| Gazzetta n. 235 del 7 ottobre 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |  
| DECRETO 18 giugno 2019, n. 108 |  
| Regolamento recante modifica degli allegati II, III, III B e  IV  del decreto legislativo 8 luglio 2003, n.  224,  relativo  all'attuazione della  direttiva  2001/18/CE   concernente   l'emissione   deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati,  in  conformita' alla direttiva (UE) 2018/350 della  Commissione  dell'8  marzo  2018.  |  
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                       IL MINISTRO DELL'AMBIENTE                     E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO                              E DEL MARE 
   Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;   Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni;   Visto in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400;   Vista  la  direttiva  2001/18/CE  del  Parlamento  europeo  e   del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente  modificati  e  che  abroga  la  direttiva 90/220/CEE del Consiglio;   Vista la direttiva (UE)  2015/412  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, dell'11 marzo 2015, che modifica la  direttiva  2001/18/CE per quanto concerne la possibilita' per gli Stati membri di  limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio, il cui articolo 3 ha disposto  che  entro  il  3 aprile 2017 la Commissione europea  aggiornasse  gli  allegati  della citata direttiva 2001/18/CE per quanto riguarda  la  valutazione  del rischio ambientale  degli  organismi  geneticamente  modificati,  con l'obiettivo di introdurre e consolidare gli  orientamenti  rafforzati dell'Autorita' europea per la  sicurezza  alimentare  (EFSA)  per  la valutazione  del  rischio  ambientale  delle   piante   geneticamente modificate;   Vista la direttiva (UE) 2018/350 della  Commissione,  dell'8  marzo 2018, il cui articolo 1, in attuazione della  citata  direttiva  (UE) 2015/412, ha modificato gli allegati II, III, III B e IV della citata direttiva 2001/18/CE;   Visto il  decreto  legislativo  8  luglio  2003,  n.  224,  recante attuazione  della  direttiva   2001/18/CE   concernente   l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati;   Visto in particolare l'articolo 29 del citato decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, che stabilisce che  gli  allegati  del  medesimo decreto legislativo sono modificati, in conformita'  alle  variazioni apportate in sede comunitaria,  con  apposito  regolamento,  a  norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa comunicazione ai Ministri della salute e  delle  politiche  agricole, alimentari e forestali e dello sviluppo economico;   Visto il decreto legislativo 14  novembre  2016,  n.  227,  recante attuazione della direttiva (UE) 2015/412, che modifica  la  direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilita' per gli  Stati  membri di limitare o vietare  la  coltivazione  di  organismi  geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio;   Vista la comunicazione dello  schema  di  regolamento  ai  Ministri della salute, delle politiche agricole, alimentari, forestali  e  del turismo e dello sviluppo economico, di cui  alla  nota  del  Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  prot. UDCM.U.0002648 del 31 gennaio 2019;   Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza della  Sezione consultiva per gli atti normativi del 21 marzo 2019;   Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri  di cui alla nota prot. UDCM.U.010819 del 7 maggio 2019; 
                              A d o t t a                       il seguente regolamento: 
                                Art. 1 
   1. Gli allegati II, III, III B  e  IV  del  decreto  legislativo  8 luglio 2003, n. 224,  e  successive  modificazioni,  sono  modificati conformemente  all'allegato  che  costituisce  parte  integrante  del presente decreto.   Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
     Roma, 18 giugno 2019 
                                                    Il Ministro: Costa   Visto, il Guardasigilli: Bonafede 
  Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2019  Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del mare, reg. n. 1, foglio n. 3443  
                                      Note 
           Avvertenza: 
               Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi          qui trascritti.               Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'          europee (GUUE). 
           Note alle premesse: 
               - La legge 8  luglio  1986,  n.  349  (Istituzione  del          Ministero  dell'ambiente  e  norme  in  materia  di   danno          ambientale) Statuto  delle  imprese)  e'  pubblicata  nella          Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1986, n. 162, S.O.               - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei          ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre          1988, n. 214, S.O.:               «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).               3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.               4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella          Gazzetta Ufficiale.               (Omissis).».               -  La  direttiva  2001/18/CE  del  12  marzo  2001  del          Parlamento  europeo   e   del   Consiglio   (sull'emissione          deliberata   nell'ambiente   di   organismi   geneticamente          modificati  e  che  abroga  la  direttiva  90/220/CEE   del          Consiglio) e' pubblicata nella G.U.C.E. 17 aprile 2001,  n.          L 106.               - Si riporta il testo dell'art. 3 della direttiva  (UE)          2015/412 dell'11 marzo 2015 del Parlamento  europeo  e  del          Consiglio (che modifica la direttiva 2001/18/CE per  quanto          concerne la possibilita' per gli Stati membri di limitare o          vietare  la   coltivazione   di   organismi   geneticamente          modificati (OGM) sul  loro  territorio),  pubblicata  nella          G.U.U.E. 13 marzo 2015, n. L 68:               «Art. 3. - Entro  il  3  aprile  2017,  la  Commissione          aggiorna  gli  allegati  della  direttiva   2001/18/CE   in          conformita' dell'art.  27  di  tale  direttiva  per  quanto          riguarda  la  valutazione  del  rischio   ambientale,   con          l'obiettivo di introdurre e  consolidare  gli  orientamenti          rafforzati dell'Autorita' del 2010  sulla  valutazione  del          rischio ambientale delle piante geneticamente modificate.».               - Si riporta  il  testo  dell'art.  1  della  direttiva          2018/350 dell'8 marzo 2018 della Commissione (che  modifica          la  direttiva  2001/18/CE  del  Parlamento  europeo  e  del          Consiglio per quanto riguarda la  valutazione  del  rischio          ambientale  degli  organismi   geneticamente   modificati),          pubblicata nella G.U.U.E. 9 marzo 2018, n. L 67:               «Art. 1. - Gli allegati II,  III,  III  B  e  IV  della          direttiva   2001/18/CE   sono   modificati    conformemente          all'allegato della presente direttiva.».               -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  29  del   decreto          legislativo  8  luglio  2003,  n.  224  (Attuazione   della          direttiva  2001/18/CE  concernente  l'emissione  deliberata          nell'ambiente  di  organismi   geneticamente   modificati),          modificato dal presente decreto, pubblicato nella  Gazzetta          Ufficiale 22 agosto 2003, n. 194, S.O.:               «Art.  29  (Adeguamento  degli  allegati  al  progresso          tecnico). -  1.  Gli  allegati  al  presente  decreto  sono          modificati, in conformita'  alle  variazioni  apportate  in          sede  comunitaria,  con  apposito   regolamento   a   norma          dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,          adottato dal Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del          territorio, previa comunicazione ai Ministri della salute e          delle politiche agricole  e  forestali  e  delle  attivita'          produttive;  ogni  qualvolta  la  nuova  direttiva  prevede          poteri  discrezionali  per  il  proprio   recepimento,   il          regolamento e' adottato di concerto con  i  Ministri  della          salute,  delle  politiche  agricole  e  forestali  e  delle          attivita' produttive, a seconda dei  rispettivi  ambiti  di          competenza.».               - Il decreto  legislativo  14  novembre  2016,  n.  227          (Attuazione della direttiva (UE) 2015/412, che modifica  la          direttiva 2001/18/CE per quanto  concerne  la  possibilita'          per gli Stati membri di limitare o vietare la  coltivazione          di  organismi  geneticamente  modificati  (OGM)  sul   loro          territorio), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del  10          dicembre 2016, n. 288.    |  
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                                                              Allegato                                                 ai sensi dell'art. 1.   1) L'allegato II del decreto legislativo 8 luglio 2003,  n.  224,  e' cosi' modificato: 
   a) la sezione C e' sostituita dalla seguente:     «C) Metodologia     Per  l'attuazione  della  presente  sezione  relativamente   alle notifiche di cui al Titolo III sono disponibili orientamenti  forniti dall'Autorita' europea per la sicurezza alimentare (EFSA) (1) .     1) Considerazioni generali e specifiche per  la  valutazione  del rischio ambientale       1.1) Modifiche intenzionali e non intenzionali       Nell'ambito  dell'individuazione  e   della   valutazione   dei potenziali effetti negativi di cui alla sezione A, la valutazione del rischio  ambientale  individua  le  modifiche  intenzionali   o   non intenzionali risultanti dalla modificazione genetica e valuta la loro capacita' potenziale di provocare effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente.       Le  modifiche  intenzionali  risultanti   dalla   modificazione genetica  sono  modifiche  previste  che  conseguono  gli   obiettivi originari della modificazione genetica.       Le modifiche non intenzionali  risultanti  dalla  modificazione genetica sono modifiche costanti (non transitorie)  che  vanno  oltre la/le modifiche intenzionali dovute alla modificazione genetica.       Le modifiche, intenzionali o non  intenzionali,  possono  avere effetti diretti o indiretti, immediati o differiti sulla salute umana e sull'ambiente.       1.2) Effetti negativi  a  lungo  termine  ed  effetti  negativi cumulativi a lungo termine nelle valutazioni del  rischio  ambientale delle notifiche di cui al Titolo III       Gli effetti a lungo termine di un OGM sono quelli che  derivano da una reazione differita degli organismi o della loro discendenza  a un'esposizione a lungo termine o cronica  a  un  OGM,  oppure  da  un impiego intensivo di un OGM nel tempo e nello spazio.       L'individuazione  e  la  valutazione  dei  potenziali   effetti negativi a lungo termine di un OGM sulla salute umana e sull'ambiente devono tenere conto di quanto segue:         a) le interazioni a lungo  termine  fra  l'OGM  e  l'ambiente ospite,         b) le caratteristiche  dell'OGM  che  assumono  importanza  a lungo termine,         c) dati ottenuti dalle ripetute emissioni deliberate o  dalle immissioni in commercio dell'OGM nel corso di un lungo periodo.       L'individuazione  e  la  valutazione  dei  potenziali   effetti negativi cumulativi a lungo termine di cui  alla  parte  introduttiva dell'allegato II devono tenere conto anche degli OGM  deliberatamente emessi o immessi in commercio nel passato.       1.3) Qualita' dei dati       Per eseguire una valutazione del  rischio  ambientale  per  una notifica di cui al Titolo III il notificante raccoglie  i  dati  gia' disponibili dalla letteratura scientifica o da altre fonti,  tra  cui le relazioni di monitoraggio, e genera i dati necessari  effettuando, se possibile, studi appropriati. Se del caso, il  notificante  indica nella valutazione del rischio ambientale  per  quali  motivi  non  e' possibile generare i dati mediante studi.       