| Gazzetta n. 226 del 26 settembre 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLA SALUTE |  
| DECRETO 1 agosto 2019 |  
| Modifiche al decreto 2 novembre 2015, recante: «Disposizioni relative ai  requisiti  di  qualita'  e   sicurezza   del   sangue   e   degli emocomponenti».  |  
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                       IL MINISTRO DELLA SALUTE 
   Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante  «Nuova  disciplina delle attivita' trasfusionali  e  della  produzione  nazionale  degli emoderivati», e successive modificazioni ed integrazioni;   Visto il decreto del Ministro della salute 2 novembre 2015, recante «Disposizioni relative ai  requisiti  di  qualita'  e  sicurezza  del sangue e degli emocomponenti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2015, n. 300, ed, in particolare, l'art.  20  relativo  agli emocomponenti per uso non trasfusionale;   Visto il decreto legislativo 20  dicembre  2007,  n.  261,  recante «Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005,  n.  191,  recante attuazione  della  direttiva  2002/98/CE  che  stabilisce  norme   di qualita'  e  di  sicurezza  per  la  raccolta,   il   controllo,   la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue  umano  e dei suoi componenti»;   Visto il decreto legislativo 9  novembre  2007,  n.  207,  recante: «Attuazione della  direttiva  2005/61/CE  che  applica  la  direttiva 2002/98/CE  per  quanto  riguarda  la   prescrizione   in   tema   di rintracciabilita'  del  sangue  e  degli  emocomponenti  destinati  a trasfusioni e  la  notifica  di  effetti  indesiderati  ed  incidenti gravi»;   Visto il decreto legislativo 9  novembre  2007,  n.  208,  recante: «Attuazione della  direttiva  2005/62/CE  che  applica  la  direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le  specifiche  comunitarie relative ad un sistema di qualita' per i servizi trasfusionali»;   Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le  Province  autonome di Trento e di Bolzano concernente «Schema tipo di convenzione tra le strutture pubbliche  provviste  di  servizi  trasfusionali  e  quelle pubbliche e private accreditate e non accreditate, prive di  servizio trasfusionale, per la fornitura  di  sangue  e  suoi  prodotti  e  di prestazioni di  medicina  trasfusionale»,  sancito  dalla  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province autonome di Trento e Bolzano il 25 maggio 2017 (rep. atti n. 85/CSR);   Considerato  il  notevole  incremento  dell'impiego  clinico  degli emocomponenti  per  uso  non  trasfusionale,  sia  nell'ambito  delle strutture  sanitarie  pubbliche  sia  nell'ambito   delle   strutture sanitarie private, accreditate e non  accreditate,  convenzionate  ai sensi dell'accordo 25 maggio 2017, per il  trattamento  di  patologie riferibili a differenti settori della  medicina  e  della  chirurgia, anche in molte  condizioni  cliniche  in  cui  rappresentano  l'unica alternativa terapeutica;   Considerato che non per tutti gli attuali  impieghi  clinici  degli emocomponenti per uso non trasfusionale esiste ancora una consolidata evidenza di appropriatezza dell'indicazione clinica, pur a fronte  di una  consistente  letteratura  scientifica  non  sempre  adeguata   e comparabile  per  tipologia  di   emocomponenti   e   di   protocolli terapeutici impiegati;   Ravvisata l'esigenza di fornire specificazioni circa  le  modalita' di produzione e  di  applicazione  degli  emocomponenti  ad  uso  non trasfusionale,  attraverso   l'attivita'   di   supervisione   e   il sistematico  monitoraggio  da  parte  dei  servizi  trasfusionali  di riferimento nell'ambito delle convenzioni tra  le  aziende  sanitarie sede del servizio trasfusionale e le strutture sanitarie pubbliche  e private,  accreditate   e   non   accreditate,   prive   di   servizi trasfusionali, e di  favorire,  contestualmente,  lo  svolgimento  di adeguati protocolli clinici finalizzati  alla  raccolta  di  evidenze scientifiche;   Ravvisata, inoltre, l'esigenza di introdurre alcune caratteristiche tecniche riguardanti la tipologia e la produzione di emocomponenti ad uso non trasfusionale;   Preso atto  