| Gazzetta n. 234 del 5 ottobre 2019 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  
| DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 agosto 2019 |  
| Autorizzazione ad avviare procedure di  reclutamento  e  ad  assumere unita' di personale ai sensi dell'articolo 35, comma 4,  del  decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.  |  
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                             IL PRESIDENTE                      DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
   Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto   2008,   n.   133,   recante disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo,  la   semplificazione,   la competitivita',  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la perequazione  tributaria  ed  in  particolare  l'art.  66  che   reca disposizioni  in  materia   di   assunzioni   delle   amministrazioni pubbliche;   Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122,  recante  misure urgenti in materia di stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  di competitivita'  economica  ed  in  particolare  l'art.  9  che   reca disposizioni  in  materia   di   assunzioni   delle   amministrazioni pubbliche;   Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  114, secondo cui le amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici  ivi  compresi quelli di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30  marzo 2001, n. 165, possono procedere, per l'anno 2014,  ad  assunzioni  di personale a tempo indeterminato  nel  limite  di  un  contingente  di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al  personale  di  ruolo  cessato  nell'anno precedente. La predetta facolta' ad assumere e' fissata nella  misura del 40 per cento per l'anno 2015, del 60 per cento per  l'anno  2016, dell'80 per cento per l'anno 2017, del  100  per  cento  a  decorrere dall'anno 2018;   Visto l'art. 1, comma 227, della legge 28  dicembre  2015,  n.  208 secondo cui le amministrazioni indicate  all'art.  3,  comma  1,  del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, possono procedere, per  gli  anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a  tempo  indeterminato di qualifica  non  dirigenziale  nel  limite  di  un  contingente  di personale corrispondente, per ciascuno  dei  predetti  anni,  ad  una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al  medesimo  personale cessato nell'anno precedente. Resta escluso dalle disposizioni di cui al presente  comma  il  personale  di  cui  all'art.  3  del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;   Visto l'art. 3, comma 1, della legge 19 giugno 2019, n. 56  secondo cui «Fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 399, della  legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni dello  Stato,  anche  ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici  non  economici, ivi compresi  quelli  di  cui  all'art.  70,  comma  4,  del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  possono  procedere,  a  decorrere dall'anno 2019, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato  nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Ai Corpi  di  polizia,  al  Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  al  comparto  della  scuola  e  alle universita' si applica la normativa di settore»;   Visto l'art. 3, comma 3, della citata legge n. 56 del 2019  con  il quale  si  dispone  che «Le  assunzioni  di  cui  al  comma  1   sono autorizzate con il decreto e le procedure di cui all'art.  35,  comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001,  previa  richiesta  delle amministrazioni interessate, predisposta sulla  base  del  piano  dei fabbisogni di cui agli  articoli  6  e  6-ter  del  medesimo  decreto legislativo n. 165 del 2001,  corredata  da  analitica  dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente  e  delle  conseguenti economie  e  dall'individuazione  delle  unita'  da  assumere  e  dei correlati oneri. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma  399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dall'anno  2019  e' consentito il cumulo delle  risorse,  corrispondenti  a  economie  da cessazione del personale gia' maturate, destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, a partire  dal  budget assunzionale piu' risalente, nel rispetto del piano dei fabbisogni  e della programmazione finanziaria e contabile.»;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, «Regolamento recante  riordino  del  sistema  di  reclutamento  e formazione dei  dipendenti  pubblici  e  delle  scuole  pubbliche  di formazione, a norma dell'art. 11 del decreto-legge 6 luglio 2012,  n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135» in particolare l'art. 7, inerente al reclutamento dei dirigenti  dove e' previsto che la percentuale sui  posti  di  dirigente  disponibili riservata al corso-concorso non puo' essere  inferiore  al  cinquanta per cento;   Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  6 dicembre 2017, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, con il quale la  Scuola  nazionale  dell'amministrazione  e' autorizzata a bandire un concorso per l'ammissione al  corso-concorso selettivo  di  formazione  dirigenziale  per   il   reclutamento   di centoventitre' dirigenti  nelle  amministrazioni  statali,  anche  ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici;   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive modificazioni ed integrazioni, e in particolare l'art. 35,  comma  4, secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono autorizzati  l'avvio  delle  procedure  concorsuali  e  le   relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche  ad ordinamento  autonomo,  delle  agenzie  e  degli  enti  pubblici  non economici;   Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014,  secondo cui: «Le assunzioni di cui ai commi 1 e 2  sono  autorizzate  con  il decreto e le procedure di cui  all'art.  35,  comma  4,  del  decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.   