| Gazzetta n. 240 del 12 ottobre 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  
| DECRETO 9 agosto 2019 |  
| Istituzione del «Fondo territoriale intersettoriale  della  Provincia autonoma di Trento».  |  
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                        IL MINISTRO DEL LAVORO                       E DELLE POLITICHE SOCIALI                            di concerto con                       IL MINISTRO DELL'ECONOMIA                            E DELLE FINANZE   Visto gli articoli da 26  a  40  del  decreto  legislativo  del  14 settembre 2015, n.  148,  volti  ad  assicurare,  ai  lavoratori  dei settori  non  coperti  dalla  normativa  in  materia   d'integrazione salariale, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei  casi  di riduzione  o  sospensione  dell'attivita'  lavorativa  per  le  cause previste  dalla  normativa  in  materia  di  integrazione   salariale ordinaria o straordinaria;   Visto in particolare, l'art. 40  del  decreto  legislativo  del  14 settembre 2015, n. 148, il quale prevede che le Province autonome  di Trento e di Bolzano possono sostenere l'istituzione di  un  fondo  di solidarieta'  territoriale  intersettoriale  a  cui,  salvo   diverse disposizioni, si applica la disciplina per i  fondi  di  solidarieta' bilaterali di  cui  agli  articoli  26  e  35  del  medesimo  decreto legislativo;   Visto l'art. 2, comma 124, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;   Visto il decreto legislativo  5  marzo  2013,  n.  28,  concernente disposizioni per l'attuazione  della  delega,  in  particolare,  alla Provincia  autonoma  di  Trento  in  materia  di  cassa  integrazione guadagni, disoccupazione e mobilita';   Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;   Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze  n.  96077 del 1°  giugno  2016  con  il  quale  e'  stato  istituito  il  Fondo territoriale intersettoriale  della  Provincia  autonoma  di  Trento, denominato Fondo di solidarieta' del Trentino ai sensi dell'art.  40, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;   Visto in particolare, l'art. 10, comma 3, del  citato  decreto  del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze n. 96077 del 1° giugno 2016 il quale stabilisce  che  il  25  per  cento  del  gettito  contributivo derivante dal contributo ordinario di cui al  comma  1,  lettera  a), dello stesso decreto e' destinato alle tutele integrative in  termini di importo e di durata rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto  di  lavoro  da  definirsi,  nella misura e nella  durata,  con  successivo  decreto,  tenuto  conto  di eventuali accordi collettivi intervenuti tra le parti istitutive;   Visto l'accordo sindacale sottoscritto in data 5 ottobre  2018  tra Confindustria  Trento,  Confcommercio  Trento  Imprese  per  l'Italia Trentino, Confesercenti del  Trentino,  Associazione  albergatori  ed imprese  turistiche,   Federazione   trentina   della   cooperazione, Confprofessioni e CGIL del Trentino, CISL  del  Trentino  e  UIL  del Trentino con il quale e' stato convenuto di modificare  ed  integrare la disciplina del Fondo;   Vista l'intesa del presidente della Provincia  autonoma  di  Trento espressa il 1° luglio 2019;   Ritenuto, pertanto, di  modificare  il  decreto  del  Ministro  del lavoro  e  delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze n. 96077 del 1° giugno 2016  alla  luce dell'accordo del 5 ottobre 2018; 
                               Decreta: 
                                Art. 1                         Istituzione del Fondo 
   1. Il Fondo territoriale intersettoriale della  Provincia  autonoma di Trento, denominato Fondo di solidarieta' del  Trentino,  e'  stato istituito con decreto interministeriale n. 96077 del 1° giugno 2016.   2. Il Fondo non ha personalita' giuridica  e  costituisce  autonoma gestione dell'INPS.   3. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del decreto legislativo  n.  148 del 2015, gli  oneri  di  amministrazione  derivanti  all'INPS  dalla gestione del Fondo, determinati nella  misura  e  secondo  i  criteri definiti dal regolamento di contabilita' del predetto Istituto,  sono a  carico  del  Fondo  e   vengono   finanziati   nell'ambito   della contribuzione dovuta. Per  gli  assegni  straordinari  gli  oneri  di gestione sono a carico  delle  singole  aziende  esodanti,  le  quali provvedono a versarli all'Istituto distintamente.     |  
|   |                                 Art. 2                   Finalita' e campo di applicazione 
