| Gazzetta n. 235 del 7 ottobre 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  
| DECRETO 26 settembre 2019 |  
| Individuazione delle modalita' di attribuzione delle quote di gettito dei tributi erariali spettanti alla  Regione  Friuli-Venezia  Giulia.  |  
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                         IL DIRETTORE GENERALE                             DELLE FINANZE 
                                   e 
                        IL RAGIONIERE GENERALE                              DELLO STATO 
   Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1,  e  successive modificazioni ed integrazioni, che ha approvato lo  statuto  speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia ed, in  particolare,  l'art.  49, come sostituito dall'art. 1, comma 817, lettera a),  della  legge  27 dicembre 2017, n. 205, il quale stabilisce le quote di gettito  delle entrate tributarie erariali che spettano alla Regione;   Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 45, recante norme di attuazione   dello   statuto   speciale   della   Regione    autonoma Friuli-Venezia Giulia in  materia  di  compartecipazioni  ai  tributi erariali;   Visto, in particolare, l'art. 7 del decreto legislativo n.  45  del 2018, il quale stabilisce che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Regione, sono individuati i criteri di determinazione delle quote di compartecipazione al gettito dei tributi erariali spettanti alla Regione e  sono  disciplinate  la procedura di riversamento  delle  stesse,  nonche'  le  modalita'  di informazione, secondo quanto previsto rispettivamente  agli  articoli 2, 3, 4 e 6 del citato decreto legislativo;   Visto il  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  237,  recante disposizioni relative alla modifica della disciplina  in  materia  di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari;   Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269  del  19 novembre 2001, avente ad oggetto  l'approvazione  del  nuovo  modello «F23» per il pagamento di tasse, imposte, sanzioni ed altre entrate;   Visto il capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  e le  relative  disposizioni  di  attuazione,   che   disciplinano   il versamento unitario delle imposte, tasse,  contributi  e  premi,  con eventuale compensazione dei crediti;   Visto il regolamento approvato  con  decreto  interministeriale  22 maggio 1998, n. 183, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  138  del 16 giugno 1998, recante norme per l'individuazione della struttura di gestione, prevista dall'art. 22, comma 3, del decreto  legislativo  9 luglio 1997, n. 241, nonche' la determinazione  delle  modalita'  per l'attribuzione agli enti destinatari delle somme a ciascuno  di  essi spettanti, alla quale e' affidato il compito di ripartire  in  favore degli enti destinatari le somme riscosse attraverso  il  sistema  del versamento unificato;   Visto il decreto interministeriale del 15 ottobre 1998,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 21 ottobre  1998,  recante  norme per la determinazione delle modalita' tecniche  di  ripartizione  fra gli enti destinatari dei versamenti unitari delle somme a ciascuno di essi spettanti;   Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 19  giugno  2013  prot.  2013/75075,  pubblicato  sul  sito  internet dell'Agenzia delle entrate il 19 giugno 2013, ai sensi  dell'art.  1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  avente  ad  oggetto l'approvazione delle nuove versioni dei modelli di versamento  «F24», «F24 accise» e «F24 semplificato», per  l'esecuzione  dei  versamenti unitari di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n. 241;   Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 1° dicembre 2015 prot.  2015/154279,  pubblicato  sul  sito  internet dell'Agenzia delle entrate il 1° dicembre 2015, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, avente  ad  oggetto, tra l'altro, l'approvazione della nuova  versione  del  modello  «F24 enti pubblici» (F24 EP), che utilizzano  gli  enti  pubblici,  alcune amministrazioni statali ed altre  pubbliche  amministrazioni  per  il versamento dei tributi erariali;   Vista la nota prot. n. 0013695/P del  24  settembre  2019,  con  la quale la Regione Friuli-Venezia  Giulia  ha  espresso  la  prescritta intesa;   Visto il decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  recante  le norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle amministrazioni pubbliche; 
                              Decretano: 
                                Art. 1 
                       Oggetto del provvedimento 
   1. Con il presente  decreto,  ai  sensi  dell'art.  7  del  decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 45 (Norme di attuazione  dello  statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in  materia  di compartecipazioni ai tributi erariali), sono definite:     a) le modalita' ed i criteri contabili per l'imputazione diretta, sul   conto   infruttifero   ordinario   intestato    alla    Regione Friuli-Venezia Giulia (d'ora innanzi «Regione»), istituito presso  la Tesoreria dello Stato, delle quote di gettito dei tributi erariali ad essa spettanti;     b)  le  tipologie  delle  entrate  erariali   che,   nelle   more dell'individuazione  delle   modalita'   di   attribuzione   diretta, continuano ad essere corrisposte alla Regione mediante  trasferimento da apposito capitolo di spesa del bilancio dello Stato;     c) le forme di compensazione  delle  anticipazioni  effettuate  a seguito delle compensazioni operate dai contribuenti,  ai  sensi  del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;     d) le forme di compensazione  delle  anticipazioni  effettuate  a seguito dell'erogazione dei rimborsi fiscali;     e) i dati informativi forniti alla Regione ai sensi  dell'art.  6 del decreto legislativo n. 45 del 2018.   2. Le disposizioni del presente decreto  si  applicano,  in  quanto compatibili, anche alle quote di gettito erariale  riscosse  ed  alle compensazioni esercitate attraverso sistemi di pagamento che verranno in futuro sviluppati.     |  