La valutazione del rischio ambientale per le notifiche  di  cui al  Titolo  II  si  basa  almeno  su  dati  gia'  disponibili   nella letteratura scientifica od ottenuti da  altre  fonti  e  puo'  essere integrata con dati supplementari generati dal notificante.       Se nella valutazione sono forniti dati  generati  al  di  fuori dell'Europa, e' necessario dimostrarne l'attinenza con  gli  ambienti ospiti nell'Unione.       I dati forniti nella valutazione di rischio ambientale  per  le notifiche di cui al Titolo rispettano le prescrizioni seguenti:         a)  se  nella  valutazione  del   rischio   ambientale   sono presentati studi tossicologici effettuati  al  fine  di  valutare  il rischio per la salute umana o animale, il notificante fornisce  prove atte a dimostrare che  gli  studi  sono  stati  svolti  in  strutture conformi:           1) alle prescrizioni della direttiva 2004/10/CE, oppure           2) ai principi OCSE di buona pratica di laboratorio  (BPL), se gli studi sono effettuati al di fuori dell'Unione;         b) se nella valutazione ambientale vengono  presentati  studi non tossicologici:           1) essi sono conformi  ai  principi  di  buona  pratica  di laboratorio  (BPL)  stabiliti   nella   direttiva   2004/10/CE,   ove pertinente, oppure           2) sono  stati  effettuati  da  organizzazioni  accreditate secondo la pertinente norma ISO, oppure           3) in assenza di  una  norma  ISO  pertinente,  sono  stati effettuati nel rispetto di standard internazionalmente riconosciuti;         c) le informazioni sui risultati ottenuti dagli studi di  cui alle lettere a) e b) e sui  protocolli  di  studio  applicati  devono essere affidabili e complete  e  comprendere  i  dati  grezzi  in  un formato elettronico adeguato per svolgere analisi  statistiche  o  di altro tipo;         d)  il  notificante  specifica,  se  possibile,  la   portata dell'effetto che si intende rilevare con ogni studio effettuato e  ne indica le motivazioni;         e) la selezione dei siti per gli  studi  sul  campo  si  basa sugli ambienti ospiti pertinenti, tenendo  presenti  l'esposizione  e l'impatto potenziali che si osserverebbero  nel  luogo  di  emissione dell'OGM. La selezione va  motivata  nella  valutazione  del  rischio ambientale;         f) il comparatore non geneticamente  modificato  deve  essere appropriato per gli  ambienti  ospiti  pertinenti  e  deve  avere  un corredo  genetico  comparabile  a  quello  dell'OGM.  La  scelta  del comparatore va motivata nella valutazione del rischio ambientale.       1.4) Eventi di trasformazione multipli nelle notifiche  di  cui al Titolo III       Per la valutazione del rischio ambientale di un OGM  contenente eventi di trasformazione multipli nelle notifiche di  cui  al  Titolo III si applicano le seguenti disposizioni:         a)  il  notificante  fornisce  una  valutazione  del  rischio ambientale per ogni singolo evento di trasformazione  nell'OGM  o  fa riferimento alle notifiche gia' presentate per tali singoli eventi di trasformazione;         b) il notificante  presenta  una  valutazione  degli  aspetti seguenti:           1) la stabilita' degli eventi di trasformazione;           2) l'espressione degli eventi di trasformazione;           3) i potenziali effetti additivi, sinergici o antagonistici risultanti dalla combinazione di eventi di trasformazione;         c)  se  la  discendenza   dell'OGM   puo'   contenere   varie sottocombinazioni  degli  eventi  di  trasformazione   multipli,   il notificante presenta una spiegazione scientifica che dimostri che non e' necessario fornire dati sperimentali per tali sottocombinazioni, a prescindere  dalla  loro  origine,  oppure,  in  mancanza   di   tale spiegazione scientifica, fornisce i pertinenti dati sperimentali.     2) Caratteristiche degli OGM e delle emissioni     La valutazione del rischio ambientale tiene conto dei  pertinenti dati tecnici e scientifici relativi alle caratteristiche dei seguenti elementi:       a) gli organismi riceventi o parentali;       b) le modificazioni genetiche, che siano un inserimento  o  una delezione di materiale  genetico,  e  le  relative  informazioni  sul vettore e sul donatore;       c) l'OGM;       d) l'emissione o l'impiego previsti, inclusa la loro portata;       e) i potenziali ambienti ospiti nei quali l'OGM sara' emesso  e nei quali il transgene puo' diffondersi;       f) le interazioni tra tali caratteristiche.     Le informazioni pertinenti ottenute da precedenti emissioni degli stessi OGM o di OGM simili e di organismi con tratti simili e la loro interazione biotica e abiotica con ambienti ospiti  simili,  comprese le informazioni ottenute dal monitoraggio  di  tali  organismi,  sono prese in considerazione nella  valutazione  del  rischio  ambientale, fatto salvo l'art. 8, comma 3, oppure l'art. 16, comma 6.     3) Fasi della valutazione del rischio ambientale     La valutazione del rischio ambientale di cui agli articoli 5,  8, 10 e 16 va effettuata per ogni area di  rischio  pertinente  indicata nella sezione D punto 1 o nella sezione D punto 2, applicando le  sei fasi seguenti:       3.1) Formulazione del problema  inclusa  l'identificazione  dei pericoli       La formulazione del problema deve:         a)  individuare  qualsiasi  modifica  delle   caratteristiche dell'organismo connessa alla modificazione genetica  confrontando  le caratteristiche dell'OGM con quelle del comparatore  selezionato  non geneticamente modificato, in condizioni di  emissione  o  di  impiego comparabili;         b) individuare i potenziali  effetti  negativi  sulla  salute umana  o  sull'ambiente  connessi  alle  modifiche  individuate  come indicato al precedente punto a).         I potenziali effetti negativi non possono  essere  trascurati perche' e' improbabile che si verifichino.         