Gazzetta n. 240 del 12 ottobre 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 9 agosto 2019
Istituzione del «Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento».


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto gli articoli da 26 a 40 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 148, volti ad assicurare, ai lavoratori dei settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria;
Visto in particolare, l'art. 40 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 148, il quale prevede che le Province autonome di Trento e di Bolzano possono sostenere l'istituzione di un fondo di solidarieta' territoriale intersettoriale a cui, salvo diverse disposizioni, si applica la disciplina per i fondi di solidarieta' bilaterali di cui agli articoli 26 e 35 del medesimo decreto legislativo;
Visto l'art. 2, comma 124, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
Visto il decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28, concernente disposizioni per l'attuazione della delega, in particolare, alla Provincia autonoma di Trento in materia di cassa integrazione guadagni, disoccupazione e mobilita';
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 96077 del 1° giugno 2016 con il quale e' stato istituito il Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento, denominato Fondo di solidarieta' del Trentino ai sensi dell'art. 40, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;
Visto in particolare, l'art. 10, comma 3, del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 96077 del 1° giugno 2016 il quale stabilisce che il 25 per cento del gettito contributivo derivante dal contributo ordinario di cui al comma 1, lettera a), dello stesso decreto e' destinato alle tutele integrative in termini di importo e di durata rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro da definirsi, nella misura e nella durata, con successivo decreto, tenuto conto di eventuali accordi collettivi intervenuti tra le parti istitutive;
Visto l'accordo sindacale sottoscritto in data 5 ottobre 2018 tra Confindustria Trento, Confcommercio Trento Imprese per l'Italia Trentino, Confesercenti del Trentino, Associazione albergatori ed imprese turistiche, Federazione trentina della cooperazione, Confprofessioni e CGIL del Trentino, CISL del Trentino e UIL del Trentino con il quale e' stato convenuto di modificare ed integrare la disciplina del Fondo;
Vista l'intesa del presidente della Provincia autonoma di Trento espressa il 1° luglio 2019;
Ritenuto, pertanto, di modificare il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 96077 del 1° giugno 2016 alla luce dell'accordo del 5 ottobre 2018;

Decreta:

Art. 1
Istituzione del Fondo

1. Il Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento, denominato Fondo di solidarieta' del Trentino, e' stato istituito con decreto interministeriale n. 96077 del 1° giugno 2016.
2. Il Fondo non ha personalita' giuridica e costituisce autonoma gestione dell'INPS.
3. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del decreto legislativo n. 148 del 2015, gli oneri di amministrazione derivanti all'INPS dalla gestione del Fondo, determinati nella misura e secondo i criteri definiti dal regolamento di contabilita' del predetto Istituto, sono a carico del Fondo e vengono finanziati nell'ambito della contribuzione dovuta. Per gli assegni straordinari gli oneri di gestione sono a carico delle singole aziende esodanti, le quali provvedono a versarli all'Istituto distintamente.
 