165,   previa   richiesta   delle amministrazioni   interessate,   predisposta   sulla    base    della programmazione del fabbisogno, corredata da  analitica  dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente  e  delle  conseguenti economie  e  dall'individuazione  delle  unita'  da  assumere  e  dei correlati oneri. A decorrere dall'anno 2014 e' consentito  il  cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per  un  arco  temporale  non superiore  a  tre  anni,  nel  rispetto  della   programmazione   del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile»;   Visto  il  decreto  legislativo  25  maggio  2017,  n.  75  ed   in particolare l'art. 22, comma 15, laddove viene disposto  che  per  il triennio  2018-2020,  le  pubbliche  amministrazioni,  al   fine   di valorizzare le professionalita' interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti  facolta'  assunzionali,  procedure  selettive  per  la progressione tra le aree  riservate  al  personale  di  ruolo,  fermo restando il possesso dei titoli di  studio  richiesti  per  l'accesso dall'esterno.  Il  numero  di  posti  per  tali  procedure  selettive riservate non puo' superare il 20 per cento di  quelli  previsti  nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria;   Visto l'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 25 novembre  2016, n. 219 con il quale si dispone che «Le camere di commercio, all'esito del piano complessivo di razionalizzazione organizzativa  di  cui  al comma 3, comunicano l'elenco dell'eventuale personale in soprannumero al  Dipartimento  della  funzione  pubblica  della   Presidenza   del Consiglio dei ministri e al Ministero dello  sviluppo  economico.  Il suddetto personale soprannumerario e' ricollocato, nel rispetto delle modalita' e dei criteri definiti dal decreto adottato  in  attuazione dell'art. 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con  le procedure di cui al comma 7, a  valere  sul  dieci  per  cento  delle facolta' di assunzione previste dalla normativa vigente per gli  anni 2017 e 2018. Qualora il personale soprannumerario  ecceda  la  soglia prevista dal periodo precedente, la stessa puo' essere  rideterminata con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su  proposta del Ministro dello sviluppo economico e di concerto con  il  Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare le  esigenze  di ricollocamento  dello  stesso  personale  presso  le  amministrazioni interessate»;   Vista la nota di Unioncamere n. 0010047 del 2 maggio  2018  inviata al Dipartimento della funzione pubblica con l'aggiornamento  relativo alla situazione del personale in soprannumero;   Ritenuto, in mancanza di un elenco, ai sensi del predetto  art.  3, comma  6,  del  decreto  legislativo  n.  219  del   2016,   che   le amministrazioni di cui al presente provvedimento  dovranno  mantenere la suddetta percentuale  del  10%,  prevista  al  fine  di  garantire l'eventuale mobilita' del personale dipendente a tempo  indeterminato delle  Camere  di  commercio,  su  futuri  budget  ove  sorgesse   la necessita' di dover riallocare il suddetto personale;   Visto l'art. 2209-quinquies, comma 3, del  decreto  legislativo  15 marzo 2010, n. 66 secondo cui «Il piano di  programmazione  triennale scorrevole dei transiti individua, per  ciascuna  amministrazione,  i posti annualmente riservati al transito del personale  militare,  per effetto del comma 2,  assicurando  comunque,  a  decorrere  dall'anno 2017, nell'ambito delle amministrazioni statali, un numero  di  posti riservati  pari  al  cinque  per  cento  delle  complessive  facolta' assunzionali, salvo i posti eventualmente devoluti ai sensi dell'art. 2259-ter,  comma  3,  lettera  b),  numero  5).  L'elenco  dei  posti riservati e' pubblicato sul sito istituzionale  del  Ministero  della difesa.»;   Visto l'art. 2259-ter, comma 3, lettera b), numero 5), del medesimo decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66  che  prevede,  a  decorrere dall'anno 2016, l'avvio,  per  le  unita'  di  personale  civile  del Ministero della difesa  risultanti  in  eccedenza,  «di  processi  di trasferimento presso altre amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  entro  i contingenti e le misure percentuali e con  i  criteri  stabiliti  con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  e  con  il  Ministro  per  la pubblica  amministrazione  e  la  semplificazione,  in   misura   non inferiore al 15 per cento  delle  complessive  facolta'  assunzionali delle  predette  amministrazioni  e  fatto  salvo   quanto   disposto dall'art. 30, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 165  del  2001, previo esame, entro trenta giorni, con le organizzazioni sindacali; i posti eventualmente non coperti dal personale civile sono devoluti  a favore del personale militare secondo le modalita'  di  cui  all'art. 2209-quinquies.»;   Ritenuto,   in   mancanza   di   comunicazioni   di   eccedenza   o soprannumerarieta' da  parte  del  Ministero  della  difesa,  che  le amministrazioni di cui al presente provvedimento potranno  utilizzare per intero le facolta' di assunzione autorizzate, salvo il vincolo di destinare le percentuali previste dalle disposizioni citate su futuri budget ove sorgesse la necessita' di dover  riallocare  il  personale interessato;   Vista la legge 27 dicembre 2017, n.  205  art.  1,  comma  607,  in particolare l'art. 1, comma 607, il quale dispone che «Omissis.... il Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca   e' autorizzato ad avviare le procedure concorsuali per il  reclutamento, a decorrere  dall'anno  2018,  nei  limiti  della  vigente  dotazione organica,  di  258  unita'  di  personale,   dotate   di   competenze professionali di natura amministrativa, giuridica