Gazzetta n. 238 del 10 ottobre 2019 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
PROVVEDIMENTO 30 settembre 2019 |
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Colline Romagna» registrata in qualita' di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 1491 della Commissione del 25 agosto 2003. |
|
|
IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV della direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari; Visto l'art. 53, par. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorita' pubbliche; Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio in particolare l'art. 6, comma 3 che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorita' pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamita' naturali sfavorevoli o da condizioni metereologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorita' competenti; Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 163 del 2 luglio 1996, con il quale e' stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese»; Visto la determinazione della Regione Emilia Romagna PG/2019/710588 del 19 luglio 2019 Servizio innovazione, qualita', promozione e intenalizzazione del Sistema agroalimentare, che ha ufficialmente riconosciuto la necessita' per l'annata 2019 di poter effettuare la raccolta nell'intervallo temporale tra il 1° ottobre e il 10 dicembre; Considerato che, dalle relazioni allegate al provvedimento della Regione Emilia Romagna, emerge con chiarezza che l'andamento climatico 2019 e' caratterizzato da medie termiche elevate che hanno comportato un anticipo dell'epoca di maturazione dei frutti; Considerato che il disciplinare di produzione all'art. 4 comma 3 prevede l'inizio della raccolta delle olive dal 15 ottobre e che il mantenimento di questa data, nell'annata olivicola 2019, comprometterebbe la qualita' dell'olio alterando sia i parametri chimico fisici che organolettici, comportando un grave danno economico ai produttori; Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione dell'olio extravergine di oliva DOP «Colline di Romagna» ai sensi del citato art. 53, par. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dell'art. 6, comma 3 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014; Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana la modifica temporanea apportata al disciplinare di produzione della DOP «Colline di Romagna» attualmente vigente, affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale;
Provvede:
Alla pubblicazione della modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Colline di Romagna» registrata in qualita' di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 1491/2003 della Commissione del 25 agosto 2003. La presente modifica del disciplinare di produzione della DOP «Colline di Romagna» e' temporanea e riguarda esclusivamente l'annata olivicola 2019 a decorrere dalla data di pubblicazione della stessa sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
Roma, 30 settembre 2019
Il dirigente: Polizzi |
| Allegato Modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Colline di Romagna» ai sensi dell'art. 53, punto 4 del reg. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Colline di Romagna» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 211 dell'11 settembre 2003: L'art. 4, punto 3 e' sostituito nel seguente modo: «L'epoca di raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di olive a denominazione di origine protetta «Colline di Romagna» e' compresa tra l'inizio dell'invaiatura e il 15 dicembre di ogni anno». Le disposizioni di cui al punto precedente si applicano esclusivamente per l'annata olivicola 2019. |
|
|
|