| Gazzetta n. 241 del 14 ottobre 2019 (vai al sommario) |  
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| DECRETO-LEGGE 14 ottobre 2019, n. 111 |  
| Misure  urgenti  per  il  rispetto  degli  obblighi  previsti   dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga  del  termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge  17  ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre 2016, n. 229.  |  
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                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
   Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;   Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare  una politica  strategica   nazionale   che   permetta   di   fronteggiare l'emergenza climatica, tenuto  conto  dei  lavori  svolti  a  livello internazionale dall'Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), in  ambito  Nazioni  Unite,  che  evidenziano  come  la  variabilita' climatica sia strettamente legata alle  attivita'  umane  e  come  le temperature e le emissioni di CO2  continueranno  progressivamente  a crescere con impatti negativi su numerose aree del  pianeta  e  sulla salute pubblica;   Ritenuta, altresi', la necessita' di prevedere, in coerenza con gli impegni derivanti dalla normativa europea, misure  straordinarie  per consentire il raggiungimento degli obiettivi relativi alle  emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici;   Considerata altresi' la straordinaria  necessita'  di  disporre  di prime misure aventi carattere di urgenza per  la  composizione  delle procedure  di  infrazione  in  tema  ambientale  che  direttamente  e indirettamente contribuiscono al cambiamento climatico e  ai  livelli di qualita' dell'aria, e in particolare al  rispetto  degli  obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio  del  21  maggio  2008  relativa  alla  qualita'  dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in  Europa,  in  relazione  a  cui l'Unione europea ha aperto nei  confronti  dell'Italia  le  procedure d'infrazione nn. 2014/2147 e 2015/2043, anche alla luce degli impegni assunti dal  Governo  italiano  e  dalle  Regioni  e  dalle  Province autonome con il Protocollo "Aria Pulita" firmato il 4 giugno  2019  a Torino, a  margine  del  "Clean  Air  Dialogue"  con  la  Commissione europea;   Considerata altresi' la necessita' di prorogare il termine  di  cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n. 229;   Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella riunione del 10 ottobre 2019;   Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  delle  politiche agricole alimentari e forestali, per  gli  affari  europei,  per  gli affari regionali e le autonomie e per la pubblica amministrazione; 
                               E m a n a                      il seguente decreto-legge: 
                                Art. 1 
   Misure  urgenti  per  la  definizione  di  una  politica   strategica  nazionale  per  il  contrasto  ai  cambiamenti   climatici   e   il  miglioramento della qualita' dell'aria 
   1. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto,  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del territorio e del mare, sentiti il Ministro della salute e  gli  altri Ministri interessati, e' approvato il Programma strategico  nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e  il  miglioramento  della qualita' dell'aria in cui sono individuate le  misure  di  competenza nazionale da porre in essere al fine  di  assicurare  la  corretta  e piena attuazione della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo  e del  Consiglio  del  21  maggio  2008  e  contrastare  i  cambiamenti climatici e sono identificate le  risorse  economiche  disponibili  a legislazione vigente per ciascuna misura con la  relativa  tempistica attuativa.   2. Ciascuna amministrazione pubblica, di cui all'articolo 1,  comma 2, del  decreto  legislativo  30  marzo  2001  n.  165,  conforma  le attivita' di propria competenza al raggiungimento degli obiettivi  di contrasto ai cambiamenti climatici  e  miglioramento  della  qualita' dell'aria.     |  
|   |                                 Art. 2 
   Misure  per  incentivare  la   mobilita'   sostenibile   nelle   aree                            metropolitane 
   1.  E'  istituito,  nello  stato  di   previsione   del   Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare,  il  fondo denominato  "Programma  sperimentale  buono   mobilita'",   con   una dotazione pari a euro 5 milioni per l'anno 2019, euro 70 milioni  per l'anno 2020, euro 70 milioni per l'anno 2021,  euro  55  milioni  per l'anno 2022, euro 45 milioni per l'anno 2023 e euro  10  milioni  per l'anno 2024, per le finalita' di cui al presente comma. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo, per  ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024  di  quota  parte  dei proventi  delle  aste  delle  quote  di  emissione  di  CO2  di   cui all'articolo 19  del  decreto  legislativo  13  marzo  2013,  n.  30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e del mare, versata dal GSE ad apposito  capitolo  del  bilancio  dello Stato, che resta acquisita definitivamente  all'erario.  