risorse del Fondo sono destinate, ai sensi dell'art. 9, comma 9,  del  decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66   convertito,   con modificazioni, con legge 23 giugno  2014,  n.  89,  a  finanziare  le attivita' svolte dai soggetti aggregatori, nei limiti e nel  rispetto della normativa vigente. Gli organi  deputati  alla  vigilanza  e  al controllo sul soggetto aggregatore, secondo  quanto  stabilito  dalle disposizioni ad esso applicabili,  verificano  il  corretto  utilizzo delle predette risorse.     |  
|   |                                                             Allegato A 
     Elementi per il calcolo delle quote  di  ripartizione  del  Fondo validi per l'anno 2019.   Tabella 1: percentuali di ripartizione del Fondo per il calcolo della                           quota requisito 
     Per quota requisito si intende la  quota  di  ripartizione  della dotazione del Fondo  calcolata  per  l'anno  2019  per  ciascuno  dei requisiti di  cui  all'art.  2,  comma  1,  punto  iii),  secondo  le percentuali di ripartizione riportate nella seguente tabella 
     =============================================================    |  Requisito di cui all'art. 2,   |     Percentuale di      |    |       comma 1, punto iii)       | ripartizione Fondo 2019 |    +=================================+=========================+    |1) copertura delle categorie     |                         |    |merceologiche                    |          35,0%          |    +---------------------------------+-------------------------+    |2) valore delle iniziative       |          15,0%          |    +---------------------------------+-------------------------+    |3) realizzazione delle iniziative|          30,0%          |    +---------------------------------+-------------------------+    |4) supporto ad altri soggetti    |                         |    |aggregatori                      |          10,0%          |    +---------------------------------+-------------------------+    |5) richiesta di supporto ad altri|                         |    |soggetti aggregatori             |          5,0%           |    +---------------------------------+-------------------------+    |6) portale dei soggetti          |                         |    |aggregatori ed interoperabilita' |                         |    |delle banche dati                |          5,0%           |    +---------------------------------+-------------------------+          Tabella 2: coefficiente regionale di ponderazione 
     La  seguente  tabella  individua,  a  seconda  della  regione  di appartenenza del soggetto aggregatore, il coefficiente  regionale  di ponderazione inteso come il rapporto tra la popolazione della regione con piu' abitanti e la popolazione della regione di appartenenza  del soggetto aggregatore. Il coefficiente regionale di ponderazione ha lo scopo di ponderare il valore delle iniziative bandite  in  base  alla numerosita' della  popolazione  della  regione  di  appartenenza  del soggetto  aggregatore  ed  e'  finalizzato  al  calcolo  del   valore iniziative ponderato obiettivo (per il calcolo del requisito  di  cui all'art. 2, comma 1,  punto  iii),  n.  2)  di  cui  alla  tabella  4 dell'allegato B.   ===================================================================== |         Regione         |  Popolazione (*)  |    Coefficiente     | +=========================+===================+=====================+ |Abruzzo                  |          1.307.309|                 7,42| +-------------------------+-------------------+---------------------+ |Basilicata               |            578.036|                16,79| +-------------------------+-------------------+---------------------+ |Calabria                 |          1.959.050|                 4,95| +-------------------------+-------------------+---------------------+ |Campania                 |          5.766.810|                 1,68| +-------------------------+-------------------+---------------------+ |Emilia-Romagna           |          4.342.135|                 2,23| +-------------------------+-------------------+---------------------+ |Friuli-Venezia Giulia    |          1.218.985|                 7,96| +-------------------------+-------------------+---------------------+ |Lazio                    |          5.502.886|                 1,76| +-------------------------+-------------------+---------------------+ |Liguria                  |          1.570.694|                 6,18| +-------------------------+-------------------+---------------------+ |Lombardia                |          9.704.151|                 1,00| +-------------------------+-------------------+---------------------+ |Marche                   |          1.541.319|                 6,30| +-------------------------+-------------------+---------------------+ |Molise                   |            313.660|                30,94| +-------------------------+-------------------+---------------------+ |Piemonte                 |          4.363.916|                 2,22| +-------------------------+-------------------+---------------------+ |Puglia                   |          4.052.566|                 2,39| +-------------------------+-------------------+---------------------+ |Sardegna                 |          1.639.362|                 5,92| +-------------------------+-------------------+---------------------+ |Sicilia                  |          5.002.904|                 1,94| +-------------------------+-------------------+---------------------+ |Toscana                  |          3.672.202|                 2,64| +-------------------------+-------------------+---------------------+ |Trentino-Alto            |                   |                     | |Adige/Südtirol           |          1.029.475|                 9,43| +-------------------------+-------------------+---------------------+ |Umbria                   |            884.268|                10,97| +-------------------------+-------------------+---------------------+ |Valle d'Aosta/Vallee     |                   |                     | |d'Aoste                  |            126.806|                76,53| +-------------------------+-------------------+---------------------+ |Veneto                   |          4.857.210|                 2,00| +-------------------------+-------------------+---------------------+
     (*) Numerosita' della popolazione della regione  di  appartenenza del soggetto aggregatore, come rilevato nel censimento 2011.     |  
|   |                                                             Allegato B 
     Elementi per il calcolo delle quote  di  ripartizione  del  Fondo specifici per l'anno 2019. 
        Tabella 1: perimetro di azione dei soggetti aggregatori 
     La seguente tabella individua il perimetro di  azione  utilizzato per il calcolo della  quota  di  riferimento  inerente  il  requisito «Copertura delle categorie merceologiche» di cui all'art. 2, comma 1, punto iii) n. 1).     Il perimetro di azione e' l'insieme di categorie merceologiche di riferimento del soggetto aggregatore e comprende tutte o alcune delle categorie individuate ai sensi dell'art. 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, con il decreto del  Presidente  del  Consiglio dei  ministri  11  luglio  2018,  e  con  i  successivi  decreti   di attuazione.     
  ===================================================================== |                      |                        |Numero di categorie| |                      |Categorie merceologiche | merceologiche nel | |        Gruppo        |nel perimetro di azione |perimetro di azione| +======================+========================+===================+ |                      |farmaci, vaccini, stent,|                   | |                      |ausili per incontinenza |                   | |                      |     (ospedalieri e     |                   | |                      | territoriali), protesi |                   | |                      |  d'anca, medicazioni   |                   | |                      |       generali,        |                   | |                      |    defibrillatori,     |                   | |                      |   pace-maker, aghi e   |                   | |                      |   siringhe, servizi    |                   | |                      |    integrati per la    |                   | |                      |     gestione delle     |                   | |                      |    apparecchiature     |                   | |                      |elettromedicali, servizi|                   | |                      |di pulizia per gli enti |                   | |                      | del Servizio sanitario |                   | |                      | nazionale, servizi di  |                   | |                      |  ristorazione per gli  |                   | |                      |   enti del Servizio    |                   | |                      |  sanitario nazionale,  |                   | |                      | servizi di lavanderia  |                   | |                      |    per gli enti del    |                   | |                      |   Servizio sanitario   |                   | |                      | nazionale, servizi di  |                   | |                      |  smaltimento rifiuti   |                   | |                      |  sanitari, vigilanza   |                   | |                      |    armata, Facility    |                   | |                      |management immobili (*),|                   | |                      |   pulizia immobili,    |                   | |                      |guardiania, manutenzione|                   | |                      |  immobili e impianti,  |                   | |                      |  guanti (chirurgici e  |                   | |                      |     non), suture,      |                   | |                      |    ossigenoterapia,    |                   | | soggetti aggregatori |      diabetologia      |                   | |  di cui al comma 1   | territoriale, servizio |                   | |   dell'art. 9 del    |di trasporto scolastico,|                   | |   decreto-legge 24   | manutenzione strade -  |                   | |  aprile 2014, n. 66  |servizi e forniture (**)|        24         | +----------------------+------------------------+-------------------+ |                      |   vigilanza armata,    |                   | |                      |  Facility management   |                   | |                      | immobili (*), pulizia  |                   | |                      | immobili, guardiania,  |                   | | soggetti aggregatori |manutenzione immobili e |                   | |  di cui al comma 2   | impianti, servizio di  |                   | |   dell'art. 9 del    | trasporto scolastico,  |                   | |   decreto-legge 24   | manutenzione strade -  |                   | |  aprile 2014, n. 66  |servizi e forniture (**)|         6         | +----------------------+------------------------+-------------------+ |(*) La categoria Facility management immobili viene considerata    | |come aggregazione delle categorie vigilanza armata, guardiania,    | |pulizia immobili e manutenzione immobili e impianti. Pertanto il   | |numero di categorie merceologiche nel perimetro di azione non tiene| |conto del Facility management immobili.                            | +----------------------+------------------------+-------------------+ |(**) Per la categoria merceologica manutenzione strade servizi e   | |forniture, l'obbligo e' differito di un anno dalla data di         | |pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana   | |del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri              | |dell'11 luglio 2018, fatte salve le programmazioni gia' avviate    | |sulla base degli accordi sanciti nel tavolo dei soggetti           | |aggregatori e gli interventi gia' programmati dalle regioni alla   | |data di entrata in vigore per la categoria.                        | +----------------------+------------------------+-------------------+
             Tabella 2: numero di categorie merceologiche obiettivo 
     La  seguente  tabella  individua  il   numero   delle   categorie merceologiche  obiettivo,  distinto  in  base  all'appartenenza   del soggetto aggregatore al comma  1  o  al  comma  2,  dell'art.  9  del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, utilizzato per  il  calcolo  del risultato della prestazione inerente il  requisito  «Copertura  delle categorie merceologiche» di cui all'art. 2, comma 1, punto iii) n. 1) 
       =========================================================      |                           |     Numero categorie      |      |          Gruppo           |  merceologiche obiettivo  |      +===========================+===========================+      |soggetti aggregatori di cui|                           |      |al comma 1 dell'art. 9 del |                           |      |decreto-legge 24 aprile    |                           |      |2014, n. 66                |             6             |      +---------------------------+---------------------------+      |soggetti aggregatori di cui|                           |      |al comma 2 dell'art. 9 del |                           |      |decreto-legge 24 aprile    |                           |      |2014, n. 66                |             2             |      +---------------------------+---------------------------+                 Tabella 3: fattore di ripartizione 
