| Gazzetta n. 228 del 28 settembre 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  
| DECRETO 24 settembre 2019 |  
| Tassi effettivi globali medi relativi  al  periodo  1°  aprile  -  30 giugno 2019.  Applicazione  dal  1°  ottobre  al  31  dicembre  2019.  |  
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                         IL DIRIGENTE GENERALE             della direzione v del dipartimento del tesoro 
   Vista la legge 7  marzo  1996,  n.  108,  recante  disposizioni  in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma  1,  in  base  al quale «il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e  l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo  di  commissioni,  di  remunerazioni  a  qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad  anno degli  interessi  praticati  dalle  banche   e   dagli   intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti  dall'Ufficio  italiano  dei cambi e dalla Banca d'Italia rispettivamente ai sensi dell'art. 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso  del trimestre precedente per operazioni della stessa natura»;   Visto  il  proprio  decreto  del  23  settembre  2019,  recante  la «Classificazione delle operazioni creditizie per  categorie  omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi  praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari»;   Visto, da ultimo, il proprio decreto del 25 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29 giugno 2019 e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia il compito  di procedere per il trimestre 1° aprile  2019  -  30  giugno  2019  alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;   Avute  presenti  le  «Istruzioni  per  la  rilevazione  dei   tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia (pubblicate nella Gazzetta  Ufficiale  n.  185  del  9 agosto 2016);   Vista la rilevazione dei valori medi dei  tassi  effettivi  globali segnalati  dalle  banche  e   dagli   intermediari   finanziari   con riferimento al periodo 1° aprile 2019 - 30 giugno 2019 e tenuto conto della variazione, nel periodo successivo al trimestre di riferimento, del  valore  medio   del   tasso   applicato   alle   operazioni   di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea,  la  cui  misura  sostituisce quella del tasso  determinato  dalla  Banca  d'Italia  ai  sensi  del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in sostituzione del tasso ufficiale di sconto;   Visto il decreto-legge 29 dicembre 2000, n.  394,  convertito,  con modificazioni,  nella  legge  28  febbraio  2001,  n.   24,   recante interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108;   Viste le rilevazioni statistiche sugli interessi di mora,  condotte a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia  d'intesa  con  il  Ministero dell'economia e delle finanze, su un campione di intermediari secondo le modalita' indicate nella nota metodologica;   Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente l'attuazione  del  decreto  legislativo  n.  29/1993   e   successive modificazioni  e   integrazioni,   in   ordine   alla   delimitazione dell'ambito di responsabilita'  del  vertice  politico  e  di  quello amministrativo;   Atteso che, per effetto di  tale  direttiva,  il  provvedimento  di rilevazione dei tassi effettivi globali medi  ai  sensi  dell'art.  2 della legge n. 108/1996, rientra nell'ambito di  responsabilita'  del vertice amministrativo;   Avuto presente l'art. 62 del decreto legislativo 21 novembre  2007, n. 231, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290  del  14  dicembre 2007, che ha disposto la soppressione dell'Ufficio italiano dei cambi e il passaggio di competenze e poteri alla Banca d'Italia;   Visto il decreto  legislativo  13  agosto  2010,  n.  141,  recante «Attuazione della  direttiva  2008/48/CE  relativa  ai  contratti  di credito ai consumatori, nonche' modifiche del  titolo  VI  del  testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in  merito  alla disciplina dei  soggetti  operanti  nel  settore  finanziario,  degli agenti in attivita' finanziaria  e  dei  mediatori  creditizi»,  come successivamente modificato e integrato;   Visto il decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 45  di  «Attuazione della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio,  l'esercizio  e  la vigilanza  prudenziale  dell'attivita'  degli  istituti   di   moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e  che abroga la direttiva 2000/46/CE»;   Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, di  «Attuazione della direttiva 2013/36/UE, che modifica la  direttiva  2002/87/CE  e abroga le direttive 2006/48/CE  e  2006/49/CE,  per  quanto  concerne l'accesso  all'attivita'  degli  enti  creditizi   e   la   vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e  sulle  imprese  di  investimento. Modifiche al decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.  385  e  al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;   Sentita la Banca d'Italia; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
   1. I tassi effettivi globali  medi,  riferiti  ad  anno,  praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari,  determinati  ai  sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° aprile 2019 - 30 giugno  2019,  sono  indicati  nella tabella riportata in allegato (Allegato A).     |  
|   |                                                             Allegato A       RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI                    AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA 
               Parte di provvedimento in formato grafico
       RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI                    AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA 
                           Nota metodologica 
