Gazzetta n. 235 del 7 ottobre 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 26 settembre 2019
Individuazione delle modalita' di attribuzione delle quote di gettito dei tributi erariali spettanti alla Regione Friuli-Venezia Giulia.


IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FINANZE

e

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLO STATO

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, che ha approvato lo statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia ed, in particolare, l'art. 49, come sostituito dall'art. 1, comma 817, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale stabilisce le quote di gettito delle entrate tributarie erariali che spettano alla Regione;
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 45, recante norme di attuazione dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di compartecipazioni ai tributi erariali;
Visto, in particolare, l'art. 7 del decreto legislativo n. 45 del 2018, il quale stabilisce che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Regione, sono individuati i criteri di determinazione delle quote di compartecipazione al gettito dei tributi erariali spettanti alla Regione e sono disciplinate la procedura di riversamento delle stesse, nonche' le modalita' di informazione, secondo quanto previsto rispettivamente agli articoli 2, 3, 4 e 6 del citato decreto legislativo;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, recante disposizioni relative alla modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2001, avente ad oggetto l'approvazione del nuovo modello «F23» per il pagamento di tasse, imposte, sanzioni ed altre entrate;
Visto il capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e le relative disposizioni di attuazione, che disciplinano il versamento unitario delle imposte, tasse, contributi e premi, con eventuale compensazione dei crediti;
Visto il regolamento approvato con decreto interministeriale 22 maggio 1998, n. 183, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno 1998, recante norme per l'individuazione della struttura di gestione, prevista dall'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonche' la determinazione delle modalita' per l'attribuzione agli enti destinatari delle somme a ciascuno di essi spettanti, alla quale e' affidato il compito di ripartire in favore degli enti destinatari le somme riscosse attraverso il sistema del versamento unificato;
Visto il decreto interministeriale del 15 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 21 ottobre 1998, recante norme per la determinazione delle modalita' tecniche di ripartizione fra gli enti destinatari dei versamenti unitari delle somme a ciascuno di essi spettanti;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 19 giugno 2013 prot. 2013/75075, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate il 19 giugno 2013, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, avente ad oggetto l'approvazione delle nuove versioni dei modelli di versamento «F24», «F24 accise» e «F24 semplificato», per l'esecuzione dei versamenti unitari di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 1° dicembre 2015 prot. 2015/154279, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate il 1° dicembre 2015, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, avente ad oggetto, tra l'altro, l'approvazione della nuova versione del modello «F24 enti pubblici» (F24 EP), che utilizzano gli enti pubblici, alcune amministrazioni statali ed altre pubbliche amministrazioni per il versamento dei tributi erariali;
Vista la nota prot. n. 0013695/P del 24 settembre 2019, con la quale la Regione Friuli-Venezia Giulia ha espresso la prescritta intesa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decretano:

Art. 1

Oggetto del provvedimento

1. Con il presente decreto, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 45 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di compartecipazioni ai tributi erariali), sono definite:
a) le modalita' ed i criteri contabili per l'imputazione diretta, sul conto infruttifero ordinario intestato alla Regione Friuli-Venezia Giulia (d'ora innanzi «Regione»), istituito presso la Tesoreria dello Stato, delle quote di gettito dei tributi erariali ad essa spettanti;
b) le tipologie delle entrate erariali che, nelle more dell'individuazione delle modalita' di attribuzione diretta, continuano ad essere corrisposte alla Regione mediante trasferimento da apposito capitolo di spesa del bilancio dello Stato;
c) le forme di compensazione delle anticipazioni effettuate a seguito delle compensazioni operate dai contribuenti, ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
d) le forme di compensazione delle anticipazioni effettuate a seguito dell'erogazione dei rimborsi fiscali;
e) i dati informativi forniti alla Regione ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 45 del 2018.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano, in quanto compatibili, anche alle quote di gettito erariale riscosse ed alle compensazioni esercitate attraverso sistemi di pagamento che verranno in futuro sviluppati.
 
Allegato "A" - imputazioni contabili del gettito erariale riscosso tramite F23 da attribuire direttamente alla Regione Friuli Venezia
Giulia

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato "B" - imputazioni contabili del gettito riscosso tramite modelli F24 e F24 EP, da attribuire direttamente alla Regione Friuli
Venezia Giulia

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato "C" - tabella delle riscossioni a mezzo ruolo e dei
versamenti diretti da attribuire alla Regione Friuli Venezia Giulia
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato "D" - tabella generale delle compartecipazioni della Regione
Friuli Venezia Giulia alle entrate erariali

Parte di provvedimento in formato grafico

 

ALLEGATO E - schema distinta mensile versamenti F23

Parte di provvedimento in formato grafico

 
ALLEGATO F - SCHEMA DI FLUSSO CONTABILE MENSILE RIEPILOGATIVO DELLE
OPERAZIONI DI RIPARTIZIONE DEI MODELLI F24 ED F24 ENTI PUBBLICI

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato G - schema della tabella generale delle imputazioni
contabili del gettito riscosso tramite F24 e F24 EP

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato "H" - schema di flusso giornaliero dei mandati di accredito eseguiti direttamente in favore della Regione FVG, in relazione al
gettito riscosso tramite F24 e F24 EP

Parte di provvedimento in formato grafico

 

Allegato I - percentuali di acconto da applicare per l'anno 2019

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Ripartizione delle quote di gettito erariale riscosse attraverso il
modello F23

1. Ove non diversamente disposto dal presente decreto, la ripartizione in favore della Regione delle quote di gettito erariale riscosse con le modalita' previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, e' effettuata dagli agenti della riscossione mediante accredito diretto delle relative somme sul conto infruttifero ordinario alla stessa intestato presso la Tesoreria dello Stato.
2. Per l'individuazione dei criteri di imputazione contabile delle somme riscosse per ciascun codice tributo presso gli sportelli degli ambiti provinciali che insistono sul territorio della Regione - ovvero a questi ultimi accreditati dagli intermediari finanziari abilitati - si rinvia alla tabella di cui all'allegato A al presente decreto.
3. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 e le relative disposizioni di attuazione.
 
