| Gazzetta n. 233 del 4 ottobre 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  
| DECRETO 5 agosto 2019, n. 106 |  
| Regolamento  recante  disposizioni   in   materia   di   abilitazione all'assistenza   tecnica   innanzi   alle   Commissioni   tributarie.  |  
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                       IL MINISTRO DELL'ECONOMIA                            E DELLE FINANZE 
   Visto l'art. 17 della legge 23 agosto  1988,  n.  400  recante,  ai commi 3 e 4, disposizioni in materia di decreti  ministeriali  aventi natura regolamentare;   Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in  materia  di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti amministrativi;   Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.  545,  contenente disposizioni sull'ordinamento degli organi speciali di  giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione;   Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.  546,  contenente disposizioni sul processo tributario;   Visto l'articolo 12 del decreto legislativo 31  dicembre  1992,  n. 546,  concernente  l'assistenza  tecnica  innanzi  alle   commissioni tributarie;   Visto il comma 4 del citato articolo 12 del decreto legislativo  n. 546 del 1992, che prevede l'emanazione di  un  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero della  giustizia, emesso ai sensi dell'articolo 17, comma  3,  della  legge  23  agosto 1988, n.  400,  recante  la  disciplina  delle  modalita'  di  tenuta dell'elenco dei soggetti  abilitati  all'assistenza  tecnica  innanzi alle commissioni tributarie,  nonche'  i  casi  di  incompatibilita', diniego, sospensione e revoca dell'iscrizione, anche sulla  base  dei principi contenuti nel codice deontologico forense;   Visto l'articolo  8  del  decreto-legge  8  agosto  1996,  n.  437, convertito dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, contenente norme  sul personale dell'amministrazione finanziaria;   Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  recante  la riforma dell'organizzazione del Governo,  a  norma  dell'articolo  11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;   Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  recante  il Codice in materia di protezione dei dati personali;   Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale;   Vista la legge 31 dicembre 2012,  n.  247,  recante  la  disciplina dell'ordinamento  della  professione  forense,  nonche'   il   codice deontologico forense,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale,  Serie generale n. 241 del 16 ottobre 2014;   Visto il decreto legislativo 24 settembre  2015,  n.  156,  recante misure per la revisione  della  disciplina  degli  interpelli  e  del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6,  comma  6,  e 10, comma 1, lettere a) e b) della legge 11 marzo 2014, n. 23;   Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla libera circolazione di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva  n. 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);   Visto l'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, contenente disposizioni comuni in materia  di accertamento delle imposte sui redditi;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000, n. 445, recante il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio  2005, n. 68, contenente il regolamento recante disposizioni per  l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo  27  della legge 16 gennaio 2003, n. 3;   Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27 febbraio 2013, n. 67, recante il regolamento  di  organizzazione  del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma  degli  articoli  2, comma 10-ter e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;   Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del  15  settembre 2014, recante l'individuazione e  le  attribuzioni  degli  uffici  di livello dirigenziale non  generale  dei  dipartimenti  del  Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'articolo  1,  comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27  febbraio 2013, n. 67;   Sentito il Ministero della giustizia;   Visto il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 gennaio 2018;   Acquisito il parere n. 416 dell'11 luglio 2018 del Garante  per  la protezione dei dati personali;   Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri del 6 maggio 2019, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata  legge n. 400 del 1988; 
                               Adotta:                         il seguente regolamento 
                                Art. 1                        Ambito di applicazione 
   1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi  dell'articolo  12, comma 4, del  decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n.  546,  le modalita'  di  rilascio  dell'abilitazione   all'assistenza   tecnica innanzi alle commissioni tributarie e della  tenuta  dell'elenco  dei soggetti abilitati, nonche'  i  casi  di  incompatibilita',  diniego, sospensione, revoca dell'iscrizione, anche sulla  base  dei  principi contenuti nel codice deontologico forense.   2. L'elenco di cui al comma 1  e'  tenuto  dal  Dipartimento  delle finanze,  Direzione  della  giustizia   tributaria,   del   Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  d'ora  in  poi  «Direzione   della giustizia tributaria».  
                                     N O T E 
           Avvertenza: 
               Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28          dicembre 1985,  n.1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli          atti legislativi qui trascritti. 
           Note alle premesse: 
               Il testo dell'art. 17, commi 3  e  4,  della  legge  23          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e          ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri)          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  1988,  n.          214, S.O., cosi' recita:                 «3. Con decreto ministeriale possono essere  adottati          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.               4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella          Gazzetta Ufficiale».               La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in  materia          di procedimento amministrativo e di diritto di  accesso  ai          documenti  amministrativi)  e'  pubblicata  nella  Gazzetta          Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.               Il  decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n.   545          (Ordinamento  degli  organi   speciali   di   giurisdizione          tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione          in attuazione della delega al Governo  contenuta  nell'art.          30 della legge 30 dicembre  1991,  n.  413)  e'  pubblicato          nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 1993, n. 9, S.O.               Il  decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n.   546          (Disposizioni sul processo tributario in  attuazione  della          delega al Governo contenuta nell'art.  30  della  legge  30          dicembre  1991,  n.  413)  e'  pubblicato  nella   Gazzetta          Ufficiale 13 gennaio 1993, n. 9, S.O.               Il testo dell'art. 12 del citato decreto legislativo 31          dicembre 1992, n. 546, cosi' recita:               «Art. 12 (Assistenza tecnica). - 1. Le  parti,  diverse          dagli enti impositori, dagli agenti della riscossione e dai          soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del  decreto          legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,  devono   essere          assistite in giudizio da un difensore abilitato.               2. Per le controversie di valore fino a tremila euro le          parti possono stare in giudizio senza  assistenza  tecnica.          Per valore della lite si intende l'importo del  tributo  al          netto degli interessi e delle eventuali  sanzioni  irrogate          con l'atto impugnato;  in  caso  di  controversie  relative          esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il  valore  e'          costituito dalla somma di queste.               3. Sono abilitati all'assistenza tecnica,  se  iscritti          nei relativi albi professionali o  nell'elenco  di  cui  al          comma 4:                 a) gli avvocati;                 b) i soggetti iscritti nella sezione A commercialisti          dell'albo  dei  dottori  commercialisti  e  degli   esperti          contabili;                 c) i consulenti del lavoro;                 d) i soggetti di cui all'art. 63,  terzo  comma,  del          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,          n. 600;                 e)  i  soggetti  gia'  iscritti  alla  data  del   30          settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti  dalle          camere di commercio, industria, artigianato  e  agricoltura          per la sub-categoria tributi, in  possesso  di  diploma  di          laurea in  giurisprudenza  o  in  economia  e  commercio  o          equipollenti o di diploma di ragioniere limitatamente  alle          materie concernenti le imposte di registro, di successione,          i tributi locali, l'IVA, l'IRPEF, l'IRAP e l'IRES;                 f) i funzionari delle associazioni di categoria  che,          alla data di entrata in vigore del decreto  legislativo  31          dicembre 1992, n. 545, risultavano iscritti  negli  elenchi          tenuti  dalle  Intendenze   di   finanza   competenti   per          territorio, ai  sensi  dell'ultimo  periodo  dell'art.  30,          terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26          ottobre 1972, n. 636;                 g) i dipendenti delle  associazioni  delle  categorie          rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia  e  del          lavoro (C.N.E.L.) e i dipendenti  delle  imprese,  o  delle          loro controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile,          primo comma, numero  1),  limitatamente  alle  controversie          nelle quali sono parti, rispettivamente, gli associati e le          imprese o loro controllate,  in  possesso  del  diploma  di          laurea  magistrale  in  giurisprudenza  o  in  economia  ed          equipollenti, o di diploma di ragioneria e  della  relativa          abilitazione professionale;                 h) i dipendenti  dei  centri  di  assistenza  fiscale          (CAF) di cui all'art. 32 del decreto legislativo  9  luglio          1997, n. 241, e delle relative societa' di servizi, purche'          in  possesso   di   diploma   di   laurea   magistrale   in          giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o di  diploma          di ragioneria e della relativa abilitazione  professionale,          limitatamente  alle  controversie  dei   propri   assistiti          originate da adempimenti per i quali  il  CAF  ha  prestato          loro assistenza.               4. L'elenco dei soggetti di cui al comma 3, lettere d),          e), f), g) ed h), e' tenuto dal Dipartimento delle  finanze          del Ministero dell'economia e delle finanze che vi provvede          con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili          a legislazione vigente  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a          carico del bilancio dello Stato. Con decreto  del  Ministro          dell'economia e delle finanze, sentito il  Ministero  della          giustizia, emesso ai sensi dell'art.  17,  comma  3,  della          legge  23  agosto  1988,  n.  400,  sono  disciplinate   le          modalita'  di  tenuta  dell'elenco,  nonche'  i   casi   di          incompatibilita',  diniego,  sospensione  e  revoca   della          iscrizione anche sulla  base  dei  principi  contenuti  nel          codice deontologico forense.  L'elenco  e'  pubblicato  nel          sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze.               5. Per le controversie di  cui  all'art.  2,  comma  2,          primo periodo, sono anche abilitati all'assistenza tecnica,          se iscritti nei relativi albi professionali:                 a) gli ingegneri;                 b) gli architetti;                 c) i geometri;                 d) i periti industriali;                 e) i dottori agronomi e forestali;                 f) gli agrotecnici;                 g) i periti agrari.               