| Gazzetta n. 226 del 26 settembre 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO |  
| DECRETO 4 settembre 2019 |  
| Modifica al decreto 10 dicembre 2018  con  il  quale  il  laboratorio Analytical S.r.l., in Firenze, e' stato autorizzato al  rilascio  dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.  |  
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                      IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV              della direzione generale per la promozione              della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);   Vista la direttiva direttoriale 2017 della direzione  generale  per la promozione della qualita'  agroalimentare  e  dell'ippica  del  20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i  rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma  degli  atti  e  dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;   Visto il regolamento (CE) n.  606/2009  della  Commissione  del  10 luglio 2009 recante alcune modalita' di applicazione del  regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda  le  categorie  di prodotti  vitivinicoli,  le  pratiche  enologiche   e   le   relative restrizioni  che  all'art.  15  prevede  per   il   controllo   delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa  comunitaria  per la produzione dei  prodotti  vitivinicoli  l'utilizzo  di  metodi  di analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali  d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;   Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove e' previsto che la Commissione adotta, ove necessario,  atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera d), per i prodotti elencati nella parte  II  dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati  e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del  vino (OIV), a meno che tali  metodi  siano  inefficaci  o  inadeguati  per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione.   Visto il  citato  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del  Parlamento europeo e del Consiglio del  17  dicembre  che  all'art.  80,  ultimo comma,  prevede  che  in  attesa  dell'adozione  di  tali  metodi  di esecuzione,  i  metodi  e  le  regole  da  utilizzare   sono   quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;   Visto il citato regolamento (UE)  n.  1308/2013  che  all'art.  146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei  laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;   Visto il  decreto  10  dicembre  2018,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 298 del  24 dicembre 2018, con il quale il laboratorio Analytical S.r.l., ubicato in Firenze, via Orcagna n. 70 e' stato autorizzato  al  rilascio  dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;   Considerato che il citato laboratorio con nota del 29  agosto  2019 comunica di aver revisionato l'elenco delle prove di analisi;   Considerato che il laboratorio  sopra  indicato  ha  dimostrato  di avere  ottenuto   in   data   14   novembre   2018   l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualita',  in  conformita'  alle  prescrizioni  della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte  di  un  organismo  conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato  in  ambito  EA  - European cooperation for accreditation;   Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono  metodi di   analisi   raccomandati    e    pubblicati    dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);   Considerato che per la prova Esame  microscopico  (corpi  estranei, impurita' biologiche) e Saggio di stabilita' sono  stati  inseriti  i metodi previsti dal decreto ministeriale 12 marzo 1986 in mancanza di un metodo di analisi raccomandato  e  pubblicato  dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);   Considerato che con decreto 22  dicembre  2009  Accredia  e'  stato designato quale unico organismo  italiano  a  svolgere  attivita'  di accreditamento e vigilanza del mercato;   Ritenuta la  necessita'  di  sostituire  l'elenco  delle  prove  di analisi indicate nell'allegato del decreto 10 dicembre 2018; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
   Le prove di analisi di cui all'allegato  del  decreto  10  dicembre 2018 per le  quali  il  laboratorio  Analytical  S.r.l.,  ubicato  in Firenze, via Orcagna n. 70, e'  autorizzato,  sono  sostituite  dalle seguenti:   ===================================================================== |    Denominazione della prova   |           Norma/metodo           | +================================+==================================+ | Acidita' totale                | OIV-MA-AS313-01 R2015            | +--------------------------------+----------------------------------+ | Acidita' volatile              | OIV-MA-AS313-02 R2015            | +--------------------------------+----------------------------------+ | Acido sorbico                  | OIV-MA-AS313-14A R2009           | +--------------------------------+----------------------------------+ | Anidride solforosa             | OIV-MA-AS323-04A R2018           | +--------------------------------+----------------------------------+ | Anidride solforosa libera      | OIV-MA-AS323-04A1 R2009          | +--------------------------------+----------------------------------+ | Anidride solforosa totale      | OIV-MA-AS323-04A2 R2018          | +--------------------------------+----------------------------------+ | Esame microscopico (corpi      | D.M. 12 marzo 1986 G.U. n. 161 14| |estranei, impurita' biologiche) |luglio 1986 Met. II               | +--------------------------------+----------------------------------+ |                                | OIV-MA-AS2-03B R2012 +           | |                                |OIV-MA-AS311-02 R2009,            | |                                |OIV-MA-AS2-03B R2012 +            | | Estratto non riduttore         |OIV-MA-AS313-27 R2018             | +--------------------------------+----------------------------------+ | Estratto secco totale          | OIV-MA-AS2-03B R2012             | +--------------------------------+----------------------------------+ | Massa volumica e densita'      |                                  | |relativa a 20°C                 | OIV-MA-AS2-01A R2012 par. 5      | +--------------------------------+----------------------------------+ | pH                             | OIV-MA-AS313-15 R2011            | +--------------------------------+----------------------------------+ | Piombo                         | OIV-MA-AS322-12 R2006            | +--------------------------------+----------------------------------+ | Rame (>0,05 mg/l)              | OIV-MA-AS322-06 R2009            | +--------------------------------+----------------------------------+ |                                | D.M. 12 marzo 1986 G.U. n. 161 14| | Saggio di stabilita'           |luglio 1986 Met. III par. 3.3     | +--------------------------------+----------------------------------+ | Titolo alcolometrico volumico  | OIV-MA-AS312-01A R2016           | +--------------------------------+----------------------------------+ |                                | Reg. CE 491/2009 allegato I p.to | |                                |15 + OIV-MA-AS312-01A R2016 +     | |                                |OIV-MA-AS311-02 R2009 + Reg. CE   | |                                |491/2009 25/05/2009 allegato I    | | Titolo alcolometrico volumico  |p.to 15 + OIV-MA-AS312-01A R2016 +| |totale                          |OIV-MA-AS313-27 R2018             | +--------------------------------+----------------------------------+ | Zuccheri (glucosio e fruttosio)|OIV-MA-AS311-02 R2009             | +--------------------------------+----------------------------------+ | Zuccheri (glucosio e fruttosio)| OIV-MA-AS313-27 R2018            | +--------------------------------+----------------------------------+ | Zuccheri (saccarosio)          | OIV MA-AS311-03 R2016            | +--------------------------------+----------------------------------+ | Zuccheri totali (saccarosio +  | OIV MA-AS311-02 R2009 + OIV      | |glucosio + fruttosio)           |MA-AS311-03 R2016                 | +--------------------------------+----------------------------------+ | Sovrappressione a 20°C         | OIV-MA-AS314-02 R2003            | +--------------------------------+----------------------------------+     |  
|   |                                 Art. 2 
   L'autorizzazione ha validita' fino all'11 dicembre  2022,  data  di scadenza dell'accreditamento.     |  
|   |                                 Art. 3 
   L'autorizzazione e' automaticamente revocata qualora il laboratorio Analytical S.r.l. perda  l'accreditamento  relativamente  alle  prove indicate  nell'allegato  al  presente  decreto  e  del  suo   sistema qualita', in conformita' alle prescrizioni della  norma  UNI  CEI  EN ISO/IEC  17025,  rilasciato  da  Accredia  -   L'ente   italiano   di accreditamento designato con decreto 22  dicembre  2009  quale  unico organismo a svolgere attivita'  di  accreditamento  e  vigilanza  del mercato.     |  
|   |                                 Art. 4 
   1.  Il  laboratorio  sopra  citato   ha   l'onere   di   comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali  cambiamenti  sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione  del  laboratorio, la dotazione strumentale,  l'impiego  del  personale  ed  ogni  altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il  laboratorio medesimo e' accreditato.   2.    L'omessa    comunicazione     comporta     la     sospensione dell'autorizzazione.   3. Sui  certificati  di  analisi  rilasciati  e  su  ogni  tipo  di comunicazione pubblicitaria o  promozionale  diffusa,  e'  necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove  di analisi autorizzate.   4. L'amministrazione  si  riserva  la  facolta'  di  verificare  la sussistenza delle condizioni e dei  requisiti  su  cui  si  fonda  il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di  essi,  l'autorizzazione sara' revocata in qualsiasi momento.   Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla  sua pubblicazione. 
     Roma, 4 settembre 2019 
                                                 Il dirigente: Polizzi     |  
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