che  la  sezione  trasfusionale  del  comitato  tecnico sanitario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28  marzo 2013, n. 44, nel parere espresso nella seduta del 10 luglio  2018  ha evidenziato la necessita' di modificare l'art.  20  del  decreto  del Ministro della salute 2 novembre 2015;   Ritenuto, pertanto, necessario  modificare  la  vigente  disciplina relativa alla produzione e all'utilizzo di emocomponenti ad  uso  non trasfusionale sostituendo l'art. 20 e l'allegato X  del  decreto  del Ministro della salute 2 novembre 2015;   Acquisito il parere favorevole della sezione tecnica  trasfusionale del comitato tecnico sanitario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, espresso nella seduta del 23 gennaio 2019;   Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le Province autonome in  data  3  luglio  2019 (rep. atti n. 111/CSR); 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
    Modifiche al decreto del Ministro della salute 2 novembre 2015 
   1. Al decreto del Ministro  della  salute  2  novembre  2015,  sono apportate le seguenti modifiche:     a) l'art. 20 e' sostituito dal seguente:   «Art. 20 (Emocomponenti  per  uso  non  trasfusionale).  -  1.  Per emocomponenti  per   uso   non   trasfusionale   si   intendono   gli emocomponenti allogenici o autologhi da utilizzarsi  non  a  fini  di trasfusione, le cui modalita' di applicazione sono:     l'impiego su superfici cutanee o mucose (uso topico);     l'infiltrazione intra-tissutale o intrarticolare;     quale materiale da applicare localmente in sedi  chirurgiche,  da solo o addizionato con materiale biologico non cellulare (ad  esempio tessuto osseo di banca) o con dispositivi medici;     quale  materiale  da  utilizzare  "in  vitro",   nell'ambito   di procedure di laboratorio, per  studi  clinici  approvati  secondo  la normativa vigente.   2. L'utilizzo degli emocomponenti ad uso non trasfusionale risponde a criteri di  appropriatezza  stabiliti  sulla  base  delle  evidenze scientifiche  consolidate  disponibili.  Al  fine  di   stabilire   e aggiornare periodicamente le indicazioni  terapeutiche  sull'utilizzo appropriato degli emocomponenti per uso  non  trasfusionale,  il  CNS definisce e coordina un apposito  gruppo  tecnico  multidisciplinare, che effettua la revisione sistematica della  letteratura  scientifica allo scopo di verificare il grado di appropriatezza delle indicazioni terapeutiche gia' note e delle indicazioni terapeutiche nuove.   3.  La  produzione  e  l'utilizzo  di  emocomponenti  per  uso  non trasfusionale con modalita' diverse da quanto indicato  nel  presente decreto e per  indicazioni  cliniche  non  ancora  consolidate,  sono attuati attraverso la definizione  di  protocolli  clinici,  condotti secondo le buone pratiche cliniche. Il Centro nazionale sangue  viene informato dalla Struttura regionale di coordinamento (SRC) dell'avvio di  tali  protocolli  e  tenuto  aggiornato  in  merito  ai  relativi risultati.   4.   Per   la   produzione,   identificazione   e   tracciabilita', assegnazione,  consegna  ed  emovigilanza  degli   emocomponenti   da utilizzare per  uso  non  trasfusionale,  si  applicano  le  medesime disposizioni  normative  previste  per  gli  emocomponenti  per   uso trasfusionale, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 7.   5. Le disposizioni relative alle  caratteristiche  e  modalita'  di raccolta,  produzione,  etichettatura  confezionamento  e   trasporto relative agli emocomponenti per uso non trasfusionale sono  riportate nell'allegato X.   6. Le disposizioni del presente decreto non si applicano a prodotti che contengono cellule staminali emopoietiche autologhe o allogeniche utilizzati nell'ambito di protocolli di trapianto sperimentale  o  di terapie avanzate.   7.  La  produzione  di  emocomponenti   autologhi   per   uso   non trasfusionale,  ottenuti  da  un  prelievo  di  sangue  dello  stesso paziente al di sotto di 60 mL, puo' essere effettuata al di fuori dei servizi trasfusionali in  strutture  sanitarie  pubbliche  e  private accreditate o  non  accreditate,  previa  convenzione  con  l'azienda sanitaria in cui opera  il  servizio  trasfusionale  di  riferimento, stipulata secondo lo schema tipo definito  dalla  normativa  vigente, ricomprendente  le  funzioni  di  controllo   svolte   dal   servizio trasfusionale di  cui  all'allegato  X,  punto  E.  