| Gazzetta n. 226 del 26 settembre 2019 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  
| DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 agosto 2019 |  
| Adozione del primo stralcio del Piano nazionale degli interventi  nel settore idrico - sezione acquedotti.  |  
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                             IL PRESIDENTE                      DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
   Visto il decreto legislativo 29  dicembre  2011,  n.  229,  recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g),  della  legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  procedure  di  monitoraggio sullo  stato  di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di   verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;   Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;   Vista la legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  recante  «Bilancio  di previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;   Vista la legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  recante  «Bilancio  di previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021».   Visto in particolare, l'art. 1, comma 516, della legge 27  dicembre 2017, n. 205, che prevede che «Per la programmazione e  realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione  dei  danni  connessi  al fenomeno  della  siccita'  e  per  promuovere  il   potenziamento   e l'adeguamento  delle  infrastrutture   idriche,   con   decreto   del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,  con  il Ministro delle politiche agricole  alimentari  e  forestali,  con  il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e con  il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  l'Autorita'  per l'energia elettrica, il gas e  il  sistema  idrico,  ridenominata  ai sensi del comma 528,  previa  acquisizione  dell'intesa  in  sede  di Conferenza unificata di cui all'art. 8  del  decreto  legislativo  28 agosto 1997, n. 281, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge,  e'  adottato  il  Piano  nazionale  di interventi nel settore idrico, articolato  in  due  sezioni:  sezione «acquedotti» e sezione  «invasi».  Il  Piano  nazionale  puo'  essere approvato, anche per stralci, con uno o piu' decreti  del  Presidente del Consiglio dei ministri. «Il Piano  nazionale  e'  aggiornato,  di norma, ogni due anni, tenendo conto dello stato di avanzamento  degli interventi in corso di realizzazione gia' inseriti nel medesimo Piano nazionale, come risultante dal monitoraggio  di  cui  al  comma  524, delle programmazioni esistenti e dei  nuovi  interventi  necessari  e urgenti,  da  realizzare  per  il  potenziamento,  il  ripristino   e l'adeguamento  delle  infrastrutture  idriche,  anche  al   fine   di contrastare la dispersione delle risorse idriche, con preferenza  per gli interventi che presentano tra loro  sinergie  e  complementarita' tenuto conto dei piani di  gestione  delle  acque  predisposti  dalle Autorita' di distretto, ai sensi del decreto legislativo n.  152  del 2006»;   Visto l'art. 1, comma 517, della citata legge n. 205 del  2017,  il quale  prevede  che  «Ai  fini  della   definizione   della   sezione «acquedotti» della proposta del Piano nazionale di cui al comma  516, l'Autorita' per l'energia elettrica, il  gas  e  il  sistema  idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, sentiti le regioni  e  gli  enti locali interessati, sulla base  delle  programmazioni  esistenti  per ciascun settore nonche' del monitoraggio  sull'attuazione  dei  piani economici finanziari dei gestori, trasmette ai ministri  indicati  al comma 516 l'elenco  degli  interventi  necessari  e  urgenti  per  il settore, con specifica indicazione delle modalita'  e  dei  tempi  di attuazione, per la realizzazione dei seguenti  obiettivi  prioritari: a) raggiungimento  di  adeguati  livelli  di  qualita'  tecnica,  ivi compreso l'obiettivo di riduzione  della  dispersione  delle  risorse idriche; b) recupero e ampliamento della tenuta e del trasporto della risorsa idrica, anche con riferimento alla capacita'  di  invaso;  c) diffusione di strumenti  mirati  al  risparmio  di  acqua  negli  usi agricoli, industriali e civili.  Gli  enti  di  governo  dell'ambito, d'intesa con gli  altri  soggetti  responsabili  della  realizzazione degli interventi, trasmettono all'Autorita' per l'energia  elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata  ai  sensi  del  comma  528, secondo le modalita' dalla medesima previste,  i  dati  necessari  ad individuare lo stato iniziale delle dispersioni idriche, nonche'  gli interventi volti  alla  progressiva  riduzione  delle  stesse.  Entro sessanta giorni dalla richiesta,  gli  Enti  di  governo  dell'ambito forniscono all'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi  del  comma  528,  eventuali  ulteriori informazioni e documenti necessari.»;   Visto l'art. 1, comma 519, della citata legge n. 205 del  2017,  il quale prevede che «Gli  enti  di  governo  dell'ambito  e  gli  altri soggetti responsabili della realizzazione  degli  interventi  di  cui alle sezioni «acquedotti»  e  «invasi»  del  Piano  nazionale,  entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 516, adeguano i propri strumenti di pianificazione e di  programmazione  in  coerenza con le misure previste dal medesimo Piano nazionale.»;   Visto l'art. 1, comma 520, della citata legge n. 205 del  2017,  il quale prevede che «L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas  e  il sistema idrico, ridenominata ai  sensi  del  comma  528,  avvalendosi anche della Cassa per i servizi  energetici  e  