e contabile, di cui 5 dirigenti di seconda fascia e 253 funzionari, area  III,  posizione economica F1.»;   Vista la legge di bilancio 30 dicembre  2018,  n.  145  per  l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;   Viste le disposizioni  di  legge  che  recano  l'autorizzazione  ad assunzioni straordinarie, in deroga al regime del turn over, a favore delle amministrazioni pubbliche di cui al presente decreto;   Visto l'art. 1, comma 362 della legge n. 145 del 2018 che, al  fine di ripristinare gradualmente  la  durata  triennale  della  validita' delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego,  fatti salvi i periodi di vigenza inferiori  previsti  da  leggi  regionali, proroga al 30 settembre 2019 la validita' delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013,  stabilendo  che  le  stesse possono essere utilizzate esclusivamente nel rispetto delle  seguenti condizioni:     1) frequenza obbligatoria da parte dei  soggetti  inseriti  nelle graduatorie di corsi di formazione  e  aggiornamento  organizzati  da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi  di  trasparenza, pubblicita' ed economicita' e utilizzando le  risorse  disponibili  a legislazione vigente;     2) superamento, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di un apposito esame-colloquio diretto a  verificarne  la  perdurante idoneita';   Visto il medesimo art. 1, comma 362 della predetta legge n. 145 del 2018 che, con riferimento alle graduatorie approvate  successivamente al 31 dicembre 2013, stabilisce:     a. la validita' delle graduatorie  approvate  nell'anno  2014  e' estesa fino al 30 settembre 2019;     b. la validita' delle graduatorie  approvate  nell'anno  2015  e' estesa fino al 31 marzo 2020;     c. la validita' delle graduatorie  approvate  nell'anno  2016  e' estesa fino al 30 settembre 2020;     d. la validita' delle graduatorie  approvate  nell'anno  2017  e' estesa fino al 31 marzo 2021;     e. la validita' delle graduatorie  approvate  nell'anno  2018  e' estesa fino al 31 dicembre 2021;     f. la validita' delle graduatorie che saranno approvate a partire dal 1° gennaio 2019 ha durata triennale, ai sensi dell'art. 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  decorrente dalla data di approvazione di ciascuna graduatoria;   Visto la legge 30 dicembre 2018, n. 145, ed in  particolare  l'art. 1, comma 1131, che ha  modificato,  l'art.  1  del  decreto-legge  29 novembre 2011, n. 216, convertito con modificazione  dalla  legge  24 febbraio 2012, n. 14 con il quale  si  dispone  che  il  termine  per procedere  alle  assunzioni  di  personale  a  tempo   indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi negli anni  2009,  2010,  2011, 2012 e' prorogato al 31 dicembre 2019 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31  dicembre 2019, nonche' l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre  2014, n. 192, convertito con modificazioni, dalla legge 27  febbraio  2015, n. 11, con il quale si dispone che  il  termine  per  procedere  alle assunzioni  di  personale  a  tempo  indeterminato,   relative   alle cessazioni verificatesi negli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017,  e' prorogato al  31  dicembre  2019  e  le  relative  autorizzazioni  ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31  dicembre 2019;   Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione  nelle pubbliche amministrazioni, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;   Visto l'art. 4, comma 3, del  predetto  decreto-legge  n.  101  del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 363, della legge n. 145  del 2018 che ha abrogato la relativa  lettera  b),  secondo  cui  per  le amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento  autonomo,  le agenzie, gli enti pubblici non  economici  e  gli  enti  di  ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali,  ai  sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e   successive   modificazioni,   e'   subordinata   alla    verifica dell'avvenuta immissione in servizio, nella  stessa  amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie  vigenti  di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per  qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee  necessita'  organizzative adeguatamente motivate;   Visto  lo  stesso  art.  4,   comma   3-quinquies,   del   medesimo decreto-legge n. 101 del 2013, secondo cui a decorrere dal 1° gennaio 2014, il reclutamento dei  dirigenti  e  delle  figure  professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive modificazioni,  si  svolge  mediante  concorsi  pubblici  unici,  nel rispetto dei principi di imparzialita', trasparenza e buon andamento. I concorsi unici sono organizzati  dal  Dipartimento  della  funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza  nuovi  o maggiori oneri per  la  finanza  pubblica,  anche  avvalendosi  della Commissione per l'attuazione del progetto di  riqualificazione  delle pubbliche amministrazioni, di cui  al  decreto  interministeriale  25 luglio  1994,  previa   ricognizione   del   fabbisogno   presso   le amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli  finanziari  in materia di assunzioni a tempo indeterminato;   Visto l'art. 4, comma 3-sexies, del decreto-legge 31  agosto  2013, n. 101, il quale dispone che «Con le modalita' di  cui  all'art.  35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive modificazioni, o previste dalla normativa vigente, le amministrazioni e gli  enti  ivi  indicati  possono  essere  autorizzati  a  svolgere direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalita'.  