   1. Il Fondo e' volto ad assicurare  nei  confronti  dei  lavoratori dipendenti  dei  datori  di  lavoro  privati,  a  prescindere   dalla consistenza dell'organico, appartenenti a settori che  non  rientrano nell'ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni e per i quali non siano stati costituiti fondi di solidarieta' bilaterali  di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n.  148  del  2015, che occupano almeno il 75 per cento dei propri dipendenti  in  unita' produttive ubicate nel territorio della Provincia autonoma di Trento, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione  o sospensione dell'attivita' lavorativa per  le  cause  previste  dalla normativa   in   materia   d'integrazione   salariale   ordinaria   o straordinaria.   2. Ai fini del calcolo della percentuale di dipendenti  di  cui  al comma 1, la consistenza dell'organico e' determinata, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno e con validita' per l'intero  anno,  sulla base del numero di dipendenti in forza nel mese di dicembre dell'anno precedente. Per i datori di lavoro che iniziano l'attivita' nel corso dell'anno solare, si fa riferimento al numero di dipendenti in  forza nel primo mese di attivita'. Il datore di lavoro e' tenuto a  fornire all'INPS apposita dichiarazione circa l'esistenza o il venir meno del requisito occupazionale. Agli effetti di cui al presente  comma  sono computati tutti i lavoratori, compresi gli apprendisti e i lavoratori a  domicilio,  che  prestano  la  propria  opera   con   vincolo   di subordinazione sia all'interno che all'esterno dell'azienda.   3. I datori di lavoro del settore industriale partecipano al  Fondo con riguardo alle imprese  escluse  dall'ambito  dei  trattamenti  di integrazione salariale di cui al Titolo I del decreto legislativo  n. 148 del 2015 e che  occupano  almeno  il  75  per  cento  dei  propri dipendenti  in  unita'  produttive  ubicate  nel   territorio   della Provincia autonoma di Trento.   4. A decorrere dalla data di istituzione del Fondo  hanno  facolta' di aderire allo stesso i datori di lavoro gia' aderenti ai  fondi  di solidarieta' bilaterali di cui agli articoli  26  e  27  del  decreto legislativo n. 148 del 2015, che occupano almeno il 75 per cento  dei propri dipendenti in unita' produttive ubicate nel  territorio  della Provincia autonoma di Trento.   5. I datori di lavoro aderenti al Fondo possono aderire a fondi  di solidarieta' bilaterali di cui all'art. 26 del decreto legislativo n. 148 del 2015 costituiti successivamente a livello nazionale.  In  tal caso, a decorrere dalla data di adesione  ai  fondi  di  solidarieta' bilaterale, i datori di lavoro non sono piu' soggetti alla disciplina del Fondo, ferma restando la gestione a  stralcio  delle  prestazioni gia' deliberate. I contributi gia' versati o dovuti restano acquisiti al Fondo. Il comitato  amministratore  del  Fondo  puo'  proporre  al Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al  Ministero dell'economia e delle finanze,  sulla  base  delle  stime  effettuate dall'INPS, il mantenimento in capo ai datori di  lavoro  dell'obbligo di  corrispondere   la   quota   di   contribuzione   necessaria   al finanziamento delle prestazioni gia' deliberate, determinata ai sensi dell'art. 35, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015.   6. I datori di lavoro di cui ai commi 1 e 3, gia' aderenti al fondo residuale di cui all'art. 28 del decreto legislativo n. 148 del  2015 o al fondo di integrazione salariale di cui all'art. 29 del  medesimo decreto legislativo e i datori di lavoro che esercitano  la  facolta' di cui al comma 4, non sono piu' soggetti alla disciplina  del  fondo di  provenienza  a  decorrere,   rispettivamente,   dalla   data   di istituzione del Fondo o dalla data di adesione a  tale  Fondo,  ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni gia' deliberate.  I contributi gia' versati o dovuti  al  fondo  di  provenienza  restano acquisiti  a  questo.  Il  comitato  amministratore  del   fondo   di provenienza,  sulla  base  delle  stime  effettuate  dall'INPS,  puo' proporre al Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al Ministero dell'economia e delle finanze il mantenimento  in  capo  ai datori  di  lavoro  dell'obbligo  di  corrispondere   la   quota   di contribuzione necessaria  al  finanziamento  delle  prestazioni  gia' deliberate, determinate ai sensi dell'art.  35,  commi  4  e  5,  del decreto legislativo n. 148 del 2015.   