IL COMITATO INTERMINISTERIALE                    PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
   Vista la legge 27 febbraio 1967, n.  48,  recante  «Attribuzioni  e ordinamento  del  Ministero  del  bilancio  e  della   programmazione economica  e  istituzione  del   Comitato   dei   ministri   per   la programmazione  economica»  e  visto,  in  particolare,  l'art.   16, concernente   l'istituzione   e   le   attribuzioni   del    Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonche'  le successive disposizioni legislative relative alla composizione  dello stesso Comitato;   Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;   Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;   Vista la  delibera  28  novembre  2018,  n.  82,  pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale  n.  79  del  3  aprile  2019,   concernente   il «regolamento  interno   del   Comitato   interministeriale   per   la programmazione economica»;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n. 327,  recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica  utilita',  e successive modificazioni;   Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in  attuazione  delle  direttive  nn.  2004/17/CE  e  2004/18/CE»,  e successive modificazioni, e in particolare l'art. 166,  comma  4-bis, il quale prevede che «il CIPE puo' disporre la  proroga  dei  termini previsti... in casi  di  forza  maggiore  o  per  altre  giustificate ragioni»;   Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti 9 giugno 2015, n. 194, e successive modificazioni, con  il  quale  e' stata soppressa la  Struttura  tecnica  di  missione,  istituita  con decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e  successive modificazioni, e i compiti di cui agli articoli 3 e  4  del  medesimo decreto sono stati trasferiti alle competenti direzioni generali  del Ministero, alle quali e' demandata la responsabilita'  di  assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;   Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  «Codice  dei contratti pubblici» e visti in particolare:     1. l'art. 200, comma  3,  che  prevede  che,  in  sede  di  prima individuazione delle infrastrutture e degli  insediamenti  prioritari per lo sviluppo del Paese, il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti effettua una ricognizione  di  tutti  gli  interventi  gia' compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, vigenti alla data  di  entrata  in  vigore  del  medesimo decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento pluriennale di pianificazione (DPP) di cui al  decreto  legislativo  29  dicembre 2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti;     2. l'art. 201, comma 9, che prevede  che,  fino  all'approvazione del primo  Documento  pluriennale  di  pianificazione,  valgono  come programmazione degli investimenti  in  materia  di  infrastrutture  e trasporti gli strumenti di pianificazione e programmazione e i piani, comunque denominati, gia' approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata in vigore  dello  stesso  decreto  legislativo  o  in relazione ai quali sussiste  un  impegno  assunto  con  i  competenti organi dell'Unione europea;     3. l'art. 214, comma 2, lettere d) e f),  in  base  al  quale  il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  (MIT)  provvede  alle attivita' di supporto  a  questo  Comitato  per  la  vigilanza  sulle attivita' di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e  della successiva realizzazione delle infrastrutture  e  degli  insediamenti prioritari per  lo  sviluppo  del  Paese  e  cura  l'istruttoria  sui progetti di fattibilita' e  definitivi,  anche  ai  fini  della  loro sottoposizione alla deliberazione  di  questo  Comitato  in  caso  di infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo  del  Paese, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni  per  l'approvazione del progetto;     4. l'art. 214, comma  11,  che  prevede  che  in  sede  di  prima applicazione restano comunque  validi  gli  atti  e  i  provvedimenti adottati e sono  fatti  salvi  gli  effetti  prodotti  e  i  rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto  legislativo  n. 163 del 2006;     5. l'art. 216, commi 1, 1-bis  e  27,  che,  fatto  salvo  quanto previsto nel citato decreto legislativo n. 50 del 2016,  stabiliscono rispettivamente che:       5.1. lo stesso si applica alle procedure e ai contratti  per  i quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura  di  scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data  della  sua entrata in vigore;       5.2.  