6. Per le controversie  relative  ai  tributi  doganali          sono   anche   abilitati   all'assistenza    tecnica    gli          spedizionieri doganali iscritti nell'apposito albo.               7. Ai difensori di cui ai commi da 1 a  6  deve  essere          conferito l'incarico con  atto  pubblico  o  con  scrittura          privata autenticata od anche in calce o  a  margine  di  un          atto  del  processo,  nel  qual  caso   la   sottoscrizione          autografa   e'   certificata   dallo   stesso   incaricato.          All'udienza  pubblica  l'incarico  puo'  essere   conferito          oralmente e se ne da' atto a verbale.               8.  Le  Agenzie  delle  entrate,  delle  dogane  e  dei          monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.          300, possono essere assistite dall'Avvocatura dello Stato.               9. I soggetti in possesso dei requisiti  richiesti  nei          commi 3, 5 e 6 possono  stare  in  giudizio  personalmente,          ferme  restando  le  limitazioni  all'oggetto  della   loro          attivita' previste nei medesimi commi.               10. Si applica  l'art.  182  del  codice  di  procedura          civile  ed  i  relativi  provvedimenti  sono   emessi   dal          presidente  della  commissione  o  della  sezione   o   dal          collegio».               Il testo dell'art. 8 del decreto legge 8  agosto  1996,          n. 437 (Disposizioni  urgenti  in  materia  di  imposizione          diretta ed indiretta, di funzionalita' dell'Amministrazione          finanziaria,  di  gestioni   fuori   bilancio,   di   fondi          previdenziali e di contenzioso tributario) pubblicato nella          Gazzetta Ufficiale 26 agosto  1996,  n.  199  e  convertito          dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, cosi' recita:               «Art.  8  (Norme  sul  personale   dell'Amministrazione          finanziaria). - 1. Fatte salve le ipotesi di sospensione  e          di decadenza previste da altre norme di legge, chiunque sia          stato definitivamente riconosciuto  colpevole  di  uno  dei          reati contro la pubblica amministrazione  per  i  quali  e'          prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo          ad anni due ovvero per i medesimi reati  abbia  beneficiato          dell'applicazione della pena su richiesta  ai  sensi  degli          articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, non          puo' assumere o mantenere l'incarico di segretario generale          del   Ministero   delle   finanze;   non   puo'    dirigere          dipartimenti,  direzioni  centrali,   servizi,   divisioni,          uffici, reparti o strutture equiparate; non  puo'  svolgere          funzioni ispettive di alcun tipo e a qualsiasi livello; non          puo' far parte di  alcun  organo  collegiale  che  eserciti          funzioni proprie dell'Amministrazione  finanziaria,  sia  a          rilevanza interna che esterna; non  puo'  far  parte  delle          commissioni tributarie  ne'  puo'  esercitare  funzioni  di          rappresentanza degli uffici tributari o dei contribuenti.               2.  I  concorsi  di  cui  all'art.  15,  comma  3,  del          decreto-legge 30 dicembre 1993,  n.  557,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994,  n.  133,  per          l'assunzione del personale da  destinare  al  potenziamento          dell'attivita' di controllo si svolgono su base regionale e          si articolano in una prova di preselezione  consistente  in          una serie di test psico-attitudinali, in una prova scritta,          anche a carattere teorico-pratico, ed in un  colloquio,  in          materie attinenti al profilo  professionale  da  ricoprire.          Alla prova scritta possono essere ammessi  soltanto  coloro          che abbiano superato con un  minimo  di  ventuno  punti  su          trenta la prova di preselezione in numero non superiore  al          doppio dei posti disponibili.               3. Nell'art. 3, comma 232, L. 28 dicembre 1995, n. 549,          dopo la parola: «trasferiti» sono inserite le seguenti:  «,          anche in soprannumero».».               Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300  (Riforma          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della          legge 15 marzo 1997, n. 59) e'  pubblicato  nella  Gazzetta          Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.               Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196  (Codice          in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,  recante          disposizioni per l'adeguamento  dell'ordinamento  nazionale          al regolamento (UE) n. 2016/679 del  Parlamento  europeo  e          del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione          delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei  dati          personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati  e          che abroga la direttiva n. 95/46/CE)  e'  pubblicato  nella          Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O.               Il decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82  (Codice          dell'amministrazione digitale) e' pubblicato nella Gazzetta          Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.               La legge 31 dicembre 2012,  n.  247  (Nuova  disciplina          dell'ordinamento della professione forense)  e'  pubblicata          nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 2013, n. 15; il  codice          deontologico   forense   e'   pubblicato   nella   Gazzetta          Ufficiale, Serie generale n. 241 del 16 ottobre 2014.               Il  decreto  legislativo  24  settembre  2015,  n.  156          (Misure per la revisione della disciplina degli  interpelli          e del contenzioso tributario, in attuazione degli  articoli          6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge  11          marzo 2014, n. 23) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7          ottobre 2015, n. 233, S.O.               Il reg. (CE) 27/04/2016,  n.  2016/679/UE  (Regolamento          del  parlamento  europeo  relativo  alla  protezione  delle          persone  fisiche  con  riguardo  al  trattamento  dei  dati          personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati  e          che abroga la direttiva n. 95/46/CE  (regolamento  generale          sulla protezione dei dati) e' pubblicato nella  G.U.U.E.  4          maggio 2016, n. L 119.               Il testo dell'art. 63 del decreto del Presidente  della          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600  (Disposizioni  comuni          in materia di accertamento delle imposte sui redditi), come          modificato dall'art. 10 del decreto legislativo n. 156  del          2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16  ottobre  1973,          n. 268, S.O., dispone che:               «Art.   63    (Rappresentanza    e    assistenza    dei          contribuenti).  -   Presso   gli   uffici   finanziari   il          contribuente puo' farsi  rappresentare  da  un  procuratore          generale o speciale,  salvo  quanto  stabilito  nel  quarto          comma.               La procura speciale deve essere conferita per  iscritto          con firma autenticata. L'autenticazione non  e'  necessaria          quando la procura e' conferita al coniuge  o  a  parenti  e          affini entro il quarto  grado  o  a  propri  dipendenti  da          persone  giuridiche.  Quando  la  procura  e'  conferita  a          persone  iscritte  in  albi  professionali  o   nell'elenco          previsto dal terzo comma, a soggetti iscritti alla data del          30 settembre 1993 nei ruoli dei periti  ed  esperti  tenuti          dalle  camere  di  commercio,  industria,   artigianato   e          agricoltura per la subcategoria  tributi,  in  possesso  di          diploma  di  laurea  in  giurisprudenza  o  in  economia  e          commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria  ovvero          ai soggetti indicati nell'art. 4, comma 1, lettere  e),  f)          ed i), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545,  o          ai professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e          qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4,  e'          data facolta' agli stessi rappresentanti di autenticare  la          sottoscrizione. Quando  la  procura  e'  rilasciata  ad  un          funzionario di un centro di assistenza  fiscale  o  di  una          societa' di servizi di cui all'art. 11 del  regolamento  di          cui al decreto del Ministro delle finanze 31  maggio  1999,          n. 164,  essa  deve  essere  autenticata  dal  responsabile          dell'assistenza fiscale del predetto centro  o  dal  legale          rappresentante della predetta societa' di servizi.               Il  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze   puo'          autorizzare all'esercizio dell'assistenza  tecnica  davanti          alle commissioni tributarie, se cessati  dall'impiego  dopo          almeno venti anni di effettivo servizio di cui  almeno  gli          ultimi dieci prestati  a  svolgere  attivita'  connesse  ai          tributi,  gli  impiegati   delle   carriere   dirigenziale,          direttiva  e  di  concetto  degli  enti  impositori  e  del          Ministero nonche' gli ufficiali e ispettori  della  guardia          di finanza. L'autorizzazione puo' essere revocata o sospesa          in ogni tempo  con  provvedimento  motivato.  Le  attivita'          connesse ai tributi sono individuate con il decreto di  cui          all'art. 12, comma 4, del decreto legislativo  31  dicembre          1992, n. 546.               Ai soggetti di cui al terzo comma,  ancorche'  iscritti          in un albo professionale, e' vietato di esercitare funzioni          di  assistenza  e  di  rappresentanza   presso   gli   enti          impositori e  davanti  le  commissioni  tributarie  per  un          periodo di due anni dalla data di cessazione  del  rapporto          d'impiego.               L'esercizio  delle   funzioni   di   rappresentanza   e          assistenza in violazione del presente  articolo  e'  punito          con  la  sanzione  amministrativa  da  euro  mille  a  euro          cinquemila>>.               Il decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre          2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative  e          regolamentari in materia di documentazione  amministrativa)          come modificato dall'art.  15,  comma  1,  della  legge  12          novembre  2011,  n.  183  e'  pubblicato   nella   Gazzetta          Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.               Il decreto del Presidente della Repubblica 11  febbraio          2005,  n.  68   (Regolamento   recante   disposizioni   per          l'utilizzo della posta  elettronica  certificata,  a  norma          dell'art.  27  della  legge  16  gennaio  2003,  n.  3)  e'          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2005, n. 97.               Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27          febbraio 2013, n. 67  (Regolamento  di  organizzazione  del          Ministero dell'economia e  delle  finanze,  a  norma  degli          articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge          6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla          legge 7 agosto 2012, n. 135) e' pubblicato  nella  Gazzetta          Ufficiale 15 giugno 2013, n. 139.               Il   decreto   ministeriale   del   17   luglio    2014          (Individuazione e  attribuzioni  degli  Uffici  di  livello          dirigenziale non generale dei  dipartimenti  del  Ministero          dell'economia e delle finanze, in attuazione  dell'art.  1,          comma 2, del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei          ministri 27 febbraio  2013,  n.  67)  e'  pubblicato  nella          Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2014, n. 214, S.O. 
