| Gazzetta n. 227 del 27 settembre 2019 (vai al sommario) |  
| AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  
| DETERMINA 16 settembre 2019 |  
| Proroga dell'inserimento del medicinale Atgam (siero antilinfocitario di cavallo) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico  del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23  dicembre  1996, n. 648,  per  la  terapia  dell'aplasia  midollare  acquisita,  anche denominata anemia aplastica, dopo fallimento di trattamento con siero antilinfocitario  di   coniglio   (Thymoglobuline).   (Determina   n. 102484/2019).  |  
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                             IL DIRIGENTE                     dell'area Pre-autorizzazione 
   Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;   Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);   Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e  delle finanze, 20 settembre  2004,  n.  245,  e  successive  modificazioni, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento AIFA;   Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e dell'ordinamento del personale dell'AIFA, adottato dal  consiglio  di amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12;   Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018, registrato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo  30 giugno 2011 n. 123, dall'Ufficio  centrale  del  bilancio  presso  il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'AIFA  e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;   Vista la determinazione direttoriale n. 1792 del 13 novembre  2018, con  cui  la   dott.ssa   Sandra   Petraglia,   dirigente   dell'area Pre-autorizzazione,  e'  stata  delegata   dal   direttore   generale all'adozione dei  provvedimenti  di  autorizzazione  della  spesa  di farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che  rappresentano  una speranza  di  cura,  in   attesa   della   commercializzazione,   per particolari e gravi patologie, nei limiti  della  disponibilita'  del «Fondo del 5%», di cui all'art. 48, commi 18 e 19 ,  lettera  a)  del decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni  dalla  legge n. 326/2003 e dei provvedimenti per l'aggiornamento  dell'elenco  dei medicinali  erogabili  a  totale  carico   del   Servizio   sanitario nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996;   Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito  la  Commissione  consultiva   tecnico-scientifica   (CTS) dell'AIFA;   Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996,  n.  536,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.  648,  relativo  alle misure  per  il  contenimento   della   spesa   farmaceutica   e   la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in  particolare, l'art. 1, comma 4, che  dispone  l'erogazione  a  totale  carico  del Servizio sanitario nazionale  per  i  medicinali  innovativi  la  cui commercializzazione  e'  autorizzata  in  altri  Stati  ma  non   sul territorio  nazionale,  dei  medicinali  non  ancora  autorizzati  ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei  medicinali  da  impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata;   Visto il provvedimento della Commissione unica del  farmaco  (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei  medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale  ai  sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;   Visto il provvedimento CUF del  31  gennaio  2001,  concernente  il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti  nel  succitato  elenco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2001, n. 70;   Vista la determina dell'AIFA del 14 novembre 2011, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  276  del  26  novembre   2011,   riguardante l'inserimento, nel succitato elenco, del  medicinale  «Atgam»  (siero antilinfocitario   di   cavallo),   per    l'indicazione:    «terapia dell'aplasia midollare acquisita, anche denominata anemia  aplastica, dopo fallimento di trattamento con siero antilinfocitario di coniglio (Thymoglobuline)», con il limite temporale di dodici mesi;   Vista la determina dell'AIFA del 20 novembre 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2012, concernente la proroga di ventiquattro mesi  dell'inserimento  del  medicinale  «Atgam»  nel succitato elenco;   Vista la determina dell'AIFA del 26 novembre 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  291  del  16  dicembre  2014,  concernente  la proroga di diciotto mesi dell'inserimento del medicinale «Atgam»  nel succitato elenco;   Vista la determina dell'AIFA del 16 giugno 2016,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 22 giugno 2016, concernente la  proroga di dodici mesi dell'inserimento del medicinale «Atgam» nel  succitato elenco;   Vista la determina dell'AIFA del 4 agosto  2017,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 17 agosto 2017, concernente la  proroga di dodici mesi dell'inserimento del medicinale «Atgam» nel  succitato elenco;   Vista la determina dell'AIFA del 31 agosto 2018,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 212  del  12  settembre  2018,  concernente  la proroga di dodici mesi dell'inserimento del  medicinale  «Atgam»  nel succitato elenco;   Considerato che l'aplasia midollare acquisita e' una malattia  rara a  carico  del  midollo  osseo,  caratterizzata,  se   non   trattata adeguatamente, da un alto tasso di mortalita';   Considerato che la  domanda  di  autorizzazione  all'immissione  in commercio di «Atgam» e' stata presentata all'AIFA in data 30  ottobre 2014 tramite procedura decentrata;   Ritenuto  opportuno,  in  attesa  degli  esiti  della  domanda   di autorizzazione alla commercializzazione  di  «Atgam»,  consentire  la prescrizione  di  detto  medicinale  a  totale  carico  del  Servizio sanitario nazionale, per i  pazienti  affetti  da  aplasia  midollare acquisita per i  quali  la  terapia  con  siero  antilinfocitario  di coniglio (Thymoglobuline) sia  stata  inefficace,  insufficientemente efficace o a priori controindicata;   Tenuto conto del parere reso dalla  CTS  dell'AIFA  nella  riunione dell'11, 12 e 13 settembre 2019 - stralcio verbale n. 13;   Ritenuto, pertanto,  di  prorogare  la  permanenza  del  medicinale «Atgam»  (siero  antilinfocitario   di   cavallo)   nell'elenco   dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23  dicembre  1996,  n.  648,  per  la terapia dell'aplasia midollare  acquisita,  anche  denominata  anemia aplastica, dopo fallimento di trattamento con siero  antilinfocitario di coniglio (Thymoglobuline); 
                              Determina: 
                                Art. 1 
   1. L'inserimento del medicinale ATGAM  (siero  antilinfocitario  di cavallo), di cui alla determina 31 agosto 2018  citata  in  premessa, nell'elenco dei medicinali erogabili a  totale  carico  del  Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre  1996, n. 648, e' prorogato per dodici mesi nel  rispetto  delle  condizioni per esso indicate nell'allegato  1  che  fa  parte  integrante  della presente determina.   2. Ai fini della consultazione delle liste  dei  farmaci  a  totale carico del Servizio sanitario nazionale,  ai  sensi  della  legge  23 dicembre 1996, n. 648, si rimanda agli elenchi  pubblicati  sul  sito istituzionale dell'AIFA https://www.aifa.gov.it     |  
|   |                                                             Allegato 1 
     Denominazione: ATGAM (siero antilinfocitario di cavallo). 
