| Gazzetta n. 235 del 7 ottobre 2019 (vai al sommario) |  
| AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  
| DETERMINA 16 settembre 2019 |  
| Rinegoziazione del medicinale per  uso  umano  «Lucentis»,  ai  sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge  24  dicembre  1993,  n.  537. (Determina n. 1374/2019).  |  
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                         IL DIRETTORE GENERALE 
   Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;   Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269, recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;   Visto il decreto 20 settembre 2004,  n.  245,  del  Ministro  della salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e dell'economia e delle  finanze  recante  «Regolamento  recante  norme sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto  con  i  Ministri per la pubblica amministrazione e la Semplificazione e  dell'economia e delle finanze recante  «Modifica  al  regolamento  e  funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;   Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana, Serie Generale, n. 140 del 17 giugno 2016;   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed integrazioni;   Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;   Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123, dall'Ufficio  centrale  del  bilancio  presso  il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle funzioni;   Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;   Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal Servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni ;   Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva 2003/94/CE;   Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;   Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note  CUF)»,  pubblicata  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;   Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.  156  del  7  luglio  2006,  concernente «Elenco  dei  medicinali  di  classe  a)  rimborsabili  dal  Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con modificazioni, nella legge 24  novembre  2006,  n.  326.  (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;   Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.  227,  del  29  settembre  2006 concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;   Visto il regolamento n. 726/2004/CE;   Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre  2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialita' medicinali soggette a  rimborsabilita' condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;   Vista la determina n. 238/2008  del  4  dicembre  2008,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  295  del  18 dicembre  2008,  relativa   alla   classificazione   del   medicinale «Lucentis» (ranibizumab) ai sensi dell'art.  12,  comma  5,  legge  8 novembre 2012, n. 189, di medicinali  per  uso  umano  approvati  con procedura centralizzata;   Vista la domanda con la quale la societa' Novartis Europharm LTD ha chiesto la rinegoziazione delle condizioni negoziali;   Visto il parere della Commissione consultiva tecnico -  scientifica nella seduta del 9 aprile 2018;   Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del  22 maggio 2019;   Vista la deliberazione n. 19 in data 7 agosto 2019 del consiglio di amministrazione  dell'AIFA  adottata  su   proposta   del   direttore generale, concernente l'approvazione delle specialita' medicinali  ai fini    dell'autorizzazione    all'immissione    in    commercio    e rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; 
                              Determina: 
                                Art. 1 
             Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
   Il medicinale LUCENTIS (ranibizumab) e' rinegoziato alle condizioni di seguito indicate.   Indicazioni terapeutiche oggetto della rinegoziazione:     «Lucentis» e' indicato negli adulti per:       il  trattamento  della  degenerazione   maculare   neovascolare (essudativa) correlata all'eta' (AMD);       il trattamento  della  diminuzione  visiva  causata  dall'edema maculare diabetico (DME);       il trattamento  della  diminuzione  visiva  causata  dall'edema maculare secondario ad occlusione venosa retinica (RVO  di  branca  o RVO centrale);       il   trattamento   della   diminuzione   visiva   causata    da neovascolarizzazione coroideale (CNV) secondaria a miopia  patologica (PM)».   Confezioni:     «10 mg/ml soluzione iniettabile - 0,23 ml  soluzione  iniettabile in flaconcino (vetro) uso intravitreo» 1 flaconcino con un ago filtro + 1 ago per iniezione + 1 siringa - A.I.C. n.  037608027/E  (in  base 10);     classe di rimborsabilita': H;     prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): euro 742,00;     prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 1.224,6;     «10  mg/ml  soluzione  iniettabile-  uso   intravitreo   -siringa preriempita 0,165 ml - 1 siringa preriempita - A.I.C. n.  037608041/E (in base 10);     classe di rimborsabilita': H;     prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): euro 742,00;     prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 1.224,6;     «10 mg/ml - soluzione iniettabile - uso intravitreo -  flaconcino (vetro) 0,23 ml - 1 flaconcino + 1 ago filtro - A.I.C. n. 037608054/E (in base 10);     classe di rimborsabilita': H;     prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): euro 742,00;     prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 1.224,6.   Sconto obbligatorio, sul prezzo  ex  factory,  da  praticarsi  alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese  le  strutture  sanitarie private accreditate con il  Servizio  sanitario  nazionale,  come  da condizioni negoziali.   Sconto obbligatorio,  sul  prezzo  ex  factory,da  praticarsi  alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese  le  strutture  sanitarie private accreditate con il  Servizio  sanitario  nazionale,  come  da condizioni negoziali a partire dal 1° gennaio 2020.   Sono    confermate    le    attuali    modalita'    di    controllo dell'appropriatezza attraverso i registri  AIFA  come  da  condizioni negoziali.   Eliminazione del meccanismo vigente del capping.   Le presenti condizioni  negoziali  devono  intendersi  novative  di quelle recepite con determina  AIFA  n.  206  del  3  febbraio  2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2017,  che, pertanto, si estingue.   Validita' del contratto: ventiquattro mesi.     |  
|   |                                 Art. 2 
                Classificazione ai fini della fornitura 
   La  classificazione  ai  fini  della   fornitura   del   medicinale «Lucentis» (ranibizumab) e' la seguente:     medicinale   soggetto   a   prescrizione    medica    limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).     |  
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                          Disposizioni finali 
   La presente determina ha effetto dal  giorno  successivo  alla  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,  e sara'   notificata   alla   societa'   titolare   dell'autorizzazione all'immissione in commercio. 
     Roma, 16 settembre 2019 
                                       Il direttore generale: Li Bassi     |  
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