IL COMITATO INTERMINISTERIALE                    PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
   Vista la legge 27 febbraio 1967, n.  48,  recante  «Attribuzioni  e ordinamento  del  Ministero  del  bilancio  e  della   programmazione economica  e  istituzione  del   Comitato   dei   ministri   per   la programmazione  economica»  e  visto,  in  particolare,  l'art.   16, concernente   l'istituzione   e   le   attribuzioni   del    Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonche'  le successive disposizioni legislative relative alla composizione  dello stesso Comitato;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige»  che all'art. 8 assegna alle Province autonome  di  Trento  e  Bolzano  la potesta' legislativa in materia di viabilita', trasporti di interesse provinciale, assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali, nonche' in materia  di  urbanistica  e  di tutela del paesaggio;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974,  n. 381, riguardante norme di attuazione dello statuto  speciale  per  la Regione Trentino-Alto Adige e, in particolare, la previsione  di  una intesa fra lo Stato e le province  autonome  nel  caso  di  tracciati autostradali che interessino  il  territorio  provinciale,  delegando inoltre alle Province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni  in materia di viabilita' stradale di competenza dello Stato;   Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;   Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;   Vista la legge 23 dicembre 1992,  n.  498,  che,  all'art.  11,  ha demandato  a  questo  Comitato  l'emanazione  di  direttive  per   la concessione della  garanzia  dello  Stato,  per  la  revisione  degli strumenti  convenzionali  e,  a  decorrere  dall'anno  1994,  per  la revisione delle tariffe autostradali;   Vista la legge 24 dicembre  1993,  n.  537,  che,  all'art.  10  ha dettato, tra l'altro, ulteriori disposizioni in tema  di  concessioni autostradali;   Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei  ministri  in data 27 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  43  del 1994, recante «Principi sull'erogazione dei servizi pubblici»;   Vista la delibera  di  questo  Comitato  24  aprile  1996,  n.  65, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del  1996,  recante  linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica  utilita'  non  gia' diversamente regolamentati ed  in  materia  di  determinazione  delle tariffe,  che  ha  previsto  l'istituzione,  presso   questo   stesso Comitato, del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica   utilita'   (NARS), istituzione poi disposta con  la  delibera  8  maggio  1996,  n.  81, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 1996;   Vista la delibera  20  dicembre  1996,  n.  319,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 1996, con la quale questo  Comitato  ha definito lo schema regolatorio complessivo del settore autostradale e in particolare viene indicata  la  metodologia  del  price-cap  quale sistema di determinazione delle tariffe, nonche' stabilita in  cinque anni la durata del periodo regolatorio;   Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 15  aprile  1997, n. 125, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del  bilancio e della programmazione economica e  relativo  allo  schema  di  Piano economico-finanziario (PEF)  da  adottare  da  parte  delle  societa' concessionarie autostradali;   Visto il decreto legislativo  5  dicembre  1997,  n.  430,  che  ha confermato a questo Comitato la funzione di definire le linee guida e i principi comuni per le amministrazioni che esercitano  funzioni  in materia di  regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita',  ferme restando le competenze delle autorita' di settore;   Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, che all'art. 55, comma 13, come successivamente modificato, ha  previsto,  a  decorrere  dal  1° gennaio  1998,  l'autorizzazione  per  la  societa'  titolare   della concessione di costruzione e gestione  dell'autostrada  del  Brennero «ad accantonare, in base al proprio piano finanziario  ed  economico, una quota anche prevalente dei proventi  in  un  fondo  destinato  al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria  attraverso  il  Brennero  ed alla realizzazione delle relative gallerie nonche'  dei  collegamenti ferroviari e delle infrastrutture connesse fino al nodo  stazione  di Verona»;   Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30 dicembre 1998 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26  del  1999 - supplemento ordinario) emanato ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito dalla legge  11  luglio  1995,  n. 273, e recante «Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi pubblici del settore trasporti  (Carta  della mobilita')»;   Vista la  convenzione  ANAS  -  Societa'  autostrada  del  Brennero stipulata in data 29 luglio  1999  e  in  particolare  l'art.  9  che prevede, nell'ambito dell'adeguamento  tariffario  la  determinazione della variabile X per ciascun quinquennio fino  alla  scadenza  della concessione e  l'art.  25,  che  reca  la  disciplina  dei  «rapporti inerenti la  successione  tra  il  subentrante  e  il  concessionario uscente», e prevede che:     1. «alla scadenza del periodo  di  durata  della  concessione  il concessionario uscente resta obbligato  a  proseguire  nell'ordinaria amministrazione  dell'esercizio  dell'autostrada  e  delle   relative pertinenze fino al trasferimento della gestione stessa;     2. per  le  nuove  opere  eseguite,  che  verranno  eventualmente assentite  successivamente  alla  presente  convenzione  non   ancora ammortizzate, il concessionario uscente ha diritto ad  un  indennizzo dei tali poste dell'investimento,  da  parte  del  subentrante.  Tale indennizzo  e'  regolato  secondo  quanto  previsto  dalla  direttiva ministeriale n. 283/1998»;   Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, che,  all'art. 11, stabilisce ulteriori principi in tema  di  qualita'  dei  servizi pubblici;   Vista la  direttiva  1999/62/CE,  come  successivamente  modificata dalle  direttive  2006/38/CE  e  2011/76/UE,  recepite  con   decreto legislativo n. 7 del 25 gennaio 2010, successivamente modificata  con decreto legislativo n. 43 del 4 marzo 2014;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000, n. 445, riguardante le disposizioni legislative  e  regolamentari  in materia di documentazione amministrativa;   Visto il decreto 14 marzo 2003 emanato dal  Ministero  dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia ed il  MIT  e  successive modificazioni, ed in particolare il successivo decreto 21 marzo  2017 emanato dal Ministero dell'interno di concerto con il Ministro  della giustizia ed il MIT, con il quale in sintesi in  assenza  di  diversa deliberazione del CIPE sono adottati gli schemi-tipo  dei  protocolli di legalita' definiti dalla vigente normativa, nonche' restano valide le linee guida  varate  dal  Comitato  di  coordinamento  per  l'alta sorveglianza delle grandi opere (CCASGO) nella seduta del 27  ottobre 2004;   Vista la delibera 15 giugno 2007, n. 39, pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale n. 197 del 2007 e successive