Gazzetta n. 233 del 4 ottobre 2019 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 5 agosto 2019, n. 106 |
Regolamento recante disposizioni in materia di abilitazione all'assistenza tecnica innanzi alle Commissioni tributarie. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante, ai commi 3 e 4, disposizioni in materia di decreti ministeriali aventi natura regolamentare; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, contenente disposizioni sull'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione; Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, contenente disposizioni sul processo tributario; Visto l'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, concernente l'assistenza tecnica innanzi alle commissioni tributarie; Visto il comma 4 del citato articolo 12 del decreto legislativo n. 546 del 1992, che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero della giustizia, emesso ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina delle modalita' di tenuta dell'elenco dei soggetti abilitati all'assistenza tecnica innanzi alle commissioni tributarie, nonche' i casi di incompatibilita', diniego, sospensione e revoca dell'iscrizione, anche sulla base dei principi contenuti nel codice deontologico forense; Visto l'articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, contenente norme sul personale dell'amministrazione finanziaria; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale; Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la disciplina dell'ordinamento della professione forense, nonche' il codice deontologico forense, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 241 del 16 ottobre 2014; Visto il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, recante misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b) della legge 11 marzo 2014, n. 23; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto l'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, contenente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, contenente il regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2014, recante l'individuazione e le attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67; Sentito il Ministero della giustizia; Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 gennaio 2018; Acquisito il parere n. 416 dell'11 luglio 2018 del Garante per la protezione dei dati personali; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri del 6 maggio 2019, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;
Adotta: il seguente regolamento
Art. 1 Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le modalita' di rilascio dell'abilitazione all'assistenza tecnica innanzi alle commissioni tributarie e della tenuta dell'elenco dei soggetti abilitati, nonche' i casi di incompatibilita', diniego, sospensione, revoca dell'iscrizione, anche sulla base dei principi contenuti nel codice deontologico forense. 2. L'elenco di cui al comma 1 e' tenuto dal Dipartimento delle finanze, Direzione della giustizia tributaria, del Ministero dell'economia e delle finanze, d'ora in poi «Direzione della giustizia tributaria».
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O., cosi' recita: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale». La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. Il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 1993, n. 9, S.O. Il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 1993, n. 9, S.O. Il testo dell'art. 12 del citato decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, cosi' recita: «Art. 12 (Assistenza tecnica). - 1. Le parti, diverse dagli enti impositori, dagli agenti della riscossione e dai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato. 2. Per le controversie di valore fino a tremila euro le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore e' costituito dalla somma di queste. 3. Sono abilitati all'assistenza tecnica, se iscritti nei relativi albi professionali o nell'elenco di cui al comma 4: a) gli avvocati; b) i soggetti iscritti nella sezione A commercialisti dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; c) i consulenti del lavoro; d) i soggetti di cui all'art. 63, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; e) i soggetti gia' iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioniere limitatamente alle materie concernenti le imposte di registro, di successione, i tributi locali, l'IVA, l'IRPEF, l'IRAP e l'IRES; f) i funzionari delle associazioni di categoria che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, risultavano iscritti negli elenchi tenuti dalle Intendenze di finanza competenti per territorio, ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636; g) i dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.) e i dipendenti delle imprese, o delle loro controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, primo comma, numero 1), limitatamente alle controversie nelle quali sono parti, rispettivamente, gli associati e le imprese o loro controllate, in possesso del diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale; h) i dipendenti dei centri di assistenza fiscale (CAF) di cui all'art. 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e delle relative societa' di servizi, purche' in possesso di diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali il CAF ha prestato loro assistenza. 4. L'elenco dei soggetti di cui al comma 3, lettere d), e), f), g) ed h), e' tenuto dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze che vi provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero della giustizia, emesso ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalita' di tenuta dell'elenco, nonche' i casi di incompatibilita', diniego, sospensione e revoca della iscrizione anche sulla base dei principi contenuti nel codice deontologico forense. L'elenco e' pubblicato nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. 5. Per le controversie di cui all'art. 2, comma 2, primo periodo, sono anche abilitati all'assistenza tecnica, se iscritti nei relativi albi professionali: a) gli ingegneri; b) gli architetti; c) i geometri; d) i periti industriali; e) i dottori agronomi e forestali; f) gli agrotecnici; g) i periti agrari. 6. Per le controversie relative ai tributi doganali sono anche abilitati all'assistenza tecnica gli spedizionieri doganali iscritti nell'apposito albo. 7. Ai difensori di cui ai commi da 1 a 6 deve essere conferito l'incarico con atto pubblico o con scrittura privata autenticata od anche in calce o a margine di un atto del processo, nel qual caso la sottoscrizione autografa e' certificata dallo stesso incaricato. All'udienza pubblica l'incarico puo' essere conferito oralmente e se ne da' atto a verbale. 8. Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono essere assistite dall'Avvocatura dello Stato. 9. I soggetti in possesso dei requisiti richiesti nei commi 3, 5 e 6 possono stare in giudizio personalmente, ferme restando le limitazioni all'oggetto della loro attivita' previste nei medesimi commi. 10. Si applica l'art. 182 del codice di procedura civile ed i relativi provvedimenti sono emessi dal presidente della commissione o della sezione o dal collegio». Il testo dell'art. 8 del decreto legge 8 agosto 1996, n. 437 (Disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta ed indiretta, di funzionalita' dell'Amministrazione finanziaria, di gestioni fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 agosto 1996, n. 199 e convertito dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, cosi' recita: «Art. 8 (Norme sul personale dell'Amministrazione finanziaria). - 1. Fatte salve le ipotesi di sospensione e di decadenza previste da altre norme di legge, chiunque sia stato definitivamente riconosciuto colpevole di uno dei reati contro la pubblica amministrazione per i quali e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo ad anni due ovvero per i medesimi reati abbia beneficiato dell'applicazione della pena su richiesta ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, non puo' assumere o mantenere l'incarico di segretario generale del Ministero delle finanze; non puo' dirigere dipartimenti, direzioni centrali, servizi, divisioni, uffici, reparti o strutture equiparate; non puo' svolgere funzioni ispettive di alcun tipo e a qualsiasi livello; non puo' far parte di alcun organo collegiale che eserciti funzioni proprie dell'Amministrazione finanziaria, sia a rilevanza interna che esterna; non puo' far parte delle commissioni tributarie ne' puo' esercitare funzioni di rappresentanza degli uffici tributari o dei contribuenti. 2. I concorsi di cui all'art. 15, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, per l'assunzione del personale da destinare al potenziamento dell'attivita' di controllo si svolgono su base regionale e si articolano in una prova di preselezione consistente in una serie di test psico-attitudinali, in una prova scritta, anche a carattere teorico-pratico, ed in un colloquio, in materie attinenti al profilo professionale da ricoprire. Alla prova scritta possono essere ammessi soltanto coloro che abbiano superato con un minimo di ventuno punti su trenta la prova di preselezione in numero non superiore al doppio dei posti disponibili. 3. Nell'art. 3, comma 232, L. 28 dicembre 1995, n. 549, dopo la parola: «trasferiti» sono inserite le seguenti: «, anche in soprannumero».». Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O. Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O. Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O. La legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 2013, n. 15; il codice deontologico forense e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 241 del 16 ottobre 2014. Il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 (Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2015, n. 233, S.O. Il reg. (CE) 27/04/2016, n. 2016/679/UE (Regolamento del parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e' pubblicato nella G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. L 119. Il testo dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), come modificato dall'art. 10 del decreto legislativo n. 156 del 2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, S.O., dispone che: «Art. 63 (Rappresentanza e assistenza dei contribuenti). - Presso gli uffici finanziari il contribuente puo' farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, salvo quanto stabilito nel quarto comma. La procura speciale deve essere conferita per iscritto con firma autenticata. L'autenticazione non e' necessaria quando la procura e' conferita al coniuge o a parenti e affini entro il quarto grado o a propri dipendenti da persone giuridiche. Quando la procura e' conferita a persone iscritte in albi professionali o nell'elenco previsto dal terzo comma, a soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria ovvero ai soggetti indicati nell'art. 4, comma 1, lettere e), f) ed i), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, o ai professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e' data facolta' agli stessi rappresentanti di autenticare la sottoscrizione. Quando la procura e' rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale o di una societa' di servizi di cui all'art. 11 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, essa deve essere autenticata dal responsabile dell'assistenza fiscale del predetto centro o dal legale rappresentante della predetta societa' di servizi. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo' autorizzare all'esercizio dell'assistenza tecnica davanti alle commissioni tributarie, se cessati dall'impiego dopo almeno venti anni di effettivo servizio di cui almeno gli ultimi dieci prestati a svolgere attivita' connesse ai tributi, gli impiegati delle carriere dirigenziale, direttiva e di concetto degli enti impositori e del Ministero nonche' gli ufficiali e ispettori della guardia di finanza. L'autorizzazione puo' essere revocata o sospesa in ogni tempo con provvedimento motivato. Le attivita' connesse ai tributi sono individuate con il decreto di cui all'art. 12, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Ai soggetti di cui al terzo comma, ancorche' iscritti in un albo professionale, e' vietato di esercitare funzioni di assistenza e di rappresentanza presso gli enti impositori e davanti le commissioni tributarie per un periodo di due anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego. L'esercizio delle funzioni di rappresentanza e assistenza in violazione del presente articolo e' punito con la sanzione amministrativa da euro mille a euro cinquemila>>. Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) come modificato dall'art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, S.O. Il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 (Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2005, n. 97. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 (Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2013, n. 139. Il decreto ministeriale del 17 luglio 2014 (Individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2014, n. 214, S.O.