I potenziali effetti negativi  varieranno  caso  per  caso  e possono comprendere:           1) effetti sulla dinamica delle  popolazioni  delle  specie nell'ambiente ospite e sulla diversita' genetica di ciascuna di  tali popolazioni, con una potenziale perdita di biodiversita';           2) una suscettibilita' alterata agli  agenti  patogeni  che faciliti la diffusione di malattie infettive o crei nuovi serbatoi  o vettori (di infezione);           3)  una  compromissione  dei  trattamenti  profilattici   o terapeutici di carattere medico, veterinario o fitosanitario,  dovuta per esempio al trasferimento di geni che conferiscono resistenza agli antibiotici utilizzati nella medicina umana o veterinaria;           4) effetti a livello biogeochimico  (cicli  biogeochimici), incluso il ciclo del carbonio e dell'azoto attraverso  i  cambiamenti nella decomposizione di materiale organico nel suolo;           5) patologie che colpiscono esseri umani, incluse  reazioni tossiche o allergiche;           6) patologie che colpiscono  animali  o  vegetali,  incluse reazioni  tossiche  e,  nel   caso   degli   animali,   eventualmente allergiche.         Se si individuano potenziali effetti negativi a lungo termine di un OGM occorre effettuare una valutazione  sotto  forma  di  studi documentali, utilizzando se  possibile  uno  o  piu'  degli  elementi seguenti:           1) evidenze derivanti da esperienze precedenti;           2) gli insiemi di dati o la letteratura disponibili;           3) modelli matematici.         c) individuare gli endpoint pertinenti per la valutazione.         Gli effetti negativi potenziali che potrebbero influire sugli endpoint individuati per la valutazione saranno esaminati nelle  fasi seguenti della valutazione del rischio.         d) individuare e descrivere le vie  di  esposizione  o  altri meccanismi attraverso i quali possono verificarsi effetti negativi.         Gli effetti  negativi  possono  verificarsi,  direttamente  o indirettamente, attraverso vie di esposizione o altri meccanismi  che possono comprendere:           1) la diffusione di OGM nell'ambiente,           2) il trasferimento del materiale genetico introdotto  allo stesso organismo o ad altri  organismi,  geneticamente  modificati  o meno,           3) l'instabilita' fenotipica e genetica,           4) le interazioni con altri organismi,           5)  i  cambiamenti  di  gestione,  anche   nelle   pratiche agricole, ove possibile;         e) formulare ipotesi verificabili, e  definire  i  pertinenti endpoint  di  misurazione,  per  consentire,   ove   possibile,   una valutazione quantitativa dei potenziali effetti negativi;         f) prendere in considerazione possibili  incertezze,  incluse le lacune nelle conoscenze e le limitazioni metodologiche.       3.2) Caratterizzazione del rischio potenziale     Occorre valutare l'entita' di ogni potenziale  effetto  negativo. Questa valutazione presuppone che tale effetto negativo si verifichi. Nella valutazione  del  rischio  ambientale  si  tiene  presente  che l'entita' puo' essere influenzata dagli ambienti  ospiti  in  cui  si intende  emettere  l'OGM  e  dalla   portata   e   dalle   condizioni dell'emissione.     Ove  possibile  la  valutazione   sara'   espressa   in   termini quantitativi.     Se la valutazione e' espressa in termini qualitativi deve  essere utilizzata una  descrizione  per  categorie  ("elevata",  "moderata", "bassa" o "trascurabile") e deve essere fornita una spiegazione della portata degli effetti per ogni categoria.       3.3) Caratterizzazione dell'esposizione       Occorre valutare la possibilita' o  la  probabilita'  che  ogni potenziale effetto negativo individuato si verifichi per fornire, ove possibile, una valutazione quantitativa dell'esposizione come  misura relativa  della  probabilita',  oppure  una  valutazione  qualitativa dell'esposizione. Si prendono in  considerazione  le  caratteristiche degli ambienti ospiti e il campo di applicazione della notifica.       Se la valutazione e'  espressa  in  termini  qualitativi  vanno fornite una descrizione, per categorie, dell'esposizione  ("elevata", "moderata", "bassa" o "trascurabile") e una spiegazione della portata degli effetti per ogni categoria.       3.4) Caratterizzazione del rischio       Il rischio va caratterizzato associando,  per  ogni  potenziale effetto  negativo,  l'entita'  alla  probabilita'  che  tale  effetto negativo  si  verifichi,  per  fornire  una  stima   quantitativa   o semiquantitativa del rischio.       Se non e' possibile una stima quantitativa  o  semiquantitativa va fornita una stima qualitativa del rischio. In tal caso deve essere usata una descrizione per categorie ("elevata", "moderata", "bassa" o "trascurabile") del  rischio  e  va  fornita  una  spiegazione  della portata degli effetti per ogni categoria.       Ove pertinente occorre descrivere l'incertezza di ogni  rischio individuato, esprimendola se possibile quantitativamente.       3.5) Strategie di gestione del rischio       Se sono individuati rischi che  richiedono,  sulla  base  della loro caratterizzazione, misure di gestione del rischio,  va  proposta una strategia di gestione del rischio.       Le strategie di gestione del rischio vanno descritte in termini di  riduzione  del  rischio  potenziale  o  dell'esposizione,  o   di entrambi, e devono essere proporzionate alla  riduzione  del  rischio desiderata, alla  portata  e  alle  condizioni  dell'emissione  e  ai livelli di  incertezza  individuati  nella  valutazione  del  rischio ambientale.       La conseguente riduzione del rischio generale  va  quantificata ove possibile.       3.6) Valutazione del rischio generale e conclusioni       Occorre  effettuare  una   valutazione   qualitativa   e,   ove possibile, quantitativa del rischio generale posto  dall'OGM  tenendo conto  dei  risultati  della  caratterizzazione  del  rischio,  delle strategie di gestione del rischio proposte e dei relativi livelli  di incertezza.       La valutazione del rischio generale comprende, ove  pertinente, le strategie di gestione del rischio  proposte  per  ciascun  rischio individuato.       