| Gazzetta n. 235 del 7 ottobre 2019 (vai al sommario) |  
| AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  
| COMUNICATO  |  
| Rinnovo  dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio,  secondo procedura nazionale, del medicinale per  uso  umano  «Cloradex»,  con conseguente modifica degli stampati.  |  
  |  
 |  
      Estratto determina AAM/PPA n. 685/2019 del 4 settembre 2019 
     L'autorizzazione  all'immissione  in  commercio  del  medicinale: CLORADEX     Confezioni:       018155 046 «0,2% + 0,5 collirio, sospensione» 1 flacone da 5 ml       018155 061 «0,2% + 0,5% collirio, sospensione»  20  contenitori monodose da 0,4 ml     Titolare A.I.C.: Bausch & Lomb-Iom S.p.a.     Procedura: nazionale     Codice pratica: FVRN/2010/2140  con  scadenza  il  1°  giugno  2010  e'  rinnovata,   con   validita' illimitata,  l'autorizzazione  all'immissione  in  commercio   previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla  data  di entrata in vigore della presente determina, i requisiti di  qualita', sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.     Sono inoltre autorizzate:       la variazione N1B/2015/2900 concernente l'aggiornamento del  FI al QRD template in seguito a presentazione del test di leggibilita';       la  variazione  N1B/2018/1144  concernente  la   modifica   per introdurre un warning nel RCP (e conseguentemente nel FI)  a  seguito delle  raccomandazioni  del  CMDh   per   i   medicinali   contenenti corticosteroidi (10/11/2016).     Le  modifiche  devono  essere  apportate  immediatamente  per  il riassunto delle caratteristiche del prodotto  mentre  per  il  foglio illustrativo ed etichettatura  entro  e  non  oltre  sei  mesi  dalla pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana della presente determina.     In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219  e  successive  modifiche  e  integrazioni  il foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.     Sia i lotti  gia'  prodotti  alla  data  di  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2,  comma  2,  della suddetta determina,  che  non  riportino  le  modifiche  autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza  del medicinale  indicata  in  etichetta.  I  farmacisti  sono  tenuti   a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a  decorrere dal termine di  trenta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  nella Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica   italiana   della   presente determina. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il  foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.     La presente determina ha effetto dal giorno successivo  a  quello della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana    e    sara'    notificata    alla    Societa'     titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.     |  
|   |  
 
 | 
 |