|   |    Allegato "A" - imputazioni contabili del  gettito  erariale  riscosso tramite F23 da attribuire direttamente alla  Regione  Friuli  Venezia                               Giulia 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |    Allegato "B" - imputazioni contabili  del  gettito  riscosso  tramite modelli F24 e F24 EP, da attribuire direttamente alla Regione  Friuli                           Venezia Giulia 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |    Allegato "C"  -  tabella  delle  riscossioni  a  mezzo  ruolo  e  dei versamenti diretti da attribuire alla Regione Friuli Venezia Giulia               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |    Allegato "D" - tabella generale delle compartecipazioni della Regione             Friuli Venezia Giulia alle entrate erariali 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |            ALLEGATO E - schema distinta mensile versamenti F23 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |    ALLEGATO F - SCHEMA DI FLUSSO CONTABILE MENSILE  RIEPILOGATIVO  DELLE   OPERAZIONI DI RIPARTIZIONE DEI MODELLI F24 ED F24 ENTI PUBBLICI 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |    Allegato  G  -  schema  della  tabella  generale  delle   imputazioni         contabili del gettito riscosso tramite F24 e F24 EP 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |    Allegato "H" - schema di flusso giornaliero dei mandati di  accredito eseguiti direttamente in favore della Regione FVG,  in  relazione  al                gettito riscosso tramite F24 e F24 EP 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |     Allegato I - percentuali di acconto da applicare per l'anno 2019 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                                 Art. 2   Ripartizione delle quote di gettito erariale riscosse  attraverso  il                             modello F23 
   1.  Ove  non  diversamente  disposto  dal  presente   decreto,   la ripartizione in favore della Regione delle quote di gettito  erariale riscosse con le modalita' previste dal decreto legislativo  9  luglio 1997, n. 237, e' effettuata dagli agenti della  riscossione  mediante accredito  diretto  delle  relative  somme  sul  conto   infruttifero ordinario alla stessa intestato presso la Tesoreria dello Stato.   2. Per l'individuazione dei criteri di imputazione contabile  delle somme riscosse per ciascun codice tributo presso gli sportelli  degli ambiti provinciali che  insistono  sul  territorio  della  Regione  - ovvero a questi  ultimi  accreditati  dagli  intermediari  finanziari abilitati - si rinvia alla tabella di cui all'allegato A al  presente decreto.   3. Per quanto non previsto dal presente decreto, si  applicano,  in quanto compatibili, il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 e le relative disposizioni di attuazione.     |  
|   |                                 Art. 3   Ripartizione delle quote di gettito erariale  riscosse  attraverso  i                        modelli F24 ed F24 EP 
   1.  Ove  non  diversamente  disposto  dal  presente   decreto,   la ripartizione in favore della Regione delle quote di gettito  erariale riscosse attraverso il «modello F24», di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed il «modello F24 enti pubblici» (F24  EP),  e' effettuata  dalla  struttura  di  gestione  individuata  dal  decreto interministeriale 22 maggio 1998, n. 183 (d'ora innanzi «struttura di gestione»), sulla base dei codici tributo indicati dai contribuenti e del luogo in  cui  e'  avvenuto  il  versamento,  mediante  accredito diretto  delle  relative  somme  sul  conto  infruttifero  ordinario, intestato alla Regione presso la Tesoreria dello Stato.   2. Per l'individuazione del luogo in cui e' avvenuto il versamento, di cui al comma precedente, si applicano i seguenti criteri:     a) per i versamenti eseguiti tramite il modello F24 EP, il  luogo in cui  e'  avvenuto  il  versamento  e'  identificato  con  l'ambito provinciale ove ha sede la filiale della Banca d'Italia presso cui e' aperto il  conto  di  tesoreria  unica  o  la  contabilita'  speciale dell'ente pubblico o dell'amministrazione statale periferica  che  ha eseguito il pagamento. Per i versamenti eseguiti dagli enti  pubblici e dalle amministrazioni dello  Stato  titolari  di  conti  presso  la tesoreria centrale, il luogo di riscossione e' individuato in base al domicilio fiscale dell'ente;     b) per i versamenti eseguiti tramite il modello F24 cartaceo,  il luogo in cui e' avvenuto il versamento e' identificato  con  la  sede della filiale dell'intermediario della riscossione presso il quale e' stato presentato il modello F24;     c) per i versamenti eseguiti tramite il modello  F24  telematico, il luogo in cui e' avvenuto il versamento e' identificato con la sede della filiale della banca o  dell'ufficio  postale,  individuati  dal corrispondente codice CAB (codice di avviamento bancario), presso cui e' aperto il conto corrente di addebito del versante;     d) per i versamenti telematici eseguiti mediante il  modello  F24 cumulativo con addebito  sul  conto  dell'intermediario  o  pervenuti tramite banche  prive  di  sportelli  sul  territorio  (c.d.  «banche virtuali»), il luogo in cui e' avvenuto il versamento e' identificato con il domicilio fiscale del versante.   3. Le ripartizioni sono eseguite esclusivamente sulla base dei dati trasmessi all'Agenzia delle entrate dai  contribuenti,  attraverso  i servizi  telematici  forniti  dall'agenzia   stessa,   ovvero   dagli intermediari della riscossione  (banche,  Poste  Italiane  S.p.a.  ed agenti della riscossione).   4. I criteri di imputazione  contabile  delle  somme  riscosse  per ciascun codice tributo sono individuati nell'allegato B  al  presente decreto.   5. La ripartizione delle somme  viene  effettuata  al  netto  degli importi di segno negativo derivanti  dalle  compensazioni  esercitate dai contribuenti, attribuendo gli  importi  ad  esse  corrispondenti, nell'ordine, ai seguenti capitoli ed  articoli  del  bilancio:  1203, art. 1; 1023, art. 3; 1024, art. 8; 1024, art. 2;  eventualmente  per capitolo ed articolo crescente a partire dal 1023.   6. Nei giorni in cui i versamenti dei contribuenti  sono  inferiori alle compensazioni esercitate, le somme occorrenti per  ripianare  il saldo negativo di ripartizione sono anticipate mediante prelievo  dei fondi necessari  dalla  contabilita'  speciale  n.  1778,  denominata «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio».   7. Il recupero delle anticipazioni effettuate ai sensi del comma  6 avviene entro il mese  successivo,  salvo  insufficiente  importo  di segno positivo, imputando le somme al bilancio della Regione  con  le modalita' previste dal comma 5.   8. Per quanto non espressamente previsto dal  presente  decreto  in tema di ripartizione delle somme riscosse attraverso i  modelli  F24, si rinvia alle  disposizioni,  in  quanto  compatibili,  dei  decreti interministeriali del 22 maggio 1998, n. 183 e del 15 ottobre 1998.     |  
|   |                                 Art. 4 
                Recupero delle anticipazioni effettuate                       per i rimborsi di imposte 
   1. Entro il mese di novembre di  ciascun  anno,  con  le  modalita' previste dall'art. 3, comma 7, la struttura di gestione  recupera  la quota di competenza regionale dei rimborsi  erogati  ai  contribuenti afferenti ai tributi erariali compartecipati dalla Regione.   2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai rimborsi fiscali relativi ai tributi di cui agli articoli da 5 a 14, per i quali resta ferma la disciplina ivi prevista.     |  
|   |                                 Art. 5 
            Modalita' di attribuzione del gettito relativo                    ad alcune tipologie di tributi 