per  gli  interventi  ricompresi  tra  le  infrastrutture strategiche  gia'  inseriti   negli   strumenti   di   programmazione approvati, e per i quali  la  procedura  di  valutazione  di  impatto ambientale sia gia' stata avviata alla data di entrata in vigore  del suddetto decreto legislativo,  i  relativi  progetti  sono  approvati secondo la disciplina previgente;       5.3. le procedure per la valutazione d'impatto ambientale delle grandi opere, avviate alla data di entrata  in  vigore  del  suddetto decreto legislativo  n.  50  del  2016  secondo  la  disciplina  gia' prevista dagli articoli 182,  183,  184  e  185  di  cui  al  decreto legislativo n. 163  del  2006,  sono  concluse  in  conformita'  alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca  del predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti;   Considerato  che  alla  proposta   all'esame,   alla   luce   delle sopracitate  disposizioni,  e  in  particolare  di  quanto   previsto all'art. 214, comma  11,  e  all'art.  216,  comma  27,  del  decreto legislativo n. 50 del 2016,  sono  applicabili  le  disposizioni  del previgente decreto legislativo n. 163 del 2006;   Vista la delibera  21  dicembre  2001,  n.  121,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del  2002,  supplemento  ordinario,  con  la quale questo Comitato, ai sensi dell'allora vigente legge 21 dicembre 2001, n. 443, ha  approvato  il  1°  programma  delle  infrastrutture strategiche,  che  nell'allegato  4,  relativo  alle   infrastrutture strategiche nel settore del gas, e piu' specificatamente alla tabella 4  include  il  «Progetto  per  la  coltivazione  di  giacimenti   di idrocarburi Tempa Rossa», il cui finanziamento e' previsto  a  carico dei soggetti privati che realizzano l'opera;   Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63, pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale n. 248 del 2003, con la quale questo Comitato ha formulato, tra  l'altro,  indicazioni  di  ordine  procedurale   riguardo   alle attivita' di supporto che il MIT e' chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione  degli  interventi  inclusi  nel  Programma delle infrastrutture strategiche;   Vista la delibera 1° agosto 2014, n. 26, pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale n. 3 del 2015, supplemento ordinario, con la  quale  questo Comitato   ha   espresso   parere   favorevole    sull'XI    allegato infrastrutture alla nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza - DEF 2013, che riporta, nella  tabella  «0  Programma  delle infrastrutture    strategiche»,    nell'ambito    dei     «Giacimenti idrocarburi», l'infrastruttura «Giacimento Idrocarburi - Tempa Rossa» nella quale figura l'intervento «Sviluppo del giacimento  petrolifero Tempa Rossa»;   Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che  all'art.  1,  comma  5, istituisce presso questo Comitato il «Sistema di  monitoraggio  degli investimenti   pubblici»   (MIP),   con   il   compito   di   fornire tempestivamente  informazioni  sull'attuazione  delle  politiche   di sviluppo e funzionale all'alimentazione  di  una  banca  dati  tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;   Vista la normativa vigente in materia di Codice unico  di  progetto (CUP) e, in particolare:     1. la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2003, e la  relativa  errata  corrige  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del  2003,  nonche'  la  delibera  29 settembre 2004, n. 24, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 2004, con le  quali  questo  Comitato  ha  definito  il  sistema  per l'attribuzione del Codice unico di progetto e  ha  stabilito  che  il Codice unico di progetto, deve essere riportato su tutti i  documenti amministrativi e  contabili,  cartacei  ed  informatici,  relativi  a progetti di investimento pubblico, e  deve  essere  utilizzato  nelle banche dati dei vari sistemi  informativi,  comunque  interessati  ai suddetti progetti;     2.  la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»  che,  all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento  pubblico  deve  essere dotato di un Codice unico di progetto;     3.  la  legge  13  agosto  2010,  n.  136,  come  modificata  dal decreto-legge 12 novembre 2010, n.  187,  convertito  in  legge,  con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2010, n. 217, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in  caso  di mancata apposizione del Codice unico di progetto sugli  strumenti  di pagamento;   Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,  concernente «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g),  della  legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  procedure  di  monitoraggio sullo  stato  di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di   verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;   Visto l'art. 179, comma 6 del decreto legislativo n. 163 del  2006, soppresso dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  ma  rimasto in vigore in via transitoria per le  opere  di  cui  era  stata  gia' avviata la procedura per la valutazione di impatto  ambientale  prima del 18 aprile 2016, che prevede che  «le  funzioni  amministrative... relative  alla  realizzazione  all'esercizio   delle   infrastrutture strategiche  per  l'approvvigionamento  energetico  sono  svolte   di