| Gazzetta n. 223 del 23 settembre 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO |  
| DECRETO 22 luglio 2019 |  
| Criteri, modalita' e procedure per l'attuazione degli interventi  per la creazione e il consolidamento dei distretti del cibo.  |  
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                 IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE                  ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO 
                            di concerto con 
                              IL MINISTRO                       DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
   Visto il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013  relativo  all'organizzazione  comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante  modifica  dei  regolamenti  (CE)  n.  1184/2006  e  (CE)  n. 1224/2009 del consiglio e che abroga il regolamento (CE) n.  104/2000 del Consiglio;   Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo  rurale  da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n.  1698/2005  del  Consiglio,  pubblicato nella G.U.U.E del 20 dicembre 2013, n. L 347;   Visto il regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione  del  17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato  interno  in  applicazione  degli  articoli  107  e  108  del trattato, pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L  187  e,  in particolare, gli articoli 17, 19 e 41;   Visto il regolamento (UE) n.  702/2014  della  Commissione  del  25 giugno 2014 che dichiara  compatibili  con  il  mercato  interno,  in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga  il  regolamento  (CE)  n. 1857/2006, pubblicato nella G.U.U.E. 1° luglio 2014, n. L 193  e,  in particolare, l'art. 31;   Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti  di  Stato nei settori agricolo  e  forestale  e  nelle  zone  rurali  2014-2020 (2014/C 204/01);   Vista la decisione della Commissione europea C(2015) 9742 final del 6 gennaio 2016 e successive modificazioni che autorizza il regime  di Aiuto di Stato - Italia SA.42821 Contratti di filiera e di distretto;   Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art.  4,  comma  4,  lettera  c), della legge 15 marzo 1997,  n.  59»  ed  in  particolare,  l'art.  5, rubricato «Procedura valutativa»;   Visto l'art. 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.  228,  e successive modificazioni e integrazioni in materia di «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma dell'art. 7 della  legge 5 marzo 2001, n. 57»;   Visto l'art. 66, comma 1, della legge 27  dicembre  2002,  n.  289, recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello stato» (Legge finanziaria 2003)  che  istituisce  i contratti  di  filiera  e  di  distretto,   al   fine   di   favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e  il rafforzamento    dei    distretti    agroalimentari    nelle     aree sottoutilizzate;   Visto l'art. 66, comma 2, della sopracitata  legge  che  stabilisce che i criteri, le modalita' e le  procedure  per  l'attuazione  delle iniziative di cui al comma 1 sono definiti con decreto  del  Ministro delle  politiche  agricole  e  forestali,   sentita   la   Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province autonome di Trento e di Bolzano;   Visto  il  decreto  legislativo  29  marzo  2004,  n.  99,  recante «Disposizioni  in  materia  di  soggetti  e   attivita',   integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in  agricoltura,  a  norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g),  l),  ee),  della  legge  7 marzo 2003, n. 38»;   Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante  «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per  lo  sviluppo  economico, sociale e territoriale» convertito con modificazioni dalla  legge  14 maggio 2005, n. 80, ed in particolare, l'art. 10-ter, comma 1;   Visto il decreto  legislativo  27  maggio  2005,  n.  101,  recante «Ulteriori  disposizioni   per   la   modernizzazione   dei   settori dell'agricoltura e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;   Visto decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante «Misure urgenti a  sostegno  dei  settori  industriali  in  crisi»  convertito,   con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33,  ed  in  particolare l'art. 3, comma 4-ter, relativo all'introduzione  del  «Contratto  di rete», e successive modifiche e integrazioni;   Vista la legge 3 febbraio 2011,  n.  4,  recante  «Disposizioni  in materia di etichettatura e di qualita' dei prodotti  alimentari»  ed, in particolare,  l'art.  1  recante  l'estensione  dei  contratti  di filiera e di distretto a tutto il territorio nazionale;   Visto l'art. 1, commi 126 e 499 della legge 27  dicembre  2017,  n. 205,  recante  «Bilancio  di  previsione  dello  Stato   per   l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;   Visto l'art. 1, commi 657 e 660 della legge 30  dicembre  2018,  n. 145,  recante  «Bilancio  di  previsione  dello  Stato   per   l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»   Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei  Ministeri  dei beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  delle  politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e  della  tutela  del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e  disabilita'» convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;   Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 2019,  n.  1785,  recante approvazione del «Piano di intervento per  il  rilancio  del  settore agricolo e agroalimentare nei territori colpiti da Xylella»;   Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 72/2019;   Ritenuta la necessita' di definire, ai sensi del richiamato art. 1, comma 499, della legge 27 dicembre  2017,  n.  205  con  decreto  del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, i criteri, le  modalita'  e le procedure per l'attuazione degli interventi per la creazione e  il consolidamento dei distretti del cibo;   Acquisito il concerto del Ministero dello  sviluppo  economico  con nota prot. n. 0006990 del 2 luglio 2019;   Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 3 luglio 2019; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
                              Definizioni 
   1. Ai fini del presente decreto si intende per:     a) «Accordo di distretto»:  l'accordo  sottoscritto  dai  diversi soggetti  operanti  nel  territorio  del  distretto  del  cibo,   che individua il soggetto proponente, gli obiettivi, le  azioni,  incluso il Programma, i tempi di realizzazione, i risultati  e  gli  obblighi reciproci dei soggetti beneficiari;     b) «Commercializzazione di prodotti agricoli»:  la  detenzione  o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere,  mettere in vendita, consegnare o immettere sul  mercato  in  qualsiasi  altro modo detto  prodotto,  esclusa  la  prima  vendita  da  parte  di  un produttore primario a  rivenditori  o  imprese  di  trasformazione  e qualsiasi attivita' che prepara il prodotto per tale prima vendita;     c) «Contratto di distretto»: il contratto tra il  Ministero  e  i soggetti beneficiari, che hanno sottoscritto un Accordo di distretto, e che, in base alla normativa regionale, rappresentano i distretti di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e sue modificazioni, finalizzato alla realizzazione di un Programma volto a rafforzare lo sviluppo economico e sociale dei distretti stessi;     d) «Contratto di distretto Xylella»: il  contratto  di  cui  alla lettera c, in attuazione delle disposizioni dell'art.  1,  comma  126 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dell'art. 1, commi 657  e  660 della legge 30 dicembre 2018, n.  145.  