7. Il Fondo ha le seguenti finalita':   a) assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di  rapporto  di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita'  lavorativa per le cause previste dalla  normativa  in  materia  di  integrazione salariale ordinaria e straordinaria;   b) assicurare ai  lavoratori  una  tutela  integrativa  rispetto  a prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro o a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla norma vigente;   c) prevedere assegni  straordinari  per  il  sostegno  al  reddito, riconosciuti nei quadri dei processi  di  agevolazione  all'esodo,  a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il  pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;   d)  contribuire  al  finanziamento  di   programmi   formativi   di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi provinciali, nazionali o dell'Unione europea;   e) incrementare il montante contributivo individuale maturato dalle lavoratrici e dai lavoratori che accedono all'anticipo finanziario  a garanzia pensionistica (c.d. APE), di cui all'art. 1, commi da 166  a 178 e 193, della legge n. 232 dell'11 dicembre 2016, come  modificato dall'art. 1, comma 162, lettera a), della legge 27 dicembre 2017,  n. 205.   8.  Le  prestazioni  del  Fondo  sono   destinate   ai   lavoratori subordinati, compresi coloro che sono stati assunti con contratto  di apprendistato  professionalizzante,  che  abbiano  un'anzianita'   di lavoro effettivo presso l'unita' produttiva per la quale e' richiesta la prestazione di  almeno  trenta  giorni,  anche  non  continuativi, nell'arco dei  dodici  mesi  precedenti  la  data  della  domanda  di concessione del trattamento.   9. Ai fini del  requisito  di  cui  al  comma  8,  l'anzianita'  di effettivo  lavoro  del   lavoratore   che   passa   alle   dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto si computa  tenendo  conto  del periodo  durante  il  quale  il   lavoratore   e'   stato   impiegato nell'attivita' appaltata.   10. Per gli apprendisti, alla ripresa dell'attivita'  lavorativa  a seguito di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, il  periodo di apprendistato e' prolungato in  misura  equivalente  all'ammontare delle ore di sospensione o riduzione fruite.   11. Sono esclusi i dirigenti, i dipendenti pubblici, i lavoratori a domicilio e le altre figure  professionali  escluse  dalla  normativa vigente.     |  
|   |                                 Art. 3                       Amministrazione del Fondo 
   1. Il Fondo e' gestito da un comitato  amministratore  composto  da sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dai sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali  dei  datori di lavoro stipulanti l'accordo  sindacale  nazionale  del  5  ottobre 2018, aventi i requisiti di competenza e di assenza di  conflitto  di interessi di cui all'art. 37 del decreto legislativo n. 148 del  2015 e i requisiti di onorabilita' di cui all'art. 38 del medesimo decreto legislativo.   2.  Il  comitato  amministratore  si  compone   altresi'   di   due rappresentanti, con  qualifica  di  dirigente,  rispettivamente,  del Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  del  Ministero dell'economia e delle finanze,  nonche'  da  un  rappresentante,  con qualifica di  dirigente,  della  Provincia  autonoma  di  Trento,  in possesso dei requisiti di  onorabilita'  previsti  dall'art.  38  del decreto legislativo n. 148 del 2015.   3. Ai componenti  del  comitato  amministratore  non  spetta  alcun emolumento,  indennita'  o  rimborso  spese.  Ai  rappresentanti  del Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  del  Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e'  riconosciuto,  a  valere  sulle disponibilita' del Fondo, il rimborso delle spese di  missione  nella misura prevista dalla normativa vigente per i dirigenti dello Stato.   4. Il comitato amministratore e' nominato con decreto del  Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dura in carica quattro anni. I componenti del  comitato  amministratore  non  possono  ricoprire  la carica per piu' di due volte consecutive.   5. Il presidente del comitato amministratore e' eletto dal comitato tra i propri membri con criterio di alternanza tra la parte datoriale e la parte sindacale.   6. Scaduto il periodo di durata, il comitato  continua  ad  operare fino all'insediamento dei nuovi componenti.   7. Per la validita' delle  sedute  e'  necessaria  la  presenza  di almeno sette componenti aventi diritto al voto.   8. Le deliberazioni del  comitato  amministratore  sono  assunte  a maggioranza dei presenti, in caso di parita' nelle votazioni, prevale il voto del presidente.   9. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore il  collegio sindacale dell'INPS,  anche  con  modalita'  telematica,  nonche'  il direttore generale del medesimo Istituto, o un suo delegato con  voto consultivo.   10.   L'esecuzione   delle   decisioni   adottate   dal    comitato amministratore puo' essere sospesa,  ove  si  evidenzino  profili  di illegittimita',  da  parte  del  direttore  generale  dell'INPS.   Il procedimento di sospensione  deve  essere  adottato  nel  termine  di cinque giorni ed essere sottoposto, con l'indicazione della norma che si  ritiene  violata,  al  presidente  dell'INPS,  nell'ambito  delle funzioni di cui all'art. 3,  comma  5,  del  decreto  legislativo  30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni. Entro tre  mesi,  il presidente  dell'INPS  stabilisce  se  dare  ulteriore   corso   alla decisione o annullarla. Trascorso tale termine la  decisione  diviene esecutiva.   11. Per quanto non disciplinato al presente articolo, si fa  rinvio agli articoli 36, 37 e 38 del decreto legislativo n. 148 del 2015.     |  