La  valutazione  del  rischio   generale   e   le   conclusioni suggeriscono  inoltre  prescrizioni  specifiche  per  il   piano   di monitoraggio dell'OGM e, se opportuno, il monitoraggio dell'efficacia delle misure di gestione del rischio proposte.       Per le notifiche di cui al Titolo III la  valutazione  generale del rischio comprende anche una spiegazione delle  ipotesi  formulate nella  valutazione  del  rischio  ambientale   e   della   natura   e dell'entita' delle  incertezze  associate  ai  rischi,  oltre  a  una giustificazione delle misure proposte di gestione del rischio.»   b) il titolo e il  paragrafo  introduttivo  della  sezione  D  sono sostituiti dai seguenti:     «D. Conclusioni della valutazione  di  rischio  ambientale  sulle aree di rischio specifiche     Le conclusioni sul potenziale impatto ambientale  negli  ambienti ospiti interessati  dall'emissione  o  dall'immissione  in  commercio degli OGM vanno espresse per ogni area di rischio indicata nel  punto 1 per gli OGM diversi dalle piante superiori o nel  punto  2  per  le piante  superiori  geneticamente  modificate,  sulla  base   di   una valutazione  del  rischio  ambientale  effettuata  nel  rispetto  dei principi definiti nella sezione B e seguendo la metodologia descritta nella sezione C nonche' in base  alle  informazioni  obbligatorie  ai sensi dell'allegato III.»   c) il punto 2 e' sostituito dal seguente:     «2) Piante superiori geneticamente modificate (PSGM)     Per "piante superiori" si intendono  le  piante  appartenenti  al gruppo tassonomico delle Spermatofite (Gimnosperme e Angiosperme).       a)  Persistenza  e  invasivita'   della   PSGM,   compreso   il trasferimento genico da pianta a pianta.       b) Trasferimento genico da pianta a microrganismi.       c) Interazioni tra PSGM e organismi bersaglio.       d) Interazioni tra PSGM e organismi non bersaglio.       e) Impatti delle tecniche specifiche di coltivazione,  gestione e raccolta.       f) Effetti sui processi biogeochimici.       g) Effetti sulla salute umana e animale.»   2) L'allegato III e' sostituito dal seguente: 
                             «ALLEGATO III 
                       INFORMAZIONI OBBLIGATORIE                            PER LA NOTIFICA 
     Le notifiche di cui al Titolo II e Titolo III  devono  contenere, di norma, le informazioni specificate nell'allegato III  A,  per  gli OGM  diversi  dalle  piante  superiori,  oppure  quelle   specificate nell'allegato  III  B,  per   le   piante   superiori   geneticamente modificate.     La  presentazione  di  un  dato  sottoinsieme  di   informazioni, indicato  nell'allegato  III  A  o  nell'allegato  III  B,   non   e' obbligatoria  se  non  e'  pertinente  o  necessaria  ai  fini  della valutazione del rischio nel contesto di una  notifica  specifica,  in particolare  tenuto  conto  delle  caratteristiche  dell'OGM,   della portata e delle  condizioni  di  emissione  oppure  delle  condizioni d'impiego previste.     Il livello di dettaglio appropriato per ciascun  sottoinsieme  di informazioni puo' anche  variare  a  seconda  della  natura  e  della portata dell'emissione proposta.     Per  ogni  sottoinsieme  di  informazioni  obbligatorie   occorre presentare quanto segue:       a) le sintesi  e  i  risultati  degli  studi  menzionati  nella notifica,  compresa,  se  del  caso,  una  spiegazione   della   loro pertinenza per la valutazione del rischio ambientale;       b)  per  le  notifiche  di  cui  al  Titolo  III  gli  allegati contenenti informazioni particolareggiate su tali studi, inclusi  una descrizione dei metodi e dei  materiali  usati  o  il  riferimento  a metodi standard o riconosciuti internazionalmente  e  il  nome  degli organismi responsabili dell'esecuzione di tali studi.     Ulteriori  sviluppi  nell'ingegneria  genetica  possono   rendere necessario un adeguamento del presente allegato al progresso  tecnico o  l'elaborazione  di  note  orientative   sul   presente   allegato. Un'ulteriore differenziazione degli obblighi di  informazione  per  i vari tipi di OGM, ad esempio per piante ed alberi perenni,  organismi monocellulari, pesci o insetti, o per un uso  particolare  degli  OGM come lo sviluppo di  vaccini,  potra'  essere  possibile  non  appena nell'Unione verra' acquisita una sufficiente esperienza di  notifiche per l'emissione di tali particolari OGM.»   3) L'allegato III B e' sostituito dal seguente: 
                            «ALLEGATO III B   INFORMAZIONI OBBLIGATORIE PER LE NOTIFICHE RELATIVE ALLE EMISSIONI DI  PIANTE SUPERIORI GENETICAMENTE  MODIFICATE  (PSGM)  (GIMNOSPERME  E  ANGIOSPERME)   I. INFORMAZIONI OBBLIGATORIE PER LE NOTIFICHE  PRESENTATE  A  NORMA DEGLI ARTICOLI 8 E 10     A. Informazioni generali       1) Nome e indirizzo del notificante (societa' o istituto);       2) nome, qualifica ed esperienza professionale dei  ricercatori responsabili;       3) titolo del progetto;       4) informazioni sull'emissione:         a) scopo dell'emissione;         b) data/e e durata previste dell'emissione;         c) metodo di emissione delle PSGM;         d) metodo di preparazione e gestione del sito  di  emissione, prima,  durante  e  dopo  l'emissione,  comprese   le   pratiche   di coltivazione e le modalita' di raccolto;         e) numero approssimativo di piante (o piante per m²);       5) informazioni sul sito di emissione:         a) ubicazione e dimensioni del sito o dei siti di emissione;         b) descrizione dell'ecosistema del sito di emissione, inclusi clima, flora e fauna;         c)  presenza  di  specie  vegetali  coltivate  o   selvatiche imparentate sessualmente compatibili;         d) prossimita'  di  biotopi  o  aree  protette  ufficialmente riconosciuti che possono essere interessati dall'emissione.   B) Informazioni scientifiche     1) Informazioni sulle piante riceventi o, se del caso, parentali.       a) Nome completo:         1) nome di famiglia;         2) genere;         3) specie;         4) sottospecie;         5) cultivar o linea di selezione;         6) nome comune.       