     La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a  contrastare  il  fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti  con  cadenza  trimestrale  i tassi effettivi globali medi, comprensivi  di  commissioni,  spese  e remunerazioni  a  qualsiasi  titolo   connesse   col   finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.     Il decreto annuale di classificazione  delle  operazioni  emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze ripartisce le  operazioni in categorie omogenee e attribuisce alla Banca d'Italia il compito di rilevare i tassi.     La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le  medie aritmetiche  dei  tassi  praticati  sulle  operazioni   censite   nel trimestre di riferimento. Essa e' condotta per classi di importo; non sono incluse  nella  rilevazione  alcune  fattispecie  di  operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtu' di provvedimenti legislativi).     Per  le  seguenti  operazioni:  «credito   personale»,   «credito finalizzato»,  «leasing:  immobiliare  a  tasso  fisso  e   a   tasso variabile, aeronavale e  su  autoveicoli,  strumentale»,  «mutui  con garanzia ipotecaria: a tasso  fisso  e  a  tasso  variabile»,  «altri finanziamenti», «prestiti contro cessione del quinto dello  stipendio e della pensione» e «finanziamenti con utilizzo di carte di  credito» i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di  finanziamento  accesi nel trimestre; per esse e'  adottato  un  indicatore  del  costo  del credito analogo al TAEG  definito  dalla  normativa  comunitaria  sul credito al consumo. Per le seguenti operazioni: «aperture di  credito in  conto   corrente»,   «scoperti   senza   affidamento»,   «credito revolving», «finanziamenti per anticipi  su  crediti  e  documenti  e sconto di portafoglio commerciale, finanziamenti  all'importazione  e anticipo fornitori» e «factoring» - i cui  tassi  sono  continuamente sottoposti a revisione - vengono rilevati i tassi praticati per tutte le  operazioni  in  essere  nel  trimestre,  computati   sulla   base dell'effettivo utilizzo.     La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari di cui all'art.  106  del  testo  unico bancario. Nel novero dei soggetti  segnalanti  sono  stati  compresi, inoltre, gli operatori di  microcredito  ossia  i  soggetti  iscritti nell'elenco previsto dall'art. 111 del testo unico bancario.     La Banca d'Italia procede ad aggregazioni tra  dati  omogenei  al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. Le categorie di finanziamento sono definite  considerando  l'omogeneita' delle operazioni evidenziata dalle  forme  tecniche  adottate  e  dal livello dei tassi di mercato rilevati.     La tabella - che e' stata definita sentita la Banca d'Italia - e' composta da 24 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.     Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione  delle  operazioni  tra  le  diverse  classi presenti nella  rilevazione  statistica;  lo  scostamento  dei  tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe  di  importo e' contenuto. A decorrere dal decreto trimestrale del marzo 2017,  la metodologia di calcolo del TEG applica le modifiche introdotte con le nuove «Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura» emanate  dalla  Banca  d'Italia  nel luglio 2016. (1)     Il mancato rientro delle aperture di credito scadute  o  revocate ricade nella categoria «scoperti senza affidamento».     A partire dal  decreto  trimestrale  del  settembre  2017,  viene unificata la classe di  importo  della  sottocategoria  del  «credito revolving».     Con riferimento ai prestiti  contro  cessione  del  quinto  dello stipendio e della pensione di cui al  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 180/50, le modalita' di assolvimento dell'obbligo della garanzia assicurativa  di  cui  all'art.  54  del  medesimo  decreto, secondo quanto previsto dal regolamento ISVAP  n.  29  del  16  marzo 2009, non modificano la classificazione di tali operazioni  stabilita dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 2, comma 2  della legge n. 108/96. La disposizione del citato art. 54  del decreto  del Presidente  della  Repubblica  n. 180/50,  nello  stabilire  che  gli istituti autorizzati a concedere prestiti contro cessione del  quinto «non possono assumere in proprio i rischi di morte o di  impiego  dei cedenti» e' unicamente volta ad escludere che i soggetti finanziatori possano rilasciare garanzie assicurative,  attivita'  riservata  alle imprese assicurative autorizzate.     Sono state modificate le modalita' con cui vengono computati  nel TEG gli oneri, inclusa la Commissione di istruttoria  veloce,  per  i quali le nuove Istruzioni hanno reso obbligatorio il calcolo su  base annua (moltiplicando per 4 l'onere trimestrale).     Data la  metodologia  della  segnalazione,  i  tassi  d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche dei tassi armonizzati  e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai  fini  dell'analisi economica e  dell'esame  della  congiuntura.  Queste  rilevazioni  si riferiscono  a  campioni,  tra  loro  diversi,  di  banche;  i  tassi armonizzati  non  sono  comprensivi  degli  oneri  accessori  e  sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale  dei rischi si riferiscono alle operazioni  di  finanziamento  di  importo pari o superiore a 30 mila euro.     Secondo quanto  previsto  dalla  legge,  i  tassi  medi  rilevati vengono corretti in relazione alla variazione del  valore  medio  del tasso ufficiale di sconto nel  periodo  successivo  al  trimestre  di riferimento. A decorrere dal 1° gennaio 2004, si fa riferimento  alle variazioni del tasso applicato  alle  operazioni  di  rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale  Europea,  la  cui  misura  sostituisce  quella  della cessata ragione normale dello sconto.     Come prescrive la legge, il limite oltre il quale  gli  interessi sono da considerarsi usurari si ottiene aumentando i tassi medi di un quarto  e  aggiungendo  un  margine  di   ulteriori   quattro   punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso  medio  non  puo' essere superiore a otto punti percentuali. 