     La  seguente  tabella  individua  il  fattore   di   ripartizione utilizzato per  il  calcolo  del  valore  delle  iniziative  (di  cui all'art. 2, comma 1, punto iii), n. 2) e  della  realizzazione  delle iniziative (di cui all'art. 2, comma 1, punto iii), n.  3),  distinto in base all'appartenenza del soggetto aggregatore al  comma  1  o  al comma 2 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.  66,  ed  e' definito in base alla numerosita' dei soggetti aggregatori 
        =======================================================       |          Gruppo           | Fattore di ripartizione |       +===========================+=========================+       |soggetti aggregatori di cui|                         |       |al comma 1 dell'art. 9 del |                         |       |decreto-legge 24 aprile    |                         |       |2014, n. 66                |           80%           |       +---------------------------+-------------------------+       |soggetti aggregatori di cui|                         |       |al comma 2 dell'art. 9 del |                         |       |decreto-legge 24 aprile    |                         |       |2014, n. 66                |           20%           |       +---------------------------+-------------------------+          Tabella 4: valore iniziative ponderato obiettivo 
     La seguente tabella  individua  il  valore  iniziative  ponderato obiettivo, distinto in base all'appartenenza del soggetto aggregatore al comma 1 o al comma 2 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, utilizzato per il  calcolo  del  risultato  della  prestazione inerente il requisito «Valore delle iniziative» di  cui  all'art.  2, comma 1, punto iii), n. 2). I valori obiettivo sono determinati sulla base dei valori storici di bandito  dei  soggetti  aggregatori,  come risultanti dalla ripartizione del fondo 2016 e del fondo 2017,  delle categorie merceologiche in perimetro di azione e ponderati in base ai coefficienti  regionali  di  ponderazione  di  cui  alla  tabella   2 dell'allegato A 
       =========================================================      |                           |Valore iniziative ponderato|      |          Gruppo           |         obiettivo         |      +===========================+===========================+      |soggetti aggregatori di cui|                           |      |al comma 1 dell'art. 9 del |                           |      |decreto-legge 24 aprile    |                           |      |2014, n. 66                |      6.000.000.000 €      |      +---------------------------+---------------------------+      |soggetti aggregatori di cui|                           |      |al comma 2 dell'art. 9 del |                           |      |decreto-legge 24 aprile    |                           |      |2014, n. 66                |       200.000.000 €       |      +---------------------------+---------------------------+               Tabella 5: numero iniziative obiettivo 
     La seguente tabella individua  il  numero  iniziative  obiettivo, distinto in base all'appartenenza del soggetto aggregatore al comma 1 o al comma 2 dell'art. 9 del decreto-legge 24  aprile  2014,  n.  66, utilizzato per il calcolo del risultato della prestazione inerente il requisito «Realizzazione delle iniziative» di cui all'art.  2,  comma 1, punto iii), n. 3). I valori obiettivo sono determinati sulla  base dei dati  storici  relativi  al  numero  di  iniziative  bandite  dai soggetti aggregatori, come risultanti dalla  ripartizione  del  fondo 2016 e del fondo 2017, nelle categorie merceologiche in perimetro  di azione. 
          ===================================================         |                           |  Numero iniziative  |         |          Gruppo           |      obiettivo      |         +===========================+=====================+         |soggetti aggregatori di cui|                     |         |al comma 1 dell'art. 9 del |                     |         |decreto-legge 24 aprile    |                     |         |2014, n. 66                |          8          |         +---------------------------+---------------------+         |soggetti aggregatori di cui|                     |         |al comma 2 dell'art. 9 del |                     |         |decreto-legge 24 aprile    |                     |         |2014, n. 66                |          2          |         +---------------------------+---------------------+     |  
|   |                                 Art. 2 