concerto tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  e  il Ministero delle attivita' produttive»;   Viste le delibere  21  dicembre  2007,  n.  139,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 1° agosto 2008, e 23 marzo 2012, n. 18, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2012, con le quali questo Comitato  ha,  rispettivamente,  approvato  il  progetto preliminare e il progetto definitivo dell'intervento in esame;   Vista la nota 22 marzo 2019, n. 387, con la quale Total E&P  Italia S.p.a., (Total), soggetto aggiudicatore dell'intervento,  ha  chiesto alla Presidenza del Consiglio dei  ministri  -  Dipartimento  per  la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE), al MIT e al Ministero dello sviluppo economico (MISE) la proroga di  due anni del termine previsto per l'emanazione dei decreti di esproprio;   Vista la nota 14 maggio 2019, n. 19556, con la  quale  il  Capo  di Gabinetto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) ha richiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato della  proroga  della  dichiarazione  di  pubblica utilita' inerente l'intervento «Opere per lo sviluppo del  giacimento Tempa Rossa » e ha trasmesso la relativa documentazione  istruttoria, rappresentando tuttavia, quale riserva, «che, dalla  unita  relazione di sintesi, emerge che il soggetto aggiudicatario  non  ha  proceduto all'invio agli interessati delle comunicazioni relative all'avvio del procedimento di proroga della dichiarazione di pubblica utilita'»;   Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal MIT  ed  in particolare:     1. che, nell'ambito della concessione di  idrocarburi  denominata «Gorgoglione», e' stato approvato il progetto definitivo  concernente la realizzazione del Piano di sviluppo del giacimento di  idrocarburi denominato   «Tempa   Rossa»,   costituito    principalmente    dalla realizzazione di sei pozzi, del  centro  olio  e  del  centro  GPL  e comprensivo anche di opere strettamente correlate al progetto ma  che di fatto non sono pertinenze di miniera;     2. che le attivita' per la costruzione delle opere  del  progetto sono state  completate  e  sono  in  corso  le  opere  di  ingegneria naturalistica e ripristino ambientale;     3. che  Total  effettuera'  successivamente  prove  di  esercizio funzionali  con  idrocarburi,  con  utilizzo  di  gas  di   rete   ed idrocarburi da giacimento, per testare gli impianti del sito;     4. che Total ha dichiarato che i terreni interessati al  progetto sono detenuti a seguito di accordi bonari in corso di perfezionamento e di decreti di esproprio in corso di registrazione e trascrizione;     5. che la richiesta di Total di proroga  della  dichiarazione  di pubblica utilita' e' motivata dalla necessita' di ultimare  le  opere di ingegneria e ripristino ambientale e di completare  l'acquisizione di alcune aree interessate dal progetto, sulle quali sono state  gia' realizzate in tutto o in parte le opere previste;     6. che, inoltre, Total sostiene che il perfezionamento degli atti di acquisizione  delle  aree  ha  incontrato  difficolta'  a  seguito dell'estrema   frammentazione   delle   proprieta'   nei    territori interessati da progetto;     7. che, con nota 13 maggio 2019, n. 594, Total ha dichiarato  che il termine di adozione dei decreti di esproprio scadra' il 26  maggio 2019;     8. che Total non ha provveduto all'invio agli  interessati  delle comunicazioni relative all'avvio del procedimento  di  proroga  della dichiarazione di pubblica utilita';     9. che, con nota 13 maggio 2019, n. 603, Total ha dichiarato  che provvedera' sollecitamente, e comunque entro il termine che le  sara' indicato, alla pubblicazione dell'avviso di  avvio  del  procedimento per la proroga della dichiarazione di  pubblica  utilita',  valutando successivamente le eventuali osservazioni  dei  soggetti  interessati che dovranno intervenire entro il termine  di sessanta  giorni  dalla citata pubblicazione;     10. che il costo del progetto definitivo, esclusi i due ulteriori pozzi e le relative opere connesse, ammontava a  1.411,8  milioni  di euro, di cui:               =================================================          |                               |    Importi    |          |             Costi             |  (in milioni  |          |                               |   di euro)    |          +===============================+===============+          |costi di costruzione e oneri   |               |          |antimafia                      |    1.037,8    |          +-------------------------------+---------------+          |costi legati alla sicurezza    |     20,3      |          +-------------------------------+---------------+          |adempimento prescrizioni       |     103,7     |          +-------------------------------+---------------+          |decommissioning                |     250,0     |          +-------------------------------+---------------+          |                         totale|    1.411,8    |          +-------------------------------+---------------+        11.  