           Note all'art. 1:               - Per il  testo  dell'art.  12,  comma  4  del  decreto          legislativo n. 546/92 si  veda  si  veda  nelle  note  alle          premesse.   |  
|   |                                 Art. 2                  Tenuta ed articolazione dell'elenco 
   1. La Direzione della giustizia tributaria provvede alla formazione e alla tenuta dell'elenco dei soggetti abilitati di cui  all'articolo 1.   2. L'elenco di cui al comma 1 e' articolato nelle  sezioni  I,  II, III, IV e V, in ciascuna delle quali sono rispettivamente iscritte le categorie di soggetti abilitati, di cui alle lettere d), e), f), g) e h) del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo  31  dicembre 1992, n. 546.  
           Note all'art. 2:               - Per il testo delle lettere d), e), f), g)  e  h)  del          comma 3 dell'art. 12 del decreto  legislativo  31  dicembre          1992, n. 546, si veda nelle note alle premesse.   |  
|   |                                 Art. 3                      Requisiti per l'iscrizione 
   1. Costituiscono requisiti generali per l'iscrizione nelle  sezioni dell'elenco di cui all'articolo 2, comma 2:     a) essere cittadino italiano o di Stato  appartenente  all'Unione europea;     b) godere del pieno esercizio dei diritti civili e politici;     c) non trovarsi in una delle condizioni  di  incompatibilita'  di cui all'art. 9;     d) non  essere  iscritto  in  nessuno  degli  albi  professionali relativi ai soggetti elencati al comma 3, lettere a),  b),  c)  e  ai commi 5 e 6 dell'articolo 12  del  decreto  legislativo  31  dicembre 1992, n. 546;     e) non essere sottoposto ad  esecuzione  di  pene  detentive,  di misure cautelari o interdittive;     f) non avere riportato condanne  definitive,  salvo  gli  effetti della riabilitazione, per i  reati  di  cui  all'articolo  51,  comma 3-bis, del codice di procedura penale  o  dei  reati  previsti  dagli articoli 372, 373, 374, 374-bis, 377, 377-bis, 380 e 381  del  codice penale, nonche' per uno dei reati contro la pubblica amministrazione, per i quali e' prevista la pena della reclusione  non  inferiore  nel massimo a due anni. Ai  fini  del  presente  comma,  la  sentenza  di applicazione della pena ai sensi  dell'articolo  444  del  codice  di procedura penale e' equiparata alla sentenza di  condanna,  salvo  il caso di estinzione del reato;     g) non aver subito la  sanzione  disciplinare  del  licenziamento senza preavviso.   2. Per l'iscrizione nelle sezioni I, II, III, IV e V, e', altresi', necessario  possedere,  rispettivamente,  i  requisiti  di  cui  alle lettere d), e), f), g), e h) del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.   3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere  posseduti  alla data di  presentazione  della  domanda  e,  per  i  soggetti  di  cui all'articolo 7, comma 1, alla data di entrata in vigore del  presente regolamento.   4. Gli iscritti hanno l'obbligo di comunicare, senza indugio,  alla Direzione della giustizia tributaria il venir meno dei  requisiti  di cui  ai  commi  1  e  2,  nonche'  il  sopraggiungere  di  cause   di incompatibilita'.   5. La Direzione della giustizia  tributaria  effettua  annualmente, anche a  campione,  il  controllo  dei  requisiti  degli  iscritti  e dell'assenza di cause  di  incompatibilita',  mediante  richiesta  di informazioni  alle  amministrazioni,  agli  enti   ed   ai   soggetti interessati.  
