Gazzetta n. 238 del 10 ottobre 2019 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
PROVVEDIMENTO 30 settembre 2019 |
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Colline Teatine» registrata in qualita' di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 2325 della Commissione del 24 novembre 1997. |
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IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV della direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari; Visto l'art. 53, par. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorita' pubbliche; Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio in particolare l'art. 6, comma 3, che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorita' pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamita' naturali sfavorevoli o da condizioni metereologi sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorita' competenti; Visto il regolamento (CE) n. 2325 della Commissione del 24 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 322 del 25 novembre 1997, con il quale e' stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Colline Teatine»; Visto la determinazione della Regione Abruzzo DPD 019/208 Dipartimento agricoltura Servizio promozione delle filiare Ufficio politiche di sviluppo delle filiere in ambito PSR del 9 settembre 2019, che ha ufficialmente riconosciuto la necessita' per l'annata 2019 di anticipare l'inizio della raccolta al 5 ottobre 2016 a causa di condizioni metereologiche e fitosanitarie sfavorevoli; Considerato che, dalla relazione tecnica allegata al provvedimento della Regione Abruzzo emerge con chiarezza che l'andamento climatico 2016 si sta caratterizzando per la ricorrenza di piogge diffuse e di valori di temperatura medio alti tipici di un clima caldo-umido. Tale andamento climatico sta favorendo una elevata attivita' della mosca delle olive e di alcuni funghi che causano visibili alterazioni e marciumi sulle drupe; Considerato che il disciplinare di produzione all'art. 4, punto 3, prevede che la raccolta delle olive deve essere effettuata nel periodo compreso tra il 20 ottobre e il 20 dicembre e che il mantenimento di questa data comprometterebbe la quantita' e la qualita' dell'olio alterando sia i parametri chimico-fisici che organolettici, comportando un grave danno economico ai produttori, si e' ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione dell'olio extravergine di oliva DOP «Colline Teatine» anticipando la data di inizio della raccolta delle olive al 5 ottobre; Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione dell'olio extravergine di oliva DOP «Colline Teatine» ai sensi del citato art. 53, par. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dell'art. 6, comma 3 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014; Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana la modifica temporanea apportata al disciplinare di produzione della DOP «Colline Teatine» attualmente vigente, affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale;
Provvede:
Alla pubblicazione della modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Colline Teatine», registrata in qualita' di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 2325 della Commissione del 24 novembre 1997. La presente modifica del disciplinare di produzione della DOP «Colline Teatine» e' temporanea e riguarda esclusivamente l'annata olivicola 2016 a decorrere dalla data di pubblicazione della stessa sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Roma, 30 settembre 2019
Il dirigente: Polizzi |
| Allegato Modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Colline Teatine», ai sensi dell'art. 53, punto 4 del regolamento n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Colline Teatine», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 234 del 7 luglio 1998 e' cosi modificato: l' art. 4, punto 3, e' sostituito nel seguente modo: «la raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extra-vergine di oliva a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 deve essere effettuata nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 20 dicembre di ogni anno». Le disposizioni di cui al punto precedente si applicano esclusivamente per l'annata olivicola 2019. |
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