Le regioni e gli enti locali possono aderire alla ricognizione di cui al comma 3-quinquies e, in caso di adesione, si obbligano  ad  attingere alle relative graduatorie in caso di  fabbisogno,  nel  rispetto  dei vincoli finanziari in materia di assunzioni. Al fine di assicurare la massima trasparenza delle procedure, il Dipartimento  della  funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  garantisce, mediante pubblicazione nel proprio sito  internet  istituzionale,  la diffusione di ogni informazione utile sullo stato della procedura  di reclutamento e selezione»;   Considerato che, in relazione alle  motivazioni  esplicitate  dalle amministrazioni, finalizzate alla deroga al concorso unico di cui  al citato art. 4, comma 3-sexies, del decreto-legge  n.  101  del  2013, fermo restando  che  prima  di  indire  nuovi  concorsi  deve  essere garantito il rispetto del punto a) dell'art. 4, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 101 del 2013, seguira' un'espressa autorizzazione da parte del Ministro per la pubblica amministrazione ed in  assenza  le procedure di  autorizzazione  a  bandire  si  intendono  riferite  al concorso unico;   Visto l'art. 1, comma 399, della citata legge n. 145 del  2018,  il quale stabilisce che per l'anno 2019, la Presidenza del Consiglio dei ministri, i Ministeri, gli enti pubblici non economici e  le  agenzie fiscali, in relazione alle ordinarie facolta'  assunzionali  riferite al predetto anno, non possono effettuare assunzioni  di  personale  a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed  economica  anteriore al 15 novembre 2019;   Ritenuto utile precisare che il suddetto differimento si  riferisce esclusivamente alle facolta' di assunzione relative  al  budget  2019 derivante dalle cessazioni 2018 e non  interessa  i  budget  relativi agli anni precedenti o le facolta' di assunzione aggiuntive derivanti da disposizioni speciali di legge;   Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 recante  «Disposizioni urgenti  in  materia  di  reddito  di  cittadinanza  e  di  pensioni» convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;   Visto l'art. 6, comma 4, del decreto legislativo n. 165  del  2001, secondo il quale nelle amministrazioni statali, il piano triennale di fabbisogno di personale adottato annualmente dall'organo di  vertice, e' approvato, anche per le finalita' di cui all'art. 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  o  del  Ministro delegato, su proposta del Ministro competente,  di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre  amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente, e' approvato secondo le modalita' previste dalla disciplina  dei  propri ordinamenti;   Vista la disposizione transitoria dell'art. 22, comma 1, del citato decreto legislativo n. 75 del 2017 secondo  cui  il  divieto  di  cui all'art. 6, comma 6, del decreto  legislativo  n.  165  del  2001  si applica a decorrere dal 30 marzo 2018  e  comunque  solo  decorso  il termine  di  sessanta  giorni  dalla  pubblicazione  delle  linee  di indirizzo per la pianificazione di personale di  cui  all'art.  6-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001;   Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la  pubblica amministrazione  dell'8  maggio  2018,  pubblicato   nella   Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 173 del 27 luglio 2018, recante  «Linee di indirizzo per la  predisposizione  dei  piani  dei  fabbisogni  di personale da parte delle amministrazioni pubbliche» ed in particolare il paragrafo 2.3 che chiarisce la disciplina transitoria  in  materia di piani dei fabbisogni  applicabile  ai  piani  adottati  come  atti presupposti del presente provvedimento;   Visti i piani triennali dei fabbisogni di personale adottati  dalle amministrazioni destinatarie  del  presente  provvedimento  ai  sensi degli art. 6 e 6-ter del decreto legislativo n. 165  del  2001,  come modificati dall'art. 4 del decreto legislativo n. 75 del  2017  e  le relative note integrative, nonche'  le  richieste  di  autorizzazione all'avvio di procedure concorsuali e di assuzione;   Tenuto conto del carattere di urgenza delle richieste di  avvio  di procedure  concorsuali  e  di  assunzione  -  anche  alla  luce   dei prevedibili effetti derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 4  del  2019,  convertito  con  modificazioni dalla legge n. 26 del 2019, in materia di accesso al  trattamento  di pensione;   Tenuto conto, altresi', del fatto che le procedure informatiche per l'acquisizione dei dati del piano  dei  fabbisogni,  nell'ambito  del sistema di cui all'art. 60 del decreto legislativo n. 165  del  2001, sono   in   corso   di   implementazione   e   conseguentemente    le amministrazioni non hanno un formato omogeneo a cui fare riferimento;   Ritenuto, per le  suddette  motivazioni,  di  accogliere  anche  le richieste pervenute dalle amministrazioni che non hanno provveduto  a trasmettere il proprio piano triennale dei fabbisogni  di  personale, condizionando le relative autorizzazioni all'avvio delle procedure di reclutamento e alle  assunzioni  alla  predisposizione  dei  relativi piani triennali dei fabbisogni di personale;   Considerato che gli oneri per il rinnovo del  contratto  collettivo nazionale  relativo  al  triennio  2016-2018  per  il  personale  non dirigente del comparto funzioni centrali, trovano copertura ai  sensi dell'art. 48, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001  e che  conseguentemente  i  budget  assunzionali  riferiti  al   citato personale e relativi agli anni 2016 e  2017  sono  stati,  in  alcuni casi, rivalutati al fine di rendere omogeneo  il  valore  finanziario delle cessazioni con quello delle assunzioni di personale da disporsi a decorrere dall'anno 2018 a parita' di inquadramento al fine di  non alterare il tasso di turn over previsto a normativa vigente;   Visto  l'esito  positivo  dell'istruttoria  svolta  sulle  predette richieste;   Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  27 giugno 2018, che dispone la delega di funzioni  al  Ministro  per  la pubblica amministrazione on. sen. avv. Giulia Bongiorno;   Di concerto con il Ministro delle economia e delle finanze; 
