Gazzetta n. 223 del 23 settembre 2019 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO |
DECRETO 22 luglio 2019 |
Criteri, modalita' e procedure per l'attuazione degli interventi per la creazione e il consolidamento dei distretti del cibo. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
di concerto con
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio; Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, pubblicato nella G.U.U.E del 20 dicembre 2013, n. L 347; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187 e, in particolare, gli articoli 17, 19 e 41; Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella G.U.U.E. 1° luglio 2014, n. L 193 e, in particolare, l'art. 31; Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01); Vista la decisione della Commissione europea C(2015) 9742 final del 6 gennaio 2016 e successive modificazioni che autorizza il regime di Aiuto di Stato - Italia SA.42821 Contratti di filiera e di distretto; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare, l'art. 5, rubricato «Procedura valutativa»; Visto l'art. 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni e integrazioni in materia di «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»; Visto l'art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato» (Legge finanziaria 2003) che istituisce i contratti di filiera e di distretto, al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle aree sottoutilizzate; Visto l'art. 66, comma 2, della sopracitata legge che stabilisce che i criteri, le modalita' e le procedure per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante «Disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38»; Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale» convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ed in particolare, l'art. 10-ter, comma 1; Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101, recante «Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»; Visto decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante «Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi» convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, ed in particolare l'art. 3, comma 4-ter, relativo all'introduzione del «Contratto di rete», e successive modifiche e integrazioni; Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 4, recante «Disposizioni in materia di etichettatura e di qualita' dei prodotti alimentari» ed, in particolare, l'art. 1 recante l'estensione dei contratti di filiera e di distretto a tutto il territorio nazionale; Visto l'art. 1, commi 126 e 499 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»; Visto l'art. 1, commi 657 e 660 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'» convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97; Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 2019, n. 1785, recante approvazione del «Piano di intervento per il rilancio del settore agricolo e agroalimentare nei territori colpiti da Xylella»; Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 72/2019; Ritenuta la necessita' di definire, ai sensi del richiamato art. 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, i criteri, le modalita' e le procedure per l'attuazione degli interventi per la creazione e il consolidamento dei distretti del cibo; Acquisito il concerto del Ministero dello sviluppo economico con nota prot. n. 0006990 del 2 luglio 2019; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 3 luglio 2019;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «Accordo di distretto»: l'accordo sottoscritto dai diversi soggetti operanti nel territorio del distretto del cibo, che individua il soggetto proponente, gli obiettivi, le azioni, incluso il Programma, i tempi di realizzazione, i risultati e gli obblighi reciproci dei soggetti beneficiari; b) «Commercializzazione di prodotti agricoli»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o imprese di trasformazione e qualsiasi attivita' che prepara il prodotto per tale prima vendita; c) «Contratto di distretto»: il contratto tra il Ministero e i soggetti beneficiari, che hanno sottoscritto un Accordo di distretto, e che, in base alla normativa regionale, rappresentano i distretti di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e sue modificazioni, finalizzato alla realizzazione di un Programma volto a rafforzare lo sviluppo economico e sociale dei distretti stessi; d) «Contratto di distretto Xylella»: il contratto di cui alla lettera c, in attuazione delle disposizioni dell'art. 1, comma 126 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dell'art. 1, commi 657 e 660 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Di seguito nel testo ogni riferimento per i Contratti di distretto si applica anche al Contratto di distretto Xylella, salvo specifiche disposizioni richiamate espressamente nel testo; e) «Contratto di rete»: il contratto di cui all'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni; f) «Contributo in conto capitale»: il contributo a fondo perduto, calcolato in percentuale delle spese ammissibili, erogato dal Ministero e/o dalle regioni e province autonome; g) «Filiera agroalimentare»: l'insieme delle fasi di produzione, di trasformazione, di commercializzazione e di distribuzione dei prodotti agricoli ed agroalimentari; h) «Filiera agroenergetica»: l'insieme delle fasi di produzione, di trasformazione e di commercializzazione di biomasse di origine agricola e di prodotti energetici; i) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo; j) «PMI»: le piccole e medie imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014 o all'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014; k) «Prodotto agricolo»: i prodotti elencati nell'allegato I del Trattato e nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del consiglio; l) «Progetto»: il Programma di interventi proposto dal singolo soggetto beneficiario aderente ad un Accordo di distretto; m) «Programma»: l'insieme dei progetti proposti dai soggetti della filiera aderenti ad un Accordo di distretto; n) «Provvedimenti»: i bandi emanati dal Ministero in attuazione del presente decreto; o) «Settore agricolo»: l'insieme delle imprese attive nel settore della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli; p) «Soggetto beneficiario»: l'impresa ammessa alle agevolazioni previste da ciascun provvedimento; q) «Soggetti della filiera»: le imprese che concorrono direttamente alla produzione, raccolta, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, agroalimentari e agroenergetici e le imprese che forniscono servizi e mezzi di produzione; r) «Soggetto gestore»: il Ministero, ovvero il soggetto da questo incaricato, ai sensi dell'art. 10-ter del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sulla base di quanto indicato nei singoli provvedimenti; s) «Soggetto proponente»: il soggetto, individuato dai soggetti beneficiari, che assume il ruolo di referente nei confronti del Ministero circa l'esecuzione del Programma, nonche' la rappresentanza dei soggetti beneficiari per tutti i rapporti con il Ministero medesimo, ivi inclusi quelli relativi alle attivita' di erogazione delle agevolazioni; t) «Trasformazione di prodotti agricoli»: qualsiasi trattamento subito da un prodotto agricolo a seguito del quale il prodotto ottenuto resta un prodotto agricolo o e' trasformato in un prodotto non agricolo per il quale troveranno applicazione le condizioni di cui all'art. 17 del regolamento (UE) n. 651/2014, eccezion fatta per le attivita' realizzate nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita; u) «Regioni meno sviluppate»: i territori localizzati nelle regioni meno sviluppate e in tutte le regioni il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 e' stato inferiore al 75 % della media dell'UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75 % della media del PIL dell'UE-27. |
| Allegato A
Tabella 1A: Aiuti agli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella 2A: Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella 3A: Aiuti per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualita' e per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli
Parte di provvedimento in formato grafico
Tab. 4A: Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nel settore agricolo, in esenzione ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014.
