IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei ministri per la programmazione economica» e visto, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonche' le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni; Vista la delibera 28 novembre 2018, n. 82, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 3 aprile 2019, concernente il «regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive modificazioni, e in particolare l'art. 166, comma 4-bis, il quale prevede che «il CIPE puo' disporre la proroga dei termini previsti... in casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni»; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n. 194, e successive modificazioni, con il quale e' stata soppressa la Struttura tecnica di missione, istituita con decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e successive modificazioni, e i compiti di cui agli articoli 3 e 4 del medesimo decreto sono stati trasferiti alle competenti direzioni generali del Ministero, alle quali e' demandata la responsabilita' di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, «Codice dei contratti pubblici» e visti in particolare: 1. l'art. 200, comma 3, che prevede che, in sede di prima individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettua una ricognizione di tutti gli interventi gia' compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento pluriennale di pianificazione (DPP) di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti; 2. l'art. 201, comma 9, che prevede che, fino all'approvazione del primo Documento pluriennale di pianificazione, valgono come programmazione degli investimenti in materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione e programmazione e i piani, comunque denominati, gia' approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo o in relazione ai quali sussiste un impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea; 3. l'art. 214, comma 2, lettere d) e f), in base al quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) provvede alle attivita' di supporto a questo Comitato per la vigilanza sulle attivita' di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese e cura l'istruttoria sui progetti di fattibilita' e definitivi, anche ai fini della loro sottoposizione alla deliberazione di questo Comitato in caso di infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto; 4. l'art. 214, comma 11, che prevede che in sede di prima applicazione restano comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto legislativo n. 163 del 2006; 5. l'art. 216, commi 1, 1-bis e 27, che, fatto salvo quanto previsto nel citato decreto legislativo n. 50 del 2016, stabiliscono rispettivamente che: 5.1. lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore; 5.2. per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche gia' inseriti negli strumenti di programmazione approvati, e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia gia' stata avviata alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina previgente; 5.3. le procedure per la valutazione d'impatto ambientale delle grandi opere, avviate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo la disciplina gia' prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, sono concluse in conformita' alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti; Considerato che alla proposta all'esame, alla luce delle sopracitate disposizioni, e in particolare di quanto previsto all'art. 214, comma 11, e all'art. 216, comma 27, del decreto legislativo n. 50 del 2016, sono applicabili le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163 del 2006; Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2002, supplemento ordinario, con la quale questo Comitato, ai sensi dell'allora vigente legge 21 dicembre 2001, n. 443, ha approvato il 1° programma delle infrastrutture strategiche, che nell'allegato 4, relativo alle infrastrutture strategiche nel settore del gas, e piu' specificatamente alla tabella 4 include il «Progetto per la coltivazione di giacimenti di idrocarburi Tempa Rossa», il cui finanziamento e' previsto a carico dei soggetti privati che realizzano l'opera; Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 2003, con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto che il MIT e' chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche; Vista la delibera 1° agosto 2014, n. 26, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 2015, supplemento ordinario, con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole sull'XI allegato infrastrutture alla nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza - DEF 2013, che riporta, nella tabella «0 Programma delle infrastrutture strategiche», nell'ambito dei «Giacimenti idrocarburi», l'infrastruttura «Giacimento Idrocarburi - Tempa Rossa» nella quale figura l'intervento «Sviluppo del giacimento petrolifero Tempa Rossa»; Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5, istituisce presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato; Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto (CUP) e, in particolare: 1. la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2003, e la relativa errata corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 2003, nonche' la delibera 29 settembre 2004, n. 24, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 2004, con le quali questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del Codice unico di progetto e ha stabilito che il Codice unico di progetto, deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti; 2. la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice unico di progetto; 3. la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2010, n. 217, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del Codice unico di progetto sugli strumenti di pagamento; Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»; Visto l'art. 179, comma 6 del decreto legislativo n. 163 del 2006, soppresso dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ma rimasto in vigore in via transitoria per le opere di cui era stata gia' avviata la procedura per la valutazione di impatto ambientale prima del 18 aprile 2016, che prevede che «le funzioni amministrative... relative alla realizzazione all'esercizio delle infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico sono svolte di concerto tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero delle attivita' produttive»; Viste le delibere 21 dicembre 2007, n. 139, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 1° agosto 2008, e 23 marzo 2012, n. 18, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2012, con le quali questo Comitato ha, rispettivamente, approvato il progetto preliminare e il progetto definitivo dell'intervento in esame; Vista la nota 22 marzo 2019, n. 387, con la quale Total E&P Italia S.p.a., (Total), soggetto aggiudicatore dell'intervento, ha chiesto alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE), al MIT e al Ministero dello sviluppo economico (MISE) la proroga di due anni del termine previsto per l'emanazione dei decreti di esproprio; Vista la nota 14 maggio 2019, n. 19556, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) ha richiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato della proroga della dichiarazione di pubblica utilita' inerente l'intervento «Opere per lo sviluppo del giacimento Tempa Rossa » e ha trasmesso la relativa documentazione istruttoria, rappresentando tuttavia, quale riserva, «che, dalla unita relazione di sintesi, emerge che il soggetto aggiudicatario non ha proceduto all'invio agli interessati delle comunicazioni relative all'avvio del procedimento di proroga della dichiarazione di pubblica utilita'»; Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal MIT ed in particolare: 1. che, nell'ambito della concessione di idrocarburi denominata «Gorgoglione», e' stato approvato il progetto definitivo concernente la realizzazione del Piano di sviluppo del giacimento di idrocarburi denominato «Tempa Rossa», costituito principalmente dalla realizzazione di sei pozzi, del centro olio e del centro GPL e comprensivo anche di opere strettamente correlate al progetto ma che di fatto non sono pertinenze di miniera; 2. che le attivita' per la costruzione delle opere del progetto sono state completate e sono in corso le opere di ingegneria naturalistica e ripristino ambientale; 3. che Total effettuera' successivamente prove di esercizio funzionali con idrocarburi, con utilizzo di gas di rete ed idrocarburi da giacimento, per testare gli impianti del sito; 4. che Total ha dichiarato che i terreni interessati al progetto sono detenuti a seguito di accordi bonari in corso di perfezionamento e di decreti di esproprio in corso di registrazione e trascrizione; 5. che la richiesta di Total di proroga della dichiarazione di pubblica utilita' e' motivata dalla necessita' di ultimare le opere di ingegneria e ripristino ambientale e di completare l'acquisizione di alcune aree interessate dal progetto, sulle quali sono state gia' realizzate in tutto o in parte le opere previste; 6. che, inoltre, Total sostiene che il perfezionamento degli atti di acquisizione delle aree ha incontrato difficolta' a seguito dell'estrema frammentazione delle proprieta' nei territori interessati da progetto; 7. che, con nota 13 maggio 2019, n. 594, Total ha dichiarato che il termine di adozione dei decreti di esproprio scadra' il 26 maggio 2019; 8. che Total non ha provveduto all'invio agli interessati delle comunicazioni relative all'avvio del procedimento di proroga della dichiarazione di pubblica utilita'; 9. che, con nota 13 maggio 2019, n. 603, Total ha dichiarato che provvedera' sollecitamente, e comunque entro il termine che le sara' indicato, alla pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento per la proroga della dichiarazione di pubblica utilita', valutando successivamente le eventuali