Gazzetta n. 228 del 28 settembre 2019 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO |
DECRETO 18 luglio 2019 |
Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento delegato (UE) 2018/273 e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017 inerenti le dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; Visto il regolamento delegato (UE) n. 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) n. 2015/560 della Commissione; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/561 della Commissione; Visti, in particolare, l'art. 31 e l'art. 22 rispettivamente dei regolamenti delegato n. 2018/273 e di esecuzione n. 2018/274 sopracitati, che stabiliscono rispettivamente l'obbligo della presentazione della dichiarazione di produzione e le informazioni che la stessa deve contenere; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni» e in particolare l'art. 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attivita' amministrative; Vista la legge 9 agosto 2018, n. 97, relativa a «conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'»; Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino; Visto, in particolare, l'art. 58 della citata legge n. 238 del 2016, concernente le dichiarazioni obbligatorie e i registri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 luglio 2017, n. 143, recante adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell'art. 11, comma 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177; Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2018, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2018, concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143; Visto il decreto ministeriale 20 marzo 2015, n. 293, e successive modifiche, «Disposizioni per la tenuta in forma dematerializzata dei registri nel settore vitivinicolo, ai sensi dell'art. 1-bis, comma 5 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116»; Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 2015, n. 5811, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 10 dicembre 2015, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009 inerenti le dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola; Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2011, recante disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni; Considerato che alcune delle informazioni richieste dall'art. 31 del regolamento delegato (UE) n. 2018/273 e dall'art. 22 del regolamento (UE) di esecuzione n. 2018/274 sopracitati sono contenute nei registri telematici di cui al decreto ministeriale 20 marzo 2015, n. 293; Ritenuto opportuno adeguare le disposizioni nazionali attuative ai nuovi regolamenti (UE) delegato n. 2018/273 e di esecuzione n. 2018/274 della Commissione sopracitati; Ritenuto, altresi', utile servirsi delle informazioni contenute nei registri telematici di cui al piu' volte citato decreto ministeriale 20 marzo 2015, n. 293, al fine di procedere alla riduzione degli oneri burocratici e amministrativi relativi alla presentazione della dichiarazione obbligatoria di produzione a carico degli operatori del settore vitivinicolo; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano espressa nella seduta del 3 luglio 2019;
Decreta:
Art. 1 Ambito di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce disposizioni applicative degli articoli 31 e 33 del regolamento delegato (UE) n. 2018/273 e degli articoli 22 e 24 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/274 della Commissione, nonche' dell'art. 58 della legge n. 238/2016. |
| Allegato 1
Dichiarazione di vendemmia e di produzione -- Quadri e termini della presentazione in base al soggetto dichiarante
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 2 Quadri della dichiarazione di vendemmia e della dichiarazione di produzione
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2 Definizioni
1. Ai sensi del presente decreto sono adottati i seguenti termini, abbreviazioni e sigle: a) Ministero: il Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo; b) ICQRF: Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo; c) regioni: regioni e province autonome; d) AGEA: Agenzia per le erogazioni in agricoltura - area di coordinamento; e) SIAN: Sistema informativo agricolo nazionale; f) regolamento delegato: regolamento delegato (UE) n. 2018/273 della Commissione; g) regolamento di esecuzione: regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/274 della Commissione; h) stabilimento: il luogo in cui i prodotti vitivinicoli sono trasformati e manipolati per l'esercizio dell'attivita' professionale o ai fini commerciali, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera e) del decreto ministeriale n. 293 del 20 marzo 2015; i) deposito: il luogo in cui i prodotti vitivinicoli sono detenuti, senza che gli stessi prodotti siano sottoposti ad alcuna trasformazione o manipolazione, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera f) del decreto ministeriale n. 293 del 20 marzo 2015; j) registro telematico: il registro tenuto con modalita' telematiche, nel quale, per ogni stabilimento e deposito dell'impresa, sono indicate le operazioni relative ai prodotti vitivinicoli aventi la medesima designazione, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera m) del decreto ministeriale n. 293 del 20 marzo 2015. |