Note all'art. 1: - Per il testo dell'art. 12, comma 4 del decreto legislativo n. 546/92 si veda si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 2 Tenuta ed articolazione dell'elenco
1. La Direzione della giustizia tributaria provvede alla formazione e alla tenuta dell'elenco dei soggetti abilitati di cui all'articolo 1. 2. L'elenco di cui al comma 1 e' articolato nelle sezioni I, II, III, IV e V, in ciascuna delle quali sono rispettivamente iscritte le categorie di soggetti abilitati, di cui alle lettere d), e), f), g) e h) del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Note all'art. 2: - Per il testo delle lettere d), e), f), g) e h) del comma 3 dell'art. 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 3 Requisiti per l'iscrizione
1. Costituiscono requisiti generali per l'iscrizione nelle sezioni dell'elenco di cui all'articolo 2, comma 2: a) essere cittadino italiano o di Stato appartenente all'Unione europea; b) godere del pieno esercizio dei diritti civili e politici; c) non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilita' di cui all'art. 9; d) non essere iscritto in nessuno degli albi professionali relativi ai soggetti elencati al comma 3, lettere a), b), c) e ai commi 5 e 6 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546; e) non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive; f) non avere riportato condanne definitive, salvo gli effetti della riabilitazione, per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale o dei reati previsti dagli articoli 372, 373, 374, 374-bis, 377, 377-bis, 380 e 381 del codice penale, nonche' per uno dei reati contro la pubblica amministrazione, per i quali e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni. Ai fini del presente comma, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale e' equiparata alla sentenza di condanna, salvo il caso di estinzione del reato; g) non aver subito la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso. 2. Per l'iscrizione nelle sezioni I, II, III, IV e V, e', altresi', necessario possedere, rispettivamente, i requisiti di cui alle lettere d), e), f), g), e h) del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e, per i soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 4. Gli iscritti hanno l'obbligo di comunicare, senza indugio, alla Direzione della giustizia tributaria il venir meno dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, nonche' il sopraggiungere di cause di incompatibilita'. 5. La Direzione della giustizia tributaria effettua annualmente, anche a campione, il controllo dei requisiti degli iscritti e dell'assenza di cause di incompatibilita', mediante richiesta di informazioni alle amministrazioni, agli enti ed ai soggetti interessati.
Note all'art. 3: - Per il testo del comma 3, lettere a), b), c) e ai commi 5 e 6 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 546 del 1992, si veda nelle note alle premesse. - Il testo del comma 3-bis dell'art. 51 (Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale) e dell'art. 444 del codice di procedura penale approvato con D.P.R. 22/09/1988, n. 447 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 1988, n. 250, S.O.51. Il testo degli articoli 372, 373, 374, 374-bis, 377, 377-bis, 380 e 381 del codice penale approvato con R.D. 19/10/1930, n. 1398, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1930, n. 251, Suppl. straord, e' il seguente: «3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e settimo comma, 416, realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui all'art. 12, commi 1, 3 e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416-bis, 416-ter, 452-quaterdecies e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per i delitti previsti dall'art. 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente». «Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). - 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria. 1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonche' 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonche' quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'art. 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria. 1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis del codice penale, l'ammissibilita' della richiesta di cui al comma 1 e' subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato. 2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonche' congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi e' stata la richiesta delle parti. Se vi e' costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'art. 75, comma 3. Si applica l'art. 537-bis. 3. La parte, nel formulare la richiesta, puo' subordinarne l'efficacia, alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non puo' essere concessa, rigetta la richiesta» «Art. 372 (Falsa testimonianza). - Chiunque, deponendo come testimone innanzi all'autorita' giudiziaria o alla Corte penale internazionale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, cio' che sa intorno ai fatti sui quali e' interrogato, e' punito con la reclusione da due a sei anni». «Art. 373 (Falsa perizia o interpretazione). - Il perito o l'interprete, che, nominato dall'autorita' giudiziaria, da' parere o interpretazioni mendaci, o afferma fatti non conformi al vero, soggiace alle pene stabilite nell'articolo precedente. La condanna importa, oltre l'interdizione dai pubblici uffici, l'interdizione dalla professione o dall'arte». Art. 374 (Frode processuale). - Chiunque, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, al fine di trarre in inganno il giudice in un atto d'ispezione o di esperimento giudiziale, ovvero il perito nell'esecuzione di una perizia, immuta artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone, e' punito, qualora il fatto non sia preveduto come reato da una particolare disposizione di legge, con la reclusione da uno a cinque anni. La stessa disposizione si applica se il fatto e' commesso nel corso di un procedimento penale, anche davanti alla Corte penale internazionale, o anteriormente ad esso; ma in tal caso la punibilita' e' esclusa, se si tratta di reato per cui non si puo' procedere che in seguito a querela, richiesta o istanza, e questa non e' stata presentata». Art. 374-bis (False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorita' giudiziaria o alla Corte penale internazionale). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque dichiara o attesta falsamente in certificati o atti destinati a essere prodotti all'autorita' giudiziaria o alla Corte penale internazionale condizioni, qualita' personali, trattamenti terapeutici, rapporti di lavoro in essere o da instaurare, relativi all'imputato, al condannato o alla persona sottoposta a procedimento di prevenzione. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di un pubblico servizio o da un esercente la professione sanitaria». «Art. 377 (Intralcio alla giustizia). - Chiunque offre o promette denaro o altra utilita' alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorita' giudiziaria o alla Corte penale internazionale ovvero alla persona richiesta di rilasciare dichiarazioni dal difensore nel corso dell'attivita' investigativa, o alla persona chiamata a svolgere attivita' di perito, consulente tecnico o interprete, per indurla a commettere i reati previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite negli articoli medesimi, ridotte dalla meta' ai due terzi. La stessa disposizione si applica qualora l'offerta o la promessa sia accettata, ma la falsita' non sia commessa. Chiunque usa violenza o minaccia ai fini indicati al primo comma, soggiace, qualora il fine non sia conseguito, alle pene stabilite in ordine ai reati di cui al medesimo primo comma, diminuite in misura non eccedente un terzo. Le pene previste ai commi primo e terzo sono aumentate se concorrono le condizioni di cui all'art. 339. La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici». «Art. 377-bis (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorita' giudiziaria). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilita', induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorita' giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facolta' di non rispondere, e' punito con la reclusione da due a sei anni». «Art. 380 (Patrocinio o consulenza infedele). - Il patrocinatore o il consulente tecnico, che, rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca nocumento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinanzi all'autorita' giudiziaria o alla Corte penale internazionale, e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a euro 516. La pena e' aumentata: 1. se il colpevole ha commesso il fatto, colludendo con la parte avversaria; 2. se il fatto e' stato commesso a danno di un imputato. Si applicano la reclusione da tre a dieci anni e la multa non inferiore a euro 1.032, se il fatto e' commesso a danno di persona imputata di un delitto per il quale la legge commina la pena di morte o l'ergastolo ovvero la reclusione superiore a cinque anni». «Art. 381 (Altre infedelta' del patrocinatore o del consulente tecnico). - Il patrocinatore o il consulente tecnico, che, in un procedimento dinanzi all'autorita' giudiziaria, presta contemporaneamente, anche per interposta persona, il suo patrocinio o la sua consulenza a favore di parti contrarie, e' punito, qualora il fatto non costituisca un piu' grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103. La pena e' della reclusione fino a un anno e della multa da euro 51 a euro 516, se il patrocinatore o il consulente, dopo aver difeso, assistito o rappresentato una parte, assume, senza il consenso di questa, nello stesso procedimento, il patrocinio o la consulenza della parte avversaria». - Per il testo delle lettere d), e), f), g), e h) del comma 3, dell'art. 12 del decreto legislativo n. 546/1992, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 4 Elenco delle attivita' connesse ai tributi
1. Ai fini dell'individuazione del possesso dei requisiti per l'iscrizione nella sezione I di cui all'articolo 2, comma 2, sono da considerarsi attivita' connesse ai tributi di cui all'articolo 63, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le seguenti: a) liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi ed altre entrate, gestione del relativo contenzioso, nonche' relative attivita' accessorie; b) analisi, ricerca e predisposizione di atti normativi e di documenti di prassi in materia tributaria.
Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 63, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' il seguente: «3. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo' autorizzare all'esercizio dell'assistenza tecnica davanti alle commissioni tributarie, se cessati dall'impiego dopo almeno venti anni di effettivo servizio di cui almeno gli ultimi dieci prestati a svolgere attivita' connesse ai tributi, gli impiegati delle carriere dirigenziale, direttiva e di concetto degli enti impositori e del Ministero nonche' gli ufficiali e ispettori della guardia di finanza. L'autorizzazione puo' essere revocata o sospesa in ogni tempo con provvedimento motivato. Le attivita' connesse ai tributi sono individuate con il decreto di cui all'art. 12, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546». |
| Art. 5 Contenuto e modalita' di presentazione della domanda
1. La domanda di iscrizione e' compilata utilizzando l'apposito modulo pubblicato sui siti istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze e deve contenere: a) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita e residenza; b) il codice fiscale o il numero di partita I.V.A. del richiedente; c) il domicilio professionale nel territorio dello Stato, coincidente con il luogo in cui svolge l'attivita' in modo prevalente, il numero di codice di avviamento postale e un recapito telefonico; d) il titolo di studio posseduto, qualora richiesto ai fini dell'iscrizione, indicando la data di conseguimento, l'Universita' e l'ordinamento di riferimento oppure l'istituto scolastico di rilascio del diploma di ragioneria, nonche' i dati della relativa abilitazione se richiesta; e) la dichiarazione di godimento dei diritti civili e politici; f) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui inviare eventuali comunicazioni; g) la dichiarazione di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali ovvero di esserne a conoscenza, specificando gli estremi dei medesimi e le Autorita' procedenti; h) la dichiarazione con la quale il richiedente, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, autocertifica, ai sensi degli articoli 46 e 47 del medesimo decreto, il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3; i) la dichiarazione con la quale il richiedente si obbliga al rispetto dei doveri deontologici di cui all'articolo 10. 2. Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea la domanda deve, altresi', contenere la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174. 3. La domanda di iscrizione e' presentata esclusivamente per via telematica secondo le modalita' di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante posta elettronica certificata (PEC) nominativa, di cui l'istante sia titolare, all'indirizzo PEC appositamente dedicato dalla Direzione della giustizia tributaria ed indicato nel modulo di cui al comma 1. 4. L'Amministrazione si riserva, in ogni momento, di accertare la veridicita' delle dichiarazioni rese dai richiedenti, come previsto dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 5. Ogni variazione dei dati contenuti nella domanda di iscrizione deve essere tempestivamente comunicata all'indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione della giustizia tributaria di cui al comma 3. 6. In mancanza di comunicazione di variazione del domicilio professionale, ogni comunicazione si intende validamente effettuata presso l'ultimo domicilio comunicato.
