| Gazzetta n. 222 del 21 settembre 2019 (vai al sommario) |  
| AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  
| DETERMINA 6 settembre 2019 |  
| Riclassificazione del medicinale per uso  umano  «Vemlidy»  ai  sensi dell'art. 8,  comma  10,  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537. (Determina DG/1329/2019).  |  
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                         IL DIRETTORE GENERALE 
   Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;   Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269, recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;   Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e dell'economia e delle  finanze  recante  «Regolamento  recante  norme sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e delle  finanze  recante  «Modifica  al  regolamento  e  funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;   Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;   Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;   Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il Ministero della Salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle funzioni;   Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;   Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;   Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (  e successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva 2003/94/CE;   Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;   Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;   Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale  - Serie  generale  n.  156  del  7  luglio  2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe  a)  rimborsabili  dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art.  48,  comma  5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326.  (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;   Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.  227,  del  29  settembre  2006 concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;   Visto il regolamento n. 726/2004/CE;   Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre  2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialita' medicinali soggette a  rimborsabilita' condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;   Vista la determinazione n. 727 del 14 aprile 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  102  del  4  maggio 2017, relativa alla classificazione del medicinale VEMLIDY (tenofovir alafenamide) ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189  di  medicinali   per   uso   umano   approvati   con   procedura centralizzata;   Vista la domanda presentata in data 1° marzo 2017 con la  quale  la societa'  Gilead  Sciences  International  Limited  ha   chiesto   la riclassificazione delle  confezioni  con  A.I.C.  nn.  045253010/E  e 045253022/E;   Vista la decisione di esecuzione della commissione  del  28  maggio 2018 che trasferisce e  modifica  l'autorizzazione  ad  immettere  in commercio il medicinale per uso umano «Vemlidy» dalla Gilead Sciences International Limited, con decisione C(2017)119(final) del 9  gennaio 2017, alla Gilead Sciences Ireland UC;   Visto   il   parere   espresso   dalla    Commissione    consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 14 giugno 2017;   Visto il parere espresso  dal  Comitato  prezzi  e  rimborso  nella seduta del 15 aprile 2019;   Vista la deliberazione n. 19 in data 7 agosto 2019 del consiglio di amministrazione  dell'AIFA  adottata  su   proposta   del   direttore generale, concernente l'approvazione delle specialita' medicinali  ai fini    dell'autorizzazione    all'immissione    in    commercio    e rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; 
                              Determina: 
                                Art. 1 
             Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
   Il medicinale «Vemlidy» (tenofovir  alafenamide)  nelle  confezioni sotto indicate e' classificato come segue:     Indicazione terapeutica oggetto della negoziazione:  «Vemlidy  e' indicato per il  trattamento  dell'epatite  B  cronica  in  adulti  e adolescenti (di eta' pari o superiore a 12 anni e  peso  corporeo  di almeno 35 kg)».   Confezioni:     25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE) - 30 compresse - A.I.C. n. 045253010/E (in base 10);   classe di rimborsabilita': A;   prezzo ex factory (I.V.A. esclusa) € 325,00;   prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) € 536,38;     25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE) - 90 (3 x 30) compresse - A.I.C. n. 045253022/E (in base 10);   classe di rimborsabilita': A;   prezzo ex factory (I.V.A. esclusa) € 975,00;   prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) € 1.609,14;   Sconto obbligatorio sul  prezzo  ex  factory,  da  praticarsi  alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese  le  strutture  sanitarie private accreditate con il  Servizio  sanitario  nazionale,  come  da condizioni negoziali.   Validita' del contratto: ventiquattro mesi.     |  
|   |  PIANO TERAPEUTICO AIFA PER  LA  PRESCRIZIONE  DI  VEMLIDY  (TENOFOVIR                            ALAFENAMIDE) 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                                 Art. 2 
                   Condizioni e modalita' di impiego 
   Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico cartaceo  (in  allegato)  e  a  quanto  previsto  dall'allegato  2  e successive modifiche, alla determina 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta,  pubblicata  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004.     |  
|   |                                 Art. 3 
                Classificazione ai fini della fornitura 
   La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Vemlidy» (tenofovir  alafenamide)  e'  la  seguente:  medicinale  soggetto   a prescrizione  medica  limitativa,  da  rinnovare  volta  per   volta, vendibile al pubblico su prescrizione  di  centri  ospedalieri  o  di specialisti - internista, infettivologo, gastroenterologo (RNRL).     |  
|   |                                 Art. 4 
                          Disposizioni finali 
   La presente determina ha effetto dal  giorno  successivo  alla  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,  e sara'   notificata   alla   societa'   titolare   dell'autorizzazione all'immissione in commercio.     Roma, 6 settembre 2019 
                                       Il direttore generale: Li Bassi     |  
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