Art. 2
Finalita' e campo di applicazione

1. Il Fondo e' volto ad assicurare nei confronti dei lavoratori dipendenti dei datori di lavoro privati, a prescindere dalla consistenza dell'organico, appartenenti a settori che non rientrano nell'ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni e per i quali non siano stati costituiti fondi di solidarieta' bilaterali di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 148 del 2015, che occupano almeno il 75 per cento dei propri dipendenti in unita' produttive ubicate nel territorio della Provincia autonoma di Trento, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia d'integrazione salariale ordinaria o straordinaria.
2. Ai fini del calcolo della percentuale di dipendenti di cui al comma 1, la consistenza dell'organico e' determinata, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno e con validita' per l'intero anno, sulla base del numero di dipendenti in forza nel mese di dicembre dell'anno precedente. Per i datori di lavoro che iniziano l'attivita' nel corso dell'anno solare, si fa riferimento al numero di dipendenti in forza nel primo mese di attivita'. Il datore di lavoro e' tenuto a fornire all'INPS apposita dichiarazione circa l'esistenza o il venir meno del requisito occupazionale. Agli effetti di cui al presente comma sono computati tutti i lavoratori, compresi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio, che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all'interno che all'esterno dell'azienda.
3. I datori di lavoro del settore industriale partecipano al Fondo con riguardo alle imprese escluse dall'ambito dei trattamenti di integrazione salariale di cui al Titolo I del decreto legislativo n. 148 del 2015 e che occupano almeno il 75 per cento dei propri dipendenti in unita' produttive ubicate nel territorio della Provincia autonoma di Trento.
4. A decorrere dalla data di istituzione del Fondo hanno facolta' di aderire allo stesso i datori di lavoro gia' aderenti ai fondi di solidarieta' bilaterali di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 148 del 2015, che occupano almeno il 75 per cento dei propri dipendenti in unita' produttive ubicate nel territorio della Provincia autonoma di Trento.
5. I datori di lavoro aderenti al Fondo possono aderire a fondi di solidarieta' bilaterali di cui all'art. 26 del decreto legislativo n. 148 del 2015 costituiti successivamente a livello nazionale. In tal caso, a decorrere dalla data di adesione ai fondi di solidarieta' bilaterale, i datori di lavoro non sono piu' soggetti alla disciplina del Fondo, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni gia' deliberate. I contributi gia' versati o dovuti restano acquisiti al Fondo. Il comitato amministratore del Fondo puo' proporre al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle stime effettuate dall'INPS, il mantenimento in capo ai datori di lavoro dell'obbligo di corrispondere la quota di contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni gia' deliberate, determinata ai sensi dell'art. 35, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015.
6. I datori di lavoro di cui ai commi 1 e 3, gia' aderenti al fondo residuale di cui all'art. 28 del decreto legislativo n. 148 del 2015 o al fondo di integrazione salariale di cui all'art. 29 del medesimo decreto legislativo e i datori di lavoro che esercitano la facolta' di cui al comma 4, non sono piu' soggetti alla disciplina del fondo di provenienza a decorrere, rispettivamente, dalla data di istituzione del Fondo o dalla data di adesione a tale Fondo, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni gia' deliberate. I contributi gia' versati o dovuti al fondo di provenienza restano acquisiti a questo. Il comitato amministratore del fondo di provenienza, sulla base delle stime effettuate dall'INPS, puo' proporre al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze il mantenimento in capo ai datori di lavoro dell'obbligo di corrispondere la quota di contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni gia' deliberate, determinate ai sensi dell'art. 35, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015.
7. Il Fondo ha le seguenti finalita':
a) assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria;
b) assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro o a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla norma vigente;
c) prevedere assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nei quadri dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
d) contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi provinciali, nazionali o dell'Unione europea;
e) incrementare il montante contributivo individuale maturato dalle lavoratrici e dai lavoratori che accedono all'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE), di cui all'art. 1, commi da 166 a 178 e 193, della legge n. 232 dell'11 dicembre 2016, come modificato dall'art. 1, comma 162, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
8. Le prestazioni del Fondo sono destinate ai lavoratori subordinati, compresi coloro che sono stati assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, che abbiano un'anzianita' di lavoro effettivo presso l'unita' produttiva per la quale e' richiesta la prestazione di almeno trenta giorni, anche non continuativi, nell'arco dei dodici mesi precedenti la data della domanda di concessione del trattamento.
9. Ai fini del requisito di cui al comma 8, l'anzianita' di effettivo lavoro del lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto si computa tenendo conto del periodo durante il quale il lavoratore e' stato impiegato nell'attivita' appaltata.
10. Per gli apprendisti, alla ripresa dell'attivita' lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, il periodo di apprendistato e' prolungato in misura equivalente all'ammontare delle ore di sospensione o riduzione fruite.
11. Sono esclusi i dirigenti, i dipendenti pubblici, i lavoratori a domicilio e le altre figure professionali escluse dalla normativa vigente.
 