I  costi  per  lo svolgimento delle  predette  funzioni  non  ricomprendono  quelli  di produzione dell'emocomponente, in quanto  a  carico  della  struttura sanitaria erogante che ne effettua anche l'applicazione.  I  rapporti economici  tra  l'azienda  sanitaria  in  cui   opera   il   servizio trasfusionale  e  le  strutture  sanitarie   pubbliche   e   private, accreditate  o  non  accreditate,  sono  definiti  nell'ambito  della convenzione stipulata in base a specifiche indicazioni fornite  dalle regioni e dalle province autonome.   8. La convenzione di cui al precedente comma 7 disciplina anche  le funzioni di  controllo  del  servizio  trasfusionale  esercitate  sui protocolli clinici di cui  al  precedente  comma  3,  condotti  nelle strutture  sanitarie  pubbliche  e   private,   accreditate   o   non accreditate, prive di servizio trasfusionale, al fine di  raccogliere dati sull'impiego clinico degli stessi nelle indicazioni terapeutiche non ancora consolidate, per  le  quali  comunque  esiste  letteratura scientifica.   9. Per specifiche esigenze di carattere organizzativo, il  servizio trasfusionale  puo'  delegare  la  produzione  e  l'applicazione   di emocomponenti autologhi per uso non  trasfusionale,  ottenuti  da  un prelievo di sangue dello stesso paziente al di sotto  di  60  mL,  ad altre unita' operative della medesima struttura sanitaria alla  quale afferisce  il  servizio  trasfusionale  stesso.   Le   modalita'   di produzione e applicazione sono disciplinate  da  appositi  protocolli clinici approvati dalla azienda sanitaria e il servizio trasfusionale svolge le analoghe funzioni di controllo previste nel caso di cui  al comma 8.»;     b) l'allegato X e' sostituito dal seguente:   Allegato X - EMOCOMPONENTI PER USO NON TRASFUSIONALE.   Premessa.   1. Gli emocomponenti  per  uso  non  trasfusionale  possono  essere prodotti di origine piastrinica, di origine plasmatica e  di  origine sierica.   2. L'utilizzo di tali emocomponenti e' previsto:     2.1. per i prodotti di origine piastrinica:       2.1.2.  nell'applicazione  locale  di  fattori  stimolanti   la crescita  contenuti  nei  granuli  piastrinici  (in  questo  caso  la presenza di crioprecipitato o di  altri  materiali  ha  la  finalita' sostanziale di supporto a tali fattori e alle attivita' biologiche da essi indotte);     2.2. per i prodotti di origine plasmatica:       2.2.1. nell'applicazione di fattori plasmatici  quali  supporto ai fattori stimolanti la crescita contenuti nei granuli piastrinici o quale prodotto ad attivita' specifica;     2.3. per i prodotti di origine sierica:       2.3.1. nell'applicazione locale di fattori  sierici  ad  azione anti-infiammatoria e riparativa di lesioni tessutali.   3. Per le attivita' che riguardano gli emocomponenti  per  uso  non trasfusionale, si applicano le seguenti modalita':     3.1. la richiesta deve essere effettuata da un  medico,  o,  solo per le attivita' cliniche di competenza, da un odontoiatra;     3.2. la produzione deve essere effettuata all'interno dei servizi trasfusionali o di  loro  articolazioni  organizzative,  fatto  salvo quanto previsto dall'art. 20, comma 7 del presente decreto;     3.3. la conservazione  deve  essere  effettuata  all'interno  dei servizi trasfusionali o di loro articolazioni organizzative,  e  deve garantire il mantenimento dei requisiti di qualita' del prodotto;     3.4.  l'applicazione  clinica  e'   effettuata   nell'ambito   di protocolli terapeutici concordati con i servizi trasfusionali;     3.5. l'applicazione e' effettuata da un medico,  o  da  personale sanitario sotto il controllo e la responsabilita' del medico;     3.6. l'applicazione di emocomponenti in ambito odontoiatrico puo' essere effettuata da un odontoiatra solo per le attivita' cliniche di competenza;     3.7. i servizi trasfusionali assicurano  l'identificazione  e  la tracciabilita' degli emocomponenti per uso non trasfusionale.   A. Modalita' di prelievo. 
