| Gazzetta n. 231 del 2 ottobre 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO |  
| COMUNICATO  |  
| Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Asparago di Badoere».  |  
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     Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo  ha  ricevuto,  nel  quadro  della  procedura  prevista   dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del consiglio, l'istanza  intesa  ad  ottenere  la  modifica  del  disciplinare   di produzione  della  indicazione  geografica  protetta   «Asparago   di Badoere»,  registrata  con  regolamento  (CE)   n.   923/2010   della Commissione del 14 ottobre 2010.     Considerato che la modifica e'  stata  presentata  dal  Consorzio dell'Asparago di Badoere con sede  presso  il  Municipio  di  Morgano piazza Indipendenza, 2 - 31050 Badoere di  Morgano  (TV); -  soggetto non riconosciuto ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/99.     Considerato che il decreto ministeriale n. 12511 del  14  ottobre 2013, recante la procedura a livello nazionale per  l'attuazione  del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del  Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti  agricoli  e alimentari in materia di DOP, IGP e STG, prevede all'art. 13  che  la richiesta di modifica di un disciplinare di produzione di una  DOP  o IGP  possa  essere  presentata  dal  relativo  Consorzio  di   tutela riconosciuto ai sensi  della  citata  normativa  o,  in  assenza,  da soggetti immessi nel sistema di  controllo  della  denominazione  che rappresentino almeno il 51% della produzione controllata  dell'ultimo anno solare/campagna produttiva, nonche' una percentuale pari  almeno al 30%  delle  imprese  inserite  nel  sistema  di  controllo  e  dai riscontri  effettuati  dal   Ministero   delle   politiche   agricole alimentari, forestali e  del  turismo,  e  dalla  Regione  Veneto  e' risultato che la richiesta presentata dal Consorzio dell'Asparago  di Badoere soddisfi tale condizione.     Ritenuto   che   le   modifiche   apportate   non   alterano   le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico.     Considerato altresi', che  l'art.  53  del  regolamento  (UE)  n. 1151/2012 prevede la possibilita' da parte  degli  Stati  membri,  di chiedere  la   modifica   ai   disciplinari   di   produzione   delle denominazioni registrate.     Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo acquisito il parere della Regione Veneto, circa la  richiesta di modifica,  ritiene  di  dover  procedere  alla  pubblicazione  del disciplinare di produzione della IGP  «Asparago  di  Badoere»,  cosi' come modificato.     Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative  alla presente proposta, dovranno essere  presentate,  al  Ministero  delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Dipartimento delle politiche competitive della qualita' agroalimentare, ippiche  e della pesca - Direzione generale per  la  promozione  della  qualita' agroalimentare e dell'ippica - Divisione PQAI IV, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni  dalla  data  di  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  della  presente proposta,  dai  soggetti  interessati  e  costituiranno  oggetto   di opportuna valutazione da parte del predetto  Ministero,  prima  della trasmissione della suddetta proposta  di  modifica  alla  Commissione europea.     Decorso tale termine, in assenza delle  suddette  osservazioni  o dopo la loro valutazione ai  sensi  dell'art.  49,  paragrafo  3  del regolamento (UE) n. 1151/2012, ove pervenute,  la  predetta  proposta sara' notificata, per l'approvazione ai competenti organi comunitari.     |  
|   |                                                               Allegato 
                    DISCIPLINARE DI PRODUZIONE IGP                          ASPARAGO DI BADOERE                                Art. 1.                             Denominazione 
     La denominazione «Asparago di Badoere» I.G.P. -  nelle  tipologie Bianco e Verde - e' riservata ai turioni di asparago  che  rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal  presente  disciplinare di produzione ai sensi del reg. (UE) n. 1151/2012.     |  
|   |                                 Art. 2.                     Caratteristiche del prodotto 
