| Gazzetta n. 234 del 5 ottobre 2019 (vai al sommario) |  
| AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  
| DETERMINA 16 settembre 2019 |  
| Riclassificazione del medicinale per  uso  umano  «Qtern»,  ai  sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge  24  dicembre  1993,  n.  537. (Determina n. 1377/2019).  |  
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                         IL DIRETTORE GENERALE 
   Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;   Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269, recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;   Visto il decreto 20 settembre 2004,  n.  245,  del  Ministro  della salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e dell'economia e delle finanze, avente ad oggetto «regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento  dell'Agenzia  italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma  13,  del  decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto  con  i  Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e  dell'economia e delle finanze, recante «Modifica  al  regolamento  e  funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;   Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA, rispettivamente  con  deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12  e  con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute,  di concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  nel  proprio sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - del 17 giugno  2016,  n. 140;   Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  rubricato «Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;   Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e  per  favorire  lo  scambio  di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;   Visti il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale  di  lavoro, con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle funzioni;   Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;   Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di autorizzazioni;   Visto l'art. 5 della legge 29 novembre  2007,  n.  222,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del  30  novembre 2007,   n.   279,   recante   «Interventi    urgenti    in    materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale»;   Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario concernente i medicinali  per  uso  umano,  nonche'  della  direttiva 2003/94/CE, e in particolare l'art. 14, comma 2, che prevede  la  non inclusione   per   i   medicinali   equivalenti   delle   indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;   Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;   Vista la determina  AIFA  del  29  ottobre  2004  «Note  AIFA  2004 (revisione delle note CUF)»,  pubblicata  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  del  4  novembre 2004, n. 259, e successive modificazioni;   Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - del 7 luglio 2006, n. 156, concernente «Elenco dei medicinali di classe  a) rimborsabili dal  Servizio  sanitario  nazionale  (S.S.N.)  ai  sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge  30  settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24  novembre 2006, n. 326 (prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;   Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale  -  del 29 settembre 2006, n. 227, concernente «Manovra per il governo  della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;   Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n. 158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni e integrazioni;   Visto il regolamento n. 726/2004/CE;   Vista la determina AIFA n.  1291/2016  del  22  settembre  2016  di classificazione, ai sensi  dell'art.  12,  comma  5,  della  legge  8 novembre  2012,  n.  189,  del  medicinale  per  uso  umano   «Qtern» (saxagliptin/dapagliflozin), approvato con  procedura  centralizzata, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 238 dell'11 ottobre 2016;   Vista la domanda presentata in data 2 dicembre 2016 con la quale la societa' «Astrazeneca S.p.a.» ha chiesto la  riclassificazione  della specialita' medicinale «Qtern» (saxagliptin/dapagliflozin);   Visto   il   parere   espresso   dalla    Commissione    consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 17-19 gennaio 2018;   Visto il parere espresso  dal  Comitato  prezzi  e  rimborso  nella seduta del 17-19 giugno 2019;   Vista la deliberazione n. 19 del 7 agosto  2019  del  consiglio  di amministrazione  dell'AIFA,  adottata  su  proposta   del   direttore generale e concernente l'approvazione delle specialita' medicinali ai fini    dell'autorizzazione    all'immissione    in    commercio    e rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; 
                              Determina: 
                                Art. 1 
             Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
   Il medicinale QTERN  (saxagliptin/dapagliflozin)  nelle  confezioni sotto indicate e' classificato come segue:     confezione:  28  compresse  rivestite   con   film   in   blister calendarizzati,  A.I.C.  n.  044924025/E  (in  base  10);  classe  di rimborsabilita' «A»; prezzo ex-factory (IVA esclusa): € 71,50; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 118,00.   Sconto  obbligatorio  sul  prezzo  ex-factory,  ivi   comprese   le strutture sanitarie private accreditate  con  il  Servizio  sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.   Validita' del contratto: ventiquattro mesi.     |  
|   |                                 Art. 2 
                   Condizioni e modalita' di impiego 
   Medicinale soggetto a diagnosi - piano  terapeutico  cartaceo  e  a quanto  previsto  dall'allegato  2  e  successive   modifiche,   alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario  della  distribuzione diretta, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004.     |  
|   |                                 Art. 3 
                Classificazione ai fini della fornitura 
   La classificazione ai fini della fornitura del  medicinale  «Qtern» (saxagliptin/dapagliflozin) e' la  seguente:  medicinale  soggetto  a prescrizione medica limitativa vendibile al pubblico su  prescrizione di centri ospedalieri  o  specialisti  -  endocrinologo,  internista, geriatra (RRL).     |  
|   |                                 Art. 4 
                          Disposizioni finali 
   La presente determina ha effetto dal  giorno  successivo  alla  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e sara'   notificata   alla   societa'   titolare   dell'autorizzazione all'immissione in commercio.     Roma, 16 settembre 2019 
                                       Il direttore generale: Li Bassi     |  
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