| Gazzetta n. 228 del 28 settembre 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO |  
| DECRETO 18 luglio 2019 |  
| Disposizioni nazionali di attuazione del  regolamento  delegato  (UE) 2018/273  e  del  regolamento  di  esecuzione  (UE)  2018/274   della Commissione  dell'11  dicembre  2017  inerenti  le  dichiarazioni  di vendemmia e di produzione vinicola.  |  
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                 IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE                  ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO 
   Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;   Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla  gestione  e sul monitoraggio della  politica  agricola  comune  e  che  abroga  i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n.  165/94,  (CE)  n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;   Visto il regolamento delegato (UE) n.  2018/273  della  Commissione dell'11 dicembre 2017, che integra il regolamento (UE)  n.  1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il  registro  delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la  pubblicazione  delle  informazioni  notificate,  che  integra  il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti  sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008,  (CE)  n.  606/2009  e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il  regolamento  (CE)  n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) n. 2015/560 della Commissione;   Visto  il  regolamento  di  esecuzione   (UE)   n. 2018/274   della Commissione dell'11 dicembre 2017, recante modalita' di  applicazione del regolamento (UE)  n.  1308/2013  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio per quanto riguarda il sistema di  autorizzazioni  per  gli impianti viticoli, la certificazione, il  registro  delle  entrate  e delle uscite, le dichiarazioni e le  notifiche  obbligatorie,  e  del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio per  quanto  riguarda  i  controlli  pertinenti,  e  che  abroga   il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/561 della Commissione;   Visti, in particolare, l'art. 31 e l'art.  22  rispettivamente  dei regolamenti  delegato  n.  2018/273  e  di  esecuzione  n.   2018/274 sopracitati,  che  stabiliscono   rispettivamente   l'obbligo   della presentazione della dichiarazione di produzione e le informazioni che la stessa deve contenere;   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle amministrazioni»  e  in  particolare   l'art.   4,   riguardante   la ripartizione tra  funzione  di  indirizzo  politico-amministrativo  e funzione  di  gestione  e  concreto   svolgimento   delle   attivita' amministrative;   Vista la legge 9 agosto 2018, n. 97,  relativa  a  «conversione  in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio  2018,  n.  86, recante  disposizioni  urgenti   in   materia   di   riordino   delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo,  delle  politiche  agricole   alimentari   e   forestali   e dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  nonche'  in materia di famiglia e disabilita'»;   Vista la  legge  12  dicembre  2016,  n.  238,  recante  disciplina organica della coltivazione della  vite  e  della  produzione  e  del commercio del vino;   Visto, in particolare, l'art. 58 della  citata  legge  n.  238  del 2016, concernente le dichiarazioni obbligatorie e i registri;   Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27 febbraio 2013, n. 105, recante  organizzazione  del  Ministero  delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  come  modificato  dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 luglio 2017, n. 143, recante adeguamento dell'organizzazione del  Ministero  delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell'art. 11, comma 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;   Visto il decreto ministeriale del 7  marzo  2018,  registrato  alla Corte dei conti il 3 aprile 2018, concernente l'individuazione  degli uffici  dirigenziali  non  generali  del  Ministero  delle  politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto del  Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143;   Visto il decreto ministeriale 20 marzo 2015, n. 293,  e  successive modifiche, «Disposizioni per la tenuta in forma dematerializzata  dei registri nel settore vitivinicolo, ai sensi dell'art. 1-bis, comma  5 del  decreto-legge  24  giugno   2014,   n.   91,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116»;   Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 2015, n. 5811,  pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  287  del  10  dicembre  2015,  recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009  inerenti  le  dichiarazioni  di vendemmia e di produzione vinicola;   Visto il