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella 5A: Aiuti in esenzione ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Ambito operativo
1. Il presente decreto disciplina, ai sensi di quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, i criteri, le modalita' e le procedure per l'attuazione dei Contratti di distretto e Contratto di distretto Xylella le relative misure agevolative per la realizzazione dei Programmi. 2. Gli interventi di cui al presente decreto sono diretti, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, a concedere: a) aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, soggetti all'obbligo di notifica alla Commissione europea ai sensi dell'art. 108 del medesimo Trattato; b) aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, esentati dall'obbligo di notifica. 3. Gli interventi agevolativi sono attuati con provvedimenti che individuano, oltre a quanto gia' previsto nel presente decreto, i requisiti di accesso dei soggetti beneficiari, le condizioni di ammissibilita' dei programmi e dei progetti, le spese ammissibili, la forma e l'intensita' delle agevolazioni, nonche' i termini e le modalita' per la presentazione delle domande, i criteri di valutazione dei programmi o progetti e le modalita' per la concessione ed erogazione degli aiuti. |
| Art. 3
Misure agevolative
Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse nella forma del Contributo in conto capitale. Le agevolazioni sono concesse mediante una procedura di valutazione delle domande presentate dai soggetti proponenti, per la selezione dei programmi/progetti, sulla base di priorita', condizioni minime e criteri di valutazione previsti nei provvedimenti. Possono essere ammessi alle agevolazioni Contratti di distretto che prevedono programmi con un ammontare delle spese ammissibili compreso tra 4 milioni e 50 milioni di euro. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni previste dal presente decreto sono individuate a valere sulle disponibilita' del Ministero, con riferimento a quanto previsto dall'art. 1 comma 126 e 499 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonche' in ulteriori successive disponibilita' anche delle regioni e province autonome. |
| Art. 4
Contratto di distretto e Contratto di distretto Xylella
1. Il Contratto di distretto ha lo scopo di promuovere lo sviluppo territoriale, la coesione e l'inclusione sociale, favorire l'integrazione di attivita' caratterizzate da prossimita' territoriale, garantire la sicurezza alimentare, diminuire l'impatto ambientale delle produzioni, ridurre lo spreco alimentare e salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attivita' agricole a agroalimentari. Il Contratto di distretto deve quindi anche favorire processi di riorganizzazione delle relazioni tra i differenti soggetti delle filiere operanti nel territorio del distretto del cibo, al fine di promuovere la collaborazione e l'integrazione fra i soggetti delle filiere, stimolare la creazione di migliori relazioni di mercato e garantire prioritariamente ricadute positive sulla produzione agricola. 2. Il Contratto di distretto Xylella, oltre quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, ha lo scopo di realizzare un programma di rigenerazione dell'agricoltura nei territori colpiti dal batterio Xylella fastidiosa, anche attraverso il recupero di colture storiche di qualita'. 3. Il Contratto di distretto si fonda su un Accordo di distretto sottoscritto tra i diversi soggetti operanti nel territorio, che individua il soggetto proponente, gli obiettivi, le azioni, incluso il programma, i tempi di realizzazione, i risultati e gli obblighi reciproci. 4. Al Contratto di distretto possono partecipare sia soggetti beneficiari, impegnati direttamente nella realizzazione di specifici progetti, sia soggetti coinvolti indirettamente che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di integrazione di filiera. In ogni caso, il Contratto di distretto e' sottoscritto dai soli soggetti facenti parte dell'Accordo di distretto che sono beneficiari delle agevolazioni in quanto direttamente coinvolti nella realizzazione del Programma. 5. Il Programma deve essere articolato in diverse tipologie di interventi ammissibili in relazione all'attivita' svolta dai soggetti beneficiari e dimostrare l'integrazione fra i differenti soggetti in termini di miglioramento del grado di relazione organizzativa, commerciale e in termini di distribuzione del reddito e di vantaggio distrettuale. |
| Art. 5
Soggetti proponenti e soggetti beneficiari
1. Sono soggetti proponenti del Contratto di distretto le rappresentanze di distretti del cibo individuati dalle regioni ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, cosi' come modificato dall'art. 1, comma 499 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 2. Sono soggetti beneficiari delle agevolazioni del Contratto di distretto le seguenti categorie di imprese: a) le imprese come definite dalla normativa vigente, anche in forma consortile, le societa' cooperative e loro consorzi, nonche' le imprese organizzate in reti di imprese, che operano nel settore agricolo e agroalimentare; b) le organizzazioni di produttori agricoli e le associazioni di organizzazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi della normativa vigente; c) le societa' costituite tra soggetti che esercitano l'attivita' agricola e le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione, purche' almeno il 51 per cento del capitale sociale sia posseduto da imprenditori agricoli, cooperative agricole e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente. Il capitale delle predette societa' puo' essere posseduto, in misura non superiore al 10%, anche da grandi imprese, agricole o commerciali; d) i distretti di cui al comma 1 laddove costituiti in forma societaria. Ai distretti di cui alla presente lettera non si applicano le disposizioni di cui al precedente comma c. 3. I soggetti beneficiari di cui al comma 2 devono possedere i seguenti requisiti: a. avere una stabile organizzazione in Italia; b. essere regolarmente costituiti ed iscritti nel registro delle imprese; c. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali; d. non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; e. trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi; f. non essere stati sottoposti alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni; g. essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero; h. non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficolta' cosi' come individuata nella parte I, capitolo 2, paragrafo 2.4, punto 15) degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 o dall'art. 2, punto 18) del regolamento (UE) n. 651/2014 o dall'art. 2, punto 14) del regolamento (UE) n. 702/2014. 4. I soggetti beneficiari non residenti nel territorio italiano devono avere una personalita' giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall'omologo registro delle imprese. Per tali soggetti beneficiari la disponibilita' di almeno una sede sul territorio del distretto deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione, pena la decadenza dalle stesse. Resta fermo il possesso da parte di tali soggetti beneficiari degli ulteriori requisiti previsti dal presente punto 3 alla data di presentazione della domanda di agevolazione. |
| Art. 6
Interventi ammissibili
1. Gli interventi ammissibili alle agevolazioni di cui all'art. 3 comprendono le seguenti tipologie: a. investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria; b. investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e per la commercializzazione di prodotti agricoli e alimentari; c. investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli, nei limiti individuati nei provvedimenti; d. costi per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualita' e misure promozionali a favore dei prodotti agricoli; e. investimenti per la promozione dell'immagine e delle attivita' del distretto; f. progetti di ricerca e sviluppo nel settore agricolo e agroalimentare. 2. Per i progetti di ricerca e sviluppo nel settore agricolo, le condizioni del sostegno sono quelle stabilite dall'art. 31 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014. 3. Per gli investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti agroalimentari non compresi nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per la partecipazione alle fiere e per gli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili effettuati da imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, le condizioni del sostegno sono quelle stabilite dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014. 4. Gli interventi ammissibili possono riguardare una o piu' unita' produttive relative ad uno stesso soggetto beneficiario. 5. Gli interventi devono essere realizzati entro 4 anni dalla data di sottoscrizione del Contratto di distretto, di cui all'art. 12, comma 1. |
| Art. 7
Aiuti concedibili
1. Le spese ammissibili e le intensita' massime di aiuto sono riportate nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. La misura degli aiuti e' fissata dai provvedimenti in percentuale delle spese ammissibili e nel rispetto delle intensita' massime stabilite per ciascuna tipologia di aiuto nell'allegato A di cui al comma 1. 3. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non e' ammissibile, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA. 4. L'aiuto puo' essere concesso esclusivamente per attivita' intraprese o servizi ricevuti dopo che il regime e' stato istituito e dichiarato compatibile con il Trattato dalla Commissione europea ed e' stata presentata una domanda debitamente compilata. 5. Gli interventi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni di cui all'art. 9, comma 1. 6. Le agevolazioni di cui al presente decreto si intendono concesse con la sottoscrizione del Contratto di distretto. 7. Per i contratti di distretto le agevolazioni sono concesse nella forma di Contributo in conto capitale tenuto conto della localizzazione, della tipologia di interventi e della dimensione dell'impresa, come segue: a. investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria: nella forma di Contributo in conto capitale, fino al 50% degli investimenti ammissibili nelle regioni meno sviluppate e fino al 40% degli investimenti ammissibili nelle altre regioni; b. investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli: nella forma di Contributo in conto capitale, fino al 50% degli investimenti ammissibili nelle regioni meno sviluppate e fino al 40% degli investimenti ammissibili nelle altre regioni; c. per gli investimenti di cui alle lettere a) e b), proposti da grandi imprese, che non soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014, la forma e l'intensita' dell'aiuto sono subordinati alla verifica dell'effetto di incentivazione e della proporzionalita' dell'aiuto, secondo le modalita' specificate all'art. 9, commi 6 e 7; d. spese per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualita', per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli: nella forma di Contributo in conto capitale, fino al 50% delle spese ammissibili; e. spese per ricerca e sviluppo nel settore agricolo fino al 100% delle spese ammissibili, purche' siano soddisfatte le condizioni di cui all'allegato A del presente decreto; f. spese per investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli nel limite della soglia di notifica dell'aiuto pari a 7,5 milioni di euro per impresa e per progetto di investimento, nella forma di Contributo in conto capitale, fino al 20% dei costi ammissibili per le piccole imprese; fino al 10% dei costi ammissibili per le medie imprese. Nel caso di Contratti di distretto Xylella, le aliquote di aiuto di cui alla lettera a sono maggiorate di 20 punti percentuali per: i giovani agricoltori o gli agricoltori che si sono insediati nei cinque anni precedenti la data della domanda di aiuto; gli investimenti collettivi, come impianti di magazzinaggio utilizzati da un gruppo di agricoltori o impianti di condizionamento dei prodotti agricoli per la vendita; gli investimenti in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi dell'art. 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013; investimenti destinati a migliorare l'ambiente naturale, anche collegati ad operazioni di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013, le condizioni di igiene o le norme relative al benessere degli animali, oltre le vigenti norme dell'Unione; in tal caso la maggiorazione si applica unicamente ai costi aggiuntivi necessari per raggiungere un livello superiore a quello garantito dalle norme dell'Unione in vigore, senza che cio' comporti un aumento della capacita' di produzione. 8. I provvedimenti possono stabilire eventuali limiti massimi di agevolazioni concedibili per singolo Programma. |