Art. 3
Amministrazione del Fondo

1. Il Fondo e' gestito da un comitato amministratore composto da sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dai sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro stipulanti l'accordo sindacale nazionale del 5 ottobre 2018, aventi i requisiti di competenza e di assenza di conflitto di interessi di cui all'art. 37 del decreto legislativo n. 148 del 2015 e i requisiti di onorabilita' di cui all'art. 38 del medesimo decreto legislativo.
2. Il comitato amministratore si compone altresi' di due rappresentanti, con qualifica di dirigente, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' da un rappresentante, con qualifica di dirigente, della Provincia autonoma di Trento, in possesso dei requisiti di onorabilita' previsti dall'art. 38 del decreto legislativo n. 148 del 2015.
3. Ai componenti del comitato amministratore non spetta alcun emolumento, indennita' o rimborso spese. Ai rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze e' riconosciuto, a valere sulle disponibilita' del Fondo, il rimborso delle spese di missione nella misura prevista dalla normativa vigente per i dirigenti dello Stato.
4. Il comitato amministratore e' nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dura in carica quattro anni. I componenti del comitato amministratore non possono ricoprire la carica per piu' di due volte consecutive.
5. Il presidente del comitato amministratore e' eletto dal comitato tra i propri membri con criterio di alternanza tra la parte datoriale e la parte sindacale.
6. Scaduto il periodo di durata, il comitato continua ad operare fino all'insediamento dei nuovi componenti.
7. Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza di almeno sette componenti aventi diritto al voto.
8. Le deliberazioni del comitato amministratore sono assunte a maggioranza dei presenti, in caso di parita' nelle votazioni, prevale il voto del presidente.
9. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore il collegio sindacale dell'INPS, anche con modalita' telematica, nonche' il direttore generale del medesimo Istituto, o un suo delegato con voto consultivo.
10. L'esecuzione delle decisioni adottate dal comitato amministratore puo' essere sospesa, ove si evidenzino profili di illegittimita', da parte del direttore generale dell'INPS. Il procedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto, con l'indicazione della norma che si ritiene violata, al presidente dell'INPS, nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni. Entro tre mesi, il presidente dell'INPS stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione o annullarla. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva.
11. Per quanto non disciplinato al presente articolo, si fa rinvio agli articoli 36, 37 e 38 del decreto legislativo n. 148 del 2015.
 
Art. 4
Compiti del comitato amministratore

1. Il comitato amministratore del Fondo ha il compito di:
a) predisporre sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione delle prestazioni previste dal presente decreto;
c) monitorare l'utilizzo delle risorse per i settori economici, sulla base dei dati di utilizzo delle prestazioni da parte dei datori di lavoro distinti per settori produttivi forniti da INPS;
d) fare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti anche ai fini di cui all'art. 26, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, fermo restando quanto previsto dall'art. 35, commi 4 e 5, del medesimo decreto legislativo al fine di assicurare il pareggio di bilancio;
e) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonche' sull'andamento della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di massima economicita';
f) adottare criteri di precedenza, di turnazione e limiti nell'accesso agli interventi e ai trattamenti, anche riferibili all'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal singolo datore di lavoro;
g) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in ordine alle materie di competenza;
h) assolvere ad ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti.
 
Art. 5
Prestazioni

1. Il Fondo garantisce un assegno ordinario a favore dei lavoratori coinvolti in processi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria, ad esclusione delle intemperie stagionali, o straordinaria.
2. Il Fondo eroga tutele integrative, in termini di importi e durate, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
3. Il Fondo puo' stabilire le seguenti ulteriori prestazioni:
a) assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti pensionistici nei successivi cinque anni;
b) contributi al finanziamento di programmi formativi di riconversione o di riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi provinciali, nazionali o dell'Unione europea;
c) incrementi del montante contributivo individuale dei beneficiari dell'APE, ai sensi dell'art. 1, comma 172, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
 