   1.  Entro  il  31  maggio  di  ciascun  esercizio,   il   Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sulla base dei criteri stabiliti dall'art.  49  della  legge  costituzionale  31 gennaio 1963,  n.  1,  recante  lo  statuto  speciale  della  Regione Friuli-Venezia Giulia (d'ora innanzi «statuto speciale») e  dall'art. 3 del decreto legislativo n. 45 del 2018, applicati agli ultimi  dati disponibili, determina l'ammontare del gettito annuale relativo  alla compartecipazione all'imposta sul  valore  aggiunto  (IVA)  derivante dagli scambi interni, all'imposta sul reddito delle societa'  (IRES), all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), alle  ritenute a titolo d'imposta sugli interessi, alle ritenute a titolo di imposta e alle imposte sostitutive sugli altri  redditi  da  capitale  e  sui redditi diversi, all'imposta sulle assicurazioni  diverse  da  quella sulla responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e all'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita  e  li comunica alla Regione, alla struttura di gestione ed al  Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.   2. Il gettito di cui al comma 1 costituisce la base per il  calcolo dell'acconto annuale da attribuire ai sensi degli articoli  seguenti, nonche' per la determinazione del conguaglio relativo all'anno a  cui si riferiscono i dati utilizzati per il calcolo, ove definitivi.   3. Con riferimento ai tributi di cui al comma 1,  la  Regione  puo' richiedere alla struttura di gestione, mediante comunicazione inviata tramite   posta   elettronica   certificata,   di   interrompere   la corresponsione  dell'acconto  per  un  determinato  esercizio,  anche limitatamente a uno  o  ad  alcuni  di  essi,  con  esclusione  della possibilita' di  riprenderne  l'erogazione  nel  medesimo  esercizio. L'interruzione  e'   consentita   esclusivamente   per   un   miglior allineamento dell'ammontare degli acconti corrisposti in corso d'anno rispetto alle spettanze previste, ai sensi del comma  3  dell'art.  4 del decreto legislativo n. 45 del 2018, ed e'  disposta  entro  dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.   4. Con riferimento ai tributi di cui al comma 1, entro il 31  marzo di  ciascun  esercizio,  la  struttura  di   gestione   comunica   al Dipartimento  delle  finanze  e  al  Dipartimento  della   Ragioneria generale dello Stato quanto corrisposto  alla  Regione  a  titolo  di acconto nell'esercizio precedente.   5. Con riferimento ai tributi di cui al comma  1,  sulla  base  del gettito spettante alla Regione ai  sensi  dello  statuto  speciale  e delle relative norme di attuazione, nonche' degli acconti corrisposti ai sensi degli  articoli  seguenti,  il  Dipartimento  delle  finanze determina il conguaglio a credito ovvero a debito della  Regione.  Il secondo anno successivo a quello di riferimento, entro il 31  maggio, il Dipartimento delle finanze comunica alla Regione, al  Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed alla struttura  di  gestione il conguaglio riferito ai tributi di cui al presente articolo  per  i quali sono disponibili  i  dati  definitivi  relativi  all'annualita' oggetto di conguaglio.  Per  i  tributi  i  cui  dati  non  risultano definitivi il conguaglio e' comunicato separatamente nel rispetto  di quanto previsto nel principio contabile applicato  alla  contabilita' finanziaria 3.7.10 di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo  23 giugno 2011, n. 118.   6. Il conguaglio a debito  della  Regione  viene  recuperato  dalla struttura di gestione, che provvede a trattenere il relativo  importo dai mandati eseguiti per l'attribuzione diretta  alla  Regione  delle quote di gettito erariale ad essa spettante.   7.  Il  conguaglio  a  credito  della  Regione  viene  erogato  dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,  con  le  risorse stanziate su apposito capitolo di spesa del bilancio dello Stato.     |  
|   |                                 Art. 6 
          Modalita' di attribuzione del gettito dell'imposta       sul valore aggiunto (IVA) derivante dagli scambi interni 
   1. In  relazione  alla  compartecipazione  all'imposta  sul  valore aggiunto (IVA) derivante dagli scambi  interni,  e'  attribuita  alla Regione una somma a titolo di acconto per ciascun esercizio.   2. L'acconto di cui al comma 1 e' attribuito a cura della struttura di gestione accreditando  alla  Regione  una  quota  percentuale  dei versamenti IVA eseguiti a titolo di liquidazione mensile e  di  split payment tramite modelli F24 e F24 EP. Tale  percentuale,  arrotondata al secondo decimale, e' ottenuta dal rapporto tra la somma da versare a titolo di acconto alla Regione, determinata ai sensi dell'art. 5, e l'ammontare complessivo dei versamenti  IVA  eseguiti  nell'esercizio precedente a titolo  di  liquidazione  mensile  e  di  split  payment tramite modelli F24 e F24 EP. La  predetta  percentuale  puo'  essere applicata in misura inferiore, esclusivamente al fine  di  consentire un migliore allineamento dell'ammontare degli acconti  rispetto  alle spettanze previste, su richiesta  della  Regione  alla  struttura  di gestione da formularsi entro il 15 giugno di ogni esercizio.   3. A seguito della comunicazione del Dipartimento delle finanze  di cui all'art. 5,  comma  1,  la  struttura  di  gestione  aggiorna  la percentuale di acconto di cui al comma precedente, la  comunica  alla Regione e la applica alle ripartizioni di gettito a decorrere dal  1° luglio di ciascun esercizio.     |  
|   |                                 Art. 7 
          Modalita' di attribuzione del gettito dell'imposta               sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) 
   1. In relazione alla compartecipazione all'IRPEF, la  struttura  di gestione attribuisce alla Regione una somma a titolo di  acconto  per ciascun esercizio, accreditando alla Regione  una  quota  percentuale dei versamenti IRPEF  eseguiti  a  titolo  di  ritenute  mensili  sui redditi da lavoro dipendente.   2. La percentuale  di  cui  al  comma  1,  arrotondata  al  secondo decimale, e' ottenuta dal rapporto tra la somma dovuta  a  titolo  di acconto,  determinata  ai  sensi  dell'art.  5,  e  l'ammontare   dei versamenti IRPEF eseguiti a titolo di ritenute mensili sui redditi da lavoro  dipendente  tramite  modelli  F24  e  F24  EP  nell'esercizio precedente. La predetta percentuale puo' essere applicata  in  misura inferiore,  esclusivamente  al  fine  di   consentire   un   migliore allineamento dell'ammontare degli  acconti  rispetto  alle  spettanze previste, su richiesta della Regione alla struttura  di  gestione  da formularsi entro il 15 giugno di ogni esercizio.   3. A seguito della comunicazione del Dipartimento delle finanze  di cui all'art. 5,  comma  1,  la  struttura  di  gestione  aggiorna  la percentuale di acconto di cui al comma precedente, la  comunica  alla Regione e la applica alle ripartizioni di gettito a decorrere dal  1° luglio di ciascun esercizio.   4. La percentuale di acconto e' modificata a seguito della adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 2,  comma  1,  del  decreto  legislativo  6  maggio   2011,   n.   68 (Disposizioni in materia di autonomia  di  entrata  delle  regioni  a statuto ordinario e delle province,  nonche'  di  determinazione  dei costi e dei fabbisogni standard nel  settore  sanitario)  in  ragione della riduzione di gettito IRPEF ivi prevista.     |  
