Gazzetta n. 222 del 21 settembre 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 26 luglio 2019
Modifiche al decreto 13 febbraio 2014 recante i termini, le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati al rilancio industriale delle aree di crisi della Campania e alla riqualificazione del suo sistema produttivo.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 278 del 28 novembre 2009, e successive modifiche e integrazioni, concernente l'istituzione di un nuovo regime di aiuti in favore di investimenti produttivi ai sensi dell'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riguardanti le aree tecnologiche individuate dal comma 842 del medesimo articolo e per interventi ad esse connessi e collegati;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 82 dell'8 aprile 2014, recante, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del predetto decreto ministeriale 23 luglio 2009, i termini, le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati al rilancio industriale delle aree di crisi della Campania e alla riqualificazione del suo sistema produttivo, a valere sulle risorse finanziarie del Piano di azione coesione;
Vista la circolare del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 18 aprile 2014, n. 14653, con la quale sono stati definiti modalita' e termini di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 febbraio 2014;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come modificato dal regolamento (UE) n. 2017/1084 della Commissione, del 14 giugno 2017, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e che abroga il precedente regolamento di esenzione (CE) n. 800/2008;
Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale 2014 - 2020 approvata dalla Commissione europea il 16 settembre 2014 (SA 38930), di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 369 del 17 ottobre 2014;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 47 del 26 febbraio 2015, che ha adeguato le disposizioni contenute nel citato decreto ministeriale 13 febbraio 2014 alle norme in materia di aiuti di Stato a finalita' regionale previste dal regolamento (UE) n. 651/2014;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 221 del 23 settembre 2015, che ha modificato l'art. 9, comma 5, del decreto ministeriale 13 febbraio 2014, differendo il termine per lo scorrimento della graduatoria per la valutazione di merito relativa ai programmi di investimento finalizzati al rilancio industriale delle aree di crisi della Campania e alla riqualificazione del suo sistema produttivo dal 30 giugno 2015 al 31 dicembre 2015;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 agosto 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 250 del 25 ottobre 2017, che ha modificato l'art. 5, commi 9 e 11, del decreto ministeriale 13 febbraio 2014, differendo il termine per la realizzazione dei programmi di investimento agevolati dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018, nonche' quello per la conclusione del programma occupazionale al 30 settembre 2019;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 31 del 7 febbraio 2018, che ha modificato il decreto ministeriale 13 febbraio 2014, inserendo all'art. 1, comma 1, la lettera h-bis) e sostituendo all'art. 4, comma 1, la lettera i), al fine di adeguarlo alle disposizioni in materia di contrasto alla delocalizzazione di cui all'art. 14, paragrafo 16 e all'art. 2, punto 61-bis, del regolamento (UE) n. 651/2014, come modificato dal regolamento (UE) n. 2017/1084;
Visto altresi' il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 27 del 1° febbraio 2019, che ha modificato l'art. 5, commi 9 e 11, del decreto ministeriale 13 febbraio 2014, differendo ulteriormente il termine per la realizzazione dei programmi di investimento agevolati dal 31 dicembre 2018 al 30 giugno 2019 nonche' il correlato termine di conclusione del programma occupazionale dal 30 settembre 2019 al 30 novembre 2019;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 dicembre 2013, che ha istituito il Comitato esecutivo cui e' affidato il compito della governance delle misure indicate nel «Programma di rilancio delle aree colpite da crisi industriale in Campania», all'interno del quale e' compreso l'intervento agevolativo di cui al piu' volte citato decreto ministeriale 13 febbraio 2014;
Considerato che, nella riunione del Comitato esecutivo del 18 dicembre 2018, la Direzione generale per la politica industriale, la competitivita' e le piccole e medie imprese dello stesso Ministero, in quanto Autorita' di gestione e attuazione del Piano di azione coesione (PAC) per la Campania - Linea di intervento 1. Misure anticicliche - 7. Interventi di rilancio delle aree colpite da crisi industriali, comprendente il citato «Programma di rilancio delle aree colpite da crisi industriale in Campania», ha accolto la proposta del Soggetto gestore - Invitalia di consentire alle imprese beneficiarie di fruire in modo piu' agevole delle agevolazioni in ordine all'assunzione di personale;
Ritenuto, pertanto, necessario modificare l'art. 5, comma 10, del decreto ministeriale 13 febbraio 2014, riconoscendo alle imprese beneficiarie l'opportunita' di attingere, per la selezione e l'assunzione di personale, alla Macro area di crisi anziche' alla singola area di riferimento territoriale;
Ritenuto, altresi', opportuno concedere alle imprese beneficiarie anche la possibilita' di garantire la restituzione del finanziamento agevolato con il privilegio speciale sui beni oggetto delle agevolazioni concesse;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modifiche e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto l'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, come sostituito dall'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075;

Decreta:

Art. 1

1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 febbraio 2014 di cui alle premesse, come modificato dai decreti ministeriali 24 dicembre 2014, 30 luglio 2015, 9 agosto 2017, 7 dicembre 2017 e 28 novembre 2018, sono apportate le seguenti, ulteriori modificazioni:
a) all'art. 5, comma 10, le parole: «I soggetti beneficiari si impegnano, nell'ambito del rispettivo fabbisogno di addetti, a procedere, previa verifica della sussistenza dei requisiti professionali, prioritariamente alla assunzione dei lavoratori residenti nell'area di crisi che risultino percettori di CIG o risultino iscritti alle liste di mobilita', al momento della nuova assunzione» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti beneficiari si impegnano, nell'ambito del rispettivo fabbisogno di addetti, a procedere, previa verifica della sussistenza dei requisiti professionali, prioritariamente alla selezione e all'assunzione dei lavoratori residenti nella Macro area di crisi che risultino percettori di misure di sostegno al reddito al momento della nuova assunzione.»;
b) all'art. 7, comma 2, primo periodo, le parole: «, che deve essere assistito, limitatamente alla linea capitale, da idonee garanzie ipotecarie, bancarie e/o assicurative,» sono soppresse e dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Il finanziamento agevolato deve essere assistito, limitatamente alla linea capitale, da idonee garanzie ipotecarie, bancarie e/o assicurative, e/o privilegio speciale da costituire, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, come sostituito dall'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075, nell'ambito degli investimenti da realizzare.»
 
Art. 2

All'art. 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 febbraio 2014 di cui alle premesse, come modificato dai decreti ministeriali 24 dicembre 2014, 30 luglio 2015, 9 agosto 2017, 7 dicembre 2017 e 28 novembre 2018, sono apportate le seguenti, ulteriori modificazioni:
a) al comma 9, le parole: «entro il 30 giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 ottobre 2019»;
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 luglio 2019

Il Ministro: Di Maio

Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2019 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 859