| Gazzetta n. 235 del 7 ottobre 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE |  
| DECRETO 4 ottobre 2019 |  
| Individuazione dei Paesi di origine sicuri,  ai  sensi  dell'articolo 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.  |  
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                    IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI                  E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
                            di concerto con 
                       IL MINISTRO DELL'INTERNO 
                                   e 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA  
   Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di  attuazione della direttiva 2005/85/CE recante  norme  minime  per  le  procedure applicate negli Stati membri  ai  fini  del  riconoscimento  e  della revoca dello status di rifugiato, e, in  particolare,  l'art.  2-bis, che prevede, con decreto del Ministro degli  affari  esteri  e  della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri  dell'interno e della giustizia, l'adozione di  un  elenco  dei  Paesi  di  origine sicuri;   Visto  il  decreto  legislativo  19  novembre  2007,  n.  251,   di attuazione  della   direttiva   2004/83/CE   recante   norme   minime sull'attribuzione, a  cittadini  di  Paesi  terzi  o  apolidi,  della qualifica  del  rifugiato  o  di  persona  altrimenti  bisognosa   di protezione internazionale, nonche' norme minime sul  contenuto  della protezione riconosciuta;   Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142  di  attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti  protezione  internazionale,  nonche'   della   direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai  fini  del  riconoscimento  e della revoca dello status di protezione internazionale;   Vista  la  nota  n.  22723  del  3  aprile   2019   del   Ministero dell'interno, con la quale sono state trasmesse le informazioni della Commissione  nazionale  per  il  diritto  di  asilo  ai  fini   della compilazione dell'elenco di Paesi di origine sicuri;   Visto l'appunto n. 167189 del 1° ottobre 2019, con  il  quale  sono stati trasmessi gli elementi forniti, ai fini  delle  valutazioni  di cui all'art. 2-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 25 del  2008, dai competenti uffici geografici del Ministero degli affari esteri  e della cooperazione internazionale relativamente  ai  seguenti  Paesi: Albania,  Algeria,  Bosnia-Erzegovina,  Capo  Verde,  Ghana,  Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Senegal, Serbia,  Tunisia  e Ucraina;   Tenuto conto dell'esigenza di assicurare il  pieno  rispetto  delle disposizioni  costituzionali  concernenti   i   diritti   inviolabili dell'uomo, di tutelare le specifiche situazioni personali del singolo richiedente protezione internazionale  a  prescindere  del  Paese  di provenienza e di dare attuazione  alla  previsione  di  cui  all'art. 2-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
                        Paesi di origine sicuri 
   1. Ai sensi dell'art. 2-bis  del  decreto  legislativo  28  gennaio 2008, n. 25, sono  considerati  Paesi  di  origine  sicuri:  Albania, Algeria, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Ghana, Kosovo, Macedonia  del Nord, Marocco, Montenegro, Senegal, Serbia, Tunisia e Ucraina.   2.   Nell'ambito   dell'esame   delle   domande    di    protezione internazionale, la situazione particolare del richiedente e' valutata alla  luce  delle  informazioni  sul  Paese  di  origine   risultanti dall'istruttoria di cui in premessa.     |  
|   |                                 Art. 2 
                        Aggiornamento periodico 
   1. L'elenco di cui  all'articolo  1  e'  aggiornato  periodicamente conformemente all'art. 2-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008.     |  
|   |                                 Art. 3 
                               Notifica 
   1. L'elenco di  cui  all'art.  1  e'  notificato  alla  Commissione europea. Sono,  altresi',  comunicate  alla  Commissione  europea  le modifiche  apportate  all'elenco  di  cui  all'art.   1   a   seguito dell'aggiornamento periodico di cui all'art. 2.     |  
|   |                                 Art. 4 
                           Entrata in vigore 
   1.  Il  presente  decreto  si  applica  dal   quindicesimo   giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 4 ottobre 2019 
                    Il Ministro degli affari esteri                  e della cooperazione internazionale                                Di Maio 
                       Il Ministro dell'interno                               Lamorgese 
                      Il Ministro della giustizia                               Bonafede      |  
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