           Note all'art. 3:               - Per il testo del comma 3, lettere a),  b),  c)  e  ai          commi 5 e 6 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 546 del          1992, si veda nelle note alle premesse.               - Il testo del comma 3-bis  dell'art.  51  (Uffici  del          pubblico  ministero.  Attribuzioni  del  procuratore  della          Repubblica distrettuale) e  dell'art.  444  del  codice  di          procedura penale approvato con D.P.R. 22/09/1988, n. 447 e'          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  24  ottobre  1988,  n.          250,  S.O.51.  Il  testo  degli  articoli  372,  373,  374,          374-bis,  377,  377-bis,  380  e  381  del  codice   penale          approvato con R.D. 19/10/1930, n.  1398,  pubblicato  nella          Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1930, n. 251, Suppl. straord,          e' il seguente:                 «3-bis. Quando  si  tratta  dei  procedimenti  per  i          delitti, consumati o tentati, di  cui  agli  articoli  416,          sesto e  settimo  comma,  416,  realizzato  allo  scopo  di          commettere taluno dei delitti di cui all'art. 12, commi  1,          3 e 3-ter, del testo unico delle  disposizioni  concernenti          la disciplina dell'immigrazione e  norme  sulla  condizione          dello straniero, di cui al decreto  legislativo  25  luglio          1998, n. 286, 416,  realizzato  allo  scopo  di  commettere          delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600,  601,  602,          416-bis, 416-ter, 452-quaterdecies e 630 del codice penale,          per  i  delitti  commessi  avvalendosi   delle   condizioni          previste dal  predetto  art.  416-bis  ovvero  al  fine  di          agevolare l'attivita'  delle  associazioni  previste  dallo          stesso articolo, nonche' per i delitti  previsti  dall'art.          74 del testo unico approvato  con  decreto  del  Presidente          della  Repubblica  9  ottobre  1990,  n.   309,   dall'art.          291-quater  del  testo  unico  approvato  con  decreto  del          Presidente della Repubblica 23  gennaio  1973,  n.  43,  le          funzioni indicate nel comma 1 lettera  a)  sono  attribuite          all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale  del          capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede  il  giudice          competente».               «Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). -  1.          L'imputato e il  pubblico  ministero  possono  chiedere  al          giudice  l'applicazione,  nella  specie  e   nella   misura          indicata,  di  una  sanzione  sostitutiva  o  di  una  pena          pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di  una  pena          detentiva quando questa, tenuto conto delle  circostanze  e          diminuita fino a un terzo, non supera cinque  anni  soli  o          congiunti a pena pecuniaria.                 1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma  1  i          procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, commi  3-bis          e 3-quater, i  procedimenti  per  i  delitti  di  cui  agli          articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo  e  quinto          comma,    600-quater,    secondo    comma,    600-quater.1,          relativamente alla condotta di produzione  o  commercio  di          materiale  pornografico,  600-quinquies,  nonche'  609-bis,          609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonche'          quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti          abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi          dell'art. 99, quarto comma, del codice penale,  qualora  la          pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.                 1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti  dagli          articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e  322-bis          del codice penale, l'ammissibilita' della richiesta di  cui          al comma 1 e' subordinata alla restituzione  integrale  del          prezzo o del profitto del reato.               2. Se vi e' il consenso anche della parte  che  non  ha          formulato  la  richiesta  e  non  deve  essere  pronunciata          sentenza di  proscioglimento  a  norma  dell'art.  129,  il          giudice, sulla base degli  atti,  se  ritiene  corrette  la          qualificazione giuridica del  fatto,  l'applicazione  e  la          comparazione delle  circostanze  prospettate  dalle  parti,          nonche' congrua la pena indicata, ne dispone  con  sentenza          l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi  e'  stata          la richiesta delle parti. Se vi e'  costituzione  di  parte          civile, il  giudice  non  decide  sulla  relativa  domanda;          l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle  spese          sostenute dalla parte civile, salvo  che  ricorrano  giusti          motivi per la  compensazione  totale  o  parziale.  Non  si          applica la disposizione dell'art. 75, comma 3.  Si  applica          l'art. 537-bis.               3.  La  parte,  nel  formulare   la   richiesta,   puo'          subordinarne   l'efficacia,    alla    concessione    della          sospensione condizionale della  pena.  In  questo  caso  il          giudice, se ritiene che  la  sospensione  condizionale  non          puo' essere concessa, rigetta la richiesta»               «Art. 372 (Falsa testimonianza). - Chiunque,  deponendo          come testimone innanzi  all'autorita'  giudiziaria  o  alla          Corte penale internazionale, afferma il  falso  o  nega  il          vero, ovvero tace, in tutto o in parte, cio' che sa intorno          ai fatti  sui  quali  e'  interrogato,  e'  punito  con  la          reclusione da due a sei anni».               «Art. 373  (Falsa  perizia  o  interpretazione).  -  Il          perito  o  l'interprete,   che,   nominato   dall'autorita'          giudiziaria,  da'  parere  o  interpretazioni  mendaci,   o          afferma fatti non conformi  al  vero,  soggiace  alle  pene          stabilite nell'articolo precedente.               La condanna importa, oltre l'interdizione dai  pubblici          uffici, l'interdizione dalla professione o dall'arte».               Art. 374 (Frode processuale). - Chiunque, nel corso  di          un procedimento civile o amministrativo, al fine di  trarre          in  inganno  il  giudice  in  un  atto  d'ispezione  o   di          esperimento giudiziale, ovvero il perito nell'esecuzione di          una perizia, immuta artificiosamente lo stato dei luoghi  o          delle cose o delle persone, e' punito, qualora il fatto non          sia preveduto come reato da una particolare disposizione di          legge, con la reclusione da uno a cinque anni.               La stessa  disposizione  si  applica  se  il  fatto  e'          commesso nel corso di un procedimento penale, anche davanti          alla Corte penale internazionale, o anteriormente ad  esso;          ma in tal caso la punibilita' e' esclusa, se si  tratta  di          reato per cui non  si  puo'  procedere  che  in  seguito  a          querela,  richiesta  o  istanza,  e  questa  non  e'  stata          presentata».               Art. 374-bis (False  dichiarazioni  o  attestazioni  in          atti  destinati  all'autorita'  giudiziaria  o  alla  Corte          penale internazionale). - Salvo che  il  fatto  costituisca          piu' grave reato, e' punito con  la  reclusione  da  uno  a          cinque anni  chiunque  dichiara  o  attesta  falsamente  in          certificati   o   atti   destinati   a   essere    prodotti          all'autorita'   giudiziaria    o    alla    Corte    penale          internazionale condizioni, qualita' personali,  trattamenti          terapeutici, rapporti di lavoro in essere o da  instaurare,          relativi  all'imputato,  al  condannato  o   alla   persona          sottoposta a procedimento di prevenzione.               Si applica la pena della reclusione da due a  sei  anni          se il fatto e' commesso da un  pubblico  ufficiale,  da  un          incaricato di un pubblico servizio o  da  un  esercente  la          professione sanitaria».               «Art. 377 (Intralcio alla giustizia). - Chiunque  offre          o promette denaro o altra utilita' alla persona chiamata  a          rendere dichiarazioni davanti all'autorita'  giudiziaria  o          alla  Corte  penale  internazionale  ovvero  alla   persona          richiesta di rilasciare  dichiarazioni  dal  difensore  nel          corso dell'attivita' investigativa, o alla persona chiamata          a  svolgere  attivita'  di  perito,  consulente  tecnico  o          interprete, per indurla a commettere i reati previsti dagli          articoli 371-bis, 371-ter, 372  e  373,  soggiace,  qualora          l'offerta o  la  promessa  non  sia  accettata,  alle  pene          stabilite negli articoli medesimi, ridotte dalla  meta'  ai          due terzi.               La stessa disposizione si applica qualora  l'offerta  o          la promessa sia accettata, ma la falsita' non sia commessa.               Chiunque usa violenza o minaccia ai  fini  indicati  al          primo comma, soggiace, qualora il fine non sia  conseguito,          alle pene stabilite in ordine ai reati di cui  al  medesimo          primo comma, diminuite in misura non eccedente un terzo.               Le pene previste ai commi primo e terzo sono  aumentate          se concorrono le condizioni di cui all'art. 339.               La  condanna  importa   l'interdizione   dai   pubblici          uffici».               «Art. 377-bis (Induzione a non rendere dichiarazioni  o          a rendere dichiarazioni mendaci all'autorita' giudiziaria).          -  Salvo  che  il  fatto  costituisca  piu'  grave   reato,          chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa          di denaro  o  di  altra  utilita',  induce  a  non  rendere          dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la  persona          chiamata  a  rendere  davanti  alla  autorita'  giudiziaria          dichiarazioni  utilizzabili  in  un  procedimento   penale,          quando questa ha la facolta' di non rispondere,  e'  punito          con la reclusione da due a sei anni».               «Art. 380 (Patrocinio  o  consulenza  infedele).  -  Il          patrocinatore o  il  consulente  tecnico,  che,  rendendosi          infedele ai suoi  doveri  professionali,  arreca  nocumento          agli interessi della  parte  da  lui  difesa,  assistita  o          rappresentata  dinanzi  all'autorita'  giudiziaria  o  alla          Corte penale internazionale, e' punito con la reclusione da          uno a tre anni e con la multa non inferiore a euro 516.               La pena e' aumentata:                 1. se il colpevole ha commesso il  fatto,  colludendo          con la parte avversaria;                 2. se il fatto  e'  stato  commesso  a  danno  di  un          imputato.               Si applicano la reclusione da tre a  dieci  anni  e  la          multa non inferiore a euro 1.032, se il fatto e' commesso a          danno di persona imputata di un delitto  per  il  quale  la          legge commina la pena di  morte  o  l'ergastolo  ovvero  la          reclusione superiore a cinque anni».               «Art. 381 (Altre infedelta'  del  patrocinatore  o  del          consulente tecnico). - Il  patrocinatore  o  il  consulente          tecnico, che,  in  un  procedimento  dinanzi  all'autorita'          giudiziaria,   presta   contemporaneamente,    anche    per          interposta persona, il suo patrocinio o la sua consulenza a          favore di parti contrarie, e' punito, qualora il fatto  non          costituisca un piu' grave reato, con la reclusione  da  sei          mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103.               La pena e' della reclusione fino  a  un  anno  e  della          multa da euro 51 a euro  516,  se  il  patrocinatore  o  il          consulente, dopo aver difeso, assistito o rappresentato una          parte, assume, senza il consenso di  questa,  nello  stesso          procedimento, il patrocinio o  la  consulenza  della  parte          avversaria».               - Per il testo delle lettere d), e), f), g), e  h)  del          comma 3, dell'art. 12 del decreto legislativo n.  546/1992,          si veda nelle note alle premesse.   |  
|   |                                 Art. 4              Elenco delle attivita' connesse ai tributi 
   1. Ai fini  dell'individuazione  del  possesso  dei  requisiti  per l'iscrizione nella sezione I di cui all'articolo 2, comma 2, sono  da considerarsi attivita' connesse ai tributi di  cui  all'articolo  63, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le seguenti:     a) liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi ed  altre entrate,  gestione  del  relativo   contenzioso,   nonche'   relative attivita' accessorie;     b) analisi, ricerca e predisposizione  di  atti  normativi  e  di documenti di prassi in materia tributaria.  