| Art. 3 Soggetti obbligati alle dichiarazioni
1. Sono tenuti alla presentazione annuale delle dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola i seguenti soggetti: a) i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e, successivamente, la cessione totale dell'uva prodotta; b) i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie; c) i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie; d) i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta delle uve e la vinificazione, con aggiunta di uve e/o mosti acquistati; e) i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione, con aggiunta di uve e/o mosti acquistati; f) i produttori di vino che effettuano la vinificazione esclusivamente con uve e/o mosti acquistati; g) i soggetti che effettuano intermediazione delle uve; h) le associazioni e le cantine cooperative. |
| Art. 4 Compilazione delle dichiarazioni
1. Le dichiarazioni sono presentate telematicamente, sulla base del modello di formulario di cui all'allegato 2 del presente decreto. 2. La dichiarazione di vendemmia contiene: a) informazioni anagrafiche (quadro A); b) riepilogo delle uve raccolte e della loro destinazione (quadro C); c) rivendicazione delle uve (quadro R); d) cessione delle uve (quadro F); e) conferimento delle uve ad una associazione o cantina cooperativa (quadro F2). 3. La dichiarazione di produzione contiene: a) informazioni anagrafiche (quadro A); b) dati di produzione di vino e mosti (quadro G); c) uva da vino acquistata da fornitori (quadro I); d) elenco dei fornitori di mosti e vini (quadro V). 4. I produttori di uva da vino che consegnano la totalita' della propria produzione ad una associazione o ad una cantina cooperativa comunicano la produzione delle uve e la rivendicazione delle stesse attraverso la compilazione del quadro F2 e del quadro R. Tali quadri sono contenuti nella dichiarazione presentata dalla associazione o cantina cooperativa. 5. La dichiarazione e' presentata dal produttore di uve anche qualora la produzione di uva per la campagna interessata sia uguale a «zero». 6. La dichiarazione dei prodotti ottenuti mediante conto lavorazione e' presentata dal soggetto che detiene il prodotto alla data del 30 novembre, secondo le modalita' definite da AGEA, di cui all'art. 10, comma 1 del presente decreto. |
| Art. 5 Termini di presentazione delle dichiarazioni
1. In conformita' a quanto statuito dagli articoli 22 e 24 del regolamento di esecuzione, i termini di presentazione delle dichiarazioni sono stabiliti come segue: dichiarazioni di produzione, di cui all'art. 31 del regolamento delegato: 15 dicembre di ogni anno, con riferimento ai prodotti detenuti al 30 novembre; dichiarazioni di vendemmia, di cui all'art. 33 del regolamento delegato (UE) n. 2018/273: 15 novembre di ogni anno, fatte salve eventuali proroghe previste per particolari produzioni tardive. 2. I produttori di cui all'art. 3, lettere b) e c), hanno la possibilita' di compilare le dichiarazioni di produzione contestualmente alle dichiarazioni di vendemmia, entro il 15 novembre di ogni anno, con eventuale rettifica della produzione di vino e mosti entro il 15 dicembre, in relazione ai prodotti detenuti al 30 novembre. 3. I soggetti intermediari di cui all'art. 3, lettera g), compilano la dichiarazione entro il 15 novembre di ogni anno. 4. I termini di presentazione ed i rispettivi quadri delle dichiarazioni sono riportati all'allegato 1 al presente decreto, in relazione ai soggetti dichiaranti di cui all'art. 3. |
| Art. 6 Soggetti esonerati dalla dichiarazione di vendemmia
1. Sono esonerati dall'obbligo della presentazione della dichiarazione i produttori di uva: a) le cui aziende comprendono meno di 0,1 ettari di vigneto e il cui raccolto non e' immesso in commercio in qualsiasi forma; b) la cui produzione di uve e' interamente destinata ad essere consumata come tale, ad essere essiccata o ad essere trasformata direttamente in succo di uva da parte del produttore o da parte di una industria di trasformazione. |
| Art. 7 Soggetti esonerati dalla dichiarazione di produzione
