| Gazzetta n. 238 del 10 ottobre 2019 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  
| DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 luglio 2019 |  
| Approvazione del Piano di cessione  di  immobili  pubblici,  a  norma dell'articolo 1, comma 422 della legge  30  dicembre  2018,  n.  145.  |  
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                             IL PRESIDENTE                      DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
   Vista la legge 30 dicembre 2018,  n.  145  (di  seguito  «legge  di bilancio 2019»);   Visto, in particolare, il comma 422  dell'art.  1  della  legge  di bilancio 2019,  che  impegna  il  Governo  ad  attuare,  nel  periodo 2019-2021, con la cooperazione dei soggetti istituzionali  competenti e  utilizzando  tutti  gli  strumenti  previsti  dalla  normativa  di settore, un programma di dismissioni immobiliari volto  a  conseguire introiti per un importo non inferiore  a  950  milioni  di  euro  per l'anno 2019 e a 150 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2020  e 2021, al netto delle quote non destinate al  Fondo  per  ammortamento dei titoli di Stato o alla riduzione del debito degli enti;   Visto il predetto comma 422, il quale prevede che, con decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 aprile 2019, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  e' approvato  un  piano  di  cessione  di  immobili  pubblici   e   sono disciplinati i criteri e le modalita' di dismissione  degli  immobili da attuare negli anni 2019, 2020 e 2021;   Visto il comma 423, dell'art. 1 della legge di bilancio 2019,  come modificato dall'art. 25 del decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, secondo cui il piano di cui al comma 422 ricomprende:     a)  immobili  di  proprieta'  dello  Stato,  non  utilizzati  per finalita' istituzionali, individuati  con  uno  o  piu'  decreti  del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Agenzia  del demanio;     b) immobili di proprieta' dello Stato in uso al  Ministero  della difesa, diverso  dall'abitativo,  non  piu'  necessari  alle  proprie finalita' istituzionali e suscettibili di valorizzazione, individuati con uno o piu' decreti del Ministro della difesa,  sentita  l'Agenzia del demanio;     c) immobili di proprieta' dello  Stato  per  i  quali  sia  stata presentata richiesta di attribuzione ai sensi  dell'art.  56-bis  del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, accolta dall'Agenzia del demanio  e per i quali l'ente non abbia adottato la prescritta  delibera,  salvo che non vi provveda entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore della legge di bilancio 2019;     d) immobili ad uso diverso  da  quello  abitativo  di  proprieta' degli enti territoriali e di altre  pubbliche  amministrazioni,  come definite ai sensi dell'art. 1, comma 2, del  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, che i suddetti  enti  possono  proporre  ai  fini dell'inserimento nel piano di cessione;   Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  28 giugno 2019, emanato ai sensi del comma 423 dell'art. 1  della  legge di  bilancio  2019,  con  il  quale  sono  individuati,  su  proposta dell'Agenzia del demanio, gli immobili di proprieta' dello Stato, non utilizzati per finalita' istituzionali;   Visto il comma 424 dell'art. 1 della legge di bilancio 2019, con il quale si stabilisce che le cessioni sono disciplinate dalla normativa vigente e nel rispetto del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;   Visto il comma 425 dell'art. 1 della legge di bilancio  2019,  come modificato dall'art. 25 del decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il quale  prevede  che, con riferimento al piano di cessione di immobili pubblici, le risorse rivenienti dalla cessione degli immobili statali  sono  destinate  al Fondo per ammortamento dei titoli di Stato; quelle  rivenienti  dalla cessione  degli  immobili  degli  altri  enti  sono  destinate   alla riduzione del debito degli stessi  e,  limitatamente  agli  enti  non territoriali,  in  assenza  del  debito,  o  comunque  per  la  parte eventualmente eccedente, al Fondo  per  ammortamento  dei  titoli  di Stato;   Visto il comma 426 dell'art. 1 della legge di bilancio  2019,  che, al