| Gazzetta n. 222 del 21 settembre 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |  
| DECRETO 26 luglio 2019 |  
| Modifiche al decreto 13 febbraio 2014 recante i termini, le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore  di  programmi  di  investimento   finalizzati   al   rilancio industriale   delle   aree   di   crisi   della   Campania   e   alla riqualificazione del suo sistema produttivo.  |  
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                              IL MINISTRO                       DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
   Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  23  luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana n. 278 del 28 novembre 2009, e successive modifiche  e  integrazioni, concernente l'istituzione di un nuovo regime di aiuti  in  favore  di investimenti produttivi ai sensi dell'art. 1, comma 845, della  legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  riguardanti   le   aree   tecnologiche individuate dal comma 842 del medesimo articolo e per  interventi  ad esse connessi e collegati;   Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13  febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana n. 82 dell'8 aprile 2014, recante, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del predetto decreto ministeriale 23 luglio 2009, i termini, le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore  di  programmi  di  investimento   finalizzati   al   rilancio industriale   delle   aree   di   crisi   della   Campania   e   alla riqualificazione del suo sistema produttivo, a valere  sulle  risorse finanziarie del Piano di azione coesione;   Vista la circolare del direttore generale per  gli  incentivi  alle imprese del Ministero dello sviluppo economico  18  aprile  2014,  n. 14653, con la quale  sono  stati  definiti  modalita'  e  termini  di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui al citato decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  13  febbraio 2014;   Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17 giugno 2014, come modificato dal regolamento (UE) n. 2017/1084  della Commissione, del 14 giugno 2017, che  dichiara  alcune  categorie  di aiuti compatibili  con  il  mercato  interno  in  applicazione  degli articoli  107  e  108  del  trattato  e  che  abroga  il   precedente regolamento di esenzione (CE) n. 800/2008;   Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalita'  regionale  2014  - 2020 approvata dalla Commissione europea il  16  settembre  2014  (SA 38930), di cui al  comunicato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale dell'Unione europea C 369 del 17 ottobre 2014;   Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24  dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana n. 47 del 26 febbraio 2015, che ha adeguato le disposizioni contenute nel citato decreto  ministeriale  13  febbraio  2014  alle  norme  in materia  di  aiuti  di  Stato  a  finalita'  regionale  previste  dal regolamento (UE) n. 651/2014;   Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  30  luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana n. 221 del 23 settembre 2015, che ha modificato l'art.  9,  comma  5, del decreto ministeriale 13 febbraio 2014, differendo il termine  per lo  scorrimento  della  graduatoria  per  la  valutazione  di  merito relativa  ai  programmi  di  investimento  finalizzati  al   rilancio industriale   delle   aree   di   crisi   della   Campania   e   alla riqualificazione del suo sistema produttivo dal 30 giugno 2015 al  31 dicembre 2015;   Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  9  agosto 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana n. 250 del 25 ottobre 2017, che ha modificato l'art. 5, commi 9 e 11, del decreto ministeriale 13 febbraio 2014, differendo il termine  per la realizzazione dei  programmi  di  investimento  agevolati  dal  31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018, nonche' quello per la  conclusione del programma occupazionale al 30 settembre 2019;   Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  7  dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana n. 31 del 7 febbraio 2018, che ha modificato il decreto  ministeriale 13 febbraio 2014, inserendo all'art. 1, comma 1, la lettera h-bis)  e sostituendo all'art. 4, comma 1, la lettera i), al fine di  adeguarlo alle disposizioni in materia di contrasto  alla  delocalizzazione  di cui all'art. 14,  paragrafo  16  e  all'art.  2,  punto  61-bis,  del regolamento (UE) n. 651/2014, come modificato dal regolamento (UE) n. 2017/1084;   Visto altresi' il decreto del Ministro dello sviluppo economico  28 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 27 del 1° febbraio 2019,  che  ha  modificato  l'art.  5, commi 9 e 11, del decreto ministeriale 13 febbraio  2014,  differendo ulteriormente il  termine  per  la  realizzazione  dei  programmi  