     L'«Asparago  di  Badoere»  deve  essere  costituito  da   turioni generati da piante della famiglia delle Liliacee - genere Asparagus - specie officinalis - varieta' «Dariana», «Thielim», «Zeno», «Avalim», «Grolim» per  la  tipologia  «bianca»,  varieta'  «Eros»,  «Thielim», «Grolim», «Dariana», «Avalim» per la tipologia «verde». Sono  ammesse inoltre le varieta' di asparago del tipo bianco e verde iscritte  nel catalogo europeo delle varieta' delle specie di ortaggi.     All'atto  dell'immissione  al  consumo  l'«Asparago  di  Badoere» I.G.P. per entrambe le tipologie deve essere:       intero;       sano;       privo di danni provocati da un lavaggio inadeguato;       pulito;       di aspetto e di colore fresco;       privo di parassiti;       privo di danni provocati da parassiti;       privo di ammaccature;       privo di umidita' esterna anormale;       privo di odore e/o sapore estranei;       croccante;       non vuoto.     Il taglio alla base dovra' essere netto e perpendicolare all'asse longitudinale, ed in particolare:       «Asparago di Badoere» I.G.P. - Bianco       Categoria extra:         Conformazione: turione diritto; apice molto serrato;         Colore: bianco, con possibili sfumature rosate acquisite dopo la fase di confezionamento;         Sapore: dolce,  non  acido,  non  salato,  tenero,  privo  di fibrosita', aroma lieve di legumi freschi e spiga  di  grano  matura, con venature di amaro appena percepibili;         Calibro: da 12 a 20 mm; con differenza massima di 6 mm tra il turione piu' grosso e il turione meno grosso all'interno dello stesso mazzo o imballaggio.         Lunghezza: compresa tra i  14  e  i  22  cm;  con  differenza massima di 1 cm tra  il  turione  piu'  corto  e  quello  piu'  lungo all'interno dello stesso mazzo o imballaggio.       Categoria prima:         Conformazione: turione diritto; apice serrato;         Colore: bianco, con possibili sfumature rosate acquisite dopo la fase di confezionamento.         Sapore: dolce,  non  acido,  non  salato,  tenero,  privo  di fibrosita', aroma lieve di legumi freschi e spiga  di  grano  matura, con venature di amaro appena percepibili;         Calibro: da 10 mm a 22 mm; con differenza massima di 8 mm tra il turione piu' grosso e il turione  meno  grosso  all'interno  dello stesso mazzo o imballaggio.         Lunghezza: compresa tra i  14  e  i  22  cm;  con  differenza massima di 1 cm tra  il  turione  piu'  corto  e  quello  piu'  lungo all'interno dello stesso mazzo o imballaggio.       Categoria seconda:         Conformazione: turione con  punta,  apice  anche  leggermente sfiorito;         Colore: bianco, con possibili sfumature rosate;         Calibro: da 8 a 30 mm, lavorato  omogeneamente  nello  stesso mazzo o confezione;         Lunghezza: fino a 22 cm, lavorato omogeneamente nello  stesso mazzo o confezione.     Gli asparagi appartenenti alla categoria Seconda  sono  destinati esclusivamente al settore della trasformazione.       «Asparago di Badoere» I.G.P. - Verde       Categoria extra:         Conformazione:  turione  diritto,   con   possibile   leggera deviazione della punta, apice molto serrato;         Colore: parte  apicale  -  verde  intenso  e  brillante,  con possibili sfumature violacee; parte basale (non superiore al  5%  del turione) - verde con variazioni violacee fino al bianco;         Sapore: dolce e marcato, non acido, non  salato,  non  amaro, tenero, privo di fibrosita', aroma fruttato ed erbaceo persistente;         Calibro: da 12 a 20 mm; con differenza massima di 6 mm tra il turione piu' grosso e il turione meno grosso all'interno dello stesso mazzo;         Lunghezza: compresa tra i  18  e  i  27  cm;  con  differenza massima di 1 cm tra  il  turione  piu'  corto  e  quello  piu'  lungo all'interno dello stesso mazzo.       Categoria prima:         Conformazione:  turione  diritto,   con   possibile   leggera deviazione della punta, apice serrato;         Colore: parte  apicale  -  verde  intenso  e  brillante,  con possibili sfumature violacee; parte basale (non superiore al  5%  del turione) - verde con variazioni violacee fino al bianco;         Sapore: dolce e marcato, non acido, non  salato,  non  amaro, tenero, privo di fibrosita', aroma fruttato ed erbaceo persistente;         Calibro: da 8 a 22 mm; con differenza massima di 8 mm tra  il turione piu' grosso e il turione meno grosso all'interno dello stesso mazzo;         Lunghezza: Compresa tra i  16  e  i  27  cm;  con  differenza massima di 1 cm tra  il  turione  piu'  corto  e  quello  piu'  lungo all'interno dello stesso mazzo.       Categoria seconda:         Conformazione:  turione  con   punta,   apice   con   leggera sfioritura;         Colore: verde con possibili sfumature violacee;         Calibro: da 8 a 30 mm; lavorato  omogeneamente  nello  stesso mazzo o confezione;         Lunghezza: fino a 27 cm, lavorato omogeneamente nello  stesso mazzo o confezione.     Gli asparagi appartenenti alla categoria Seconda  sono  destinati esclusivamente al settore della trasformazione.     In  relazione  alle   caratteristiche   delle   categorie   sopra descritte, sono ammesse tolleranze per un massimo  del  3%  per  ogni tipologia.     |  