ambientali,  monitora l'andamento dell'attuazione degli interventi e sostiene gli  enti  di governo  dell'ambito  e  gli  altri   soggetti   responsabili   della realizzazione degli interventi  della  sezione  «  acquedotti  »  per eventuali criticita' nella programmazione e nella realizzazione degli interventi (...).»;   Visto l'art. 1, comma 155, della citata legge n. 145 del  2018,  il quale prevede che «Per l'attuazione di un primo  stralcio  del  piano nazionale di interventi nel settore idrico di cui all'art.  1,  comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  e  per  il  finanziamento della progettazione di interventi considerati strategici nel medesimo Piano e' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro  annui  per  gli anni dal 2019 al 2028», di cui  40  milioni  di  euro  annui  per  la sezione «acquedotti»;   Vista la relazione adottata dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico con delibera n. 268  dell'11  aprile  2018 con la quale, ai fini della predisposizione del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico -  sezione  «acquedotti»,  la  medesima Autorita' ha inteso fornire un primo elenco delle opere, corredate di schede  sintetiche,   individuate   dai   soggetti   territorialmente competenti come necessari e urgenti per la realizzazione dei seguenti obiettivi  prioritari:  a)  raggiungimento  di  adeguati  livelli  di qualita' tecnica; b)  recupero  e  ampliamento  della  tenuta  e  del trasporto della risorsa idrica, anche con riferimento alla  capacita' di invaso; c) diffusione di strumenti mirati al  risparmio  di  acqua negli usi agricoli, industriali e civili;   Vista la successiva relazione adottata dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico con  delibera  n.  538  del  23 ottobre 2018, con la quale e' stato predisposto  un  aggiornamento  e integrazione  dell'elenco  degli  interventi,  corredati  di   schede sintetiche, presentato nella relazione di cui alla  delibera  n.  268 del 2018, individuati dai soggetti territorialmente  competenti  come necessari e urgenti  per  la  realizzazione  dei  medesimi  obiettivi prioritari della precedente delibera.   Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  17 aprile 2019 di adozione del primo stralcio  del  Piano  nazionale  di interventi nel settore idrico - sezione «invasi» di cui  all'art.  1, comma 518, della legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  a  valere  sulle risorse della  prima  annualita'  2019,  destinate  a  tale  suddetta sezione dall'art. 1, comma 155, della citata legge n. 145 del 2018;   Considerata,  altresi',  la  necessita'  di  procedere   celermente all'utilizzo delle prime due annualita', pari a  euro  40.000.000,00, per l'anno 2019 e euro 40.000.000,00, per l'anno 2020, delle  risorse di cui all'art. 1, comma 155, della legge n. 145 del  2018,  previste per il Piano nazionale degli interventi nel settore  idrico,  sezione «acquedotti» di cui al citato art. 1, comma 516, della legge  n.  205 del 2017;   Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 1, comma 155, della  legge  n. 145 del 2018, tali risorse possono essere destinate per  l'attuazione di un primo stralcio del suddetto Piano nazionale di  interventi  nel settore  idrico  e  per  il  finanziamento  della  progettazione   di interventi considerati strategici del medesimo Piano;   Vista la relazione n. 252/2019/I/IDR, contenente l'elenco di n.  26 interventi, approvata dal Collegio dell'Autorita' di regolazione  per energia, reti e ambiente (ARERA) nel corso della riunione n. 1069-bis del 20 giugno 2019, trasmessa con nota in pari data ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti,  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio  e  del  mare,  delle  politiche  agricole  alimentari   e forestali e del turismo, dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e dell'economia e delle finanze;   Considerata, pertanto, la necessita', in coerenza  con  il  dettato normativo, di adottare un primo stralcio del  Piano  nazionale  degli interventi - sezione «acquedotti», costituito dal predetto elenco  di n. 26 interventi a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 155, della legge n. 145 del 2018, pari a euro 80.000.000,00 (allegato 1);   Acquisito il concerto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nella seduta della Cabina  di  regia  Strategia Italia dell'11 luglio 2019;   Acquisito  il  concerto  del  Ministro  delle  politiche   agricole alimentari, forestali e del turismo con nota n. 0006968 del 2  luglio 2019;   Acquisito il concerto del Ministero  per  i  beni  e  le  attivita' culturali di cui alla nota n. 0018354 del 2 luglio 2019;   Acquisito il concerto del Ministero dell'economia e  delle  finanze nella seduta della Cabina di regia Strategia  Italia  dell'11  luglio 2019;   Acquisita l'intesa in Conferenza unificata di cui all'art.  8,  del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  nella  seduta  del  25 luglio 2019 condizionata all'accoglimento di alcune  richieste  delle regioni delle quali tenere conto nelle successive programmazioni  del piano   nazionale,   con   particolare   riferimento   alla   sezione «acquedotti»;   Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  con  il Ministro dei beni  e  delle  attivita'  culturali,  con  il  Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,  con  il Ministro delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  e  del turismo; 
                               Decreta: 
                                Art. 1   Adozione del primo stralcio del Piano nazionale degli interventi  nel  settore idrico - sezione «acquedotti». 