|   |                                 Art. 8   Modalita' di compartecipazione al gettito  dell'imposta  sul  reddito                        delle societa' (IRES) 
   1. In relazione alla compartecipazione all'IRES, e' attribuita alla Regione una somma a titolo di acconto per ciascun esercizio.   2. L'acconto di cui al comma 1 e' attribuito a cura della struttura di gestione accreditando  alla  Regione  una  quota  percentuale  dei versamenti IRES eseguiti a titolo di acconto e saldo tramite  modelli F24 e F24 EP. Tale percentuale, arrotondata al secondo  decimale,  e' ottenuta dal rapporto tra la somma da versare  a  titolo  di  acconto alla  Regione,  determinata  ai  sensi  dell'art.  5,  e  l'ammontare complessivo dei versamenti IRES eseguiti nell'esercizio precedente  a titolo di acconto e saldo tramite modelli F24 e F24 EP.  La  predetta percentuale puo' essere applicata in misura inferiore, esclusivamente al fine di consentire un migliore allineamento  dell'ammontare  degli acconti rispetto alle spettanze previste, su richiesta della  Regione alla struttura di gestione da formularsi entro il 15 giugno  di  ogni esercizio.   3. A seguito della comunicazione del Dipartimento delle finanze  di cui all'art. 5,  comma  1,  la  struttura  di  gestione  aggiorna  la percentuale di acconto di cui al comma precedente, la  comunica  alla Regione e la applica alle ripartizioni di gettito a decorrere dal  1° luglio di ciascun esercizio.     |  
|   |                                 Art. 9 
            Modalita' di attribuzione del gettito relativo           alla ritenuta a titolo d'imposta sugli interessi 
   1. In relazione  alla  compartecipazione  alla  ritenuta  a  titolo d'imposta sugli interessi e' attribuita  alla  Regione  una  somma  a titolo di acconto per ciascun esercizio.   2. L'acconto di cui al comma 1 e' attribuito a cura della struttura di gestione, accreditando alla  Regione  una  quota  percentuale  dei versamenti eseguiti tramite modelli F24 con il codice  tributo  1028, ovvero mediante eventuali codici  successivamente  istituiti  per  la medesima  fattispecie.  Tale  percentuale,  arrotondata  al   secondo decimale, e' ottenuta dal rapporto tra la somma da versare  a  titolo di  acconto  alla  Regione,  determinata  ai  sensi  dell'art.  5,  e l'ammontare  complessivo  dei  versamenti   eseguiti   nell'esercizio precedente tramite modelli F24 con il  codice  tributo  1028,  ovvero mediante eventuali codici successivamente istituiti per  la  medesima fattispecie. La predetta percentuale puo' essere applicata in  misura inferiore,  esclusivamente  al  fine  di   consentire   un   migliore allineamento dell'ammontare degli  acconti  rispetto  alle  spettanze previste, su richiesta della Regione alla struttura  di  gestione  da formularsi entro il 15 giugno di ogni esercizio.   3. A seguito della comunicazione del Dipartimento delle finanze  di cui all'art. 5,  comma  1,  la  struttura  di  gestione  aggiorna  la percentuale di acconto di cui al comma precedente, la  comunica  alla Regione e la applica alle ripartizioni di gettito a decorrere dal  1° luglio di ciascun esercizio.     |  
|   |                                 Art. 10   Modalita' di attribuzione del gettito relativo alle ritenute a titolo  di imposta e  alle  imposte  sostitutive  sugli  altri  redditi  da  capitale e sui redditi diversi. 
   1. In relazione alla compartecipazione alle ritenute  a  titolo  di imposta e alle imposte sostitutive sui redditi da capitale diversi da quelli di cui all'art. 9 e sui redditi diversi,  e'  attribuita  alla Regione una somma a titolo di acconto per ciascun esercizio.   2. L'acconto di cui al comma 1 e' attribuito a cura della struttura di gestione, accreditando alla  Regione  una  quota  percentuale  dei versamenti eseguiti tramite modelli F24 con i  codici  tributo  1239, 1705  e  1710,  ovvero  mediante  eventuali  codici   successivamente istituiti per le medesime fattispecie. Tale  percentuale  di  cui  al comma 2, arrotondata al secondo decimale, e'  ottenuta  dal  rapporto tra la somma da versare a titolo di acconto alla Regione, determinata ai sensi  dell'art.  5,  e  l'ammontare  complessivo  dei  versamenti eseguiti nell'esercizio precedente tramite modelli F24 con  i  codici tributo  1239,  1705  e  1710,  ovvero  mediante   eventuali   codici successivamente istituiti per le medesime  fattispecie.  La  predetta percentuale puo' essere applicata in misura inferiore, esclusivamente al fine di consentire un migliore allineamento  dell'ammontare  degli acconti rispetto alle spettanze previste, su richiesta della  Regione alla struttura di gestione da formularsi entro il 15 giugno  di  ogni esercizio.   3. A seguito della comunicazione del Dipartimento delle finanze  di cui all'art. 5,  comma  1,  la  struttura  di  gestione  aggiorna  la percentuale di acconto, la comunica alla Regione e  la  applica  alle ripartizioni  di  gettito  a  decorrere  dal  1°  luglio  di  ciascun esercizio.     |  
|   |                                 Art. 11   Modalita' di attribuzione dell'imposta sulle assicurazioni diverse da  quella sulla responsabilita' civile  derivante  dalla  circolazione  dei veicoli a motore. 
   1.  In   relazione   alla   compartecipazione   all'imposta   sulle assicurazioni  diverse  da  quella   sulla   responsabilita'   civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e' attribuita  alla Regione una somma a titolo di acconto per ciascun esercizio.   2. L'acconto di cui al comma 1 e' attribuito a cura della struttura di gestione accreditando  alla  Regione  una  quota  percentuale  dei versamenti  dell'imposta   eseguiti   tramite   modelli   F24.   Tale percentuale,  arrotondata  al  secondo  decimale,  e'  ottenuta   dal rapporto tra la somma da versare a titolo di  acconto  alla  Regione, determinata ai sensi  dell'art.  5,  e  l'ammontare  complessivo  dei versamenti dell'imposta sulle assicurazioni  eseguiti  nell'esercizio precedente tramite modelli F24. La predetta percentuale  puo'  essere applicata in misura inferiore, esclusivamente al fine  di  consentire un migliore allineamento dell'ammontare degli acconti  rispetto  alle spettanze previste, su richiesta  della  Regione  alla  struttura  di gestione da formularsi entro il 15 giugno di ogni esercizio.   3. A seguito della comunicazione del Dipartimento delle finanze  di cui all'art. 5,  comma  1,  la  struttura  di  gestione  aggiorna  la percentuale di acconto di cui al comma precedente, la  comunica  alla Regione e la applica alle ripartizioni di gettito a decorrere dal  1° luglio di ciascun esercizio.     |  
|   |                                 Art. 12 
                Modalita' di attribuzione dell'imposta                sulle riserve matematiche dei rami vita 