           Note all'art. 4:               - Il  testo  dell'art.  63,  terzo  comma,  del  citato          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,          n. 600, e' il seguente:                 «3. Il Ministero dell'economia e delle  finanze  puo'          autorizzare all'esercizio dell'assistenza  tecnica  davanti          alle commissioni tributarie, se cessati  dall'impiego  dopo          almeno venti anni di effettivo servizio di cui  almeno  gli          ultimi dieci prestati  a  svolgere  attivita'  connesse  ai          tributi,  gli  impiegati   delle   carriere   dirigenziale,          direttiva  e  di  concetto  degli  enti  impositori  e  del          Ministero nonche' gli ufficiali e ispettori  della  guardia          di finanza. L'autorizzazione puo' essere revocata o sospesa          in ogni tempo  con  provvedimento  motivato.  Le  attivita'          connesse ai tributi sono individuate con il decreto di  cui          all'art. 12, comma 4, del decreto legislativo  31  dicembre          1992, n. 546».   |  
|   |                                 Art. 5         Contenuto e modalita' di presentazione della domanda 
   1. La domanda di iscrizione  e'  compilata  utilizzando  l'apposito modulo pubblicato sui siti istituzionali del Ministero  dell'economia e delle finanze e deve contenere:     a) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita e residenza;     b)  il  codice  fiscale  o  il  numero  di  partita  I.V.A.   del richiedente;     c)  il  domicilio  professionale  nel  territorio  dello   Stato, coincidente  con  il  luogo  in  cui  svolge  l'attivita'   in   modo prevalente, il numero di codice di avviamento postale e  un  recapito telefonico;     d) il titolo di  studio  posseduto,  qualora  richiesto  ai  fini dell'iscrizione, indicando la data di conseguimento, l'Universita'  e l'ordinamento di riferimento oppure l'istituto scolastico di rilascio del diploma di ragioneria, nonche' i dati della relativa abilitazione se richiesta;     e) la dichiarazione di godimento dei diritti civili e politici;     f) l'indirizzo di posta elettronica  certificata  a  cui  inviare eventuali comunicazioni;     g)  la  dichiarazione  di  non  essere  a  conoscenza  di  essere sottoposto a procedimenti penali  ovvero  di  esserne  a  conoscenza, specificando gli estremi dei medesimi e le Autorita' procedenti;     h) la dichiarazione con  la  quale  il  richiedente,  consapevole delle sanzioni penali  previste  dall'articolo  76  del  decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  autocertifica, ai sensi degli articoli 46 e 47 del medesimo decreto, il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3;     i) la dichiarazione con la quale il  richiedente  si  obbliga  al rispetto dei doveri deontologici di cui all'articolo 10.   2. Per i  cittadini  degli  Stati  membri  dell'Unione  europea  la domanda deve, altresi',  contenere  la  dichiarazione  di  essere  in possesso  dei  requisiti  di  cui  all'articolo  3  del  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174.   3. La domanda di iscrizione e' presentata  esclusivamente  per  via telematica secondo le modalita' di cui all'articolo  65  del  decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  mediante   posta   elettronica certificata  (PEC)  nominativa,  di  cui  l'istante   sia   titolare, all'indirizzo  PEC  appositamente  dedicato  dalla  Direzione   della giustizia tributaria ed indicato nel modulo di cui al comma 1.   4. L'Amministrazione si riserva, in ogni momento, di  accertare  la veridicita' delle dichiarazioni rese dai richiedenti,  come  previsto dall'articolo 71 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445.   5. Ogni variazione dei dati contenuti nella domanda  di  iscrizione deve  essere  tempestivamente  comunicata  all'indirizzo   di   posta elettronica certificata della Direzione della giustizia tributaria di cui al comma 3.   6.  In  mancanza  di  comunicazione  di  variazione  del  domicilio professionale, ogni comunicazione si intende  validamente  effettuata presso l'ultimo domicilio comunicato.  
           Note all'art. 5:               Il testo degli articoli 76, 46 e 47 del citato  decreto          del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,          e' il seguente:               «Art.  76  (Norme  penali).  -  1.  Chiunque   rilascia          dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o  ne  fa  uso  nei          casi previsti dal presente testo unico e' punito  ai  sensi          del codice penale e delle leggi speciali in materia.               2. L'esibizione di un atto  contenente  dati  non  piu'          rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso.               3. Le dichiarazioni sostitutive  rese  ai  sensi  degli          articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese  per  conto  delle          persone indicate nell'art. 4,  comma  2,  sono  considerate          come fatte a pubblico ufficiale.               4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi          per  ottenere  la  nomina  ad   un   pubblico   ufficio   o          l'autorizzazione all'esercizio di una professione  o  arte,          il  giudice,  nei   casi   piu'   gravi,   puo'   applicare          l'interdizione  temporanea  dai  pubblici  uffici  o  dalla          professione e arte».               «Art. 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni).          - 1. Sono comprovati con dichiarazioni,  anche  contestuali          all'istanza, sottoscritte dall'interessato  e  prodotte  in          sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati,          qualita' personali e fatti:               a) data e il luogo di nascita;                 b) residenza;                 c) cittadinanza;                 d) godimento dei diritti civili e politici;                 e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;                 f) stato di famiglia;                 g) esistenza in vita;                 h)  nascita  del   figlio,   decesso   del   coniuge,          dell'ascendente o discendente;                 i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche          amministrazioni;                 l) appartenenza a ordini professionali;                 m) titolo di studio, esami sostenuti;                 n)  qualifica  professionale  posseduta,  titolo   di          specializzazione,  di  abilitazione,  di   formazione,   di          aggiornamento e di qualificazione tecnica;                 o) situazione reddituale o economica  anche  ai  fini          della concessione dei benefici di qualsiasi  tipo  previsti          da leggi speciali;                 p) assolvimento di  specifici  obblighi  contributivi          con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;                 q)  possesso  e  numero  del  codice  fiscale,  della          partita IVA e  di  qualsiasi  dato  presente  nell'archivio          dell'anagrafe tributaria;                 r) stato di disoccupazione;                 s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;                 t) qualita' di studente;                 u)  qualita'  di  legale  rappresentante  di  persone          fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;                 v)  iscrizione  presso  associazioni   o   formazioni          sociali di qualsiasi tipo;                 z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli          obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio          matricolare dello stato di servizio;                 aa) di non aver riportato condanne penali  e  di  non          essere  destinatario  di   provvedimenti   che   riguardano          l'applicazione di  misure  di  sicurezza  e  di  misure  di          prevenzione,  di  decisioni  civili  e   di   provvedimenti          amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai  sensi          della vigente normativa;                 bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a          procedimenti penali;                 bb-bis)  di  non  essere   l'ente   destinatario   di          provvedimenti  giudiziari   che   applicano   le   sanzioni          amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,          n. 231;                 cc) qualita' di vivenza a carico;                 dd)   tutti   i    dati    a    diretta    conoscenza          dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;                 ee) di non trovarsi in stato  di  liquidazione  o  di          fallimento e di non aver presentato domanda di concordato».               «Art.  47  (Dichiarazioni  sostitutive   dell'atto   di          notorieta'). - 1. L'atto di notorieta'  concernente  stati,          qualita' personali o fatti che siano a  diretta  conoscenza          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'          di cui all'art. 38.               2. La dichiarazione  resa  nell'interesse  proprio  del          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali          e fatti relativi  ad  altri  soggetti  di  cui  egli  abbia          diretta conoscenza.               3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste  per          legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i          concessionari di pubblici  servizi,  tutti  gli  stati,  le          qualita' personali e i  fatti  non  espressamente  indicati          nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato  mediante  la          dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.               4. Salvo il caso in cui la legge preveda  espressamente          che la denuncia all'Autorita'  di  Polizia  Giudiziaria  e'          presupposto  necessario  per   attivare   il   procedimento          amministrativo di rilascio del duplicato  di  documenti  di          riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'          personali dell'interessato, lo  smarrimento  dei  documenti          medesimi e' comprovato da  chi  ne  richiede  il  duplicato          mediante dichiarazione sostitutiva».   |  
|   |                                 Art. 6                  Documenti da allegare alla domanda 
   1. Al fine di comprovare il possesso  dei  requisiti  previsti  per l'iscrizione nelle sezioni I e II del  comma  2  dell'articolo  2,  i richiedenti   allegano   apposita   dichiarazione   sostitutiva    di certificazione e di notorieta' ai sensi del  decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.   2. I soggetti di  cui  alle  sezioni  III,  IV  e  V  del  comma  2 dell'articolo 2  certificano  il  possesso  dei  requisiti  richiesti allegando alla domanda:     a)  attestazione  comprovante  il  rapporto  di  dipendenza   con l'associazione di categoria e l'iscrizione, alla data di  entrata  in vigore del decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n.  545,  negli elenchi tenuti,  all'anzidetta  data,  dalle  intendenze  di  finanza competenti per territorio, per  coloro  che  richiedono  l'iscrizione nella sezione III dell'elenco;     b) attestazione comprovante il rapporto di dipendenza  in  essere con le  associazioni  delle  categorie  rappresentate  nel  Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), con le imprese o con  le loro controllate, ai sensi  dell'articolo  2359  del  codice  civile, primo comma, numero 1), per coloro che richiedono l'iscrizione  nella sezione IV dell'elenco;     c) attestazione rilasciata dal Centro di assistenza fiscale (CAF) comprovante il rapporto di dipendenza sottoscritta  dal  responsabile dell'assistenza fiscale del CAF di cui all'articolo 33, comma 2,  del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, specificando la  tipologia del contratto di  lavoro  e  l'eventuale  scadenza,  per  coloro  che richiedono l'iscrizione nella sezione V dell'elenco.   3. Il richiedente produce un'attestazione in cui dichiara, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se sussistono casi di incompatibilita' di cui all'articolo 9.   4.  Il  richiedente,  ai  fini  del  rilascio  della   tessera   di riconoscimento di cui all'articolo 8, allega una foto con le seguenti caratteristiche: formato  digitale  «jpg»,  sfondo  uniforme  bianco, inquadratura  frontale.  Il  file  relativo  alla  foto  deve  essere nominato con cognome e nome completo.  
