Gazzetta n. 223 del 23 settembre 2019 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO |
DECRETO 17 giugno 2019 |
Modifica al decreto 22 febbraio 2018, concernente: «Definizione dei criteri e delle modalita' di ripartizione tra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del Fondo per le mense scolastiche biologiche». |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERISTA' E DELLA RICERCA
Visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche ed integrazioni, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/1991; Visto il regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 e successive modifiche ed integrazioni, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, concernente «Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»; Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e, in particolare, l'art. 4 comma 5-quater; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» ed, in particolare, l'art. 34, comma 1; Visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»; Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ed, in particolare, l'art. 64, comma 5-bis che istituisce nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per le mense scolastiche biologiche; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro della salute del 18 dicembre 2017, n. 14771 che istituisce l'elenco delle stazioni appaltanti e dei soggetti eroganti il servizio di mensa scolastica biologica; Visto il decreto interministeriale 22 febbraio 2018, n. 2026 che definisce le modalita' di riparto del Fondo per le mense scolastiche biologiche; Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge del 9 agosto 2018, n. 97, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 2019, n. 25 recante l'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'art. 1, comma 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97; Considerato che il Piano d'azione per il futuro della produzione biologica nell'Unione europea COM (2014) 179 final del 24 marzo 2014, tra le 10 azioni previste, colloca anche «Azione 4 - Biologico e Green Public Procurement - Stimolare l'utilizzo dei prodotti biologici nella ristorazione ospedaliera e nelle mense scolastiche, e l'applicazione del metodo biologico anche nella gestione del verde delle aree pubbliche»; Considerato che il Fondo istituito con il comma 5-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 e' destinato a ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica e a realizzare iniziative di informazione e promozione nelle scuole e di accompagnamento al servizio di refezione scolastica; Ritenuto opportuno destinare quota parte del suddetto Fondo a tutte le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base della popolazione scolastica accertata dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con riferimento a ciascun anno scolastico, al fine di realizzare le iniziative di informazione e promozione nelle scuole e di accompagnamento al servizio di refezione scolastica; Considerato che la ripartizione del suddetto Fondo non deve determinare fenomeni distorsivi derivanti dall'applicazione di criteri basati esclusivamente su una proporzione lineare del numero di pasti erogati; Considerato che l'erogazione di un numero elevato di pasti comporta, per ciascuna stazione appaltante e soggetto erogante, economie di scala e misure di razionalizzazione degli acquisti non realizzabili in realta' che erogano un numero limitato di pasti; Ritenuto opportuno determinare un tetto massimo al contributo erogabile a ciascuna stazione appaltante e soggetto erogante, al fine di limitare gli effetti distorsivi e tenendo in considerazione le economie di scala derivanti dall'erogazione di un numero elevato di pasti; Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella seduta del 16 maggio 2019;
Decreta:
Art. 1
Modifiche al decreto interministeriale 22 febbraio 2018, n. 2026
1. L'art. 3 del decreto interministeriale 22 febbraio 2018, n. 2026 rubricato «Criteri generali al riparto» e' modificato come segue: 1. Il Fondo e' ripartito annualmente con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. 2. Il Fondo e' assegnato alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per almeno l'86 per cento sulla base del «Numero dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica», riportati alla data del 31 marzo di ogni anno, nell'elenco delle stazioni appaltanti e dei soggetti eroganti il servizio di mensa scolastica biologica, di cui all'art. 3 del decreto 18 dicembre 2017, n. 14771 di istituzione delle mense scolastiche biologiche. 3. Entro il 31 luglio di ogni anno, ciascuna regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano, cui e' stata assegnata la quota parte del Fondo di cui al comma 2, invia al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, una relazione illustrativa delle iniziative realizzate nell'anno precedente che evidenzia i risultati conseguiti in termini di riduzione dei costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica, in valori assoluti. Le relazioni, redatte secondo lo schema predisposto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, sono pubblicate nell'apposita sezione del sito web del Ministero. 