| Art. 8
Cumulabilita' degli aiuti
Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, compresi gli aiuti «de minimis», nella misura in cui tali aiuti riguardino costi ammissibili individuabili diversi. Gli aiuti possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto di Stato, compresi gli aiuti «de minimis», in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, purche' tale cumulo non porti al superamento dell'intensita' di aiuto stabilita, per ciascun tipo di aiuto, nell'allegato A al presente decreto. |
| Art. 9
Presentazione e istruttoria delle domande di accesso alle agevolazioni
1. Il soggetto proponente, che intende richiedere le agevolazioni previste dal presente decreto, deve preventivamente trasmettere al Ministero apposita domanda di accesso. 2. La domanda di accesso alle agevolazioni, sottoscritta dai legali rappresentanti delle imprese coinvolte, redatta, a pena di esclusione, secondo l'apposito modello che sara' allegato ai provvedimenti, predisposto dal Ministero e disponibile sul sito internet del Ministero stesso, e' composta dal modulo di domanda e dalla proposta di massima, completa della descrizione del Contratto di distretto, delle caratteristiche tecnico-economiche dei singoli progetti, compresa la loro ubicazione e le date di inizio e di fine, l'importo dell'aiuto necessario per realizzarli e i costi ammissibili, con l'indicazione dei soggetti beneficiari e delle dimensioni delle imprese. Alla domanda di accesso deve essere allegato l'Accordo di distretto, sottoscritto da tutti i soggetti beneficiari e da eventuali altri soggetti coinvolti indirettamente che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di distretto. 3. Il Ministero rende disponibile attraverso il proprio sito internet l'elenco della documentazione da presentare a corredo della domanda d'accesso e necessaria ai fini delle verifiche e valutazioni da effettuare. 4. Il Ministero richiede ai soggetti beneficiari, per il tramite del soggetto proponente, la documentazione o i chiarimenti utili alla fase istruttoria. I chiarimenti e/o le integrazioni richiesti dal Ministero dovranno pervenire entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della relativa richiesta, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate. 5. Il Ministero conclude l'istruttoria dell'ammissibilita' entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda di accesso alle agevolazioni. I termini di cui sopra, sono sospesi fino alla scadenza del termine assegnato per la produzione della documentazione o dei chiarimenti di cui al comma 4. 6. Il Ministero, accertato che sussistono le condizioni di ammissibilita' stabilite dal presente decreto e dai singoli provvedimenti e verificata la disponibilita' delle risorse finanziarie per la concessione delle agevolazioni, provvede ad inviare la domanda alle regioni o province autonome dove sono localizzati i progetti, al fine di acquisire entro trenta giorni l'eventuale disponibilita' al cofinanziamento nella forma di Contributo in conto capitale e comunica al soggetto proponente: a) l'ammissibilita' della domanda di accesso; b) i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, assegnando al soggetto proponente il termine di dieci giorni per la presentazione di osservazioni o documenti, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 7. Per le domande ammissibili, il Ministero procede, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 6, alla valutazione della fattibilita' tecnico-economica dei programmi e dei progetti sulla base dei seguenti principali criteri: a) fattibilita' tecnico-economica del Programma; b) idoneita' del Programma a conseguire gli obiettivi produttivi ed economici prefissati e a realizzare/consolidare sistemi di distretto; c) competenze specifiche possedute dai soggetti beneficiari in relazione al Programma; d) solidita' economico-finanziaria dei soggetti beneficiari, sulla base, ove previsto, della documentazione predisposta da un istituto bancario; e) entita' dell'eventuale cofinanziamento regionale. 8. Il sistema di punteggi e le condizioni minime di ammissibilita' tecnico-economica alle agevolazioni sono individuati nei singoli provvedimenti. 9. Per la valutazione delle domande, il Ministero si avvale di una Commissione da nominare con atto del Ministero stesso. 10. In caso di partecipazione di una o piu' grandi imprese, il Ministero verifica la proporzionalita' e l'effetto incentivante dell'aiuto, rispetto alla situazione in assenza di aiuti. Al fine di dimostrare l'effetto incentivante, le grandi imprese beneficiarie devono descrivere nella domanda di aiuto la situazione in assenza di aiuti, indicare quale situazione e' indicata come scenario controfattuale o progetto o attivita' alternativi e fornire documenti giustificativi a sostegno dello scenario controfattuale descritto nella domanda. Il Ministero verifica la credibilita' dello scenario controfattuale per confermare che l'aiuto produca l'effetto di incentivazione richiesto. In caso di aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale, quando non e' noto uno specifico scenario contro fattuale, l'effetto di incentivazione puo' essere altresi' dimostrato in presenza di un deficit di finanziamento, vale a dire quando i costi di investimento superano il valore attuale netto (VAN) degli utili di esercizio attesi dell'investimento sulla base di un piano aziendale ex ante. 11. Il Ministero verifica altresi' la proporzionalita' dell'aiuto acquisendo dal soggetto beneficiario, per il tramite del soggetto proponente, la documentazione utile a dimostrare che, per gli aiuti agli investimenti concessi alle grandi imprese, l'importo dell'aiuto e' limitato al minimo e corrisponde ai sovraccosti netti di attuazione dell'investimento nella regione interessata, rispetto allo scenario controfattuale in assenza di aiuto. A tal fine l'importo dell'aiuto agli investimenti concesso a grandi imprese non deve superare il minimo necessario per rendere il progetto sufficientemente redditizio. Cio' e' confermato se l'aiuto non porta il Tasso di rendimento interno (TRI) oltre i normali tassi di rendimento applicati dall'impresa interessata ad altri progetti di investimento analoghi o, se tali tassi non sono disponibili, non determina un aumento del TRI oltre il costo del capitale dell'impresa nel suo insieme oppure oltre i tassi di rendimento abitualmente registrati nel settore interessato. 