decreto ministeriale 16 dicembre  2010,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio  2011,  recante  disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010,  n.  61,  relativo alla tutela  delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni geografiche  dei  vini,  per  quanto  concerne  la  disciplina  dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni;   Considerato che alcune delle informazioni  richieste  dall'art.  31 del  regolamento  delegato  (UE)  n.  2018/273  e  dall'art.  22  del regolamento (UE) di esecuzione n. 2018/274 sopracitati sono contenute nei registri telematici di cui al decreto ministeriale 20 marzo 2015, n. 293;   Ritenuto opportuno adeguare le disposizioni nazionali attuative  ai nuovi regolamenti (UE)  delegato  n.  2018/273  e  di  esecuzione  n. 2018/274 della Commissione sopracitati;   Ritenuto, altresi', utile servirsi delle informazioni contenute nei registri telematici di cui al piu' volte citato decreto  ministeriale 20 marzo 2015, n. 293, al fine  di  procedere  alla  riduzione  degli oneri burocratici e amministrativi relativi alla presentazione  della dichiarazione obbligatoria di produzione a carico degli operatori del settore vitivinicolo;   Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano espressa nella seduta del 3 luglio 2019; 
                               Decreta: 
                                Art. 1                        Ambito di applicazione 
   1. Il presente decreto stabilisce  disposizioni  applicative  degli articoli 31 e 33 del regolamento delegato (UE) n.  2018/273  e  degli articoli 22 e 24 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/274 della Commissione, nonche' dell'art. 58 della legge n. 238/2016.     |  
|   |                                                             Allegato 1 
   Dichiarazione di vendemmia e di produzione -- Quadri e termini  della presentazione in base al soggetto dichiarante 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                                                             Allegato 2            Quadri della dichiarazione di vendemmia e della                      dichiarazione di produzione 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                                 Art. 2                              Definizioni 
   1. Ai sensi del presente decreto sono adottati i seguenti  termini, abbreviazioni e sigle:     a)  Ministero:  il  Dipartimento  delle   politiche   europee   e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero delle  politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;     b) ICQRF: Dipartimento  dell'Ispettorato  centrale  della  tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti  agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari,  forestali  e  del turismo;     c) regioni: regioni e province autonome;     d) AGEA: Agenzia per le  erogazioni  in  agricoltura  -  area  di coordinamento;     e) SIAN: Sistema informativo agricolo nazionale;     f) regolamento delegato: regolamento delegato  (UE)  n.  2018/273 della Commissione;     g) regolamento di esecuzione: regolamento di esecuzione  (UE)  n. 2018/274 della Commissione;     h) stabilimento: il luogo in cui  i  prodotti  vitivinicoli  sono trasformati e manipolati per l'esercizio dell'attivita' professionale o ai fini commerciali, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera e)  del decreto ministeriale n. 293 del 20 marzo 2015;     i) deposito:  il  luogo  in  cui  i  prodotti  vitivinicoli  sono detenuti, senza che gli stessi prodotti siano  sottoposti  ad  alcuna trasformazione o  manipolazione,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  2, lettera f) del decreto ministeriale n. 293 del 20 marzo 2015;     j)  registro  telematico:  il  registro  tenuto   con   modalita' telematiche,  nel   quale,   per   ogni   stabilimento   e   deposito dell'impresa,  sono  indicate  le  operazioni  relative  ai  prodotti vitivinicoli aventi la medesima designazione, ai sensi  dell'art.  1, comma 2, lettera m) del decreto ministeriale  n.  293  del  20  marzo 2015.     |  
|   |                                 Art. 3                 Soggetti obbligati alle dichiarazioni 
   1. Sono tenuti alla presentazione annuale  delle  dichiarazioni  di vendemmia e di produzione vinicola i seguenti soggetti:     a) i produttori di uva da vino  che  effettuano  la  raccolta  e, successivamente, la cessione totale dell'uva prodotta;     b) i produttori di uva da vino che effettuano la  raccolta  e  la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;     c) i produttori di uva da vino che  effettuano  la  raccolta,  la cessione parziale e la vinificazione con utilizzo  esclusivo  di  uve proprie;     d) i produttori di uva da vino che effettuano la  raccolta  delle uve e la vinificazione, con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;     e) i produttori di uva da vino che  effettuano  la  raccolta,  la cessione parziale e la vinificazione, con aggiunta di uve  e/o  mosti acquistati;     f)  i  produttori  di  vino  che  effettuano   la   vinificazione esclusivamente con uve e/o mosti acquistati;     g) i soggetti che effettuano intermediazione delle uve;     h) le associazioni e le cantine cooperative.     |  