             Requisiti di accesso al Fondo per l'anno 2019 
   1. Avranno accesso al Fondo nell'anno 2019 i  soggetti  aggregatori iscritti nell'elenco istituito ai sensi  dell'art.  9,  comma  1  del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni, dalla legge  23  giugno  2014,  n.  89,  che  svolgono  attivita'  di centralizzazione della domanda ed aggregazione degli acquisti di beni e servizi (soggetti aggregatori), che:     i.  abbiano  fornito  un  contributo  operativo  nelle  attivita' propedeutiche  a  garantire  la  realizzazione  degli  interventi  di razionalizzazione della  spesa  di  cui  all'art.  9,  comma  3,  del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66,  con  particolare  riferimento all'analisi della spesa oggetto dei programmi  di  razionalizzazione, alla    trasmissione    e    tempestivo    aggiornamento,    mediante l'alimentazione della sezione dedicata ai  soggetti  aggregatori  del portale www.acquistinretepa.it, della pianificazione delle iniziative relative alle categorie merceologiche individuate con il decreto  del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11   luglio   2018,   alla partecipazione ai tavoli istituzionali, ai gruppi  di  lavoro  ed  ai sottogruppi operativi istituiti  dal  Comitato  guida,  nonche'  alle attivita' del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori di cui all'art. 2 del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del  14 novembre 2014;     ii. abbiano rispettato le indicazioni del Comitato guida, fornite attraverso apposite linee guida  in  attuazione  dell'art.  9,  comma 2-bis, del decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  ovvero  abbiano trasmesso al Comitato guida una preventiva comunicazione per motivare specificatamente il mancato  rispetto  delle  predette  linee  guida, sulla quale il Comitato guida puo' esprimere proprie osservazioni;     iii. soddisfino uno o piu' dei requisiti di seguito indicati:       1) copertura delle categorie merceologiche: aver  bandito,  nel corso  dell'anno  di  riferimento,  iniziative  di  importo  pari   o superiore alla soglia di cui all'art. 35, comma  1,  lettera  c)  del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a copertura di almeno  una delle  categorie  merceologiche  del  proprio  perimetro  di   azione individuato dalla tabella 1 dell'allegato B;       2) valore delle iniziative: aver bandito, nel  corso  dell'anno di riferimento, una o piu' iniziative di  importo  pari  o  superiore alla soglia di cui all'art. 35,  comma  1,  lettera  c)  del  decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulle categorie merceologiche  del proprio perimetro di azione individuato dalla tabella 1 dell'allegato B;       3) realizzazione delle  iniziative:  aver  bandito,  nel  corso dell'anno di riferimento, un numero di iniziative, di importo pari  o superiore alla soglia di cui all'art. 35, comma  1,  lettera  c)  del decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.   50,   sulle   categorie merceologiche del  proprio  perimetro  di  azione  individuato  dalla tabella 1 dell'allegato B;       4)  supporto  ad  altri  soggetti  aggregatori:  aver   fornito supporto mediante l'attivita' di  integrazione  di  un'iniziativa  di importo pari o superiore alla soglia di cui  all'art.  35,  comma  1, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  con  un lotto dedicato e/o l'estensione dei massimali di gara su  almeno  una categoria  merceologica  del  perimetro  di   azione   del   soggetto aggregatore supportante, individuato dalla tabella 1 dell'allegato B, attraverso un'iniziativa bandita nell'anno di riferimento;       5) richiesta di supporto ad altri  soggetti  aggregatori:  aver richiesto ed ottenuto supporto da un altro  soggetto  aggregatore  su almeno una categoria merceologica del  proprio  perimetro  di  azione individuato dalla tabella 1 dell'allegato B, attraverso un'iniziativa di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 35, comma  1, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  bandita nell'anno di riferimento, con un lotto dedicato e/o l'estensione  dei massimali di gara;       6) portale dei soggetti aggregatori ed interoperabilita'  delle banche  dati:  aver  svolto  tempestivamente  e   esaustivamente   le attivita' di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del  Presidente  del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2014 con specifico riferimento alla gestione complessiva e al monitoraggio dei flussi informativi  e dei  dati   provenienti   dall'insieme   dei   soggetti   aggregatori all'interno dell'apposita sezione «Soggetti aggregatori» del  portale www.acquistinretepa.it e con  riferimento  alla  definizione  e  alla gestione del sistema di interoperabilita' delle banche dati.   2. L'accesso al requisito di cui all'art. 2, comma 1,  punto  iii), n. 6) e' da intendersi alternativo all'accesso ai  requisiti  di  cui all'art. 2, comma 1, punto iii), n. 1), 2), 3), 4), 5) e non consente l'accesso  alla  ripartizione  dell'eventuale  quota  residua   delle risorse del Fondo distribuita secondo quanto  previsto  dall'art.  3, comma 5 che segue.     |  