   1. In relazione alla compartecipazione  all'imposta  sulle  riserve matematiche dei rami vita e' attribuita  alla  Regione  una  somma  a titolo di acconto per ciascun esercizio.   2. L'acconto di cui al comma 1 e' attribuito a cura della struttura di gestione accreditando  alla  Regione  una  quota  percentuale  dei versamenti dell'imposta  sulle  riserve  matematiche  dei  rami  vita eseguiti  tramite  modelli  F24.  Tale  percentuale,  arrotondata  al secondo decimale, e' ottenuta dal rapporto tra la somma da versare  a titolo di acconto alla Regione, determinata ai sensi dell'art.  5,  e l'ammontare complessivo dei  versamenti  dell'imposta  sulle  riserve matematiche dei rami vita eseguiti nell'esercizio precedente  tramite modelli F24. La predetta percentuale puo' essere applicata in  misura inferiore,  esclusivamente  al  fine  di   consentire   un   migliore allineamento dell'ammontare degli  acconti  rispetto  alle  spettanze previste, su richiesta della Regione alla struttura  di  gestione  da formularsi entro il 15 giugno di ogni esercizio.   3. A seguito della comunicazione del Dipartimento delle finanze  di cui all'art. 5,  comma  1,  la  struttura  di  gestione  aggiorna  la percentuale di acconto di cui al comma precedente, la  comunica  alla Regione e la applica alle ripartizioni di gettito a decorrere dal  1° luglio di ciascun esercizio.     |  
|   |                                 Art. 13 
       Disposizioni in materia di accise sull'energia elettrica 
   1. La compartecipazione all'accisa sull'energia elettrica fornita o consumata nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia  di  cui all'art. 49, comma 1, lettera b) dello statuto speciale  si  realizza attraverso il versamento di  acconti  e  conguagli,  nelle  modalita' definite dai commi che seguono.   2. A titolo di acconto, la struttura di gestione  attribuisce  alla Regione la quota indicata all'art. 49,  comma  1,  lettera  b)  dello statuto regionale dei versamenti dell'accisa  sull'energia  elettrica eseguiti tramite modello F24-accise con il codice tributo 2806 o  con altro codice eventualmente istituito  per  la  medesima  fattispecie, contrassegnati, nell'apposito  campo  della  sezione  «accise»  della delega di pagamento, con le  sigle  degli  ambiti  provinciali  della Regione.   3. L'Agenzia delle dogane e dei  monopoli  comunica,  entro  il  31 maggio di ogni anno, il gettito  dell'accisa  sull'energia  elettrica complessivamente  spettante  alla  Regione  ai  sensi  dello  statuto speciale e delle relative norme di attuazione, al netto dei  rimborsi erogati  ai  contribuenti,  al   Dipartimento   delle   finanze,   al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, alla struttura di gestione, nonche' alla Regione stessa.   4. Con riferimento a ciascun esercizio, tenuto  conto  delle  somme gia' versate ai sensi del comma 2, la struttura di gestione determina il conguaglio a debito ovvero a credito della Regione e  ne  comunica l'importo, entro il 30 giugno di ogni anno, alla Regione  stessa,  al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed al Dipartimento delle finanze.   5. Il conguaglio a debito  della  Regione  viene  recuperato  dalla struttura di gestione, che provvede a trattenere il relativo  importo dai mandati eseguiti per l'attribuzione diretta  alla  Regione  delle quote di gettito erariale ad essa spettante.   6. Il conguaglio a  credito  viene  corrisposto  alla  Regione  dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,  con  le  risorse stanziate su apposito capitolo di spesa del bilancio dello Stato.     |  
|   |                                 Art. 14 
                   Disposizioni in materia di accise                    sui carburanti per autotrazione 
   1. La compartecipazione al gettito delle accise sulla benzina e sul gasolio per autotrazione, spettante alla Regione ai  sensi  dell'art. 49, comma 1, lettera a) dello  statuto  speciale  della  Regione,  si realizza attraverso il versamento di acconti  e  di  conguagli  nelle modalita' definite dai commi che seguono.   2. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro  il  31  maggio  di ciascun anno, comunica alla Regione e al  Ministero  dell'economia  e delle finanze, Dipartimento delle finanze, il  numero  dei  litri  di benzina e di gasolio per autotrazione  erogati  nell'anno  precedente nel territorio della Regione,  rilevati  dai  registri  di  carico  e scarico alla cui tenuta sono obbligati i soggetti di cui all'art. 25, comma 2, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 ottobre 1995,  n. 504, nonche' eventuali variazioni delle aliquote sui  carburanti  per autotrazione.   3. Entro il 31 maggio la struttura di gestione comunica all'Agenzia delle  dogane  e  dei  monopoli,  alla   Regione   e   al   Ministero dell'economia  e   delle   finanze,   Dipartimento   delle   finanze, l'ammontare complessivo dei  pagamenti  effettuati  nell'anno  solare precedente con il modello F24  accise  e  contrassegnati  dal  codice tributo 2804 nonche' l'ammontare complessivo delle somme  corrisposte alla Regione a titolo di acconto nello stesso periodo.   4. Entro il quindicesimo giorno dalla ricezione delle comunicazioni di cui ai commi 2 e 3, il Ministero dell'economia  e  delle  finanze, Dipartimento delle finanze, quantifica il  coefficiente  percentuale, arrotondato  al  secondo  decimale,  che,  applicato   ai   pagamenti effettuati con  il  modello  F24  accise  contrassegnati  dal  codice tributo 2804, assicura alla Regione i  previsti  flussi  di  acconto. Tale coefficiente si ottiene dal rapporto tra  il  gettito  spettante alla  Regione  in  base  ai  dati  dell'erogato   relativi   all'anno precedente e il complessivo importo introitato nello  stesso  periodo dalla struttura di gestione per effetto dei versamenti contrassegnati dal codice  tributo  2804.  Il  gettito  spettante  alla  Regione  si ottiene, separatamente per  prodotto,  moltiplicando  il  numero  dei litri erogati nel territorio regionale, di cui al  comma  2,  per  le rispettive aliquote d'imposta e quindi per le rispettive  percentuali stabilite all'art. 49, comma 1, lettera a) dello statuto  speciale  e sommando quindi i due valori cosi'  ottenuti.  Qualora  nell'anno  in questione  sia   intervenuta   una   variazione   di   aliquota,   la quantificazione  del  gettito  spettante  alla  Regione  si   ottiene distribuendo i litri erogati in proporzione diretta ai giorni  solari di vigenza della aliquota.   5. Entro il 30 giugno, il Ministero dell'economia e delle  finanze, Dipartimento delle finanze comunica alla  struttura  di  gestione  il coefficiente percentuale determinato ai sensi del comma 4.   6.  Entro  cinque  giorni  lavorativi  dalla  ricezione   di   tale comunicazione la struttura di gestione applica il coefficiente di cui al comma  4  nella  determinazione  degli  acconti  da  erogare  alla Regione.   