           Note all'art. 6:               Per i riferimenti  del  decreto  del  Presidente  della          Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  si  veda  nelle  note          alle premesse.               - Per i riferimenti del decreto legislativo 31 dicembre          1992, n. 545 si veda nelle note alle premesse.               - Il testo del primo comma, numero  1)  dell'art.  2359          (Societa' controllate  e  societa'  collegate)  del  codice          civile approvato con R.D.  16/03/1942,  n.  262  pubblicato          nella Gazzetta  Ufficiale  4  aprile  1942,  n.  79,  ediz.          Straord., e' il seguente:                 «1. Sono considerate societa' controllate:                   1) le societa' in  cui  un'altra  societa'  dispone          della  maggioranza  dei  voti  esercitabili  nell'assemblea          ordinaria».               -  Il  testo  dell'art.  33,  comma  2,   del   decreto          legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione          degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione          dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'  di          modernizzazione   del    sistema    di    gestione    delle          dichiarazioni)  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   28          luglio 1997, n. 174, e' il seguente:               «Art. 33 (Requisiti soggettivi). -  1.  I  centri  sono          costituiti nella forma di societa' di  capitali.  L'oggetto          sociale dei centri prevede lo svolgimento  delle  attivita'          di assistenza fiscale di cui all'art. 34.               2.  I  centri  designano  uno   o   piu'   responsabili          dell'assistenza fiscale da  individuare  tra  gli  iscritti          nell'albo  dei  dottori  commercialisti  o  in  quello  dei          ragionieri  liberi  professionisti,   anche   assunti   con          rapporto di lavoro subordinato.               3. I centri svolgono attivita'  di  assistenza  fiscale          previa autorizzazione del Ministero delle finanze».               - Per i riferimenti del decreto  del  Presidente  della          Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  si  veda  nelle  note          alle premesse.   |  
|   |                                 Art. 7                              Iscrizione 
   1. I soggetti di cui alle lettere d), e),  f)  e  g)  del  comma  3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre  1992,  n.  546, che,  alla  data  antecedente  l'entrata  in  vigore   del   presente regolamento, risultano inseriti  negli  elenchi  tenuti  dall'Agenzia delle entrate e dal  Dipartimento  delle  finanze,  sono  di  diritto iscritti nella relativa sezione dell'elenco di  cui  all'articolo  2. Gli stessi sono tenuti, in ogni caso, a dichiarare  il  possesso  dei requisiti prescritti e a produrre l'attestazione di cui  all'articolo 6, comma 3.   2.  La  Direzione  della   giustizia   tributaria,   accertata   la regolarita'  della  domanda,  provvede  all'iscrizione  entro  trenta giorni dalla data di presentazione della stessa.   3. In caso di irregolarita' o  incompletezza  della  domanda  o  di mancata o insufficiente allegazione dei documenti, la Direzione della giustizia tributaria ne richiede l'integrazione. Decorsi  inutilmente dieci giorni dalla richiesta, la Direzione della giustizia tributaria attiva la procedura di diniego di cui al comma 3 dell'articolo 11.  
           Note all'art. 7:               - Per il testo delle lettere d), e), f) e g) del  comma          3 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 546 del 1992,  si          veda nelle note alle premesse.   |  
|   |                                 Art. 8               Rilascio della tessera di riconoscimento 
   1.  La   Direzione   della   giustizia   tributaria,   in   seguito all'iscrizione,  rilascia   la   tessera   di   difensore   abilitato all'assistenza  tecnica  innanzi  alle  commissioni  tributarie.   La tessera nominativa,  munita  di  foto  contiene  l'indicazione  della sezione dell'elenco nella quale il soggetto e' iscritto, il numero di iscrizione e l'eventuale termine di validita'.   2. I soggetti sono tenuti a restituire, senza indugio,  la  tessera alla Direzione della giustizia tributaria nel caso  di  cancellazione dall'elenco ai sensi dell'articolo 16.     |  
|   |                                 Art. 9                           Incompatibilita' 
   1. L'attivita' di assistenza tecnica  non  puo'  essere  esercitata nella regione o nelle province,  con  essa  confinanti,  in  cui  gli iscritti  abbiano  con  i  giudici   delle   Commissioni   tributarie provinciali rapporti di coniugio,  convivenza  e  parentela  fino  al secondo grado e di affinita' in primo grado o siano  con  gli  stessi uniti civilmente  ai  sensi  della  legge  20  maggio  2016,  n.  76. L'attivita'  di  assistenza  tecnica  non  puo'  essere   esercitata, altresi', nella regione, o in quelle confinanti, in cui gli  iscritti abbiano con i giudici delle Commissioni tributarie regionali rapporti di coniugio, convivenza e  parentela  fino  al  secondo  grado  e  di affinita' in primo grado o siano con gli stessi uniti  civilmente  ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76.   2. L'attivita' di assistenza tecnica e', altresi', incompatibile:     a) con l'esercizio di qualsiasi attivita' di impresa commerciale, svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui;     b) con  la  qualita'  di  socio  illimitatamente  responsabile  o amministratore  di  societa'  di  persone,  aventi  quale   finalita' l'esercizio di attivita' di impresa commerciale, in  qualunque  forma costituite, con la qualita' di  amministratore  unico  o  consigliere delegato di societa' di capitali, anche in forma cooperativa, nonche' con la qualita' di presidente di  consiglio  di  amministrazione  con poteri individuali di gestione. L'incompatibilita'  non  sussiste  se l'oggetto della attivita' della societa' e'  limitato  esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari, nonche'  per  gli enti e consorzi pubblici e per le  societa'  a  capitale  interamente pubblico;     c) con lo svolgimento di lavoro  subordinato,  salvi  i  casi  di rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2.  