|   |                                 Art. 3 
            Metodi di assegnazione delle risorse del Fondo 
   1. Le risorse del Fondo sono ripartite per ciascuno  dei  requisiti di cui all'art. 2, comma 1, punto iii), in quote requisito secondo le percentuali di cui alla tabella 1 dell'allegato A. Nell'ambito  della quota requisito il singolo soggetto aggregatore  potra'  accedere  ad una   quota   massima   detta   quota   di   riferimento.   L'importo effettivamente assegnato al soggetto aggregatore (quota assegnata) e' calcolato sulla base della quota di riferimento e del risultato della prestazione.   2. Di seguito sono esposte, per i  requisiti  di  cui  all'art.  2, comma 1, punto iii) le modalita' di calcolo della quota assegnata.  1) Copertura delle categorie merceologiche:   i. la quota  assegnata  e'  calcolata  moltiplicando  la  quota  di riferimento per il risultato della prestazione;   ii. la quota di  riferimento  viene  individuata  moltiplicando  il valore  della  quota  requisito  per  il  relativo  coefficiente   di ponderazione del perimetro di azione inteso come il rapporto  tra  il numero  di  categorie  merceologiche  del  perimetro  di  azione  del soggetto aggregatore (indicato alla tabella 1 dell'allegato B)  e  la sommatoria delle categorie merceologiche del perimetro di  azione  di tutti i soggetti aggregatori che  accedono  al  requisito  «Copertura delle categorie merceologiche»;   iii.  il  risultato  della  prestazione,  e'  dato  dal  numero  di categorie merceologiche su cui il  soggetto  aggregatore  ha  bandito iniziative nel corso dell'anno di riferimento rapportato al numero di categorie  merceologiche   obiettivo   indicato   nella   tabella   2 dell'allegato B. Con riferimento alle  iniziative  che  ricomprendono piu'  categorie  merceologiche  del  perimetro  di  azione   verranno computate - ai fini del  presente  requisito  -  tutte  le  categorie ricomprese all'interno della stessa iniziativa. Nel caso  in  cui  il soggetto aggregatore bandisca un numero di  iniziative  superiore  al numero di categorie merceologiche obiettivo indicate nella tabella  2 dell'allegato B, il valore  del  risultato  della  prestazione  sara' comunque pari a 1.  2) Valore delle iniziative:   i. la quota  assegnata  e'  calcolata  moltiplicando  la  quota  di riferimento per il risultato della prestazione.   ii. la quota di  riferimento  viene  individuata  moltiplicando  il valore della quota requisito per il relativo fattore di  ripartizione di cui alla tabella 3, allegato B, rapportato al numero  di  soggetti aggregatori, del medesimo gruppo (comma 1 ovvero comma 2 dell'art.  9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66)  che  accedono  al  presente requisito;   iii. il risultato della prestazione del  soggetto  aggregatore,  e' dato dal totale del valore ponderato delle iniziative da esso bandite nel corso dell'anno di riferimento, rapportato al  valore  iniziative ponderato obiettivo indicato nella  tabella  4  dell'allegato  B  del medesimo gruppo (comma 1 ovvero comma 2 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.  66)  al  quale  appartiene.  Laddove  per  valore ponderato delle iniziative si intende il valore a base  d'asta  delle iniziative di un soggetto aggregatore  moltiplicato  per  il  proprio coefficiente  regionale  di  ponderazione  di  cui  alla  tabella   2 dell'allegato A. Nel caso in cui  il  soggetto  aggregatore  bandisca iniziative di valore totale superiore al valore iniziative  ponderato obiettivo indicato nella tabella 4 dell'allegato  B,  il  valore  del risultato della prestazione sara' comunque pari a 1.  