Al  fine  di ridurre le emissioni climalteranti, a valere sul  suddetto  programma sperimentale, ai residenti nei comuni interessati dalle procedure  di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli  obblighi previsti dalla  direttiva  2008/50/CE  che  rottamano,  entro  il  31 dicembre 2021, autovetture  omologate  fino  alla  classe  Euro  3  o motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi, e' riconosciuto, nel limite di spesa di cui al primo periodo e  fino  ad esaurimento delle risorse, un "buono mobilita'" pari  ad  euro  1.500 per ogni autovettura e ad euro 500 per ogni  motociclo  rottamato  da utilizzare, entro i successivi tre  anni,  per  l'acquisto,  anche  a favore di persone conviventi, di abbonamenti  al  trasporto  pubblico locale e regionale, nonche' di biciclette anche a pedalata assistita. Il  "buono  mobilita'"  non  costituisce   reddito   imponibile   del beneficiario  e  non  rileva  ai  fini   del   computo   del   valore dell'indicatore  della  situazione   economica   equivalente.   Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio e del mare,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e  il Ministro dello sviluppo economico, sono definite  le  modalita'  e  i termini per l'ottenimento e l'erogazione  del  beneficio  di  cui  al presente comma, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.   2.  Per  le  medesime  finalita'  di  cui  al  comma  1,   per   il finanziamento  di  progetti  per  la  creazione,  il   prolungamento, l'ammodernamento e la messa a norma di corsie  preferenziali  per  il trasporto pubblico locale e' autorizzata la spesa di euro 20  milioni per ciascuno degli anni 2020  e  2021.  Alla  relativa  copertura  si provvede mediante corrispondente utilizzo, per  ciascuno  degli  anni 2020 e 2021, di quota parte dei proventi delle aste  delle  quote  di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del  decreto  legislativo  13 marzo 2013, n. 30,  destinata  al  Ministero  dell'ambiente  e  della tutela del territorio  e  del  mare,  versata  dal  GSE  ad  apposito capitolo   del   bilancio   dello   Stato,   che   resta    acquisita definitivamente all'erario. I progetti di cui al presente comma  sono presentati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da uno o piu' comuni, anche in forma associata,  interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10  luglio 2014 e n. 2015/2043 del  28  maggio  2015  per  la  non  ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva  2008/50/CE  sulla qualita'  dell'aria  e  riferiti  a  un   ambito   territoriale   con popolazione superiore a centomila abitanti. Con decreto del  Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da  adottarsi entro quarantacinque giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture  e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e d'intesa con la Conferenza unificata che si  pronuncia  entro  trenta giorni decorso il cui termine il decreto e' emanato anche in mancanza di  detto  parere,  sono  stabilite  le  modalita'  e  i  termini  di presentazione delle domande.     |  
|   |                                 Art. 3  Disposizioni per la promozione del trasporto scolastico sostenibile 
   1. Al fine di limitare le emissioni climalteranti e  inquinanti  in atmosfera e migliorare la qualita' dell'aria, e' autorizzata la spesa di euro 10 milioni per  ciascuno  degli  anni  2020  e  2021  per  il finanziamento degli  investimenti  necessari  alla  realizzazione  di progetti sperimentali per la realizzazione  o  l'implementazione  del servizio  di  trasporto  scolastico  per  i  bambini   della   scuola dell'infanzia statale e  comunale  e  per  gli  alunni  delle  scuole statali del primo ciclo di istruzione con mezzi di trasporto ibridi o elettrici, selezionati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in base alla portata  del  numero  di  studenti coinvolti e alla stima di  riduzione  dell'inquinamento  atmosferico. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2020 e 2021,  di  quota  parte  dei  proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013,  n.  30,  destinata  al  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  versata  dal GSE  ad  apposito  capitolo  del  bilancio  dello  Stato,  che  resta acquisita definitivamente all'erario.   2. I progetti di cui  al  comma  1  sono  presentati  al  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da uno o  piu' comuni, anche in forma  associata,  interessati  dalle  procedure  di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli  obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria  e  sono riferiti  a  un  ambito  territoriale  con  popolazione  superiore  a centomila abitanti.   3. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio e del mare, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito  il  Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  e  il  Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  sono  stabilite  le  modalita'  di presentazione delle domande  e  le  spese  ammissibili  ai  fini  del finanziamento.     |  
|   |                                 Art. 4                     Azioni per la riforestazione 