Art. 3
Ripartizione delle quote di gettito erariale riscosse attraverso i
modelli F24 ed F24 EP

1. Ove non diversamente disposto dal presente decreto, la ripartizione in favore della Regione delle quote di gettito erariale riscosse attraverso il «modello F24», di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed il «modello F24 enti pubblici» (F24 EP), e' effettuata dalla struttura di gestione individuata dal decreto interministeriale 22 maggio 1998, n. 183 (d'ora innanzi «struttura di gestione»), sulla base dei codici tributo indicati dai contribuenti e del luogo in cui e' avvenuto il versamento, mediante accredito diretto delle relative somme sul conto infruttifero ordinario, intestato alla Regione presso la Tesoreria dello Stato.
2. Per l'individuazione del luogo in cui e' avvenuto il versamento, di cui al comma precedente, si applicano i seguenti criteri:
a) per i versamenti eseguiti tramite il modello F24 EP, il luogo in cui e' avvenuto il versamento e' identificato con l'ambito provinciale ove ha sede la filiale della Banca d'Italia presso cui e' aperto il conto di tesoreria unica o la contabilita' speciale dell'ente pubblico o dell'amministrazione statale periferica che ha eseguito il pagamento. Per i versamenti eseguiti dagli enti pubblici e dalle amministrazioni dello Stato titolari di conti presso la tesoreria centrale, il luogo di riscossione e' individuato in base al domicilio fiscale dell'ente;
b) per i versamenti eseguiti tramite il modello F24 cartaceo, il luogo in cui e' avvenuto il versamento e' identificato con la sede della filiale dell'intermediario della riscossione presso il quale e' stato presentato il modello F24;
c) per i versamenti eseguiti tramite il modello F24 telematico, il luogo in cui e' avvenuto il versamento e' identificato con la sede della filiale della banca o dell'ufficio postale, individuati dal corrispondente codice CAB (codice di avviamento bancario), presso cui e' aperto il conto corrente di addebito del versante;
d) per i versamenti telematici eseguiti mediante il modello F24 cumulativo con addebito sul conto dell'intermediario o pervenuti tramite banche prive di sportelli sul territorio (c.d. «banche virtuali»), il luogo in cui e' avvenuto il versamento e' identificato con il domicilio fiscale del versante.
3. Le ripartizioni sono eseguite esclusivamente sulla base dei dati trasmessi all'Agenzia delle entrate dai contribuenti, attraverso i servizi telematici forniti dall'agenzia stessa, ovvero dagli intermediari della riscossione (banche, Poste Italiane S.p.a. ed agenti della riscossione).
4. I criteri di imputazione contabile delle somme riscosse per ciascun codice tributo sono individuati nell'allegato B al presente decreto.
5. La ripartizione delle somme viene effettuata al netto degli importi di segno negativo derivanti dalle compensazioni esercitate dai contribuenti, attribuendo gli importi ad esse corrispondenti, nell'ordine, ai seguenti capitoli ed articoli del bilancio: 1203, art. 1; 1023, art. 3; 1024, art. 8; 1024, art. 2; eventualmente per capitolo ed articolo crescente a partire dal 1023.
6. Nei giorni in cui i versamenti dei contribuenti sono inferiori alle compensazioni esercitate, le somme occorrenti per ripianare il saldo negativo di ripartizione sono anticipate mediante prelievo dei fondi necessari dalla contabilita' speciale n. 1778, denominata «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio».
7. Il recupero delle anticipazioni effettuate ai sensi del comma 6 avviene entro il mese successivo, salvo insufficiente importo di segno positivo, imputando le somme al bilancio della Regione con le modalita' previste dal comma 5.
8. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto in tema di ripartizione delle somme riscosse attraverso i modelli F24, si rinvia alle disposizioni, in quanto compatibili, dei decreti interministeriali del 22 maggio 1998, n. 183 e del 15 ottobre 1998.
 
Art. 4

Recupero delle anticipazioni effettuate
per i rimborsi di imposte

1. Entro il mese di novembre di ciascun anno, con le modalita' previste dall'art. 3, comma 7, la struttura di gestione recupera la quota di competenza regionale dei rimborsi erogati ai contribuenti afferenti ai tributi erariali compartecipati dalla Regione.
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai rimborsi fiscali relativi ai tributi di cui agli articoli da 5 a 14, per i quali resta ferma la disciplina ivi prevista.
 