fine di incentivare la realizzazione del piano  di  cui  al  comma 422, nonche' l'attivazione di nuovi investimenti in  armonia  con  il tessuto sociale di riferimento, per i  beni  di  cui  al  comma  423, lettere a), b) e c), prevede che il piano puo' individuare  modalita' per la valorizzazione degli immobili dello Stato  in  esso  inseriti, ivi   compreso   l'adeguamento   della   loro    destinazione,    con l'attribuzione agli enti territoriali  coinvolti  di  una  quota  non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento del ricavato della vendita degli immobili alla cui valorizzazione i predetti  enti abbiano contribuito, definita secondo i criteri previsti dal  decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  il Ministro della difesa, del 7 agosto 2015;   Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di concerto con il Ministro della difesa, del 7 agosto 2015, recante  la determinazione delle modalita' di attribuzione agli enti territoriali di una quota parte dei proventi della  valorizzazione  o  alienazione degli  immobili  pubblici  la  cui  destinazione  d'uso   sia   stata modificata;   Visto il medesimo comma 426, il quale ha previsto  la  destinazione delle  somme  ricevute  dagli  enti  territoriali  in  virtu'   della valorizzazione di cui al medesimo comma  alla  riduzione  del  debito degli stessi e, in  assenza  di  debito,  o  comunque  per  la  parte eccedente, a spese di investimento;   Considerata l'opportunita' di coinvolgere, ai fini  dell'attuazione del programma di dismissioni immobiliari,  i  soggetti  istituzionali competenti  e  di  utilizzare  tutti  gli  strumenti  previsti  dalla normativa di settore;   Visto l'art. 1, comma 436 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  ai sensi del quale l'Agenzia del demanio puo' alienare i  beni  immobili di proprieta' dello Stato, singolarmente o in  blocco,  mediante:  a) trattativa privata, se di valore unitario o complessivo non superiore ad euro 400.000; b) asta pubblica ovvero invito pubblico ad  offrire, se di valore unitario o complessivo superiore  ad  euro  400.000,  e, qualora non aggiudicati, con trattativa privata;   Visto l'art. 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre  2005,  n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005,  n.  248,  e  successive modificazioni, in base al quale l'Agenzia del  demanio,  con  decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con le amministrazioni che li hanno in uso, e' autorizzata a vendere, anche in blocco, i beni immobili ad uso non prevalentemente abitativo appartenenti al  patrimonio  pubblico,  mediante  trattativa  privata ovvero procedura ristretta alla  quale  investitori  qualificati,  in possesso  di  requisiti  e  caratteristiche   fissati   con   decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze in relazione alla singola procedura di dismissione, sono invitati a partecipare e, successivamente, a presentare offerte di acquisto nel rispetto  delle modalita' e dei termini indicati nella lettera di invito;   Visto il predetto art. 11-quinquies, il quale prevede altresi'  che l'autorizzazione all'operazione  puo'  ricomprendere  anche  immobili degli enti territoriali e delle altre  pubbliche  amministrazioni  di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n. 165, e successive modificazioni;   Visto il decreto del direttore generale del Tesoro  del  20  luglio 2015, recante la determinazione dei requisiti e delle caratteristiche degli investitori qualificati da ammettere alle  procedure  ristrette di vendita di immobili pubblici;   Visto  l'art.  33,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,   n.   98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111, che ha previsto la costituzione  di  una  societa'  di  gestione  del risparmio per l'istituzione di  uno  o  piu'  fondi  di  investimento immobiliari a cui trasferire o conferire immobili pubblici;   Considerato che, per promuovere la costituzione dei citati fondi di investimento immobiliari, il Ministero dell'economia e delle  finanze si avvale della Societa' Investimenti Immobiliari  Italiani  Societa' di Gestione del Risparmio per azioni (di seguito Invimit SGR S.p.a.), costituita, ai sensi del comma 1 del citato art. 33, con decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze 19 marzo 2013;   Visto, in particolare, il comma 8-ter del  predetto  art.  33  che, allo scopo di conseguire la riduzione del debito  pubblico,  consente al Ministro dell'economia e  delle  finanze  di  promuovere,  con  le modalita' di cui all'art. 4 del decreto-legge 25 settembre  2001,  n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,  n. 410, la costituzione  di  uno  o  piu'  fondi  comuni  d'investimento immobiliare, a cui trasferire  o  conferire  immobili  di  proprieta' dello Stato  non  utilizzati  per  finalita'  istituzionali,  nonche' diritti reali immobiliari;   Visto il predetto comma 8-ter, il quale stabilisce altresi' che  ai fondi ivi previsti possono conferire beni  immobili  anche  gli  enti territoriali, gli altri enti  pubblici  ovvero  societa'  interamente partecipate dai predetti enti, con le modalita' di  cui  all'art.  58 del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112  ovvero  con  apposita deliberazione adottata secondo le procedure ivi  previste,  anche  in deroga  all'obbligo  di  allegare  il  piano  delle   alienazioni   e valorizzazioni immobiliari al bilancio;   Visto il comma 8-quater del predetto art. 33 che, per  le  medesime finalita' di cui al comma 8-ter, consente al Ministro dell'economia e delle finanze di  promuovere,  altresi',  con  le  modalita'  di  cui all'art. 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.  351,  convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23  novembre  2001,  n.  410,   la costituzione di uno o piu' fondi comuni di investimento  immobiliare, a cui trasferire o conferire, ai  sensi  del  comma  4  dell'art.  33 citato, gli immobili di proprieta' dello Stato  non  piu'  utilizzati dal Ministero della difesa per finalita' istituzionali e suscettibili di valorizzazione, nonche' diritti reali immobiliari;   Visto il predetto comma 8-ter dell'art. 33, il quale stabilisce che le  risorse  derivanti  dalla  cessione  delle  quote  del  Ministero dell'economia e delle finanze sono versate all'entrata  del  bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo  per  l'ammortamento  dei titoli di Stato, e destinate al pagamento  dei  debiti  dello  Stato, mentre le risorse  rivenienti  dalla  valorizzazione  ed  alienazione degli immobili di  proprieta'  delle  Regioni  e  degli  Enti  locali trasferiti ai fondi  di  cui  al  comma  8-ter  sono  destinate  alla riduzione del debito dell'Ente e,  solo  in  assenza  del  debito,  o comunque  per  la  parte  eventualmente   eccedente,   a   spese   di investimento;   Visto il predetto  comma  8-quater,  il  quale  stabilisce  che  le risorse  derivanti  dalla  cessione   delle   quote   del   Ministero dell'economia e delle finanze sono versate all'entrata  del  bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo  per  l'ammortamento  dei titoli di Stato, e destinate al pagamento dei debiti dello Stato;   Considerato che le risorse derivanti dalla cessione delle quote dei fondi di cui ai commi 8-ter e 8-quater del citato art. 33, gestiti da Invimit SGR S.p.a. e degli immobili ad essi  conferiti  o  trasferiti concorrono al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica;   Visto l'art.  3  del  decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.  410, il  quale  prevede,  tra  l'altro,   modalita'   di   semplificazione amministrativa, al fine di  accelerare  le  procedure  di  immissione degli immobili sul mercato;   Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;   Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;   Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
                                Oggetto 
   E' approvato l'allegato piano di cessione di immobili di proprieta' pubblica e delle quote dei fondi immobiliari gestiti da  Invimit  SGR S.p.a., che costituisce parte integrante del presente decreto.  Sono, altresi', disciplinati i criteri e le modalita'  delle  attivita'  di dismissione immobiliare, da attuare negli anni 2019, 2020 e 2021,  ai sensi dell'art. 1, comma 422 della legge n. 145/2018.     |  
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     Piano di cessione di immobili pubblici di cui all'art.  1,  comma 422 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019). 