7. Il Dipartimento delle finanze, sulla base dei  dati  di  cui  al precedente comma 2 e degli acconti comunicati ai sensi del precedente comma 3, determina, entro il 30 giugno, l'ammontare del conguaglio  a debito ovvero a  credito  della  Regione,  riferito  all'anno  solare precedente e lo comunica al Dipartimento  della  Ragioneria  generale dello Stato e alla Regione. I fondi necessari per  la  corresponsione alla Regione dell'eventuale conguaglio a credito saranno prelevati da un apposito capitolo di spesa del bilancio dello  Stato,  nell'ambito delle missioni e programmi relativi al Dipartimento della  Ragioneria generale dello Stato del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze. L'eventuale conguaglio a debito della Regione viene  comunicato  alla stessa ed alla struttura di gestione dal Dipartimento delle  finanze. La struttura di gestione provvede al relativo  recupero  in  sede  di erogazione degli acconti alla Regione.   8. Eventuali variazioni dei quantitativi di benzina  e  di  gasolio per autotrazione di cui al comma 2 sono comunicati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro il mese di  novembre  di  ciascun  anno, alla Regione, al Dipartimento delle finanze,  al  Dipartimento  della Ragioneria generale dello Stato ed alla  struttura  di  gestione.  La conseguente variazione del conguaglio gia'  calcolato  ai  sensi  del comma 7 e'  riconosciuta  in  sede  di  attribuzione  del  conguaglio dell'esercizio successivo.   9. L'Agenzia delle dogane e  dei  monopoli  per  il  tramite  della Direzione  territoriale  competente  e  la   Regione,   prima   delle determinazioni di cui ai commi precedenti, confrontano i dati di  cui ciascuna e' in possesso, nel rispetto della normativa in  materia  di riservatezza.     |  
|   |                                 Art. 15 
       Disposizioni in materia di entrate riscosse a mezzo ruolo 
   1. Nelle more dell'individuazione delle modalita'  di  riversamento diretto del gettito, la compartecipazione alle entrate tributarie  di cui all'art. 49 dello statuto regionale riscosse a  mezzo  ruolo,  ad eccezione di quella ai tributi disciplinati dagli articoli da 5 a  12 del presente decreto, e' attribuita  alla  Regione  dal  Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante pagamento da apposito capitolo di spesa del bilancio dello Stato.   2. Le entrate tributarie di cui al  comma  1  sono  elencate  nella tabella di cui all'allegato C del presente decreto, con l'indicazione del pertinente capitolo e articolo del bilancio dello Stato.   3. L'ammontare delle entrate riscosse a mezzo ruolo spettanti  alla Regione per ciascun esercizio, determinato ai sensi  del  comma  4  e ridotto del 40 per cento, costituisce l'acconto delle  spettanze  per l'esercizio successivo.   4. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato  determina l'importo delle entrate riscosse a mezzo ruolo spettanti alla Regione per l'esercizio precedente sulla base  dell'ammontare  delle  entrate tributarie di cui al comma 1 riscosse a  mezzo  ruolo  nell'esercizio precedente, in conto competenza e in conto residui,  come  verificate dalle ragionerie territoriali dello Stato competenti  per  territorio entro il 30 aprile.   5. Gli importi di cui al comma  4  sono  comunicati  alla  Regione, entro il 31 maggio di ciascun anno,  ai  fini  dell'applicazione  del principio contabile applicato alla contabilita' finanziaria  3.7.9  e 3.7.10 di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.   6. Le entrate riscosse a mezzo ruolo afferenti ai  tributi  di  cui agli articoli da 5 a  12  sono  riversate  alla  Regione  secondo  la disciplina ivi prevista.     |  
|   |                                 Art. 16 
                          Versamenti diversi 
   1. Nelle more dell'individuazione delle modalita'  di  riversamento diretto del gettito, la compartecipazione alle entrate tributarie  di cui all'art. 49 dello statuto  regionale  versate  dai  debitori  non codificati direttamente in favore del bilancio dello Stato presso  le tesorerie dello Stato situate sul territorio regionale, sui  capitoli indicati nella tabella di cui all'allegato C al presente decreto,  e' attribuita alla Regione dal Dipartimento  della  Ragioneria  generale dello Stato, mediante pagamento da apposito  capitolo  di  spesa  del bilancio dello Stato sulla base dei versamenti  effettuati  nell'anno precedente.   2. Nelle more dell'individuazione delle modalita'  di  riversamento diretto del gettito, la compartecipazione alle tasse  di  concessione governativa, alle tasse di pubblico  insegnamento  e  all'imposta  di bollo affluite su conti correnti postali  intestati  allo  Stato,  e' attribuita alla Regione dal Dipartimento  della  Ragioneria  generale dello Stato, mediante pagamento da apposito  capitolo  di  spesa  del bilancio dello Stato.   3. Gli intestatari dei conti correnti postali sui quali affluiscono le  tasse  di  concessione  governativa,   le   tasse   di   pubblico insegnamento e l'imposta di bollo, comunicano annualmente,  entro  il 30 aprile, al Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato  e alla Regione l'ammontare dei versamenti eseguiti nel territorio della Regione nell'esercizio precedente.   4. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato  determina l'importo delle entrate di cui ai commi 1 e 2 spettante alla  Regione per l'esercizio precedente.   5. Gli importi di cui al comma  4  sono  comunicati  alla  Regione, entro il 31 maggio di ciascun anno,  ai  fini  dell'applicazione  del principio contabile applicato alla contabilita' finanziaria  3.7.9  e 3.7.10 di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.     |  
|   |                                 Art. 17 
                          Flussi informativi 
   1. Ai sensi dell'art. 6 del decreto  legislativo  n. 45  del  2018, sono forniti alla Regione, nei modi stabiliti dai commi seguenti, gli elementi informativi necessari  a  determinare  la  ripartizione  del gettito dei tributi compartecipati.   2. L'Agenzia delle entrate trasmette alla Regione:     a. un flusso informativo mensile riepilogativo  delle  operazioni di ripartizione dei versamenti effettuati tramite modelli F24  e  F24 EP, secondo lo schema definito nell'allegato F al  presente  decreto, unitamente  ad  un  flusso  informativo  dei  versamenti  oggetto  di ripartizione;     b. un flusso informativo mensile dei versamenti effettuati con  i modelli F24 e F24 EP relativi alle imposte di cui all'art.  3,  comma 8, del decreto legislativo n. 45/2018,  nonche'  quelli  relativi  ad eventuali altre imposte compartecipate dalla Regione  il  cui  flusso informativo mensile  non  sia  reperibile  dai  dati  pubblicati  nel rapporto  mensile   sull'andamento   delle   entrate   tributarie   e contributive di cui al comma 5 dell'art. 14 della legge  31  dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica);     c. un flusso informativo mensile riepilogativo delle  imputazioni contabili del gettito riscosso tramite  F24  e  F24  EP,  secondo  lo schema definito nell'allegato G al presente decreto;     d. un flusso informativo giornaliero  dei  mandati  di  accredito eseguiti in favore della medesima Regione, secondo lo schema definito nell'allegato H al presente decreto.   