|   |                                 Art. 4                  Compiti del comitato amministratore 
   1. Il comitato amministratore del Fondo ha il compito di:   a) predisporre sulla base dei criteri stabiliti  dal  consiglio  di indirizzo e vigilanza  dell'INPS  i  bilanci  annuali,  preventivo  e consuntivo, della gestione, corredati da  una  propria  relazione,  e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;   b) deliberare in ordine alla concessione  degli  interventi  e  dei trattamenti e compiere ogni altro  atto  richiesto  per  la  gestione delle prestazioni previste dal presente decreto;   c) monitorare l'utilizzo delle risorse  per  i  settori  economici, sulla base dei dati di utilizzo delle prestazioni da parte dei datori di lavoro distinti per settori produttivi forniti da INPS;   d) fare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti anche ai fini di cui all'art. 26, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, fermo restando quanto previsto dall'art. 35, commi 4  e 5, del medesimo decreto legislativo al fine di assicurare il pareggio di bilancio;   e) vigilare sull'affluenza  dei  contributi,  sull'ammissione  agli interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonche'  sull'andamento della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti necessari  per il miglior funzionamento del Fondo,  nel  rispetto  del  criterio  di massima economicita';   f)  adottare  criteri  di  precedenza,  di  turnazione   e   limiti nell'accesso agli  interventi  e  ai  trattamenti,  anche  riferibili all'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal  singolo  datore  di lavoro;   g) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in ordine  alle  materie di competenza;   h) assolvere ad ogni altro compito che sia  ad  esso  demandato  da leggi o regolamenti.     |  
|   |                                 Art. 5                              Prestazioni 
   1. Il Fondo garantisce un assegno ordinario a favore dei lavoratori coinvolti in  processi  di  riduzione  o  sospensione  dell'attivita' lavorativa in relazione alle  causali  previste  dalla  normativa  in materia di integrazione  salariale  ordinaria,  ad  esclusione  delle intemperie stagionali, o straordinaria.   2. Il Fondo eroga tutele  integrative,  in  termini  di  importi  e durate, rispetto alle prestazioni previste dalla  legge  in  caso  di cessazione del rapporto di lavoro.   3. Il Fondo puo' stabilire le seguenti ulteriori prestazioni:   a) assegni straordinari per il sostegno  al  reddito,  riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a  lavoratori  che raggiungano i requisiti pensionistici nei successivi cinque anni;   b)  contributi  al  finanziamento   di   programmi   formativi   di riconversione o di riqualificazione professionale, anche in  concorso con gli appositi fondi provinciali, nazionali o dell'Unione europea;   c) incrementi del montante contributivo individuale dei beneficiari dell'APE, ai sensi dell'art. 1, comma 172, della  legge  11  dicembre 2016, n. 232.     |  
|   |                                 Art. 6                           Assegno ordinario 
   1. L'importo dell'assegno ordinario di cui all'art. 5, comma 1,  e' pari alla  integrazione  salariale,  e'  calcolato  con  le  medesime modalita' ed e' ridotto di un importo  pari  ai  contributi  previsti dall'art. 26 della legge 28 febbraio  1986,  n.  41.  Tale  riduzione rimane nelle disponibilita' del Fondo.   2. La  prestazione  e'  autorizzata  per  una  durata  massima  non superiore a tredici settimane per singola domanda e in ogni caso  nel limite di ventisei settimane complessive  di  fruizione  nel  biennio mobile per unita' produttiva. Il limite di fruizione e'  innalzato  a cinquantadue  settimane  complessive  nel   biennio   mobile   quando l'intervento di integrazione  salariale  e'  richiesto  invocando  la causale di  cui  all'art.  21,  comma  1,  lettera  c),  del  decreto legislativo n. 148 del 2015.   3.  Per  ciascuna  unita'  produttiva  il  trattamento  di  assegno ordinario  non  puo'  superare  la  durata  massima  complessiva   di ventiquattro mesi in un quinquennio mobile.   4. Il Fondo provvede a versare  alla  gestione  di  iscrizione  del lavoratore interessato la contribuzione correlata  alla  prestazione. La contribuzione dovuta  e'  computata  in  base  a  quanto  previsto dall'art. 