b)  Distribuzione  geografica  e  coltivazione   della   pianta nell'Unione;       c) Informazioni sulla riproduzione:         1) modalita' di riproduzione;         2)  eventuali  fattori  specifici   che   influiscono   sulla riproduzione,         3) tempi generazionali.       d) Compatibilita' sessuale con altre specie vegetali  coltivate o selvatiche,  compresa  la  distribuzione  in  Europa  delle  specie compatibili;       e) Capacita' di sopravvivenza:         1) capacita' di  formare  strutture  di  sopravvivenza  o  di dormienza;         2)  eventuali  fattori  specifici   che   influiscono   sulla capacita' di sopravvivenza.       f) Diffusione:         1) modalita' e portata della diffusione;         2)  eventuali  fattori  specifici   che   influiscono   sulla diffusione.       g)  Per  le  specie   vegetali   abitualmente   non   coltivate nell'Unione, una  descrizione  dell'habitat  naturale  della  pianta, incluse informazioni su predatori, parassiti, competitori e simbionti naturali;       h) Potenziali interazioni tra la pianta, attinenti alla PSGM, e gli  organismi  presenti  nell'ecosistema  in  cui  e'   abitualmente coltivata o altrove, con informazioni sugli effetti tossici  per  gli esseri umani, gli animali e gli altri organismi.     2) Caratterizzazione molecolare       a) Informazioni relative alla modificazione genetica:         1) descrizione dei metodi  utilizzati  per  la  modificazione genetica;         2) natura e origine del vettore utilizzato         3)  origine  degli   acidi   nucleici   utilizzati   per   la trasformazione, dimensione e funzione desiderata  di  ogni  frammento costituente della regione di inserimento prevista.       b) Informazioni sulla PSGM:         1) descrizione generale dei tratti  e  delle  caratteristiche introdotti o modificati;         2) informazioni  sulle  sequenze  effettivamente  inserite  o eliminate:           2.1 dimensioni e numero di copie di tutti gli inserti  e  i metodi usati per la caratterizzazione;           2.2 in caso  di  delezione,  dimensioni  e  funzioni  delle regioni eliminate;           2.3 ubicazioni subcellulari  degli  inserti  nelle  cellule della pianta (integrati nel nucleo, nei cloroplasti, nei  mitocondri, oppure mantenuti in  forma  non  integrata)  e  metodi  per  la  loro determinazione;         3) parti della pianta nelle quali e' espresso l'inserto;         4) stabilita' genetica dell'inserto e  stabilita'  fenotipica della PSGM.       c) Conclusioni della caratterizzazione molecolare.     3) Informazioni su specifiche aree di rischio       a) Qualsiasi cambiamento della persistenza  o  dell'invasivita' della PSGM e della sua capacita'  di  trasferire  materiale  genetico alle specie imparentate sessualmente compatibili e i relativi effetti negativi sull'ambiente;       b)  Qualsiasi  cambiamento  della  capacita'  della   PSGM   di trasferire materiale genetico a microrganismi e  i  relativi  effetti negativi sull'ambiente;       c) Il meccanismo di interazione tra la  PSGM  e  gli  organismi bersaglio (se del caso) e i relativi effetti negativi sull'ambiente;       d) I potenziali cambiamenti nelle interazioni tra la PSGM e gli organismi non  bersaglio  dovuti  alla  modificazione  genetica  e  i relativi effetti negativi sull'ambiente;       e) Potenziali  cambiamenti  delle  pratiche  agricole  e  della gestione della PSGM dovuti alla modificazione genetica e  i  relativi effetti negativi sull'ambiente;       f) Le  potenziali  interazioni  con  l'ambiente  abiotico  e  i relativi effetti negativi sull'ambiente;       g) Informazioni su eventuali effetti tossici e allergenici o su altri effetti nocivi per  la  salute  umana  e  animale  dovuti  alla modificazione genetica;       h) Conclusioni sulle specifiche aree di rischio.     4) Informazioni sui piani di controllo, monitoraggio, trattamento del sito dopo l'emissione e trattamento dei rifiuti       a) Eventuali misure adottate, inclusi:         1) l'isolamento  spaziale  e  temporale  da  specie  vegetali sessualmente  compatibili,  sia  quelle   selvatiche   e   infestanti imparentate, sia quelle coltivate;         2) eventuali misure volte a ridurre al minimo o  impedire  la dispersione di qualsiasi parte riproduttiva della PSGM.       b)  Descrizione  dei  metodi  di  trattamento  del  sito   dopo l'emissione;       c) Descrizione dei metodi di trattamento dopo  l'emissione  del materiale vegetale geneticamente modificato, inclusi i rifiuti;       d) Descrizione dei piani e delle tecniche di monitoraggio;       e) Descrizione di eventuali piani di emergenza;       f) Descrizione dei metodi e delle procedure per:         1) impedire o ridurre al minimo la dispersione delle PSGM  al di fuori del sito di emissione;         2)  proteggere  il  sito  dall'intrusione  di   persone   non autorizzate;         3) impedire o ridurre al minimo l'ingresso di altri organismi nel sito.     5) Descrizione delle tecniche di  rilevamento  e  identificazione della PSGM.     6) Informazioni sulle precedenti emissioni  della  PSGM,  se  del caso.   II. INFORMAZIONI OBBLIGATORIE PER LE NOTIFICHE PRESENTATE  A  NORMA DELL'ART. 16     A. Informazioni generali       1) Nome e indirizzo del notificante (societa' o istituto).       2) Nome, qualifiche ed esperienza professionale dei ricercatori responsabili.       3) Designazione e specifica della PSGM.       4) Campo di applicazione della notifica:         a) coltivazione;         b) altri impieghi (da specificare nella notifica).     B Informazioni scientifiche       1)  Informazioni  sulle  piante  riceventi  o,  se  del   caso, parentali         a) Nome completo:           1) nome di famiglia;           2) genere;           3) specie;           4) sottospecie;           5) cultivar o linea di selezione;           6) nome comune.         b)  Distribuzione  geografica  e  coltivazione  della  pianta nell'Unione.         c) Informazioni sulla riproduzione:           1) modalita' di riproduzione;           2)  eventuali  fattori  specifici  che  influiscono   sulla riproduzione;           3) tempi generazionali.         