Art. 5

Modalita' di attribuzione del gettito relativo
ad alcune tipologie di tributi

1. Entro il 31 maggio di ciascun esercizio, il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 49 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (d'ora innanzi «statuto speciale») e dall'art. 3 del decreto legislativo n. 45 del 2018, applicati agli ultimi dati disponibili, determina l'ammontare del gettito annuale relativo alla compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto (IVA) derivante dagli scambi interni, all'imposta sul reddito delle societa' (IRES), all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), alle ritenute a titolo d'imposta sugli interessi, alle ritenute a titolo di imposta e alle imposte sostitutive sugli altri redditi da capitale e sui redditi diversi, all'imposta sulle assicurazioni diverse da quella sulla responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e all'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita e li comunica alla Regione, alla struttura di gestione ed al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
2. Il gettito di cui al comma 1 costituisce la base per il calcolo dell'acconto annuale da attribuire ai sensi degli articoli seguenti, nonche' per la determinazione del conguaglio relativo all'anno a cui si riferiscono i dati utilizzati per il calcolo, ove definitivi.
3. Con riferimento ai tributi di cui al comma 1, la Regione puo' richiedere alla struttura di gestione, mediante comunicazione inviata tramite posta elettronica certificata, di interrompere la corresponsione dell'acconto per un determinato esercizio, anche limitatamente a uno o ad alcuni di essi, con esclusione della possibilita' di riprenderne l'erogazione nel medesimo esercizio. L'interruzione e' consentita esclusivamente per un miglior allineamento dell'ammontare degli acconti corrisposti in corso d'anno rispetto alle spettanze previste, ai sensi del comma 3 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 45 del 2018, ed e' disposta entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.
4. Con riferimento ai tributi di cui al comma 1, entro il 31 marzo di ciascun esercizio, la struttura di gestione comunica al Dipartimento delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato quanto corrisposto alla Regione a titolo di acconto nell'esercizio precedente.
5. Con riferimento ai tributi di cui al comma 1, sulla base del gettito spettante alla Regione ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione, nonche' degli acconti corrisposti ai sensi degli articoli seguenti, il Dipartimento delle finanze determina il conguaglio a credito ovvero a debito della Regione. Il secondo anno successivo a quello di riferimento, entro il 31 maggio, il Dipartimento delle finanze comunica alla Regione, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed alla struttura di gestione il conguaglio riferito ai tributi di cui al presente articolo per i quali sono disponibili i dati definitivi relativi all'annualita' oggetto di conguaglio. Per i tributi i cui dati non risultano definitivi il conguaglio e' comunicato separatamente nel rispetto di quanto previsto nel principio contabile applicato alla contabilita' finanziaria 3.7.10 di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
6. Il conguaglio a debito della Regione viene recuperato dalla struttura di gestione, che provvede a trattenere il relativo importo dai mandati eseguiti per l'attribuzione diretta alla Regione delle quote di gettito erariale ad essa spettante.
7. Il conguaglio a credito della Regione viene erogato dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con le risorse stanziate su apposito capitolo di spesa del bilancio dello Stato.
 
Art. 6

Modalita' di attribuzione del gettito dell'imposta
sul valore aggiunto (IVA) derivante dagli scambi interni

1. In relazione alla compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto (IVA) derivante dagli scambi interni, e' attribuita alla Regione una somma a titolo di acconto per ciascun esercizio.
2. L'acconto di cui al comma 1 e' attribuito a cura della struttura di gestione accreditando alla Regione una quota percentuale dei versamenti IVA eseguiti a titolo di liquidazione mensile e di split payment tramite modelli F24 e F24 EP. Tale percentuale, arrotondata al secondo decimale, e' ottenuta dal rapporto tra la somma da versare a titolo di acconto alla Regione, determinata ai sensi dell'art. 5, e l'ammontare complessivo dei versamenti IVA eseguiti nell'esercizio precedente a titolo di liquidazione mensile e di split payment tramite modelli F24 e F24 EP. La predetta percentuale puo' essere applicata in misura inferiore, esclusivamente al fine di consentire un migliore allineamento dell'ammontare degli acconti rispetto alle spettanze previste, su richiesta della Regione alla struttura di gestione da formularsi entro il 15 giugno di ogni esercizio.
3. A seguito della comunicazione del Dipartimento delle finanze di cui all'art. 5, comma 1, la struttura di gestione aggiorna la percentuale di acconto di cui al comma precedente, la comunica alla Regione e la applica alle ripartizioni di gettito a decorrere dal 1° luglio di ciascun esercizio.
 
Art. 7

Modalita' di attribuzione del gettito dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)

1. In relazione alla compartecipazione all'IRPEF, la struttura di gestione attribuisce alla Regione una somma a titolo di acconto per ciascun esercizio, accreditando alla Regione una quota percentuale dei versamenti IRPEF eseguiti a titolo di ritenute mensili sui redditi da lavoro dipendente.
2. La percentuale di cui al comma 1, arrotondata al secondo decimale, e' ottenuta dal rapporto tra la somma dovuta a titolo di acconto, determinata ai sensi dell'art. 5, e l'ammontare dei versamenti IRPEF eseguiti a titolo di ritenute mensili sui redditi da lavoro dipendente tramite modelli F24 e F24 EP nell'esercizio precedente. La predetta percentuale puo' essere applicata in misura inferiore, esclusivamente al fine di consentire un migliore allineamento dell'ammontare degli acconti rispetto alle spettanze previste, su richiesta della Regione alla struttura di gestione da formularsi entro il 15 giugno di ogni esercizio.
3. A seguito della comunicazione del Dipartimento delle finanze di cui all'art. 5, comma 1, la struttura di gestione aggiorna la percentuale di acconto di cui al comma precedente, la comunica alla Regione e la applica alle ripartizioni di gettito a decorrere dal 1° luglio di ciascun esercizio.
4. La percentuale di acconto e' modificata a seguito della adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) in ragione della riduzione di gettito IRPEF ivi prevista.
 
Art. 8
Modalita' di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito
delle societa' (IRES)

1. In relazione alla compartecipazione all'IRES, e' attribuita alla Regione una somma a titolo di acconto per ciascun esercizio.
2. L'acconto di cui al comma 1 e' attribuito a cura della struttura di gestione accreditando alla Regione una quota percentuale dei versamenti IRES eseguiti a titolo di acconto e saldo tramite modelli F24 e F24 EP. Tale percentuale, arrotondata al secondo decimale, e' ottenuta dal rapporto tra la somma da versare a titolo di acconto alla Regione, determinata ai sensi dell'art. 5, e l'ammontare complessivo dei versamenti IRES eseguiti nell'esercizio precedente a titolo di acconto e saldo tramite modelli F24 e F24 EP. La predetta percentuale puo' essere applicata in misura inferiore, esclusivamente al fine di consentire un migliore allineamento dell'ammontare degli acconti rispetto alle spettanze previste, su richiesta della Regione alla struttura di gestione da formularsi entro il 15 giugno di ogni esercizio.
3. A seguito della comunicazione del Dipartimento delle finanze di cui all'art. 5, comma 1, la struttura di gestione aggiorna la percentuale di acconto di cui al comma precedente, la comunica alla Regione e la applica alle ripartizioni di gettito a decorrere dal 1° luglio di ciascun esercizio.
 