che  il  suddetto  costo  e'  integralmente  finanziato  dal soggetto aggiudicatore;     12. che, con nota 13 maggio 2019, n. 593,  il  suddetto  soggetto aggiudicatore ha dichiarato di assumere a proprio carico ogni  onere, anche relativo agli indennizzi, dovuti in  seguito  alla  concessione della proroga;   Considerato che, diversamente da quanto indicato  dalla  Total,  la proroga della pubblica utilita' scade il 21 maggio 2019  anziche'  il 26 maggio 2019, in quanto in tale data saranno scaduti i sette  anni, a  partire  dalla   registrazione   della   delibera   del   Comitato interministeriale per la  programmazione  economica  da  parte  della Corte dei conti, previsti dall'art. 166,  comma  4-bis,  del  decreto legislativo n. 163 del 2006 durante i quali e'  possibile  emanare  i decreti di esproprio, poiche' la delibera che contiene l'approvazione originaria della dichiarazione di pubblica utilita' (n. 18 del  2012) e' stata registrata dalla Corte dei conti in data 21 maggio 2012;   Vista la nota 15 maggio 2019, n. 2717,  predisposta  congiuntamente dal Dipartimento per  la  programmazione  e  il  coordinamento  della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e  dal Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  posta  a  base  della riunione, contenente le valutazioni e le prescrizioni;   Vista   la   dichiarazione   depositata   dal    Ministero    delle infrastrutture   e   dei   trasporti   in   seduta    del    Comitato interministeriale per la programmazione economica del 15 maggio 2019, assunta a protocollo n. 2773 del 17 maggio  2019,  con  la  quale  e' riassunta  la  proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti e del  Sottosegretario  allo  sviluppo  economico,  con  la seguente nota:     «Rilevata la carente motivazione in  ordine  alle  ragioni  della reiterazione dei vincoli preordinati all'espropriazione     Rilevata l'omessa comunicazione agli  aventi  diritto  dell'avvio del relativo procedimento     D'intesa fra il MIT e il Ministero dello sviluppo economico     Non si approva la richiesta di reiterazione»;   Vista  la  mail  del  20  maggio  2019,  acquisita   a   protocollo del Dipartimento per  la  programmazione  e  il  coordinamento  della politica economica n. 2797 del  20  maggio  2019,  con  la  quale  il Direttore generale  per  le  dighe  e  le  infrastrutture  idriche  e elettriche del MIT, faceva presente che al  momento  non  risultavano emersi elementi  aggiuntivi  rispetto  a  quanto  gia'  rappresentato nell'istruttoria presentata al Dipartimento;   Vista la nota 20 maggio 2019, n. 2794,  predisposta  congiuntamente dal Dipartimento per  la  programmazione  e  il  coordinamento  della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e  dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base  della  seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni.   Considerato il dibattito svoltosi in  seduta  del  Comitato  il  20 maggio 2019, che ha fatto proprio  l'esito  della  discussione  della riunione  del  15  maggio,  nel  corso  della   quale   il   Comitato interministeriale per la programmazione economica ha ritenuto di  non approvare la richiesta di proroga  della  dichiarazione  di  pubblica utilita' presentata da Total relativamente alle opere per lo sviluppo del giacimento di idrocarburi in Basilicata  nei  Comuni  di  Corleto Perticare, Guardia Perticara  e  Gorgoglione,  rilevando  la  carente motivazione in ordine alle ragioni  della  reiterazione  dei  vincoli preordinati all'espropriazione, nonche' l'omessa  comunicazione  agli aventi diritto dell'avvio del relativo procedimento.   Preso atto  che  i  due  ministeri  competenti  propongono  di  non approvare la richiesta della Societa'  Total  E&P  Italia  S.p.a.  in considerazione dell'omessa pubblicazione, da  parte  della  Societa', dell'avviso di avvio del procedimento di proroga della  dichiarazione di pubblica utilita' e della carente motivazione dell'istanza, atteso che non costituiscono casi di forza  maggiore  o  altre  giustificate ragioni  la  «necessita'  di  ultimare   le   opere   di   ingegneria naturalistica e ripristino ambientale  in  relazione  alle  opere  da realizzare» e le «difficolta' scaturite  dall'estrema  frammentazione della proprieta' dei territori interessati dalla realizzazione  delle opere»;   Su proposta del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  e del Ministero dello sviluppo economico; 
                               Delibera: 
   la presa d'atto che la richiesta di proroga della dichiarazione  di pubblica utilita' per le opere per  lo  sviluppo  del  giacimento  di idrocarburi denominato «Tempa Rossa» non e' approvata. 
     Roma, 20 maggio 2019 
                                                  Il Presidente: Conte   Il segretario: Crippa 
  Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2019  Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle finanze, n. 1-1205     |