1. Sono esonerati dall'obbligo della presentazione della dichiarazione di produzione: a) i produttori di cui all'art. 6; b) i produttori che mediante vinificazione nei loro impianti dei prodotti acquistati, ottengono un quantitativo di vino inferiore a 10 hl, che non e' commercializzato in qualsiasi forma; c) i produttori di uve che consegnano la propria produzione ad una cantina cooperativa o associazione, riservandosi di produrre un quantitativo inferiore a 10 hl, che non e' commercializzato in qualsiasi forma. |
| Art. 8 Rivendicazione delle uve a DO e IG e dichiarazione preventiva
1. I conduttori di vigneti, che sono ritenuti idonei alle produzioni DO e IG ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale del 16 dicembre 2010, effettuano la rivendicazione delle uve DO e IG mediante la compilazione del quadro R dell'allegato 2 avvalendosi delle dichiarazioni di vendemmia di cui all'art. 4, comma 2. 2. Nella rivendicazione di cui al comma 1 sono indicati gli esuberi delle rese di uve DO dei relativi vigneti, nei limiti ammessi dai rispettivi disciplinari, e le relative destinazioni produttive. 3. Al fine di consentire la rivendicazione della produzione di particolari tipologie di vini DO e IG che sono commercializzate prima della data di presentazione delle dichiarazioni di vendemmia e di produzione, i produttori presentano una dichiarazione preventiva attraverso la compilazione del citato quadro R. Tale dichiarazione e' compilata anteriormente la dichiarazione di vendemmia, di cui costituisce parte integrante. |
| Art. 9 Utilizzo del registro telematico ai fini della dichiarazione di produzione
1. Ai soggetti obbligati di cui all'art. 3 del presente decreto che detengono il registro telematico, e' data facolta' di avvalersi delle informazioni presenti nello stesso per la compilazione della dichiarazione di produzione al piu' tardi a partire dalla campagna 2020-2021. A tal fine, i dati di produzione di vino e mosti di cui all'art. 4, comma 3, sono riportati con modalita' automatica. 2. Per il calcolo delle produzioni vinicole di cui al comma 1, vengono utilizzati i dati risultanti nel registro telematico alla data del 30 novembre della campagna vitivinicola di riferimento. 3. Qualora nel quadro G vengano riportati anche prodotti vitivinicoli non afferenti alla campagna di riferimento, il soggetto obbligato aggiorna le singole voci dello stesso quadro G decurtando ovvero specificando i valori dei relativi prodotti. 4. La dichiarazione telematica e' compilata a livello di singola regione. 5. Le specifiche modalita' tecnico-operative di applicazione del presente articolo sono definite da AGEA con proprio provvedimento in accordo con le regioni, le province autonome e gli organismi pagatori. |
| Art. 10 Modalita' di presentazione delle dichiarazioni e diffusione dei dati
1. I criteri di compilazione delle dichiarazioni, comprese quelle previste agli articoli 7 e 9, e le modalita' di presentazione delle stesse sono definiti da AGEA con un congruo anticipo rispetto alla data di apertura del sistema di cui al successivo comma 4. 2. Le dichiarazioni di vendemmia e di produzione sono presentate, esclusivamente per via telematica, con riferimento alla regione o provincia autonoma nel cui territorio si trovano i vigneti o gli impianti di trasformazione. 3. I dati relativi alle dichiarazioni di vendemmia e di produzione sono resi disponibili da AGEA e dagli organismi pagatori regionali, per gli adempimenti ed i controlli di competenza, rispettivamente entro il 30 novembre e il 15 gennaio di ogni anno: all'ICQRF; al Ministero; agli assessorati regionali dell'agricoltura, competenti per il territorio; agli enti e strutture di controllo incaricati per la gestione e il controllo delle denominazioni. 4. Il sistema telematico e' aperto dal 1° agosto al 31 dicembre di ogni anno. |
| Art. 11 Sanzioni
1. L'inosservanza di quanto disposto dal presente decreto e dalle disposizioni impartite da AGEA di cui all'art. 10, comma 1, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 48 del regolamento delegato e all'art. 64, paragrafo 4, lettera d) del regolamento (UE) n. 1306/2013. 2. Ai fini della determinazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 48, comma 2 del regolamento delegato, si applicano le sanzioni pecuniarie nazionali previste dalla legge 12 dicembre 2016, n. 238. |
| Art. 12 Disposizioni transitorie e finali
1. A decorrere dalla campagna 2018/2019 i modelli utilizzati per la presentazione delle dichiarazioni di cui al presente decreto sono quelli riportati nell'allegato 2. 2. Il decreto ministeriale 26 ottobre 2015, n. 5811 e' abrogato. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 luglio 2019
Il Ministro: Centinaio
Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2019 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 899 |
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