Estratto determina n. 1366/2019 del 16 settembre 2019 
     Medicinale: CIPROFLOXACINA HIKMA.     Titolare A.I.C.: Hikma Farmaceutica (Portugal) S.A.     Estrada Do Rio da Mo', 8 - 8A - 8B - Fervenca     Terrugem - Portogallo.     Confezione: «2 mg/ml soluzione per infusione» 10 sacche in PPE da 200 ml con porta spike - A.I.C. n. 037571066 (in base 10).     Composizione: principio attivo: Ciprofloxacina. 
             Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
     Confezione: «2 mg/ml soluzione per infusione» 10 sacche in PPE da 200 ml con porta spike - A.I.C. n. 037571066 (in base 10).     Classe di rimborsabilita': H.     Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 193,30.     Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 319,02.     Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente  che  in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla  presente ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-bis del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla  data  di  scadenza del  brevetto  o  del  certificato   di   protezione   complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.     Sino alla scadenza del termine di cui  al  precedente  comma,  il medicinale CIPROFLOXACINA HIKMA e' classificato, ai  sensi  dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai  farmaci  non  ancora  valutati  ai  fini  della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993,  n.  537  e  successive  modificazioni, denominata classe C (nn). 
                Classificazione ai fini della fornitura 
     La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale CIPROFLOXACINA  HIKMA  e'  la   seguente:   medicinale   soggetto   a prescrizione  medica  limitativa,  utilizzabile   esclusivamente   in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP). 
                               Stampati 
     Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli  stampati,  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da  questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento alla presente determina.     In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. 
                          Tutela brevettuale 
     Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni normative in materia brevettuale.     Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico   e'   altresi' responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14, comma 2 del  decreto  legislativo  n.  219/2006  che  impone  di  non includere  negli  stampati   quelle   parti   del   riassunto   delle caratteristiche del prodotto del medicinale  di  riferimento  che  si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da  brevetto  al momento dell'immissione in commercio del medicinale.     Decorrenza di efficacia della determina:  dal  giorno  successivo alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana.     |