Note all'art. 5: Il testo degli articoli 76, 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' il seguente: «Art. 76 (Norme penali). - 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e' punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 2. L'esibizione di un atto contenente dati non piu' rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'art. 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi piu' gravi, puo' applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte». «Art. 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni). - 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e fatti: a) data e il luogo di nascita; b) residenza; c) cittadinanza; d) godimento dei diritti civili e politici; e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; f) stato di famiglia; g) esistenza in vita; h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; l) appartenenza a ordini professionali; m) titolo di studio, esami sostenuti; n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria; r) stato di disoccupazione; s) qualita' di pensionato e categoria di pensione; t) qualita' di studente; u) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; cc) qualita' di vivenza a carico; dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato». «Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita' di cui all'art. 38. 2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva». |
| Art. 6 Documenti da allegare alla domanda
1. Al fine di comprovare il possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione nelle sezioni I e II del comma 2 dell'articolo 2, i richiedenti allegano apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione e di notorieta' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 2. I soggetti di cui alle sezioni III, IV e V del comma 2 dell'articolo 2 certificano il possesso dei requisiti richiesti allegando alla domanda: a) attestazione comprovante il rapporto di dipendenza con l'associazione di categoria e l'iscrizione, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, negli elenchi tenuti, all'anzidetta data, dalle intendenze di finanza competenti per territorio, per coloro che richiedono l'iscrizione nella sezione III dell'elenco; b) attestazione comprovante il rapporto di dipendenza in essere con le associazioni delle categorie rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), con le imprese o con le loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, primo comma, numero 1), per coloro che richiedono l'iscrizione nella sezione IV dell'elenco; c) attestazione rilasciata dal Centro di assistenza fiscale (CAF) comprovante il rapporto di dipendenza sottoscritta dal responsabile dell'assistenza fiscale del CAF di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, specificando la tipologia del contratto di lavoro e l'eventuale scadenza, per coloro che richiedono l'iscrizione nella sezione V dell'elenco. 3. Il richiedente produce un'attestazione in cui dichiara, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se sussistono casi di incompatibilita' di cui all'articolo 9. 4. Il richiedente, ai fini del rilascio della tessera di riconoscimento di cui all'articolo 8, allega una foto con le seguenti caratteristiche: formato digitale «jpg», sfondo uniforme bianco, inquadratura frontale. Il file relativo alla foto deve essere nominato con cognome e nome completo.
Note all'art. 6: Per i riferimenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 si veda nelle note alle premesse. - Il testo del primo comma, numero 1) dell'art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate) del codice civile approvato con R.D. 16/03/1942, n. 262 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 1942, n. 79, ediz. Straord., e' il seguente: «1. Sono considerate societa' controllate: 1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria». - Il testo dell'art. 33, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 1997, n. 174, e' il seguente: «Art. 33 (Requisiti soggettivi). - 1. I centri sono costituiti nella forma di societa' di capitali. L'oggetto sociale dei centri prevede lo svolgimento delle attivita' di assistenza fiscale di cui all'art. 34. 2. I centri designano uno o piu' responsabili dell'assistenza fiscale da individuare tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri liberi professionisti, anche assunti con rapporto di lavoro subordinato. 3. I centri svolgono attivita' di assistenza fiscale previa autorizzazione del Ministero delle finanze». - Per i riferimenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 7 Iscrizione
1. I soggetti di cui alle lettere d), e), f) e g) del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che, alla data antecedente l'entrata in vigore del presente regolamento, risultano inseriti negli elenchi tenuti dall'Agenzia delle entrate e dal Dipartimento delle finanze, sono di diritto iscritti nella relativa sezione dell'elenco di cui all'articolo 2. Gli stessi sono tenuti, in ogni caso, a dichiarare il possesso dei requisiti prescritti e a produrre l'attestazione di cui all'articolo 6, comma 3. 2. La Direzione della giustizia tributaria, accertata la regolarita' della domanda, provvede all'iscrizione entro trenta giorni dalla data di presentazione della stessa. 3. In caso di irregolarita' o incompletezza della domanda o di mancata o insufficiente allegazione dei documenti, la Direzione della giustizia tributaria ne richiede l'integrazione. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, la Direzione della giustizia tributaria attiva la procedura di diniego di cui al comma 3 dell'articolo 11.