4. Il Fondo e' assegnato per un importo non superiore al 14 per cento a tutte le regioni e province autonome, ad eccezione della Regione Emilia Romagna per la quale il livello di informazione e promozione risulta gia' soddisfatto, e ripartito sulla base della popolazione scolastica accertata dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, fonte Istat, con riferimento a ciascun anno scolastico. 5. Il Fondo di cui al comma 4, deve essere utilizzato per iniziative, di informazione e di educazione alimentare in materia di agricoltura biologica. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano inviano entro il 31 luglio di ogni anno una relazione illustrativa dei progetti e delle iniziative intraprese nelle scuole, compreso il numero degli utenti coinvolti nelle iniziative di informazione e promozione nelle scuole. 6. Il decreto di cui al comma 1 e' adottato entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base del «Numero dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica», riportati alla data del 31 marzo di ogni anno, nell'elenco delle stazioni appaltanti e dei soggetti eroganti il servizio di mensa scolastica biologica, di cui all'art. 3 del decreto 18 dicembre 2017, n. 14771 di istituzione delle mense scolastiche biologiche e sulla base della popolazione scolastica accertata dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, fonte Istat, pubblicata sul sito istituzionale del MIUR. 2. L'art. 4 del decreto interministeriale 22 febbraio 2018, n. 2026 rubricato «Assegnazione e condizioni di spesa» e' modificato come segue: 1. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano assegnatarie della quota del fondo di cui all'art. 3 comma 2, trasferiscono le risorse assegnate annualmente ai soggetti iscritti all'elenco di cui all'art. 3 del decreto del 18 dicembre 2017, n. 14771 ricadenti nel territorio di competenza, per ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica. 2. Il contributo a favore delle stazioni appaltanti e dei soggetti eroganti non puo' superare l'importo massimo del 16 per cento del fondo di cui all'art. 1, comma 1. 3. Ai fini del trasferimento di cui al comma 1, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano verificano che: a) le stazioni appaltanti, iscritte all'elenco di cui all'art. 3 del decreto del 18 dicembre 2017, n. 14771, hanno osservato le disposizioni contenute nell'art. 102, del decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni; b) i soggetti eroganti il servizio di mensa biologica, iscritti all'elenco di cui all'art. 3 del decreto del 18 dicembre 2017, n. 14771, hanno rispettato quanto disposto dall'art. 3, comma 8 dello stesso decreto. Le verifiche sono effettuate sulla base della documentazione prodotta ed a seguito di specifica richiesta di accesso al fondo avanzata dalle stazioni appaltanti e dai soggetti eroganti il servizio di mensa biologica alle regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del territorio di competenza. 4. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano utilizzano direttamente o trasferiscono ai comuni una quota delle risorse assegnate annualmente con il decreto di cui all'art. 3, comma 4, per la realizzazione di iniziative di informazione e di promozione nelle scuole e di accompagnamento al servizio di refezione finalizzate a: a) promuovere il consumo di prodotti biologici e sostenibili per l'ambiente nell'ambito dei servizi di refezione scolastica negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado; b) favorire una corretta informazione alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti, in eta' scolare, sui principi della sostenibilita' dell'agricoltura biologica, dell'educazione alimentare, della conoscenza del territorio, nonche' del rispetto del cibo, con riferimento all'art. 10 della legge 19 agosto 2016, n. 166, relativamente alle misure volte a ridurre gli sprechi nella somministrazione degli alimenti. 5. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono trasferire, se del caso, tutta o parte della quota di cui all'art. 3, comma 4, ai soggetti iscritti all'elenco di cui all'art. 3 del decreto del 18 dicembre 2017, n. 14771 ricadenti nel territorio di competenza, per ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica. 6. Eventuali risorse rese disponibili a seguito delle attivita' di verifica di cui al comma 3, possono essere utilizzate per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 4. |
| Art. 2
Entrata in vigore
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 giugno 2019
Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Centinaio
Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Bussetti
Registrato alla corte dei conti il 26 agosto 2019 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 1-878 |
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