   1. Per il finanziamento di un programma  sperimentale  di  messa  a dimora di alberi, di reimpianto e di silvicoltura, e per la creazione di foreste  urbane  e  periurbane,  nelle  citta'  metropolitane,  in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 3  aprile  2018, n. 34, e' autorizzata la spesa di euro 15 milioni per ciascuno  degli anni 2020 e  2021.  Alla  relativa  copertura  si  provvede  mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli  anni  2020  e  2021,  di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione  di  CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n.  30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e del mare, versata dal GSE ad apposito  capitolo  del  bilancio  dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.   2.  Al  fine  di  procedere  a  un  rapido  avvio   del   programma sperimentale di cui al presente articolo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  con  decreto  del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare, d'intesa con la Conferenza unificata che si  pronuncia  entro  trenta giorni decorso il cui termine il decreto e' emanato anche in mancanza di detto parere, sulla base  dell'istruttoria  del  Comitato  per  lo sviluppo del verde pubblico di cui  all'articolo  3  della  legge  14 gennaio 2013, n. 10, sono definite le modalita' per la  progettazione degli interventi e il riparto delle risorse di cui al comma 1 tra  le citta' metropolitane, tenendo conto, quali criteri di  selezione,  in particolare, della valenza ambientale e  sociale  dei  progetti,  del livello di riqualificazione e di fruibilita' dell'area,  dei  livelli di qualita' dell'aria e della localizzazione nelle zone oggetto delle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015.   3. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto  di cui al comma 2, ciascuna citta' metropolitana presenta  al  Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e   del   mare   le progettazioni, corredate dai programmi operativi di dettaglio  con  i relativi  costi.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio  e  del  mare  provvede  all'approvazione  di  almeno   un progetto, ove ammissibile in base ai requisiti previsti  dal  decreto di cui al comma 2, per ciascuna citta' metropolitana, con i  relativi programmi operativi di dettaglio,  e  di  ogni  eventuale  successiva variazione,  sulla  base  di  apposite  istruttorie  effettuate   dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico che,  a  tal  fine,  puo' avvalersi, anche per la verifica della fase attuativa dei progetti  e senza nuovi o maggiori oneri a carico  della  finanza  pubblica,  del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui  alla legge 28 giugno 2016, n. 132.   4. Le autorita' competenti nella gestione del  demanio  fluviale  e nella  programmazione  degli  interventi  di  contrasto  al  dissesto idrogeologico introducono, tra  i  criteri  per  l'affidamento  della realizzazione delle opere, il rimboschimento delle fasce ripariali  e delle  aree  demaniali  fluviali,  laddove  ritenuto  necessario  per prevenire il rischio idrogeologico.     |  
|   |                                 Art. 5 
   Ulteriori disposizioni per fronteggiare le procedure d'infrazione  in                         materia ambientale 
   1. Il Commissario unico nominato ai sensi dell'articolo  41,  comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n.  234,  per  la  realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte  di giustizia dell'Unione europea del  2  dicembre  2014,  relativa  alla procedura di infrazione europea n. 2003/2077, puo'  avvalersi,  sulla base di apposite convenzioni,  nei  limiti  della  normativa  europea vigente, di societa' in house delle  amministrazioni  centrali  dello Stato, del sistema nazionale a rete per la  protezione  dell'ambiente di cui alla legge 28  giugno  2016,  n.  132,  delle  amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti  pubblici  dotate  di specifica competenza tecnica, nell'ambito delle  aree  di  intervento utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza pubblica. Al personale di cui il Commissario si avvale, ivi inclusi i membri della Struttura di supporto di cui al  comma  3,  puo'  essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di  lavoro straordinario nei limiti delle risorse finanziarie  disponibili,  per un massimo di 70 ore mensili  pro  capite.  Gli  oneri  di  cui  alle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri  economici  degli interventi da realizzare.   2. Il  Commissario  unico,  scelto  nei  ruoli  dirigenziali  della pubblica amministrazione, resta in  carica  per  un  triennio  ed  e' collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo  secondo i rispettivi ordinamenti.  All'atto  del  collocamento  fuori  ruolo, aspettativa o comando e' reso indisponibile, per tutta la durata  del collocamento fuori ruolo, aspettativa o comando, un numero  di  posti nella  dotazione  organica   dell'amministrazione   di   provenienza, equivalente dal punto di vista finanziario. Al  predetto  Commissario e' corrisposto in aggiunta al trattamento economico fondamentale  che rimane a carico dell'amministrazione  di  appartenenza,  un  compenso accessorio in ragione dei  risultati  conseguiti,  determinato  nella misura e con le modalita' di cui al  comma  3  dell'articolo  15  del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a valere sulle risorse  assegnate per la realizzazione degli interventi.   3. Il Commissario unico si avvale  altresi'  di  una  struttura  di supporto composta da non  piu'  di  dodici  unita'  di  personale  in posizione di comando, fuori  ruolo  o  aspettativa  o  altro  analogo istituto  previsto  dai  rispettivi  ordinamenti  appartenenti   alle amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e  3,  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nominati con  decreto  del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare, scelti tra soggetti dotati di comprovata esperienza nel settore delle bonifiche e in materia  di  affidamento  dei  contratti  pubblici  in ragione dell'esperienza maturata e dei compiti di  tutela  ambientale attribuiti dall'ordinamento. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica  dell'amministrazione  di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. La  struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario straordinario.   4. Sulla base di una specifica convenzione, il  Commissario  unico, unitamente alla struttura di supporto di cui al comma 3, opera presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare, con sede presso il medesimo Ministero, senza nuovi o  maggiori  oneri per la finanza pubblica.   5. Le risorse finanziarie necessarie per le  esigenze  operative  e per il funzionamento della  struttura,  ivi  compresi  gli  eventuali oneri per le convenzioni di cui al comma 1, sono poste  a  valere  su una quota, non superiore allo 0,5% annuo, delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi.   6. Al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione  degli interventi  di  collettamento,  fognatura  e   depurazione   di   cui all'articolo  2  del  decreto-legge  29  dicembre   2016,   n.   243, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio  2017,  n.  18, nonche' degli ulteriori interventi previsti  all'articolo  4-septies, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019,  n.  32,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 giugno  2019,  n.  55,  entro  sessanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  e' nominato con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il  Ministro  per  il  sud  e  la  coesione  territoriale,  un Commissario unico che subentra  in  tutte  le  situazioni  giuridiche attive e passive del precedente  Commissario.  Il  Commissario  unico nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5  giugno 2017, cessa dal proprio incarico alla data di nomina del  Commissario di cui al primo periodo.   7. All'articolo 2 del  decreto-legge  29  dicembre  2016,  n.  243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.  18, dopo il comma 8 e' inserito il seguente: "8-bis. Il Commissario unico puo' avvalersi fino a un massimo di due sub commissari  in  relazione alla portata e al numero degli interventi sostitutivi,  nominati  con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  sentiti  il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e  il Ministro per il sud e  la  coesione  territoriale,  per  i  quali  si applica la disciplina di cui ai commi 1 e 3, con oneri a  carico  del quadro economico degli interventi. Con il  medesimo  procedimento  di cui al primo periodo si provvede all'eventuale sostituzione o  revoca dei sub commissari.".     |  
|   |                                 Art. 6                    Pubblicita' dei dati ambientali 
   1. In attuazione delle previsioni  della  Convenzione  sull'accesso alle  informazioni,  la  partecipazione  del  pubblico  ai   processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus  il  25  giugno  1998,  ratificata  e  resa esecutiva con legge 16 marzo 2001, n. 108, fermo restando il  diritto di  accesso  diffuso  dei  cittadini  singoli  e  associati  di   cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, alle  informazioni ambientali,  i  soggetti  di  cui  all'articolo  2-bis  del   decreto legislativo 14 marzo 2013,  n.  33,  e  i  concessionari  di  servizi pubblici pubblicano, nell'ambito degli obblighi di  cui  all'articolo 40  del  medesimo  decreto  legislativo,  anche  i  dati   ambientali risultanti da rilevazioni effettuate  dai  medesimi  ai  sensi  della normativa vigente.   2. Ai fini di cui al comma 1, entro centottanta giorni  dalla  data di entrata in vigore del presente decreto, i gestori di centraline  e di sistemi di rilevamento automatico  dell'inquinamento  atmosferico, della qualita' dell'aria e  di  altre  forme  di  inquinamento  ed  i gestori del servizio idrico pubblicano in rete  le  informazioni  sul funzionamento del dispositivo, sui rilevamenti effettuati e  tutti  i dati acquisiti.   3. Le pubbliche amministrazioni provvedono a svolgere le  attivita' di cui ai commi 1 e 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri  per la finanza pubblica.   4. I dati e le informazioni di cui ai commi 1 e 2  sono  acquisiti, con modalita' telematica, dall'Istituto superiore per la protezione e la  ricerca  ambientale  (ISPRA)   di   cui   all'articolo   28   del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.  Il  medesimo  Istituto  provvede, altresi', sulla base di una specifica convenzione  con  il  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ad  acquisire e sistematizzare, in formato aperto  e  accessibile,  ogni  ulteriore dato ambientale e a renderlo pubblico attraverso una sezione dedicata e fruibile dal sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare denominata  "Informambiente",  anche nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente".   5. Per le finalita' di cui al comma 4 e' autorizzata una  spesa  di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.  Ai  relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle  proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai fini del bilancio  triennale  2019-2021,  nell'ambito  del  programma "Fondi di riserva e speciali" della  missione  "Fondi  da  ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e del mare.   6. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.     |  