Art. 6
Assegno ordinario

1. L'importo dell'assegno ordinario di cui all'art. 5, comma 1, e' pari alla integrazione salariale, e' calcolato con le medesime modalita' ed e' ridotto di un importo pari ai contributi previsti dall'art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Tale riduzione rimane nelle disponibilita' del Fondo.
2. La prestazione e' autorizzata per una durata massima non superiore a tredici settimane per singola domanda e in ogni caso nel limite di ventisei settimane complessive di fruizione nel biennio mobile per unita' produttiva. Il limite di fruizione e' innalzato a cinquantadue settimane complessive nel biennio mobile quando l'intervento di integrazione salariale e' richiesto invocando la causale di cui all'art. 21, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 148 del 2015.
3. Per ciascuna unita' produttiva il trattamento di assegno ordinario non puo' superare la durata massima complessiva di ventiquattro mesi in un quinquennio mobile.
4. Il Fondo provvede a versare alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione. La contribuzione dovuta e' computata in base a quanto previsto dall'art. 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183.
5. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento della gestione di iscrizione dei lavoratori tempo per tempo vigente e versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo.
6. L'accesso all'assegno ordinario e' preceduto dall'espletamento delle procedure di informazione e consultazione sindacale previste per le integrazioni salariali ordinarie. Le aziende associate ad un ente bilaterale possono svolgere la consultazione sindacale presso il medesimo ente.
7. Le domande di accesso all'assegno ordinario, corredate di tutte le informazioni previste dalle disposizioni in materia di integrazioni salariali ordinarie o straordinarie, devono essere trasmesse all'INPS, sede di Trento, non prima di trenta giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa eventualmente programmata e non oltre il termine di quindici giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa.
8. In caso di presentazione tardiva della domanda, l'eventuale assegno ordinario non puo' essere erogato per periodi antecedenti di una settimana rispetto alla data di presentazione della domanda.
9. Il comitato amministratore valuta le domande di assegno ordinario presentate secondo i criteri previsti dal decreto di cui all'art. 16, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015, per le causali in materia di integrazione salariale ordinaria, ad esclusione delle intemperie stagionali, e del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali adottato per l'approvazione dei programmi di cassa integrazione guadagni straordinaria.
10. Allo scopo di fruire dell'assegno ordinario, il datore di lavoro deve avere previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilita', ivi inclusa la fruizione delle ferie residue.
11. Nel caso in cui non vi siano risorse sufficienti ad accogliere le domande di assegno ordinario, le risorse stesse sono assegnate ai richiedenti secondo i criteri e le modalita' stabilite dal comitato amministratore.
12. Il comitato amministratore puo' subordinare l'accesso ripetuto all'assegno ordinario da parte dello stesso datore di lavoro al preventivo accoglimento delle richieste presentate per la prima volta da altri datori di lavoro.
13. All'assegno ordinario si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazione salariale ordinaria.
14. Il lavoratore che svolge attivita' di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di percezione dell'assegno ordinario non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate.
 
Art. 7
Modalita' di erogazione dell'assegno ordinario

1. L'assegno ordinario e' erogato dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga.
2. L'importo dell'assegno ordinario e' rimborsato al datore di lavoro o conguagliato secondo le norme per il conguaglio tra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.
3. Il conguaglio o la richiesta di rimborso dell'assegno ordinario non sono ammessi, a pena di decadenza, dopo che siano trascorsi sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della erogazione dell'assegno ordinario o dalla data del provvedimento di concessione se successivo.
4. Il comitato amministratore puo' autorizzare il pagamento diretto dell'assegno ordinario in presenza di serie e documentate difficolta' finanziarie del datore di lavoro, su espressa richiesta dello stesso.
 
Art. 8
Tutele integrative delle prestazioni
connesse alla perdita del posto di lavoro

1. Le prestazioni di cui all'art. 5, comma 2, sono destinate ai lavoratori stagionali e ai lavoratori che hanno compiuto i 58 anni di eta' e che non hanno ancora maturato i requisiti minimi previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato.
2. Ai lavoratori privi di occupazione che hanno fruito della NASpI per l'intera sua durata, e che alla data di cessazione del rapporto di lavoro hanno compiuto i 58 anni di eta', il Fondo eroga, a decorrere dal giorno successivo al termine del godimento della NASpI, una prestazione di durata pari ad un mese e di importo pari all'ultima NASpI percepita. Il Fondo trasferisce, altresi', all'INPS la contribuzione correlata.
3. Ai lavoratori privi di occupazione che hanno fruito della NASpI per l'intera sua durata e che hanno lavorato con la qualifica di stagionali nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, del commercio al dettaglio, della ristorazione e degli impianti a fune, per un periodo non inferiore a ventisei settimane, anche non continuative, nei dodici mesi precedenti la domanda di accesso alle tutele integrative di cui al presente articolo, e per i quali la durata della NASpI non supera i quattro mesi, il Fondo eroga a decorrere dal giorno successivo al termine del godimento della NASpI, una prestazione di durata pari alla differenza tra quattro mesi e la durata della NASpI e in ogni caso non superiore ad un mese, e di importo pari all'ultima NASpI percepita. Il Fondo trasferisce, altresi', all'INPS la contribuzione correlata.
4. Le prestazioni di cui al presente articolo sono erogate in via sperimentale per gli anni 2019 e 2020, e in ogni caso nel limite di un terzo del gettito contributivo derivante dal contributo ordinario di cui all'art. 12, comma 1, lettera a), nonche' dell'eventuale contributo integrativo di cui all'art. 12, comma 2 e delle risorse di cui all'art. 12, comma 6 nell'importo risultante dall'ultimo bilancio consuntivo approvato dal Comitato amministratore, riferito all'anno precedente l'inizio della prestazione.
5. Il Fondo provvede a versare alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione. La contribuzione dovuta e' computata in base a quanto previsto dall'art. 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183.
6. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento della gestione di iscrizione dei lavoratori tempo per tempo vigente e versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo.
 
