Gazzetta n. 229 del 30 settembre 2019 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 9 settembre 2019 |
Scioglimento della «Agri Amici societa' cooperativa agricola», in Sezze e nomina del commissario liquidatore. |
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IL DIRETTORE GENERALE della Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali
Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile; Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-septiesdecies del codice civile; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla societa' cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate; Considerato che nel verbale di revisione sono state evidenziate una serie di anomalie ed irregolarita' formali e sostanziali che compromettono la natura mutualistica dell'ente, mostrando i caratteri della spurieta' e, quindi, il mancato perseguimento dello scopo sociale e che sono state contestate diverse violazioni rilevate in sede di ispezione da parte dell'I.T.L. di Latina; Considerato, altresi', che dalla sua costituzione ad oggi, la cooperativa non ha depositato alcun bilancio di esercizio presso il registro delle imprese; Considerato che in data 21 gennaio 2019 e' stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni; Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile; Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 17 aprile 2019, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorita' con nomina di commissario liquidatore; Ritenuta l'opportunita' di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore; Richiamata la propria circolare n. 127844 del 29 marzo 2018, nella quale in particolare e' precisato che «Sono fatte salve le nomine in casi particolari, per i quali in deroga a quanto sopra esposto si procede alla individuazione diretta di professionisti comunque presenti nell'ambito della Banca dati disciplinata dalla presente circolare. A mero titolo di esempio e non a titolo esaustivo, tali circostanze possono rinvenirsi nel caso di successione di procedure per una medesima impresa cooperativa oppure nel caso di piu' rinunce e/o dimissioni relative ad una medesima procedura oppure ancora in casi di cooperative che operano in un contesto socio-economico e/o ambientale critico»; Ritenuto che, nel caso di specie, vista la particolarita' della situazione dell'ente ricorra l'ipotesi di cooperative che operano in un contesto socio-economico critico di cui alla predetta circolare; Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal curriculum vitae dell'avv. Jacopo Marzetti;
Decreta:
Art. 1
La societa' cooperativa «Agri Amici societa' cooperativa agricola» con sede in Sezze (LT) (codice fiscale 02787220595), e' sciolta per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile. |
| Art. 2
Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal sopra citato curriculum vitae, e' nominato commissario liquidatore l'avv. Jacopo Marzetti, nato a Roma il 14 maggio 1982 (codice fiscale MRZJCP82E14H501R), domiciliato in Roma, via Brofferio n. 6. |
| Art. 3
Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Avverso il presente provvedimento e' possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.
Roma, 9 settembre 2019
Il direttore generale: Celi |
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