   1. Gli emocomponenti  per  uso  non  trasfusionale  possono  essere ottenuti da prelievo ematico in provetta, da prelievo e scomposizione di una unita' di sangue intero, da prelievo  in  aferesi,  da  sangue contenuto nel cordone ombelicale risultato non idoneo all'impiego per trapianto di cellule staminali emopoietiche.   2. Gli emocomponenti per uso  non  trasfusionale  ed  i  rispettivi requisiti essenziali sono indicati di seguito:     2.1. concentrato piastrinico: e' ottenuto  dalla  centrifugazione del plasma ricco in piastrine; deve avere concentrazione  piastrinica pari a 1 × 106/L ± 20% e volume variabile  secondo  la  tipologia  di utilizzo.  Puo'  essere  usato  fresco  o   dopo   congelamento.   In concomitanza alla produzione di concentrato piastrinico, puo'  essere prodotto plasma povero di piastrine quale componente  accessorio  del concentrato piastrinico (produzione di trombina);     2.2. lisato piastrinico: si ottiene dal  concentrato  piastrinico attraverso procedura di congelamento e scongelamento;     2.3. gel  piastrinico:  si  ottiene  a  partire  dal  concentrato piastrinico, usato fresco o dopo congelamento e scongelamento (lisato piastrinico), previa attivazione del processo coagulativo.  Di  norma viene prodotto in sede di applicazione; puo' essere generato in  fase di produzione e consegnato tal quale per l'uso;     2.4. colla di fibrina: e' prodotta a partire  dal  plasma  o  dal plasma povero di piastrine,  quale  attivatore  locale  dei  fenomeni coagulativi in sede chirurgica o quale supporto plastico in procedure chirurgiche;     2.5. collirio da siero: viene prodotto a partire da  un  prelievo ematico in cui viene attivata la coagulazione e  quindi  separata  la componente sierica. Il siero puo' essere diluito  con  un  volume  di soluzione fisiologica o soluzione salina bilanciata  (SSB)  stabilito in relazione alla concentrazione dei  fattori  sierici  presenti.  La preparazione delle dosi viene effettuata  secondo  procedure  che  ne garantiscano  la  sterilita'.  Per  ciascun  prelievo  sono  prodotte aliquote di volume massimo di 1,5 mL, ciascuna corrispondente ad  una somministrazione terapeutica giornaliera;     2.6. concentrato piastrinico collirio: viene prodotto  a  partire da lisato piastrinico.   B. Raccolta e produzione. 