d)  Compatibilita'  sessuale  con   altre   specie   vegetali coltivate o selvatiche, compresa la distribuzione  nell'Unione  delle specie compatibili.         e) Capacita' di sopravvivenza:           1) capacita' di formare strutture  di  sopravvivenza  o  di dormienza;           2)  eventuali  fattori  specifici  che  influiscono   sulla capacita' di sopravvivenza.         f) Diffusione:           1) modalita' e portata della diffusione;           2)  eventuali  fattori  specifici  che  influiscono   sulla diffusione.         g)  Per  le  specie  vegetali  abitualmente   non   coltivate nell'Unione, una  descrizione  dell'habitat  naturale  della  pianta, incluse informazioni su predatori, parassiti, competitori e simbionti naturali.         h) Potenziali interazioni tra la pianta, attinenti alla PSGM, e gli organismi  presenti  nell'ecosistema  in  cui  e'  abitualmente coltivata o altrove, con informazioni sugli effetti tossici  per  gli esseri umani, gli animali e gli altri organismi.       2) Caratterizzazione molecolare         a) Informazioni relative alla modificazione genetica:           1) descrizione dei metodi utilizzati per  la  modificazione genetica;           2) natura e origine del vettore utilizzato;           3)  origine  degli  acidi  nucleici   utilizzati   per   la trasformazione, dimensione e funzione desiderata  di  ogni  frammento costituente della regione di inserimento prevista.         b) Informazioni sulla pianta geneticamente modificata:           1)  descrizione  dei   tratti   e   delle   caratteristiche introdotti o modificati;           2) informazioni sulle sequenze  effettivamente  inserite  o eliminate:           2.1 dimensioni e numero  di  copie  di  tutti  gli  inserti rilevabili, sia parziali sia  completi,  e  i  metodi  usati  per  la caratterizzazione;           2.2 l'organizzazione e la sequenza del  materiale  genetico inserito in  ogni  sito  di  inserzione  in  un  formato  elettronico standard;           2.3 in caso  di  delezione,  dimensioni  e  funzioni  delle regioni eliminate;           2.4 ubicazioni subcellulari degli  inserti  (integrati  nel nucleo, nei cloroplasti, nei mitocondri  o  mantenuti  in  forma  non integrata) e metodi per la loro determinazione;           2.5 in caso  di  modificazioni  diverse  dall'inserzione  o dalla delezione, la funzione del materiale genetico modificato  prima e   dopo   la   modificazione,   nonche'   i   cambiamenti    diretti nell'espressione dei geni dovuti alla modificazione;           2.6 informazioni sulla sequenza in un  formato  elettronico standard per entrambe le regioni fiancheggianti 5′ e 3′ di ogni  sito di inserimento;           2.7 analisi bioinformatica  con  utilizzo  di  banche  dati aggiornate per esaminare possibili interruzioni di geni noti;           2.8 tutte le fasi di lettura aperte (Open  Reading  Frames, nel seguito «ORF») all'interno dell'inserto (causate  o  meno  da  un riarrangiamento) e quelle create a causa della modificazione genetica nei siti di giunzione con DNA genomico. Le  ORF  sono  definite  come sequenze di  nucleotidi  che  contengono  una  serie  di  codoni  non interrotta dalla presenza di un codone di stop nella stessa ORF;           2.9 un'analisi bioinformatica con utilizzo di  banche  dati aggiornate per esaminare possibili similarita' tra le ORF  e  i  geni noti che possono causare effetti negativi;           2.10 la struttura primaria (sequenza di amminoacidi) e,  se necessario, altre strutture della nuova proteina espressa;           2.11 un'analisi bioinformatica con utilizzo di banche  dati aggiornate  per  esaminare  possibili  omologie  di  sequenza  e,  se necessario, similarita' strutturali tra la nuova proteina espressa  e le proteine o i peptidi noti che possono causare effetti negativi.           3) informazioni sull'espressione dell'inserto:           3.1 i metodi utilizzati per l'analisi dell'espressione e le loro caratteristiche di performance;           3.2 informazioni su come evolve l'espressione  dell'inserto durante il ciclo vitale della pianta;           3.3  le  parti  della  pianta  nelle  quali  sono  espressi l'inserto o la sequenza modificata;           3.4 la potenziale espressione  non  intenzionale  di  nuove ORF, descritte al punto 2) 2.7, che destano timori sulla sicurezza;           3.5 dati sull'espressione delle proteine,  inclusi  i  dati grezzi ottenuti con studi sul campo e  connessi  alle  condizioni  di coltivazione.           4) stabilita' genetica dell'inserto e stabilita' fenotipica della PSGM.         c) Conclusioni della caratterizzazione molecolare       3) Analisi  comparativa  delle  caratteristiche  agronomiche  e fenotipiche e della composizione         a)  Scelta  della  controparte  convenzionale  e   di   altri comparatori;         b) scelta dei siti per gli studi sul campo;         c)  disegno  sperimentale  e  analisi  statistica  dei   dati ottenuti con prove sul campo per l'analisi comparativa:           1) descrizione del disegno degli studi sul campo;           2) descrizione  degli  aspetti  pertinenti  degli  ambienti riceventi;           3) analisi statistica.         d)  selezione  del  materiale  vegetale  per  l'analisi,   se pertinente;         e) analisi comparativa delle  caratteristiche  agronomiche  e fenotipiche;         f) analisi comparativa della composizione, se pertinente;         g) conclusioni dell'analisi comparativa.       4) Informazioni specifiche per ogni area di rischio     Per ognuna delle sette aree di rischio indicate all'allegato  II, sezione D punto 2, il notificante dovra' descrivere in primo luogo il percorso che porta al danno, spiegando in una catena causale il  modo in cui l'emissione della PSGM potrebbe determinare un danno,  tenendo conto sia del rischio potenziale sia dell'esposizione.     