12. Conclusa l'attivita' di valutazione della fattibilita' tecnico-economica, il Ministero determina l'ammontare massimo delle agevolazioni concedibili nelle forme e nelle misure ritenute idonee alla realizzazione del Programma. 13. Il Ministero, laddove applicabile, procede con la notifica individuale del progetto alla Commissione europea, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 14. Il Ministero rende pubblica sul proprio sito la graduatoria dei programmi sottoposti a valutazione. 15. Per i Programmi per i quali la valutazione dell'ammissibilita' tecnico-economica si conclude con esito positivo, il Ministero approva il Programma, cosi' come definito nell'ambito dell'attivita' di valutazione e secondo la graduatoria composta in base ai punteggi ottenuti dai singoli programmi, con l'indicazione delle spese ammesse e delle agevolazioni spettanti a ciascun soggetto beneficiario, dandone comunicazione al soggetto proponente e alle regioni o province autonome dove sono localizzati i progetti. 16. Per i programmi per i quali la valutazione dell'ammissibilita' tecnico-economica si conclude con esito negativo, il Ministero ne da' motivata comunicazione al soggetto proponente, anche al fine di consentire l'eventuale presentazione, nel termine di dieci giorni, di osservazioni o documenti, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 17. Per il computo dei termini di cui al presente articolo non si considera il mese di agosto. |
| Art. 10
Presentazione della proposta definitiva di Contratto di distretto
1. La proposta definitiva di Contratto di distretto di cui al comma 3, completa della documentazione progettuale prevista al comma 4, e' presentata dal soggetto proponente al Ministero e, nel caso di cofinanziamento regionale, alle regioni o province autonome interessate entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 9, comma 15, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate. Decorso tale termine, senza che la documentazione prevista sia stata presentata, la stessa non e' piu' ricevibile e la relativa decisione di approvazione del Programma, di cui all'art. 9, comma 15, e' considerata decaduta. 2. La proposta definitiva di Contratto di distretto di cui al comma 1 deve corrispondere a quanto riportato nella decisione di approvazione del Programma di cui all'art. 9, comma 15. 3. La proposta definitiva di Contratto di distretto, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente e degli altri soggetti beneficiari, redatta, a pena di esclusione, secondo il modello che sara' allegato al provvedimento, deve descrivere compiutamente e chiaramente i contenuti del Programma approvato, con particolare riguardo ai seguenti elementi: a) soggetto proponente e soggetti beneficiari; b) accordo di distretto definitivo, sottoscritto da tutti i soggetti beneficiari e da eventuali altri soggetti coinvolti indirettamente che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di distretto; c) progetti previsti; d) piano finanziario di copertura del Programma, con indicazione dell'ammontare e della forma delle agevolazioni e delle relative previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie; e) ogni altro elemento descrittivo e di valutazione richiesto dai provvedimenti. 4. Per ciascun soggetto beneficiario, alla proposta definitiva devono essere allegati i seguenti documenti: a) scheda sintetica, contenente i principali dati e informazioni relativi a ciascun soggetto beneficiario e relativo progetto; b) progetto redatto secondo le indicazioni previste nel provvedimento e relativi preventivi di spesa. 5. Il Ministero puo' prevedere nei singoli provvedimenti ulteriore documentazione ritenuta necessaria per l'istruttoria dei progetti. 6. Per il computo dei termini di cui al presente articolo non si considera il mese di agosto. |
| Art. 11
Istruttoria della proposta definitiva
1. Il Ministero, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della proposta definitiva di cui all'art. 10, procede ad effettuare l'attivita' istruttoria. Se, ai fini dello svolgimento dell'istruttoria, si rendono necessari chiarimenti e/o integrazioni, il suddetto termine di sessanta giorni resta sospeso. I chiarimenti e/o le integrazioni richiesti dal Ministero devono pervenire entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della relativa richiesta, pena la decadenza della domanda, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate. 2. Il Ministero per lo svolgimento dell'attivita' istruttoria puo' avvalersi del soggetto gestore. 3. Le modalita' di svolgimento dell'attivita' istruttoria sono individuate nei singoli provvedimenti. 4. Entro il medesimo termine previsto per l'espletamento dell'attivita' istruttoria, le regioni o province autonome trasmettono al Ministero gli atti attestanti l'eventuale cofinanziamento. 5. Completata l'istruttoria, il Ministero approva la proposta di Contratto di distretto. Per le proposte di Contratto di distretto non ammissibili, il Ministero comunica al soggetto proponente, alle regioni o province autonome interessate l'esito negativo e le relative motivazioni, anche al fine di consentire l'eventuale presentazione, nel termine di dieci giorni, di osservazioni o documenti, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. In tal caso, il procedimento si intende concluso. 6. L'approvazione della proposta di Contratto di distretto, e' comunicata, nel termine di dieci giorni lavorativi, dal Ministero ai soggetti proponenti, e, in caso di cofinanziamento regionale, alle regioni o province autonome interessate, specificando, per ciascuno dei progetti, le spese ammesse e le relative agevolazioni. 7. Il Ministero trasmette al soggetto proponente lo schema di Contratto di distretto, fissando un termine perentorio per la sua sottoscrizione. Detto termine non puo' essere fissato oltre sessanta giorni dall'approvazione della proposta di Contratto di distretto. Nel caso in cui il soggetto proponente non sottoscriva il contratto entro il predetto termine, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate, il Ministero stesso provvede a comunicare al soggetto proponente, e alle regioni o province autonome interessate la decadenza della decisione di approvazione del Programma, di cui all'art. 9, comma 15. 8. Per il computo dei termini di cui al presente articolo non si considera il mese di agosto. |
