Gazzetta n. 225 del 25 settembre 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 31 luglio 2019
Proroga del termine di aggiudicazione dei lavori relativi agli interventi finanziati con le economie dei mutui BEI 2015. (Decreto n. 687/2019).


IL MINISTRO
DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca (di seguito, decreto-legge n. 104 del 2013);
Visto in particolare l'art. 10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, che prevede che, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprieta' pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprieta' degli enti locali, nonche' la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti per la programmazione triennale, le regioni interessate possano essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca a stipulare appositi mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la societa' Cassa depositi e prestiti S.p.a. e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
Visto inoltre il medesimo art. 10, cosi' come modificato dall'art. 1, comma 176, della legge 13 luglio 2015, n. 107, che stabilisce, per la realizzazione dei predetti interventi, contributi pluriennali per euro 40 milioni per l'anno 2015 e per euro 50 milioni annui per la durata residua dell'ammortamento del mutuo a decorrere dall'anno 2016 e fino al 2044;
Visto in particolare, l'ultimo periodo del comma 1 del citato art. 10 che prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per definire le modalita' di attuazione della norma per l'attivazione dei mutui e per la definizione di una programmazione triennale, in conformita' ai contenuti dell'Intesa sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 1° agosto 2013 tra il Governo, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali;
Visto il decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, convertito, con, modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive e, in particolare, l'art. 9, comma 2-quater, che ha esteso l'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, ricomprendendo tra gli immobili oggetto di interventi di edilizia scolastica anche quelli adibiti all'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1, recante accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali e, in particolare, l'art. 19, il quale dispone che a modifica delle leggi vigenti, le rate dei mutui, concessi per l'esecuzione di opere pubbliche e di opere finanziate dallo Stato o dai enti pubblici, sono erogate sulla base degli stati di avanzamento vistati dal capo dell'Ufficio tecnico o, se questi manchi, dal direttore dei lavori;
Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia scolastica, e in particolare gli articoli 4 e 7, recanti norme, rispettivamente, in materia di programmazione, attuazione e finanziamento degli interventi, nonche' di anagrafe dell'edilizia scolastica;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) e, in particolare, l'art. 4, comma 177, come modificato e integrato dall'art. 1, comma 13, del decreto- legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, nonche' dall'art. 1, comma 85, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che reca disposizioni sui limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative (di seguito, legge n. 350 del 2003);
Visto altresi', il comma 177-bis del medesimo art. 4 della citata legge n. 350 del 2003, introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha integrato la disciplina in materia di contributi pluriennali, prevedendo, in particolare, che il relativo utilizzo e' autorizzato con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quello previsto a legislazione vigente;
Vista la legge del 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) e, in particolare, l'art. 1, commi 75 e 76, che detta disposizioni in materia di ammortamento di mutui attivati ad intero carico del bilancio dello Stato;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante legge di contabilita' e finanza pubblica e, in particolare, l'art. 48, comma 1, che prevede che nei contratti stipulati per operazioni finanziarie, che costituiscono quale debitore un'amministrazione pubblica, e' inserita apposita clausola che prevede a carico degli istituti finanziatori l'obbligo di comunicare in via telematica, entro trenta giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, all'ISTAT e alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione finanziaria con indicazione della data e dell'ammontare della stessa, del relativo piano delle erogazioni e del piano di ammortamento distintamente per quota capitale e quota interessi, ove disponibile;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, e in particolare l'art. 11, commi 4-bis e seguenti, il quale prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata per la definizione di priorita' strategiche, modalita' e termini per la predisposizione e l'approvazione di appositi piani triennali, articolati in annualita', di interventi di edilizia scolastica nonche' i relativi