| Gazzetta n. 223 del 23 settembre 2019 (vai al sommario) |  
| AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  
| DETERMINA 6 settembre 2019 |  
| Riclassificazione del medicinale per uso umano  «Herzuma»,  ai  sensi dell'articolo 8, comma 10 della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537. (Determina n. DG/1334/2019).  |  
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                         IL DIRETTORE GENERALE 
   Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;   Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269, recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;   Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e dell'economia e delle finanze,  recante  «Regolamento  recante  norme sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del farmaco,  a  norma  dell'art.  48,  comma  13  del  decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e delle finanze,  recante  «Modifica  al  regolamento  e  funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10 del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;   Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della  salute,  di concerto con il Ministro  della  funzione  pubblica  ed  il  Ministro dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno 2016;   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed integrazioni;   Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;   Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del decreto legislativo  30 giugno 2011, n. 123 dall'ufficio  centrale  del  bilancio  presso  il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale  di  lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle funzioni;   Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;   Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di autorizzazioni;   Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva 2003/94/CE;   Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;   Vista la determina 29 ottobre 2004  «Note  AIFA  2004  -  Revisione delle note CUF», pubblicata nel Supplemento ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e  successive  modificazioni  ed integrazioni;   Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe a) rimborsabili dal  Servizio  sanitario  nazionale  (SSN)  ai  sensi dell'art. 48, comma 5, lettera  c)  del  decreto-legge  30  settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24  novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;   Vista la determina AIFA del 27  settembre  2006,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n. 227 del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo  della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;   Visto il regolamento n. 726/2004/CE;   Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre  2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003, n.  326,  in   materia   di   specialita'   medicinali   soggette   a rimborsabilita' condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;   Vista la determina n. 60401 del 29 maggio  2019,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  138  del  14  giugno 2019,  relativa   alla   classificazione   del   medicinale   HERZUMA («Trastuzumab») ai sensi dell'art. 12,  comma  5,  legge  8  novembre 2012, n. 189 di medicinali per  uso  umano  approvati  con  procedura centralizzata;   Vista la domanda presentata in data 29 novembre 2018 con  la  quale la  societa'  Celltrion  Healthcare  Hungary  KFT   ha   chiesto   la riclassificazione delle confezioni con A.I.C. n. 046106023/E;   Visto   il   parere   espresso   dalla    Commissione    consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 5-8 marzo 2019;   Visto il parere espresso  dal  Comitato  prezzi  e  rimborso  nella seduta del 15-17 aprile 2019;   Vista la deliberazione n. 19 in data 7 agosto 2019 del consiglio di amministrazione  dell'AIFA  adottata  su   proposta   del   direttore generale, concernente l'approvazione delle specialita' medicinali  ai fini    dell'autorizzazione    all'immissione    in    commercio    e rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; 
                              Determina: 
                                Art. 1 
             Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
   Il  medicinale  HERZUMA  («Trastuzumab»)  nella  confezione   sotto indicata, e' classificato come segue. 
          Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione 
   «Carcinoma mammario: 
     carcinoma mammario metastatico:       HERZUMA e' indicato per il trattamento di pazienti  adulti  con carcinoma mammario metastatico (MBC) HER2 positivo:         in  associazione  all'antracicline  per  il  trattamento   di pazienti che hanno ricevuto almeno due regimi chemioterapici  per  la malattia metastatica. La chemioterapia precedentemente  somministrata deve aver contenuto almeno una antraciclina ed un taxano, tranne  nel caso in cui il paziente non sia idoneo a tali trattamenti. I pazienti positivi al recettore ormonale devono inoltre non aver risposto  alla terapia ormonale, a meno che i  pazienti  non  siano  idonei  a  tali trattamenti;         in associazione al paclitaxel per il trattamento di  pazienti che non  sono  stati  sottoposti  a  chemioterapia  per  la  malattia metastatica e  per  i  quali  non  e'  indicato  il  trattamento  con antracicline;         in associazione al docetaxel per il trattamento  di  pazienti che non  sono  stati  sottoposti  a  chemioterapia  per  la  malattia metastatica;         in  associazione   ad   un   inibitore   dell'aromatasi   nel trattamento di pazienti in postmenopausa affetti da MBC positivo  per i recettori ormonali, non precedentemente trattati con «Trastuzumab»; 
     carcinoma mammario in fase iniziale:       HERZUMA e' indicato nel  trattamento  di  pazienti  adulti  con carcinoma mammario in fase iniziale (EBC) HER2 positivo:         dopo chirurgia, chemioterapia (neoadiuvante  o  adiuvante)  e radioterapia (se applicabile) (vedere paragrafo 5.1);         dopo   chemioterapia    adiuvante    con    doxorubicina    e ciclofosfamide, in associazione a paclitaxel o docetaxel;         in associazione a chemioterapia  adiuvante  con  docetaxel  e carboplatino;         in associazione  a  chemioterapia  neoadiuvante,  seguito  da terapia con HERZUMA adiuvante,  nella  malattia  localmente  avanzata (inclusa la forma infiammatoria)  o  in  tumori  di  diametro  >2  cm (vedere paragrafi 4.4 e 5.1). HERZUMA deve essere utilizzato soltanto in pazienti con carcinoma mammario metastatico od in fase iniziale  i cui tumori presentano iperespressione di HER2  o  amplificazione  del gene HER2 come determinato mediante un test  accurato  e  convalidato (vedere paragrafi 4.4 e 5.1); 
     carcinoma gastrico metastatico:       HERZUMA in associazione  a  capecitabina  o  5-fluorouracile  e cisplatino  e'  indicato  nel  trattamento  di  pazienti  adulti  con adenocarcinoma  metastatico   dello   stomaco   o   della   giunzione gastroesofagea HER2 positivo, che  non  siano  stati  precedentemente sottoposti a trattamento antitumorale per  la  malattia  metastatica. HERZUMA deve essere somministrato soltanto a pazienti  con  carcinoma gastrico metastatico (MGC) i cui tumori presentano iperespressione di HER2, definita come un risultato IHC2+ e confermata da  un  risultato SISH o FISH, o  definita  come  un  risultato  IHC3+.  Devono  essere utilizzati metodi di determinazione accurati  e  convalidati  (vedere paragrafi 4.4 e 5.1)». 
   Confezione:     420 mg - polvere per concentrato per soluzione  per  infusione  - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 420 mg - 1 flaconcino -  A.I.C. n. 046106023/E;     classe di rimborsabilita': «H»;     prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 1.434,50;     prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.367,52.   Sconto obbligatorio sul  prezzo  ex  factory,  da  praticarsi  alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese  le  strutture  sanitarie private accreditate con il  Servizio  sanitario  nazionale,  come  da condizioni negoziali.   Validita' del contratto: ventiquattro mesi.     |  
|   |                                 Art. 2 
                Classificazione ai fini della fornitura 
   La classificazione ai fini della fornitura del  medicinale  HERZUMA («Trastuzumab») e' la seguente: medicinale  soggetto  a  prescrizione medica  limitativa,  da  rinnovare  volta  per  volta,  vendibile  al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri  o  di  specialisti  - oncologo (RNRL).     |  
|   |                                 Art. 3 
                          Disposizioni finali 
   La presente determina ha effetto dal  giorno  successivo  alla  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,  e sara'   notificata   alla   societa'   titolare   dell'autorizzazione all'immissione in commercio. 
     Roma, 6 settembre 2019 
                                       Il direttore generale: Li Bassi     |  
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