                                Decreta: 
                                Art. 1 
                 Presidenza del Consiglio dei ministri 
   1. La Presidenza del Consiglio  dei  ministri  e'  autorizzata  sul budget assunzionale 2019 derivante dalle  risorse  da  cessazione  di personale dirigenziale e non dirigenziale dell'anno 2018, ad assumere a tempo indeterminato le unita' di personale indicate nella tabella 1 allegata,   che   costituisce   parte   integrante    del    presente provvedimento, nel rispetto di quanto  previsto  dall'art.  1,  comma 399, della citata legge n. 145 del 2018.     |  
|   |                                                               Allegato 
                               TABELLA 1 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                                 Art. 2 
                           Protezione civile 
   1. La Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento  della protezione  civile  e'  autorizzata  sul  budget  assunzionale   2019 derivante dalle risorse da cessazione di personale dirigenziale e non dirigenziale dell'anno 2018, ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato unita'  di  personale  indicate  nella tabella 2 allegata, che costituisce  parte  integrante  del  presente provvedimento, nel rispetto di quanto  previsto  dall'art.  1,  comma 399, della citata legge n. 145 del 2018.     |  
|   |                                 Art. 3 
                Ministero dell'economia e delle finanze 
   1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e'  autorizzato,  sul budget assunzionale 2019 derivante dalle risorse  da  cessazione  del personale dirigenziale e non dirigenziale dell'anno 2018,  ad  indire procedure di reclutamento e ad  assumere  a  tempo  indeterminato  le unita'  di  personale  indicate  nella  tabella   3   allegata,   che costituisce parte integrante del presente provvedimento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 399, della citata legge n.  145 del 2018.     |  
|   |                                 Art. 4 
      Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca 
   1. Il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca e' autorizzato, ad indire procedure di reclutamento, nel triennio  2019- 2021, per le unita' di personale indicate nella tabella  4  allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.   2. Il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca e' autorizzato ad assumere a tempo indeterminato personale  dirigenziale sul budget 2018 derivante dalle risorse da cessazione  del  personale dirigenziale dell'anno 2017, indicate nella tabella 4  allegata,  che costituisce parte integrante del presente provvedimento.   3. Il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca e' autorizzato  ad  assumere  a  tempo   indeterminato   personale   non dirigenziale, sul budget 2018 derivante dalle risorse  da  cessazione 2017 del personale non dirigenziale, come da tabella 4 allegata,  che costituisce parte integrante del presente provvedimento.   4. Il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca e' autorizzato ad assumere a tempo indeterminato personale  dirigenziale e non dirigenziale,  sul  budget  2019  derivante  dalle  risorse  da cessazione 2018 di personale dirigenziale e non dirigenziale, come da tabella 4 allegata, che costituisce  parte  integrante  del  presente provvedimento, nel rispetto di quanto  previsto  dall'art.  1,  comma 399, della citata legge n. 145 del 2018.     |  
|   |                                 Art. 5 
            Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
   1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' autorizzato sul budget assunzionale 2015 derivante dalle  risorse  da  cessazioni dell'anno 2014 del personale  dirigenziale  e  non  dirigenziale,  ad assumere a tempo indeterminato le unita' di personale indicate  nella tabella 5 allegata, che costituisce  parte  integrante  del  presente provvedimento.   2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' autorizzato sul budget assunzionale 2016 derivante dalle  risorse  da  cessazioni dell'anno 2015 del personale non dirigenziale, ad  assumere  a  tempo indeterminato  le  unita'  di  personale  indicate  nella  tabella  5 allegata,   che   costituisce   parte   integrante    del    presente provvedimento.   3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' autorizzato sul budget assunzionale 2017 derivante dalle  risorse  da  cessazioni dell'anno 2016 del personale non dirigenziale, ad  assumere  a  tempo indeterminato  le  unita'  di  personale  indicate  nella  tabella  5 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento .   4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' autorizzato sul budget assunzionale 2018 derivante dal cumulo  delle  risorse  da cessazioni  dell'anno  2017  del   personale   dirigenziale   e   non dirigenziale,  ad  assumere  a  tempo  indeterminato  le  unita'   di personale indicate nella tabella 5 allegata,  che  costituisce  parte integrante del presente provvedimento.     |  
|   |                                 Art. 6 
            Ministero delle politiche agricole alimentari,              forestali e del turismo - Ruolo agricoltura 
   1. Il Ministero delle politiche agricole  alimentari,  forestali  e del turismo - Ruolo agricoltura e' autorizzato ad indire procedure di reclutamento  e  ad  assumere  a  tempo  indeterminato,  sul   budget derivante dal cumulo delle risorse da  cessazione  dell'anno  2016  - budget 2017 del personale dirigenziale e non dirigenziale, le  unita' di personale indicate nella tabella 6 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.   2. Il Ministero delle politiche agricole  alimentari,  forestali  e del turismo - Ruolo agricoltura e' autorizzato ad indire procedure di reclutamento  e  ad  assumere  a  tempo  indeterminato,  sul   budget derivante dal cumulo delle risorse da  cessazione  dell'anno  2017  - budget 2018 e dell'anno 2018 - budget 2019 del personale dirigenziale e non dirigenziale, le unita' di personale indicate nella  tabella  6 allegata,   che   costituisce   parte   integrante    del    presente provvedimento, nel rispetto di quanto  previsto  dall'art.  1,  comma 399, della citata legge n. 145 del 2018.     |  
