| Gazzetta n. 235 del 7 ottobre 2019 (vai al sommario) |  
| AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  
| DETERMINA 16 settembre 2019 |  
| Riclassificazione del medicinale per uso  umano  «Lansox»,  ai  sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge  24  dicembre  1993,  n.  537. (Determina n. 1372/2019).  |  
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                         IL DIRETTORE GENERALE 
   Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;   Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269, recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;   Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e dell'economia e delle finanze, avente ad oggetto «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento  dell'Agenzia  italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma  13,  del  decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e delle finanze,  recante  «Modifica  al  regolamento  e  funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;   Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA, rispettivamente  con  deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12  e  con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della  salute,  di concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  nel  proprio sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - del 17 giugno  2016,  n. 140;   Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  rubricato «Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed integrazioni;   Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e  per  favorire  lo  scambio  di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;   Visti il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale  di  lavoro, con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle funzioni;   Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;   Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal Servizio   sanitario   nazionale   tra   agenzia   e   titolari    di autorizzazioni;   Visto l'art. 5 della legge 29 novembre  2007,  n.  222,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del  30  novembre 2007,   n.   279,   recante   «Interventi    urgenti    in    materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale»;   Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n.  142  del  21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  n.  2001/83/CE (e  successive  direttive  di  modifica)  relativa   ad   un   codice comunitario concernente i medicinali per  uso  umano,  nonche'  della direttiva n. 2003/94/CE, e in particolare l'art.  14,  comma  2,  che prevede  la  non  inclusione  per  i  medicinali  equivalenti   delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;   Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;   Vista la determina  AIFA  del  29  ottobre  2004  «Note  AIFA  2004 (Revisione delle note CUF)»,  pubblicata  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  del  4  novembre 2004, n. 259 e successive modificazioni;   Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - del 7 luglio 2006, n. 156, concernente «Elenco dei medicinali di classe  a) rimborsabili  dal  Servizio  sanitario  nazionale  (SSN)   ai   sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge  30  settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24  novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;   Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale  -  del 29 settembre 2006, n. 227, concernente «Manovra per il governo  della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;   Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n. 158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;   Visto il decreto del Ministero della sanita' n. 973 del 20 novembre 2000, con cui  la  Takeda  Italia  Farmaceutici  S.p.a.  ha  ottenuto l'autorizzazione  all'immissione  in  commercio   della   specialita' medicinale «Lansox»  (lansoprazolo)  per  le  confezioni  con  codici A.I.C. n. 028600056 e A.I.C. n. 028600031, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 298 del  22 dicembre 2000;   Visto il decreto del Ministero della sanita' n. 323 del  12  luglio 2002, con cui  la  Takeda  Italia  Farmaceutici  S.p.a.  ha  ottenuto l'autorizzazione  all'immissione  in  commercio   della   specialita' medicinale «Lansox»  (lansoprazolo)  per  le  confezioni  con  codici A.I.C. n. 028600082 e A.I.C. n. 028600106, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 191 del  16 agosto 2002;   Vista la determina AIFA n. 2121/2012 del 18 dicembre 2012  con  cui la titolarita' dell'autorizzazione all'immissione  in  commercio  del farmaco «Lansox» (lansoprazolo) e' stata  trasferita  dalla  societa' Takeda Italia  Farmaceutici  S.p.a.  alla  societa'  Nycomed  S.p.a., pubblicata, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica italiana - Serie generale - n. 6  dell'8  gennaio  2013,  supplemento ordinario n. 3;    Vista la comunicazione di modifica del nome del titolare A.I.C. per la specialita'  medicinale  «Lansox»  (lansoprazolo)  dalla  societa' Nycomed S.p.a. alla societa' Takeda Italia S.p.a.,  pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana   -   Foglio   delle inserzioni - n. 28 del 7 marzo 2013;   Vista la domanda con la quale la societa' Takeda Italia  S.p.a.  in data 18 dicembre 2018 ha chiesto la riclassificazione ai  fini  della rimborsabilita'  delle  confezioni  con  A.I.C.  n.   028600031,   n. 028600056, n. 028600082 e n. 028600106;   Visto il  parere  della  Commissione  tecnico-scientifica  espresso nella seduta del 5-8 marzo 2019;   Visto il parere del  Comitato  prezzi  e  rimborso  espresso  nella seduta straordinaria del 1-3 luglio 2019;    Vista la deliberazione n. 19 del 7 agosto  2019  del  consiglio  di amministrazione  dell'AIFA,  adottata  su  proposta   del   direttore generale e concernente l'approvazione delle specialita' medicinali ai fini    dell'autorizzazione    all'immissione    in    commercio    e rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; 
                              Determina: 
                                Art. 1 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita'  
   Il medicinale LANSOX (lansoprazolo) nelle confezioni sotto indicate e' classificato come segue:     confezioni:       «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister - A.I.C. n. 028600031 (in  base  10).  Classe  di  rimborsabilita':  A. Prezzo ex-factory (IVA esclusa): €  5,01.  Prezzo  al  pubblico  (IVA inclusa): € 8,27. Nota AIFA: 1 e 48;       «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister - A.I.C. n. 028600056 (in  base  10).  Classe  di  rimborsabilita':  A. Prezzo ex-factory (IVA esclusa): €  8,02.  Prezzo  al  pubblico  (IVA inclusa): € 13,23. Nota AIFA: 1 e 48;       «15 mg compresse gastroresistenti orodispersibili» 28 compresse in  blister  -  A.I.C.  n.  028600082  (in  base   10).   Classe   di rimborsabilita': A. Prezzo ex-factory (IVA esclusa): €  5,01.  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,27. Nota AIFA: 1 e 48;       «30 mg compresse gastroresistenti orodispersibili» 28 compresse in  blister  -  A.I.C.  n.  028600106  (in  base   10).   Classe   di rimborsabilita': A. Prezzo ex-factory (IVA esclusa): €  8,02.  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 13,23. Nota AIFA: 1 e 48.    Validita' del contratto: ventiquattro mesi.   Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente   che   in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla  presente determina ha efficacia,  ai  sensi  dell'art.  11,  comma  1,  ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo economico.   Sino alla scadenza del termine  di  cui  al  precedente  comma,  il medicinale  «Lansox»  (lansoprazolo)  e'   classificato,   ai   sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.  158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci  non  ancora  valutati  ai fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive modificazioni, denominata classe C(nn).     |  
|   |                                 Art. 2 
                Classificazione ai fini della fornitura 
   La classificazione ai fini della fornitura del medicinale  «Lansox» (lansoprazolo) e' la seguente:  medicinale  soggetto  a  prescrizione medica (RR).      |  
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                          Disposizioni finali 
   La presente determina ha effetto dal  giorno  successivo  alla  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e sara'   notificata   alla   societa'   titolare   dell'autorizzazione all'immissione in commercio.  
     Roma, 16 settembre 2019  
                                       Il direttore generale: Li Bassi     |  
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