Note all'art. 7: - Per il testo delle lettere d), e), f) e g) del comma 3 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 546 del 1992, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 8 Rilascio della tessera di riconoscimento
1. La Direzione della giustizia tributaria, in seguito all'iscrizione, rilascia la tessera di difensore abilitato all'assistenza tecnica innanzi alle commissioni tributarie. La tessera nominativa, munita di foto contiene l'indicazione della sezione dell'elenco nella quale il soggetto e' iscritto, il numero di iscrizione e l'eventuale termine di validita'. 2. I soggetti sono tenuti a restituire, senza indugio, la tessera alla Direzione della giustizia tributaria nel caso di cancellazione dall'elenco ai sensi dell'articolo 16. |
| Art. 9 Incompatibilita'
1. L'attivita' di assistenza tecnica non puo' essere esercitata nella regione o nelle province, con essa confinanti, in cui gli iscritti abbiano con i giudici delle Commissioni tributarie provinciali rapporti di coniugio, convivenza e parentela fino al secondo grado e di affinita' in primo grado o siano con gli stessi uniti civilmente ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76. L'attivita' di assistenza tecnica non puo' essere esercitata, altresi', nella regione, o in quelle confinanti, in cui gli iscritti abbiano con i giudici delle Commissioni tributarie regionali rapporti di coniugio, convivenza e parentela fino al secondo grado e di affinita' in primo grado o siano con gli stessi uniti civilmente ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76. 2. L'attivita' di assistenza tecnica e', altresi', incompatibile: a) con l'esercizio di qualsiasi attivita' di impresa commerciale, svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui; b) con la qualita' di socio illimitatamente responsabile o amministratore di societa' di persone, aventi quale finalita' l'esercizio di attivita' di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, con la qualita' di amministratore unico o consigliere delegato di societa' di capitali, anche in forma cooperativa, nonche' con la qualita' di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L'incompatibilita' non sussiste se l'oggetto della attivita' della societa' e' limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari, nonche' per gli enti e consorzi pubblici e per le societa' a capitale interamente pubblico; c) con lo svolgimento di lavoro subordinato, salvi i casi di rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2.
Note all'art. 9: La legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 maggio 2016, n. 118. |
| Art. 10 Doveri e deontologia
1. L'attivita' di assistenza tecnica deve essere espletata in piena indipendenza e fondata sull'autonomia del giudizio intellettuale. 2. L'attivita' di assistenza tecnica deve essere esercitata con coscienza, lealta', probita', dignita', decoro, diligenza e competenza, rispettando i principi della corretta e leale concorrenza, assicurando la qualita' della prestazione professionale anche attraverso un continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale. 3. L'iscritto e' tenuto ad uniformarsi, in quanto compatibili, ai principi contenuti nel codice deontologico forense che stabilisce le norme di comportamento da osservare in via generale e, specificamente, nei rapporti con il cliente, con la parte assistita, con la controparte e con gli altri professionisti. L'iscritto e' libero di accettare l'incarico. Il rapporto con la parte assistita e con il cliente e' fondato sulla fiducia. 4. La violazione dei doveri puo' comportare, a seconda della gravita', la sospensione o la revoca dell'iscrizione di cui agli articoli 13 e 14. 5. La Direzione della giustizia tributaria si riserva di comunicare all'iscritto, a mezzo PEC o altro mezzo idoneo, le violazioni delle norme deontologiche e di legge che non comportano l'adozione dei provvedimenti di sospensione e revoca, assicurando l'adozione di idonee misure volte a tutelare la riservatezza della trasmissione della comunicazione. 6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rinvia alle disposizioni del codice deontologico forense, in quanto compatibili. |
| Art. 11 Provvedimenti
1. La Direzione della giustizia tributaria adotta i provvedimenti di diniego, di sospensione o di revoca di cui agli articoli 12, 13 e 14. 2. Prima della formale adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, la Direzione della giustizia tributaria comunica all'interessato, a mezzo PEC o altro mezzo idoneo, i motivi che ne comportano l'adozione, invitandolo a presentare per iscritto eventuali osservazioni, se del caso corredate da documenti, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione. 3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, ovvero qualora non ritenga di accogliere le osservazioni addotte, la Direzione della giustizia tributaria entro trenta giorni adotta il provvedimento motivato e provvede a notificarlo in copia integrale all'interessato, a mezzo PEC o altro mezzo idoneo. 4. Nel caso in cui l'amministrazione ritenga di non adottare il provvedimento di sospensione o di revoca procede all'archiviazione e ne da' comunicazione all'interessato con le modalita' di cui al precedente comma. 5. La notizia dei fatti suscettibili di dar luogo a provvedimenti di sospensione e revoca ed utili a garantire il corretto esercizio delle attivita' di rappresentanza e assistenza tecnica e' acquisita dall'autorita' giudiziaria, dalle parti processuali, dai difensori e da chiunque ne abbia avuto conoscenza, anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nei commi quarto e quinto dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 6. Le agenzie fiscali, gli altri enti impositori ed i soggetti della riscossione, con riferimento ai soggetti iscritti nelle sezioni di cui all'articolo 2, comma 2, segnalano alla Direzione della giustizia tributaria i casi di incompatibilita', di diniego, di sospensione e di revoca eventualmente riscontrati nell'esercizio delle proprie attivita' istituzionali. 7. Le comunicazioni e le notifiche a mezzo PEC, o altro mezzo idoneo, sono eseguite assicurando l'adozione di idonee misure volte a tutelare la riservatezza della trasmissione degli atti e documenti previsti dal presente articolo.
