| Gazzetta n. 234 del 5 ottobre 2019 (vai al sommario) |  
| AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  
| DETERMINA 16 settembre 2019 |  
| Regime  di  rimborsabilita'  a  seguito  di  nuova   posologia,   del medicinale  per  uso  umano  «Eliquis».  (Determina  n.   1369/2019).  |  
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                         IL DIRETTORE GENERALE 
   Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;   Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269, recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;   Visto il decreto 20 settembre 2004,  n.  245,  del  Ministro  della salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e dell'economia   e   delle   finanze   («Regolamento   recante   norme sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»), cosi' come modificato dal decreto  29  marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto  con  i  Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e  dell'economia e  delle  finanze   («Modifica   al   regolamento   e   funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»);   Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno 2016;   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed integrazioni;   Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;   Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle funzioni;   Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8;   Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di autorizzazioni;   Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva 2003/94/CE;   Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;   Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 156 del 7  luglio  2006,  concernente «Elenco  dei  medicinali  di  classe  a)  rimborsabili  dal  Servizio sanitario nazionale (S.S.N.) ai sensi dell'art. 48, comma 5,  lettera c), del decreto-legge 30 settembre  2003,  n.  269,  convertito,  con modificazioni, nella legge  24  novembre  2006,  n.  326  (prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;   Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il  governo  della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;   Visto il regolamento n. 726/2004/CE;   Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della  Commissione,  del  24 novembre 2008, concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in  commercio  di  medicinali  per  uso umano e di medicinali veterinari, in particolare l'art. 17, paragrafo 2;   Viste  la  variazione  dei  termini  della  decisione  di  rilascio dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   richiesta   da «Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG»  in  conformita'  del  regolamento (CE) n. 1234/2008 (EMEA/H/C/002148/II/050);   Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea  del  31 maggio 2018 C(2018)3616, favorevole  a  modificare  i  termini  della decisione di rilascio dell'autorizzazione sopra menzionata  per  quel che  concerne  il  paragrafo  4.2  del  RCP  (Posologia  e  modo   di somministrazione);   Vista la domanda presentata in data 11 agosto 2018 con la quale  la societa'  «Bristol-Myers  Squibb/Pfizer   EEIG»   ha   richiesto   la rimborsabilita' della posologia approvata per il medicinale «Eliquis» con procedura EMEA/H/C/002148/II/050   Visto   il   parere   espresso   dalla    Commissione    consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 5-8 marzo 2019;   Visto il parere espresso  dal  Comitato  prezzi  e  rimborso  nella seduta del 1°-3 luglio 2019;   Vista la determina AIFA n. 463/2019 del 1° marzo 2019 relativa alla «Rinegoziazione del medicinale  per  uso  umano  "Eliquis"  ai  sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» per quel che concerne le confezioni recanti codici A.I.C. n.  041225018/E,  n. 041225020/E, n.  041225032/E,  n.  041225044/E,  n.  041225057/E,  n. 041225069/E, n. 041225071/E, n.  041225083/E,  n.  041225095/E  e  n. 041225145/E, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana - Serie generale - n. 55 del 6 marzo 2019;   Vista la determina AIFA n. 568/2019 del 2 aprile 2019 di  rettifica della determinazione AIFA n. 463/2019 del 1° marzo  2019,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 100 del 30 aprile 2019; 
                              Determina: 
                                Art. 1 
                    Rimborsabilita' nuova posologia 
   La nuova posologia del medicinale ELIQUIS:   «Pazienti sottoposti a cardioversione.   Apixaban puo' essere iniziato o continuato nei  pazienti  con  NVAF che possono richiedere cardioversione.   Per i pazienti non  precedentemente  trattati  con  anticoagulanti, devono essere somministrate prima della cardioversione almeno  cinque dosi di apixaban 5 mg due volte al giorno (2,5 mg due volte al giorno in pazienti che soddisfano i criteri per  una  riduzione  della  dose (vedere paragrafi "Riduzione della dose" e "Compromissione renale del RCP") per garantire un'adeguata  anticoagulazione  (vedere  paragrafo 5.1 RCP).   Se  la  cardioversione  e'  richiesta  prima  che  possano   essere somministrate cinque dosi di apixaban, deve essere somministrata  una dose di carico di 10 mg, seguita da 5 mg  due  volte  al  giorno.  Il regime posologico deve essere ridotto a una dose di carico  di  5  mg seguita da 2,5 mg due volte al  giorno  se  il  paziente  soddisfa  i criteri per la riduzione  della  dose  (vedere  paragrafi  "Riduzione della dose" e "Insufficienza renale del  RCP").  La  somministrazione della dose di carico deve essere data  almeno  due  ore  prima  della cardioversione (vedere paragrafo 5.1 RCP).   Prima della cardioversione dovrebbe essere richiesta al paziente la conferma che abbia assunto apixaban  come  prescritto.  Nel  decidere circa l'inizio e la durata del trattamento si dovrebbero prendere  in considerazione le raccomandazioni delle linee guida stabilite per  il trattamento anticoagulante in pazienti sottoposti a cardioversione»,  e' rimborsata dal Servizio sanitario nazionale esclusivamente per  le confezioni recanti codici A.I.C. n. 041225018/E, n.  041225020/E,  n. 041225032/E, n.  041225044/E,  n.  041225057/E,  n.  041225069/E,  n. 041225071/E, n. 041225083/E, n. 041225095/E e n. 041225145/E.   Restano invariati il prezzo e le  condizioni  negoziali  concordate vigenti per le suddette confezioni.   Ai  fini  delle  prescrizioni  a  carico  del  Servizio   sanitario nazionale, i centri utilizzatori specificatamente  individuati  dalle regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento  che  indica  i  pazienti  eleggibili  e  la  scheda  di follow-up, applicando le condizioni negoziali secondo le  indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia,  piattaforma  web  -  all'indirizzo https://servizionline.aifa.gov.it, che costituiscono parte integrante della presente determinazione. Nelle more della piena attuazione  del registro di monitoraggio web-based, onde garantire la  disponibilita' del  trattamento  ai  pazienti  le   prescrizioni   dovranno   essere effettuate in accordo ai criteri di  eleggibilita'  e  appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul  portale istituzionale                                           dell'Agenzia: https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1   I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla  data  di entrata in vigore della  presente  determina,  tramite  la  modalita' temporanea  suindicata,  dovranno  essere  successivamente  riportati nella piattaforma web, secondo le modalita' che saranno indicate  nel sito: https://www.aifa.gov.it/registri-farmaci-sottoposti-a-monitoraggio     |  
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                          Disposizioni finali 
   La presente determina ha effetto dal  giorno  successivo  alla  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,  e sara'   notificata   alla   societa'   titolare   dell'autorizzazione all'immissione in commercio.     Roma, 16 settembre 2019 
                                       Il direttore generale: Li Bassi     |  
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