| Art. 12
Sottoscrizione del Contratto di distretto
1. Entro sessanta giorni, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate, dall'approvazione della proposta di Contratto di distretto, di cui all'art. 11 comma 5, il Ministero e il soggetto proponente sottoscrivono il Contratto di distretto. 2. Il Contratto di distretto, nel quale sono indicati impegni ed obblighi, regola le modalita' di erogazione delle agevolazioni, anche in riferimento all'eventuale quota di cofinanziamento regionale per il Contributo in conto capitale, le condizioni che possono determinare la revoca delle stesse, gli obblighi connessi al monitoraggio e alle attivita' di accertamento finale dell'avvenuta realizzazione dei progetti nonche' di controllo ed ispezione, e quanto altro necessario ai fini della realizzazione dei programmi e dei progetti previsti. 3. L'efficacia del Contratto di distretto e' condizionata alla effettiva esibizione, entro il termine massimo di centoventi giorni dalla sottoscrizione, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate, della documentazione comprovante il rilascio delle concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta delle competenti pubbliche amministrazioni necessarie alla realizzazione dei progetti ammessi alle agevolazioni. L'intervenuta efficacia e' comunicata dal Ministero alle regioni o province autonome che cofinanziano il Programma. 4. Per il computo del termine di cui al presente articolo non si considera il mese di agosto. |
| Art. 13
Erogazione delle agevolazioni
1. L'erogazione del Contributo in conto capitale avviene per stato di avanzamento, subordinatamente all'effettiva realizzazione della corrispondente parte degli interventi ritenuti ammissibili. La prima quota, fino al 40%, del Contributo in conto capitale, puo' essere erogata, su richiesta, a titolo di anticipazione, previa presentazione di fidejussione irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata. 2. Il Ministero per lo svolgimento dell'attivita' istruttoria delle richieste di erogazione puo' avvalersi del soggetto gestore. 3. Il Ministero e le regioni o province autonome provvedono ad erogare il Contributo in conto capitale per le quote di rispettiva competenza. 4. Per il computo del termine di cui al presente articolo non si considera il mese di agosto. |
| Art. 14
Variazioni dei programmi
1. I soggetti proponenti, in ogni fase del procedimento oggetto del presente decreto, devono comunicare tempestivamente al Ministero, pena l'inammissibilita' delle variazioni o la revoca delle agevolazioni, le variazioni della localizzazione territoriale e della tipologia degli interventi, nonche' le variazioni relative al soggetto beneficiario e conseguenti ad operazioni aziendali straordinarie, quali fusioni, scorpori, cessioni di azienda o di rami aziendali. 2. Eventuali variazioni riguardanti i soggetti beneficiari, anche a seguito di rinuncia alle agevolazioni, nonche' quelle afferenti il Programma oggetto del Contratto di distretto sottoscritto, devono essere preventivamente comunicate dal soggetto proponente al Ministero, con adeguata motivazione. Ai fini dell'autorizzazione delle variazioni proposte, il Ministero, con apposita istruttoria tecnica, verifica la permanenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilita' del Programma e dei singoli progetti. Ove, a seguito delle variazioni intervenute, vengano meno le condizioni e i requisiti di ammissibilita', o sia compromesso l'equilibrio economico-finanziario del Contratto di distretto, il Ministero dichiara l'inammissibilita' della variazione o la revoca le agevolazioni secondo le modalita' previste all'art. 15. 3. Laddove non siano intervenute erogazioni delle agevolazioni, il soggetto proponente puo' richiedere al Ministero, a seguito dell'intervenuto recesso o esclusione di uno o piu' soggetti beneficiari, l'autorizzazione al subentro di nuovi soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente decreto. La richiesta deve essere inoltrata tempestivamente e, in caso di contratto gia' sottoscritto, entro tre mesi dalla data dell'intervenuto recesso o esclusione di uno o piu' soggetti beneficiari. 4. Non sono considerate, di norma, varianti del progetto, e quindi non sono soggette alla preventiva comunicazione e autorizzazione del Ministero, le modifiche tecniche di dettaglio, le soluzioni migliorative e i cambi di preventivo decisi in corso d'opera e per i quali il soggetto beneficiario possa dare evidenza in sede di stato di avanzamento/rendicontazione, a condizione che: a) sia garantita la possibilita' di identificare il bene cui le modifiche si riferiscono; b) il beneficiario dimostri che gli investimenti realizzati confermino le finalita' del progetto e siano coerenti con gli obiettivi del Contratto di distretto e il termine per la realizzazione degli investimenti. 5. Variazioni dei singoli interventi ammessi e indicate nel Contratto di distretto sottoscritto, ivi comprese quelle dovute a incrementi di costi rispetto a quelli ammessi e/o a nuovi interventi, non possono comportare, in nessun caso, aumento delle agevolazioni concesse in relazione a ciascun Contratto di distretto. 6. In caso di revoca, anche a seguito di rinuncia alle agevolazioni, in relazione a uno o piu' progetti, il Ministero verifica che permanga comunque la validita' tecnico-economica del Programma oggetto del Contratto di distretto. Detta verifica e' effettuata anche nel caso in cui l'ammontare delle spese complessivamente realizzate e ritenute ammissibili risulti significativamente inferiore all'ammontare delle spese ammesse. 7. Per il computo del termine di cui al presente articolo non si considera il mese di agosto. |
