Gazzetta n. 232 del 3 ottobre 2019 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 13 settembre 2019 |
Revoca di abilitazione della sede di Roma e Pescara dell'Istituto «Centro Studi Psicosomatica». |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per la formazione superiore e per la ricerca
Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti; Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario; Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonche' alle strutture ed attrezzature; Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; Visto il decreto in data 16 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 dicembre 2000, con il quale l'Istituto «Centro Studi Psicosomatica» e' stato abilitato ad istituire e ad attivare, nella sede di Roma, un corso di formazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56 del 1989; Visto il decreto in data 27 aprile 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001 con il quale e' stata confermata l'abilitazione all'Istituto «Centro Studi Psicosomatica» per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509; Visto il decreto in data 16 febbraio 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007, con il quale l'Istituto «Centro Studi Psicosomatica» e' stato autorizzato a trasferire la sede di Roma da via Giuseppe Libbetta, 15, a piazzale degli Eroi, 16, int. 5; Visto il decreto in data 8 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 18 novembre 2005, con il quale l'Istituto «Centro Studi Psicosomatica» e' stato abilitato ad istituire e ad attivare, nella sede periferica di Pescara, via Puccini n. 85/2, un corso di formazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56 del 1989; Visto il decreto in data 3 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2011, con il quale e' stato denegato all'Istituto «Centro Studi Psicosomatica» di istituire e ad attivare, nella sede di periferica di Roma, un corso di formazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56 del 1989; Vista la nota del 3 luglio 2018, inviata con prot. 20050 del 3 luglio 2018, con cui e' stato comunicato al predetto Istituto ai sensi dell'art. 7, legge n. 241/90 l'avvio del procedimento amministrativo di revoca della abilitazione ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia presso le sedi di Roma e Pescara in considerazione della comprovata inattivita' formativa in violazione dell'art. 4, comma 4, regolamento n. 509/1998; Considerato che l'Istituto «Centro Studi Psicosomatica» non ha prodotto entro i termini di legge alcuna controdeduzione alla nota prot. 20050 del 3 luglio 2018;
Decreta:
Art. 1
E' revocata l'autorizzazione, disposta con il decreto in data 16 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 dicembre 2000, per l'attivazione della sede di Roma dell'Istituto «Centro Studi Psicosomatica», nonche' i successivi decreti citati in premessa. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 settembre 2019
Il Capo del Dipartimento: Valditara |
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