Art. 9

Modalita' di attribuzione del gettito relativo
alla ritenuta a titolo d'imposta sugli interessi

1. In relazione alla compartecipazione alla ritenuta a titolo d'imposta sugli interessi e' attribuita alla Regione una somma a titolo di acconto per ciascun esercizio.
2. L'acconto di cui al comma 1 e' attribuito a cura della struttura di gestione, accreditando alla Regione una quota percentuale dei versamenti eseguiti tramite modelli F24 con il codice tributo 1028, ovvero mediante eventuali codici successivamente istituiti per la medesima fattispecie. Tale percentuale, arrotondata al secondo decimale, e' ottenuta dal rapporto tra la somma da versare a titolo di acconto alla Regione, determinata ai sensi dell'art. 5, e l'ammontare complessivo dei versamenti eseguiti nell'esercizio precedente tramite modelli F24 con il codice tributo 1028, ovvero mediante eventuali codici successivamente istituiti per la medesima fattispecie. La predetta percentuale puo' essere applicata in misura inferiore, esclusivamente al fine di consentire un migliore allineamento dell'ammontare degli acconti rispetto alle spettanze previste, su richiesta della Regione alla struttura di gestione da formularsi entro il 15 giugno di ogni esercizio.
3. A seguito della comunicazione del Dipartimento delle finanze di cui all'art. 5, comma 1, la struttura di gestione aggiorna la percentuale di acconto di cui al comma precedente, la comunica alla Regione e la applica alle ripartizioni di gettito a decorrere dal 1° luglio di ciascun esercizio.
 
Art. 10
Modalita' di attribuzione del gettito relativo alle ritenute a titolo
di imposta e alle imposte sostitutive sugli altri redditi da
capitale e sui redditi diversi.

1. In relazione alla compartecipazione alle ritenute a titolo di imposta e alle imposte sostitutive sui redditi da capitale diversi da quelli di cui all'art. 9 e sui redditi diversi, e' attribuita alla Regione una somma a titolo di acconto per ciascun esercizio.
2. L'acconto di cui al comma 1 e' attribuito a cura della struttura di gestione, accreditando alla Regione una quota percentuale dei versamenti eseguiti tramite modelli F24 con i codici tributo 1239, 1705 e 1710, ovvero mediante eventuali codici successivamente istituiti per le medesime fattispecie. Tale percentuale di cui al comma 2, arrotondata al secondo decimale, e' ottenuta dal rapporto tra la somma da versare a titolo di acconto alla Regione, determinata ai sensi dell'art. 5, e l'ammontare complessivo dei versamenti eseguiti nell'esercizio precedente tramite modelli F24 con i codici tributo 1239, 1705 e 1710, ovvero mediante eventuali codici successivamente istituiti per le medesime fattispecie. La predetta percentuale puo' essere applicata in misura inferiore, esclusivamente al fine di consentire un migliore allineamento dell'ammontare degli acconti rispetto alle spettanze previste, su richiesta della Regione alla struttura di gestione da formularsi entro il 15 giugno di ogni esercizio.
3. A seguito della comunicazione del Dipartimento delle finanze di cui all'art. 5, comma 1, la struttura di gestione aggiorna la percentuale di acconto, la comunica alla Regione e la applica alle ripartizioni di gettito a decorrere dal 1° luglio di ciascun esercizio.
 
Art. 11
Modalita' di attribuzione dell'imposta sulle assicurazioni diverse da
quella sulla responsabilita' civile derivante dalla circolazione
dei veicoli a motore.

1. In relazione alla compartecipazione all'imposta sulle assicurazioni diverse da quella sulla responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e' attribuita alla Regione una somma a titolo di acconto per ciascun esercizio.
2. L'acconto di cui al comma 1 e' attribuito a cura della struttura di gestione accreditando alla Regione una quota percentuale dei versamenti dell'imposta eseguiti tramite modelli F24. Tale percentuale, arrotondata al secondo decimale, e' ottenuta dal rapporto tra la somma da versare a titolo di acconto alla Regione, determinata ai sensi dell'art. 5, e l'ammontare complessivo dei versamenti dell'imposta sulle assicurazioni eseguiti nell'esercizio precedente tramite modelli F24. La predetta percentuale puo' essere applicata in misura inferiore, esclusivamente al fine di consentire un migliore allineamento dell'ammontare degli acconti rispetto alle spettanze previste, su richiesta della Regione alla struttura di gestione da formularsi entro il 15 giugno di ogni esercizio.
3. A seguito della comunicazione del Dipartimento delle finanze di cui all'art. 5, comma 1, la struttura di gestione aggiorna la percentuale di acconto di cui al comma precedente, la comunica alla Regione e la applica alle ripartizioni di gettito a decorrere dal 1° luglio di ciascun esercizio.
 