modificazioni e  integrazioni, che detta criteri in materia di  regolazione  economica  del  settore autostradale;   Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25 novembre  2008  e  successive  modificazioni,  con  il  quale  si  e' proceduto alla riorganizzazione del NARS, che all'art.  1,  comma  1, prevede  che,  su  richiesta  di  questo  Comitato  o  dei   Ministri interessati, lo stesso nucleo esprima parere in materia tariffaria  e di regolamentazione economica dei settori di pubblica  utilita',  tra cui il settore autostradale;   Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,  cosiddetto «Codice antimafia» e successive modificazioni;   Visto il  decreto-legge  del  6  dicembre  2011,  n.  201,  recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e  il  consolidamento dei conti pubblici, che all'art. 37 «Liberalizzazione del settore dei trasporti» istituisce l'Autorita' di regolazione dei trasporti  (ART) con specifiche competenze in materia di concessioni autostradali,  ed in particolare relativamente alle nuove concessioni;   Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228,  concernente il ruolo assegnato al CIPE in materia di programmazione pluriennale;   Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,  concernente «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g),  della  legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  procedure  di  monitoraggio sullo  stato  di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di   verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;   Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1  (cosiddetto  decreto «Cresci Italia»), convertito dalla legge 24 marzo 2012, n.  27,  che, all'art.  36,  comma  6-ter,  recante  disposizioni  urgenti  per  la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita', in particolare conferma le competenze di questo Comitato in  materia  di atti convenzionali, con particolare riferimento ai profili di finanza pubblica, e le diverse attribuzioni all'ART;   Visto il decreto 1° ottobre 2012, n. 341, con il quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) ha istituito,  nell'ambito del Dipartimento per le infrastrutture,  gli  affari  generali  e  il personale,   la   struttura   di   vigilanza   sulle   concessionarie autostradali con il compito di svolgere le funzioni di cui  al  comma 2, dell'art. 36, del  decreto-legge  n.  98  del  2011  e  successive modificazioni;   Vista la delibera 21 marzo 2013, n. 27, pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 120 del 2013, con la quale questo Comitato ha  integrato la delibera n. 39 del 2007 dettando, per le concessionarie  esistenti alla data di pubblicazione della delibera stessa, criteri e modalita' di aggiornamento quinquennale dei piani economico-finanziari;   Vista la delibera 19 luglio 2013, n. 30, pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale n. 297 del 2013, con la quale questo Comitato ha  approvato il documento tecnico intitolato «Integrazione della  delibera  n.  39 del  2007   relativa   alla   regolazione   economica   del   settore autostradale:  requisiti  di  solidita'  patrimoniale»,  disponendone l'applicazione alle nuove concessioni in relazione alle  quali,  alla data di adozione della delibera medesima, non sia stato pubblicato il bando di gara ovvero, nei casi in cui e' previsto, non si sia  ancora proceduto all'invio delle lettere di invito;   Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea  (TFUE)  ed in particolare gli articoli 3, 4, 14 e 170;   Visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete trans-europea dei trasporti (TEN-T) e che  abroga la decisione n. 661/2010/UE;   Visto il regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013  che  istituisce  il  meccanismo  per collegare l'Europa;   Vista  la  direttiva  2014/23/UE  del  Parlamento  europeo  e   del Consiglio del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti  in concessione  ed  in  particolare  gli  articoli  2  e  17   relativi, rispettivamente,  ai  principi  di   libera   amministrazione   delle autorita'  pubbliche  e  agli  accordi  di  cooperazione   tra   enti nell'ambito del settore pubblico;   Visto il decreto del MIT  9  giugno  2015,  n.  194,  e  successive modificazioni, con il quale e' stata soppressa la  struttura  tecnica di missione, istituita con decreto dello stesso Ministro 10  febbraio 2003, n. 356, e successive modificazioni, e i  compiti  di  cui  agli articoli 3 e 4  del  medesimo  decreto  sono  stati  trasferiti  alle competenti direzioni generali del Ministero, alle quali e'  demandata la responsabilita' di assicurare la coerenza tra  i  contenuti  della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;   Vista la delibera 6 agosto 2015, n. 62, pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2015, con la quale questo Comitato ha  approvato lo schema di protocollo di legalita' licenziato nella seduta  del  13 aprile 2015 dal Comitato di  coordinamento  per  l'alta  sorveglianza delle grandi opere (CCASGO), costituito con decreto  14  marzo  2003, emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro  della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;   Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  e  successive modificazioni, denominato «Codice contratti pubblici» che ha abrogato il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a  lavori,  servizi  e  forniture  in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;   Viste le delibere ART n. 70 del 23 giugno 2016 avente ad oggetto la definizione  degli  ambiti  ottimali   di   gestione   delle   tratte autostradali, n. 2 del 26 gennaio 2018 avente ad oggetto l'avvio  del procedimento per la definizione del sistema  tariffario  di  pedaggio per l'affidamento della gestione in house della  tratta  autostradale A22 Brennero-Modena, e n. 73 del 18 luglio 2018 che ha  approvato  il sistema tariffario di pedaggio, basato sul metodo del price cap e con determinazione  dell'indicatore  di   produttivita'   X   a   cadenza quinquennale  che,  nell'apposito  allegato,  definisce  la   tariffa unitaria media;   Visto l'art. 13-bis della decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,  e successive modificazioni (inclusa la modifica apportata dall'art.  1, comma 1165, della legge 27 dicembre 2017,  n.  205)  che  prevede  la possibilita' di sottoporre  al  CIPE  l'istruttoria  in  merito  alla concessione    autostradale    A22    Brennero-Modena,    ai     fini dell'approvazione da parte del Comitato,  e  il  perseguimento  delle finalita' previste dai protocolli d'intesa del 14  gennaio  2016  tra MIT  e  la  Regione  Trentino-Alto  Adige,  unitamente  a  tutte   le amministrazioni  pubbliche   sottoscrittrici   di   tali   protocolli interessate allo sviluppo del corridoio scandinavo, con  la  seguente articolazione:     1) le funzioni di concedente sono svolte dal MIT;     2) le convenzioni di concessione per la realizzazione delle opere e la gestione delle tratte autostradali hanno  durata  trentennale  e sono stipulate dal MIT con le regioni e gli  enti  locali  che  hanno sottoscritto gli appositi protocolli di intesa  in  data  14  gennaio 2016 sopra citati, che potranno anche avvalersi di societa' in house, esistenti o appositamente