Di  seguito  nel  testo  ogni riferimento  per  i  Contratti  di  distretto  si  applica  anche  al Contratto  di  distretto  Xylella,  salvo   specifiche   disposizioni richiamate espressamente nel testo;     e) «Contratto di rete»: il contratto di  cui  all'art.  3,  comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio  2009,  n.  5,  convertito,  con modificazioni, dalla  legge  9  aprile  2009,  n.  33,  e  successive modifiche e integrazioni;     f) «Contributo in conto capitale»: il contributo a fondo perduto, calcolato  in  percentuale  delle  spese  ammissibili,  erogato   dal Ministero e/o dalle regioni e province autonome;     g) «Filiera agroalimentare»: l'insieme delle fasi di  produzione, di trasformazione, di  commercializzazione  e  di  distribuzione  dei prodotti agricoli ed agroalimentari;     h) «Filiera agroenergetica»: l'insieme delle fasi di  produzione, di trasformazione e di commercializzazione  di  biomasse  di  origine agricola e di prodotti energetici;     i) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;     j) «PMI»: le piccole e medie imprese che soddisfano i criteri  di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014 o all'allegato  I del regolamento (UE) n. 651/2014;     k) «Prodotto agricolo»: i prodotti elencati nell'allegato  I  del Trattato e nell'allegato I del  regolamento  (UE)  n.  1151/2012  del Parlamento europeo e del consiglio, del 21 novembre 2012, sui  regimi di qualita' dei prodotti agricoli  e  alimentari,  ad  eccezione  dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del consiglio;     l) «Progetto»: il Programma di interventi  proposto  dal  singolo soggetto beneficiario aderente ad un Accordo di distretto;     m) «Programma»: l'insieme  dei  progetti  proposti  dai  soggetti della filiera aderenti ad un Accordo di distretto;     n) «Provvedimenti»: i bandi emanati dal Ministero  in  attuazione del presente decreto;     o) «Settore agricolo»: l'insieme delle imprese attive nel settore della   produzione   primaria,   della   trasformazione    e    della commercializzazione di prodotti agricoli;     p) «Soggetto beneficiario»: l'impresa ammessa  alle  agevolazioni previste da ciascun provvedimento;     q)  «Soggetti  della  filiera»:   le   imprese   che   concorrono direttamente   alla   produzione,    raccolta,    trasformazione    e commercializzazione   di   prodotti   agricoli,   agroalimentari    e agroenergetici e  le  imprese  che  forniscono  servizi  e  mezzi  di produzione;     r) «Soggetto gestore»: il Ministero, ovvero il soggetto da questo incaricato, ai sensi dell'art.  10-ter  del  decreto-legge  14  marzo 2005, n. 35 convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14  maggio 2005, n. 80, sulla base di quanto indicato nei singoli provvedimenti;     s) «Soggetto proponente»: il soggetto, individuato  dai  soggetti beneficiari, che assume il  ruolo  di  referente  nei  confronti  del Ministero circa l'esecuzione del Programma, nonche' la rappresentanza dei soggetti beneficiari  per  tutti  i  rapporti  con  il  Ministero medesimo, ivi inclusi quelli relativi alle  attivita'  di  erogazione delle agevolazioni;     t) «Trasformazione di prodotti agricoli»:  qualsiasi  trattamento subito da un prodotto  agricolo  a  seguito  del  quale  il  prodotto ottenuto resta un prodotto agricolo o e' trasformato in  un  prodotto non agricolo per il quale troveranno applicazione  le  condizioni  di cui all'art. 17 del regolamento (UE) n. 651/2014, eccezion fatta  per le  attivita'  realizzate  nell'azienda   agricola   necessarie   per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;     u) «Regioni  meno  sviluppate»:  i  territori  localizzati  nelle regioni meno sviluppate e in tutte le regioni il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 e' stato inferiore al 75 % della media dell'UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75 % della media del PIL dell'UE-27.     |  
|   |                                                             Allegato A 
   Tabella 1A: Aiuti agli investimenti in attivi materiali e             attivi immateriali nelle aziende agricole             connessi alla produzione agricola primaria 
               Parte di provvedimento in formato grafico
   Tabella 2A: Aiuti agli investimenti nel settore della             trasformazione di prodotti agricoli e della             commercializzazione di prodotti agricoli 
               Parte di provvedimento in formato grafico
   Tabella 3A: Aiuti per la partecipazione dei produttori di             prodotti agricoli ai regimi di qualita' e per             le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli 
               Parte di provvedimento in formato grafico
   Tab. 4A:    Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nel settore             agricolo, in esenzione ai sensi del regolamento (UE)             n. 702/2014. 
               Parte di provvedimento in formato grafico
   Tabella 5A: Aiuti in esenzione ai sensi del regolamento (UE)             n. 651/2014 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
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                           Ambito operativo 
   1. Il presente decreto disciplina,  ai  sensi  di  quanto  previsto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, i criteri, le  modalita'  e  le procedure per l'attuazione dei Contratti di distretto e Contratto  di distretto Xylella le relative misure agevolative per la realizzazione dei Programmi.   2. Gli interventi di cui al  presente  decreto  sono  diretti,  nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di  aiuti  di Stato, a concedere:     a) aiuti compatibili con il mercato interno, ai  sensi  dell'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e  c)  del  Trattato  sul  funzionamento dell'Unione  europea,   soggetti   all'obbligo   di   notifica   alla Commissione europea ai sensi dell'art. 108 del medesimo Trattato;     b) aiuti compatibili con il mercato interno, ai  sensi  dell'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e  c)  del  Trattato  sul  funzionamento dell'Unione europea, esentati dall'obbligo di notifica.   3. Gli interventi agevolativi sono attuati  con  provvedimenti  che individuano, oltre a quanto gia' previsto  nel  presente  decreto,  i requisiti di accesso  dei  soggetti  beneficiari,  le  condizioni  di ammissibilita' dei programmi e dei progetti, le spese ammissibili, la forma e l'intensita' delle  agevolazioni,  nonche'  i  termini  e  le modalita'  per  la  presentazione  delle  domande,   i   criteri   di valutazione  dei  programmi  o  progetti  e  le  modalita'   per   la concessione ed erogazione degli aiuti.     |  
|   |                                 Art. 3 
                          Misure agevolative 
   Le agevolazioni di cui al  presente  decreto  sono  concesse  nella forma del Contributo in conto capitale. Le agevolazioni sono concesse mediante una procedura di valutazione delle  domande  presentate  dai soggetti proponenti, per la selezione dei  programmi/progetti,  sulla base  di  priorita',  condizioni  minime  e  criteri  di  valutazione previsti nei provvedimenti. Possono essere ammessi alle  agevolazioni Contratti di distretto che prevedono programmi con un ammontare delle spese ammissibili compreso tra 4 milioni e 50  milioni  di  euro.  Le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni previste  dal  presente  decreto  sono  individuate  a  valere  sulle disponibilita' del  Ministero,  con  riferimento  a  quanto  previsto dall'art. 1 comma 126 e 499 della legge 27  dicembre  2017,  n.  205, nonche' in ulteriori successive disponibilita' anche delle regioni  e province autonome.     |  
|   |                                 Art. 4 
        Contratto di distretto e Contratto di distretto Xylella 