finanziamenti;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l'art. 1, comma 160, con il quale si stabilisce che la programmazione nazionale predisposta ai sensi del citato art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013 rappresenta il piano del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2015-2017 e sostituisce i piani di cui all'art. 11, comma 4-bis, del il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita', e in particolare l'art. 4, comma 3-quinquies;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 23 gennaio 2015, con cui sono stati individuati i criteri e le modalita' di attuazione del citato art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013 (di seguito, decreto interministeriale 23 gennaio 2015);
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2015, n. 160 (di seguito, decreto ministeriale n. 160 del 2015), con cui sono state ripartite, su base regionale, le risorse previste come attivabili in termini di volume di investimento derivanti dall'utilizzo dei contributi trentennali autorizzati dall'art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, riportando per ciascuna regione la quota di contributo annuo assegnato che costituisce il limite di spesa a carico del bilancio dello Stato;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 27 aprile 2015, n. 8875 (di seguito, decreto interministeriale n. 8875 del 2015), con cui e' stato prorogato al 30 aprile 2015 il termine di scadenza per la predisposizione, da parte delle regioni, dei rispettivi piani triennali di edilizia scolastica e al 31 maggio 2015 il termine entro il quale il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sulla base dei piani triennali regionali, predispone un'unica programmazione nazionale;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 29 maggio 2015, n. 322 (di seguito, decreto ministeriale n. 322 del 2015), con il quale si e' proceduto a predisporre la programmazione unica nazionale 2015-2017 in materia di edilizia scolastica redatta sulla base dei piani regionali pervenuti al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 1° settembre 2015, n. 640 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' stato autorizzato l'utilizzo - da parte delle regioni, per il finanziamento degli interventi inclusi nei piani regionali triennali di edilizia scolastica di cui alla programmazione unica nazionale 2015-2017, ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale 23 gennaio 2015 - dei contributi pluriennali di euro 40.000.000,00 annui, decorrenti dal 2015 e fino al 2044, previsti dall'art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, per le finalita', nella misura e per gli importi a ciascuna regione assegnati per effetto dei decreti sopra richiamati;
Visto in particolare l'art. 1 del sopracitato decreto interministeriale n. 640 del 2015, con il quale tra l'altro si stabilisce che l'utilizzo dei contributi pluriennali di cui al comma 1, quantificato includendo nel costo di realizzazione dell'intervento anche gli oneri di finanziamento, avviene per i singoli beneficiari sulla base di quanto riportato nell'Allegato A, che e' parte integrante e sostanziale del predetto decreto, in relazione alla decorrenza e alla scadenza degli stessi, al netto ricavo attivabile a seguito delle operazioni finanziarie di attualizzazione, con oneri di ammortamento per capitale e interessi posti a carico del bilancio dello Stato, che le regioni, soggetti beneficiari dei contributi, sono autorizzate a perfezionare con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la societa' Cassa depositi e prestiti S.p.a. e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche' al piano delle erogazioni del netto ricavo stesso, che indica il limite massimo degli importi utilizzabili in ciascun anno. Eventuali variazioni del suddetto piano, derivanti da esigenze adeguatamente documentate dei soggetti beneficiari dei contributi devono essere preventivamente comunicate al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca che provvede a richiedere autorizzazione in tal senso al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
Visto altresi', che nel medesimo decreto interministeriale n. 640 del 2015 si stabilisce che il contratto di mutuo da stipulare da parte di ogni singola regione deve essere sottoposto al preventivo nulla osta del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione VI;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7 dicembre 2016, n. 968, con il quale sono stati autorizzati per alcune regioni ulteriori interventi a valere sul mutuo di cui al predetto decreto interministeriale n. 640 del 2015;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 13 marzo 2018, n. 216, con il quale e' stato approvato l'aggiornamento relativo all'annualita' 2017 della programmazione 2015-2017;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 26 marzo 2018, n. 243, con il quale sono stati autorizzati, a valere sul mutuo sul 2016, alcuni interventi rientranti nell'annualita' 2017 approvata con il predetto decreto n. 216 del 2018;