Art. 12

Modalita' di attribuzione dell'imposta
sulle riserve matematiche dei rami vita

1. In relazione alla compartecipazione all'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita e' attribuita alla Regione una somma a titolo di acconto per ciascun esercizio.
2. L'acconto di cui al comma 1 e' attribuito a cura della struttura di gestione accreditando alla Regione una quota percentuale dei versamenti dell'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita eseguiti tramite modelli F24. Tale percentuale, arrotondata al secondo decimale, e' ottenuta dal rapporto tra la somma da versare a titolo di acconto alla Regione, determinata ai sensi dell'art. 5, e l'ammontare complessivo dei versamenti dell'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita eseguiti nell'esercizio precedente tramite modelli F24. La predetta percentuale puo' essere applicata in misura inferiore, esclusivamente al fine di consentire un migliore allineamento dell'ammontare degli acconti rispetto alle spettanze previste, su richiesta della Regione alla struttura di gestione da formularsi entro il 15 giugno di ogni esercizio.
3. A seguito della comunicazione del Dipartimento delle finanze di cui all'art. 5, comma 1, la struttura di gestione aggiorna la percentuale di acconto di cui al comma precedente, la comunica alla Regione e la applica alle ripartizioni di gettito a decorrere dal 1° luglio di ciascun esercizio.
 
Art. 13

Disposizioni in materia di accise sull'energia elettrica

1. La compartecipazione all'accisa sull'energia elettrica fornita o consumata nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia di cui all'art. 49, comma 1, lettera b) dello statuto speciale si realizza attraverso il versamento di acconti e conguagli, nelle modalita' definite dai commi che seguono.
2. A titolo di acconto, la struttura di gestione attribuisce alla Regione la quota indicata all'art. 49, comma 1, lettera b) dello statuto regionale dei versamenti dell'accisa sull'energia elettrica eseguiti tramite modello F24-accise con il codice tributo 2806 o con altro codice eventualmente istituito per la medesima fattispecie, contrassegnati, nell'apposito campo della sezione «accise» della delega di pagamento, con le sigle degli ambiti provinciali della Regione.
3. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli comunica, entro il 31 maggio di ogni anno, il gettito dell'accisa sull'energia elettrica complessivamente spettante alla Regione ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione, al netto dei rimborsi erogati ai contribuenti, al Dipartimento delle finanze, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, alla struttura di gestione, nonche' alla Regione stessa.
4. Con riferimento a ciascun esercizio, tenuto conto delle somme gia' versate ai sensi del comma 2, la struttura di gestione determina il conguaglio a debito ovvero a credito della Regione e ne comunica l'importo, entro il 30 giugno di ogni anno, alla Regione stessa, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed al Dipartimento delle finanze.
5. Il conguaglio a debito della Regione viene recuperato dalla struttura di gestione, che provvede a trattenere il relativo importo dai mandati eseguiti per l'attribuzione diretta alla Regione delle quote di gettito erariale ad essa spettante.
6. Il conguaglio a credito viene corrisposto alla Regione dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con le risorse stanziate su apposito capitolo di spesa del bilancio dello Stato.
 
Art. 14

Disposizioni in materia di accise
sui carburanti per autotrazione

1. La compartecipazione al gettito delle accise sulla benzina e sul gasolio per autotrazione, spettante alla Regione ai sensi dell'art. 49, comma 1, lettera a) dello statuto speciale della Regione, si realizza attraverso il versamento di acconti e di conguagli nelle modalita' definite dai commi che seguono.
2. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro il 31 maggio di ciascun anno, comunica alla Regione e al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, il numero dei litri di benzina e di gasolio per autotrazione erogati nell'anno precedente nel territorio della Regione, rilevati dai registri di carico e scarico alla cui tenuta sono obbligati i soggetti di cui all'art. 25, comma 2, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonche' eventuali variazioni delle aliquote sui carburanti per autotrazione.
3. Entro il 31 maggio la struttura di gestione comunica all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, alla Regione e al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, l'ammontare complessivo dei pagamenti effettuati nell'anno solare precedente con il modello F24 accise e contrassegnati dal codice tributo 2804 nonche' l'ammontare complessivo delle somme corrisposte alla Regione a titolo di acconto nello stesso periodo.
4. Entro il quindicesimo giorno dalla ricezione delle comunicazioni di cui ai commi 2 e 3, il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, quantifica il coefficiente percentuale, arrotondato al secondo decimale, che, applicato ai pagamenti effettuati con il modello F24 accise contrassegnati dal codice tributo 2804, assicura alla Regione i previsti flussi di acconto. Tale coefficiente si ottiene dal rapporto tra il gettito spettante alla Regione in base ai dati dell'erogato relativi all'anno precedente e il complessivo importo introitato nello stesso periodo dalla struttura di gestione per effetto dei versamenti contrassegnati dal codice tributo 2804. Il gettito spettante alla Regione si ottiene, separatamente per prodotto, moltiplicando il numero dei litri erogati nel territorio regionale, di cui al comma 2, per le rispettive aliquote d'imposta e quindi per le rispettive percentuali stabilite all'art. 49, comma 1, lettera a) dello statuto speciale e sommando quindi i due valori cosi' ottenuti. Qualora nell'anno in questione sia intervenuta una variazione di aliquota, la quantificazione del gettito spettante alla Regione si ottiene distribuendo i litri erogati in proporzione diretta ai giorni solari di vigenza della aliquota.
5. Entro il 30 giugno, il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze comunica alla struttura di gestione il coefficiente percentuale determinato ai sensi del comma 4.
6. Entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione di tale comunicazione la struttura di gestione applica il coefficiente di cui al comma 4 nella determinazione degli acconti da erogare alla Regione.
7. Il Dipartimento delle finanze, sulla base dei dati di cui al precedente comma 2 e degli acconti comunicati ai sensi del precedente comma 3, determina, entro il 30 giugno, l'ammontare del conguaglio a debito ovvero a credito della Regione, riferito all'anno solare precedente e lo comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla Regione. I fondi necessari per la corresponsione alla Regione dell'eventuale conguaglio a credito saranno prelevati da un apposito capitolo di spesa del bilancio dello Stato, nell'ambito delle missioni e programmi relativi al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze. L'eventuale conguaglio a debito della Regione viene comunicato alla stessa ed alla struttura di gestione dal Dipartimento delle finanze. La struttura di gestione provvede al relativo recupero in sede di erogazione degli acconti alla Regione.
8. Eventuali variazioni dei quantitativi di benzina e di gasolio per autotrazione di cui al comma 2 sono comunicati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro il mese di novembre di ciascun anno, alla Regione, al Dipartimento delle finanze, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed alla struttura di gestione. La conseguente variazione del conguaglio gia' calcolato ai sensi del comma 7 e' riconosciuta in sede di attribuzione del conguaglio dell'esercizio successivo.
9. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli per il tramite della Direzione territoriale competente e la Regione, prima delle determinazioni di cui ai commi precedenti, confrontano i dati di cui ciascuna e' in possesso, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza.
 