Art. 9
Assegno straordinario

1. L'accesso all'assegno straordinario di cui all'art. 5, comma 3, lettere a) presuppone l'accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, o in mancanza, con quelle territoriali.
2. L'importo dell'assegno straordinario e' pari alla somma delle seguenti voci:
a) per i lavoratori che possono conseguire la pensione anticipata, alla somma dei seguenti importi:
1) importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria alla data di cessazione del rapporto di lavoro, compresa la quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione mancante per il diritto alla pensione anticipata;
2) importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario;
b) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella anticipata, alla somma dei seguenti importi:
1) importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria alla data di cessazione del rapporto di lavoro, compresa la quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia;
2) importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.
3. Per l'assegno straordinario, il versamento della contribuzione correlata e' effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto all'accesso alla pensione anticipata o di vecchiaia. L'assegno straordinario, esclusa la predetta contribuzione correlata, e' corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per l'erogazione della pensione, fermo restando il periodo massimo di sessanta mesi. Nel caso in cui intervengano prestazioni pubbliche di sostegno al reddito, le prestazioni del Fondo sono ridotte in misura corrispondente.
4. Il Fondo provvede a versare, per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario, la contribuzione correlata, utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella anticipata o di vecchiaia, e per la determinazione della sua misura.
5. Per ottenere l'assegno straordinario il lavoratore deve rinunciare al preavviso e alla relativa indennita' sostitutiva e ad altri eventuali istituti previsti dalla contrattazione collettiva per i casi di cessazione del rapporto di lavoro. Nel limite della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto la prestazione e' cumulabile con il reddito derivante da eventuali prestazioni lavorative eseguite nel periodo di godimento dell'assegno. E' fatto obbligo al lavoratore all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e durante l'erogazione dell'assegno straordinario di dare tempestiva comunicazione al datore di lavoro e al Fondo dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro autonomo e subordinato ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno stesso. Nel caso di cumulo con i redditi di lavoro subordinato, la base retributiva imponibile considerata ai fini della contribuzione correlata e' ridotta in misura pari all'importo di tali redditi con corrispondente riduzione dei relativi versamenti.
6. Il Fondo provvede a versare alla gestione di iscrizione del lavoratore la contribuzione correlata alla prestazione. La contribuzione correlata dovuta e' computata in base a quanto previsto all'art. 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183.
7. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento della gestione di iscrizione dei lavoratori tempo per tempo vigente e versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo.
 
Art. 10
Contributi ai programmi formativi

1. L'accesso ai contributi al finanziamento di programmi formativi di cui all'art. 5, comma 3, lettera b) presuppone l'accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, o in mancanza, con quelle territoriali. L'accesso ai programmi formativi e' permesso anche in assenza di accordo aziendale, qualora l'intervento formativo di cui viene richiesto il finanziamento sia previsto dai contratti collettivi territoriali di tipo settoriale o intersettoriale sottoscritti da associazioni datoriali e organizzazioni sindacali provinciali firmatarie dell'accordo istitutivo del Fondo.
2. I contributi al finanziamento di programmi formativi sono erogati nel quadro di processi di qualificazione del personale volti al miglioramento organizzativo, all'accrescimento delle competenze dei lavoratori, alla riconversione e riqualificazione del personale e nel quadro di procedimenti di riorganizzazione aziendale. L'accesso a tali contributi e' subordinato alla comunicazione preventiva al Fondo e alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in mancanza, a quelle territoriali, della data di avvio, della durata, degli addetti coinvolti e dei contenuti dei programmi formativi per i quali si richiede il contributo. Il contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di programmi formativi non potra' essere superiore alla corrispondente retribuzione lorda percepita dagli interessati, ridotto dall'eventuale concorso di altri fondi, provinciali, nazionali o dell'Unione europea, solo qualora i contributi erogati da altri fondi siano calcolati sulla base della retribuzione lorda percepita dai lavoratori coinvolti nei programmi formativi.
 
Art. 11
Incrementi del montante contributivo individuale
dei beneficiari dell'APE

1. Gli incrementi del montante contributivo di cui all'art. 5, comma 3, lettera c), sono versati all'INPS a beneficio dei lavoratori che accedono all'APE su domanda dei datori di lavoro degli stessi e sono pari, per ciascun anno o frazione di anno di anticipo rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, all'importo determinato ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.
 