costituite, nel cui capitale  non  figurino privati;     3) le convenzioni di cui al punto precedente devono prevedere che eventuali debiti delle societa' concessionarie uscenti e il valore di subentro delle concessioni scadute restino a carico dei concessionari subentranti;   Visto il protocollo d'intesa sottoscritto in data 14  gennaio  2016 tra i soci pubblici di «Autostrada del Brennero  S.p.a.»  e  il  MIT, nell'ambito della collaborazione tra pubbliche amministrazioni per la valorizzazione e lo sviluppo e tutela del territorio, che prevede  la gestione da parte di tali soggetti pubblici della tratta autostradale A22  Brennero-Verona-Modena  ai  sensi   della   suddetta   direttiva 2014/23/UE;   Visto il comma 4 del citato art. 13-bis del  decreto-legge  n.  148 del 2017, che prevede  che  gli  atti  convenzionali  di  concessione dell'infrastruttura stradale A22 Brennero-Modena sono  stipulati  dal MIT con il  concessionario,  dopo  l'approvazione  del  CIPE,  previo parere dell'ART, sullo schema di convenzione, entro  il  30  novembre 2018;   Visto il parere consultivo del Consiglio di Stato n. 1645 del 2018, trasmesso con nota 26 giugno 2018;   Visto il decreto-legge del 25 luglio 2018, n.  91,  riguardante  la proroga dei  termini  previsti  da  disposizioni  legislative  ed  in particolare l'art. 4, comma 3-quater, che modifica l'art. 13-bis, del decreto-legge n. 148 del 2017 sopra citato;   Visto  l'art.  16  decreto-legge  n.  109  del  28  settembre  2018 «Disposizioni urgenti per la Citta' di  Genova,  la  sicurezza  della rete nazionale delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  gli  eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze»,  convertito con modificazioni con la legge n. 130 del 16 novembre  2018,  che  ha ulteriormente ampliato  le  competenze  dell'ART  e  disposizioni  in materia di tariffe e di sicurezza autostradale;   Visto il parere della Commissione europea - Direzione generale  del mercato interno, dell'industria, dell'imprenditoria e delle  PMI  (DG GROW) comunicato con nota prot. n. 6559656 del  20  novembre  2018  e trasmesso con nota MIT prot. n. 14105 del 21 novembre 2018;   Vista il parere  dell'ART  n.  10  del  22  novembre  2018  che  ha formulato alcune osservazioni sullo schema di accordo di cooperazione relativo    all'affidamento    della    tratta    autostradale    A22 Brennero-Modena;   Visto il parere NARS n. 6 del 26 novembre 2018  che  ha  rimesso  a questo comitato la valutazione  inerente  all'approvazione  dell'atto convenzionale di  concessione  dell'infrastruttura  autostradale  A22 Brennero-Modena tenuto conto quanto di quanto espresso  nel  medesimo parere;   Vista la delibera n. 68  del  28  novembre  2018  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale con la  quale  questo  Comitato  ha  approvato  lo schema di accordo  di  cooperazione  relativo  all'affidamento  della tratta autostradale A22 Brennero-Modena con le osservazioni formulate nei sopra citati pareri e in particolare la prescrizione al  punto  5 del deliberato che prevede che: «In assenza di un quadro  regolatorio complessivo che tenga conto anche del  nuovo  sistema  tariffario  di ART, l'accordo e i relativi allegati, modificati  in  relazione  alle prescrizioni,  saranno  nuovamente  sottoposti  al  Comitato  per  la verifica delle condizioni  di  equilibrio  economico-finanziario  che devono sussistere al momento  dell'affidamento  della  concessione  e permanere nel corso della gestione»;   Visto la nota n. 37294 del 14 dicembre 2018 con la quale  la  Corte dei conti nell'ammettere a registrazione con osservazione la suddetta delibera n. 68 del 2018, ha evidenziato la necessita' che  «a  quadro finanziario definito, venga formulata una nuova proposta  di  accordo da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  diretta a  conseguire  un'ulteriore  delibera  da  parte  del  CIPE  volta  a consolidare il presupposto previsto dalla legge ai fini della stipula dell'atto convenzionale, senza ulteriori  obblighi  di  finanziamento delle tratte o degli interventi previsti  per  l'autostrada  A22,  da parte dello Stato, oltre a quelle gia' coperte finanziariamente»;   Vista la nota del presidente della Regione  autonoma  Trentino-Alto Adige n. 28152 del  20  dicembre  2018,  acquisita  agli  atti  della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento   per   la programmazione ed il coordinamento della politica economica (DIPE) al n. 6570, con la quale si formalizzano rilievi e  criticita'  riguardo alla deliberazione adottata dal CIPE n. 68 del 2018, con  particolare riguardo al punto 4 del deliberato che «concerne,  da  un  lato,  una presunta  posizione  debitoria  del  concessionario  in  proroga   e, dall'altro, un conguaglio tra un'eventuale partita di dare  ed  avere con lo Stato da parte del concessionario» uscente;   Vista la nota congiunta della direzione generale per  la  vigilanza sulle concessionarie autostradali e della direzione generale  per  le strade e le autostrade e  per  la  vigilanza  e  la  sicurezza  nelle infrastrutture stradali n. 1286 del 17 gennaio  2019,  consegnata  in seduta di questo Comitato dal Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti tra le varie ed eventuali,  relativa  all'attuazione  della citata delibera n. 68 del 2018 ed acquisita agli atti del DIPE al  n. 272 del 17 gennaio 2019, con la quale  il  MIT  ha  formulato  alcune proposte;   Vista la nota del presidente della Regione  autonoma  Trentino-Alto Adige, consegnata in seduta di questo Comitato ed acquisita agli atti del DIPE al n. 271 del 17 gennaio 2019,  che  segnala  le  principali criticita'  riscontrate  dalla  regione  e  dagli  enti  territoriali relativamente all'attuazione della citata delibera n. 68 del  2018  e all'accordo di cooperazione tra lo  Stato  e  gli  enti  locali,  che mettono   a   rischio   l'equilibrio   economico-finanziario    della concessione e il quadro degli  investimenti  programmati  dagli  enti locali;   Vista la delibera n. 3 del 17 gennaio 2019 (attualmente  sottoposta al controllo preventivo di legittimita' delle Corte dei conti) con la quale questo Comitato nel prendere atto delle criticita'  riscontrate dalla regione e dagli enti territoriali relativamente  all'attuazione della citata delibera n. 68 del 2018 e  all'accordo  di  cooperazione tra lo Stato e gli enti locali e delle proposte formulate dal MIT, ha sostituito il punto 4  della  delibera  del  CIPE  n.  68  del  2018, fissando i criteri  per  le  modalita'  di  calcolo  degli  eventuali benefici  netti  tra  la  scadenza  della  precedente  concessione  e l'effettivo subentro del nuovo concessionario;   Viste le note del presidente della Regione  autonoma  Trentino-Alto Adige con le quali sono  state  rappresentate,  durante  le  ripetute interazioni tra amministrazioni centrali  ed  enti  territoriali,  le diverse, successive proposte di modifica del testo  dello  schema  di accordo di cooperazione e di risoluzione  delle  criticita'  rilevate dagli enti firmatari e sono stati trasmessi gli allegati al  suddetto accordo, di seguito elencate:   n. 3104 del 1° febbraio 2019, acquisita al protocollo  DIPE  al  n. 581;   n. 3473 del 6 febbraio 2019, acquisita al  protocollo  DIPE  al  n. 670;   n. 4742 del 19 febbraio 