Gazzetta n. 224 del 24 settembre 2019 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 20 agosto 2019 |
Costituzione di uno o piu' fondi comuni di investimento immobiliare ai sensi dell'articolo 33, comma 8-ter del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (di seguito, l'«art. 33») che ha previsto la costituzione di una societa' di gestione del risparmio per l'istituzione di uno o piu' fondi di investimento immobiliari a cui trasferire o conferire immobili pubblici; Visto, in particolare, il comma 8-ter del predetto art. 33 che, allo scopo di conseguire la riduzione del debito pubblico, consente al Ministro dell'economia e delle finanze di promuovere, con le modalita' di cui all'art. 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, la costituzione di uno o piu' fondi comuni d'investimento immobiliare, a cui trasferire o conferire immobili di proprieta' dello Stato non utilizzati per finalita' istituzionali, nonche' diritti reali immobiliari; Visto il predetto comma 8-ter, il quale stabilisce altresi' che ai fondi ivi previsti possono conferire beni immobili anche i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 33; Visto il predetto art. 33, comma 7 che prevede che agli apporti e ai trasferimenti ai fondi effettuati ai sensi del medesimo articolo si applicano, tra l'altro, gli articoli 1, 3 e 4 del decreto-legge n. 351/2001; Visto l'art. 4 del decreto-legge n. 351/2001, secondo il quale il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a promuovere la costituzione di uno o piu' fondi comuni di investimento immobiliare, conferendo o trasferendo beni immobili a uso diverso da quello residenziale dello Stato, individuati con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, che disciplinano, altresi', le procedure per il collocamento delle quote del fondo e i criteri di attribuzione dei proventi derivanti dalla vendita delle quote; Considerate le finalita' dell'art. 33, comma 8-ter, che subordinano la costituzione del fondo e l'alimentazione dello stesso da parte dei soggetti pubblici all'obiettivo di riduzione del debito pubblico, attraverso la dismissione e liquidazione del patrimonio immobiliare e/o mediante la cessione delle quote sul mercato secondo le strutture piu' idonee ed efficienti a tal fine; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria ed in particolare la parte II, titolo III, capo II, recante disposizioni in materia di OICR italiani; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 marzo 2015, n. 30 recante il «Regolamento attuativo dell'art. 39 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani»; Visto, in particolare, l'art. 12, comma 5 di tale decreto, ai sensi del quale in caso di conferimenti di beni immobili i fondi immobiliari debbono acquisire un'apposita relazione di stima elaborata da esperti indipendenti di cui all'art. 16 del medesimo decreto; Visto l'art. 1, comma 422 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) che impegna il Governo ad attuare, nel periodo 2019-2021, con la cooperazione dei soggetti istituzionali competenti e utilizzando tutti gli strumenti previsti dalla normativa di settore, un programma di dismissioni immobiliari volto a conseguire introiti per un importo non inferiore a 950 milioni di euro per l'anno 2019 e a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, al netto delle quote non destinate al Fondo per ammortamento dei titoli di Stato o alla riduzione del debito degli enti; Visto l'art. 1, comma 423 della legge di bilancio 2019, come modificato dall'art. 25 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, il quale individua gli immobili da ricomprendere nel piano di cessione di immobili pubblici di cui al citato comma 422; Considerato che, per promuovere la costituzione dei citati fondi di investimento immobiliari di cui al predetto comma 8-ter dell'art. 33, il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale della Societa' investimenti immobiliari italiani Societa' di gestione del risparmio per azioni (di seguito, «InvImIt SGR S.p.a.»), costituita, ai sensi del comma 1 del citato art. 33, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 maggio 2013, n. 125, ed autorizzata alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, di cui all'art. 34 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, con provvedimento della Banca d'Italia dell'8 ottobre 2013; Considerata l'esigenza di promuovere la costituzione di un nuovo fondo di investimento immobiliare di tipo chiuso riservato cui conferire o trasferire immobili di proprieta' dello Stato non utilizzati per finalita' istituzionali, nonche' diritti reali immobiliari, cui potranno essere conferiti o trasferiti, ai sensi del comma 8-ter dell'art. 33, anche immobili di proprieta' dei soggetti di cui al comma 2 dell'art. 33, tra cui gli enti pubblici; Ritenuta l'opportunita' di consentire ai citati fondi di operare, previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, attraverso uno o piu' comparti;
Decreta:
Art. 1
1. E' avviata la costituzione di uno o piu' fondi comuni di investimento immobiliare di cui all'art. 33, comma 8-ter, cui conferire o trasferire immobili di proprieta' dello Stato non utilizzati per finalita' istituzionali e diritti reali immobiliari, nonche' conferire o trasferire immobili di proprieta' dei soggetti di cui al comma 2 dell'art. 33, tra cui gli enti pubblici. 2. I fondi possono operare, previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, attraverso uno o piu' comparti. 3. InvImIt SGR S.p.a.: a) assiste i soggetti apportanti, con oneri a condizioni di mercato e a loro carico in proporzione al valore di apporto, nell'individuazione degli immobili e dei diritti reali immobiliari da conferire o trasferire e in ogni attivita' relativa alla costituzione dei fondi di cui al presente decreto; b) gestisce, con oneri a condizioni di mercato, i fondi costituiti ai sensi del presente decreto; c) provvede con adeguata pubblicita' e trasparenza alla ricerca di soggetti interessati all'acquisto delle quote di proprieta' dei soggetti apportanti avvalendosi, se del caso, di advisor o intermediari abilitati. 4. Le modalita' di costituzione del patrimonio immobiliare dei fondi, di partecipazione, le caratteristiche dei fondi, le modalita' di sottoscrizione delle quote, le caratteristiche delle quote emesse a fronte dei conferimenti sono definite nei regolamenti di gestione dei fondi. 5. Con successivi decreti verranno conferiti o trasferiti ai fondi di cui al comma 1, previa individuazione da parte dell'Agenzia del demanio, gli immobili di proprieta' dello Stato. 6. Dall'applicazione del presente decreto non derivano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo secondo la normativa vigente.
Roma, 20 agosto 2019
Il Ministro: Tria
Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2019, Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1-1204 |
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