Art. 12
Finanziamento

1. A copertura delle prestazioni di cui all'art. 5, e' dovuto al Fondo:
a) un contributo ordinario nella misura dello 0,45 per cento, ripartito tra datore di lavoro e lavoratore nella misura, rispettivamente, di due terzi ed un terzo, calcolato sulla retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, destinatari delle prestazioni di cui all'art. 2;
b) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, che ricorre alla sospensione o riduzione dell'orario di lavoro ai sensi di quanto previsto all'art. 5, comma 1, nella misura del 4 per cento delle retribuzioni perse dal lavoratore;
c) un contributo straordinario, a carico del datore di lavoro, a copertura dell'assegno straordinario di cui all'art. 5, comma 3, lettera a), corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata. L'azienda versa al Fondo tale importo in rate mensili. Resta fermo il versamento della contribuzione correlata direttamente all'INPS.
2. Per l'utilizzo delle prestazioni di cui all'art. 8 il comitato amministratore del Fondo puo' proporre un contributo integrativo a carico dell'ultimo datore di lavoro.
3. Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario sono ripartite tra datore di lavoro e lavoratore in ragione degli stessi criteri di ripartizione di cui al comma 1, lettera a), ferma restando l'aliquota di finanziamento minima prevista dall'art. 40, comma 7, del decreto legislativo n. 148 del 2015.
4. Un terzo del gettito contributivo derivante dal contributo ordinario di cui al comma 1, lettera a) e' destinato alle prestazioni di cui all'art. 8.
5. Ai contributi di finanziamento si applicano le vigenti disposizioni in tema di contribuzione previdenziale obbligatoria, compreso l'art. 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.
6. Sono utilizzate per i fini di cui all'art. 8, in via sperimentale per le domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2019 ed entro il 31 dicembre 2020, le risorse finanziarie gia' acquisite al Fondo ed assegnate al fondo di riserva di esercizio, nel limite massimo complessivo di tre milioni di euro.
7. Sono utilizzate per i fini di cui all'art. 11, in via sperimentale per le domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2019 ed entro il 31 dicembre 2019, le risorse finanziarie gia' acquisite al Fondo ed assegnate al fondo di riserva di esercizio, nel limite massimo complessivo di tre milioni di euro.
 
Art. 13
Obblighi di bilancio

1. Il Fondo ha obbligo di bilancio in pareggio e non puo' erogare prestazioni in carenza di disponibilita'.
2. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse gia' acquisite.
3. Alle prestazioni si provvede nei limiti delle risorse finanziarie acquisite al Fondo, al fine di garantirne l'equilibrio di bilancio.
4. Il Fondo ha l'obbligo di presentare il bilancio tecnico di previsione a otto anni basato sullo scenario macroeconomico coerente con il piu' recente Documento di economia e finanza e relativa Nota di aggiornamento, fermo restando l'obbligo di aggiornamento in corrispondenza della presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine di garantire l'equilibrio dei saldi di bilancio, secondo le seguenti scadenze:
a) in fase di prima applicazione, entro sessanta giorni dalla prima seduta del comitato amministratore;
b) ogni tre anni;
c) in ogni caso in cui il comitato amministratore lo ritenga necessario per garantire il buon andamento del Fondo.
5. Sulla base del bilancio di previsione di cui al comma 4, il comitato amministratore ha facolta' di proporre modifiche relative all'importo delle prestazioni o alla misura dell'aliquota di contribuzione. Le modifiche sono adottate, anche in corso d'anno, con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, verificate le compatibilita' finanziarie interne al Fondo, sulla base della proposta del comitato amministratore.
6. In caso di necessita' di assicurare il pareggio di bilancio ovvero di fare fronte a prestazioni gia' deliberate o da deliberare, ovvero di inadempienza del comitato amministratore in relazione all'attivita' di cui al comma 5, l'aliquota contributiva puo' essere modificata con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, d'intesa con il responsabile del Dipartimento competente in materia di lavoro della Provincia autonoma di Trento, anche in mancanza di proposta del comitato amministratore. In ogni caso, in assenza dell'adeguamento contributivo di cui al comma 5, l'INPS e' tenuto a non erogare le prestazioni in eccedenza.
 
Art. 14
Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 35 e 40 del decreto legislativo n. 148 del 2015.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2019

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Di Maio
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tria
Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2019 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute, Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 3024