|   |                                 Art. 7 
             Ministero delle politiche agricole alimentari                e forestali e del turismo - Ruolo ICQRF 
   1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali  e del turismo- Ruolo ICQRF e'  autorizzato  sul  budget  derivante  dal cumulo delle cessazioni dell'anno 2015 - budget 2016 e dell'anno 2016 - budget 2017 del personale dirigenziale e non dirigenziale ad indire procedure di reclutamento e ad  assumere  a  tempo  indeterminato  le unita'  di  personale  indicate  nella  tabella   7   allegata,   che costituisce parte integrante del presente provvedimento.   2. Il Ministero delle politiche agricole  alimentari,  forestali  e del turismo - Ruolo ICQRF e' autorizzato  sul  budget  derivante  dal cumulo delle cessazioni dell'anno 2017 - budget  2018  del  personale non dirigenziale  e  dell'anno  2018  -  budget  2019  del  personale dirigenziale e non dirigenziale ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le  unita'  di  personale  indicate nella tabella  7  allegata,  che  costituisce  parte  integrante  del presente provvedimento, nel rispetto di quanto previsto dall'art.  1, comma 399, della citata legge n. 145 del 2018.     |  
|   |                                 Art. 8 
                     Ministero degli affari esteri                  e della cooperazione internazionale 
   1. Ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n. 165  la  dotazione   organica   del   personale   non   dirigenziale, appartenente alle aree professionali del  CCNL  -  Comparto  funzioni centrali, del Ministero degli  affari  esteri  e  della  cooperazione internazionale e' determinata secondo  la  tabella  8  allegata,  che costituisce parte integrante del presente provvedimento.   2.  Il  Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione internazionale e' autorizzato sul budget derivante dal  cumulo  delle cessazioni dell'anno 2016 - budget 2017 e  dell'anno  2017  -  budget 2018  del  personale  della  carriera  diplomatica,   del   personale dirigenziale e del personale non dirigenziale  ad  assumere  a  tempo indeterminato  le  unita'  di  personale  indicate  nella  tabella  8 allegata,   che   costituisce   parte   integrante    del    presente provvedimento.     |  
|   |                                 Art. 9 
                Ministero dell'ambiente e della tutela                       del territorio e del mare 
   1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del mare e' autorizzato sul budget assunzionale 2019 derivante dal cumulo delle cessazioni dell'anno 2018  del  personale  dirigenziale  e  non dirigenziale, ad indire procedure di reclutamento  e  ad  assumere  a tempo indeterminato le unita' di personale indicate nella  tabella  9 allegata,   che   costituisce   parte   integrante    del    presente provvedimento, nel rispetto di quanto  previsto  dall'art.  1,  comma 399, della citata legge n. 145 del 2018.     |  
|   |                                 Art. 10   Ministero della  giustizia-  Dipartimento  giustizia  minorile  e  di                              comunita' 
   1. Il Ministero della giustizia - Dipartimento giustizia minorile e di comunita' e' autorizzato sul budget  assunzionale  2019  derivante dal cumulo delle cessazioni dell'anno 2018 del personale dirigenziale e non dirigenziale, ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unita' di personale indicate  nella  tabella 10  allegata,  che  costituisce   parte   integrante   del   presente provvedimento, nel rispetto di quanto  previsto  dall'art.  1,  comma 399, della citata legge n. 145 del 2018.     |  
|   |                                 Art. 11 
                            Corte dei conti 
   1. La Corte dei conti e' autorizzata sul budget  assunzionale  2019 derivante dal cumulo delle cessazioni dell'anno  2018  del  personale dirigenziale e non dirigenziale, ad indire procedure di  reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unita' di  personale  indicate nella tabella 11  allegata,  che  costituisce  parte  integrante  del presente provvedimento, nel rispetto di quanto previsto dall'art.  1, comma 399, della citata legge n. 145 del 2018.   2. La Corte dei conti e' autorizzata sul budget  assunzionale  2019 derivante  dalle  cessazioni  dell'anno   2018   del   personale   di magistratura, ad indire procedure di reclutamento  e  ad  assumere  a tempo indeterminato le unita' di personale indicate nella tabella  11 allegata,   che   costituisce   parte   integrante    del    presente provvedimento, nel rispetto di quanto  previsto  dall'art.  1,  comma 399, della citata legge n. 145 del 2018.      |  
|   |                                 Art. 12 
                  Ministero dello sviluppo economico 
   1. Il Ministero dello sviluppo economico e' autorizzato sul  budget assunzionale 2019  derivante  dalle  cessazioni  dell'anno  2018  del personale dirigeziale e non  dirigenziale,  ad  indire  procedure  di reclutamento e  ad  assumere  a  tempo  indeterminato  le  unita'  di personale indicate nella tabella 12 allegata, che  costituisce  parte integrante  del  presente  provvedimento,  nel  rispetto  di   quanto previsto dall'art. 1, comma 399, della citata legge n. 145 del 2018.     |  
|   |                                 Art. 13 
                        Ministero dell'interno 