   1. Il Contratto di distretto ha lo scopo di promuovere lo  sviluppo territoriale,  la   coesione   e   l'inclusione   sociale,   favorire l'integrazione   di   attivita'   caratterizzate    da    prossimita' territoriale, garantire la sicurezza alimentare, diminuire  l'impatto ambientale  delle  produzioni,  ridurre  lo   spreco   alimentare   e salvaguardare il territorio  e  il  paesaggio  rurale  attraverso  le attivita' agricole a agroalimentari. Il Contratto di  distretto  deve quindi anche favorire processi di  riorganizzazione  delle  relazioni tra i differenti soggetti delle filiere operanti nel  territorio  del distretto del  cibo,  al  fine  di  promuovere  la  collaborazione  e l'integrazione fra i soggetti delle filiere, stimolare  la  creazione di  migliori  relazioni  di  mercato  e  garantire   prioritariamente ricadute positive sulla produzione agricola.   2. Il Contratto di distretto Xylella,  oltre  quanto  previsto  dal comma 1 del presente articolo, ha lo scopo di realizzare un programma di rigenerazione dell'agricoltura nei territori colpiti dal  batterio Xylella fastidiosa, anche attraverso il recupero di colture  storiche di qualita'.   3. Il Contratto di distretto si fonda su un  Accordo  di  distretto sottoscritto tra i diversi  soggetti  operanti  nel  territorio,  che individua il soggetto proponente, gli obiettivi, le  azioni,  incluso il programma, i tempi di realizzazione, i risultati  e  gli  obblighi reciproci.   4. Al Contratto  di  distretto  possono  partecipare  sia  soggetti beneficiari, impegnati direttamente nella realizzazione di  specifici progetti, sia soggetti coinvolti indirettamente che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di integrazione  di  filiera.  In  ogni caso, il Contratto di distretto e'  sottoscritto  dai  soli  soggetti facenti parte dell'Accordo di distretto che  sono  beneficiari  delle agevolazioni in quanto direttamente coinvolti nella realizzazione del Programma.   5. Il Programma deve essere  articolato  in  diverse  tipologie  di interventi ammissibili in relazione all'attivita' svolta dai soggetti beneficiari e dimostrare l'integrazione fra i differenti soggetti  in termini  di  miglioramento  del  grado  di  relazione  organizzativa, commerciale e in termini di distribuzione del reddito e di  vantaggio distrettuale.     |  
|   |                                 Art. 5 
              Soggetti proponenti e soggetti beneficiari 
   1.  Sono  soggetti  proponenti  del  Contratto  di   distretto   le rappresentanze di distretti del cibo  individuati  dalle  regioni  ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 18 maggio  2001,  n.  228, cosi' come modificato dall'art. 1, comma 499 della legge 27  dicembre 2017, n. 205.   2. Sono soggetti beneficiari delle agevolazioni  del  Contratto  di distretto le seguenti categorie di imprese:     a) le imprese come definite dalla  normativa  vigente,  anche  in forma consortile, le societa' cooperative e loro consorzi, nonche' le imprese organizzate in reti  di  imprese,  che  operano  nel  settore agricolo e agroalimentare;     b) le organizzazioni di produttori agricoli e le associazioni  di organizzazioni di produttori agricoli  riconosciute  ai  sensi  della normativa vigente;     c) le societa' costituite tra soggetti che esercitano l'attivita' agricola e le imprese commerciali e/o industriali  e/o  addette  alla distribuzione, purche' almeno il 51 per cento  del  capitale  sociale sia posseduto da imprenditori agricoli, cooperative agricole  e  loro consorzi o da organizzazioni  di  produttori  riconosciute  ai  sensi della normativa vigente. Il capitale  delle  predette  societa'  puo' essere posseduto, in misura non superiore al  10%,  anche  da  grandi imprese, agricole o commerciali;     d) i distretti di cui al comma  1  laddove  costituiti  in  forma societaria.  Ai  distretti  di  cui  alla  presente  lettera  non  si applicano le disposizioni di cui al precedente comma c.   3. I soggetti beneficiari di cui al  comma  2  devono  possedere  i seguenti requisiti:     a. avere una stabile organizzazione in Italia;     b. essere regolarmente costituiti ed iscritti nel registro  delle imprese;     c. essere nel pieno e libero esercizio dei  propri  diritti,  non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;     d.  non  rientrare  tra  le  imprese  che   hanno   ricevuto   e, successivamente, non rimborsato o depositato in  un  conto  bloccato, gli  aiuti  individuati  quali   illegali   o   incompatibili   dalla Commissione europea;     e. trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in  materia  di normativa edilizia ed  urbanistica,  del  lavoro,  della  prevenzione degli infortuni e  della  salvaguardia  dell'ambiente  ed  essere  in regola con gli obblighi contributivi;     f. non essere stati sottoposti alla sanzione interdittiva di  cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del  decreto  legislativo  8  giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;     g. essere in regola  con  la  restituzione  di  somme  dovute  in relazione a provvedimenti di  revoca  di  agevolazioni  concesse  dal Ministero;     h. non trovarsi  in  condizioni  tali  da  risultare  impresa  in difficolta'  cosi'  come  individuata  nella  parte  I,  capitolo  2, paragrafo 2.4, punto 15) degli orientamenti dell'Unione  europea  per gli aiuti di Stato nei settori agricolo  e  forestale  e  nelle  zone rurali 2014-2020 o dall'art. 2, punto 18)  del  regolamento  (UE)  n. 651/2014 o dall'art. 2, punto 14) del regolamento (UE) n. 702/2014.   4. I soggetti beneficiari non  residenti  nel  territorio  italiano devono avere una personalita' giuridica riconosciuta nello  Stato  di residenza come risultante dall'omologo registro  delle  imprese.  Per tali soggetti beneficiari la disponibilita' di almeno  una  sede  sul territorio  del  distretto  deve  essere  dimostrata  alla  data   di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione, pena la decadenza dalle stesse. Resta fermo il  possesso  da  parte  di  tali  soggetti beneficiari degli ulteriori requisiti previsti dal presente  punto  3 alla data di presentazione della domanda di agevolazione.     |  
|   |                                 Art. 6 
                        Interventi ammissibili 
   1. Gli interventi ammissibili alle agevolazioni di cui  all'art.  3 comprendono le seguenti tipologie:     a. investimenti in attivi materiali e  attivi  immateriali  nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria;     b. investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e  per la commercializzazione di prodotti agricoli e alimentari;     c.  investimenti  concernenti  la  trasformazione   di   prodotti agricoli  in  prodotti  non  agricoli,  nei  limiti  individuati  nei provvedimenti;     d.  costi  per  la  partecipazione  dei  produttori  di  prodotti agricoli ai regimi di qualita' e misure  promozionali  a  favore  dei prodotti agricoli;     e. investimenti per la promozione dell'immagine e delle attivita' del distretto;     f.  progetti  di  ricerca  e  sviluppo  nel  settore  agricolo  e agroalimentare.   2. Per i progetti di ricerca e sviluppo nel  settore  agricolo,  le condizioni del  sostegno  sono  quelle  stabilite  dall'art.  31  del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014.   3. Per gli investimenti concernenti la trasformazione  di  prodotti agricoli in prodotti agroalimentari non compresi nell'allegato I  del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per la partecipazione alle fiere e per gli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili effettuati da imprese di  trasformazione e  commercializzazione  di  prodotti  agricoli,  le  condizioni   del sostegno sono quelle stabilite dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.   4. Gli interventi ammissibili possono riguardare una o piu'  unita' produttive relative ad uno stesso soggetto beneficiario.   5. Gli interventi devono essere realizzati entro 4 anni dalla  data di sottoscrizione del Contratto di distretto,  di  cui  all'art.  12, comma 1.     |  
|   |                                 Art. 7 