                                  ___   Rilevazione sugli interessi di mora. 
     I tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1,  comma  1,  del presente  decreto  non  sono  comprensivi  degli  interessi  di  mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento.     I dati  di  cui  al  comma  5,  dell'art.  3  -  forniti  a  fini conoscitivi - si  basano  sulle  risposte  fornite  dai  partecipanti all'ultima rilevazione  statistica  condotta  dalla  Banca  d'Italia, d'intesa con il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  la  cui elaborazione e' stata ultimata nel corso del 2017.     La rilevazione, di natura campionaria, ha interessato le primarie banche e i principali intermediari finanziari operativi sul  mercato, selezionati tra quelli soggetti  alla  segnalazione  trimestrale  dei TEGM, in base a un criterio di rappresentativita' riferito al  numero dei  contratti  segnalati  per  categoria  di  operazioni.  I  valori riportati nel presente decreto si riferiscono a circa due milioni  di rapporti. Presso il campione sono state  rilevate,  in  relazione  ai contratti accesi nel secondo trimestre 2015, le  condizioni  pattuite per l'eventuale ritardo nel pagamento, espresse come differenza media in punti percentuali tra il tasso di mora su base annua e il tasso di interesse annuo corrispettivo.   __________ 
  (1) Le nuove Istruzioni sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale  del  9    agosto  2016  n.  185   e   sul   sito   della   Banca   d'Italia    (https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio    -norme/contrasto-usura/cusu-istr-tassi/)     |  
|   |                                 Art. 2 
   1. Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 2019.   2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31  dicembre  2019,  ai  fini  della  determinazione  degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7  marzo 1996, n. 108, come modificato dal decreto-legge 13  maggio  2011,  n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n.  106, i tassi riportati nella tabella  indicata  all'art.  1  del  presente decreto devono essere aumentati di un  quarto,  cui  si  aggiunge  un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non puo' essere superiore a otto punti percentuali.     |  
|   |                                 Art. 3 
   1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in  modo  facilmente visibile la tabella riportata in allegato (Allegato A).   2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine  di  verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2,  comma  4,  della  legge  7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12  luglio  2011,  n. 106, si attengono ai criteri di  calcolo  delle  «Istruzioni  per  la rilevazione dei tassi effettivi globali medi  ai  sensi  della  legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia.   3. La Banca d'Italia procede per il trimestre 1° luglio 2019  -  30 settembre 2019 alla rilevazione  dei  tassi  effettivi  globali  medi praticati  dalle  banche  e   dagli   intermediari   finanziari   con riferimento  alle  categorie  di  operazioni  indicate  nell'apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.   4. I tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma  1,  del presente  decreto  non  sono  comprensivi  degli  interessi  di  mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento.   5. Secondo l'ultima rilevazione  statistica  condotta  dalla  Banca d'Italia d'intesa con il Ministero dell'economia e delle  finanze,  i tassi di mora pattuiti  presentano,  rispetto  ai  tassi  percentuali corrispettivi, una maggiorazione media pari a 1,9  punti  percentuali per i mutui  ipotecari  di  durata  ultraquinquennale,  a  4,1  punti percentuali per le operazioni di leasing e a  3,1  punti  percentuali per il complesso degli altri prestiti.   Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 24 settembre 2019 
                                        Il dirigente generale: Ciciani     |  
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