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183.   5. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata sono  calcolate  sulla  base  dell'aliquota  di  finanziamento  della gestione di iscrizione dei  lavoratori  tempo  per  tempo  vigente  e versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro  il  trimestre successivo.   6. L'accesso all'assegno ordinario e'  preceduto  dall'espletamento delle procedure di informazione e  consultazione  sindacale  previste per le integrazioni salariali ordinarie. Le aziende associate  ad  un ente bilaterale possono svolgere la consultazione sindacale presso il medesimo ente.   7. Le domande di accesso all'assegno ordinario, corredate di  tutte le  informazioni  previste   dalle   disposizioni   in   materia   di integrazioni  salariali  ordinarie  o  straordinarie,  devono  essere trasmesse all'INPS, sede  di  Trento,  non  prima  di  trenta  giorni dall'inizio della sospensione o riduzione  dell'attivita'  lavorativa eventualmente programmata e non oltre il termine di  quindici  giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa.   8. In caso di  presentazione  tardiva  della  domanda,  l'eventuale assegno ordinario non puo' essere erogato per periodi antecedenti  di una settimana rispetto alla data di presentazione della domanda.   9.  Il  comitato  amministratore  valuta  le  domande  di   assegno ordinario presentate secondo i criteri previsti dal  decreto  di  cui all'art. 16, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015, per le causali in materia di integrazione salariale ordinaria, ad esclusione delle intemperie stagionali, e del decreto del Ministro del lavoro  e delle politiche sociali adottato per l'approvazione dei programmi  di cassa integrazione guadagni straordinaria.   10. Allo scopo di  fruire  dell'assegno  ordinario,  il  datore  di lavoro deve avere previamente utilizzato gli  strumenti  ordinari  di flessibilita', ivi inclusa la fruizione delle ferie residue.   11. Nel caso in cui non vi siano risorse sufficienti ad  accogliere le domande di assegno ordinario, le risorse stesse sono assegnate  ai richiedenti secondo i criteri e le modalita' stabilite  dal  comitato amministratore.   12. Il comitato amministratore puo' subordinare l'accesso  ripetuto all'assegno ordinario da parte  dello  stesso  datore  di  lavoro  al preventivo accoglimento delle richieste presentate per la prima volta da altri datori di lavoro.   13. All'assegno ordinario si applica, per  quanto  compatibile,  la normativa in materia di integrazione salariale ordinaria.   14. Il  lavoratore  che  svolge  attivita'  di  lavoro  autonomo  o subordinato durante il periodo di percezione  dell'assegno  ordinario non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate.     |  
|   |                                 Art. 7            Modalita' di erogazione dell'assegno ordinario 
   1.  L'assegno  ordinario  e'  erogato  dal  datore  di  lavoro   ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga.   2. L'importo dell'assegno ordinario  e'  rimborsato  al  datore  di lavoro  o  conguagliato  secondo  le  norme  per  il  conguaglio  tra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.   3. Il conguaglio o la richiesta di rimborso dell'assegno  ordinario non sono ammessi, a pena di decadenza, dopo che siano  trascorsi  sei mesi dalla fine del periodo  di  paga  in  corso  alla  scadenza  del termine di durata della erogazione  dell'assegno  ordinario  o  dalla data del provvedimento di concessione se successivo.   4. Il comitato amministratore puo' autorizzare il pagamento diretto dell'assegno ordinario in presenza di serie e documentate difficolta' finanziarie del datore di lavoro, su espressa richiesta dello stesso.     |  
|   |                                 Art. 8                 Tutele integrative delle prestazioni               connesse alla perdita del posto di lavoro 
   1. Le prestazioni di cui all'art. 5, comma  2,  sono  destinate  ai lavoratori stagionali e ai lavoratori che hanno compiuto i 58 anni di eta' e che non hanno ancora maturato i requisiti minimi previsti  per il pensionamento di vecchiaia o anticipato.   2. Ai lavoratori privi di occupazione che hanno fruito della  NASpI per l'intera sua durata, e che alla data di cessazione  del  rapporto di lavoro hanno compiuto i  58  anni  di  eta',  il  Fondo  eroga,  a decorrere dal giorno successivo al termine del godimento della NASpI, una prestazione  di  durata  pari  ad  un  mese  e  di  importo  pari all'ultima NASpI percepita. Il Fondo trasferisce, altresi',  all'INPS la contribuzione correlata.   