                           Aiuti concedibili 
   1. Le spese ammissibili e  le  intensita'  massime  di  aiuto  sono riportate nell'Allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del presente decreto.   2.  La  misura  degli  aiuti  e'  fissata  dai   provvedimenti   in percentuale delle spese ammissibili e nel rispetto  delle  intensita' massime stabilite per ciascuna tipologia di aiuto nell'allegato A  di cui al comma 1.   3. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non  e'  ammissibile,  salvo nel caso in cui non sia  recuperabile  ai  sensi  della  legislazione nazionale sull'IVA.   4.  L'aiuto  puo'  essere  concesso  esclusivamente  per  attivita' intraprese o servizi ricevuti dopo che il regime e' stato istituito e dichiarato compatibile con il Trattato dalla Commissione  europea  ed e' stata presentata una domanda debitamente compilata.   5.  Gli  interventi  devono  essere  avviati  successivamente  alla presentazione della domanda  di  accesso  alle  agevolazioni  di  cui all'art. 9, comma 1.   6. Le agevolazioni di cui al presente decreto si intendono concesse con la sottoscrizione del Contratto di distretto.   7. Per i contratti di distretto le agevolazioni sono concesse nella forma  di  Contributo  in   conto   capitale   tenuto   conto   della localizzazione, della tipologia  di  interventi  e  della  dimensione dell'impresa, come segue:     a. investimenti nelle aziende agricole connessi  alla  produzione agricola primaria: nella forma di Contributo in conto capitale,  fino al 50% degli investimenti ammissibili nelle regioni meno sviluppate e fino al 40% degli investimenti ammissibili nelle altre regioni;     b. investimenti nel  settore  della  trasformazione  di  prodotti agricoli e della  commercializzazione  di  prodotti  agricoli:  nella forma di Contributo in conto capitale, fino al 50% degli investimenti ammissibili nelle  regioni  meno  sviluppate  e  fino  al  40%  degli investimenti ammissibili nelle altre regioni;     c. per gli investimenti di cui alle lettere a) e b), proposti  da grandi imprese, che non soddisfano i criteri di  cui  all'allegato  I del regolamento (UE) n. 702/2014, la forma e l'intensita'  dell'aiuto sono subordinati alla verifica dell'effetto di incentivazione e della proporzionalita'  dell'aiuto,  secondo   le   modalita'   specificate all'art. 9, commi 6 e 7;     d.  spese  per  la  partecipazione  dei  produttori  di  prodotti agricoli ai regimi di qualita', per le misure promozionali  a  favore dei prodotti agricoli: nella forma di Contributo in  conto  capitale, fino al 50% delle spese ammissibili;     e. spese per ricerca e sviluppo nel settore agricolo fino al 100% delle spese ammissibili, purche' siano soddisfatte le  condizioni  di cui all'allegato A del presente decreto;     f.  spese  per  investimenti  concernenti  la  trasformazione  di prodotti agricoli in prodotti non agricoli nel limite della soglia di notifica dell'aiuto pari a 7,5 milioni di  euro  per  impresa  e  per progetto  di  investimento,  nella  forma  di  Contributo  in   conto capitale, fino al 20% dei costi ammissibili per le  piccole  imprese; fino al 10% dei costi ammissibili per le medie imprese.   Nel caso di Contratti di distretto Xylella, le aliquote di aiuto di cui alla lettera a sono maggiorate di 20 punti percentuali per:     i giovani agricoltori o gli agricoltori che si sono insediati nei cinque anni precedenti la data della domanda di aiuto;     gli  investimenti  collettivi,  come  impianti  di  magazzinaggio utilizzati da un gruppo di agricoltori o impianti di  condizionamento dei prodotti agricoli per la vendita;     gli investimenti in zone soggette a vincoli naturali o  ad  altri vincoli specifici ai sensi  dell'art.  32  del  regolamento  (UE)  n. 1305/2013;     investimenti destinati a migliorare  l'ambiente  naturale,  anche collegati ad operazioni di cui agli articoli 28 e 29 del  regolamento (UE) n. 1305/2013, le condizioni di igiene o  le  norme  relative  al benessere degli animali, oltre le vigenti norme dell'Unione;  in  tal caso la maggiorazione  si  applica  unicamente  ai  costi  aggiuntivi necessari per raggiungere un livello  superiore  a  quello  garantito dalle norme dell'Unione in vigore, senza che cio' comporti un aumento della capacita' di produzione.   8. I provvedimenti possono stabilire eventuali  limiti  massimi  di agevolazioni concedibili per singolo Programma.     |  
|   |                                 Art. 8 
                       Cumulabilita' degli aiuti 
   Gli aiuti di cui al presente decreto possono  essere  cumulati  con altri aiuti di Stato, compresi gli aiuti «de minimis»,  nella  misura in cui tali aiuti riguardino costi ammissibili individuabili diversi. Gli aiuti possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto di Stato, compresi gli aiuti «de  minimis»,  in  relazione  agli  stessi  costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, purche' tale cumulo non porti al superamento dell'intensita' di aiuto stabilita, per  ciascun tipo di aiuto, nell'allegato A al presente decreto.     |  
|   |                                 Art. 9 
               Presentazione e istruttoria delle domande                     di accesso alle agevolazioni 
   1. Il soggetto proponente, che intende richiedere  le  agevolazioni previste dal presente decreto, deve  preventivamente  trasmettere  al Ministero apposita domanda di accesso.   2. La domanda di accesso alle agevolazioni, sottoscritta dai legali rappresentanti  delle  imprese  coinvolte,   redatta,   a   pena   di esclusione,  secondo  l'apposito  modello  che  sara'   allegato   ai provvedimenti, predisposto  dal  Ministero  e  disponibile  sul  sito internet del Ministero stesso, e' composta dal modulo  di  domanda  e dalla proposta di massima, completa della descrizione  del  Contratto di distretto, delle caratteristiche  tecnico-economiche  dei  singoli progetti, compresa la loro ubicazione e le date di inizio e di  fine, l'importo  dell'aiuto  necessario   per   realizzarli   e   i   costi ammissibili, con  l'indicazione  dei  soggetti  beneficiari  e  delle dimensioni  delle  imprese.  Alla  domanda  di  accesso  deve  essere allegato l'Accordo di distretto, sottoscritto  da  tutti  i  soggetti beneficiari e da eventuali altri  soggetti  coinvolti  indirettamente che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di distretto.   3. Il  Ministero  rende  disponibile  attraverso  il  proprio  sito internet l'elenco della documentazione da presentare a corredo  della domanda d'accesso e necessaria ai fini delle verifiche e  valutazioni da effettuare.   4. Il Ministero richiede ai soggetti beneficiari,  per  il  tramite del soggetto proponente, la documentazione o i chiarimenti utili alla fase istruttoria. I chiarimenti e/o  le  integrazioni  richiesti  dal Ministero dovranno pervenire entro il termine perentorio di  quindici giorni dal  ricevimento  della  relativa  richiesta,  salvo  proroghe concesse per cause debitamente motivate.   5. Il Ministero conclude  l'istruttoria  dell'ammissibilita'  entro sessanta  giorni  dal  ricevimento  della  domanda  di  accesso  alle agevolazioni. I termini di cui sopra, sono sospesi fino alla scadenza del termine assegnato per la produzione della  documentazione  o  dei chiarimenti di cui al comma 4.   6.  Il  Ministero,  accertato  che  sussistono  le  condizioni   di ammissibilita'  stabilite  dal  presente  decreto   e   dai   singoli provvedimenti  e   verificata   la   disponibilita'   delle   risorse finanziarie  per  la  concessione  delle  agevolazioni,  provvede  ad inviare la  domanda  alle  regioni  o  province  autonome  dove  sono localizzati i progetti, al fine  di  acquisire  entro  trenta  giorni l'eventuale  disponibilita'  al  cofinanziamento   nella   forma   di Contributo in conto capitale e comunica al soggetto proponente:     a) l'ammissibilita' della domanda di accesso;     b) i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, assegnando al  soggetto  proponente  il  termine  di   dieci   giorni   per   la presentazione di osservazioni o documenti, ai sensi dell'art.  10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.   