|   |                                 Art. 3.                 Zona di produzione e confezionamento 
     La  zona  di  produzione  e  confezionamento  dell'«Asparago   di Badoere» I.G.P. comprende,  nell'ambito  delle  province  di  Padova, Treviso e Venezia, l'intero territorio dei seguenti comuni:       Provincia di Padova: Piombino Dese; Trebaseleghe.       Provincia  di  Treviso:  Casale  sul  Sile,  Casier,   Istrana, Mogliano Veneto,  Morgano,  Paese,  Preganziol,  Quinto  di  Treviso, Resana, Treviso, Vedelago, Zero Branco.       Provincia di Venezia: Scorze'.     All'interno di detta area geografica la produzione dell'«Asparago di Badoere» I.G.P.  puo'  avvenire  esclusivamente  nei  terreni  che soddisfano le condizioni di cui all'art. 6.     |  
|   |                                 Art. 4.                   Elementi che comprovano l'origine 
     Ogni fase del processo produttivo viene  monitorata  documentando per ognuna gli input (prodotti in entrata) e gli output (prodotti  in uscita). In  questo  modo,  e  attraverso  l'iscrizione  in  appositi elenchi, gestiti  dalla  struttura  di  controllo,  delle  particelle catastali sulle quali avviene  la  produzione,  dei  produttori,  dei confezionatori nonche'  attraverso  la  denuncia  alla  struttura  di controllo delle quantita' prodotte, e' garantita la tracciabilita'  e la rintracciabilita' (da monte a valle della filiera  di  produzione) del prodotto. Tutte le persone, fisiche o  giuridiche,  iscritte  nei relativi elenchi, sono  assoggettate  al  controllo  da  parte  della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal  disciplinare  di produzione e dal relativo piano di controllo.     |  
|   |                                 Art. 5.                         Metodo di ottenimento 
     La coltivazione dell'«Asparago di  Badoere»  potra'  avvenire  in serra o in pieno campo. La messa a dimora delle «zampe»  deve  essere effettuata nel periodo compreso tra il primo febbraio e il 30 giugno, con una densita' massima d'impianto di 22.000 piantine-zampe/ettaro.     In ogni caso la coltura non potra' succedere a  se  stessa  o  ad altre liliacee per un minimo di trentasei mesi;  e'  fatto,  inoltre, divieto di far succedere, per un minimo di dodici  mesi,  la  coltura dell'asparago a patate, carote, barbabietole e leguminose.     Annualmente potranno essere effettuati interventi di concimazione sia organica che chimica.     Tali interventi dovranno prevedere non meno di  una  concimazione organica. Le concimazioni chimiche comunque non potranno superare  le seguenti unita':       azoto (N) 150 kg/ha;       fosforo (P205) 100 kg/ha;       potassio (K20) 200 kg/ha.     L'impianto  inoltre,  dovra'   essere   mantenuto   in   perfetta efficienza  mediante  una  regolare  attivita'  di  controllo   delle infestanti che potra'  avvenire  sia  con  mezzi  meccanici  che  con interventi chimici.     A partire dalla data di  impianto  e  per  almeno diciotto  mesi, cioe' nella cosiddetta fase di rafforzamento, al fine di garantire il sano  accrescimento  delle  piante,  e'  vietata   la   raccolta   di qualsivoglia turione.     Per la tipologia Bianco e' obbligatorio effettuare una  baulatura ed una pacciamatura delle  piante  mediante  l'utilizzo  di  un  film plastico nero dello spessore minimo di 0,10 mm o di  altro  materiale idoneo ad inibire il normale processo di fotosintesi.     La raccolta dell'«Asparago di Badoere» dovra' avvenire - conclusa la fase di rafforzamento - tra il primo febbraio e il  30  giugno  di ogni anno.     La quantita'  massima/ettaro  dopo  la  toilettatura  non  potra' superare i 10.000 kg. sommate le categorie extra, prima e seconda.     |  
|   |                                 Art. 6.                         Legame con l'ambiente 
