| Gazzetta n. 222 del 21 settembre 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO |  
| DECRETO 25 luglio 2019 |  
| Ricevibilita' delle manifestazioni  di  interesse  per  l'accesso  ai benefici della misura 1.33 del regolamento (UE) n.  508/2014  per  le annualita' 2015, 2016 e 2017.  |  
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                      IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
   Visto il  regolamento  (CE)  n.  1967/2006  del  Consiglio  del  21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione  per  lo  sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e  recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94;   Visto il  regolamento  (CE)  n.  1005/2008  del  Consiglio  del  29 settembre 2008 che istituisce un regime  comunitario  per  prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca  illegale,  non  dichiarata  e  non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93,  (CE)  n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e  che  abroga  i  regolamenti  (CE)  n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999;   Visto il  regolamento  (CE)  n.  1224/2009  del  Consiglio  del  20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo  comunitario  per garantire il rispetto delle norme della politica comune della  pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n.  2115/2005,  (CE)  n.  2166/2005, (CE) n. 388/2006,  (CE)  n.  509/2007,  (CE)  n.  676/2007,  (CE)  n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008,  (CE)  n.  1342/2008  e  che  abroga  i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;   Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (CE)  n.   404/2011   della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalita' di applicazione  del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un  regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme  della politica comune della pesca;   Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune  della pesca, che modifica  i  regolamenti  (CE)  n.  1954/2003  e  (CE)  n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n.  2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonche'  la  decisione  2004/585/CE del Consiglio;   Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul  Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,  sul  Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e  sul Fondo europeo per gli affari marittimi  e  la  pesca  e  disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul  Fondo  sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo  europeo  per  gli  affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE)  n.  1083/2006 del Consiglio;   Visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e  del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti  (CE)  n.  2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del  Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011  del  Parlamento  europeo,  ed  in particolare l'art. 33, paragrafo 1, lettera c);   Visto il regolamento delegato (UE) 288/2015 della  commissione  del 17 dicembre 2014 che integra il  regolamento  (UE)  n.  508/2014  del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per  gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il periodo e le  date di inammissibilita' delle domande;   Visto  il  programma  operativo,  predisposto  in  conformita'   al disposto dell'art. 17,  del  citato  regolamento  (UE)  n.  508/2014, approvato con decisione della Commissione CCI 2014IT14MFOP001 del  25 novembre 2015;   Vista la decisione di esecuzione della Commissione n  C(2018)  6576 dell'11 ottobre 2018 che modifica la decisione di esecuzione  C(2015) 8452  recante  approvazione  del   programma   operativo   «Programma operativo FEAMP Italia 2014-2020» per il sostegno da parte del  Fondo europeo  per  gli  affari  marittimi  e  la  pesca  in   Italia   CCI 2014IT14MFOP001;   Visti i piani di gestione, articolati per GSA, inerenti la flotta a strascico adottati a livello nazionale con decreto  direttoriale  del 20 maggio 2011, che prevedono  riduzioni  graduali  dello  sforzo  di pesca in linea con gli obiettivi fissati  nel  piano  di  adeguamento della flotta di cui, da ultimo, al  decreto  direttoriale  19  maggio 2011 prorogati con decreto direttoriale n. 14689 del 22  giugno  2017 sino alla data del 31 dicembre 2017;   Visto il decreto direttoriale del 28 dicembre  2018  n.  26510  che modifica i piani di gestione nazionali relativi alle flotte di  pesca per la cattura delle risorse demersali nell'ambito della GSA  9  (Mar Ligure e Tirreno Centro-Settentrionale); GSA 10 (Mar Tirreno Centrale e Meridionale) GSA 11 (Sardegna) GSA 16 (Stretto di Sicilia) GSA 17 e 18 (Mar Adriatico Centro-Settentrionale e Mar Adriatico  Meridionale) e GSA 19 (Mar Ionio Occidentale);   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il «Regolamento per l'esecuzione della legge 14  luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima», ed in particolare l'art. 98;   Visto il decreto ministeriale n. 6752 del 17 luglio  2018,  recante la delega di funzioni al sottosegretario  di  Stato,  On.  le  Franco Manzato;   Vista  la  legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  di  conversione   del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per  ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, ed il relativo decreto di attuazione;   Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4,  concernente  le misure per il riassetto della normativa in  materia  di  pesca  e  di acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4  giugno  2010, n. 96;   Visto il decreto ministeriale del 6 agosto 2015,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n.  207 del 7 settembre 2015, recante l'individuazione delle  risorse  e  dei criteri per l'erogazione  degli  aiuti  alle  imprese  di  pesca  che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria di cui  al  decreto ministeriale del 3 luglio 2015;   Visto il decreto ministeriale del 10 agosto 2016, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n.  222 del 29 settembre 2016, recante l'individuazione delle risorse  e  dei criteri per l'erogazione  degli  aiuti  alle  imprese  di  pesca  che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria di cui  al  decreto ministeriale del 7 luglio 2016;   Visto il decreto ministeriale del 6 ottobre 2017, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n.  265 del 13 novembre 2017, recante  Individuazione  delle  risorse  e  dei criteri per l'erogazione  degli  aiuti  alle  imprese  di  pesca  che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria di cui  al  decreto 26 luglio 2017;   Visto in particolare l'art. 1,  comma  6  dei  sopracitati  decreti ministeriali del 6 agosto 2015, 10 agosto 2016 e 6 ottobre  2017  nel quale viene prescritto che ai fini del rispetto  di  quanto  previsto dall'art. 65, comma 6, del Regolamento (UE) n.  1303/2013,  l'impresa di pesca autorizzata all'esercizio dell'attivita'  di  pesca  con  il sistema «strascico» includente le reti a strascico a  divergenti,  le sfogliare rapidi, le reti gemelle a divergenti, che  attua  il  fermo obbligatorio per la corresponsione dell'aiuto deve presentare,  entro e non oltre la fine del periodo di arresto obbligatorio ovvero  delle misure  tecniche  successive  all'interruzione  temporanea   apposita manifestazione di interesse;   Considerato che ai sensi di quanto previsto dal suddetto articolato nelle annualita' 2015,  2016  e  2017  si  sono  verificate  numerose esclusioni per irricevibilita'  delle  domande  presentate  a  valere sulla misura 1.33 - arresto temporaneo dell'attivita'  di  pesca  del regolamento (UE) n. 508/2014 del Consiglio del 15 maggio 2014;   Considerato che l'attuazione della misura di arresto temporaneo non e' limitata al solo periodo d'interruzione continuativa  obbligatoria o alle misure tecniche successive alla stessa, ma comprende anche  il rispetto delle misure tecniche che durano un intero anno e  che  sono previste anche dai predetti piani di gestione in tutte le GSA;   Considerato pertanto, che  le  imprese  di  pesca  sottoposte  alla misura devono rispettare  anche  le  misure  tecniche  che  impongono obbligatoriamente,  per  tutto  l'anno,  di  non   poter   effettuare l'attivita' di pesca nelle giornate di sabato, domenica e festivi;   Ritenuto opportuno stabilire come termine ultimo e decadenziale per la presentazione della  manifestazione  di  interesse  «la  fine  del periodo di arresto temporaneo obbligatorio»;   Ritenuto  di  dovere  garantire,  nell'interesse  pubblico  e   dei destinatari delle  misure  di  aiuto  oggetto  di  decretazione,  una situazione  di  legittimita'  ed   equita'   al   fine   di   evitare diseguaglianze sostanziali di trattamento di situazioni identiche tra imprese  che  hanno  tutte,  di  fatto,  ed   in   modo   formalmente documentabile,  ottemperato  a  rispettare  i  periodi   di   arresto temporaneo; 
                               Decreta: 
                            Articolo unico 
   1. Ai fini dell'erogazione dei contributi previsti dall'art. 33 del regolamento (UE) n. 508 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio  2014,   le   imprese   di   pesca   abilitate   all'esercizio dell'attivita' di pesca con il sistema «strascico» includente le reti a strascico a divergenti, le sfogliare  rapidi,  le  reti  gemelle  a divergenti,  che  hanno  attuato  i  periodi  di  arresto  temporaneo previsti  nel   corso   dell'anno   solare   devono   presentare   la manifestazione di interesse entro il 31 dicembre dello  stesso  anno. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni incompatibili.   2. Ferma restando la sussistenza dei requisiti di  ricevibilita'  e ammissibilita'  della  domanda  che  le  imprese  di   pesca   devono soddisfare per la fruizione dei contributi previsti dall'art. 33  del regolamento (UE) n. 508 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio  2014,  le  richieste  presentate  dalle  imprese   di   pesca relativamente agli anni 2015, 2016  e  2017  sono  ricevibili  se  le relative   manifestazioni   di   interesse    risultano    presentate all'Autorita' marittima competente entro il 31 dicembre dell'anno  di riferimento.   3. Il presente decreto e' pubblicato  sul  sito  istituzionale  del Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del turismo, trasmesso per la registrazione agli organi  di  controllo  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.     Roma, 25 luglio 2019 
                                           Il sottosegretario di Stato                                                               Manzato 
  Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2019  Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 1-898     |  
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