Note all'art. 11: - Per il testo dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 12 Diniego dell'iscrizione
1. Il provvedimento di diniego dell'iscrizione e' adottato in mancanza dei requisiti previsti dall'articolo 3, secondo le modalita' e i termini indicati ai commi 2, 3 e 7 dell'articolo 11. |
| Art. 13 Sospensione
1. La sospensione consiste nell'esclusione temporanea, da due mesi a cinque anni, dall'esercizio dell'assistenza tecnica e si applica in caso di comportamenti e responsabilita' gravi, tenendo conto dei principi di gradualita' di cui al codice deontologico forense, in quanto applicabili. 2. Il provvedimento di sospensione, con l'indicazione del termine finale, e' adottato secondo le modalita' e i termini di cui ai commi 2, 3 e 7 dell'articolo 11. 3. Il soggetto sospeso e' tenuto ad astenersi dall'esercizio della assistenza, senza necessita' di alcun ulteriore avviso. |
| Art. 14 Revoca dell'iscrizione
1. La revoca dell'iscrizione e' disposta dalla Direzione della giustizia tributaria, quando viene meno uno dei requisiti indicati nell'articolo 3 o nelle ipotesi di accertamento della falsita' delle dichiarazioni circa la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti per l'iscrizione. 2. La revoca e' disposta, altresi', nei casi di violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza dell'iscritto nell'elenco. 3. Il provvedimento di revoca e' adottato nei termini e con le modalita' di cui all'articolo 11, commi 2, 3 e 7. 4. Gli effetti della revoca decorrono dalla data della notifica del relativo provvedimento. 5. Per i soggetti iscritti nelle sezioni IV e V di cui all'articolo 2, comma 2, gli effetti della revoca decorrono, in ogni caso, con la cessazione del rapporto di lavoro. A tal fine, il responsabile del CAF, le associazioni delle categorie rappresentate nel CNEL e le imprese o le loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, primo comma, numero 1), comunicano, entro sette giorni alla Direzione della giustizia tributaria, la cessazione del rapporto di lavoro del dipendente precedentemente autorizzato.
Note all'art. 14: - Per il testo dell'art. 2359 del codice civile, primo comma, numero 1), si veda nella nota all'art. 6, comma 2 lett. b). |
| Art. 15 Sospensione cautelare
1. La sospensione cautelare puo' essere disposta dalla Direzione della giustizia tributaria, al verificarsi delle seguenti ipotesi: a) applicazione di misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello; b) irrogazione, con la sentenza penale di primo grado, della pena accessoria di cui all'articolo 35 del codice penale, anche se e' stata disposta la sospensione condizionale della pena; c) applicazione della misura di sicurezza detentiva; d) condanna in primo grado per i reati previsti dagli articoli 372, 374, 377, 378, 381, 640 e 646 del codice penale, se commessi nell'ambito dell'esercizio dell'attivita' di rappresentanza e assistenza tecnica, nonche' dagli articoli 244, 648-bis e 648-ter del medesimo codice; e) condanna in primo grado per uno di reati contro la pubblica amministrazione per i quali e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo ad anni due ovvero non aver beneficiato dell'applicazione della pena, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale; f) condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni. 2. La sospensione di cui al comma 1 viene adottata con provvedimento motivato, previo contraddittorio con l'iscritto. 3. La sospensione puo' avere una durata non superiore a un anno ed e' esecutiva dalla data della notifica all'interessato, da effettuarsi in copia integrale a mezzo PEC o altro mezzo idoneo, assicurando l'adozione di idonee misure volte a tutelare la riservatezza della trasmissione del provvedimento. 4. La sospensione perde efficacia qualora entro sei mesi dal relativo provvedimento, la Direzione della giustizia tributaria non emani il provvedimento sanzionatorio. 5. La sospensione puo' essere revocata o modificata nella sua durata, d'ufficio o su istanza di parte, qualora, anche per circostanze sopravvenute, non appaia piu' adeguata ai fatti commessi.