di investimento agevolati dal 31 dicembre 2018 al 30 giugno 2019 nonche' il correlato termine di conclusione del programma  occupazionale  dal 30 settembre 2019 al 30 novembre 2019;   Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  5  dicembre 2013, che ha istituito il  Comitato  esecutivo  cui  e'  affidato  il compito della governance delle  misure  indicate  nel  «Programma  di rilancio delle  aree  colpite  da  crisi  industriale  in  Campania», all'interno del quale e' compreso l'intervento agevolativo di cui  al piu' volte citato decreto ministeriale 13 febbraio 2014;   Considerato che, nella  riunione  del  Comitato  esecutivo  del  18 dicembre 2018, la Direzione generale per la politica industriale,  la competitivita' e le piccole e medie imprese dello  stesso  Ministero, in quanto Autorita' di gestione e  attuazione  del  Piano  di  azione coesione (PAC) per  la  Campania -  Linea  di  intervento  1.  Misure anticicliche - 7. Interventi di rilancio delle aree colpite da  crisi industriali, comprendente il citato «Programma di rilancio delle aree colpite da crisi industriale in Campania», ha accolto la proposta del Soggetto gestore - Invitalia di consentire alle imprese  beneficiarie di  fruire  in  modo  piu'  agevole  delle  agevolazioni  in   ordine all'assunzione di personale;   Ritenuto, pertanto, necessario modificare l'art. 5, comma  10,  del decreto ministeriale 13  febbraio  2014,  riconoscendo  alle  imprese beneficiarie  l'opportunita'  di  attingere,  per  la   selezione   e l'assunzione di personale, alla Macro area  di  crisi  anziche'  alla singola area di riferimento territoriale;   Ritenuto, altresi', opportuno concedere alle  imprese  beneficiarie anche la possibilita' di garantire la restituzione del  finanziamento agevolato  con  il  privilegio  speciale  sui  beni   oggetto   delle agevolazioni concesse;   Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  123  e  successive modifiche   e   integrazioni,   recante    «Disposizioni    per    la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo  1997, n. 59»;   Visto l'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 1°  novembre 1944, n. 367, come sostituito dall'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
   1. Al decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  13  febbraio 2014 di cui alle premesse, come modificato dai  decreti  ministeriali 24 dicembre 2014, 30 luglio 2015, 9 agosto 2017, 7 dicembre 2017 e 28 novembre 2018, sono apportate le seguenti, ulteriori modificazioni:     a) all'art. 5, comma 10, le parole: «I  soggetti  beneficiari  si impegnano,  nell'ambito  del  rispettivo  fabbisogno  di  addetti,  a procedere,  previa   verifica   della   sussistenza   dei   requisiti professionali,  prioritariamente  alla  assunzione   dei   lavoratori residenti nell'area di  crisi  che  risultino  percettori  di  CIG  o risultino iscritti alle liste di mobilita', al  momento  della  nuova assunzione» sono sostituite dalle seguenti: «I  soggetti  beneficiari si impegnano, nell'ambito del rispettivo  fabbisogno  di  addetti,  a procedere,  previa   verifica   della   sussistenza   dei   requisiti professionali, prioritariamente alla selezione e  all'assunzione  dei lavoratori  residenti  nella  Macro  area  di  crisi  che   risultino percettori di misure di sostegno al reddito al  momento  della  nuova assunzione.»;     b) all'art. 7, comma 2, primo periodo, le  parole:  «,  che  deve essere  assistito,  limitatamente  alla  linea  capitale,  da  idonee garanzie ipotecarie, bancarie e/o  assicurative,»  sono  soppresse  e dopo il primo periodo e'  inserito  il  seguente:  «Il  finanziamento agevolato deve essere assistito, limitatamente alla  linea  capitale, da  idonee  garanzie  ipotecarie,  bancarie  e/o  assicurative,   e/o privilegio speciale da costituire, ai sensi dell'art. 7  del  decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, come sostituito dall'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello  Stato 1°  ottobre  1947,  n.  1075,  nell'ambito  degli   investimenti   da realizzare.»     |  
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   All'art. 5 del decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  13 febbraio 2014 di cui  alle  premesse,  come  modificato  dai  decreti ministeriali 24 dicembre 2014, 30  luglio  2015,  9  agosto  2017,  7 dicembre 2017  e  28  novembre  2018,  sono  apportate  le  seguenti, ulteriori modificazioni:     a) al comma  9,  le  parole:  «entro  il  30  giugno  2019»  sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 ottobre 2019»;   Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana.     Roma, 26 luglio 2019 
                                                  Il Ministro: Di Maio 
  Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2019  Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 859     |  
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