| Gazzetta n. 238 del 10 ottobre 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  
| PROVVEDIMENTO 30 settembre 2019 |  
| Modifica del disciplinare di produzione della denominazione  «Colline Romagna» registrata in qualita' di denominazione di origine  protetta in forza al regolamento (CE) n. 1491 della Commissione del 25  agosto 2003.  |  
  |  
 |  
                      IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV              della direzione generale per la promozione              della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
   Visto il  regolamento  (UE)  n.  1151/2012  del  Parlamento  e  del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti agricoli e alimentari;   Visto l'art. 53, par. 3  del  regolamento  (UE)  n.  1151/2012  del Parlamento e del Consiglio che prevede  la  modifica  temporanea  del disciplinare di produzione  di  un  prodotto  DOP  o  IGP  a  seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie  da parte delle autorita' pubbliche;   Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012  del  Parlamento  e  del Consiglio  in  particolare  l'art.  6,  comma  3  che  stabilisce  le procedure riguardanti  un  cambiamento  temporaneo  del  disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorita'  pubbliche,  di  misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamita'  naturali sfavorevoli o da condizioni metereologiche sfavorevoli  ufficialmente riconosciute dalle autorita' competenti;   Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del  1°  luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'  europee  L 163 del 2 luglio 1996, con il quale e' stata  iscritta  nel  registro delle  denominazioni  di  origine  protette   e   delle   indicazioni geografiche protette la denominazione di origine  protetta  «Aprutino Pescarese»;   Visto la determinazione della Regione Emilia Romagna PG/2019/710588 del 19 luglio  2019  Servizio  innovazione,  qualita',  promozione  e intenalizzazione del Sistema  agroalimentare,  che  ha  ufficialmente riconosciuto la necessita' per l'annata 2019 di poter  effettuare  la raccolta  nell'intervallo  temporale  tra  il  1°  ottobre  e  il  10 dicembre;   Considerato che, dalle relazioni allegate  al  provvedimento  della Regione  Emilia  Romagna,  emerge  con  chiarezza   che   l'andamento climatico 2019 e' caratterizzato da medie termiche elevate che  hanno comportato un anticipo dell'epoca di maturazione dei frutti;   Considerato che il disciplinare di produzione all'art.  4  comma  3 prevede l'inizio della raccolta delle olive dal 15 ottobre e  che  il mantenimento   di   questa   data,   nell'annata   olivicola    2019, comprometterebbe la qualita'  dell'olio  alterando  sia  i  parametri chimico  fisici  che  organolettici,  comportando  un   grave   danno economico ai produttori;   Ritenuto  necessario  provvedere  alla  modifica   temporanea   del disciplinare  di  produzione  dell'olio  extravergine  di  oliva  DOP «Colline di Romagna»  ai  sensi  del  citato  art.  53,  par.  3  del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dell'art. 6, comma 3 del  regolamento delegato (UE) n. 664/2014;   Ritenuto che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana la modifica temporanea  apportata al  disciplinare  di  produzione  della  DOP  «Colline  di   Romagna» attualmente vigente, affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento  siano  accessibili  per  informazione   erga   omnes   sul territorio nazionale; 
                               Provvede: 
   Alla pubblicazione della modifica del  disciplinare  di  produzione della denominazione «Colline di Romagna» registrata  in  qualita'  di denominazione di origine protetta in forza  al  regolamento  (CE)  n. 1491/2003 della Commissione del 25 agosto 2003.   La presente modifica  del  disciplinare  di  produzione  della  DOP «Colline di Romagna» e' temporanea e riguarda esclusivamente l'annata olivicola 2019 a decorrere dalla data di pubblicazione  della  stessa sul sito internet del Ministero delle politiche agricole  alimentari, forestali e del turismo. 
     Roma, 30 settembre 2019 
                                                 Il dirigente: Polizzi     |  
|   |                                                               Allegato   Modifica   temporanea   del   disciplinare   di   produzione    della  denominazione di origine protetta «Colline  di  Romagna»  ai  sensi  dell'art. 53, punto 4 del reg. 1151/2012 del Parlamento  europeo  e  del Consiglio. 
     Il disciplinare di  produzione  della  denominazione  di  origine protetta «Colline di Romagna»  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 211 dell'11 settembre 2003:     L'art. 4, punto 3 e' sostituito nel seguente  modo:  «L'epoca  di raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di olive a denominazione di origine protetta «Colline di Romagna»  e' compresa tra l'inizio dell'invaiatura e il 15 dicembre di ogni anno».     Le  disposizioni  di  cui  al  punto  precedente   si   applicano esclusivamente per l'annata olivicola 2019.     |  
|   |  
 
 | 
 |