3. Ai lavoratori privi di occupazione che hanno fruito della  NASpI per l'intera sua durata e che hanno  lavorato  con  la  qualifica  di stagionali nei settori produttivi del turismo  e  degli  stabilimenti termali, del commercio  al  dettaglio,  della  ristorazione  e  degli impianti a fune, per un periodo non inferiore  a ventisei  settimane, anche non continuative, nei dodici  mesi  precedenti  la  domanda  di accesso alle tutele integrative di cui al presente articolo, e per  i quali la durata della NASpI non supera i quattro mesi, il Fondo eroga a decorrere dal giorno successivo  al  termine  del  godimento  della NASpI, una prestazione di durata pari  alla  differenza  tra  quattro mesi e la durata della NASpI e in ogni caso non superiore ad un mese, e di importo pari all'ultima NASpI percepita. Il  Fondo  trasferisce, altresi', all'INPS la contribuzione correlata.   4. Le prestazioni di cui al presente articolo sono erogate  in  via sperimentale per gli anni 2019 e 2020, e in ogni caso nel  limite  di un terzo del gettito contributivo derivante dal contributo  ordinario di cui all'art. 12,  comma  1,  lettera  a),  nonche'  dell'eventuale contributo integrativo di cui all'art. 12, comma 2 e delle risorse di cui all'art. 12, comma 6 nell'importo risultante dall'ultimo bilancio consuntivo approvato dal Comitato amministratore,  riferito  all'anno precedente l'inizio della prestazione.   5. Il Fondo provvede a versare  alla  gestione  di  iscrizione  del lavoratore interessato la contribuzione correlata  alla  prestazione. La contribuzione dovuta  e'  computata  in  base  a  quanto  previsto dall'art. 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183.   6. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata sono  calcolate  sulla  base  dell'aliquota  di  finanziamento  della gestione di iscrizione dei  lavoratori  tempo  per  tempo  vigente  e versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro  il  trimestre successivo.     |  
|   |                                 Art. 9                         Assegno straordinario 
   1. L'accesso all'assegno straordinario di cui all'art. 5, comma  3, lettere a)  presuppone  l'accordo  con  le  rappresentanze  sindacali aziendali, o in mancanza, con quelle territoriali.   2. L'importo dell'assegno straordinario e' pari  alla  somma  delle seguenti voci:     a)  per  i  lavoratori  che  possono   conseguire   la   pensione anticipata, alla somma dei seguenti importi:   1)  importo   netto   del   trattamento   pensionistico   spettante nell'assicurazione generale obbligatoria alla data di cessazione  del rapporto di lavoro, compresa la quota  di  pensione  calcolata  sulla base della  contribuzione  mancante  per  il  diritto  alla  pensione anticipata;   2) importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario;     b) per  i  lavoratori  che  possono  conseguire  la  pensione  di vecchiaia  prima  di  quella  anticipata,  alla  somma  dei  seguenti importi:   1)  importo   netto   del   trattamento   pensionistico   spettante nell'assicurazione generale obbligatoria alla data di cessazione  del rapporto di lavoro, compresa la quota  di  pensione  calcolata  sulla base della contribuzione mancante per il  diritto  alla  pensione  di vecchiaia;   2) importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.   3. Per l'assegno straordinario, il versamento  della  contribuzione correlata e' effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei  requisiti  minimi  richiesti per il diritto all'accesso alla pensione anticipata o  di  vecchiaia. L'assegno straordinario, esclusa la predetta contribuzione correlata, e' corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello  previsto per l'erogazione della pensione, fermo restando il periodo massimo di sessanta mesi. Nel caso in cui intervengano prestazioni pubbliche  di sostegno al reddito, le prestazioni del Fondo sono ridotte in  misura corrispondente.   4. Il Fondo  provvede  a  versare,  per  i  periodi  di  erogazione dell'assegno straordinario, la contribuzione correlata, utile per  il conseguimento  del  diritto  alla  pensione,  ivi   compresa   quella anticipata o di vecchiaia, e per la determinazione della sua misura.   5.  Per  ottenere  l'assegno  straordinario  il   lavoratore   deve rinunciare al preavviso e alla relativa indennita' sostitutiva  e  ad altri eventuali istituti previsti dalla contrattazione collettiva per i casi di  cessazione  del  rapporto  di  lavoro.  Nel  limite  della retribuzione utile ai  fini  del  calcolo  del  trattamento  di  fine rapporto la prestazione e' cumulabile con  il  reddito  derivante  da eventuali prestazioni lavorative eseguite nel  periodo  di  godimento dell'assegno.  