     Indicazione   terapeutica:   terapia    dell'aplasia    midollare acquisita, anche denominata  anemia  aplastica,  dopo  fallimento  di trattamento con siero antilinfocitario di coniglio (Thymoglobuline). 
     Criteri di inclusione: tutti i casi di aplasia  midollare  per  i quali  sia  accertato  o  probabile  un  meccanismo  etiopatogenetico autoimmunitario e per i quali la terapia con  siero  antilinfocitario di   coniglio   (Thymoglobuline)   si   sia   rivelata    inefficace, insufficientemente  efficace  o  sia  a  priori  controindicata.   La diagnosi deve essere obbligatoriamente accertata sia mediante biopsia sia mediante agoaspirato del midollo osseo. 
     Criteri di esclusione:       a) tutte le aplasie midollari congenite o costituzionali;       b) aplasie midollari causate da radiazioni;       c) aplasie midollari da danno chimico diretto;       d) aplasie midollari secondarie a processi tumorali;       e) tutte le aplasie midollari per le quali  sia  stata  esclusa con certezza una etiopatogenesi di tipo autoimmunitario;       f) la  gravidanza  e'  un  fattore  di  esclusione  salvo  casi eccezionali in cui non vi sia altra alternativa terapeutica e la vita della  paziente  sia  gravemente  minacciata,   tenendo   in   debita considerazione la mancanza di dati sui possibili rischi per il  feto. La paziente  andra'  adeguatamente  informata  nei  casi  in  cui  si prospetti l'uso di «Atgam» durante la gravidanza;       g) tutti i casi di aplasia midollare che  abbiano  risposto  in maniera  soddisfacente  al   siero   antilinfocitario   di   coniglio (Thymoglobuline). 
     Periodo di prescrizione a totale carico  del  Servizio  sanitario nazionale: fino a  nuova  determinazione  dell'Agenzia  italiana  del farmaco. 
     Piano  terapeutico:  il  farmaco  dovra'   essere   somministrato esclusivamente e  senza  eccezioni  in  ambiente  ospedaliero  idoneo dotato delle opportune strutture di rianimazione e terapia intensiva.     Il farmaco potra' essere prescritto e  utilizzato  esclusivamente da specialisti in ematologia, immunologia, immunoematologia, medicina interna,  oncologia  e  pediatria  con  documentata  esperienza   nel trattamento della aplasia midollare.     L'«Atgam» potra' essere  utilizzato  anche  in  associazione  con altri  presidi  terapeutici  compatibili  quali,   ad   esempio,   la «Ciclosporina A».     Estrema cautela andra' osservata in quei pazienti con  precedenti anamnestici di allergia alle proteine di origine equina.     Non esistono dati definitivi sul possibile  passaggio  di  alcune componenti del prodotto nel latte materno, in tale evenienza andranno adottate le opportune precauzioni.     E'  fortemente  consigliato  effettuare  un   test   cutaneo   di tolleranza, con le modalita' indicate in  scheda  tecnica,  prima  di somministrare l'«Atgam»®. Tale test e' obbligatorio nei pazienti  con precedenti anamnestici  di  allergia/intolleranza  alle  proteine  di origine equina.     E' altresi' consigliato un  pretrattamento  con  cortisonici  e/o antiistaminici. Tali farmaci potranno anche essere  somministrati  in associazione con l'«Atgam» a discrezione del clinico.     Il farmaco dovra'  essere  diluito  e  somministrato  secondo  le indicazioni fornite dal produttore  nella  scheda  tecnica  approvata dalla «Food  &  Drugs  Administration»  (USA).  Il  dosaggio  massimo ammissibile e' di 40 mg/kg/die  in  infusione  endovenosa  lenta.  La durata del ciclo a tale dosaggio e' di  quattro  giorni  consecutivi. Sono possibili cicli piu' lunghi a dosaggi  inferiori  come  indicato nella scheda tecnica del prodotto.     E' possibile ripetere il trattamento in caso di recidiva. 