     La zona di produzione dell'Asparago di Badoere e'  caratterizzata da una temperatura media ponderata di circa 15° C, con escursioni che possono superare, nell'arco dell'anno, i 30° C.     Le precipitazioni medie annue si collocano attorno ai 900  mm.  I giorni maggiormente  piovosi  si  concentrano  -  normalmente  -  nel periodo primaverile ed autunnale.     Queste condizioni escludono la necessita' di  interventi  irrigui nel periodo di raccolta dei turioni, evitando ogni  sorta  di  stress idrico alle piante che garantiscono, in questo modo, agli asparagi di Badoere una qualita' ottima.     Il territorio, inoltre, e' caratterizzato dalla presenza di fiumi di risorgiva, a lento decorso, quali i  fiumi:  Sile,  Zero,  Dese  e degli affluenti degli stessi, capaci di rendere i terreni  fertili  e produttivi.     Questo  garantisce  un'ottima  vigoria  delle  piante  senza   la necessita' di intervenire con concimazioni oltre  a  quelle  definite all'art. 5; la  bassa  concentrazione  di  azoto,  inoltre,  consente l'ottenimento di turioni  integri  privi  di  evidenti  spaccature  o fessurazioni.     La zona di produzione e' caratterizzata da terreni sciolti.     La coltivazione dell'«Asparago di Badoere» e' possibile  solo  in terreni profondi, a tessitura da moderatamente  grossolana  a  media, scarsamente calcarei in  superficie,  a  reazione  da  subalcalina  a neutra e drenaggio da  buono  a  medio,  con  possibile  accumulo  di carbonato di calcio in profondita' (caranto).     Terreni  cosi'  caratterizzati  garantiscono  agli  asparagi   di Badoere un rapido sviluppo assicurando cosi turioni che, dal punto di vista   fisico,   presentano   scarsa   fibrosita'   e   un    colore particolarmente  brillante  e  dal  punto  di   vista   organolettico acquisiscono le caratteristiche distintive descritte all'art. 2.     La compresenza  di  tali  condizioni  costituiscono  un  elemento imprescindibile a garanzia della qualita' dell'«Asparago di  Badoere» poiche' concorre a definire gli aspetti fisici e organolettici tipici del prodotto.     Nel Veneto la coltura dell'asparago ha una  lunga  tradizione  la cui origine sembra risalire alla conquista da parte dei Romani  delle terre venete.     Fin dal medioevo questa coltivazione era conosciuta ed  affermata nel territorio che si estende a  sud  delle  Prealpi  venete  in  una fascia pianeggiante che collega idealmente il medio corso del Brenta, del Sile e del Piave, aree  connotate  da  terreni  accomunati  dalla presenza di quei fiumi la cui rilevanza  in  termini  agronomici  non necessita certamente di spiegazioni.     La coltivazione specializzata della pianta,  comunque,  e'  pero' piuttosto  recente,  essendosi  sviluppata  dopo  l'ultimo  conflitto mondiale in concomitanza con la trasformazione delle mezzadrie e  con l'abbandono  degli  allevamenti  del  baco  da  seta  che   ha   reso disponibile,  nella  stagione   primaverile   (periodo   nel   quale, precedentemente,  l'allevamento  del  baco  richiedeva   un   impegno notevole),  una  manodopera  che  diversamente  non  avrebbe  trovato impiego.     Dal punto di vista documentale sono  innumerevoli  le  fonti  che annoverano l'«Asparago di Badoere» come una delle  produzioni  locali piu' pregiate del Veneto.     Vale la pena altresi' ricordare,  inoltre,  che  l'importanza  di Badoere nella  produzione  degli  asparagi,  a  livello  provinciale, spinse l'amministrazione comunale di Morgano, ad organizzare fin  dal 1968 la «Prima Mostra Provinciale dell'Asparago», tradizione  che  si tramanda ancor oggi.     Un'attivita' che  e'  fortemente  radicata  nella  cultura  degli abitanti del territorio  interessato  a  questa  produzione  dove  le tecniche di coltivazione sono  state  tramandate  di  generazione  in generazione.     La particolare combinazione  dei  fattori  produttivi,  quali  la manualita' e l'artigianalita'  unitamente  ai  fattori  pedoclimatici dell'area  delimitata  consente  a  questo  tipo  di  produzione   di differenziarsi con decisione da tutto il comparto di riferimento.  La grande diffusione e notorieta' del prodotto,  raggiunte  grazie  alla realizzazione  di  diverse  iniziative  promozionali,  dimostrano  la grande reputazione dell''Asparago di Badoere.     |  
|   |                                 Art. 7.                               Controllo 