3. Nelle more della definizione di un protocollo  d'intesa  tra  il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la Regione,  gli agenti della riscossione, in relazione alle quote di gettito erariale riscosse con le modalita' previste dal decreto legislativo  9  luglio 1997, n. 237 di cui all'art. 2 del presente decreto, trasmettono alla Regione la distinta riepilogativa dei versamenti effettuati nel  mese precedente secondo lo schema definito  nell'allegato  E  al  presente decreto;   4. Con convenzione da stipularsi con  l'Agenzia  delle  entrate  e' disciplinata la trasmissione alla  Regione  di  elementi  informativi strettamente inerenti alla quantificazione del gettito spettante alla Regione stessa, relativi a:     a) le dichiarazioni dei redditi e dei sostituti di imposta  e  le certificazioni   sostitutive   riguardanti   l'Irpef    dovuta    dai contribuenti fiscalmente domiciliati sul territorio regionale;     b) i versamenti IRPEF  effettuati  dai  contribuenti  fiscalmente domiciliati sul territorio regionale a  seguito  delle  attivita'  di accertamento e controllo.   La convenzione di cui  al  presente  comma  dovra'  prevedere,  tra l'altro, il  rimborso  all'Agenzia  delle  entrate,  da  parte  della Regione, dei costi sostenuti per  l'elaborazione  e  la  trasmissione delle suddette informazioni.   5. Il Ministero dell'economia e delle finanze,  Dipartimento  delle finanze, fornisce alla  Regione  i  dati  elementari  utilizzati  per calcolare la percentuale di distribuzione del  gettito  IRES  di  cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 45 del 2018.     |  
|   |                                 Art. 18 
      Modifiche al decreto, alle tabelle ed agli schemi allegati 
   1. Le eventuali modifiche alla tabella di cui all'allegato  D  sono effettuate con provvedimento dell'Agenzia delle  entrate  sulla  base delle   quote   di   compartecipazione   previste    dall'ordinamento finanziario. L'aggiornamento delle tabelle di cui agli allegati A,  B e C e' effettuato dall'Agenzia  delle  entrate  tenendo  conto  delle percentuali di compartecipazione alle entrate erariali indicate nella tabella di cui all'allegato D al presente decreto.   2. Eventuali  modifiche  al  presente  decreto  sono  adottate  con decreto del Ministero dell'economia e delle  finanze,  previa  intesa con la Regione, sentite, per le parti di  rispettiva  competenza,  le amministrazioni interessate.     |  
|   |                                 Art. 19 
            Disposizioni transitorie e finali e abrogazioni 
   1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto  a  decorrere dal decimo giorno successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.   2. La  struttura  di  gestione,  secondo  i  criteri  previsti  dal presente  decreto,  ridetermina  la   ripartizione   dei   versamenti effettuati con i modelli F24 ed F24 EP dal 1° gennaio 2019 al  giorno precedente alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto  e, tenuto conto delle somme versate alla Regione nel medesimo periodo ai sensi dell'art.  1,  comma  819,  secondo  periodo,  della  legge  27 dicembre 2017, n. 205, stabilisce il conguaglio  delle  spettanze  in relazione ai predetti versamenti e lo comunica alla  stessa  Regione, al Dipartimento delle finanze  e  al  Dipartimento  della  Ragioneria generale dello  Stato  entro  il  ventesimo  giorno  successivo  alla pubblicazione del presente decreto. Le somme a debito  della  Regione sono  corrisposte  dalla  medesima  mediante  pagamento   in   favore dell'erario al capitolo 1200 del  capo  VI  di  entrata  entro  venti giorni dalla comunicazione di  cui  al  primo  periodo  del  presente comma, ove detta comunicazione sia effettuata entro  il  10  dicembre 2019; la Regione, entro il mese di  gennaio  2020,  comunica  i  dati dell'avvenuto versamento all'Ufficio centrale di bilancio  presso  il Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo di  consentire  le operazioni di rettifica della quietanza emessa sul capitolo 1200. Nel caso in cui la predetta  comunicazione  sia  effettuata  dopo  il  10 dicembre 2019, la Regione provvede al versamento  al  capitolo  3465, art. 1, del capo X di entrata nel mese di febbraio 2020. In  caso  di mancato versamento al bilancio dello Stato, l'importo e'  oggetto  di compensazione secondo le modalita' di cui all'art.  5,  comma  6.  Le somme a  credito  della  Regione  sono  corrisposte,  con  la  stessa tempistica, mediante rettifica delle quietanze gia' emesse in  favore del  bilancio  dello   Stato   nel   periodo   di   riferimento   con accreditamento  sul  conto   infruttifero   ordinario   alla   stessa intestato.   3. La struttura di gestione, sulla base dei dati  comunicati  dagli agenti  della  riscossione  al  sistema  informativo  del   Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'art. 5 del decreto del  Ministero delle finanze 17 dicembre 1998  e  secondo  i  criteri  previsti  dal presente  decreto,  ridetermina  la   ripartizione   dei   versamenti derivanti dai modelli F23, effettuati dal 1° gennaio 2018  al  giorno precedente alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto  e, tenuto conto delle somme versate alla Regione nel medesimo periodo ai sensi dell'art.  1,  comma  819,  secondo  periodo,  della  legge  27 dicembre 2017, n. 205, stabilisce il conguaglio  delle  spettanze  in relazione ai predetti versamenti entro il 31 maggio 2020. Il saldo  a credito  della  Regione  viene  corrisposto  mediante  pagamento   da apposito capitolo di spesa del bilancio  dello  Stato  da  parte  del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sulla  base  della comunicazione della struttura di gestione. Il saldo  a  debito  della Regione e' corrisposto dalla medesima mediante  pagamento  in  favore dell'erario, da effettuarsi entro il 30 giugno 2020 al capitolo 3465, art. 1, del capo X di entrata.  In  caso  di  mancato  versamento  al bilancio dello Stato, l'importo e' oggetto di compensazione da  parte della struttura di gestione a valere sulle risorse a qualunque titolo spettanti alla Regione.   4. Nell'esercizio 2020, entro  il  31  maggio,  secondo  i  criteri previsti dal presente decreto, la struttura di gestione ridetermina e comunica  alla  Regione,  al  Dipartimento   delle   finanze   e   al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato:     a) la ripartizione dei  versamenti  effettuati  nel  2018  con  i modelli F24 ed F24 EP delle imposte di cui all'art. 3 e, tenuto conto delle somme versate alla Regione nel 2018 ai sensi dell'art. 1, comma 819,  secondo  periodo,  della  legge  27  dicembre  2017,  n.   205, stabilisce il conguaglio delle spettanze  in  relazione  ai  predetti versamenti;     b) la ripartizione dei  versamenti  effettuati  nel  2018  con  i modelli F24 ed F24 EP dell'accisa sui  tabacchi  lavorati  e,  tenuto conto delle somme versate alla Regione nel 2018 ai sensi dell'art. 1, comma 819, secondo periodo, della legge 27  dicembre  2017,  n.  205, stabilisce il conguaglio delle spettanze  in  relazione  ai  predetti versamenti;     c)  le  spettanze  definitive  relative  al  2018  delle   accise sull'energia elettrica e,  tenuto  conto  delle  somme  versate  alla Regione nel 2018 ai sensi dell'art. 1, comma  819,  secondo  periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e  dei  conguagli  eventualmente corrisposti  ai  sensi  dell'art.  6  del   decreto   del   Ministero dell'economia e delle finanze del  17  ottobre  2008,  stabilisce  il conguaglio delle stesse.   