| Art. 15
Revoca delle agevolazioni
1. Le agevolazioni concesse sono revocate in tutto o in parte dal Ministero, e comunicate alle regioni o province autonome, qualora: a) per i beni del medesimo intervento oggetto della concessione siano state erogate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o dell'Unione europea o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, che comportino il superamento dell'intensita' di aiuto stabilita, per ciascun tipo di aiuto, nell'allegato A al presente decreto; b) vengano distolte dall'uso previsto, in qualsiasi forma, anche mediante cessione di attivita' ad altro imprenditore, le immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione od acquisizione e' stata oggetto dell'agevolazione, prima di cinque anni dalla data di completamento dell'investimento; c) non vengano rispettati nei confronti dei lavoratori dipendenti gli obblighi previsti dalla legislazione in materia di lavoro, previdenza ed assistenza ovvero dai contratti collettivi nazionali di lavoro; d) il soggetto beneficiario non abbia maturato, entro diciotto mesi dalla data di sottoscrizione del Contratto di distretto, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate, le condizioni previste per l'erogazione a stato di avanzamento della prima quota del Contributo in conto capitale; e) gli interventi non siano ultimati entro i termini previsti dall'art. 6, comma 5, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate; f) siano gravemente violate specifiche norme settoriali, anche appartenenti all'ordinamento dell'Unione europea; g) venga dichiarato il fallimento del soggetto beneficiario, ovvero l'apertura nei confronti del medesimo di altra procedura concorsuale con finalita' liquidatoria e cessazione dell'attivita'; h) si verifichi il mancato rispetto delle vigenti disposizioni, in particolare gli articoli 5 ed eventualmente 6 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, in materia di delocalizzazione e, ove ricorrano le condizioni, del mantenimento dell'occupazione delle unita' produttive interessate dagli investimenti; i) per qualsiasi altra causa indicata dai provvedimenti. 2. Nell'ipotesi sub a) di cui al comma 1, la revoca delle agevolazioni e' parziale, in relazione alle spese ammesse alle agevolazioni afferenti i beni oggetto di altre agevolazioni. 3. Nell'ipotesi sub b) di cui al comma 1, la revoca delle agevolazioni e' parziale ed e' commisurata alla spesa ammessa alle agevolazioni afferente, direttamente o indirettamente, l'immobilizzazione distratta e al periodo di mancato utilizzo dell'immobilizzazione medesima, con riferimento al prescritto quinquennio. A tal fine, il soggetto beneficiario comunica tempestivamente al Ministero l'eventuale distrazione delle immobilizzazioni agevolate prima del suddetto quinquennio. Qualora la detta distrazione dovesse essere rilevata nel corso degli accertamenti o delle ispezioni di cui all'art. 18 senza che il soggetto beneficiario ne abbia dato comunicazione come sopra specificato, la revoca e' comunque parziale ma commisurata all'intera spesa ammessa afferente, direttamente o indirettamente, l'immobilizzazione distratta, indipendentemente dal periodo di mancato utilizzo. Nel caso in cui la distrazione dall'uso previsto delle immobilizzazioni agevolate prima dei cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto costituisca una variazione sostanziale del progetto, determinando, di conseguenza, il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, la revoca e' pari all'intero importo concesso a fronte del progetto approvato. 4. Nell'ipotesi sub c) di cui al comma 1, il Ministero provvede a fissare un termine non superiore a sessanta giorni per consentire al soggetto beneficiario di regolarizzare la propria posizione. Trascorso inutilmente tale termine, il Ministero medesimo procede alla revoca totale delle agevolazioni. 5. Nelle ipotesi sub e) di cui al comma 1, la richiesta di proroga e' inoltrata dal soggetto beneficiario al Ministero almeno quattro mesi prima del termine previsto per il completamento degli interventi. Nell'ipotesi di cui al presente comma, la revoca delle agevolazioni e' parziale e interessa le agevolazioni afferenti le spese effettuate successivamente ai termini di ultimazione prescritti, comprensivi dell'eventuale proroga, fatta salva ogni ulteriore determinazione conseguente alle verifiche sull'effettivo completamento del progetto e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati. 6. Nelle ipotesi sub d) ed f), la revoca delle agevolazioni e' totale. 7. Nell'ipotesi sub g) la revoca delle agevolazioni puo' essere parziale o totale in relazione al momento in cui interviene, con riferimento allo stato di realizzazione del progetto, la dichiarazione di fallimento ovvero l'apertura di altra procedura concorsuale con finalita' liquidatoria e cessazione dell'attivita'. 8. Nell'ipotesi sub h) si rimanda a quanto indicato nei provvedimenti. 9. La revoca delle agevolazioni comporta, l'obbligo di restituire l'importo erogato in Conto capitale. 10. In caso di revoca parziale delle agevolazioni, per il Contributo in conto capitale, si procede alla riliquidazione delle stesse e alla rideterminazione delle quote erogabili. Le maggiori agevolazioni gia' erogate vengono recuperate anche mediante detrazione dalle successive erogazioni. In caso di recupero delle somme erogate, ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive a seguito di provvedimenti di revoca di cui al presente articolo o a seguito di altre inadempienze del soggetto beneficiario di cui al presente decreto, le medesime vengono maggiorate di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione, fatti salvi i casi in cui sono applicabili le maggiorazioni di tasso e le sanzioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. 11. La revoca parziale o totale delle agevolazioni e' comunicata, ove previsto, dal Ministero alle regioni o province autonome per il recupero delle relative quote di Contributo in conto capitale. |
| Art. 16
Documentazione di spesa