Art. 15

Disposizioni in materia di entrate riscosse a mezzo ruolo

1. Nelle more dell'individuazione delle modalita' di riversamento diretto del gettito, la compartecipazione alle entrate tributarie di cui all'art. 49 dello statuto regionale riscosse a mezzo ruolo, ad eccezione di quella ai tributi disciplinati dagli articoli da 5 a 12 del presente decreto, e' attribuita alla Regione dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante pagamento da apposito capitolo di spesa del bilancio dello Stato.
2. Le entrate tributarie di cui al comma 1 sono elencate nella tabella di cui all'allegato C del presente decreto, con l'indicazione del pertinente capitolo e articolo del bilancio dello Stato.
3. L'ammontare delle entrate riscosse a mezzo ruolo spettanti alla Regione per ciascun esercizio, determinato ai sensi del comma 4 e ridotto del 40 per cento, costituisce l'acconto delle spettanze per l'esercizio successivo.
4. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato determina l'importo delle entrate riscosse a mezzo ruolo spettanti alla Regione per l'esercizio precedente sulla base dell'ammontare delle entrate tributarie di cui al comma 1 riscosse a mezzo ruolo nell'esercizio precedente, in conto competenza e in conto residui, come verificate dalle ragionerie territoriali dello Stato competenti per territorio entro il 30 aprile.
5. Gli importi di cui al comma 4 sono comunicati alla Regione, entro il 31 maggio di ciascun anno, ai fini dell'applicazione del principio contabile applicato alla contabilita' finanziaria 3.7.9 e 3.7.10 di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
6. Le entrate riscosse a mezzo ruolo afferenti ai tributi di cui agli articoli da 5 a 12 sono riversate alla Regione secondo la disciplina ivi prevista.
 
Art. 16

Versamenti diversi

1. Nelle more dell'individuazione delle modalita' di riversamento diretto del gettito, la compartecipazione alle entrate tributarie di cui all'art. 49 dello statuto regionale versate dai debitori non codificati direttamente in favore del bilancio dello Stato presso le tesorerie dello Stato situate sul territorio regionale, sui capitoli indicati nella tabella di cui all'allegato C al presente decreto, e' attribuita alla Regione dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante pagamento da apposito capitolo di spesa del bilancio dello Stato sulla base dei versamenti effettuati nell'anno precedente.
2. Nelle more dell'individuazione delle modalita' di riversamento diretto del gettito, la compartecipazione alle tasse di concessione governativa, alle tasse di pubblico insegnamento e all'imposta di bollo affluite su conti correnti postali intestati allo Stato, e' attribuita alla Regione dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante pagamento da apposito capitolo di spesa del bilancio dello Stato.
3. Gli intestatari dei conti correnti postali sui quali affluiscono le tasse di concessione governativa, le tasse di pubblico insegnamento e l'imposta di bollo, comunicano annualmente, entro il 30 aprile, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla Regione l'ammontare dei versamenti eseguiti nel territorio della Regione nell'esercizio precedente.
4. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato determina l'importo delle entrate di cui ai commi 1 e 2 spettante alla Regione per l'esercizio precedente.
5. Gli importi di cui al comma 4 sono comunicati alla Regione, entro il 31 maggio di ciascun anno, ai fini dell'applicazione del principio contabile applicato alla contabilita' finanziaria 3.7.9 e 3.7.10 di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
 
Art. 17

Flussi informativi

1. Ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 45 del 2018, sono forniti alla Regione, nei modi stabiliti dai commi seguenti, gli elementi informativi necessari a determinare la ripartizione del gettito dei tributi compartecipati.
2. L'Agenzia delle entrate trasmette alla Regione:
a. un flusso informativo mensile riepilogativo delle operazioni di ripartizione dei versamenti effettuati tramite modelli F24 e F24 EP, secondo lo schema definito nell'allegato F al presente decreto, unitamente ad un flusso informativo dei versamenti oggetto di ripartizione;
b. un flusso informativo mensile dei versamenti effettuati con i modelli F24 e F24 EP relativi alle imposte di cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo n. 45/2018, nonche' quelli relativi ad eventuali altre imposte compartecipate dalla Regione il cui flusso informativo mensile non sia reperibile dai dati pubblicati nel rapporto mensile sull'andamento delle entrate tributarie e contributive di cui al comma 5 dell'art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica);
c. un flusso informativo mensile riepilogativo delle imputazioni contabili del gettito riscosso tramite F24 e F24 EP, secondo lo schema definito nell'allegato G al presente decreto;
d. un flusso informativo giornaliero dei mandati di accredito eseguiti in favore della medesima Regione, secondo lo schema definito nell'allegato H al presente decreto.
3. Nelle more della definizione di un protocollo d'intesa tra il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la Regione, gli agenti della riscossione, in relazione alle quote di gettito erariale riscosse con le modalita' previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 di cui all'art. 2 del presente decreto, trasmettono alla Regione la distinta riepilogativa dei versamenti effettuati nel mese precedente secondo lo schema definito nell'allegato E al presente decreto;
4. Con convenzione da stipularsi con l'Agenzia delle entrate e' disciplinata la trasmissione alla Regione di elementi informativi strettamente inerenti alla quantificazione del gettito spettante alla Regione stessa, relativi a:
a) le dichiarazioni dei redditi e dei sostituti di imposta e le certificazioni sostitutive riguardanti l'Irpef dovuta dai contribuenti fiscalmente domiciliati sul territorio regionale;
b) i versamenti IRPEF effettuati dai contribuenti fiscalmente domiciliati sul territorio regionale a seguito delle attivita' di accertamento e controllo.
La convenzione di cui al presente comma dovra' prevedere, tra l'altro, il rimborso all'Agenzia delle entrate, da parte della Regione, dei costi sostenuti per l'elaborazione e la trasmissione delle suddette informazioni.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, fornisce alla Regione i dati elementari utilizzati per calcolare la percentuale di distribuzione del gettito IRES di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 45 del 2018.
 