   1. Il Ministero dell'interno e' autorizzato, ad indire procedure di reclutamento  nel  triennio  2019-2021  per   unita'   di   personale appartenente indicate nella  tabella  13  allegata,  che  costituisce parte integrante del presente provvedimento.   2. Il Ministero dell'interno e' autorizzato sul budget assunzionale derivante dal cumulo delle cessazioni dell'anno 2018  -  budget  2019 del personale della carriera prefettizia, del personale  dirigenziale e non dirigenziale ad indire procedure di reclutamento e ad  assumere a tempo indeterminato le unita' di personale indicate  nella  tabella 13  allegata,  che  costituisce   parte   integrante   del   presente provvedimento, nel rispetto di quanto  previsto  dall'art.  1,  comma 399, della citata legge n. 145 del 2018.     |  
|   |                                 Art. 14 
                 Ente nazionale per l'aviazione civile 
   1. L'Ente nazionale per  l'aviazione  civile  e'  autorizzata,  sul budget assunzionale derivante dal cumulo delle  cessazioni  dell'anno 2016 - budget 2017 del personale non dirigenziale, dell'anno  2017  - budget 2018 del personale dirigenziale e non dirigenziale e dell'anno 2018 - budget 2019 del personale dirigenziale e non dirigenziale,  ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo  indeterminato le unita' di  personale  indicate  nella  tabella  14  allegata,  che costituisce parte integrante del presente provvedimento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 399, della citata legge n.  145 del 2018.     |  
|   |                                 Art. 15 
                     Agenzia per l'Italia digitale 
   1. All'Agenzia per  l'Italia  digitale  e'  autorizzato  il  budget assunzionale derivante dal cumulo delle cessazioni dell'anno  2017  - budget 2018 del personale dirigenziale e dell'anno 2018 - budget 2019 del personale dirigenziale e non dirigenziale,  come  indicato  nella tabella 15 allegata, che costituisce parte  integrante  del  presente provvedimento, nel rispetto di quanto  previsto  dall'art.  1,  comma 399, della citata legge n. 145 del 2018.     |  
|   |                                 Art. 16 
          Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali 
   1.  L'Agenzia  nazionale  per  i  servizi  sanitari  regionali   e' autorizzata,  sul  budget  assunzionale  derivante  dalle  cessazioni dell'anno 2018  -  budget  2019  del  personale  dirigenziale  e  non dirigenziale, ad indire procedure di reclutamento  e  ad  assumere  a tempo indeterminato le unita' di personale indicate nella tabella  16 allegata,   che   costituisce   parte   integrante    del    presente provvedimento, nel rispetto di quanto  previsto  dall'art.  1,  comma 399, della citata legge n. 145 del 2018.     |  
|   |                                 Art. 17 
                 Agenzia per la promozione all'estero           e l'internazionalizzazione delle imprese italiane 
   1.     L'Agenzia     per     la     promozione     all'estero     e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e'  autorizzata,  sul budget assunzionale derivante dal cumulo delle  cessazioni  dell'anno 2018 - budget 2019 del personale dirigenziale e non dirigenziale,  ad assumere a tempo indeterminato le unita' di personale indicate  nella tabella 17 allegata, che costituisce parte  integrante  del  presente provvedimento, nel rispetto di quanto  previsto  dall'art.  1,  comma 399, della citata legge n. 145 del 2018.     |  
|   |                                 Art. 18 
                         Agenzia delle entrate 
   1. L'Agenzia per le entrate e' autorizzata, sul budget assunzionale derivante dalle cessazioni dell'anno 2018 - budget 2019 del personale dirigenziale e non dirigenziale, ad indire procedure di  reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unita' di  personale  indicate nella tabella 18  allegata,  che  costituisce  parte  integrante  del presente provvedimento, nel rispetto di quanto previsto dall'art.  1, comma 399, della citata legge n. 145 del 2018.     |  
|   |                                 Art. 19 
                Istituto nazionale per l'assicurazione                    contro gli infortuni sul lavoro 
   1. L'Istituto nazionale per l'assicurazione  contro  gli  infortuni sul lavoro e' autorizzato, sul budget  assunzionale  derivante  dalle cessazioni  dell'anno  2017  -  budget   2018   del   personale   non dirigenziale  e  dell'anno  2018  -   budget   2019   del   personale dirigenziale e non dirigenziale ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le  unita'  di  personale  indicate nella tabella 19  allegata,  che  costituisce  parte  integrante  del presente provvedimento, nel rispetto di quanto previsto dall'art.  1, comma 399, della citata legge n. 145 del 2018.     |  
|   |                                 Art. 20 
                         Agenzia delle dogane 
   1. L'Agenzia delle dogane e' autorizzata, sul  budget  assunzionale derivante dalle cessazioni dell'anno 2018 - budget 2019 del personale dirigenziale e non dirigenziale ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le  unita'  di  personale  indicate nella tabella 20  allegata,  che  costituisce  parte  integrante  del presente provvedimento, nel rispetto di quanto previsto dall'art.  1, comma 399, della citata legge n. 145 del 2018.     |  
|   |                                 Art. 21 
                        Automobil Club d'Italia 
   1. Fermo restando quanto previsto dall'art.  2,  comma  2-bis,  del decreto-legge  n.  101  del  2013,  l'Automobil  Club   d'Italia   e' autorizzato,  ad  indire  procedure  di  reclutamento  nel   triennio 2019-2021  per  unita'  di   personale   appartenente   a   personale dirigenziale e non dirigenziale indicate nella tabella  21  allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.     |  
|   |                                 Art. 22 
           Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie 
   1.  L'Agenzia  nazionale  per  la  sicurezza  delle   Ferrovie   e' autorizzata,  sul  budget  assunzionale  derivante  dalle  cessazioni dell'anno 2014 - budget 2015 del  personale  dirigenziale,  dell'anno 2015 - budget 2016 del personale non dirigenziale, dell'anno  2017  - budget 2018 del  personale  non  dirigenziale  ad  assumere  a  tempo indeterminato le  unita'  di  personale  indicate  nella  tabella  22 allegata,   che   costituisce   parte   integrante    del    presente provvedimento.     |  