2019, acquisita al protocollo  DIPE  al  n. 958;   n. 4887 del 19 febbraio 2019, acquisita al protocollo  DIPE  al  n. 995;   n. 5156 del 21 febbraio 2019, acquisita al protocollo  DIPE  al  n. 1037;   n. 6365 del 4 marzo 2019, acquisita al protocollo DIPE al n. 1279;   n. 6997 dell'11 marzo 2019, acquisita  al  protocollo  DIPE  al  n. 1481;   n. 7326 del 13 marzo 2019, acquisita al protocollo DIPE al n. 1532;   n. 10429 del 16 aprile 2019, acquisita al  protocollo  DIPE  al  n. 2204;   n. 10986 del 23 aprile 2019, acquisita al  protocollo  DIPE  al  n. 2329;   n. 11502 del 30 aprile 2019, acquisita al  protocollo  DIPE  al  n. 2389;   n. 11719 del 3 maggio 2019, acquisita  al  protocollo  DIPE  al  n. 2467;   Viste le note con le quali il MIT  ha  formulato  a  sua  volta  le proprie valutazioni,  anche  a  riscontro  di  quanto  scritto  dalla controparte  durante  le  ripetute  interazioni  tra  amministrazioni centrali ed enti territoriali in merito allo  schema  di  accordo  di cooperazione e trasmesso i relativi atti ed in particolare le note:   n. 2179 del 15 febbraio 2019, acquisita al protocollo  DIPE  al  n. 860;   n. 2305 del 20 febbraio 2019, acquisita al protocollo  DIPE  al  n. 1007;   n. 3305 del 12 marzo 2019, acquisita al protocollo DIPE al n. 1517;   n. 4094 del 3 aprile 2019, acquisita al protocollo DIPE al n. 1895;   n. 4227 del 5 aprile 2019, acquisita al protocollo DIPE al n. 1979;   n. 4739 del 16 aprile 2019, acquisita  al  protocollo  DIPE  al  n. 2225;   n. 5088 del 26 aprile 2019, acquisita  al  protocollo  DIPE  al  n. 2350;   n. 17456 del 30 aprile 2019, acquisita al  protocollo  DIPE  al  n. 2422;   n. 5193 del 2 maggio 2019, acquisita al protocollo DIPE al n. 2434;   n. 18607 dell'8 maggio 2019, acquisita al  protocollo  DIPE  al  n. 2574;   n. 19072 del 10 maggio 2019, acquisita al  protocollo  DIPE  al  n. 2648;   Considerata  la  necessita'  di   approvare   a   conclusione   del procedimento un testo definitivo dell'accordo di cooperazione per  la concessione  autostradale  A22  Brennero-Modena,  al  fine  di  poter avviare la nuova concessione e  contestualmente  adempiere  a  quanto richiesto dalla Corte dei conti con la nota n. 37294 del 14  dicembre 2018;   Vista la nota n. 17952 del 3 maggio 2019, con la quale il  capo  di Gabinetto del MIT ha richiesto l'iscrizione all'ordine del giorno  ai fini dell'approvazione da parte di questo  Comitato  dell'accordo  di cooperazione per la concessione autostradale A22 Brennero-Modena e ha trasmesso la relativa documentazione istruttoria, facendo riserva  di trasmettere il parere dell'ART non appena acquisito;   Visto il parere n. 3 dell'8 maggio 2019,  con  il  quale  l'ART  ha formulato alcune osservazioni sull'accordo  di  cooperazione  di  cui trattasi;   Visto il testo definitivo dell'accordo di cooperazione,  aggiornato alla luce del parere dell'ART e condiviso con i rappresentanti  della Regione Trentino-Alto Adige, trasmesso dal MIT con la nota  n.  19072 del 10 maggio 2019;   Visto il parere NARS n. 2 del 14 maggio del 2019;   Vista l'informativa nel corso della  seduta  del  Comitato  con  la quale il MIT rende noto, relativamente alla regolazione  dei  periodi transitori delle concessioni scadute e non  ancora  riassegnate,  che procedera' quanto prima alla definizione di adeguati criteri generali ai  fini  dell'adozione  da  parte  di   questo   Comitato   di   una deliberazione che definisca regole generali  applicabili  a  tutti  i periodi transitori;   Vista l'informativa nel corso della seduta del Comitato  con  quale si rende noto la necessita' di  effettuare  alcune  precisazioni  per chiarire senza alterare il testo della  delibera  n.  3  del  2019  e sostituire il punto 4 della medesima con il seguente, al  fine  della sua risottoposizione al controllo  di  legittimita'  da  parte  della Corte dei conti:   «4. Criteri di calcolo  e  utilizzo  dei  benefici  finanziari  per l'autostrada A22 Modena-Brennero.     4.1. Nel calcolo  per  l'esatta  quantificazione  del  valore  di subentro, alla data  della  nuova  stipula,  al  netto  dei  benefici registrati per il protrarsi della gestione della concessione oltre la scadenza del 30 aprile  2014,  si  applicano  le  regole  di  cui  ai seguenti punti:       4.1.1. al fine della quantificazione degli  eventuali  benefici netti registrati nel periodo compreso tra la data di  scadenza  della concessione e  la  data  di  effettivo  subentro,  il  concessionario scaduto predispone un piano finanziario transitorio d'intesa  con  il concedente secondo  lo  schema  previsto  dalla  delibera  di  questo Comitato n. 39 del 2007 e successive modificazioni e integrazioni;       4.1.2. nel predetto piano finanziario devono essere considerati i valori a consuntivo  delle  grandezze  economico-finanziarie  e  la proiezione dei valori stimati sino alla data di presunto subentro;       4.1.3. nella determinazione del tasso di congrua  remunerazione del capitale investito (WACC) il  parametro  relativo  al  premio  di rischio (ERP) e' fissato pari a zero.     4.2. Gli eventuali benefici finanziari, al netto  del  valore  di subentro,  registrati  dal  concessionario  uscente  «Autostrada  del Brennero S.p.a.», dalla data di scadenza della concessione alla  data di subentro del nuovo concessionario, quantificati dal concedente  ai sensi  del  precedente  punto  4.1,  sono  destinati,  ai  soli  fini regolatori, alla  realizzazione  degli  investimenti  previsti  nella nuova concessione dall'art. 8 dell'accordo di  cooperazione.  Qualora all'esito della  definitiva  quantificazione  dei  suddetti  benefici finanziari, da condividere in contraddittorio con  il  concessionario uscente «Autostrada del Brennero S.p.a.», tale valore, al  netto  del valore di subentro, fosse a debito, il medesimo importo sara' versato all'entrata del bilancio dello  Stato  da  parte  del  concessionario uscente.»;   Preso atto delle risultanze dell'istruttoria e in particolare che: 
                     Sotto l'aspetto procedurale: 
   1. con nota del 20 dicembre 2018 la Regione autonoma  Trentino-Alto Adige ha sollevato rilievi e criticita' in merito all'approvazione da parte di questo Comitato, in particolare con riguardo al  recepimento all'interno del deliberato delle  osservazioni  dell'ART  di  cui  al parere n. 10 del 22 novembre 2018 i  cui  contenuti,  secondo  quanto indicato nella nota della regione medesima «risultano pregiudizievoli alla bancabilita' del PEF», nonche' al punto 4 della citata  delibera che «concerne da  una  lato  una  presunta  posizione  debitoria  del concessionario  in  proroga  e,   dall'altro,   un   conguaglio   tra un'eventuale partita di dare ed avere  con  lo  Stato  da  parte  del concessionario uscente con il valore di subentro  da  riconoscere  al medesimo», indicando altresi' tale prospettazione  come  «illegittima ed infondata in fatto e in diritto»;   2. nel corso della successiva riunione di questo  Comitato  del  17 gennaio 2019, sono state consegnate in seduta:     2.1. la nota del presidente della Regione autonoma  Trentino-Alto Adige, che segnala le ulteriori criticita' riscontrate dalla  regione e dagli enti territoriali relativamente all'attuazione  della  citata delibera CIPE 68/2018 e all'accordo di cooperazione, che  «mettono  a rischio l'equilibrio