   1.  Gli  emocomponenti  allogenici  da  utilizzare  per   uso   non trasfusionale, ivi inclusi quelli derivati da  sangue  contenuto  nel cordone ombelicale risultato non idoneo all'impiego per trapianto  di cellule staminali emopoietiche, sono prelevati da donatori che devono rispondere a tutti i criteri di eleggibilita' alla donazione previsti dalla normativa vigente e devono essere sottoposti  a  qualificazione biologica, identificazione e tracciabilita' con le  stesse  modalita' previste  per  gli  emocomponenti  ad  uso  trasfusionale.   L'intero processo  (dalla  donazione  al  prodotto  finale  validato)  avviene all'interno  dei  servizi  trasfusionali  o  di  loro   articolazioni organizzative.   2.  Gli  emocomponenti  autologhi  da  utilizzare   per   uso   non trasfusionale, preparati all'interno dei servizi trasfusionali,  sono prodotti da prelievo venoso periferico, con l'ausilio di  dispositivi medici autorizzati per lo specifico impiego e in volumi variabili  da pochi millilitri ai volumi stabiliti per  la  donazione  autologa  di sangue intero o  da  aferesi.  Sono  ottenuti  da  pazienti  che  non presentano rischio di batteriemia; per volumi di prelievo superiori a 200 mL i pazienti  devono  rispondere  ai  criteri  di  eleggibilita' validi  per  le  donazioni  autologhe  mediante   predeposito.   Agli emocomponenti  autologhi  si  applicano  gli  esami  di   validazione biologica previsti per  l'autotrasfusione  mediante  predeposito.  In particolare: gli esami  di  validazione  biologica  vanno  effettuati all'inizio di un ciclo terapeutico, con una durata  di  validita'  di trenta giorni;  possono  essere  omessi  se  prelievo,  produzione  e applicazione sono previsti in unica seduta senza alcuna conservazione del prodotto. La positivita' degli esami di qualificazione  biologica non consente la conservazione delle aliquote di emocomponenti per uso non trasfusionale.   3. Per  la  produzione  e  l'applicazione  degli  emocomponenti  da utilizzare per via  non  trasfusionale  sono  utilizzati  dispositivi medici regolarmente inseriti nell'elenco dei  dispositivi  medici  in classe CE  IIa  o  superiore  secondo  la  Classificazione  nazionale dispositivi medici (CND).   4. Devono essere evitate o ridotte al minimo fasi di preparazione a circuito aperto; in questo caso sono adottate misure atte a garantire la sterilita'  del  prodotto  (connessioni  sterili,  lavorazioni  in ambiente classificato di classe A - cappe a flusso laminare).   5.  Gli  emocomponenti  per  uso   non   trasfusionale,   preparati all'interno dei servizi trasfusionali,  sono  conservati  secondo  le modalita' previste per la conservazione del plasma.   C. Etichettatura. 
   1.  Gli  emocomponenti  per  uso  non  trasfusionale,  preparati  e conservati all'interno dei servizi trasfusionali,  sono  univocamente identificati ed etichettati secondo le medesime procedure  utilizzate per gli emocomponenti ad uso trasfusionale.   2.  Se  per  le  dimensioni  del  contenitore  non   e'   possibile l'applicazione di  etichetta  conforme  alla  normativa  vigente,  il prodotto deve essere accompagnato  da  specifica  documentazione  che riporti comunque i  dati  previsti  per  l'etichettatura  secondo  la normativa vigente.   3. Per la produzione e l'applicazione  di  emocomponenti  autologhi per uso non trasfusionale,  ottenuti  da  prelievo  di  sangue  dello stesso paziente al di sotto  di  60  mL,  deve  essere  adottata  una procedura  scritta,   approvata   dal   servizio   trasfusionale   di riferimento,  contenente  specifiche  istruzioni  per   la   corretta identificazione del paziente e del prodotto al momento del prelievo e per la verifica dei dati al momento dell'utilizzo.   D. Confezionamento, consegna e trasporto. 