7. Per le domande ammissibili, il Ministero procede, nel termine di novanta  giorni  dalla  comunicazione  di  cui  al  comma   6,   alla valutazione della fattibilita' tecnico-economica dei programmi e  dei progetti sulla base dei seguenti principali criteri:     a) fattibilita' tecnico-economica del Programma;     b) idoneita' del Programma a conseguire gli obiettivi  produttivi ed  economici  prefissati  e  a  realizzare/consolidare  sistemi   di distretto;     c) competenze specifiche possedute dai  soggetti  beneficiari  in relazione al Programma;     d)  solidita'  economico-finanziaria  dei  soggetti  beneficiari, sulla base, ove previsto,  della  documentazione  predisposta  da  un istituto bancario;     e) entita' dell'eventuale cofinanziamento regionale.   8. Il sistema di punteggi e le condizioni minime di  ammissibilita' tecnico-economica alle  agevolazioni  sono  individuati  nei  singoli provvedimenti.   9. Per la valutazione delle domande, il Ministero si avvale di  una Commissione da nominare con atto del Ministero stesso.   10. In caso di partecipazione di una  o  piu'  grandi  imprese,  il Ministero  verifica  la  proporzionalita'  e  l'effetto  incentivante dell'aiuto, rispetto alla situazione in assenza di aiuti. Al fine  di dimostrare l'effetto incentivante,  le  grandi  imprese  beneficiarie devono descrivere nella domanda di aiuto la situazione in assenza  di aiuti,  indicare  quale  situazione   e'   indicata   come   scenario controfattuale o progetto o attivita' alternativi e fornire documenti giustificativi a sostegno  dello  scenario  controfattuale  descritto nella domanda. Il Ministero verifica la credibilita'  dello  scenario controfattuale  per  confermare  che  l'aiuto  produca  l'effetto  di incentivazione richiesto. In caso di aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale, quando non e'  noto  uno  specifico  scenario contro fattuale, l'effetto di  incentivazione  puo'  essere  altresi' dimostrato in presenza di un deficit di finanziamento,  vale  a  dire quando i costi di investimento superano il valore attuale netto (VAN) degli utili di esercizio attesi dell'investimento sulla  base  di  un piano aziendale ex ante.   11. Il Ministero verifica altresi' la  proporzionalita'  dell'aiuto acquisendo dal soggetto beneficiario, per  il  tramite  del  soggetto proponente, la documentazione utile a dimostrare che, per  gli  aiuti agli investimenti concessi alle grandi imprese, l'importo  dell'aiuto e'  limitato  al  minimo  e  corrisponde  ai  sovraccosti  netti   di attuazione dell'investimento nella regione interessata, rispetto allo scenario controfattuale in assenza di aiuto.  A  tal  fine  l'importo dell'aiuto agli investimenti  concesso  a  grandi  imprese  non  deve superare   il   minimo   necessario   per   rendere    il    progetto sufficientemente redditizio. Cio' e' confermato se l'aiuto non  porta il Tasso di  rendimento  interno  (TRI)  oltre  i  normali  tassi  di rendimento applicati dall'impresa interessata ad  altri  progetti  di investimento analoghi o, se tali  tassi  non  sono  disponibili,  non determina un aumento del TRI oltre il costo del capitale dell'impresa nel suo insieme oppure  oltre  i  tassi  di  rendimento  abitualmente registrati nel settore interessato.   12.  Conclusa  l'attivita'  di   valutazione   della   fattibilita' tecnico-economica, il Ministero determina l'ammontare  massimo  delle agevolazioni concedibili nelle forme e nelle misure  ritenute  idonee alla realizzazione del Programma.   13. Il Ministero, laddove  applicabile,  procede  con  la  notifica individuale del progetto alla Commissione europea, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.   14. Il Ministero rende pubblica sul proprio sito la graduatoria dei programmi sottoposti a valutazione.   15. Per i Programmi per i quali la valutazione  dell'ammissibilita' tecnico-economica  si  conclude  con  esito  positivo,  il  Ministero approva il Programma, cosi' come definito nell'ambito  dell'attivita' di valutazione e secondo la graduatoria composta in base ai  punteggi ottenuti dai singoli programmi, con l'indicazione delle spese ammesse e delle  agevolazioni  spettanti  a  ciascun  soggetto  beneficiario, dandone  comunicazione  al  soggetto  proponente  e  alle  regioni  o province autonome dove sono localizzati i progetti.   16. Per i programmi per i quali la valutazione  dell'ammissibilita' tecnico-economica si conclude con esito negativo, il Ministero ne da' motivata comunicazione al  soggetto  proponente,  anche  al  fine  di consentire l'eventuale presentazione, nel termine di dieci giorni, di osservazioni o documenti, ai sensi dell'art.  10-bis  della  legge  7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.   17. Per il computo dei termini di cui al presente articolo  non  si considera il mese di agosto.     |  
|   |                                 Art. 10 
                Presentazione della proposta definitiva                       di Contratto di distretto 
   1. La proposta definitiva di Contratto di distretto di cui al comma 3, completa della documentazione progettuale prevista al comma 4,  e' presentata dal soggetto  proponente  al  Ministero  e,  nel  caso  di cofinanziamento  regionale,  alle   regioni   o   province   autonome interessate entro il termine di novanta giorni dal ricevimento  della comunicazione di cui all'art. 9, comma 15,  salvo  proroghe  concesse per cause debitamente motivate. Decorso tale termine,  senza  che  la documentazione prevista sia stata presentata, la stessa non  e'  piu' ricevibile e la relativa decisione di approvazione del Programma,  di cui all'art. 9, comma 15, e' considerata decaduta.   2. La proposta definitiva di Contratto di distretto di cui al comma 1  deve  corrispondere  a  quanto  riportato   nella   decisione   di approvazione del Programma di cui all'art. 9, comma 15.   3. La proposta definitiva di Contratto di  distretto,  sottoscritta dal legale rappresentante  del  soggetto  proponente  e  degli  altri soggetti beneficiari, redatta,  a  pena  di  esclusione,  secondo  il modello  che  sara'  allegato  al  provvedimento,   deve   descrivere compiutamente e chiaramente i contenuti del Programma approvato,  con particolare riguardo ai seguenti elementi:     a) soggetto proponente e soggetti beneficiari;     b) accordo di  distretto  definitivo,  sottoscritto  da  tutti  i soggetti  beneficiari  e  da  eventuali  altri   soggetti   coinvolti indirettamente che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di distretto;     c) progetti previsti;     d) piano finanziario di copertura del Programma, con  indicazione dell'ammontare e della forma  delle  agevolazioni  e  delle  relative previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie;     e) ogni altro elemento descrittivo e di valutazione richiesto dai provvedimenti.   4. Per ciascun  soggetto  beneficiario,  alla  proposta  definitiva devono essere allegati i seguenti documenti:     a) scheda sintetica, contenente i principali dati e  informazioni relativi a ciascun soggetto beneficiario e relativo progetto;     b)  progetto  redatto  secondo  le   indicazioni   previste   nel provvedimento e relativi preventivi di spesa.   5. Il Ministero puo' prevedere nei singoli provvedimenti  ulteriore documentazione ritenuta necessaria per l'istruttoria dei progetti.   6. Per il computo dei termini di cui al presente  articolo  non  si considera il mese di agosto.     |  
|   |                                 Art. 11 
                 Istruttoria della proposta definitiva 
