| Gazzetta n. 232 del 3 ottobre 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |  
| DECRETO 13 settembre 2019 |  
| Revoca di abilitazione della sede di  Roma  e  Pescara  dell'Istituto «Centro Studi Psicosomatica».  |  
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                       IL CAPO DEL DIPARTIMENTO             per la formazione superiore e per la ricerca 
   Vista  la  legge  18  febbraio  1989,   n.   56,   che   disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti  per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare  l'art. 3 della suddetta legge,  che  subordina  l'esercizio  della  predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione  professionale mediante corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali,  attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso  istituti  a tal fine riconosciuti;   Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15  maggio  1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro  dell'Universita'  e della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia   rideterminata   la disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;   Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il  quale  e'  stato adottato il regolamento recante norme  per  il  riconoscimento  degli istituti  abilitati  ad  attivare  corsi   di   specializzazione   in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127  del 1997 e, in particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che  prevede  che  il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;   Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000  e  del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la  valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi  di  cui devono disporre gli istituti richiedenti in  relazione  al  personale docente, nonche' alle strutture ed attrezzature;   Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente  ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre  1999  e  16  luglio  2004,  recanti   istruzioni   per   la presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;   Visto il  decreto  in  data  16  novembre  2000,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale  n.  298  del  22  dicembre  2000,  con  il  quale l'Istituto  «Centro  Studi  Psicosomatica»  e'  stato  abilitato   ad istituire e ad attivare, nella sede di Roma, un corso  di  formazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 3 della legge n.  56  del 1989;   Visto il decreto in data 27 aprile 2001 pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001 con il quale e' stata  confermata l'abilitazione all'Istituto «Centro Studi Psicosomatica» per  i  fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con  decreto  ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509;   Visto il decreto in data 16 febbraio 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007, con il quale l'Istituto «Centro Studi Psicosomatica» e' stato autorizzato a  trasferire  la  sede  di Roma da via Giuseppe Libbetta, 15, a piazzale degli Eroi, 16, int. 5;   Visto il decreto in data 8 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del  18  novembre  2005,  con  il  quale  l'Istituto «Centro Studi Psicosomatica» e' stato abilitato  ad  istituire  e  ad attivare, nella sede periferica di Pescara, via Puccini n.  85/2,  un corso di formazione in psicoterapia, per i fini  di  cui  all'art.  3 della legge n. 56 del 1989;   Visto il decreto in data 3 gennaio 2011, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2011, con il quale e'  stato  denegato all'Istituto «Centro Studi Psicosomatica» di istituire e ad attivare, nella  sede  di  periferica  di  Roma,  un  corso  di  formazione  in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 3  della  legge  n.  56  del 1989;   Vista la nota del 3 luglio 2018, inviata  con  prot.  20050  del  3 luglio 2018, con cui e' stato  comunicato  al  predetto  Istituto  ai sensi  dell'art.  7,  legge  n.  241/90  l'avvio   del   procedimento amministrativo di revoca della  abilitazione  ad  attivare  corsi  di specializzazione in psicoterapia presso le sedi di Roma e Pescara  in considerazione della comprovata inattivita' formativa  in  violazione dell'art. 4, comma 4, regolamento n. 509/1998;   Considerato che l'Istituto  «Centro  Studi  Psicosomatica»  non  ha prodotto entro i termini di legge alcuna  controdeduzione  alla  nota prot. 20050 del 3 luglio 2018; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
   E' revocata l'autorizzazione, disposta con il decreto  in  data  16 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  298  del  22 dicembre 2000, per l'attivazione della  sede  di  Roma  dell'Istituto «Centro Studi Psicosomatica», nonche' i successivi decreti citati  in premessa.   Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 13 settembre 2019 
                                   Il Capo del Dipartimento: Valditara     |  
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