economico-finanziario  della  concessione  e  il quadro degli investimenti programmati dagli  enti  locali»  a  fronte delle quali «l'iter di stipula dell'accordo di cooperazione tra Stato e gli enti locali ha subito (...) un arresto»;     2.2. la nota congiunta n. 1286 della direzione per  la  vigilanza sulle concessionarie autostradali e della direzione generale  per  le strade e le autostrade e  per  la  vigilanza  e  la  sicurezza  nelle infrastrutture  stradali  del  MIT,  relativa  all'attuazione   della delibera n. 68 del 2018, con la quale vengono proposte:       1) «al fine  della  quantificazione  degli  eventuali  benefici netti registrati nel periodo compreso tra la data di  scadenza  della concessione e  la  data  di  effettivo  subentro,  il  concessionario scaduto predispone un piano finanziario transitorio secondo lo schema previsto  dalla  delibera  di  questo  Comitato  n.  39  del  2007  e successive modifiche e integrazioni;       2) il predetto piano economico-finanziario  dovra'  recepire  i valori  a  consuntivo  delle  grandezze  economico-finanziarie  e  la proiezione dei valori stimati sino alla data di presunto subentro;       3) nella determinazione del tasso di congrua remunerazione  del capitale investito (WACC) il parametro relativo al premio di  rischio [Equity Risk Premium - ERP] e' fissato pari a zero»;   3. in considerazione delle suddette  circostanze,  questo  Comitato con delibera n. 3 del  17  gennaio  2019  ha,  pertanto,  previsto  i criteri  per  le  modalita'  di  calcolo  degli  eventuali   benefici finanziari netti consuntivati dalla societa' «Autostrada del Brennero S.p.a.» e sostituito il punto 4 della delibera del  CIPE  n.  68  del 2018,  punto  riformulato,  alla  luce  della   comunicazione   sopra specificata, al fine di renderne maggiormente chiaro il contenuto;   4. in data 25 gennaio 2019, «Autostrada  del  Brennero  S.p.a.»  ha presentato ricorso al TAR del Lazio, tra l'altro, avverso la delibera n. 68 del 2018, chiedendo l'annullamento del punto 4  della  delibera relativo alla quantificazione  dei  benefici  conseguiti  durante  la gestione del periodo transitorio e al  versamento  alle  casse  dello Stato di tali benefici al netto del valore di subentro;   5. nelle more della definizione del contenzioso e'  stato  pertanto predisposto, al fine di  superare  le  criticita'  riscontrate  anche sulla base delle indicazioni  fornite  dagli  enti  territoriali,  un nuovo schema di accordo di cooperazione, con relativi  allegati,  tra il MIT e le seguenti amministrazioni pubbliche: Regione Trentino-Alto Adige, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma  di  Trento, Provincia di Verona,  Provincia  di  Modena,  Provincia  di  Mantova, Provincia di Reggio Emilia, Comune  di  Bolzano,  Comune  di  Trento, Comune di Verona, Comune di Mantova, Azienda consorziale trasporti di Reggio Emilia, Camera di commercio di Bolzano, Camera di commercio di Trento, Camera di commercio di Verona, Camera di commercio di Mantova («Amministrazioni pubbliche territoriali»),  che  si  avvalgono,  nel ruolo  di  concessionario  di  societa'  in  house  esistente,  quale «Autostrada del Brennero S.p.a.», o appositamente costituita, nel cui capitale in entrambi i casi non dovranno figurare, al  momento  della sottoscrizione dell'accordo, soci privati, quale societa' strumentale per la gestione dell'accordo di cooperazione;   6. con la nota n. 3305 del 12 marzo 2019 il  MIT  ha  trasmesso  il PEF,  il  Piano  finanziario  regolatorio  (PFR)   e   la   relazione esplicativa all'ART ai  fini  della  «verifica  delle  condizioni  di equilibrio economico-finanziario»;   7. con nota n. 2529 del 15 marzo 2019,  la  suddetta  autorita'  ha evidenziato alcune criticita', in particolare che il PEF ha  previsto «rilevanti ed inediti impegni  finanziari»  tali  da  determinare  un fabbisogno  finanziario  considerevolmente  piu'  elevato  di  quello precedentemente previsto, nonche' uno scostamento in riduzione  delle previsioni di traffico assunte in precedenza ed ha aggiornato il WACC nominale pre-tax a 6,92%, tenuto conto  del  periodo  intercorso  dal precedente parere della medesima che lo aveva fissato ad  un  livello inferiore e dell'evoluzione del mercato  dei  capitali  e  rimettendo «alla valutazione delle amministrazioni l'opportunita' di individuare diverse e piu' efficaci modalita' di interlocuzione con il potenziale concessionario  al  fine   di   poter   assicurare   la   conclusione dell'istruttoria nel  rispetto  delle  indicazioni  del  CIPE  e,  in generale,  dei  principi  di  efficacia  ed  efficienza   dell'azione amministrativa»;   8. con nota n. 4094 del 3 aprile 2019  il  MIT  ha  riformulato  lo schema  di  accordo  di  cooperazione  invitando  la   regione   alla riformulazione del PEF alla luce delle osservazioni dell'ART e lo  ha trasmesso agli interessati;   9. in data 4 aprile 2019,  in  occasione  della  seduta  di  questo Comitato e'  stata  resa  un'informativa  del  MIT  relativamente  al proseguo  della  definizione  dell'accordo  di  cooperazione  tra  il Ministero stesso e gli enti territoriali  relativo  alla  concessione autostradale A22 Brennero-Modena;   10. in considerazione della necessita' di  pervenire  ad  un  testo condiviso di accordo di cooperazione, da aprile a maggio 2019 si sono svolti numerosi incontri ed e' intercorsa notevole corrispondenza per addivenire ad uno schema di accordo definitivo;   11. con nota n. 4739 del 16 aprile 2019 il MIT  ha  sollecitato  la regione  all'invio  formale  dello  schema   di   accordo   e   della documentazione allegata, esprimendo inoltre la contrarieta'  «sia  al riconoscimento del valore di subentro al concessionario uscente nelle more  della  definizione  del  contenzioso   avviato   sui   benefici finanziari consuntivati a decorrere dal  30  aprile  2014  e  sia  ad un'ipotesi di incremento generalizzato delle tariffe  per  i  veicoli pesanti in deroga alla normativa comunitaria»;   12. con nota n. 10986 del  23  aprile  2019,  il  presidente  della Regione Trentino-Alto Adige nel prendere atto della comunicazione del MIT propone alcune specificazioni al testo dell'accordo, tra le quali l'espunzione dalle premesse dell'accordo  dell'importo  dei  presunti benefici  finanziari  (300  milioni  di  euro  nella  quantificazione provvisoria), mantenendolo nel  testo  dell'accordo  di  cooperazione solamente in una formulazione priva di  quantificazione,  nelle  more della risoluzione contenzioso a seguito di sentenza, pur lasciando la quantificazione  all'interno  dei  calcoli  del   PEF   e   ribadendo l'importanza della  «introduzione  e  successiva  applicazione  della cosiddetta  tariffa  ambientale,  finalizzata   alla   realizzazione, all'interno del corridoio, di opere volte a ridurre la congestione  o il danno ambientale»;   13. con nota n. 5088 del 26 aprile 2019, il MIT ha  fatto  presente di aver «espunto l'importo  dei  benefici  finanziari  stimati  dalla direzione in euro 300 milioni  a  condizione  che  nel  PEF  e  nella relazione  di  accompagno  vengano  destinati,   nella   more   della definizione del contenzioso, all'azzeramento del valore  di  subentro da riconoscere al concessionario uscente ed alla  copertura  parziale del  nuovo  programma  di  investimenti  da   riconoscere   ai   fini tariffari»;   14. con la nota n. 11502 del 30 aprile 2019,  il  presidente  della Regione Trentino-Alto Adige  in  risposta  al  MIT  ha  richiesto  di inserire  alcune   ulteriori   modifiche   al   testo   dell'accordo, rappresentando, tra l'altro, che: «per quanto riguarda l'introduzione della cosiddetta tariffa ambientale e il  relativo  finanziamento  di alcune iniziative prioritarie di interesse europeo, di  cui  all'art. 22.8 dell'accordo,  i  soci  pubblici  ritengono  questo  impegno  di straordinaria  e  fondamentale  importanza,  anche  in  un'ottica  di continuita' con le politiche pubbliche  che  si  stanno  adottando  e implementando nell'ambito del corridoio del  Brennero.  