Il notificante presenta le seguenti informazioni, tranne nei casi in cui non siano pertinenti in considerazione degli impieghi previsti dell'OGM.       a)  Persistenza  e  invasivita'   della   PSGM,   compreso   il trasferimento di geni da pianta a pianta:         1) valutazione della potenzialita' che la PSGM  diventi  piu' persistente o invasiva e dei relativi effetti negativi sull'ambiente;         2) valutazione della  potenzialita'  che  la  PSGM  trasmetta transgeni  a  specie  imparentate  sessualmente  compatibili  e   dei relativi effetti negativi sull'ambiente;         3) conclusioni sugli  effetti  negativi  sull'ambiente  della persistenza e  dell'invasivita'  della  PSGM,  compresi  gli  effetti negativi sull'ambiente del trasferimento di geni da pianta a pianta.       b) Trasferimento genico dalla pianta a microrganismi:         1) valutazione della potenzialita' di trasferimento del nuovo DNA inserito dalla PSGM  a  microorganismi  e  dei  relativi  effetti negativi;         2) conclusioni sugli effetti negativi per la salute  umana  e animale e per l'ambiente del trasferimento  del  nuovo  DNA  inserito dalla PSGM a microorganismi.       c) Interazioni tra PSGM e organismi bersaglio, se pertinenti:         1)  valutazione  della  possibilita'   di   modifiche   delle interazioni dirette e indirette tra  PSGM  e  organismi  bersaglio  e degli effetti negativi sull'ambiente;         2) valutazione della possibilita' che evolva  una  resistenza dell'organismo  bersaglio  alla  proteina  espressa  (in  base   alla precedente evoluzione della resistenza ai fitofarmaci convenzionali o a piante transgeniche che esprimono tratti  simili)  e  dei  relativi effetti negativi sull'ambiente;         3) conclusioni sugli  effetti  negativi  sull'ambiente  delle interazioni tra PSGM e organismi bersaglio.       d) Interazioni tra PSGM e organismi non bersaglio:         1) valutazione della possibilita' di  interazioni  dirette  e indirette tra PSGM e organismi  non  bersaglio,  comprese  le  specie protette, e dei relativi effetti negativi.     La valutazione tiene conto anche dei potenziali effetti  negativi sui servizi ecosistemici pertinenti e  sulle  specie  che  forniscono tali servizi;         2) conclusioni sugli  effetti  negativi  sull'ambiente  delle interazioni tra PSGM e organismi non bersaglio.       e) Impatti delle tecniche specifiche di coltivazione,  gestione e raccolta.         1) per le PSGM destinate alla coltivazione,  una  valutazione dei cambiamenti delle tecniche specifiche di coltivazione, gestione e raccolta  usate  per  la  PSGM  e  dei  relativi   effetti   negativi sull'ambiente;         2) conclusioni sugli  effetti  negativi  sull'ambiente  delle tecniche specifiche di coltivazione, gestione e raccolta.       f) Effetti sui processi biogeochimici:         1) valutazione delle  modifiche  dei  processi  biogeochimici nell'area  in  cui  e'  prevista  la  coltivazione   della   PSGM   e nell'ambiente  in  generale   e   dei   relativi   effetti   negativi sull'ambiente;         2)  conclusioni   sugli   effetti   negativi   sui   processi biogeochimici.       g) Effetti sulla salute umana e animale:         1)  valutazione  delle  potenziali  interazioni   dirette   e indirette tra la PSGM e le persone che lavorano o entrano in contatto con le PSGM, anche attraverso polline o polvere prodotti da una  PGSM trasformata, e valutazione degli effetti negativi di tali interazioni sulla salute umana;         2) per le PSGM non destinate  al  consumo  umano,  ma  i  cui organismi   riceventi   o   parentali   possono   essere   presi   in considerazione  per  il  consumo   umano,   una   valutazione   della probabilita' e dei possibili  effetti  negativi  sulla  salute  umana dovuti ad un'assunzione accidentale;         3) valutazione dei potenziali effetti negativi  sulla  salute animale dovuti al consumo accidentale di PSGM o di materiale derivato da tale pianta da parte di animali;         4) conclusioni sugli effetti sulla salute umana e animale.       h) Valutazione del rischio generale e conclusioni       Occorre presentare una sintesi di tutte le conclusioni per ogni area di rischio.       La  sintesi  deve  tenere  conto  della  caratterizzazione  del rischio in conformita' alle fasi  da  3.1  a  3.4  della  metodologia descritta nell'allegato II, sezione C punto 3, e delle  strategie  di gestione del rischio proposte in conformita' all'allegato II, sezione C punto 3, fase 3.5.         5)   Descrizione   delle   tecniche    di    rilevamento    e identificazione e delle PSGM         6) Informazioni su emissioni precedenti della  PSGM,  se  del caso.»   4)  All'allegato  IV,  sezione  A,   sono   apportate   le   seguenti modificazioni: 
   a) il punto 1 e' sostituito dal seguente:     «1. Le denominazioni commerciali proposte dei prodotti e  i  nomi degli OGM ivi contenuti e una proposta di un identificatore unico per l'OGM, elaborato in conformita' al regolamento (CE) n. 65/2004  della Commissione   (2)   .   Dopo   l'autorizzazione,   eventuali    nuove denominazioni commerciali dovrebbero essere  trasmesse  all'autorita' competente.   b) il punto 7 e' sostituito dal seguente:     «7. Metodi  di  rilevamento,  identificazione  e,  se  del  caso, quantificazione dell'evento di trasformazione; campioni degli  OGM  e relativi campioni di controllo, come anche informazioni sul luogo  in cui il materiale di riferimento e' accessibile. Le  informazioni  che per motivi di riservatezza non possono essere  inserite  nella  parte accessibile al pubblico dei registri di cui  all'art.  30,  comma  1, dovrebbero essere precisate.».   __________ 
  (1) Parere dell'Autorita' europea per  la  sicurezza  alimentare  che    definisce  gli  orientamenti  per  la  valutazione  del   rischio    ambientale delle piante geneticamente  modificate,  EFSA  Journal    2010; 8(11):1879. 
  (2) Regolamento (CE) n. 65/2004 della  Commissione,  del  14  gennaio    2004,  che  stabilisce  un  sistema  per  la   determinazione   e    l'assegnazione  di  identificatori  unici   per   gli   organismi    geneticamente modificati (GU L 10 del 16.1.2004, pag. 5).»     |  
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