   1. Gli emocomponenti da utilizzare per uso non trasfusionale devono essere confezionati per il trasporto in  un  contenitore  qualificato per l'uso, che garantisca condizioni di integrita' ed isolamento.   2. La consegna deve essere corredata da adeguata  modulistica,  che riporti  l'identificativo  del  prodotto,  i  dati   anagrafici   del ricevente, le modalita' di conservazione. Si  applicano  i  tempi  di scadenza come per i preparati freschi.   3.  Conformemente  agli  emocomponenti  da   utilizzare   per   via trasfusionale, il servizio trasfusionale riceve, attraverso  apposita modulistica compilata e sottoscritta dal  medico  o  dall'odontoiatra responsabile   dell'impiego   clinico,   le   informazioni   relative all'avvenuta applicazione e ad eventuali reazioni ed eventi avversi.   4. Per quanto riguarda i prodotti per uso oftalmico,  in  relazione alla necessita' di  applicazioni  frequenti  e  alla  semplicita'  di somministrazione, e' consentita, previa richiesta  documentata  dello specialista  che  ha  in  cura  il  paziente,   la   consegna   degli emocomponenti, adeguatamente identificati e  in  forma  monodose,  al medesimo per la loro conservazione presso  il  domicilio.  In  questo caso, lo  specialista  fornisce  al  paziente  adeguate  informazioni relative alle modalita' di conservazione ed autosomministrazione.  Le modalita' per la conservazione a domicilio e  per  lo  scongelamento, nonche' la durata della conservazione, sono  stabilite  dal  servizio trasfusionale sulla  base  delle  caratteristiche  del  prodotto;  la conservazione a domicilio in ogni caso non  deve  superare  i  trenta giorni.   E. Prelievo, produzione e applicazione di emocomponenti autologhi per  uso non trasfusionale al di fuori dei servizi trasfusionali. 
   1. La produzione di emocomponenti autologhi da utilizzare  per  uso non trasfusionale  puo'  essere  effettuata  in  strutture  sanitarie pubbliche e private, accreditate o  non  accreditate,  alle  seguenti condizioni:     1.1. esistenza di specifica convenzione stipulata  tra  l'azienda sanitaria  dove  opera  il  servizio  trasfusionale  e  le  strutture sanitarie pubbliche e private, accreditate e non  accreditate,  prive di servizio trasfusionale;     1.2. definizione, nell'ambito della convenzione di cui  al  punto 1.1  e  sulla  base  di  riferimenti  scientifici   disponibili,   di protocolli clinici che ricomprendano le  modalita'  di  produzione  e applicazione;     1.3. il volume di sangue  periferico  prelevato  sia  di  piccola entita' (non superiore a 60 mL per singola procedura);     1.4. il prodotto preparato venga applicato immediatamente dopo la sua preparazione.   2. Il servizio trasfusionale svolge la funzione di controllo  delle attivita'  relative   alla   preparazione   ed   applicazione   degli emocomponenti autologhi  per  uso  non  trasfusionale  attraverso  la definizione delle modalita' per:     2.1. l'addestramento e la formazione del referente responsabile e dei sanitari coinvolti;     2.2.  l'identificazione  degli   operatori   responsabili   della preparazione e dell'applicazione terapeutica;     2.3. la registrazione dei prodotti e dei  pazienti  per  i  quali sono impiegati;     2.4. la notifica degli eventi/reazioni avverse;     2.5. lo svolgimento di periodiche attivita' di verifica.   4. Nell'ambito della convenzione di cui  al  precedente  punto  1.1 sono ricompresi i protocolli clinici di cui al precedente punto  1.2, condotti, sotto il controllo del servizio  trasfusionale  per  quanto riguarda  le   modalita'   di   produzione   e   applicazione   degli emocomponenti per uso non trasfusionale, al fine di raccogliere  dati sull'impiego clinico degli stessi nelle indicazioni terapeutiche  non ancora  consolidate,  per  le  quali  comunque   esiste   letteratura scientifica.   Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  quindicesimo   giorno successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana. 
     Roma, 1° agosto 2019 
                                                   Il Ministro: Grillo 
  Registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 2019  Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e politiche sociali, reg.ne prev. n. 2922     |  
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