Coerentemente con quanto previsto dall'art. 13-bis, comma 2  del  decreto-legge  n. 148 del 2017 e dall'art. 55, comma 13 della legge 27  dicembre  1997, n. 449 -  richiamati  peraltro  anche  dagli  articoli  9.14  e  9.15 dell'accordo di cooperazione - si propone pertanto l'introduzione  di una  clausola  secondo  la  quale,  nelle  more  dell'introduzione  e attuazione della cosiddetta tariffa ambientale di cui  all'art.  22.8 dell'accordo,  gli  interventi  di  interesse  europeo  ivi  previsti (interporto di Trento, interporto ferroviario di Isola della Scala  e porto fluviale di Valdaro) saranno finanziati  con  i  fondi  annuali accantonati ai sensi dell'art. 13-bis, comma 2 del  decreto-legge  n. 148/2017 e dell'art. 55, comma 13 della legge 27  dicembre  1997,  n. 449. Tali interventi sono, infatti, da ritenersi coerenti con  quanto disciplinato  dalle  suddette  leggi»   inoltre   ha   proposto   una riformulazione dell'art. 42 «con  l'introduzione  di  una  condizione risolutiva (o se si dovesse preferire, di una condizione sospensiva), volta a consentire alla societa' «Autostrada del Brennero S.p.a.»  di procedere alla liquidazione dei privati nei  successivi  dodici  mesi dalla registrazione del decreto interministeriale di approvazione del medesimo accordo di cooperazione»;   15. con nota n. 17456 del 30 aprile 2019, il MIT ha fatto  presente di condividere le modifiche richieste dalla regione ad  eccezione  di quella  relativa  all'art.  42.2  dell'accordo,  relativamente   alla liquidazione dei soci provati della societa' «in quanto in  contrasto sia con la normativa di riferimento nazionale e  sia  con  il  parere rilasciato dal DG GROW, che non prevedono  la  presenza  di  soggetti privati  nella  compagine  societaria   del   nuovo   concessionario» espungendone pertanto, la formulazione dal relativo schema;   16. con nota n. 18607 dell'8 maggio 2019, il MIT  ha  trasmesso  il parere n. 3 in pari data  con  il  quale  l'ART  ha  espresso  alcune osservazioni in merito all'articolato ed in merito  al  PEF,  tra  le quali:     16.1. la proposta di inserimento di una  clausola  risolutiva  ai sensi dell'art. 1456 del codice civile all'art. 9.14 relativamente al mancato adempimento di alcuni obblighi a carico del concessionario;     16.2. la richiesta di utilizzare l'istituto della risoluzione per inadempimento al posto di quello della decadenza, non  piu'  conforme al codice dei contratti vigente;     16.3. la necessita' di coordinare  il  contenuto  dell'art.  22.8 relativo al finanziamento delle iniziative prioritarie  di  interesse europeo con il vincolo di destinazione previsto dall'art.  55,  comma 13, ivi richiamato «che ne impone l'utilizzo esclusivo per il rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria  attraverso  il  Brennero  e  per  la realizzazione  delle  relative  gallerie  nonche'  dei   collegamenti ferroviari fino al nodo stazione di Verona»;     16.4. la constatazione che il livello  degli  indicatori  «appare idoneo ad assicurare l'equilibrio  del  piano  economico-finanziario, sussistendo la contemporanea presenza delle condizioni di  equilibrio economico  (convenienza  economica  o  redditivita')  ed   equilibrio finanziario (sostenibilita' finanziaria o bancabilita')»;   17. con nota n. 19072 del 10 maggio 2019 il MIT ha  definitivamente trasmesso al DIPE il testo finale dell'accordo, modificato alla  luce delle osservazioni dell'ART, fornite per ultime con il  parere  n.  3 dell'8 maggio 2019;   18. nelle premesse di tale schema definitivo e'  previsto  che  «il concedente ed il concessionario concordano,  inoltre,  che  all'esito della definizione del contenzioso di cui alla precedente  lettera  x) si procedera' all'aggiornamento del piano economico-finanziario e del piano finanziario regolatorio di cui  all'allegato  E)  del  presente accordo  di  cooperazione  per  tenere  conto  di   quanto   statuito dall'autorita' giurisdizionale»;   19. su tale schema  di  accordo  di  cooperazione  si  e'  espresso favorevolmente il NARS con parere n. 2 del 14 maggio  del  2019,  con osservazioni, tra le quali in particolare:     19.1. per quanto riguarda l'aspetto giuridico, nel paragrafo  2.2 del citato parere NARS sono rappresentate  alcune  considerazioni  di carattere sistematico alla  struttura  dell'accordo  o  di  carattere formale e/o di editing, delle quali e'  segnalata  l'opportunita'  di valutare l'integrazione, riguardanti, tra le altre, alcune  modifiche terminologiche o specificazioni;     19.2. per quanto  riguarda  l'aspetto  finanziario,  il  NARS  si esprime facendo presente, tra gli altri punti, che:       il MIT dovrebbe richiedere al concessionario di  dettagliare  i cronoprogrammi per singolo intervento,  in  modo  da  individuare  le singole scadenze (presentazione progettazioni, lavorazioni,  ecc.)  e le relative penalita' previste  dall'allegato  K)  «Disciplinare  per applicazione sanzioni e penali»;       il  MIT  dovrebbe  acquisire  dal  concessionario   sia   studi progettuali di massima sia i cronoprogrammi degli interventi relativi all'interporto di Trento e all'interporto ferroviario di Isola  della Scala (Verona), nonche' le relative risorse necessarie  che  dovranno essere erogate da parte di «RFI S.p.a.»  al  soggetto  attuatore,  in modo che possano essere considerate nell'aggiornamento del  contratto di  programa  RFI-MIT,  coerentemente  con  la  programmazione  delle risorse per gli interventi della medesima «RFI S.p.a.»;       in   occasione   dell'aggiornamento   quinquennale   e   previa condivisione con ART, il MIT potrebbe considerare l'effettivo impatto degli  efficientamenti  economici  del   modello   tariffario   sugli obiettivi di manutenzione e sicurezza della infrastruttura;       relativamente alla qualita',  il  NARS  propone  due  forme  di verifica (in condizione ordinaria e in condizione di emergenza) e  di sviluppare modalita'  di  coinvolgimenti  ulteriore  dei  viaggiatori nella  misurazione  della   customer   satisfaction   tramite   nuove tecnologie; 
                    Sotto l'aspetto del contenuto: 