   1. Il Ministero, entro sessanta giorni dalla data di  presentazione della proposta definitiva di cui all'art. 10, procede  ad  effettuare l'attivita'   istruttoria.   Se,   ai    fini    dello    svolgimento dell'istruttoria, si rendono necessari chiarimenti e/o  integrazioni, il suddetto termine di sessanta giorni resta sospeso.  I  chiarimenti e/o le integrazioni richiesti dal Ministero devono pervenire entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della relativa  richiesta, pena la decadenza della domanda, salvo proroghe  concesse  per  cause debitamente motivate.   2. Il Ministero per lo svolgimento dell'attivita' istruttoria  puo' avvalersi del soggetto gestore.   3. Le modalita'  di  svolgimento  dell'attivita'  istruttoria  sono individuate nei singoli provvedimenti.   4.  Entro  il  medesimo   termine   previsto   per   l'espletamento dell'attivita'  istruttoria,   le   regioni   o   province   autonome trasmettono   al   Ministero   gli   atti   attestanti    l'eventuale cofinanziamento.   5. Completata l'istruttoria, il Ministero approva  la  proposta  di Contratto di distretto. Per le proposte di Contratto di distretto non ammissibili, il  Ministero  comunica  al  soggetto  proponente,  alle regioni  o  province  autonome  interessate  l'esito  negativo  e  le relative  motivazioni,  anche  al  fine  di  consentire   l'eventuale presentazione,  nel  termine  di  dieci  giorni,  di  osservazioni  o documenti, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7  agosto  1990,  n. 241, e successive modificazioni. In  tal  caso,  il  procedimento  si intende concluso.   6. L'approvazione della proposta  di  Contratto  di  distretto,  e' comunicata, nel termine di dieci giorni lavorativi, dal Ministero  ai soggetti proponenti, e, in caso di  cofinanziamento  regionale,  alle regioni o province autonome interessate, specificando,  per  ciascuno dei progetti, le spese ammesse e le relative agevolazioni.   7. Il Ministero trasmette  al  soggetto  proponente  lo  schema  di Contratto di distretto, fissando un termine  perentorio  per  la  sua sottoscrizione. Detto termine non puo' essere fissato oltre  sessanta giorni dall'approvazione della proposta di  Contratto  di  distretto. Nel caso in cui il soggetto proponente non sottoscriva  il  contratto entro  il  predetto  termine,  salvo  proroghe  concesse  per   cause debitamente motivate, il Ministero stesso provvede  a  comunicare  al soggetto proponente, e alle regioni o province  autonome  interessate la decadenza della decisione di approvazione del  Programma,  di  cui all'art. 9, comma 15.   8. Per il computo dei termini di cui al presente  articolo  non  si considera il mese di agosto.     |  
|   |                                 Art. 12 
               Sottoscrizione del Contratto di distretto 
   1.  Entro  sessanta  giorni,  salvo  proroghe  concesse  per  cause debitamente motivate, dall'approvazione della proposta  di  Contratto di distretto, di cui all'art. 11 comma 5, il Ministero e il  soggetto proponente sottoscrivono il Contratto di distretto.   2. Il Contratto di distretto, nel quale sono  indicati  impegni  ed obblighi, regola le modalita' di erogazione delle agevolazioni, anche in riferimento all'eventuale quota di cofinanziamento  regionale  per il  Contributo  in  conto  capitale,  le   condizioni   che   possono determinare  la  revoca  delle  stesse,  gli  obblighi  connessi   al monitoraggio e alle attivita' di  accertamento  finale  dell'avvenuta realizzazione dei progetti  nonche'  di  controllo  ed  ispezione,  e quanto altro necessario ai fini della realizzazione dei  programmi  e dei progetti previsti.   3. L'efficacia del Contratto  di  distretto  e'  condizionata  alla effettiva esibizione, entro il termine massimo di  centoventi  giorni dalla sottoscrizione, salvo proroghe concesse per  cause  debitamente motivate,  della  documentazione  comprovante   il   rilascio   delle concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla  osta  delle  competenti pubbliche amministrazioni necessarie alla realizzazione dei  progetti ammessi alle agevolazioni. L'intervenuta efficacia e' comunicata  dal Ministero alle  regioni  o  province  autonome  che  cofinanziano  il Programma.   4. Per il computo del termine di cui al presente  articolo  non  si considera il mese di agosto.     |  
|   |                                 Art. 13 
                     Erogazione delle agevolazioni 
   1. L'erogazione del Contributo in conto capitale avviene per  stato di avanzamento, subordinatamente  all'effettiva  realizzazione  della corrispondente parte degli interventi ritenuti ammissibili. La  prima quota, fino al 40%, del Contributo in  conto  capitale,  puo'  essere erogata,  su   richiesta,   a   titolo   di   anticipazione,   previa presentazione  di  fidejussione   irrevocabile,   incondizionata   ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata.   2. Il Ministero per lo svolgimento dell'attivita' istruttoria delle richieste di erogazione puo' avvalersi del soggetto gestore.   3. Il Ministero e le regioni  o  province  autonome  provvedono  ad erogare il Contributo in conto capitale per le  quote  di  rispettiva competenza.   4. Per il computo del termine di cui al presente  articolo  non  si considera il mese di agosto.     |  
|   |                                 Art. 14 
                       Variazioni dei programmi 
   1. I soggetti proponenti, in ogni fase del procedimento oggetto del presente decreto, devono  comunicare  tempestivamente  al  Ministero, pena  l'inammissibilita'  delle  variazioni   o   la   revoca   delle agevolazioni, le variazioni della localizzazione territoriale e della tipologia  degli  interventi,  nonche'  le  variazioni  relative   al soggetto  beneficiario  e   conseguenti   ad   operazioni   aziendali straordinarie, quali fusioni, scorpori, cessioni di azienda o di rami aziendali.   2. Eventuali variazioni riguardanti i soggetti beneficiari, anche a seguito di rinuncia alle agevolazioni, nonche'  quelle  afferenti  il Programma oggetto del Contratto  di  distretto  sottoscritto,  devono essere  preventivamente  comunicate  dal   soggetto   proponente   al Ministero, con  adeguata  motivazione.  Ai  fini  dell'autorizzazione delle variazioni proposte, il  Ministero,  con  apposita  istruttoria tecnica, verifica la permanenza dei requisiti e delle  condizioni  di ammissibilita' del Programma e dei singoli progetti. Ove,  a  seguito delle  variazioni  intervenute,  vengano  meno  le  condizioni  e   i requisiti  di  ammissibilita',   o   sia   compromesso   l'equilibrio economico-finanziario  del  Contratto  di  distretto,  il   Ministero dichiara  l'inammissibilita'  della  variazione  o   la   revoca   le agevolazioni secondo le modalita' previste all'art. 15.   3. Laddove non siano intervenute erogazioni delle agevolazioni,  il soggetto  proponente  puo'  richiedere  al   Ministero,   a   seguito dell'intervenuto  recesso  o  esclusione  di  uno  o  piu'   soggetti beneficiari,  l'autorizzazione  al   subentro   di   nuovi   soggetti beneficiari  delle  agevolazioni  di  cui  al  presente  decreto.  La richiesta  deve  essere  inoltrata  tempestivamente  e,  in  caso  di contratto   gia'   sottoscritto,   entro   tre   mesi   dalla    data dell'intervenuto  recesso  o  esclusione  di  uno  o  piu'   soggetti beneficiari.   4. Non sono considerate, di norma, varianti del progetto, e  quindi non sono soggette alla preventiva comunicazione e autorizzazione  del Ministero,  le  modifiche  tecniche  di   dettaglio,   le   soluzioni migliorative e i cambi di preventivo decisi in corso d'opera e per  i quali il soggetto beneficiario possa dare evidenza in sede  di  stato di avanzamento/rendicontazione, a condizione che:     a) sia garantita la possibilita' di identificare il bene  cui  le modifiche si riferiscono;     b) il  beneficiario  dimostri  che  gli  investimenti  realizzati confermino le  finalita'  del  progetto  e  siano  coerenti  con  gli obiettivi  del  Contratto  di  distretto  e   il   termine   per   la realizzazione degli investimenti.   5.  Variazioni  dei  singoli  interventi  ammessi  e  indicate  nel Contratto di distretto sottoscritto, ivi  comprese  quelle  dovute  a incrementi di costi rispetto a quelli ammessi e/o a nuovi interventi, non possono comportare, in nessun caso,  aumento  delle  agevolazioni concesse in relazione a ciascun Contratto di distretto.   6.  In  caso  di  revoca,  anche  a  seguito   di   rinuncia   alle agevolazioni, in relazione  a  uno  o  piu'  progetti,  il  Ministero verifica che permanga comunque  la  validita'  tecnico-economica  del Programma oggetto del  Contratto  di  distretto.  Detta  verifica  e' effettuata  anche  nel  caso   in   cui   l'ammontare   delle   spese complessivamente   realizzate   e   ritenute   ammissibili    risulti significativamente inferiore all'ammontare delle spese ammesse.   7. Per il computo del termine di cui al presente  articolo  non  si considera il mese di agosto.     |  
