| Gazzetta n. 226 del 26 settembre 2019 (vai al sommario) |  
| AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  
| DETERMINA 6 settembre 2019 |  
| Riclassificazione  del  medicinale   per   uso   umano   «Carbetocina Aguettant», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge  24  dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1351/2019)  |  
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                         IL DIRETTORE GENERALE 
   Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;   Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269, recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;   Visto il decreto 20 settembre 2004,  n.  245,  del  Ministro  della salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto  con  i  Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e  dell'economia e  delle  finanze:   «Modifica   al   regolamento   e   funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;   Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno 2016;   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed integrazioni;   Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;   Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle funzioni;   Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;   Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre  2003,  n.  326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati  dal Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di autorizzazioni;   Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007, pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale»;   Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario concernente i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva 2003/94/CE;   Visto l'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24  aprile  2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;   Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;   Vista la determina 29 ottobre  2004,  «Note  AIFA  2004  (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;   Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale -  n.  156  del  7  luglio  2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe  a)  rimborsabili  dal Servizio sanitario nazionale (S.S.N.) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n.  326  (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;   Vista la determina AIFA del 27  settembre  2006,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 227 del 29  settembre  2006, concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;   Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n. 158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;   Vista la determina V&A n. 648/2015 del 1° aprile  2015,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2015  con  la  quale  la societa' GP-Pharm S.A. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Carbetocina GP-Pharm» e con cui  lo  stesso e' stato collocato nell'apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati  ai fini della rimborsabilita', denominata classe C (nn);   Vista la determina AAM/PPA n. 450 del 14 maggio  2018  con  cui  e' stato autorizzato il trasferimento di titolarita' dell'autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  «Carbetocina  GP-Pharm» fino ad ora registrato a nome  della  societa'  GP-Pharm  S.A.,  alla societa' Laboratoire Aguettant, con  variazione  della  denominazione del medicinale in «Carbetocina Aguettant»;   Vista la domanda presentata in data 22 maggio 2019 con la quale  la societa' Laboratoire Aguettant ha chiesto la riclassificazione  dalla classe C (nn) alla classe C del  medicinale  «Carbetocina  Aguettant» relativamente alla confezione avente A.I.C. n. 043549017;   Visto   il   parere   espresso   dalla    Commissione    consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 9 luglio 2019; 
                              Determina: 
                                Art. 1 
             Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
   Il medicinale CARBETOCINA AGUETTANT nella confezione sotto indicata e' classificato come segue:     confezione: «100 microgrammi  soluzione  iniettabile  in  siringa preriempita» 5 siringhe da 1 ml - A.I.C. n. 043549017 (in base 10);     classe di rimborsabilita': C.     |  
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                Classificazione ai fini della fornitura 
   La  classificazione  ai  fini  della   fornitura   del   medicinale «Carbetocina  Aguettant»  e'  la  seguente:  medicinale  soggetto   a prescrizione  medica  limitativa,  utilizzabile   esclusivamente   in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).     |  
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                          Tutela brevettuale 
   Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco   generico   e'   esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni normative in materia brevettuale.   Il  titolare  dell'A.I.C.  del   farmaco   generico   e'   altresi' responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14, comma 2, del decreto  legislativo  n.  219/2006  che  impone  di  non includere  negli  stampati   quelle   parti   del   riassunto   delle caratteristiche del prodotto del medicinale  di  riferimento  che  si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da  brevetto  al momento dell'immissione in commercio del medicinale.     |  
|   |                                 Art. 4 
                          Disposizioni finali 
   La presente determina ha effetto dal  giorno  successivo  a  quello della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana    e    sara'    notificata    alla    societa'     titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale. 
     Roma, 6 settembre 2019 
                                       Il direttore generale: Li Bassi     |  
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