   1. l'accordo e' costituito da due parti, oltre alle premesse:     la  parte   I,   relativa   all'accordo   di   cooperazione   tra amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell'art. 17 della  direttiva 2014/23/UE,  che  regolamenta  principalmente  il  rapporto  tra   il concedente (Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti)  e  le amministrazioni pubbliche territoriali (articoli 1-6);     la parte II relativa a termini e condizioni per la  realizzazione degli interventi e la gestione dell'infrastruttura  autostradale  A22 Brennero-Verona-Modena, che disciplina il rapporto tra il  concedente e  il  concessionario,  ossia  la  societa'  in  house  esistente   o appositamente costituita (nel cui capitale, in entrambi i  casi,  non devono figurare, al  momento  della  sottoscrizione  dell'accordo  di cooperazione, soci privati) i cui azionisti sono gli  enti  locali  e territoriali (articoli 7-44);   2. e' prevista la costituzione di un comitato congiunto paritetico, denominato  «Comitato  di   indirizzo   e   coordinamento»   per   il raggiungimento e il monitoraggio degli obiettivi strategici  previsti dall'accordo e composto da sei membri, di cui:   due membri nominati dal MIT, di cui uno con funzione di presidente;   un membro nominato dal MEF;   un membro nominato dalla Regione Trentino-Alto Adige;   due membri di nomina congiunta della Regione  Trentino-Alto  Adige, delle Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  e  delle  altre amministrazioni territoriali e locali;   3.  la  durata  della  concessione,  comprensiva  delle   fasi   di progettazione e realizzazione delle opere e' stabilita in trenta anni decorrenti dalla data di efficacia dell' accordo medesimo;   4. formano parte integrante dello schema di accordo di cooperazione i seguenti allegati:   A) Descrizione interventi;   B) Caratteristiche  tecniche  dell'arteria  autostradale,  aree  di servizio e modalita' di esazione del pedaggio;   C) Classificazione degli interventi di ordinaria manutenzione;   D) Cronoprogramma degli interventi;   E)  Piano   economico-finanziario   (PEF)   e   Piano   finanziario regolatorio (PFR);   F) Sistema di contabilita' regolatoria;   G) Requisiti di solidita' patrimoniale;   H)  Tariffa  unitaria  media,  criteri  di   determinazione   delle componenti tariffarie e modalita' di adeguamento annuale;   I) Analisi trasportistica;   J) Indicatori di qualita';   K) Disciplinare per l'applicazione di sanzioni e di penali;   L) Statuto del concessionario;   M) Elenco di interventi di miglioramento della viabilita' ordinaria funzionali all'asse autostradale; 
                     Sotto l'aspetto finanziario: 
   5. il valore complessivo degli interventi come indicati nel PEF  e' pari a circa 4,14 miliardi di euro e consistono nella  progettazione, realizzazione e gestione dei seguenti interventi:   a. terza corsia tra Verona e intersezione A1;   b. terza corsia dinamica tratto Bolzano nord-Verona;   c. sovrappassi;   d. barriere antirumore;   e. stazioni autostradali e centri  di  servizio  per  la  sicurezza autostradale;   f. parcheggi e autoparchi;   g. aree di servizio;   h. apprestamenti impiantistici e innovazioni tecnologiche;     i. interventi sul corpo autostradale (piazzole per  la  sosta  di emergenza, barriere di sicurezza, allargamenti);   j. interventi di manutenzione straordinaria sulle opere d'arte;   k. interventi di stabilizzazione dei versanti;   l.  interventi  di   miglioramento   della   viabilita'   ordinaria funzionali all'asse autostradale;   6.  l'accordo  prevede,  inoltre,  ai  sensi  dell'art.  22.8,   la realizzazione delle  seguenti  iniziative  prioritarie  di  interesse europeo, dal costo complessivo di circa 250 milioni di cui:   a. interporto di Trento;   b. interporto ferroviario di Isola della Scala (Verona);   c. porto fluviale di Valdaro (Mantova);   7. per la realizzazione degli interventi di cui all'art.  22.8,  e' prevista de futuro l'applicazione di una maggiorazione tariffaria  di tipo ambientale, in attuazione e  nel  rispetto  di  quanto  previsto dalla direttiva 1999/62/CE,  come  successivamente  modificata  dalle direttive 2006/38/CE e 2011/76/UE, recepite con  decreto  legislativo n. 7 del 25 gennaio  2010,  successivamente  modificato  con  decreto legislativo n. 43 del 4 marzo 2014, finalizzata alla realizzazione di iniziative  prioritarie  di  interesse  europeo,   per   ridurre   la congestione e il danno ambientale  nei  territori  attraversati,  con modalita' da definire con disciplinari sottoscritti dal concedente  e del concessionario;   8. nelle more della stipula dei disciplinari, gli interventi di cui agli articoli 22.8  e  22.9  dell'accordo,  ad  eccezione  del  porto fluviale di Valdaro (Mantova), in quanto non compresa nel vincolo  di destinazione fissato dalla legge, sono  finanziati,  sulla  base  dei cronoprogrammi realizzativi, da «RFI S.p.a.» con le risorse e con  le modalita' di cui all'art. 55, comma 13, della suddetta legge  n.  449 del 1997, riportati all'art. 9.15 dell'accordo di cooperazione;   9. per quanto riguarda l'analisi trasportistica,  l'autostrada  A22 del Brennero presenta una domanda di traffico di circa 44.100 veicoli teorici giornalieri medi annui totali (VTGMA leggeri + pesanti - anno 2018), (valore che  risulta  sensibilmente  superiore  rispetto  alla media del traffico sull'intera rete  autostradale  nazionale  pari  a circa  38.200  unita'  ma  che  rispetto  all'analisi   oggetto   del precedente parere n. 10 del 2018  dell'ART  e'  diminuito  alla  luce dell'utilizzo di dati consuntivi aggiornati al 2018, con l'effetto di comportare un profilo leggermente piu' elevato del tasso di  crescita dei pedaggi;   10. il sistema tariffario di  pedaggio,  individuato  dall'ART  con delibera  n.  73/2018,  basato  sul  metodo   del   price   cap   con determinazione  dell'indicatore  di   produttivita'   X   a   cadenza quinquennale, prevede  un  incremento  annuo  dei  pedaggi  di  circa l'1,10%;   11.  il  fabbisogno  finanziario  nel  PEF  e'  coperto  attraverso l'impiego  di  risorse  fornite  dagli  azionisti,   il   ricorso   a finanziamenti  bancari  e  l'autofinanziamento,  mentre  per   quanto riguarda le condizioni di finanziamento,  l'accordo  di  cooperazione prevede all'art. 9.3 che il  concessionario  debba  sottoscrivere  il contratto  di  finanziamento  e/o  reperire  le  risorse  finanziarie necessarie al finanziamento degli investimenti previsti entro  e  non oltre  il  termine  di  diciotto  mesi  dalla   data   di   efficacia dell'accordo medesimo, e decorso inutilmente tale termine,  l'accordo si intende risolto di diritto;   12. il PEF non prevede distribuzione di dividendi, con  conseguente iscrizione a riserve degli eventuali utili non distribuiti;   13. i principali indicatori economico-finanziari del piano sono  di seguito sintetizzati:   TIR progetto: 7,32%;   TIR equity: 4,14%;   WACC: 6,92%;   DSCR minimo annuale: 1,10x;   DSCR medio: 1,46x;   Vista la nota del 20 maggio  2019,  prot.  n.  2794-P,  predisposta congiuntamente  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri   - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della  politica economica e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;   Ritenuto di condividere le valutazioni del NARS e  di  adottare  le raccomandazioni da esso proposte;   Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente regolamento di questo Comitato;   Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
                               Delibera: 