           Note all'art. 9:               La legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione  delle          unioni civili tra persone dello stesso sesso  e  disciplina          delle convivenze) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21          maggio 2016, n. 118.   |  
|   |                                 Art. 10                         Doveri e deontologia 
   1. L'attivita' di assistenza tecnica deve essere espletata in piena indipendenza e fondata sull'autonomia del giudizio intellettuale.   2. L'attivita' di assistenza tecnica  deve  essere  esercitata  con coscienza,  lealta',  probita',   dignita',   decoro,   diligenza   e competenza,  rispettando  i   principi   della   corretta   e   leale concorrenza, assicurando la qualita' della prestazione  professionale anche attraverso un continuo e costante aggiornamento  della  propria competenza professionale.   3. L'iscritto e' tenuto ad uniformarsi, in quanto  compatibili,  ai principi contenuti nel codice deontologico forense che stabilisce  le norme  di   comportamento   da   osservare   in   via   generale   e, specificamente, nei rapporti con il cliente, con la parte  assistita, con la controparte e con  gli  altri  professionisti.  L'iscritto  e' libero di accettare l'incarico. Il rapporto con la parte assistita  e con il cliente e' fondato sulla fiducia.   4. La violazione  dei  doveri  puo'  comportare,  a  seconda  della gravita', la sospensione o la  revoca  dell'iscrizione  di  cui  agli articoli 13 e 14.   5. La Direzione della giustizia tributaria si riserva di comunicare all'iscritto, a mezzo PEC o altro mezzo idoneo, le  violazioni  delle norme deontologiche e di legge  che  non  comportano  l'adozione  dei provvedimenti di sospensione  e  revoca,  assicurando  l'adozione  di idonee misure volte a tutelare  la  riservatezza  della  trasmissione della comunicazione.   6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo,  si rinvia alle disposizioni del codice deontologico forense,  in  quanto compatibili.     |  
|   |                                 Art. 11                             Provvedimenti 
   1. La Direzione della giustizia tributaria adotta  i  provvedimenti di diniego, di sospensione o di revoca di cui agli articoli 12, 13  e 14.   2. Prima della formale adozione dei provvedimenti di cui  al  comma 1, la Direzione della giustizia tributaria comunica  all'interessato, a mezzo PEC  o  altro  mezzo  idoneo,  i  motivi  che  ne  comportano l'adozione,  invitandolo  a   presentare   per   iscritto   eventuali osservazioni, se del caso corredate da documenti, entro dieci  giorni dal ricevimento della comunicazione.   3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, ovvero qualora non ritenga di accogliere le osservazioni addotte, la Direzione della giustizia tributaria entro  trenta  giorni  adotta  il  provvedimento motivato e provvede a notificarlo in copia integrale all'interessato, a mezzo PEC o altro mezzo idoneo.   4. Nel caso in cui l'amministrazione ritenga  di  non  adottare  il provvedimento di sospensione o di revoca procede all'archiviazione  e ne da' comunicazione all'interessato  con  le  modalita'  di  cui  al precedente comma.   5. La notizia dei fatti suscettibili di dar luogo  a  provvedimenti di sospensione e revoca ed utili a garantire  il  corretto  esercizio delle attivita' di rappresentanza e assistenza tecnica  e'  acquisita dall'autorita' giudiziaria, dalle parti processuali, dai difensori  e da   chiunque   ne   abbia   avuto   conoscenza,   anche   ai    fini dell'applicazione delle disposizioni contenute  nei  commi  quarto  e quinto dell'articolo 63 del decreto del Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.   6. Le agenzie fiscali, gli altri  enti  impositori  ed  i  soggetti della riscossione, con riferimento ai soggetti iscritti nelle sezioni di cui all'articolo  2,  comma  2,  segnalano  alla  Direzione  della giustizia tributaria i  casi  di  incompatibilita',  di  diniego,  di sospensione e  di  revoca  eventualmente  riscontrati  nell'esercizio delle proprie attivita' istituzionali.   7. Le comunicazioni e le notifiche  a  mezzo  PEC,  o  altro  mezzo idoneo, sono eseguite assicurando l'adozione di idonee misure volte a tutelare la riservatezza della trasmissione degli  atti  e  documenti previsti dal presente articolo.  
           Note all'art. 11:               - Per il testo dell'art. 63 del decreto del  Presidente          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si  veda  nelle          note alle premesse.   |  
|   |                                 Art. 12                        Diniego dell'iscrizione 
   1. Il provvedimento  di  diniego  dell'iscrizione  e'  adottato  in mancanza dei requisiti previsti dall'articolo 3, secondo le modalita' e i termini indicati ai commi 2, 3 e 7 dell'articolo 11.     |  
|   |                                 Art. 13                              Sospensione 
   1. La sospensione consiste nell'esclusione temporanea, da due  mesi a cinque anni, dall'esercizio dell'assistenza tecnica e si applica in caso di comportamenti e  responsabilita'  gravi,  tenendo  conto  dei principi di gradualita' di cui al  codice  deontologico  forense,  in quanto applicabili.   2. Il provvedimento di sospensione, con l'indicazione  del  termine finale, e' adottato secondo le modalita' e i termini di cui ai  commi 2, 3 e 7 dell'articolo 11.   3. Il soggetto sospeso e' tenuto ad astenersi dall'esercizio  della assistenza, senza necessita' di alcun ulteriore avviso.     |  
|   |                                 Art. 14                        Revoca dell'iscrizione 
   1. La revoca dell'iscrizione  e'  disposta  dalla  Direzione  della giustizia tributaria, quando viene meno uno  dei  requisiti  indicati nell'articolo 3 o nelle ipotesi di accertamento della falsita'  delle dichiarazioni circa la sussistenza dei requisiti e  delle  condizioni prescritti per l'iscrizione.   2. La revoca e' disposta, altresi', nei casi  di  violazioni  molto gravi  che  rendono   incompatibile   la   permanenza   dell'iscritto nell'elenco.   3. Il provvedimento di revoca e' adottato  nei  termini  e  con  le modalita' di cui all'articolo 11, commi 2, 3 e 7.   4. Gli effetti della revoca decorrono dalla data della notifica del relativo provvedimento.   5. Per i soggetti iscritti nelle sezioni IV e V di cui all'articolo 2, comma 2, gli effetti della revoca decorrono, in ogni caso, con  la cessazione del rapporto di lavoro. A tal fine,  il  responsabile  del CAF, le associazioni delle categorie  rappresentate  nel  CNEL  e  le imprese o le loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, primo comma, numero 1), comunicano, entro sette  giorni  alla Direzione della giustizia tributaria, la cessazione del  rapporto  di lavoro del dipendente precedentemente autorizzato.  
           Note all'art. 14:               - Per il testo dell'art. 2359 del codice civile,  primo          comma, numero 1), si veda nella nota all'art.  6,  comma  2          lett. b).   |  
|   |                                 Art. 15                         Sospensione cautelare 
   1. La sospensione cautelare puo' essere  disposta  dalla  Direzione della giustizia tributaria, al verificarsi delle seguenti ipotesi:     a) applicazione di  misura  cautelare  detentiva  o  interdittiva irrogata in sede penale e non  impugnata  o  confermata  in  sede  di riesame o di appello;     b) irrogazione, con la sentenza penale di primo grado, della pena accessoria di cui all'articolo 35 del  codice  penale,  anche  se  e' stata disposta la sospensione condizionale della pena;     c) applicazione della misura di sicurezza detentiva;     d) condanna in primo grado per i reati  previsti  dagli  articoli 372, 374, 377, 378, 381, 640 e 646 del  codice  penale,  se  commessi nell'ambito  dell'esercizio  dell'attivita'   di   rappresentanza   e assistenza tecnica, nonche' dagli articoli 244, 648-bis e 648-ter del medesimo codice;     e) condanna in primo grado per uno di reati  contro  la  pubblica amministrazione per i quali e' prevista la pena della reclusione  non inferiore nel  massimo  ad  anni  due  ovvero  non  aver  beneficiato dell'applicazione della pena, ai sensi dell'articolo 444  del  codice di procedura penale;     f) condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni.   2.  La  sospensione  di  cui  al  comma  1   viene   adottata   con provvedimento motivato, previo contraddittorio con l'iscritto.   3. La sospensione puo' avere una durata non superiore a un anno  ed e'  esecutiva  dalla  data   della   notifica   all'interessato,   da effettuarsi in copia integrale a mezzo  PEC  o  altro  mezzo  idoneo, assicurando  l'adozione  di  idonee  misure  volte  a   tutelare   la riservatezza della trasmissione del provvedimento.   4. La sospensione  perde  efficacia  qualora  entro  sei  mesi  dal relativo provvedimento, la Direzione della giustizia  tributaria  non emani il provvedimento sanzionatorio.   5. La sospensione puo'  essere  revocata  o  modificata  nella  sua durata,  d'ufficio  o  su  istanza  di  parte,  qualora,  anche   per circostanze sopravvenute, non appaia piu' adeguata ai fatti commessi.  
