Estratto determina AAM/PPA 666/2019 del 29 agosto 2019 
     Autorizzazione delle variazioni:     C.I.4) - Modifica dei paragrafi 4.4. e 4.8 del RCP e dei relativi paragrafi del FI, adeguamento delle etichette al formato QRD versione corrente,  modifica  editoriale  minore  nel   foglio   illustrativo; modifica del paragrafo 7 del RCP e del corrispondente  paragrafo  del FI     C.I.3.z) - Modifica dei paragrafi 4.3, 4.4 e 4.8 del  RCP  e  dei corrispondenti paragrafi del FI  relativamente al medicinale «NEO FURADANTIN» (A.I.C. n. 027320) nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.     Gli stampati corretti e autorizzati sono allegati alla  determina di cui al presente estratto.     Titolare A.I.C.: Grunenthal Italia S.r.l.     Codici pratiche: VN2/2019/40 - N1B/2019/911 
                               Stampati 
     1. Il titolare dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla  data  di  entrata  in vigore della presente determina al  riassunto  delle  caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi  dalla  medesima  data  al foglio illustrativo e all' etichettatura.     2. In  ottemperanza  all'art.  80,  commi  1  e  3,  del  decreto legislativo  24  aprile  2006,  n.  219  e  successive  modifiche   e integrazioni, il foglio illustrativo e  le  etichette  devono  essere redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente  ai  medicinali   in commercio nella Provincia di Bolzano, anche  in  lingua  tedesca.  Il titolare dell'A.I.C.  che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e  tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca  e/o in altra lingua estera. In caso di  inosservanza  delle  disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. 
                          Smaltimento scorte 
     Sia i lotti  gia'  prodotti  alla  data  di  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2,  comma  1,  della presente determina,  che  non  riportino  le  modifiche  autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza  del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine  di  trenta giorni dalla data di pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana  della  presente  determina,  i  farmacisti  sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo  aggiornato  agli  utenti, che scelgono la modalita' di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo  di  metodi  digitali  alternativi.  Il  titolare A.I.C.  rende  accessibile  al  farmacista  il  foglio   illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. 
                          Disposizioni finali 
     La presente determina ha effetto dal giorno successivo  a  quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  e  sara'  notificata  alla  societa'   titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.     |