1. Ai fini dell'erogazione delle quote del Contributo in conto capitale il soggetto beneficiario trasmette, per il tramite del soggetto proponente, al Ministero la documentazione di spesa necessaria per i riscontri e le verifiche sugli interventi realizzate, secondo le modalita' previste dal Contratto di distretto sottoscritto. |
| Art. 17
Concessione definitiva delle agevolazioni
1. A seguito del ricevimento della documentazione di spesa di cui all'art. 16, il Ministero dispone accertamenti sull'avvenuta realizzazione del Programma del Contratto di distretto. 2. Sulla base degli accertamenti di cui al comma 1 e della prevista relazione finale, il Ministero provvede al ricalcolo delle agevolazioni spettanti al soggetto beneficiario, anche al fine di verificare il rispetto delle intensita' massime di aiuto di cui all'allegato A e adotta il decreto di concessione definitiva o dispone la revoca delle agevolazioni. Al fine di garantire la partecipazione del soggetto beneficiario al procedimento di ricalcolo delle agevolazioni spettanti, gli esiti degli accertamenti di cui al comma 1 e la relazione finale, sono portati a conoscenza del soggetto beneficiario stesso. 3. A seguito della concessione definitiva, il Ministero e la regione o provincia autonoma, ove applicabile, provvede ad erogare, relativamente al Contributo in conto capitale, quanto eventualmente ancora dovuto ai soggetti beneficiari, ovvero a richiedere agli stessi le somme da questi dovute, che in caso di revoca parziale o totale saranno maggiorate nella misura stabilita all'art. 15, comma 10. 4. Il decreto di concessione definitiva di cui al comma 2 deve essere adottato entro sei mesi dal ricevimento della documentazione di spesa di cui all'art. 16 riferita all'ultimo stato di avanzamento. Trascorso detto termine si provvede alle residue erogazioni secondo quanto disciplinato al precedente comma 3. Il decreto di concessione definitiva viene trasmesso dal Ministero al soggetto beneficiario, e, ove applicabile, alle regioni o province autonome. |
| Art. 18
Monitoraggio, controlli e ispezioni
1. In ogni fase e stadio del procedimento il Ministero puo' disporre controlli e ispezioni sui soggetti beneficiari, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni medesime, sulla regolarita' dei procedimenti, nonche' l'attuazione dei progetti finanziati e i risultati conseguiti per effetto degli interventi realizzati. 2. Ai fini del monitoraggio del Programma agevolato, il soggetto proponente, a partire dalla data di sottoscrizione del Contratto di distretto, si fa carico di inviare periodicamente al Ministero le dichiarazioni, rese dai legali rappresentanti o procuratori speciali dei soggetti beneficiari, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti lo stato d'avanzamento dei progetti e l'indicazione degli eventuali beni dismessi, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero. Il soggetto proponente provvede a detto invio entro sessanta giorni dalla chiusura di ciascun esercizio sociale a decorrere da quello relativo all'avvio del Programma agevolato e fino al quinto esercizio successivo a quello di ultimazione del Programma medesimo. Il dato relativo allo stato d'avanzamento e' dichiarato fino alla prima scadenza utile successiva alla conclusione del Programma. La mancata, incompleta o inesatta dichiarazione dei dati richiesti puo' determinare, previa contestazione al soggetto beneficiario inadempiente, la revoca totale delle agevolazioni concesse. 3. Per le attivita' di monitoraggio, comprensiva di eventuale assistenza tecnica e per il tramite di eventuale soggetto gestore, il Ministero e' autorizzato a utilizzare fino 3 milioni di euro delle risorse disponibili per il finanziamento dei contratti di distretto, anche attraverso convenzione con Ismea. 4. Il Ministero presenta relazioni annuali alla Commissione europea in conformita' al regolamento (CE) n. 659/1999 e al regolamento (CE) n. 794/2004 e alle loro successive modifiche. |
| Art. 19
Entrata in vigore
1. Gli aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, soggetti all'obbligo di notifica ai sensi dell'art. 108 del medesimo Trattato di cui al presente decreto sono in conformita' con la decisione della Commissione europea C(2015) 9742 final del 6 gennaio 2016 e successive modificazioni che autorizza il regime di Aiuto di Stato - Italia SA.42821 Contratti di filiera e di distretto. 2. Le agevolazioni concesse in conformita' alla tabella 4 A dell'allegato A del presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella G.U.U.E. 1° luglio 2014, n. L 193. 3. Gli aiuti di cui alla tabella 4 A dell'allegato A del presente decreto entrano in vigore dalla data di ricezione da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali della ricevuta contrassegnata dal numero di identificazione dell'aiuto, inviata dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 702/2014. 4. Le agevolazioni concesse in conformita' alla tabella 5A dell'Allegato A del presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187. 5. Informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto di cui alla tabella 5 A dell'allegato A del presente decreto, sono inviate alla Commissione europea entro venti giorni lavorativi dalla loro entrata in vigore. 6. Sono rispettate le condizioni previste all'art. 9, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 702/2014, in materia di pubblicazione delle informazioni sugli aiuti di Stato da parte degli Stati membri. Il Ministero provvedera', altresi', alla registrazione della misura e a tutti i necessari adempimenti relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) di cui all'art. 52 della legge n. 234/2012. |
| Art. 20
Revisione
1. Trascorsi ventiquattro mesi dall'entrata in vigore, al fine di rafforzare le iniziative per l'attuazione delle finalita' di cui all'art. 1, il presente decreto e' sottoposto a revisione con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Il presente decreto e' sottoposto ai controlli degli organi competenti ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 luglio 2019
Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Centinaio
Il Ministro dello sviluppo economico Di Maio
Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 2019 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 894 |
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