     Il controllo per l'applicazione delle disposizioni  del  presente disciplinare di produzione e' svolto conformemente a quanto stabilito dal Reg. (UE) N. 1151/2012; l'organismo  preposto  alla  verifica  e' CSQA Certificazioni S.r.l. con sede a Thiene (VI) -I- Via San Gaetano n.  74,   tel   (39)   0445   313011   e-mail   csqa@csqa.it   - Pec: csqa@legalmail.it     |  
|   |                                 Art. 8.                             Etichettatura 
     Al fine di consentirne la commercializzazione, gli  asparagi  che si fregiano della denominazione «Asparago di Badoere»  I.G.P.  devono essere confezionati nella zona di produzione indicata all'articolo  3 del presente disciplinare in mazzi o  in  confezioni  idonee  ad  uso alimentare.     Il contenuto  di  ciascun  imballaggio  deve  includere  soltanto asparagi della stessa categoria e calibro.     La parte visibile dell'imballaggio  deve  essere  rappresentativa dell'insieme.     Il condizionamento deve essere tale da assicurare al prodotto una sufficiente protezione.     I mazzi devono essere privi di qualsiasi corpo estraneo.     Sui mazzi e sulle confezioni  deve  essere  apposta  un'etichetta indicante:       in caratteri di stampa delle medesime dimensioni,  la  dicitura «Asparago di Badoere» I.G.P. con specifico riferimento alla tipologia confezionata: bianco, verde o bianco e verde.       gli elementi atti ad individuare:         nome o ragione sociale ed indirizzo  o  sede  del  produttore singolo o associato e del confezionatore;         la categoria commerciale, extra o prima;         la categoria commerciale Seconda accompagnata dalla  dicitura «destinato  esclusivamente  alla  trasformazione»,   secondo   quanto disciplinato dall'art. 2 del presente disciplinare;       il calibro;       nonche' quanto previsto dalla normativa vigente.     Tale  etichetta  potra'  riportare  altresi'  altre   indicazioni complementari ed accessorie non  aventi  carattere  laudativo  e  non idonee a trarre in  inganno  il  consumatore  sulla  natura  e  sulle caratteristiche del prodotto.     Su ciascun mazzo o confezione, inoltre, dovra' essere apposto  il sigillo di garanzia in maniera tale che l'apertura del mazzo o  della confezione comporti la rottura dello stesso  sigillo,  contenente  il logo della I.G.P. «Asparago di  Badoere»  e  ogni  altra  indicazione prevista dalla normativa vigente.     II logo identificativo della  I.G.P.  «Asparago  di  Badoere»  e' costituito da un quadrato con angoli arrotondati, con all'interno una rappresentazione grafica suddivisa in due piani. In  primo  piano  e' presente il prodotto con la stilizzazione grafica di cinque  asparagi raggruppati a forma di mazzo, in secondo  piano  un  disegno  grafico rappresenta un particolare  della  costruzione  architettonica  della barchessa presente nella piazza del paese,  una  quinta  sagomata  ad onda suddivide i due piani e nella sua parte inferiore destra  appare la dicitura «Asparago di Badoere» in due righe. Il logo e' realizzato con l'utilizzo, nei vari campi, di n. 04 colori presenti nella  scala cromatica:       Pantone: P293CV, P410CV, P471CV, P155CV.       Bordo che racchiude tutto il logo 100% P293CV.       Tratto che disegna gli asparagi 100% P410CV.       Tratto che raggruppa i 5 asparagi a forma di mazzo 80% P471CV.       Area a forma di onda che suddivide i  due  piani  grafici  100% P293CV.       Bordo che delimita la parte superiore  della  sagoma  onda  70% P293CV.       Facciata esterna della barchessa 100% P155CV.       Traccia tetto barchessa 80% P471CV.       Profilo cornice su tetto barchessa 100% P410CV.       Profilo  cornice  tra  fori  finestre  e  colonne  su  facciata barchessa 100% P410CV.       Tracce delimitanti le colonne 100% P410CV.       Parte in luce basamento colonne 40% P410CV.       Parte in ombra basamento colonne 60% P410CV.       Capitello colonne 60% P410CV.       Parte superiore  al  capitello  colonne,  parte  in  ombra  80% P471CV.       Parte superiore al capitello colonne, parte in luce 60% P471CV.       Filetti su parte superiore capitello colonne e  capitello  arco 100% P471CV.       Zona in ombra parte superiore sagoma arco portico 100% P410CV.       Zona in ombra parte inferiore sagoma arco portico 80% P410CV.       Sagome finestre/porte e pavimento interno portico 100% P410CV.       Parete verticale interno portico 60% P410CV.       Area cielo 20% P293CV.       Scritta «Asparago di Badoere» 100% Bianco. 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
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