Art. 18

Modifiche al decreto, alle tabelle ed agli schemi allegati

1. Le eventuali modifiche alla tabella di cui all'allegato D sono effettuate con provvedimento dell'Agenzia delle entrate sulla base delle quote di compartecipazione previste dall'ordinamento finanziario. L'aggiornamento delle tabelle di cui agli allegati A, B e C e' effettuato dall'Agenzia delle entrate tenendo conto delle percentuali di compartecipazione alle entrate erariali indicate nella tabella di cui all'allegato D al presente decreto.
2. Eventuali modifiche al presente decreto sono adottate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Regione, sentite, per le parti di rispettiva competenza, le amministrazioni interessate.
 
Art. 19

Disposizioni transitorie e finali e abrogazioni

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal decimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. La struttura di gestione, secondo i criteri previsti dal presente decreto, ridetermina la ripartizione dei versamenti effettuati con i modelli F24 ed F24 EP dal 1° gennaio 2019 al giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto e, tenuto conto delle somme versate alla Regione nel medesimo periodo ai sensi dell'art. 1, comma 819, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, stabilisce il conguaglio delle spettanze in relazione ai predetti versamenti e lo comunica alla stessa Regione, al Dipartimento delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto. Le somme a debito della Regione sono corrisposte dalla medesima mediante pagamento in favore dell'erario al capitolo 1200 del capo VI di entrata entro venti giorni dalla comunicazione di cui al primo periodo del presente comma, ove detta comunicazione sia effettuata entro il 10 dicembre 2019; la Regione, entro il mese di gennaio 2020, comunica i dati dell'avvenuto versamento all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo di consentire le operazioni di rettifica della quietanza emessa sul capitolo 1200. Nel caso in cui la predetta comunicazione sia effettuata dopo il 10 dicembre 2019, la Regione provvede al versamento al capitolo 3465, art. 1, del capo X di entrata nel mese di febbraio 2020. In caso di mancato versamento al bilancio dello Stato, l'importo e' oggetto di compensazione secondo le modalita' di cui all'art. 5, comma 6. Le somme a credito della Regione sono corrisposte, con la stessa tempistica, mediante rettifica delle quietanze gia' emesse in favore del bilancio dello Stato nel periodo di riferimento con accreditamento sul conto infruttifero ordinario alla stessa intestato.
3. La struttura di gestione, sulla base dei dati comunicati dagli agenti della riscossione al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Ministero delle finanze 17 dicembre 1998 e secondo i criteri previsti dal presente decreto, ridetermina la ripartizione dei versamenti derivanti dai modelli F23, effettuati dal 1° gennaio 2018 al giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto e, tenuto conto delle somme versate alla Regione nel medesimo periodo ai sensi dell'art. 1, comma 819, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, stabilisce il conguaglio delle spettanze in relazione ai predetti versamenti entro il 31 maggio 2020. Il saldo a credito della Regione viene corrisposto mediante pagamento da apposito capitolo di spesa del bilancio dello Stato da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sulla base della comunicazione della struttura di gestione. Il saldo a debito della Regione e' corrisposto dalla medesima mediante pagamento in favore dell'erario, da effettuarsi entro il 30 giugno 2020 al capitolo 3465, art. 1, del capo X di entrata. In caso di mancato versamento al bilancio dello Stato, l'importo e' oggetto di compensazione da parte della struttura di gestione a valere sulle risorse a qualunque titolo spettanti alla Regione.
4. Nell'esercizio 2020, entro il 31 maggio, secondo i criteri previsti dal presente decreto, la struttura di gestione ridetermina e comunica alla Regione, al Dipartimento delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato:
a) la ripartizione dei versamenti effettuati nel 2018 con i modelli F24 ed F24 EP delle imposte di cui all'art. 3 e, tenuto conto delle somme versate alla Regione nel 2018 ai sensi dell'art. 1, comma 819, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, stabilisce il conguaglio delle spettanze in relazione ai predetti versamenti;
b) la ripartizione dei versamenti effettuati nel 2018 con i modelli F24 ed F24 EP dell'accisa sui tabacchi lavorati e, tenuto conto delle somme versate alla Regione nel 2018 ai sensi dell'art. 1, comma 819, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, stabilisce il conguaglio delle spettanze in relazione ai predetti versamenti;
c) le spettanze definitive relative al 2018 delle accise sull'energia elettrica e, tenuto conto delle somme versate alla Regione nel 2018 ai sensi dell'art. 1, comma 819, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dei conguagli eventualmente corrisposti ai sensi dell'art. 6 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 17 ottobre 2008, stabilisce il conguaglio delle stesse.
5. In relazione alle imposte di cui agli articoli da 6 a 12 la struttura di gestione, nell'esercizio 2020, entro il 31 marzo comunica alla Regione, al Dipartimento delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le somme versate alla Regione nel 2018 a titolo di acconto ai sensi dell'art. 1, comma 819, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Con le modalita' indicate all'art. 5, il Dipartimento delle finanze, tenuto conto della comunicazione di cui al periodo precedente, determina i conguagli dovuti per il 2018.