5. In relazione alle imposte di cui agli articoli  da  6  a  12  la struttura  di  gestione,  nell'esercizio  2020,  entro  il  31  marzo comunica  alla  Regione,  al  Dipartimento   delle   finanze   e   al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le  somme  versate alla Regione nel 2018 a titolo di acconto ai sensi dell'art. 1, comma 819, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n.  205.  Con  le modalita' indicate all'art. 5, il Dipartimento delle finanze,  tenuto conto della comunicazione di cui al periodo precedente,  determina  i conguagli dovuti per il 2018.   6.  Il  Dipartimento  delle   finanze   determina   il   conguaglio complessivo risultante dalle operazioni di cui ai commi 4 e  5  e  lo comunica alla Regione, alla struttura di gestione e  al  Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.   7. Qualora il conguaglio complessivo di cui al comma  6  risulti  a debito della  Regione,  esso  viene  recuperato  dalla  struttura  di gestione, che provvede a trattenere il relativo importo  dai  mandati eseguiti per l'attribuzione  diretta  alla  Regione  delle  quote  di gettito erariale ad essa spettante. Qualora il conguaglio complessivo di cui al comma 6 risulti a credito della Regione, esso viene erogato dal Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  con  le risorse stanziate su apposito capitolo di spesa  del  bilancio  dello Stato.   8. Le compartecipazioni ai tributi  erariali  di  cui  all'art.  49 dello statuto regionale,  nel  testo  precedente  alle  modificazioni apportate dall'art. 1, comma 817, della legge 27  dicembre  2017,  n. 205, che siano comprese nel campo di  applicazione  dell'art.  9  del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze  del  17  ottobre 2008 continuano ad essere versate alla Regione secondo  le  modalita' ivi previste fino al 31 dicembre  2019  a  titolo  di  acconto  delle spettanze di cui all'art. 15 del presente decreto  per  gli  esercizi 2018 e 2019. Qualora le somme effettivamente spettanti per il 2018  e 2019 ai sensi  dell'art.  15  comportino  un  saldo  a  debito  della Regione, la medesima provvede alla restituzione mediante il pagamento in favore dell'erario, da effettuarsi entro  il  30  giugno  2020  al capitolo 3465, art. 1, del capo X di  entrata.  In  caso  di  mancato versamento  al  bilancio  dello  Stato,  l'importo  e'   oggetto   di compensazione da parte della struttura di  gestione  a  valere  sulle risorse a qualunque titolo spettanti alla  Regione.  Per  i  predetti tributi, le somme residue da riscuotere dei ruoli resi esecutivi alla data  del  31  dicembre  2019,   risultanti   dalle   rendicontazioni periodiche, a partire dal 1° gennaio 2020  saranno  riclassificate  e accertate a favore  dell'erario  e  discaricate  alla  Regione  dagli agenti della riscossione e le relative  riscossioni  attribuite  allo Stato, secondo le modalita' operative che saranno  definite  d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.   9. Le compartecipazioni ai tributi  erariali  di  cui  all'art.  49 dello statuto regionale,  nel  testo  precedente  alle  modificazioni apportate dall'art. 1, comma 817, della legge 27  dicembre  2017,  n. 205, che siano comprese nel campo di  applicazione  dell'art.  8  del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze  del  17  ottobre 2008 continuano ad essere versate alla Regione secondo  le  modalita' ivi previste fino al 31 dicembre 2019,  a  titolo  di  acconto  delle spettanze di cui all'art. 16 del presente decreto  per  gli  esercizi 2018 e 2019. Qualora le somme effettivamente spettanti per il 2018  e 2019 ai sensi  dell'art.  16  comportino  un  saldo  a  debito  della Regione, la medesima provvede alla restituzione mediante il pagamento in favore dell'erario, da effettuarsi entro  il  30  giugno  2020  al capitolo 3465, art. 1, del capo X di  entrata.  In  caso  di  mancato versamento  al  bilancio  dello  Stato,  l'importo  e'   oggetto   di compensazione da parte della struttura di  gestione  a  valere  sulle risorse a qualunque titolo spettanti alla Regione.   10. Le somme di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9  sono  comunicate alla  Regione  ai  fini  dell'applicazione  dei  principi   contabili applicati  alla  contabilita'  finanziaria  3.7.9  e  3.7.10  di  cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.   11. Per l'esercizio 2019 e per  il  primo  semestre  dell'esercizio 2020 l'attribuzione degli acconti alla Regione  sui  tributi  di  cui agli articoli da 5 a  12  e  14  avviene  applicando  le  percentuali riportate nella tabella di cui all'allegato I al presente decreto.   12. Il conguaglio delle spettanze per l'esercizio 2018  di  cui  ai commi 3, 4, 5, 8 e 9 tiene conto della  quota  di  gettito  riservata all'erario secondo i  criteri  indicati  nel  decreto  del  Ministero dell'economia e delle finanze 4 ottobre 2018.   13. E' abrogato il decreto del Ministero dell'economia  17  ottobre 2008, concernente la «Attuazione del decreto  legislativo  31  luglio 2007, n. 137, recante "Disposizioni in materia di  finanza  regionale del Friuli-Venezia Giulia"», salvo quanto previsto ai commi 8, 9 e 14 del presente articolo.   14. Il decreto del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  17 ottobre 2008, concernente la «Attuazione del decreto  legislativo  31 luglio 2007, n. 137, recante  "Disposizioni  in  materia  di  finanza regionale del Friuli-Venezia Giulia"», continua  ad  applicarsi  alla ripartizione dei versamenti di imposta  effettuati  dai  contribuenti fino al 31 dicembre 2017 e alla quantificazione dei  conguagli  delle spettanze dovute in relazione  alle  annualita'  fino  al  2017.  Con riferimento ai conguagli non ancora erogati, per le  annualita'  fino al  2017,  in  relazione  alla  compartecipazione  al  gettito  delle ritenute sui redditi da pensione di cui all'art. 3-bis  del  predetto decreto del 17 ottobre 2008, il  saldo  a  debito  della  Regione  e' recuperato dalla struttura di gestione a valere sul gettito  erariale riscosso tramite modelli F24 ed F24 EP da attribuire alla Regione  in base al presente decreto e  il  saldo  a  credito  della  Regione  e' corrisposto dal Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato mediante pagamento da apposito  capitolo  del  bilancio  dello  Stato sulla base delle comunicazioni del Dipartimento delle finanze.   Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 26 settembre 2019 
                      Il direttore generale delle finanze: Lapecorella   Il Ragioniere generale dello Stato: Mazzotta     |  
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