     1. Articolazione del Piano     Il Piano di cessione si articola secondo due linee d'azione:       a) alienazione diretta di immobili pubblici sul mercato;       b) attivazione di procedure di dismissione di immobili pubblici conferiti  a  fondi  immobiliari  o  cessione  di  quote   di   fondi immobiliari gestiti da Invimit SGR S.p.a.     Per  la  dismissione  degli  immobili  di   proprieta'   pubblica rientranti nel presente piano di cessione, e' prevista, ancorche' non indicato esplicitamente, la possibilita'  di  ricorrere  a  tutte  le procedure di cui alla normativa vigente.     1.1 Direttrice a)     Le vendite comprenderanno:       1) Quattrocentoventi immobili di  proprieta'  dello  Stato  non utilizzati per finalita' istituzionali,  per  un  valore  complessivo di 420  milioni  di  euro,  individuati  con  decreto  del   Ministro dell'economia e delle finanze del 28 giugno 2019, ai sensi  dell'art. 1, comma 423 della legge di bilancio  2019,  sulla  base  dell'elenco fornito dall'Agenzia del demanio dapprima con nota  5305/DLC  del  26 marzo 2019 e in ultimo integrato con nota  n.  2019/6757/DGP  del  17 aprile 2019, salve le verifiche e autorizzazioni di cui  all'art.  1, comma 424 della legge di bilancio  2019,  nonche'  l'acquisizione  di ogni altra autorizzazione prescritta dalle leggi vigenti;       2) ulteriori immobili di proprieta' dello Stato non  utilizzati per finalita' istituzionali di basso valore  unitario  (inferiore  ai 100.000 euro), per un controvalore di 38 milioni di euro;       3) quaranta beni immobili di proprieta' dello Stato in  uso  al Ministero della difesa, diverso dall'abitativo,  non  piu'  necessari alle   proprie   finalita'   istituzionali    e    suscettibili    di valorizzazione, per un valore presunto di circa 160 milioni di  euro, individuati con decreto del Ministro della difesa del 14 giugno  2019 ai sensi dell'art. 1, comma 423 della legge di  bilancio  2019.  Tale valutazione andra' ulteriormente verificata dall'Agenzia del  demanio sulla base dei dati in possesso del Ministero della difesa,  ad  oggi unico detentore dei beni,  in  considerazione,  in  particolare,  dei possibili costi di bonifica.     Gli  immobili  potranno  essere  alienati  mediante  le  seguenti procedure:       1) quattrocentoventi immobili di  proprieta'  dello  Stato  non utilizzati per finalita' istituzionali verranno immessi  sul  mercato anche avvalendosi  della  piattaforma  del  Consiglio  nazionale  del notariato.     Rispetto a questo portafoglio, l'Agenzia del demanio procedera':       per cento immobili, con un valore a base d'asta di 175  milioni di euro, alla  pubblicazione  del  bando  mediante  l'utilizzo  della piattaforma RAN del  Consiglio  del  notariato,  cui  e'  gia'  stata fornita tutta la documentazione;       per duecentocinquantacinque  beni,  aventi  un  valore  a  base d'asta di circa 80 milioni di euro, con bandi gestiti dalle Direzioni territoriali;       per sessantacinque  immobili  (valore  stimato  di  circa   165 milioni  di  euro),  mediante  regolarizzazioni  tecnico-edilizie   e successiva sottoscrizione, ove necessario, di un apposito accordo  di valorizzazione con l'ente territoriale competente, ai sensi dell'art. 1, comma 426 della legge di bilancio 2019; tali beni potranno  essere messi in vendita successivamente all'espletamento di tali attivita';       2) milleduecento  immobili  di  proprieta'  dello   Stato   non utilizzati per  finalita'  istituzionali  di  basso  valore  unitario (inferiore ai 100.000 euro), per un controvalore di circa 38  milioni di  euro,  verranno  dismessi  attraverso  avvisi  e  bandi  di  gara regionali,  nonche'  trattative  dirette   laddove   previsto   dalla normativa (ad es. nei casi di quote indivise o fondi interclusi);       3) Quaranta immobili non piu' utilizzati  dal  Ministero  della difesa verranno alienati mediante una delle procedure previste  dalla normativa vigente, in relazione al valore e allo  stato  dei  singoli cespiti.     