3) Realizzazione delle iniziative:   i. la quota  assegnata  e'  calcolata  moltiplicando  la  quota  di riferimento per il risultato della prestazione;     la quota di riferimento viene individuata moltiplicando il valore della quota requisito per il relativo fattore di ripartizione di  cui alla  tabella  3,  allegato  B,  rapportato  al  numero  di  soggetti aggregatori del medesimo gruppo (comma 1 ovvero comma 2  dell'art.  9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66)  che  accedono  al  presente requisito;   ii. il risultato della prestazione  del  soggetto  aggregatore,  e' dato dal rapporto tra il numero delle iniziative da esso bandite  nel corso dell'anno di  riferimento  e  il  numero  iniziative  obiettivo indicato nella tabella 5 dell'allegato B. Nel caso in cui il soggetto aggregatore bandisca un  numero  di  iniziative  superiore  a  quello obiettivo, il valore del risultato della prestazione  sara'  comunque pari a 1.  4) Supporto ad altri soggetti aggregatori:   i. la quota  assegnata  e'  calcolata  moltiplicando  la  quota  di riferimento per il risultato della prestazione. La quota assegnata ad un singolo soggetto aggregatore, cosi' calcolata, non potra' comunque superare euro 173.000,00;   ii. la quota di riferimento viene individuata rapportando il valore della quota requisito per  la  sommatoria  del  numero  di  categorie merceologiche sulle quali e' stato dato supporto da parte di tutti  i soggetti aggregatori. La quota di riferimento di un singolo  soggetto aggregatore, cosi'  calcolata,  non  potra'  comunque  superare  euro 30.000,00;   iii. il risultato della prestazione e' dato dal numero di categorie merceologiche  sulle  quali  il  soggetto  aggregatore   ha   fornito supporto;   iv. il supporto dovra' essere attivato a seguito della ricezione di una richiesta formale da parte del soggetto aggregatore  richiedente, comprensiva dei dati descritti nel successivo punto 5), iv);   v.  il  soggetto  aggregatore  dovra'  accettare   formalmente   la richiesta, confermando che le informazioni ricevute siano sufficienti per erogare il supporto richiesto.  5) Richiesta di supporto ad altri soggetti aggregatori:   i. la quota  assegnata  e'  calcolata  moltiplicando  la  quota  di riferimento per il risultato della prestazione. La quota assegnata ad un singolo soggetto aggregatore, cosi' calcolata, non potra' comunque superare euro 87.000,00;   ii. la quota di riferimento viene individuata rapportando il valore della quota requisito per  la  sommatoria  del  numero  di  categorie merceologiche sulle quali e' stato dato supporto da parte di tutti  i soggetti aggregatori. La quota di riferimento di un singolo  soggetto aggregatore, cosi'  calcolata,  non  potra'  comunque  superare  euro 15.000,00;   iii.  il  risultato  della  prestazione,  e'  dato  dal  numero  di categorie  merceologiche  sulle  quali  il  soggetto  aggregatore  ha richiesto ed ottenuto supporto da altri soggetti aggregatori;   iv. per richiedere il supporto ad un altro soggetto aggregatore, e' necessario trasmettere una richiesta formale  di  supporto  corredata dei  fabbisogni  da  soddisfare,  nonche'  di   qualsiasi   ulteriore informazione tecnica necessaria a svolgere l'attivita' richiesta.  E' altresi'  necessaria  la  conferma  formale  da  parte  del  soggetto aggregatore che deve fornire il supporto, come previsto al precedente punto 4), v).  6) Portale dei soggetti aggregatori ed interoperabilita' delle banche dati:   i. la quota assegnata e'  calcolata  moltiplicando  il  valore  del Fondo per la percentuale di ripartizione di cui  al  punto  6)  della tabella 1 dell'allegato A;   ii. per  il  riconoscimento  della  quota  assegnata,  il  soggetto aggregatore dovra' effettuare tempestivamente  ed  esaustivamente  le attivita' previste per l'accesso al  requisito  di  cui  all'art.  2, comma 1, punto iii), n. 6) che precede, la cui verifica  avverra'  da parte del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi anche sulla base dell'apposita  relazione  comprovante  i risultati  raggiunti,  da   produrre   in   sede   di   presentazione dell'istanza di accesso al Fondo per il presente requisito.   3. Nel conteggio delle iniziative utili ai fini della  ripartizione del Fondo per l'anno di riferimento, sono escluse:     a) le iniziative gia' computate a qualsiasi  titolo  per  ciascun soggetto aggregatore ai fini dell'assegnazione del Fondo per gli anni precedenti;     b) le iniziative con importo unitario  a  base  d'asta  inferiore alla soglia di cui all'art. 35,  comma  1,  lettera  c)  del  decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;     c) le procedure di cui all'art.  63,  comma  2,  lettera  a)  del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;     d) le gare  effettuate  su  delega  di  enti  terzi  ai  soggetti aggregatori.   