Gazzetta n. 239 del 11 ottobre 2019 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 30 settembre 2019 |
Scioglimento della «Unitaria societa' cooperativa edilizia», in Mogliano Veneto e nomina del commissario liquidatore. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali
Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile; Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-septiesdecies del codice civile; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; Viste le risultanze della revisione effettuata dalla Lega nazionale delle cooperative e mutue nei confronti della societa' cooperativa «Unitaria societa' cooperativa edilizia» dalla quale si evince che la societa' non persegue lo scopo mutualistico avendo avviato un intervento edilizio per la costruzione di dieci + nove alloggi, in Comune di Mogliano Veneto (TV), con un esiguo numero di soci prenotatari pur in presenza di una base sociale ampia; Considerato che e' stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento; Visto che, in riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento sono pervenute le controdeduzioni dalle quali non si evince il superamento del carattere di spurieta' dell'ente; Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile; Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 17 aprile 2019 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorita' con nomina di commissario liquidatore; Ritenuta l'opportunita' di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore; Preso atto che l'ente di cui trattasi non e' piu' aderente alla Lega dalla data del 28 aprile 2016; Ritenuta la necessita' di provvedere alla sostituzione del commissario rinunciatario; Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Richiamata la propria circolare n. 127844 del 29 marzo 2018, nella quale in particolare e' precisato che «Sono fatte salve le nomine in casi particolari, per i quali in deroga a quanto sopra esposto si procede alla individuazione diretta di professionisti comunque presenti nell'ambito della Banca dati disciplinata dalla presente circolare. A mero titolo di esempio e non a titolo esaustivo, tali circostanze possono rinvenirsi nel caso di successione di procedure per una medesima impresa cooperativa oppure nel caso di piu' rinunce e/o dimissioni relative ad una medesima procedura oppure ancora in casi di cooperative che operano in un contesto socio-economico e/o ambientale critico»; Ritenuto che, nel caso di specie, vista la particolarita' della situazione dell'ente, ricorra l'ipotesi di cooperative che operano in un contesto socio-economico critico di cui alla predetta circolare; Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal curriculum vitae del dott. Antonino Pellegrino;
Decreta:
Art. 1
La societa' cooperativa «Unitaria societa' cooperativa edilizia» con sede in Mogliano Veneto (TV), (codice fiscale 80000770265), e' sciolta per atto d'autorita' ai sensi dell' art. 2545-septiesdecies del codice civile; |
| Art. 2
Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, e' nominato commissario liquidatore il dott. Antonino Pellegrino, nato a Messina (ME) il 26 gennaio 1960, (codice fiscale PLL NNN 60A26 F158W), e domiciliato in Vicenza, via Manara n. 61. |
| Art. 3
Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Avverso il presente provvedimento e' possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.
Roma, 30 settembre 2019
Il direttore generale: Celi |
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