     Costi indicativi: il costo indicativo di un ciclo per un paziente di 70 kg al dosaggio di 40 mg/kg/die per quattro giorni e'  di  circa euro 20.000,00 (prezzo ex-factory IVA esclusa). Tale stima  e'  stata effettuata considerando il costo comunicato  da  «Pfizer  Italia»  di «Atgam»® - confezione da cinque  fiale  (50  mg/ml  5  ml)  -  prezzo ex-factory IVA esclusa di euro 2.250,00.  Tale  costo  potra'  subire delle variazioni trattandosi di un  prodotto  importato  direttamente dagli USA.     La  «Pfizer  Italia»  ha  dato  disponibilita'  a  farsi   carico dell'importazione  e  distribuzione   del   farmaco   alle   farmacie ospedaliere. I farmacisti ospedalieri potranno  ordinare  il  farmaco contattando «Pfizer Italia» al numero  verde  800053053  in  orari  e giorni lavorativi. 
     Altre  condizioni  da  osservare:  le  modalita'  previste  dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento CUF datato 20 luglio  2000  citato in premessa, in relazione a:       art. 4: istituzione del registro,  rilevamento  e  trasmissione dei  dati  di  monitoraggio  clinico  ed  informazioni   riguardo   a sospensioni  del  trattamento  (mediante  apposita  scheda  come   da provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2001);       art. 5:  acquisizione  del  consenso  informato,  modalita'  di prescrizione e di dispensazione del medicinale;       art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa. 
                     Dati da inserire nel registro      ==================================================================== |                       |               |              | A quattro | |                       |   Prima del   |  Durante il  | mesi dal  | |                       |  trattamento  | trattamento  |trattamento| |=======================+===============+==============+===========| |Esame                  |               |              |           | |emocromocitometrico con|               |              |           | |formula leucocitaria e |       +       |      +       |     +     | |piastrine              |               |              |           | +-----------------------+---------------+--------------+-----------+ |Biopsia e ago aspirato |               |              |           | |del midollo osseo      |               |              |           | |(obbligatori prima del |       +       |      -       |     +     | |trattamento)           |               |              |           | +-----------------------+---------------+--------------+-----------+ |Alterazioni            |               |              |           | |cariotipiche/presenza  |       +       |      -       |     +     | |di blasti              |               |              |           | +-----------------------+---------------+--------------+-----------+ |Anamnesi per allergia  |               |              |           | |alle proteine di       |       +       |      -       |     -     | |origine equina         |               |              |           | +-----------------------+---------------+--------------+-----------+ |ALT/AST/gamma GT       |               |              |           | |Bilirubinemia totale e |       +       |      +       |     +     | |diretta Creatininemia  |               |              |           | +-----------------------+---------------+--------------+-----------+ |EBV e CMV (DNA su      |               |              |           | |periferico)            |       +       |      +       |     +     | +-----------------------+---------------+--------------+-----------+ |Eventi tossici         |               |              |           | |d'organo/apparato      |       -       |      +       |     +     | +-----------------------+---------------+--------------+-----------+ |Test cutaneo di        |               |              |           | |tolleranza del farmaco |       +       |      -       |     -     | +-----------------------+---------------+--------------+-----------+ |Eruzioni               |               |              |           | |cutanee/fenomeni       |               |              |           | |allergici o di         |       -       |      +       |     -     | |intolleranza           |               |              |           | +-----------------------+---------------+--------------+-----------+ |Segni emorragici       |               |              |           | |cutanei                |       +       |      +       |     +     | +-----------------------+---------------+--------------+-----------+ |Iperpiressia           |       +       |      +       |     +     | +-----------------------+---------------+--------------+-----------+ |Episodi infettivi anche|               |              |           | |di natura non          |       +       |      +       |     +     | |opportunistica         |               |              |           | +-----------------------+---------------+--------------+-----------+ |Altri eventi avversi   |       -       |      +       |     +     | +-----------------------+---------------+--------------+-----------+ |Esito terapeutico:     |               |              |           | |risposta completa      |       -       |      -       |   si/no   | |risposta parziale      |       -       |      -       |   si/no   | |recidiva               |       -       |      -       |   si/no   | |mancata risposta       |       -       |      -       |   si/no   | |evoluzione clonale     |               |              |           | |(Mds o leucemia)       |       -       |      -       |   si/no   | +-----------------------+---------------+--------------+-----------+        |  
|   |                                 Art. 2 
   1. La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 16 settembre 2019 
                                               Il dirigente: Petraglia     |  
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