osservazioni dei soggetti interessati che dovranno intervenire entro il termine di sessanta giorni dalla citata pubblicazione; 10. che il costo del progetto definitivo, esclusi i due ulteriori pozzi e le relative opere connesse, ammontava a 1.411,8 milioni di euro, di cui: ================================================= | | Importi | | Costi | (in milioni | | | di euro) | +===============================+===============+ |costi di costruzione e oneri | | |antimafia | 1.037,8 | +-------------------------------+---------------+ |costi legati alla sicurezza | 20,3 | +-------------------------------+---------------+ |adempimento prescrizioni | 103,7 | +-------------------------------+---------------+ |decommissioning | 250,0 | +-------------------------------+---------------+ | totale| 1.411,8 | +-------------------------------+---------------+ 11. che il suddetto costo e' integralmente finanziato dal soggetto aggiudicatore; 12. che, con nota 13 maggio 2019, n. 593, il suddetto soggetto aggiudicatore ha dichiarato di assumere a proprio carico ogni onere, anche relativo agli indennizzi, dovuti in seguito alla concessione della proroga; Considerato che, diversamente da quanto indicato dalla Total, la proroga della pubblica utilita' scade il 21 maggio 2019 anziche' il 26 maggio 2019, in quanto in tale data saranno scaduti i sette anni, a partire dalla registrazione della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica da parte della Corte dei conti, previsti dall'art. 166, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006 durante i quali e' possibile emanare i decreti di esproprio, poiche' la delibera che contiene l'approvazione originaria della dichiarazione di pubblica utilita' (n. 18 del 2012) e' stata registrata dalla Corte dei conti in data 21 maggio 2012; Vista la nota 15 maggio 2019, n. 2717, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della riunione, contenente le valutazioni e le prescrizioni; Vista la dichiarazione depositata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in seduta del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 15 maggio 2019, assunta a protocollo n. 2773 del 17 maggio 2019, con la quale e' riassunta la proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Sottosegretario allo sviluppo economico, con la seguente nota: «Rilevata la carente motivazione in ordine alle ragioni della reiterazione dei vincoli preordinati all'espropriazione Rilevata l'omessa comunicazione agli aventi diritto dell'avvio del relativo procedimento D'intesa fra il MIT e il Ministero dello sviluppo economico Non si approva la richiesta di reiterazione»; Vista la mail del 20 maggio 2019, acquisita a protocollo del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica n. 2797 del 20 maggio 2019, con la quale il Direttore generale per le dighe e le infrastrutture idriche e elettriche del MIT, faceva presente che al momento non risultavano emersi elementi aggiuntivi rispetto a quanto gia' rappresentato nell'istruttoria presentata al Dipartimento; Vista la nota 20 maggio 2019, n. 2794, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni. Considerato il dibattito svoltosi in seduta del Comitato il 20 maggio 2019, che ha fatto proprio l'esito della discussione della riunione del 15 maggio, nel corso della quale il Comitato interministeriale per la programmazione economica ha ritenuto di non approvare la richiesta di proroga della dichiarazione di pubblica utilita' presentata da Total relativamente alle opere per lo sviluppo del giacimento di idrocarburi in Basilicata nei Comuni di Corleto Perticare, Guardia Perticara e Gorgoglione, rilevando la carente motivazione in ordine alle ragioni della reiterazione dei vincoli preordinati all'espropriazione, nonche' l'omessa comunicazione agli aventi diritto dell'avvio del relativo procedimento. Preso atto che i due ministeri competenti propongono di non approvare la richiesta della Societa' Total E&P Italia S.p.a. in considerazione dell'omessa pubblicazione, da parte della Societa', dell'avviso di avvio del procedimento di proroga della dichiarazione di pubblica utilita' e della carente motivazione dell'istanza, atteso che non costituiscono casi di forza maggiore o altre giustificate ragioni la «necessita' di ultimare le opere di ingegneria naturalistica e ripristino ambientale in relazione alle opere da realizzare» e le «difficolta' scaturite dall'estrema frammentazione della proprieta' dei territori interessati dalla realizzazione delle opere»; Su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dello sviluppo economico;
Delibera:
la presa d'atto che la richiesta di proroga della dichiarazione di pubblica utilita' per le opere per lo sviluppo del giacimento di idrocarburi denominato «Tempa Rossa» non e' approvata.
Roma, 20 maggio 2019
Il Presidente: Conte Il segretario: Crippa
Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2019 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1-1205 |