Gazzetta n. 226 del 26 settembre 2019 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 1 agosto 2019 |
Criteri di remunerativita' per l'attivita' concernente gli interventi relativi alla ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016» e successive modificazioni; Visto l'art. 14 del citato decreto-legge n. 189 del 2016, e in particolare il comma 2, lettera a-bis) e comma 3-bis; Visto l'art. 30 del citato decreto-legge n. 189 del 2016; Visto l'art. 32 del citato decreto-legge n. 189 del 2016 che, relativamente agli interventi di ricostruzione pubblica di cui all'art. 14 del medesimo decreto-legge, attribuisce all'Autorita' nazionale anticorruzione i compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure previsti dall'art. 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; Visto l'art. 50 del citato decreto-legge n. 189 del 2016, il quale al comma 2 prevede che «Ferma restando la dotazione di personale gia' prevista dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, la struttura puo' avvalersi di ulteriori risorse fino ad un massimo di duecentoventicinque unita' di personale, destinate a operare presso gli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'art. 3, a supporto di regioni e comuni ovvero presso la struttura commissariale centrale per funzioni di coordinamento e raccordo con il territorio, sulla base di provvedimenti di cui all'art. 2, comma 2»; Visto il citato art. 50 del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale al comma 3 stabilisce che le duecentoventicinque unita' di personale assegnate alla struttura commissariale devono essere individuate «a) tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, delle quali dieci unita' sono individuate tra il personale in servizio presso l'ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, istituito dall'art. 67-ter, comma 2 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Il personale di cui alla presente lettera e' collocato, ai sensi dell'art. 17, comma 14 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. Per non pregiudicare l'attivita' di ricostruzione nei territori del cratere abruzzese, l'ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere e' autorizzato a stipulare, per il biennio 2017-2018, contratti a tempo determinato nel limite massimo di dieci unita' di personale, a valere sulle risorse rimborsate dalla struttura del commissario straordinario per l'utilizzo del contingente di personale in posizione di comando di cui al primo periodo, attingendo dalle graduatorie delle procedure concorsuali bandite e gestite in attuazione di quanto previsto dall'art. 67-ter, commi 6 e 7 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per le quali e' disposta la proroga di validita' fino al 31 dicembre 2018. Decorso il termine di cui al citato art. 17, comma 14 della legge n. 127 del 1997, senza che l'amministrazione di appartenenza abbia adottato il provvedimento di fuori ruolo o di comando, lo stesso si intende assentito qualora sia intervenuta la manifestazione di disponibilita' da parte degli interessati che prendono servizio alla data indicata nella richiesta; b) sulla base di apposite convenzioni stipulate con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., o societa' da questa interamente controllata, previa intesa con i rispettivi organi di amministrazione; c) sulla base di apposite convenzioni stipulate con Fintecna S.p.a. o societa' da questa interamente controllata per assicurare il supporto necessario alle attivita' tecnico-ingegneristiche.»; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017», e, in particolare, l'art. 5, come modificato dall'art. 2-bis, comma 23 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il quale, al comma 1-bis), prevede che: a) l'attivita' di progettazione relativa agli appalti relativi alla realizzazione degli interventi inseriti nei programmi approvati dal commissario straordinario del Governo ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera a-bis) del decreto-legge n. 189 del 2016 puo' essere effettuata dal personale, assegnato alla struttura commissariale centrale e agli uffici speciali per la ricostruzione ai sensi degli articoli 3, comma 1, e 50, commi 2 e 3 del decreto-legge n. 189 del 2016, in possesso dei requisiti e della professionalita' previsti dalle vigenti disposizioni di legge; b) nell'ambito della convenzione prevista dall'art. 18, comma 3 del decreto-legge n. 189 del 2016 e' disciplinato anche lo svolgimento dell'attivita' di progettazione da parte del personale, anche dipendente, messo a disposizione della struttura commissariale dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia; c) mediante apposita convenzione e' altresi' disciplinato lo svolgimento dell'attivita' di progettazione da parte del personale della societa' Fintecna S.p.a. messo a disposizione della struttura commissariale; d) agli oneri derivanti dallo svolgimento dell'attivita' di progettazione, determinati, sulla base di appositi criteri di remunerativita', con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, si provvede con le risorse di cui all'art. 4, comma 3 del decreto-legge n. 189 del 2016; Visto il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, recante «Riordino degli enti e delle societa' di promozione e istituzione della societa' "Sviluppo Italia", a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»; Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'», e, in particolare, l'art. 55-bis che, al comma 1, prevede che «Ai fini della realizzazione di interventi riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelli di rilevanza strategica per la coesione territoriale finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'art. 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, anche mediante finanza di progetto, le amministrazioni centrali competenti possono avvalersi per le occorrenti attivita' economiche, finanziarie e tecniche, comprese quelle di cui all'art. 90 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, delle convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni»; Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», e, in particolare, l'art. 10, comma 2, che alla lettera i) prevede che la Presidenza del Consiglio del ministri possa avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. per dare esecuzione alle determinazioni assunte ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 88 del 2011 e per l'attuazione della politica di coesione anche attraverso il ricorso alle misure di accelerazione degli interventi strategici di cui all'art. 