6. Il Dipartimento delle finanze determina il conguaglio complessivo risultante dalle operazioni di cui ai commi 4 e 5 e lo comunica alla Regione, alla struttura di gestione e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
7. Qualora il conguaglio complessivo di cui al comma 6 risulti a debito della Regione, esso viene recuperato dalla struttura di gestione, che provvede a trattenere il relativo importo dai mandati eseguiti per l'attribuzione diretta alla Regione delle quote di gettito erariale ad essa spettante. Qualora il conguaglio complessivo di cui al comma 6 risulti a credito della Regione, esso viene erogato dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con le risorse stanziate su apposito capitolo di spesa del bilancio dello Stato.
8. Le compartecipazioni ai tributi erariali di cui all'art. 49 dello statuto regionale, nel testo precedente alle modificazioni apportate dall'art. 1, comma 817, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che siano comprese nel campo di applicazione dell'art. 9 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 17 ottobre 2008 continuano ad essere versate alla Regione secondo le modalita' ivi previste fino al 31 dicembre 2019 a titolo di acconto delle spettanze di cui all'art. 15 del presente decreto per gli esercizi 2018 e 2019. Qualora le somme effettivamente spettanti per il 2018 e 2019 ai sensi dell'art. 15 comportino un saldo a debito della Regione, la medesima provvede alla restituzione mediante il pagamento in favore dell'erario, da effettuarsi entro il 30 giugno 2020 al capitolo 3465, art. 1, del capo X di entrata. In caso di mancato versamento al bilancio dello Stato, l'importo e' oggetto di compensazione da parte della struttura di gestione a valere sulle risorse a qualunque titolo spettanti alla Regione. Per i predetti tributi, le somme residue da riscuotere dei ruoli resi esecutivi alla data del 31 dicembre 2019, risultanti dalle rendicontazioni periodiche, a partire dal 1° gennaio 2020 saranno riclassificate e accertate a favore dell'erario e discaricate alla Regione dagli agenti della riscossione e le relative riscossioni attribuite allo Stato, secondo le modalita' operative che saranno definite d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
9. Le compartecipazioni ai tributi erariali di cui all'art. 49 dello statuto regionale, nel testo precedente alle modificazioni apportate dall'art. 1, comma 817, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che siano comprese nel campo di applicazione dell'art. 8 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 17 ottobre 2008 continuano ad essere versate alla Regione secondo le modalita' ivi previste fino al 31 dicembre 2019, a titolo di acconto delle spettanze di cui all'art. 16 del presente decreto per gli esercizi 2018 e 2019. Qualora le somme effettivamente spettanti per il 2018 e 2019 ai sensi dell'art. 16 comportino un saldo a debito della Regione, la medesima provvede alla restituzione mediante il pagamento in favore dell'erario, da effettuarsi entro il 30 giugno 2020 al capitolo 3465, art. 1, del capo X di entrata. In caso di mancato versamento al bilancio dello Stato, l'importo e' oggetto di compensazione da parte della struttura di gestione a valere sulle risorse a qualunque titolo spettanti alla Regione.
10. Le somme di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 sono comunicate alla Regione ai fini dell'applicazione dei principi contabili applicati alla contabilita' finanziaria 3.7.9 e 3.7.10 di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
11. Per l'esercizio 2019 e per il primo semestre dell'esercizio 2020 l'attribuzione degli acconti alla Regione sui tributi di cui agli articoli da 5 a 12 e 14 avviene applicando le percentuali riportate nella tabella di cui all'allegato I al presente decreto.
12. Il conguaglio delle spettanze per l'esercizio 2018 di cui ai commi 3, 4, 5, 8 e 9 tiene conto della quota di gettito riservata all'erario secondo i criteri indicati nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 4 ottobre 2018.
13. E' abrogato il decreto del Ministero dell'economia 17 ottobre 2008, concernente la «Attuazione del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137, recante "Disposizioni in materia di finanza regionale del Friuli-Venezia Giulia"», salvo quanto previsto ai commi 8, 9 e 14 del presente articolo.
14. Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2008, concernente la «Attuazione del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137, recante "Disposizioni in materia di finanza regionale del Friuli-Venezia Giulia"», continua ad applicarsi alla ripartizione dei versamenti di imposta effettuati dai contribuenti fino al 31 dicembre 2017 e alla quantificazione dei conguagli delle spettanze dovute in relazione alle annualita' fino al 2017. Con riferimento ai conguagli non ancora erogati, per le annualita' fino al 2017, in relazione alla compartecipazione al gettito delle ritenute sui redditi da pensione di cui all'art. 3-bis del predetto decreto del 17 ottobre 2008, il saldo a debito della Regione e' recuperato dalla struttura di gestione a valere sul gettito erariale riscosso tramite modelli F24 ed F24 EP da attribuire alla Regione in base al presente decreto e il saldo a credito della Regione e' corrisposto dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato mediante pagamento da apposito capitolo del bilancio dello Stato sulla base delle comunicazioni del Dipartimento delle finanze.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2019

Il direttore generale delle finanze: Lapecorella
Il Ragioniere generale dello Stato: Mazzotta