           Note all'art. 15:               - Il testo dell'art. 35 del citato codice penale e'  il          seguente:               «Art. 35 (Sospensione dall'esercizio di una professione          o di un'arte).  -  La  sospensione  dall'esercizio  di  una          professione  o  di  un'arte  priva  il   condannato   della          capacita'  di  esercitare,  durante  la  sospensione,   una          professione, arte, industria, o un  commercio  o  mestiere,          per i quali  e'  richiesto  uno  speciale  permesso  o  una          speciale    abilitazione,    autorizzazione    o    licenza          dell'autorita'.               La sospensione dall'esercizio di una professione  o  di          un'arte non puo' avere una durata inferiore a tre mesi, ne'          superiore a tre anni.               Essa consegue a ogni condanna per contravvenzione,  che          sia commessa con abuso della professione, arte,  industria,          o del commercio  o  mestiere,  ovvero  con  violazione  dei          doveri ad essi inerenti, quando la  pena  inflitta  non  e'          inferiore a un anno d'arresto».                - Per il testo degli articoli 372, 374, 377, 378,  381          del codice penale e per i riferimenti  di  quest'ultimo  si          veda nella nota all'art. 3, comma 1, lett. f).               - Il testo degli articoli 640 e 646 del  citato  codice          penale e' il seguente:               «Art. 640 (Truffa). - Chiunque, con artifizi o raggiri,          inducendo taluno in errore, procura a se'  o  ad  altri  un          ingiusto profitto  con  altrui  danno,  e'  punito  con  la          reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51          a euro 1.032.               La pena e' della reclusione da  uno  a  cinque  anni  e          della multa da euro 309 a euro 1.549:                 1. se il fatto e' commesso a danno dello Stato  o  di          un altro ente pubblico o  col  pretesto  di  far  esonerare          taluno dal servizio militare;                 2. se il fatto e' commesso ingenerando nella  persona          offesa il timore di un  pericolo  immaginario  o  l'erroneo          convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorita';                 2-bis. se il fatto  e'  commesso  in  presenza  della          circostanza di cui all'art. 61, numero 5).               Il delitto e' punibile a querela della persona  offesa,          salvo che ricorra taluna  delle  circostanze  previste  dal          capoverso precedente o la circostanza  aggravante  prevista          dall'art. 61, primo comma, numero 7.»               «Art. 646 (Appropriazione indebita).  -  Chiunque,  per          procurare a  se'  o  ad  altri  un  ingiusto  profitto,  si          appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a          qualsiasi titolo, il possesso, e' punito, a  querela  della          persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336],  con  la  reclusione          fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032.               Se il fatto e' commesso su cose possedute a  titolo  di          deposito necessario, la pena e' aumentata.».               - Il testo degli articoli 244, 648-bis  e  648-ter  del          citato codice e' il seguente:               «Art. 244 (Atti ostili  verso  uno  Stato  estero,  che          espongono lo Stato  italiano  al  pericolo  di  guerra).  -          Chiunque, senza l'approvazione del Governo, fa arruolamenti          o compie altri atti ostili contro uno Stato estero, in modo          da esporre lo Stato italiano al pericolo di una guerra,  e'          punito con la reclusione da sei  a  diciotto  anni;  se  la          guerra avviene, e' punito con l'ergastolo.               Qualora gli atti ostili siano tali da turbare  soltanto          le relazioni con un Governo estero, ovvero  da  esporre  lo          Stato italiano o i suoi cittadini,  ovunque  residenti,  al          pericolo di rappresaglie o di ritorsioni, la pena e'  della          reclusione da tre a dodici anni. Se segue la rottura  delle          relazioni diplomatiche, o se avvengono le rappresaglie o le          ritorsioni,  la  pena  e'  della  reclusione  da  cinque  a          quindici anni. »               «Art.  648-bis  (Riciclaggio).  -  Fuori  dei  casi  di          concorso nel  reato,  chiunque  sostituisce  o  trasferisce          denaro, beni o altre utilita' provenienti  da  delitto  non          colposo,  ovvero  compie  in  relazione   ad   essi   altre          operazioni, in modo da ostacolare  l'identificazione  della          loro provenienza delittuosa, e' punito con la reclusione da          quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000  a  euro          25.000.               La pena  e'  aumentata  quando  il  fatto  e'  commesso          nell'esercizio di un'attivita' professionale.               La pena e' diminuita se il denaro, i beni  o  le  altre          utilita' provengono da delitto per il quale e' stabilita la          pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque  anni.          Si applica l'ultimo comma dell'art. 648.               Art. 648-ter (Impiego di denaro,  beni  o  utilita'  di          provenienza  illecita).  -  Chiunque,  fuori  dei  casi  di          concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e          648-bis, impiega  in  attivita'  economiche  o  finanziarie          denaro, beni o altre utilita' provenienti  da  delitto,  e'          punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con  la          multa da euro 5.000 a euro 25.000.               La pena  e'  aumentata  quando  il  fatto  e'  commesso          nell'esercizio di un'attivita' professionale.               La pena e' diminuita nell'ipotesi  di  cui  al  secondo          comma dell'art. 648.               - Si applica l'ultimo comma dell'art. 648».               - Per il  testo  degli  dell'art.  444  del  codice  di          procedura penale e per i  riferimenti  di  quest'ultimo  si          veda nella nota all'art. 3, comma 1, lett. f).   |  
|   |                                 Art. 16                             Cancellazione 
   1.  La  Direzione  della  giustizia  tributaria   a   seguito   del provvedimento di revoca, cancella l'iscritto dall'elenco.   2. L'iscritto cancellato puo' presentare una nuova domanda ai sensi dell'articolo 5, qualora dimostri la cessazione delle cause che hanno determinato la cancellazione, purche' sia in possesso  dei  requisiti di cui all'articolo 3.   3.  La  cancellazione  avviene,  altresi',  o  per  decesso  o  per modifiche di legge o su richiesta dell'iscritto.     |  
|   |                                 Art. 17                       Pubblicazione dell'elenco 
   1. L'elenco e' pubblicato  sui  siti  istituzionali  del  Ministero dell'economia e  delle  finanze  e  contiene  i  dati  identificativi dell'iscritto, il numero e la data  di  rilascio  della  tessera  con l'indicazione della relativa sezione, nonche'  l'eventuale  stato  di sospensione dall'esercizio dell'attivita', senza alcun riferimento ai relativi presupposti.     |  
|   |                                 Art. 18             Entrata in vigore e disposizioni transitorie 
   1. Le disposizioni  del  presente  regolamento  entrano  in  vigore decorsi  centottanta  giorni  dalla  pubblicazione   nella   Gazzetta Ufficiale.   2. L'Agenzia delle entrate, d'intesa  con  la  Direzione  giustizia tributaria, trasmette a  quest'ultima,  entro  novanta  giorni  dalla pubblicazione  del  presente  regolamento,  gli  elenchi   nazionali, inclusivi  degli  elenchi  tenuti  da  ciascuna  Direzione  regionale dell'Agenzia delle entrate, aggiornati in  formato  .xls,  nei  quali sono riportati i dati identificativi dei  soggetti  autorizzati,  gli estremi  dei   provvedimenti   autorizzativi,   eventuali   casi   di sospensione o di revoca.   3. I dati richiesti nel  comma  2,  aggiornati  con  le  variazioni intervenute a seguito  di  nuove  iscrizioni  o  cancellazioni  delle medesime,  sono  forniti  da  parte  della  Direzione  centrale   del personale dell'Agenzia delle entrate alla Direzione  della  giustizia tributaria, su supporti informatici la  cui  matrice  e'  fornita  da quest'ultima.     |  
|   |                                 Art. 19                  Clausola di invarianza finanziaria 
   1. Dall'attuazione del presente  regolamento  non  devono  derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.   2.  La  Direzione   della   giustizia   tributaria   e   le   altre amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti  di cui al presente regolamento  con  le  risorse  umane,  finanziarie  e strumentali disponibili a legislazione vigente.   Il presente regolamento, munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara' inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
     Roma, 5 agosto 2019 
                                             Il Ministro dell'economia                                                  e delle finanze                                                             Tria           
   Visto, il Guardasigilli: Bonafede  Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2019  Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.  n. 1200     |  
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