1.2 Direttrice b)     Si prevede:       1.  di  attivare  procedure  di  cessione  di  quote  di  fondi immobiliari   chiusi   di   proprieta'   pubblica    a    investitori istituzionali, ai sensi dell'art. 33  del  decreto-legge  n.  98  del 2011,  nonche'  di  altri  fondi   immobiliari   pubblici,   per   un controvalore non inferiore a 500 milioni di euro;       2.  di  attivare  procedure  di  dismissione  diretta,  sia   a investitori istituzionali che  alla  clientela  retail,  di  immobili pubblici facenti parte dei fondi immobiliari gestiti da  INVIMIT  SGR S.p.a. ai sensi dell'art. 33 del decreto-legge n. 98 del 2011, per un importo totale di 110 milioni di euro.     |  
|   |                                 Art. 2 
                                Criteri 
   1. Nel piano di cessione di cui all'art.  1,  sono  ricompresi  gli immobili di proprieta' dello Stato,  degli  enti  territoriali  e  di altre pubbliche amministrazioni, come definite dall'art. 1, comma  2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  non  utilizzati  per finalita' istituzionali e suscettibili di valorizzazione, individuati e proposti ai sensi dell'art. 1, comma 423 della legge n. 145/2018;   2. Rientrano nel piano anche  gli  immobili,  facenti  parte  delle medesime tipologie di cui al comma 1, conferiti o trasferiti, nonche' da conferire o trasferire a fondi comuni immobiliari gestiti da parte di Invimit SGR S.p.a., ai sensi dell'art.  33  del  decreto-legge  n. 98/2011, nonche' ad altri fondi immobiliari pubblici.     |  
|   |                                 Art. 3 
                               Modalita' 
   1. Per la dismissione degli immobili pubblici rientranti nel  piano di cessione e' previsto il ricorso alle procedure di vendita mediante asta pubblica, procedura ristretta e trattativa privata,  cosi'  come disciplinate dalla normativa vigente.   2. La cessione delle quote dei fondi  di  investimento  immobiliari gestiti da Invimit SGR S.p.a. avviene secondo le modalita'  stabilite dalla normativa in vigore.     |  
|   |                                 Art. 4 
               Provenienza e destinazione delle risorse 
   1. La destinazione delle somme  rinvenienti  dalle  dismissioni  di immobili pubblici rientranti nel piano di cessione di cui all'art. 1, effettuate con le modalita' di cui all'art. 3, e' definita  dall'art. 1, comma 425 della legge n. 145/2018.   2. Partecipano alla realizzazione degli  obiettivi  finanziari  del piano anche le risorse rinvenienti agli enti a seguito della cessione delle quote emesse a  fronte  del  conferimento  o  trasferimento  di immobili ad uno o piu' fondi comuni immobiliari  gestiti  da  Invimit SGR S.p.a., ai sensi  dell'art.  33  del  decreto-legge  n.  98/2011, nonche' ad altri fondi immobiliari pubblici, e degli immobili ad essi conferiti o trasferiti.     |  
|   |                                 Art. 5 
                          Disposizioni finali 
   1. In attuazione dell'art. 1, comma 422 della legge n. 145/2018, si provvede, almeno annualmente, all'aggiornamento del piano di cessione di immobili pubblici, nell'arco del triennio 2019-2021.   2. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la  registrazione  e  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   della Repubblica italiana. 
     Roma, 10 luglio 2019 
                                                  Il Presidente                                                   del Consiglio dei ministri                                                      Conte            
  Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2019  Ufficio controllo atti  P.C.M.  Ministeri  della  giustizia  e  degli affari esteri e della cooperazione internazionale,  reg.ne  succ.  n. 1635     |  
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