   1. Ai sensi dell'art. 13-bis, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, e successive  modifiche,  e'  approvato  lo  schema  di accordo  di  cooperazione  relativo  all'affidamento   della   tratta autostradale A22 Brennero-Modena, per il periodo  2020-2049,  con  le prescrizioni che si riportano di seguito, oltre alle  osservazioni  e raccomandazioni  contenute  nel  parere  NARS  n.  2   del   2019   e sintetizzate in  premessa  che  il  Comitato  fa  proprie  e  che  si riportano ai numeri 6 e seguenti.   2.  Il   concedente   dovra'   acquisire   dal   concessionario   i cronoprogrammi degli interventi relativi all'interporto di  Trento  e all'interporto ferroviario di Isola della Scala (Verona)  nonche'  le relative risorse necessarie che dovranno essere erogate da  parte  di «RFI  S.p.a.»  al  soggetto  attuatore,  affinche'   possano   essere considerate nell'aggiornamento del contratto  di  programma  RFI-MIT, coerentemente con la programmazione delle risorse per gli  interventi della medesima «RFI S.p.a.».   3. Gli interventi per gli interporti di cui agli art. 22.8  e  22.9 dell'accordo, finanziabili dall'art. 55, comma 13 della legge n.  449 del 1997,  saranno  inseriti,  in  attesa  dell'avvio  della  tariffa ambientale, nel prossimo aggiornamento del contratto di programma  di «Rete ferroviaria  italiana»  e  il  MIT  chiedera'  a  tal  fine  al concessionario  di  dettagliare  il  cronoprogramma  delle  opere  in questione, una volta che saranno disponibili.   4. Nelle more della stipula dei disciplinari di cui al  punto  22.9 dell'accordo di cooperazione, l'iniziativa prioritaria  di  interesse europeo porto fluviale di Valdaro  (Mantova)  e'  finanziata  con  le risorse  proprie  della  societa'   concessionaria.   A   tal   fine, conseguentemente, facendo salve le previsioni di cui al  punto  22.9, il piano economico-finanziario allegato all'accordo, e' integrato con l'inserimento  tra  gli  investimenti  non  remunerati   in   tariffa dell'importo  aggiuntivo  di  50  milioni  relativi   alla   suddetta iniziativa.   5. Il Comitato suggerisce che il Governo e il  concedente  assumano ogni  iniziativa  utile  affinche'  all'esito  del  contenzioso   gli eventuali benefici finanziari eccedenti il valore di  subentro  degli investimenti realizzati e non ammortizzati alla data del 31  dicembre 2018  siano  destinati  in  ogni  caso   alla   realizzazione   degli investimenti previsti dall'art. 8 dell'accordo di cooperazione.   6. Per quanto riguarda gli aspetti giuridici raccomanda al  MIT  di valutare le osservazioni contenute nel paragrafo 2.2  del  parere  ai fini del perfezionamento del testo dell'accordo di cooperazione.   7. Le condizioni di finanziamento esposte nel PEF  dovranno  essere in ogni  caso  verificate  dal  mercato  del  credito:  l'accordo  di cooperazione  in  proposito  prevede  infatti  all'art.  9.3  che  il concessionario debba sottoscrivere il contratto di finanziamento  e/o reperire le risorse finanziarie  necessarie  al  finanziamento  degli investimenti previsti entro e non oltre il termine di  diciotto  mesi dalla data di efficacia del  accordo  medesimo,  decorso  inutilmente tale termine, l'accordo si intende risolto di diritto.   8. In relazione agli aspetti relativi al PEF e allo sviluppo  degli investimenti si richiamano inoltre i contenuti del capitolo 3  e,  in particolare, si osserva che il Ministero competente:     8.1.   richiedera'   al   concessionario   di    dettagliare    i cronoprogrammi per singolo intervento,  in  modo  da  individuare  le singole scadenze (presentazione progettazioni, lavorazioni,  ecc.)  e le relative penalita' previste  dall'allegato  K)  «Disciplinare  per applicazione sanzioni e penali»;     8.2. acquisira'  dal  concessionario  sia  studi  progettuali  di massima sia i cronoprogrammi degli interventi relativi all'interporto di Trento e all'interporto ferroviario di Isola della Scala (Verona), da realizzare nel rispetto delle  vigenti  normative  in  materia  di affidamento  di  contratti  pubblici,  nonche'  le  relative  risorse necessarie che dovranno essere erogate da parte di  «RFI  S.p.a.»  al soggetto  attuatore,  in  modo   che   possano   essere   considerate nell'aggiornamento del contratto di programma RFI-MIT,  coerentemente con la programmazione delle risorse per gli interventi della medesima «RFI S.p.a.»;     8.3. considerera', in occasione dell'aggiornamento quinquennale e previa   condivisione   con   ART,    l'effettivo    impatto    degli efficientamenti economici del modello tariffario sugli  obiettivi  di manutenzione e sicurezza della infrastruttura e  valutare  in  merito forme  di  flessibilita'  applicativa  al  fine  della  tutela  degli elementi  di  sicurezza  sopra  richiamati,  oltre  che  dei  profili occupazionali.   9. Per quanto riguarda il monitoraggio della qualita' del servizio, si raccomanda che i sotto indicati  servizi  siano  configurabili  in categorie settoriali:     9.1. servizi a  vantaggio  immediato  dell'utenza  che  comprende tutti i servizi finalizzati alla manutenzione ordinaria e  che  hanno diretta rilevanza nei  confronti  degli  utenti  stradali,  quali  ad esempio il ripristino della pavimentazione stradale,  la  segnaletica orizzontale e verticale, gli impianti di illuminazione e tecnologici, le barriere di sicurezza, lo  sfalcio  d'erba  e  manutenzione  delle opere in verde, pulizia piani viabili sulle  opere  d'arte,  gestione sgombro neve e antigelo: spargimento  sale  programmato,  trattamento antigelo;     9.2. servizi di monitoraggio e  vigilanza/info-mobilita',  intesi ad   assicurare   il   miglior   espletamento   dell'attivita'    del concessionario sotto il profilo organizzativo che non  hanno  diretta rilevanza per l'utenza, quali  ad  esempio  i  rilievi  del  traffico relativo alla rete di competenza e la raccolta e l'organizzazione  di dati di incidentalita', processi di corretta gestione del  patrimonio stradale  e   delle   relative   pertinenze,   di   sicurezza   della circolazione, servizi  necessari  ad  assicurare  la  percorribilita' sulle autostrade attraverso  il  presidio  delle  sale  operative,  i rapporti con gli  organi  di  polizia  stradale  e  di  soccorso,  la circuitazione delle informazioni all'utenza.   10. Si raccomanda, inoltre, di prevedere due forme di verifica,  ai fini della valutazione della qualita':     10.1. in condizioni ordinarie, per i servizi assoggettati a forme di verifica «costante»;     10.2. in condizioni di emergenza, per i  servizi  assoggettati  a forme di verifica ad «evento».   11. Si raccomanda, infine, in  merito  alle  indagini  di  customer satisfaction, che siano considerate modalita' di  coinvolgimento  dei viaggiatori attraverso l'uso di nuove tecnologie, ad esempio:     11.1. «segnalazione volontaria», fornendo informazioni  capillari per decidere le priorita' d'intervento;     11.2. «informare»  il  gestore  sulle  condizioni  stradali,  sul traffico, sugli eventi anomalie  pavimentazione  stradale,  stato  di conservazione e  pulizia  della  strada  e  delle  aree  di  servizio segnaletica orizzontale e  verticale,  impianti  di  illuminazione  e tecnologici,   piani   viabili,   funzionamento   dei   sistemi    di informazione, ecc.). 
       Roma, 20 maggio 2019 
                                                  Il Presidente: Conte   Il segretario: Crippa  Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2019  Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle finanze, n. 1-1212     |