Visto il decreto del direttore della Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale 31 ottobre 2018, n. 663, con il quale, a seguito di ricognizione da parte delle regioni dello stato di attuazione dei propri interventi, sono state accertate, nella misura complessiva di euro 177.476.225,00 le economie complessive, maturate a valere sui contributi pluriennali di cui al decreto interministeriale n. 640 del 2015;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 3 gennaio 2019, n. 2 con il quale, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono state assegnate le economie maturate dalle regioni con riferimento ai piani di intervento autorizzati con decreto interministeriale n. 640 del 2015;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 21 giugno 2019, n. 550, con il quale si e' proceduto ad autorizzare ulteriori interventi della Regione Emilia Romagna e rettificare alcuni interventi delle regioni Basilicata e Sardegna;
Dato atto che le regioni in virtu' dell'autorizzazione di cui al richiamato decreto interministeriale n. 640 del 2015 hanno proceduto alla sottoscrizione dei contratti di mutuo;
Dato atto che l'iniziale piano di erogazione dei mutui prevedeva che l'ultima erogazione avvenisse entro il 31 dicembre 2017;
Considerato che il termine per l'ultima erogazione fissato al 31 dicembre 2017 e' stato prorogato al 31 dicembre 2018, in virtu' di nulla osta del Ministero dell'economia e della finanze con nota 6 marzo 2017, prot. n. 36880;
Dato atto che successivamente, con nota del 22 giugno 2018, prot. n. 20484, e' stato chiesta al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Ragioneria generale dello Stato - l'autorizzazione alla variazione dei piani delle erogazioni con allungamento degli stessi all'anno 2020;
Considerato che il Ministero dell'economia e delle finanze con nota del 19 luglio 2018, prot. n. 181331, ha comunicato di non aver nulla da osservare in merito alla richiesta formulata;
Dato atto che secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 3 gennaio 2019, n. 2 gli enti locali di cui agli elenchi da A ad U allegati al medesimo decreto sono stati autorizzati ad avviare e/o a completare gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici ivi contenuti, provvedendo alla proposta di aggiudicazione degli stessi interventi entro e non oltre il termine di centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, pena la decadenza dal finanziamento;
Considerato che il sopracitato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 3 gennaio 2019, n. 2 e' stato pubblicato nella Serie generale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 aprile 2019, n. 80, per cui il termine per la proposta di aggiudicazione degli interventi scade il 1° ottobre 2019;
Dato atto che alcuni enti locali hanno manifestato difficolta' a rispettare la data di aggiudicazione del 1° ottobre 2019 per criticita' tecniche incontrate nello sviluppo delle progettazioni;
Considerato che l'art. 1, comma 4 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 3 gennaio 2019, n. 2 prevede anche che il termine di conclusione dei lavori e di rendicontazione non puo' superare la data del 15 ottobre 2020 in ragione dei tempi definiti nei piani di erogazione regionali autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze e concordati con la Banca europea degli investimenti;
Ritenuto che una proroga del termine di aggiudicazione non impatti sul termine ultimo del 15 ottobre 2020 per il completamento dei lavori e per la rendicontazione degli stessi di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 3 gennaio 2019, n. 2;
Ritenuto quindi possibile, nel rispetto del termine di completamento dei lavori e di rendicontazione degli stessi fissato per il 15 ottobre 2020, concedere una proroga del termine per la proposta di aggiudicazione degli interventi dal 1° ottobre 2019 al 31 dicembre 2019, pena la decadenza dal contributo concesso con il menzionato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 3 gennaio 2019, n. 2;

Decreta:

Art. 1

Proroga del termine per la proposta di aggiudicazione

1. Il termine di cui all'art. 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 3 gennaio 2019, n. 2 per la proposta di aggiudicazione da parte degli enti locali beneficiari dei finanziamenti e' prorogato al 31 dicembre 2019.
2. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 determina la decadenza dal contributo concesso con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 3 gennaio 2019, n. 2.
3. Resta fermo il termine di cui all'art. 1, comma 4, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 3 gennaio 2019, n. 2 per il completamento dei lavori e la rendicontazione degli stessi.
Il presente decreto e' sottoposto ai controlli di legge.
Roma, 31 luglio 2019

Il Ministro: Bussetti

Registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 2019 Ufficio di controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne n. 2945