E'  fatto  obbligo  al   lavoratore   all'atto   della cessazione del rapporto di lavoro e durante l'erogazione dell'assegno straordinario di dare tempestiva comunicazione al datore di lavoro  e al Fondo dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro autonomo e subordinato ai fini della revoca  totale  o  parziale  dell'assegno stesso. Nel caso di cumulo con i redditi di  lavoro  subordinato,  la base retributiva imponibile considerata ai fini  della  contribuzione correlata e' ridotta in misura pari all'importo di tali  redditi  con corrispondente riduzione dei relativi versamenti.   6. Il Fondo provvede a versare  alla  gestione  di  iscrizione  del lavoratore  la   contribuzione   correlata   alla   prestazione.   La contribuzione correlata dovuta e' computata in base a quanto previsto all'art. 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183.   7. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata sono  calcolate  sulla  base  dell'aliquota  di  finanziamento  della gestione di iscrizione dei  lavoratori  tempo  per  tempo  vigente  e versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro  il  trimestre successivo.     |  
|   |                                 Art. 10                   Contributi ai programmi formativi 
   1. L'accesso ai contributi al finanziamento di programmi  formativi di cui all'art. 5, comma 3, lettera b) presuppone  l'accordo  con  le rappresentanze  sindacali  aziendali,  o  in  mancanza,  con   quelle territoriali. L'accesso ai programmi formativi e' permesso  anche  in assenza di accordo aziendale, qualora l'intervento formativo  di  cui viene  richiesto  il  finanziamento  sia   previsto   dai   contratti collettivi  territoriali  di  tipo   settoriale   o   intersettoriale sottoscritti da associazioni  datoriali  e  organizzazioni  sindacali provinciali firmatarie dell'accordo istitutivo del Fondo.   2. I  contributi  al  finanziamento  di  programmi  formativi  sono erogati nel quadro di processi di qualificazione del personale  volti al miglioramento organizzativo,  all'accrescimento  delle  competenze dei lavoratori, alla riconversione e riqualificazione del personale e nel quadro di procedimenti di riorganizzazione aziendale. L'accesso a tali contributi e' subordinato alla comunicazione preventiva al Fondo e alle rappresentanze sindacali  aziendali  ovvero,  in  mancanza,  a quelle territoriali, della data di avvio, della durata, degli addetti coinvolti e dei contenuti dei programmi  formativi  per  i  quali  si richiede il contributo. Il  contributo  al  finanziamento  delle  ore destinate alla realizzazione di programmi formativi non potra' essere superiore alla  corrispondente  retribuzione  lorda  percepita  dagli interessati,  ridotto  dall'eventuale  concorso   di   altri   fondi, provinciali,  nazionali  o  dell'Unione  europea,  solo   qualora   i contributi erogati da altri fondi siano calcolati  sulla  base  della retribuzione lorda percepita dai lavoratori coinvolti  nei  programmi formativi.     |  
|   |                                 Art. 11           Incrementi del montante contributivo individuale                       dei beneficiari dell'APE 
   1. Gli incrementi del montante  contributivo  di  cui  all'art.  5, comma 3, lettera c), sono versati all'INPS a beneficio dei lavoratori che accedono all'APE su domanda dei datori di lavoro degli  stessi  e sono pari, per ciascun anno o frazione di anno di  anticipo  rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia,  all'importo determinato ai sensi dell'art. 7 del decreto  legislativo  30  aprile 1997, n. 184.     |  
|   |                                 Art. 12                             Finanziamento 
   1. A copertura delle prestazioni di cui all'art. 5,  e'  dovuto  al Fondo:   a) un contributo ordinario  nella  misura  dello  0,45  per  cento, ripartito  tra  datore  di  lavoro   e   lavoratore   nella   misura, rispettivamente,  di  due  terzi  ed  un   terzo,   calcolato   sulla retribuzione mensile imponibile ai  fini  previdenziali  di  tutti  i lavoratori  dipendenti,  esclusi  i  dirigenti,   destinatari   delle prestazioni di cui all'art. 2;   b) un contributo addizionale, a carico del datore  di  lavoro,  che ricorre alla sospensione o riduzione dell'orario di lavoro  ai  sensi di quanto previsto all'art. 5, comma 1, nella misura del 4 per  cento delle retribuzioni perse dal lavoratore;   c) un contributo straordinario, a carico del datore  di  lavoro,  a copertura dell'assegno straordinario di  cui  all'art.  5,  comma  3, lettera a), corrispondente al fabbisogno di copertura  degli  assegni straordinari erogabili e  della  contribuzione  correlata.  L'azienda versa  al  Fondo  tale  importo  in  rate  mensili.  Resta  fermo  il versamento della contribuzione correlata direttamente all'INPS.   2. Per l'utilizzo delle prestazioni di cui all'art. 8  il  comitato amministratore del Fondo puo' proporre un  contributo  integrativo  a carico dell'ultimo datore di lavoro.   3. Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario  sono ripartite tra datore di lavoro e lavoratore in ragione  degli  stessi criteri di ripartizione di cui al comma 1, lettera a), ferma restando l'aliquota di finanziamento minima prevista dall'art.  40,  comma  7, del decreto legislativo n. 148 del 2015.   4. Un terzo  del  gettito  contributivo  derivante  dal  contributo ordinario di cui al comma 1, lettera a) e' destinato alle prestazioni di cui all'art. 8.   5.  Ai  contributi  di  finanziamento  si  applicano   le   vigenti disposizioni in tema  di  contribuzione  previdenziale  obbligatoria, compreso l'art. 3, comma 9, della legge 8 agosto  1995,  n.  335,  ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.   6.  Sono  utilizzate  per  i  fini  di  cui  all'art.  8,  in   via sperimentale per le domande presentate a  decorrere  dal  1°  gennaio 2019 ed entro il  31  dicembre  2020,  le  risorse  finanziarie  gia' acquisite al Fondo ed assegnate al fondo di riserva di esercizio, nel limite massimo complessivo di tre milioni di euro.   7.  Sono  utilizzate  per  i  fini  di  cui  all'art.  11,  in  via sperimentale per le domande presentate a  decorrere  dal  1°  gennaio 2019 ed entro il  31  dicembre  2019,  le  risorse  finanziarie  gia' acquisite al Fondo ed assegnate al fondo di riserva di esercizio, nel limite massimo complessivo di tre milioni di euro.     |  
|   |                                 Art. 13                         Obblighi di bilancio 
   1. Il Fondo ha obbligo di bilancio in pareggio e non  puo'  erogare prestazioni in carenza di disponibilita'.   2.  Gli  interventi  a  carico  del  Fondo  sono  concessi   previa costituzione di specifiche riserve  finanziarie  ed  entro  i  limiti delle risorse gia' acquisite.   3.  Alle  prestazioni  si  provvede  nei   limiti   delle   risorse finanziarie acquisite al Fondo, al fine di garantirne l'equilibrio di bilancio.   4. Il Fondo ha l'obbligo  di  presentare  il  bilancio  tecnico  di previsione a otto anni basato sullo scenario macroeconomico  coerente con il piu' recente Documento di economia e finanza e  relativa  Nota di  aggiornamento,  fermo  restando  l'obbligo  di  aggiornamento  in corrispondenza della presentazione del bilancio  preventivo  annuale, al fine di garantire l'equilibrio dei saldi di bilancio,  secondo  le seguenti scadenze:   a) in fase di prima applicazione, entro sessanta giorni dalla prima seduta del comitato amministratore;   b) ogni tre anni;   c) in ogni caso  in  cui  il  comitato  amministratore  lo  ritenga necessario per garantire il buon andamento del Fondo.   5. Sulla base del bilancio di previsione di  cui  al  comma  4,  il comitato amministratore ha facolta' di  proporre  modifiche  relative all'importo  delle  prestazioni  o  alla  misura   dell'aliquota   di contribuzione. Le modifiche sono adottate, anche in corso d'anno, con decreto direttoriale dei  Ministeri  del  lavoro  e  delle  politiche sociali e dell'economia e delle finanze, verificate le compatibilita' finanziarie interne al Fondo, sulla base della proposta del  comitato amministratore.   6. In caso di necessita' di  assicurare  il  pareggio  di  bilancio ovvero di fare fronte a prestazioni gia' deliberate o da  deliberare, ovvero di  inadempienza  del  comitato  amministratore  in  relazione all'attivita' di cui al comma 5, l'aliquota contributiva puo'  essere modificata con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e  delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze,  d'intesa  con  il responsabile del Dipartimento competente in materia di  lavoro  della Provincia autonoma di Trento,  anche  in  mancanza  di  proposta  del comitato amministratore. In ogni caso,  in  assenza  dell'adeguamento contributivo di cui al comma 5, l'INPS e' tenuto  a  non  erogare  le prestazioni in eccedenza.     |  
|   |                                 Art. 14                                Rinvio 
   1.  Per  quanto  non  espressamente  previsto,  si   applicano   le disposizioni di cui agli articoli 26, 35 e 40 del decreto legislativo n. 148 del 2015.   Il presente  decreto  e'  trasmesso  agli  organi  di  controllo  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 9 agosto 2019 
                                               Il Ministro del lavoro                                              e delle politiche sociali                                                      Di Maio            Il Ministro dell'economia      e delle finanze                 Tria            Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2019  Ufficio controllo atti  MIUR,  MIBAC,  Min.  salute,  Min.  lavoro  e politiche sociali, reg.ne prev. n. 3024     |  
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