| Gazzetta n. 238 del 10 ottobre 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  
| PROVVEDIMENTO 30 settembre 2019 |  
| Modifica del disciplinare di produzione della denominazione  «Colline Teatine» registrata in qualita' di denominazione di origine  protetta in forza al  regolamento  (CE)  n.  2325  della  Commissione  del  24 novembre 1997.  |  
  |  
 |  
                      IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV              della direzione generale per la promozione              della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
   Visto il  regolamento  (UE)  n.  1151/2012  del  Parlamento  e  del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti agricoli e alimentari;   Visto l'art. 53, par. 3  del  regolamento  (UE)  n.  1151/2012  del Parlamento e del Consiglio che prevede  la  modifica  temporanea  del disciplinare di produzione  di  un  prodotto  DOP  o  IGP  a  seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie  da parte delle autorita' pubbliche;   Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012  del  Parlamento  e  del Consiglio in  particolare  l'art.  6,  comma  3,  che  stabilisce  le procedure riguardanti  un  cambiamento  temporaneo  del  disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorita'  pubbliche,  di  misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamita'  naturali sfavorevoli o da  condizioni  metereologi  sfavorevoli  ufficialmente riconosciute dalle autorita' competenti;   Visto il regolamento (CE) n. 2325 della Commissione del 24 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'  europee  L 322 del 25 novembre 1997, con il quale e' stata iscritta nel registro delle  denominazioni  di  origine  protette   e   delle   indicazioni geografiche protette la denominazione di  origine  protetta  «Colline Teatine»;   Visto  la  determinazione  della  Regione   Abruzzo   DPD   019/208 Dipartimento agricoltura Servizio promozione  delle  filiare  Ufficio politiche di sviluppo delle filiere in ambito  PSR  del  9  settembre 2019, che ha ufficialmente riconosciuto la  necessita'  per  l'annata 2019 di anticipare l'inizio della raccolta al 5 ottobre 2016 a  causa di condizioni metereologiche e fitosanitarie sfavorevoli;   Considerato che, dalla relazione tecnica allegata al  provvedimento della Regione Abruzzo emerge con chiarezza che l'andamento  climatico 2016 si sta caratterizzando per la ricorrenza di piogge diffuse e  di valori di temperatura medio alti tipici di un clima caldo-umido. Tale andamento climatico sta favorendo una elevata attivita'  della  mosca delle olive e di alcuni funghi che  causano  visibili  alterazioni  e marciumi sulle drupe;   Considerato che il disciplinare di produzione all'art. 4, punto  3, prevede che la  raccolta  delle  olive  deve  essere  effettuata  nel periodo compreso tra il  20  ottobre  e  il  20  dicembre  e  che  il mantenimento di  questa  data  comprometterebbe  la  quantita'  e  la qualita' dell'olio  alterando  sia  i  parametri  chimico-fisici  che organolettici, comportando un grave danno economico ai produttori, si e'  ritenuto  necessario  provvedere  alla  modifica  temporanea  del disciplinare  di  produzione  dell'olio  extravergine  di  oliva  DOP «Colline Teatine» anticipando la data di inizio della raccolta  delle olive al 5 ottobre;   Ritenuto  necessario  provvedere  alla  modifica   temporanea   del disciplinare  di  produzione  dell'olio  extravergine  di  oliva  DOP «Colline Teatine» ai sensi del citato art. 53, par. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dell'art. 6, comma  3  del  regolamento  delegato (UE) n. 664/2014;   Ritenuto che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana la modifica temporanea  apportata al disciplinare di produzione della DOP «Colline Teatine» attualmente vigente, affinche' le disposizioni contenute nel  predetto  documento siano  accessibili  per  informazione  erga  omnes   sul   territorio nazionale; 
                               Provvede: 
   Alla pubblicazione della modifica del  disciplinare  di  produzione della denominazione «Colline  Teatine»,  registrata  in  qualita'  di denominazione di origine protetta in forza  al  regolamento  (CE)  n. 2325 della Commissione del 24 novembre 1997.   La presente modifica  del  disciplinare  di  produzione  della  DOP «Colline Teatine» e' temporanea e  riguarda  esclusivamente  l'annata olivicola 2016 a decorrere dalla data di pubblicazione  della  stessa sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 
     Roma, 30 settembre 2019 
                                                 Il dirigente: Polizzi     |  
|   |                                                               Allegato   Modifica   temporanea   del   disciplinare   di   produzione    della  denominazione di  origine  protetta  «Colline  Teatine»,  ai  sensi  dell'art. 53, punto 4 del regolamento n. 1151/2012  del  Parlamento  europeo e del Consiglio. 
     Il disciplinare di  produzione  della  denominazione  di  origine protetta «Colline Teatine», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 234 del 7 luglio 1998 e' cosi modificato:       l' art. 4, punto  3,  e'  sostituito  nel  seguente  modo:  «la raccolta   delle   olive   destinate   alla   produzione    dell'olio extra-vergine di oliva a denominazione di origine controllata di  cui all'art. 1 deve essere effettuata nel  periodo  compreso  tra  il  1° ottobre e il 20 dicembre di ogni anno».     Le  disposizioni  di  cui  al  punto  precedente   si   applicano esclusivamente per l'annata olivicola 2019.     |  
|   |  
 
 | 
 |