| Gazzetta n. 239 del 11 ottobre 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |  
| DECRETO 28 agosto 2019 |  
| Scioglimento della «I.T.S. societa' cooperativa», in Pomezia e nomina del commissario liquidatore.  |  
  |  
 |  
                         IL DIRETTORE GENERALE          per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo                      e le gestioni commissariali 
   Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;   Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;   Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;   Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data  17 gennaio 2007 concernente la  determinazione  dell'importo  minimo  di bilancio   ai   fini   dello   scioglimento   d'ufficio    ex    art. 2545-septiesdecies del codice civile;   Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di  organizzazione  del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in  materia  di vigilanza sugli enti cooperativi;   Viste le risultanze ispettive concluse con la proposta di  gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del codice  civile nei confronti della «I.T.S. societa' cooperativa»;   Considerato che dalla  visura  camerale  aggiornata  si  evince  il mancato deposito dei bilanci per piu' di due anni consecutivi  e  che essendo l'ultimo bilancio depositato risalente all'esercizio 2013 non si ravvisano i  presupposti  per  la  continuita'  aziendale,  tipici dell'istituto di cui all'art. 2545-sexiesdecies del codice civile;   Preso atto che esistono, pertanto, i presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-septiesdecies del codice civile;   Considerato che e' stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7  della legge 7 agosto 1990,  n.  241,  dando  comunicazione  dell'avvio  del procedimento  di  scioglimento  per  atto  dell'autorita',   portando pertanto  a  conoscenza   della   cooperativa   la   nuova   proposta sanzionatoria decisa dalla amministrazione procedente;   Considerato  che  la  comunicazione  di   avvio   dell'istruttoria, avvenuta tramite posta  elettronica  certificata  inviata  al  legale rappresentante della societa' al corrispondente indirizzo, cosi' come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma puo' comunque ritenersi  assolto  l'obbligo  di  comunicazione  sopra citato, essendo onere  esclusivo  dell'iscritto  curare  il  corretto funzionamento  e  aggiornamento  del  proprio  indirizzo   di   posta elettronica certificata;   Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni  previste dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile;   Visto il parere espresso dal Comitato centrale per  le  cooperative in data 17 gennaio 2019 favorevole all'adozione del provvedimento  di scioglimento  per  atto  d'autorita'  con   nomina   di   commissario liquidatore;   Ritenuta   l'opportunita'   di   disporre   il   provvedimento   di scioglimento   per    atto    d'autorita'    ai    sensi    dell'art. 2545-septiesdecies del codice  civile,  con  contestuale  nomina  del commissario liquidatore;   Considerato che  il  nominativo  del  professionista  cui  affidare l'incarico di commissario liquidatore e' stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione  generale,  da un elenco selezionato su base regionale  e  in  considerazione  delle dichiarazioni   di   disponibilita'   all'assunzione    dell'incarico presentate dai professionisti  interessati,  conformemente  a  quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4  aprile  2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla  attribuzione di   incarichi   ex   articoli   2545-terdecies,   2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo  comma  e  2545-octiesdecies  del  codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
   La «I.T.S. societa' cooperativa», con  sede  in  Pomezia  (Roma)  - (codice fiscale n. 10645821009), e' sciolta per atto  d'autorita'  ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile.     |  
|   |                                 Art. 2 
   Considerati gli specifici requisiti professionali, come  risultanti dal curriculum vitae, e' nominato commissario  liquidatore  il  dott. Piero Pozzana, nato a Genzano  di  Roma  (Roma)  il  3  gennaio  1969 (codice fiscale  PZZPRI69A03D972U),  ivi  domiciliato  in  via  Colle Fiorito n. 2.     |  
|   |                                 Art. 3 
   Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.   Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.   Avverso il presente provvedimento  e'  possibile  proporre  ricorso amministrativo   al   Tribunale   amministrativo   regionale   ovvero straordinario  al  Presidente  della   Repubblica   nei   termini   e presupposti di legge. 
     Roma, 28 agosto 2019 
                                           Il direttore generale: Celi     |  
|   |  
 
 | 
 |