|   |                                 Art. 15 
                       Revoca delle agevolazioni 
   1. Le agevolazioni concesse sono revocate in tutto o in  parte  dal Ministero, e comunicate alle regioni o province autonome, qualora:     a) per i beni del medesimo intervento oggetto  della  concessione siano state erogate agevolazioni  di  qualsiasi  natura  previste  da altre norme statali,  regionali  o  dell'Unione  europea  o  comunque concesse  da  enti  o  istituzioni  pubbliche,  che   comportino   il superamento dell'intensita' di aiuto stabilita, per ciascun  tipo  di aiuto, nell'allegato A al presente decreto;     b) vengano distolte dall'uso previsto, in qualsiasi forma,  anche mediante  cessione   di   attivita'   ad   altro   imprenditore,   le immobilizzazioni materiali o immateriali,  la  cui  realizzazione  od acquisizione e' stata oggetto dell'agevolazione, prima di cinque anni dalla data di completamento dell'investimento;     c) non vengano rispettati nei confronti dei lavoratori dipendenti gli obblighi  previsti  dalla  legislazione  in  materia  di  lavoro, previdenza ed assistenza ovvero dai contratti collettivi nazionali di lavoro;     d) il soggetto beneficiario non abbia  maturato,  entro  diciotto mesi dalla data di sottoscrizione del Contratto di  distretto,  salvo proroghe concesse  per  cause  debitamente  motivate,  le  condizioni previste per l'erogazione a stato di avanzamento  della  prima  quota del Contributo in conto capitale;     e) gli interventi non siano ultimati  entro  i  termini  previsti dall'art. 6, comma 5, salvo proroghe concesse per  cause  debitamente motivate;     f) siano gravemente violate specifiche  norme  settoriali,  anche appartenenti all'ordinamento dell'Unione europea;     g) venga dichiarato  il  fallimento  del  soggetto  beneficiario, ovvero l'apertura nei  confronti  del  medesimo  di  altra  procedura concorsuale con finalita' liquidatoria e cessazione dell'attivita';     h) si verifichi il mancato rispetto delle  vigenti  disposizioni, in particolare gli articoli 5 ed eventualmente 6 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, in materia di delocalizzazione e,  ove  ricorrano le  condizioni,  del  mantenimento  dell'occupazione   delle   unita' produttive interessate dagli investimenti;     i) per qualsiasi altra causa indicata dai provvedimenti.   2. Nell'ipotesi  sub  a)  di  cui  al  comma  1,  la  revoca  delle agevolazioni e'  parziale,  in  relazione  alle  spese  ammesse  alle agevolazioni afferenti i beni oggetto di altre agevolazioni.   3. Nell'ipotesi  sub  b)  di  cui  al  comma  1,  la  revoca  delle agevolazioni e' parziale ed e' commisurata alla  spesa  ammessa  alle agevolazioni    afferente,     direttamente     o     indirettamente, l'immobilizzazione  distratta  e  al  periodo  di  mancato   utilizzo dell'immobilizzazione  medesima,  con   riferimento   al   prescritto quinquennio.  A  tal  fine,   il   soggetto   beneficiario   comunica tempestivamente   al   Ministero   l'eventuale   distrazione    delle immobilizzazioni agevolate prima del suddetto quinquennio. Qualora la detta  distrazione  dovesse   essere   rilevata   nel   corso   degli accertamenti o delle ispezioni  di  cui  all'art.  18  senza  che  il soggetto  beneficiario  ne  abbia  dato  comunicazione   come   sopra specificato, la revoca e' comunque parziale ma commisurata all'intera spesa   ammessa    afferente,    direttamente    o    indirettamente, l'immobilizzazione  distratta,  indipendentemente  dal   periodo   di mancato utilizzo. Nel caso in cui la  distrazione  dall'uso  previsto delle immobilizzazioni agevolate prima dei cinque anni dalla data  di entrata  in  funzione  dell'impianto   costituisca   una   variazione sostanziale del progetto, determinando, di  conseguenza,  il  mancato raggiungimento  degli  obiettivi  prefissati,  la  revoca   e'   pari all'intero importo concesso a fronte del progetto approvato.   4. Nell'ipotesi sub c) di cui al comma 1, il Ministero  provvede  a fissare un termine non superiore a sessanta giorni per consentire  al soggetto  beneficiario  di  regolarizzare   la   propria   posizione. Trascorso inutilmente tale termine,  il  Ministero  medesimo  procede alla revoca totale delle agevolazioni.   5. Nelle ipotesi sub e) di cui al comma 1, la richiesta di  proroga e' inoltrata dal soggetto beneficiario  al  Ministero  almeno quattro mesi  prima  del  termine  previsto  per   il   completamento   degli interventi. Nell'ipotesi di cui al presente comma,  la  revoca  delle agevolazioni e' parziale e interessa  le  agevolazioni  afferenti  le spese  effettuate   successivamente   ai   termini   di   ultimazione prescritti, comprensivi  dell'eventuale  proroga,  fatta  salva  ogni ulteriore determinazione conseguente  alle  verifiche  sull'effettivo completamento del  progetto  e  sul  raggiungimento  degli  obiettivi prefissati.   6. Nelle ipotesi sub d) ed f),  la  revoca  delle  agevolazioni  e' totale.   7. Nell'ipotesi sub g) la revoca  delle  agevolazioni  puo'  essere parziale o totale in relazione al  momento  in  cui  interviene,  con riferimento  allo   stato   di   realizzazione   del   progetto,   la dichiarazione di fallimento  ovvero  l'apertura  di  altra  procedura concorsuale con finalita' liquidatoria e cessazione dell'attivita'.   8.  Nell'ipotesi  sub  h)  si  rimanda  a   quanto   indicato   nei provvedimenti.   9. La revoca delle agevolazioni comporta, l'obbligo  di  restituire l'importo erogato in Conto capitale.   10.  In  caso  di  revoca  parziale  delle  agevolazioni,  per   il Contributo in conto capitale, si procede  alla  riliquidazione  delle stesse e alla rideterminazione delle  quote  erogabili.  Le  maggiori agevolazioni  gia'  erogate   vengono   recuperate   anche   mediante detrazione dalle successive erogazioni. In  caso  di  recupero  delle somme erogate, ovvero di  detrazione  di  parte  delle  stesse  dalle erogazioni successive a seguito di provvedimenti di revoca di cui  al presente articolo o a seguito  di  altre  inadempienze  del  soggetto beneficiario  di  cui  al  presente  decreto,  le  medesime   vengono maggiorate di un tasso  di  interesse  pari  al  tasso  ufficiale  di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione, fatti salvi i casi in cui sono applicabili le maggiorazioni di tasso e  le  sanzioni  di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.   11. La revoca parziale o totale delle agevolazioni  e'  comunicata, ove previsto, dal Ministero alle regioni o province autonome  per  il recupero delle relative quote di Contributo in conto capitale.     |  
|   |                                 Art. 16 
                        Documentazione di spesa 
   1. Ai fini dell'erogazione delle  quote  del  Contributo  in  conto capitale il soggetto  beneficiario  trasmette,  per  il  tramite  del soggetto  proponente,  al  Ministero  la  documentazione   di   spesa necessaria  per  i  riscontri  e  le   verifiche   sugli   interventi realizzate, secondo le modalita' previste dal Contratto di  distretto sottoscritto.     |  