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; e il comma 14-bis, del medesimo articolo, che prevede che l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. possa assumere, in casi eccezionali, le funzioni dirette di autorita' di gestione e di soggetto responsabile per l'attuazione di programmi ed interventi speciali; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», e, in particolare, gli articoli 5, 26 e 37, e successive modificazioni; Vista l'ordinanza del commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, n. 2 del 10 novembre 2016, recante «Approvazione degli schemi di convenzione con Fintecna S.p.a e con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia per l'individuazione del personale da adibire alle attivita' di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 dicembre 2016, n. 287; Vista l'ordinanza del commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, n. 14 del 16 gennaio 2017, recante «Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2017-2018», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2017, n. 19; Vista l'ordinanza del commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, n. 18 del 3 aprile 2017, recante «Modifiche all'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, recante: "Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2017-2018"», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 aprile 2017, n. 86; Vista l'ordinanza del commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, n. 28 del 9 giugno 2017, recante «Modifiche all'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, recante "Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016", misure di attuazione dell'art. 2, comma 5 del decreto-legge n. 189 del 2016, modifiche all'ordinanza commissariale n. 14 del 2017 e determinazione degli oneri economici relativi agli interventi di cui all'allegato n. 1 dell'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 giugno 2017, n. 143; Vista l'ordinanza del commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, n. 33 dell'11 luglio 2017, recante «Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; disciplina della qualificazione dei professionisti, dei criteri per evitare la concentrazione degli incarichi nelle opere pubbliche e determinazione del contributo relativo alle spese tecniche», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 2017, n. 171; Vista l'ordinanza del commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, n. 35 del 31 luglio 2017, recante «Modifiche all'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, all'ordinanza n. 18 del 7 aprile 2017 ed all'ordinanza n. 33 dell'11 luglio 2017», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 agosto 2017, n. 183; Visto il decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, recante «Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del decreto legislativo n. 50 del 2016», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 luglio 2016, n. 174; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018, recante: «Aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a., in attuazione dell'art. 9-bis, comma 6 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 2018, n. 179; Visto il regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante «Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 recante: «Regolamento recante i criteri sull'ammissibilita' delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020»; Ritenuto, pertanto, necessario stabilire i criteri per la remunerazione dell'attivita' svolta dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia e dalla societa' Fintecna S.p.a. in attuazione delle previsioni di cui all'art. 5, comma 1-bis del decreto-legge n. 8 del 2017, a valere sulle risorse di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016; Ritenuto necessario, in considerazione dell'entrata in vigore dell'ordinanza del commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, n. 14 del 16 gennaio 2017, prevedere l'applicazione dei criteri di remunerativita' stabiliti dal presente decreto anche all'eventuale attivita' di progettazione gia' realizzata dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia e dalla societa' Fintecna S.p.a. in relazione al piano approvato con la sopra menzionata ordinanza commissariale; Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze che ha espresso il proprio parere con note n. 12728 del 3 luglio 2019 dell'Ufficio di Gabinetto e n. 177212 del 28 giugno 2019 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Sentito il Ministro dello sviluppo economico che ha espresso il proprio parere con nota n. 16949 del 24 luglio 2019;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto definisce i criteri di remunerativita' per la determinazione degli oneri: a) per lo svolgimento delle attivita' di progettazione, relativa agli appalti di cui all'art. 5, comma 1-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e successive modificazioni, posti in essere dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia e dalla societa' Fintecna S.p.a.; b) per lo svolgimento, da parte dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, delle attivita' di centrale unica di committenza, come individuate dall'art. 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni. 2. I criteri di remunerativita', stabiliti dal presente decreto si applicano alle Convenzioni previste dall'art. 5, comma 1-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e successive modificazioni, e dall'art. 18, comma 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni. 3. I criteri di remunerativita' stabiliti dal presente decreto costituiscono i parametri entro cui determinare la misura massima degli oneri economici, a valere sulle risorse di cui all'art. 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, derivanti dallo svolgimento dell'attivita' di progettazione prevista dall'art. 5, comma 1-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45. |
| Art. 2
Criteri di remunerativita' delle attivita' di progettazione
1. Gli oneri per lo svolgimento delle attivita' di progettazione, da parte dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia e dalla societa' Fintecna S.p.a., di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), sono calcolati sulla base di quanto previsto dall'art. 67, paragrafo 1, lettera a), e dall'art. 68, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1303/2013, citato in premesse, in materia di assistenza rimborsabile nell'ambito dei Fondi strutturali e di investimento europei. |
| Art. 3
Criteri di remunerativita' delle attivita' di centrale unica di committenza
1. Gli oneri per lo svolgimento delle attivita' di centrale unica di committenza, da parte dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), sono calcolati sulla base di quanto previsto dall'art. 67, paragrafo 1, lettera a), e dall'art. 68, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1303/2013, citato in premesse, in materia di assistenza rimborsabile nell'ambito dei Fondi strutturali e di investimento europei. |
| Art. 4
Disposizioni transitorie e finali
1. Il presente decreto si applica anche all'eventuale attivita' di progettazione in corso o gia' realizzata, alla data di entrata in vigore del presente decreto, dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia e dalla societa' Fintecna S.p.a. in relazione ai piani approvati dal commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera a-bis) del decreto-legge n. 189 del 2016 e successive modificazioni. |
| Art. 5
Entrata in vigore
1. Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 1° agosto 2019
Il Ministro: Toninelli
Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2019 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1, foglio n. 3334 |
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