|   |                                 Art. 7      Misure per l'incentivazione di prodotti sfusi o alla spina 
   1. Al fine di ridurre la produzione  di  rifiuti  e  contenere  gli effetti climalteranti, agli esercenti commerciali di  vicinato  e  di media struttura di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e)  del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  114,  che  attrezzano  spazi dedicati  alla  vendita  ai  consumatori  di  prodotti  alimentari  e detergenti, sfusi o alla spina, e' riconosciuto, in via sperimentale, un contributo economico a fondo perduto pari alla spesa  sostenuta  e documentata  per  un  importo  massimo  di   euro   5.000   ciascuno, corrisposto  secondo  l'ordine   di   presentazione   delle   domande ammissibili, nel  limite  complessivo  di  20  milioni  di  euro  per ciascuno degli anni 2020 e 2021, sino ad esaurimento  delle  predette risorse e a condizione che il contenitore offerto dall'esercente  non sia monouso.   2. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio e del  mare,  d'intesa  con  il  Ministro  dello  sviluppo economico e sentita la Conferenza  unificata,  entro  il  termine  di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono fissate le modalita' per l'ottenimento  del  contributo  nonche' per la verifica dello svolgimento dell'attivita' di  vendita  per  un periodo minimo di tre anni a pena di revoca del contributo.   3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  comma  1,  pari  a  20 milioni di euro per ciascuno degli anni  2020  e  2021,  si  provvede mediante riduzione delle  proiezioni  dello  stanziamento  del  fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di  riserva  e  speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello  stato  di  previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019,  allo  scopo parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.   4. Le disposizioni di cui al presente  articolo  si  applicano  nel rispetto delle condizioni  e  dei  limiti  del  regolamento  (UE)  n. 1407/2013  della  Commissione,  del  18   dicembre   2013,   relativo all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   trattato   sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».   5. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.     |  
|   |                                 Art. 8 
   Proroga del termine di cui  all'articolo  48,  commi  11  e  13,  del                decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 
   1. All'articolo 48 del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229, sono apportate le seguenti modificazioni:     a) al comma 11 le parole  "entro  il  15  ottobre  2019,  ovvero, mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di  pari importo, con il  versamento  dell'importo  corrispondente  al  valore delle prime cinque rate entro il 15  ottobre  2019"  sono  sostituite dalle  seguenti  "entro  il  15  gennaio   2020,   ovvero,   mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari  importo, con il versamento dell'importo della prima rata entro il  15  gennaio 2020";     b) al comma 13  le  parole  "entro  il  15  ottobre  2019,  anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di  pari importo, con il  versamento  dell'importo  corrispondente  al  valore delle prime cinque rate entro il 15  ottobre  2019"  sono  sostituite dalle  seguenti  "entro  il   15   gennaio   2020,   anche   mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari  importo, con il versamento dell'importo della prima rata entro il  15  gennaio 2020".   2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in  13,8  milioni  di euro per l'anno 2019, si provvede mediante utilizzo delle risorse  di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.   3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.     |  
|   |                                 Art. 9                           Entrata in vigore 
   1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.   Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
     Dato a Roma, addi' 14 ottobre 2019 
                              MATTARELLA 
                                   Conte, Presidente del Consiglio dei                                  ministri 
                                   Costa,  Ministro  dell'ambiente   e                                  della tutela del territorio  e  del                                  mare 
                                   Gualtieri, Ministro dell'economia e                                  delle finanze 
                                   Patuanelli, Ministro dello sviluppo                                  economico 
                                   De    Micheli,    Ministro    delle                                  infrastrutture e dei trasporti 
                                   Bellanova, Ministro delle politiche                                  agricole alimentari e forestali 
                                   Amendola, Ministro per  gli  affari                                  europei 
                                   Boccia,  Ministro  per  gli  affari                                  regionali e le autonomie 
                                   Dadone, Ministro  per  la  pubblica                                  amministrazione   Visto, il Guardasigilli: Bonafede     |  
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