|   |                                 Art. 17 
               Concessione definitiva delle agevolazioni 
   1. A seguito del ricevimento della documentazione di spesa  di  cui all'art.  16,  il  Ministero   dispone   accertamenti   sull'avvenuta realizzazione del Programma del Contratto di distretto.   2. Sulla base degli accertamenti di cui al comma 1 e della prevista relazione  finale,  il  Ministero   provvede   al   ricalcolo   delle agevolazioni spettanti al soggetto beneficiario,  anche  al  fine  di verificare il rispetto delle  intensita'  massime  di  aiuto  di  cui all'allegato A e  adotta  il  decreto  di  concessione  definitiva  o dispone la  revoca  delle  agevolazioni.  Al  fine  di  garantire  la partecipazione del soggetto beneficiario al procedimento di ricalcolo delle agevolazioni spettanti, gli esiti degli accertamenti di cui  al comma 1 e la relazione finale, sono portati a conoscenza del soggetto beneficiario stesso.   3. A seguito  della  concessione  definitiva,  il  Ministero  e  la regione o provincia autonoma, ove applicabile, provvede  ad  erogare, relativamente al Contributo in conto capitale,  quanto  eventualmente ancora dovuto ai  soggetti  beneficiari,  ovvero  a  richiedere  agli stessi le somme da questi dovute, che in caso di  revoca  parziale  o totale saranno maggiorate nella misura stabilita all'art.  15,  comma 10.   4. Il decreto di concessione definitiva di  cui  al  comma  2  deve essere adottato entro sei mesi dal ricevimento  della  documentazione di spesa di cui all'art. 16 riferita all'ultimo stato di avanzamento. Trascorso detto termine si provvede alle residue  erogazioni  secondo quanto disciplinato al precedente comma 3. Il decreto di  concessione definitiva viene trasmesso dal Ministero al soggetto beneficiario, e, ove applicabile, alle regioni o province autonome.     |  
|   |                                 Art. 18 
                  Monitoraggio, controlli e ispezioni 
   1. In ogni  fase  e  stadio  del  procedimento  il  Ministero  puo' disporre controlli e ispezioni sui soggetti beneficiari, al  fine  di verificare le condizioni per la fruizione  e  il  mantenimento  delle agevolazioni medesime, sulla regolarita'  dei  procedimenti,  nonche' l'attuazione dei progetti finanziati e  i  risultati  conseguiti  per effetto degli interventi realizzati.   2. Ai fini del monitoraggio del Programma  agevolato,  il  soggetto proponente, a partire dalla data di sottoscrizione del  Contratto  di distretto, si fa carico di inviare  periodicamente  al  Ministero  le dichiarazioni, rese dai legali rappresentanti o procuratori  speciali dei soggetti beneficiari, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente  della  Repubblica  del  28  dicembre  2000,  n.  445, attestanti lo stato d'avanzamento dei progetti e l'indicazione  degli eventuali beni dismessi, sulla base  delle  indicazioni  fornite  dal Ministero. Il  soggetto  proponente  provvede  a  detto  invio  entro sessanta  giorni  dalla  chiusura  di  ciascun  esercizio  sociale  a decorrere da quello relativo all'avvio del Programma agevolato e fino al quinto esercizio successivo a quello di ultimazione del  Programma medesimo. Il dato relativo allo  stato  d'avanzamento  e'  dichiarato fino alla  prima  scadenza  utile  successiva  alla  conclusione  del Programma. La mancata, incompleta o inesatta dichiarazione  dei  dati richiesti  puo'  determinare,  previa   contestazione   al   soggetto beneficiario  inadempiente,  la  revoca  totale  delle   agevolazioni concesse.   3. Per le  attivita'  di  monitoraggio,  comprensiva  di  eventuale assistenza tecnica e per il tramite di eventuale soggetto gestore, il Ministero e' autorizzato a utilizzare fino 3 milioni  di  euro  delle risorse disponibili per il finanziamento dei contratti di  distretto, anche attraverso convenzione con Ismea.   4. Il Ministero presenta relazioni annuali alla Commissione europea in conformita' al regolamento (CE) n. 659/1999 e al regolamento  (CE) n. 794/2004 e alle loro successive modifiche.     |  
|   |                                 Art. 19 
                           Entrata in vigore 
   1. Gli aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e  c)  del  Trattato  sul  funzionamento dell'Unione  europea,  soggetti  all'obbligo  di  notifica  ai  sensi dell'art. 108 del medesimo Trattato di cui al presente  decreto  sono in conformita' con la decisione  della  Commissione  europea  C(2015) 9742  final  del  6  gennaio  2016  e  successive  modificazioni  che autorizza il regime di Aiuto di Stato - Italia SA.42821 Contratti  di filiera e di distretto.   2. Le  agevolazioni  concesse  in  conformita'  alla  tabella  4  A dell'allegato A del presente  decreto  sono  esenti  dall'obbligo  di notifica  di  cui  all'art.  108,  paragrafo  3,  del  Trattato   sul funzionamento  dell'Unione  europea  ai   sensi   dell'art.   3   del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno,  in  applicazione  degli articoli  107  e  108  del  trattato  sul  funzionamento  dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione  (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella G.U.U.E. 1° luglio 2014, n. L 193.   3. Gli aiuti di cui alla tabella 4 A dell'allegato A  del  presente decreto entrano in vigore  dalla  data  di  ricezione  da  parte  del Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  della ricevuta contrassegnata dal  numero  di  identificazione  dell'aiuto, inviata  dalla  Commissione  europea  ai  sensi   dell'art.   9   del regolamento (UE) n. 702/2014.   4.  Le  agevolazioni  concesse  in  conformita'  alla  tabella   5A dell'Allegato A del presente  decreto  sono  esenti  dall'obbligo  di notifica  di  cui  all'art.  108,  paragrafo  3,  del  Trattato   sul funzionamento  dell'Unione  europea  ai   sensi   dell'art.   3   del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e  108  del  Trattato,  pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187.   5. Informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto di cui  alla tabella 5 A dell'allegato A del presente decreto, sono  inviate  alla Commissione europea entro venti giorni lavorativi dalla loro  entrata in vigore.   6. Sono rispettate le condizioni previste all'art. 9, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n.  702/2014,  in  materia  di  pubblicazione delle informazioni sugli aiuti di Stato da parte degli Stati  membri. Il Ministero provvedera', altresi', alla registrazione della misura e a tutti i necessari adempimenti relativi al Registro nazionale  degli aiuti di Stato (RNA) di cui all'art. 52 della legge n. 234/2012.     |  
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                               Revisione 
   1. Trascorsi ventiquattro mesi dall'entrata in vigore, al  fine  di rafforzare le iniziative per  l'attuazione  delle  finalita'  di  cui all'art. 1, il presente decreto e' sottoposto a revisione con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari,  forestali  e  del turismo di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,  previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.   Il  presente  decreto  e'  sottoposto  ai  controlli  degli  organi competenti ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 22 luglio 2019 
                                  Il Ministro delle politiche agricole                                  alimentari, forestali e del turismo                                                Centinaio               
        Il Ministro  dello sviluppo economico          Di Maio 
  Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 2019  Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 894     |  
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