|   |                                 Art. 4                   Compilazione delle dichiarazioni 
   1. Le dichiarazioni sono presentate telematicamente, sulla base del modello di formulario di cui all'allegato 2 del presente decreto.   2. La dichiarazione di vendemmia contiene:     a) informazioni anagrafiche (quadro A);     b) riepilogo delle uve raccolte e della loro destinazione (quadro C);     c) rivendicazione delle uve (quadro R);     d) cessione delle uve (quadro F);     e)  conferimento  delle  uve  ad  una  associazione   o   cantina cooperativa (quadro F2).   3. La dichiarazione di produzione contiene:     a) informazioni anagrafiche (quadro A);     b) dati di produzione di vino e mosti (quadro G);     c) uva da vino acquistata da fornitori (quadro I);     d) elenco dei fornitori di mosti e vini (quadro V).   4. I produttori di uva da vino che consegnano  la  totalita'  della propria produzione ad una associazione o ad una  cantina  cooperativa comunicano la produzione delle uve e la rivendicazione  delle  stesse attraverso la compilazione del quadro F2 e del quadro R. Tali  quadri sono contenuti nella dichiarazione presentata  dalla  associazione  o cantina cooperativa.   5. La dichiarazione e'  presentata  dal  produttore  di  uve  anche qualora la produzione di uva per la campagna interessata sia uguale a «zero».   6.  La  dichiarazione  dei   prodotti   ottenuti   mediante   conto lavorazione e' presentata dal soggetto che detiene il  prodotto  alla data del 30 novembre, secondo le modalita' definite da AGEA,  di  cui all'art. 10, comma 1 del presente decreto.     |  
|   |                                 Art. 5             Termini di presentazione delle dichiarazioni 
   1. In conformita' a quanto statuito dagli  articoli  22  e  24  del regolamento  di  esecuzione,  i  termini   di   presentazione   delle dichiarazioni sono stabiliti come segue:     dichiarazioni di produzione, di cui all'art. 31  del  regolamento delegato: 15 dicembre di  ogni  anno,  con  riferimento  ai  prodotti detenuti al 30 novembre;     dichiarazioni di vendemmia, di cui all'art.  33  del  regolamento delegato (UE) n. 2018/273: 15 novembre  di  ogni  anno,  fatte  salve eventuali proroghe previste per particolari produzioni tardive.   2. I produttori di cui all'art.  3,  lettere  b)  e  c),  hanno  la possibilita'   di   compilare   le   dichiarazioni   di    produzione contestualmente alle dichiarazioni di vendemmia, entro il 15 novembre di ogni anno, con eventuale rettifica  della  produzione  di  vino  e mosti entro il 15 dicembre, in relazione ai prodotti detenuti  al  30 novembre.   3. I soggetti intermediari di cui all'art. 3, lettera g), compilano la dichiarazione entro il 15 novembre di ogni anno.   4.  I  termini  di  presentazione  ed  i  rispettivi  quadri  delle dichiarazioni sono riportati all'allegato 1 al presente  decreto,  in relazione ai soggetti dichiaranti di cui all'art. 3.     |  
|   |                                 Art. 6          Soggetti esonerati dalla dichiarazione di vendemmia 
   1.  Sono   esonerati   dall'obbligo   della   presentazione   della dichiarazione i produttori di uva:     a) le cui aziende comprendono meno di 0,1 ettari di vigneto e  il cui raccolto non e' immesso in commercio in qualsiasi forma;     b) la cui produzione di uve e' interamente  destinata  ad  essere consumata come tale, ad essere  essiccata  o  ad  essere  trasformata direttamente in succo di uva da parte del produttore o  da  parte  di una industria di trasformazione.     |  
|   |                                 Art. 7         Soggetti esonerati dalla dichiarazione di produzione 
   1.  Sono   esonerati   dall'obbligo   della   presentazione   della dichiarazione di produzione:     a) i produttori di cui all'art. 6;     b) i produttori che mediante vinificazione nei loro impianti  dei prodotti acquistati, ottengono un quantitativo di vino inferiore a 10 hl, che non e' commercializzato in qualsiasi forma;     c) i produttori di uve che consegnano la  propria  produzione  ad una cantina cooperativa o associazione, riservandosi di  produrre  un quantitativo inferiore a  10  hl,  che  non  e'  commercializzato  in qualsiasi forma.     |  
|   |                                 Art. 8                  Rivendicazione delle uve a DO e IG                      e dichiarazione preventiva 