|   |                                 Art. 23 
          Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo 
   2.  L'Agenzia  italiana  per  la  cooperazione  allo  sviluppo   e' autorizzato  il  budget  assunzionale  derivante  dal  cumulo   delle cessazioni  dell'anno  2016  -  budget   2017   del   personale   non dirigenziale  e  dell'anno  2017  -   budget   2018   del   personale dirigenziale e non dirigenziale e dell'anno 2018 -  budget  2019  del personale dirigenziale, come indicato nella tabella 23 allegata,  che costituisce parte integrante del presente provvedimento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 399, della citata legge n.  145 del 2018.     |  
|   |                                 Art. 24 
               Agenzia per le erogazioni in agricoltura 
   1. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e'  autorizzata,  sul budget assunzionale  derivante  dalle  cessazioni  dell'anno  2018  - budget 2019 del personale non dirigenziale  ad  indire  procedure  di reclutamento e  ad  assumere  a  tempo  indeterminato  le  unita'  di personale indicate nella tabella 24 allegata, che  costituisce  parte integrante  del  presente  provvedimento,  nel  rispetto  di   quanto previsto dall'art. 1, comma 399, della citata legge n. 145 del 2018.     |  
|   |                                 Art. 25 
                         Disposizioni generali 
   1. Le amministrazioni che intendano  procedere  ad  assunzioni  per unita' di  personale  appartenenti  a  categorie  o  profili  diversi rispetto  a  quelli  autorizzati  con  il  presente  decreto   ovvero all'utilizzazione del budget residuo, possono avanzare  richiesta  di rimodulazione indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei  ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico e al Ministero dell'economia e delle finanze  - Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  IGOP,   che valuteranno la richiesta, nel  rispetto  della  normativa  vigente  e delle risorse finanziarie autorizzate. La  Presidenza  del  Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica sottoporra' alle valutazioni del Ministro per la pubblica amministrazione le richieste finalizzate alla deroga  di  cui  all'art.  4,  comma  3-sexies,  del decreto-legge n. 101 del  2013  per  l'eventuale  autorizzazione.  In assenza  di  autorizzazione  le  procedure  a  bandire  previste  dal presente decreto si intendono riferite al concorso unico.   2. Resta fermo, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 101  del  2013,  che  l'avvio  delle  procedure  concorsuali   e   lo scorrimento delle graduatorie di  altre  amministrazioni  autorizzati con il presente decreto, salvo deroghe consentite da leggi  speciali, sono subordinati all'avvenuta immissione in  servizio,  nella  stessa amministrazione,  di  tutti  i  vincitori  collocati  nelle   proprie graduatorie vigenti di  concorsi  pubblici  per  assunzioni  a  tempo indeterminato  per  qualsiasi   qualifica,   salve   comprovate   non temporanee necessita' organizzative adeguatamente motivate.   3. Con riferimento  alle  autorizzazioni  a  bandire  procedure  di reclutamento per dirigenti resta fermo quanto previsto  dall'art.  7, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile  2013, n. 70.   4. L'avvio delle procedure concorsuali e le assunzioni  autorizzati con il presente provvedimento  restano,  altresi',  subordinati  alla sussistenza di corrispondenti posti vacanti  in  dotazione  organica, tanto alla data di emanazione  del  bando,  quanto  alla  data  delle assunzioni, fatte salve le espresse deroghe previste dalla legge. Gli incrementi di dotazione organica sono consentiti  esclusivamente  ove previsti dalla legge.   5. Per i budget di assunzione relativi all'anno  2019  resta  fermo l'art. 1, comma 399, della legge n.  145  del  2018  che  stabilisce, salvo deroghe, per  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  i ministeri, gli enti pubblici non economici e le agenzie  fiscali  che le assunzioni, consentite in relazione ai  risparmi  derivanti  dalle cessazioni  relative  all'anno  2018,  possono  essere  disposte  con decorrenza giuridica ed economica non anteriore al 15 novembre  2019. Il suddetto differimento non interessa i budget  relativi  agli  anni precedenti o  le  facolta'  di  assunzione  aggiuntive  derivanti  da disposizioni speciali di legge.   6. Le amministrazioni di cui alle tabelle allegate  sono  tenute  a trasmettere, entro e non oltre il 31 marzo 2020,  per  le  necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri -  Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l'organizzazione ed  il  lavoro pubblico, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGOP, i  dati  concernenti  il personale assunto e la spesa annua lorda a regime  effettivamente  da sostenere, anche con  riferimento  al  personale  acquisito  mediante procedure di mobilita' ai sensi dell'art. 1, comma 425,  della  legge n. 190 del 2014 e del decreto legislativo n. 178 del 2012.   Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei conti, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana.     Roma, 20 agosto 2019 
                           p. Il Presidente del Consiglio dei ministri                           Il Ministro per la pubblica amministrazione                                           Bongiorno                    Il Ministro dell'economia      e delle finanze           Tria 
  Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2019  Ufficio controllo atti  P.C.M.  Ministeri  della  giustizia  e  degli affari esteri e della cooperazione internazionale,  reg.ne  succ.  n. 1859     |  
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