| Gazzetta n. 233 del 4 ottobre 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |  
| DECRETO 17 settembre 2019 |  
| Scioglimento della «Societa' cooperativa per case economiche in Santa Croce», in Roma e nomina del commissario liquidatore.  |  
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                         IL DIRETTORE GENERALE          per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo                      e le gestioni commissariali 
   Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;   Visto l' art. 2545-septiesdecies del codice civile;   Visto l' art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;   Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data  17 gennaio 2007 concernente la  determinazione  dell'importo  minimo  di bilancio   ai   fini   dello   scioglimento   d'ufficio    ex    art. 2545-septiesdecies del codice civile;   Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di  organizzazione  del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in  materia  di vigilanza sugli enti cooperativi;   Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria  effettuata  dagli ispettori  incaricati  dal  Ministero  dello  sviluppo  economico   e relative alla societa' cooperativa sotto indicata, cui  si  rinvia  e che qui si intendono richiamate;   Considerato  che,  come  emerge   dal   verbale   d'ispezione,   la cooperativa non persegue lo scopo  mutualistico  stante  la  gestione personalistica  da  parte  dell'organo  amministrativo,  nonche'  una scarsa partecipazione  da  parte  di  tutti  i  soci  alle  decisioni relative alla gestione e alla vita sociale;   Considerato che e' stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7  della legge 7 agosto 1990,  n.  241,  dando  comunicazione  dell'avvio  del procedimento;   Considerato  che  la  comunicazione  di   avvio   dell'istruttoria, avvenuta tramite posta  elettronica  certificata  inviata  al  legale rappresentante della societa' al corrispondente indirizzo, cosi' come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma puo' comunque ritenersi  assolto  l'obbligo  di  comunicazione  sopra citato, essendo onere  esclusivo  dell'iscritto  curare  il  corretto funzionamento  e  aggiornamento  del  proprio  indirizzo   di   posta elettronica certificata;   Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni  previste dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile;   Visto il parere espresso dal Comitato centrale per  le  cooperative in data 17 aprile 2019 favorevole all'adozione del  provvedimento  di scioglimento  per  atto  d'autorita'  con   nomina   di   commissario liquidatore;   Ritenuta   l'opportunita'   di   disporre   il   provvedimento   di scioglimento   per    atto    d'autorita'    ai    sensi    dell'art. 2545-septiesdecies del codice  civile,  con  contestuale  nomina  del commissario liquidatore;   Considerato che  in  data  30  agosto  2019,  presso  l'ufficio  di segreteria del direttore generale, e' stata effettuata l'estrazione a sorte del  professionista  cui  affidare  l'incarico  di  commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi  dell'art.  9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione  nazionale  di rappresentanza  assistenza,  tutela   e   revisione   del   movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, e che  da  tale operazione e' risultata l'individuazione  del  nominativo  del  dott. Riccardo Minossi; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
   La «Societa' cooperativa per case economiche in  Santa  Croce»  con sede in Roma, (codice  fiscale  02930650581),  e'  sciolta  per  atto d'autorita' ai sensi dell' art. 2545-septiesdecies del codice civile.     |  
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   Considerati gli specifici requisiti professionali, come  risultanti dal curriculum vitae, e' nominato commissario  liquidatore  il  dott. Riccardo Minossi, nato a Roma  il  10  maggio  1977  (codice  fiscale MNSRCR77E10H501H), e ivi domiciliato in via Domenico Carbone Grio, n. 7.     |  
|   |                                 Art. 3 
   Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.   Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.   Avverso il presente provvedimento  e'  possibile  proporre  ricorso amministrativo   al   Tribunale   amministrativo   regionale   ovvero straordinario  al  Presidente  della   Repubblica   nei   termini   e presupposti di legge. 
     Roma, 17 settembre 2019 
                                           Il direttore generale: Celi     |  
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