   1.  I  conduttori  di  vigneti,  che  sono  ritenuti  idonei   alle produzioni DO e IG ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale del 16 dicembre 2010, effettuano la rivendicazione  delle  uve  DO  e  IG mediante la compilazione del quadro  R  dell'allegato  2  avvalendosi delle dichiarazioni di vendemmia di cui all'art. 4, comma 2.   2. Nella rivendicazione di cui al comma 1 sono indicati gli esuberi delle rese di uve DO dei relativi vigneti,  nei  limiti  ammessi  dai rispettivi disciplinari, e le relative destinazioni produttive.   3. Al fine di consentire  la  rivendicazione  della  produzione  di particolari tipologie di vini DO e IG che sono commercializzate prima della data di presentazione delle dichiarazioni  di  vendemmia  e  di produzione, i  produttori  presentano  una  dichiarazione  preventiva attraverso la compilazione del citato quadro R. Tale dichiarazione e' compilata  anteriormente  la  dichiarazione  di  vendemmia,  di   cui costituisce parte integrante.     |  
|   |                                 Art. 9                   Utilizzo del registro telematico               ai fini della dichiarazione di produzione 
   1. Ai soggetti obbligati di cui all'art. 3 del presente decreto che detengono il registro telematico, e' data facolta' di avvalersi delle informazioni  presenti  nello  stesso  per  la   compilazione   della dichiarazione di produzione al piu' tardi a  partire  dalla  campagna 2020-2021. A tal fine, i dati di produzione di vino e  mosti  di  cui all'art. 4, comma 3, sono riportati con modalita' automatica.   2. Per il calcolo delle produzioni vinicole  di  cui  al  comma  1, vengono utilizzati i dati risultanti  nel  registro  telematico  alla data del 30 novembre della campagna vitivinicola di riferimento.   3.  Qualora  nel  quadro  G  vengano   riportati   anche   prodotti vitivinicoli non afferenti alla campagna di riferimento, il  soggetto obbligato aggiorna le singole voci dello stesso quadro  G  decurtando ovvero specificando i valori dei relativi prodotti.   4. La dichiarazione telematica e' compilata a  livello  di  singola regione.   5. Le specifiche modalita' tecnico-operative  di  applicazione  del presente articolo sono definite da AGEA con proprio provvedimento  in accordo  con  le  regioni,  le  province  autonome  e  gli  organismi pagatori.     |  
|   |                                 Art. 10            Modalita' di presentazione delle dichiarazioni                         e diffusione dei dati 
   1. I criteri di compilazione delle dichiarazioni,  comprese  quelle previste agli articoli 7 e 9, e le modalita' di  presentazione  delle stesse sono definiti da AGEA con un congruo  anticipo  rispetto  alla data di apertura del sistema di cui al successivo comma 4.   2. Le dichiarazioni di vendemmia e di produzione  sono  presentate, esclusivamente per via telematica, con  riferimento  alla  regione  o provincia autonoma nel cui territorio si  trovano  i  vigneti  o  gli impianti di trasformazione.   3. I dati relativi alle dichiarazioni di vendemmia e di  produzione sono resi disponibili da AGEA e dagli organismi  pagatori  regionali, per gli adempimenti ed i  controlli  di  competenza,  rispettivamente entro il 30 novembre e il 15 gennaio di ogni anno:     all'ICQRF;     al Ministero;     agli assessorati regionali dell'agricoltura,  competenti  per  il territorio;     agli enti e strutture di controllo incaricati per la  gestione  e il controllo delle denominazioni.   4. Il sistema telematico e' aperto dal 1° agosto al 31 dicembre  di ogni anno.     |  
|   |                                 Art. 11                               Sanzioni 
   1. L'inosservanza di quanto disposto dal presente decreto  e  dalle disposizioni impartite da AGEA di cui all'art. 10, comma 1,  comporta l'applicazione delle sanzioni di  cui  all'art.  48  del  regolamento delegato e all'art. 64, paragrafo 4, lettera d) del regolamento  (UE) n. 1306/2013.   2. Ai fini della determinazione della  sanzione  amministrativa  di cui all'art. 48, comma 2 del regolamento delegato,  si  applicano  le sanzioni pecuniarie nazionali previste dalla legge 12 dicembre  2016, n. 238.     |  
|   |                                 Art. 12                   Disposizioni transitorie e finali 
   1. A decorrere dalla campagna 2018/2019 i modelli utilizzati per la presentazione delle dichiarazioni di cui  al  presente  decreto  sono quelli riportati nell'allegato 2.   2. Il decreto ministeriale 26 ottobre 2015, n. 5811 e' abrogato.   Il presente decreto e'  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  per  la registrazione  ed  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della Repubblica italiana. 
     Roma, 18 luglio 2019 
                                                Il Ministro: Centinaio 
  Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2019  Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 899     |  
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