   1. Al fine di  procedere  celermente  alla  programmazione  e  alla realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione  dei  danni connessi al fenomeno della siccita' e per promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, ai sensi  dell'art.  1, comma 516, della legge n. 205 del 2017, e' adottato il primo stralcio del Piano nazionale degli interventi nel  settore  idrico  -  sezione «acquedotti», composto da n. 26 interventi di cui all'allegato 1, per un importo complessivo di euro 80.000.000,00.   2. La copertura del costo degli interventi e delle progettazioni di cui al comma 1 e' assicurata a valere e nel limite delle  risorse  di cui all'art. 1, comma 155, della legge n.  145  del  2018  prime  due annualita', pari a  euro  40.000.000,00,  per  l'anno  2019,  e  euro 40.000.000,00 per l'annualita' 2020.   3. Le risorse di cui al comma 2  possono  essere  accreditate  alla Cassa per i servizi energetici e ambientali con la procedura  di  cui all'art. 34, comma 2-bis, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196.  La gestione delle risorse accreditate sara' oggetto  di  rendicontazione ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.     |  
|   |                    All. 1 - Elenco degli interventi 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                                 Art. 2 
              Modalita' di realizzazione degli interventi 
   1. L'Arera, con propri provvedimenti, disciplina le  condizioni,  i termini,  le  modalita'  di   erogazione   delle   risorse   per   la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1.   2. Il soggetto gestore  assume  l'esclusiva  responsabilita'  sulla corretta e tempestiva esecuzione dei lavori, nel rispetto  di  quanto stabilito dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.   3. In caso di inerzia o di inadempimento nella realizzazione  degli interventi del primo stralcio del Piano  nazionale  degli  interventi nel settore idrico -  sezione  «acquedotti»  da  parte  dei  soggetti realizzatori, si applica la procedura  prevista  dall'art.  1,  comma 525, della legge n. 205 del 2017.     |  
|   |                                 Art. 3 
                     Monitoraggio degli interventi 
   1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 524, della  legge n. 205 del 2017, il monitoraggio degli interventi  approvati  con  il presente  decreto  e'  effettuato  anche  attraverso  il  sistema  di monitoraggio  delle  opere   pubbliche   della   Banca   dati   delle amministrazioni  pubbliche  ai  sensi  del  decreto  legislativo   29 dicembre 2011, n. 229. Gli interventi sono classificati  come  «Piano acquedotti», identificati dal codice unico di progetto (CUP).   2. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  sulla  base della relazione dell'Arera,  predisposta  anche  ai  fini  di  quanto previsto dall'art. 1, comma 525, della piu' volte citata legge n. 205 del 2017, comunica alla Conferenza unificata di cui  all'art.  8  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con cadenza  annuale,  lo stato di attuazione degli interventi di cui all'allegato 1.     |  
|   |                                 Art. 4 
  Aggiornamenti del Piano nazionale di interventi nel settore idrico 
   1.  Il  Piano  nazionale  di  interventi  nel  settore  idrico   e' aggiornato con le modalita' previste nell'art. 1,  comma  516,  della legge n. 205 del 2017.     |  
|   |                                 Art. 5 
                          Disposizioni finali 
   1. Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo per  gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 1° agosto 2019 
                             Il Presidente                      del Consiglio dei ministri                                 Conte 
                   Il Ministro delle infrastrutture                            e dei trasporti                               Toninelli 
                       Il Ministro dell'ambiente                     e della tutela del territorio                              e del mare                                 Costa 
                 Il Ministro delle politiche agricole                  alimentari, forestali e del turismo                               Centinaio 
                        Il Ministro per i beni                       e le attivita' culturali                               Bonisoli 
                       Il Ministro dell'economia                            e delle finanze                                 Tria  Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2019  Ufficio controllo atti  P.C.M.  Ministeri  della  giustizia  e  degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1829     |  
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