4. A seguito dell'introduzione di nuove categorie merceologiche  di beni  e  servizi  e  delle  relative   soglie   di   obbligatorieta', individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  ai sensi dell'art. 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66, il Capo Dipartimento dell'amministrazione generale, del  personale  e dei servizi, potra'  aggiornare,  attraverso  apposita  determina,  i seguenti parametri di  calcolo:  perimetro  di  azione  dei  soggetti aggregatori, numero di categorie merceologiche obiettivo, fattore  di ripartizione,   valore   iniziative   ponderato   obiettivo,   numero iniziative obiettivo di cui alle tabelle 1, 2, 3, 4 e 5  all'allegato B.   5. L'eventuale quota residua  del  Fondo  che  dovesse  avanzare  a seguito della distribuzione delle risorse ai sensi di quanto previsto nei commi che precedono, verra' ripartita tra i soggetti  aggregatori che hanno partecipato alla distribuzione del Fondo per i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, punto iii), numeri 1), 2), 3), 4) e  5).  La ripartizione  della  quota  residua  verra'  effettuata   in   misura proporzionale  al  coefficiente  di   partecipazione   del   Soggetto Aggregatore al valore distribuito del Fondo; dove per coefficiente di partecipazione si intende  il  rapporto  tra  la  somma  delle  quote assegnate al soggetto aggregatore, per ognuno dei  requisiti  di  cui all'art. 2, comma 1, punto iii), numeri  1),  2),  3),  4),  5),  sul totale delle quote assegnate a tutti i  soggetti  aggregatori  per  i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, punto iii), nn. 1), 2), 3), 4), 5).   I soggetti aggregatori  che  partecipano  alla  ripartizione  delle risorse del Fondo ai sensi dell'art. 2, comma 1, punto  iii),  n.  6) non  possono  partecipare  alla  ripartizione  dell'eventuale   quota residua di cui al presente comma 5.     |  
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                    Modalita' per accedere al Fondo 
   1. Per accedere al Fondo di cui al presente  decreto,  il  soggetto aggregatore invia  all'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata soggettiaggregatori@pec.mef.gov.it entro  il  31  gennaio   dell'anno 2020,  un'istanza  firmata  digitalmente,  conforme  ai  modelli  che saranno  pubblicati  all'interno  dell'apposita   sezione   «Soggetti aggregatori» del portale www.acquistinretepa.it     |  
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               Modalita' e tempistiche di trasferimento                        degli importi del fondo 
   1. A fronte dell'istanza  di  cui  al  comma  1,  dell'art.  4,  il Dipartimento  dell'amministrazione  generale,  del  personale  e  dei servizi provvede alla verifica dei requisiti e dei  dati  di  cui  ai precedenti articoli 2, 3 e 4.   2.  Al  termine  della  predetta   istruttoria,   il   Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi adotta  la determinazione finale di ripartizione del  Fondo,  con  l'indicazione dei soggetti aggregatori che vi hanno accesso  e  la  relativa  quota assegnata.  Il  Dipartimento   dell'amministrazione   generale,   del personale e dei servizi procede quindi al trasferimento  dell'importo dovuto al soggetto aggregatore richiedente.   3. Il Dipartimento dell'amministrazione generale, del  personale  e dei servizi provvede alla  pubblicazione,  all'interno  dell'apposita sezione       «Soggetti        aggregatori»        del        portale www.acquistinretepa.it dell'esito  della  verifica  dei  requisiti  e degli importi del Fondo trasferiti ai  singoli  soggetti  aggregatori richiedenti.     |  
|   |                                 Art. 6 
                       Disposizioni finanziarie 
   1. I finanziamenti sono erogati a favore dei  soggetti  aggregatori in conformita' alle disposizioni  del  presente  decreto  nei  limiti delle disponibilita' del Fondo di cui all'art. 1.   2. Il Dipartimento dell'amministrazione generale, del  personale  e dei servizi provvede agli adempimenti previsti dal presente  decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le  risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.   Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana. 
     Roma, 22 agosto 2019 
                                                     Il Ministro: Tria  Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2019  Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle finanze, n. 1-1203     |  
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