Note all'art. 15: - Il testo dell'art. 35 del citato codice penale e' il seguente: «Art. 35 (Sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte). - La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte priva il condannato della capacita' di esercitare, durante la sospensione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per i quali e' richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'autorita'. La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte non puo' avere una durata inferiore a tre mesi, ne' superiore a tre anni. Essa consegue a ogni condanna per contravvenzione, che sia commessa con abuso della professione, arte, industria, o del commercio o mestiere, ovvero con violazione dei doveri ad essi inerenti, quando la pena inflitta non e' inferiore a un anno d'arresto». - Per il testo degli articoli 372, 374, 377, 378, 381 del codice penale e per i riferimenti di quest'ultimo si veda nella nota all'art. 3, comma 1, lett. f). - Il testo degli articoli 640 e 646 del citato codice penale e' il seguente: «Art. 640 (Truffa). - Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a se' o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena e' della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549: 1. se il fatto e' commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2. se il fatto e' commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorita'; 2-bis. se il fatto e' commesso in presenza della circostanza di cui all'art. 61, numero 5). Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'art. 61, primo comma, numero 7.» «Art. 646 (Appropriazione indebita). - Chiunque, per procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, e' punito, a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336], con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se il fatto e' commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena e' aumentata.». - Il testo degli articoli 244, 648-bis e 648-ter del citato codice e' il seguente: «Art. 244 (Atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano al pericolo di guerra). - Chiunque, senza l'approvazione del Governo, fa arruolamenti o compie altri atti ostili contro uno Stato estero, in modo da esporre lo Stato italiano al pericolo di una guerra, e' punito con la reclusione da sei a diciotto anni; se la guerra avviene, e' punito con l'ergastolo. Qualora gli atti ostili siano tali da turbare soltanto le relazioni con un Governo estero, ovvero da esporre lo Stato italiano o i suoi cittadini, ovunque residenti, al pericolo di rappresaglie o di ritorsioni, la pena e' della reclusione da tre a dodici anni. Se segue la rottura delle relazioni diplomatiche, o se avvengono le rappresaglie o le ritorsioni, la pena e' della reclusione da cinque a quindici anni. » «Art. 648-bis (Riciclaggio). - Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilita' provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, e' punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena e' aumentata quando il fatto e' commesso nell'esercizio di un'attivita' professionale. La pena e' diminuita se il denaro, i beni o le altre utilita' provengono da delitto per il quale e' stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'art. 648. Art. 648-ter (Impiego di denaro, beni o utilita' di provenienza illecita). - Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attivita' economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilita' provenienti da delitto, e' punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena e' aumentata quando il fatto e' commesso nell'esercizio di un'attivita' professionale. La pena e' diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648. - Si applica l'ultimo comma dell'art. 648». - Per il testo degli dell'art. 444 del codice di procedura penale e per i riferimenti di quest'ultimo si veda nella nota all'art. 3, comma 1, lett. f). |
| Art. 16 Cancellazione
1. La Direzione della giustizia tributaria a seguito del provvedimento di revoca, cancella l'iscritto dall'elenco. 2. L'iscritto cancellato puo' presentare una nuova domanda ai sensi dell'articolo 5, qualora dimostri la cessazione delle cause che hanno determinato la cancellazione, purche' sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3. 3. La cancellazione avviene, altresi', o per decesso o per modifiche di legge o su richiesta dell'iscritto. |
| Art. 17 Pubblicazione dell'elenco
1. L'elenco e' pubblicato sui siti istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze e contiene i dati identificativi dell'iscritto, il numero e la data di rilascio della tessera con l'indicazione della relativa sezione, nonche' l'eventuale stato di sospensione dall'esercizio dell'attivita', senza alcun riferimento ai relativi presupposti. |
| Art. 18 Entrata in vigore e disposizioni transitorie
1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore decorsi centottanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 2. L'Agenzia delle entrate, d'intesa con la Direzione giustizia tributaria, trasmette a quest'ultima, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, gli elenchi nazionali, inclusivi degli elenchi tenuti da ciascuna Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, aggiornati in formato .xls, nei quali sono riportati i dati identificativi dei soggetti autorizzati, gli estremi dei provvedimenti autorizzativi, eventuali casi di sospensione o di revoca. 3. I dati richiesti nel comma 2, aggiornati con le variazioni intervenute a seguito di nuove iscrizioni o cancellazioni delle medesime, sono forniti da parte della Direzione centrale del personale dell'Agenzia delle entrate alla Direzione della giustizia tributaria, su supporti informatici la cui matrice e' fornita da quest'ultima. |
| Art. 19 Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. La Direzione della giustizia tributaria e le altre amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente regolamento con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 5 agosto 2019
Il Ministro dell'economia e delle finanze Tria
Visto, il Guardasigilli: Bonafede Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2019 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1200 |
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