| Gazzetta n. 221 del 20 settembre 2019 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  
| DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 giugno 2019, n. 103 |  
| Regolamento di organizzazione del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze.  |  
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                             IL PRESIDENTE                      DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
   Visto la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare, l'articolo 17;   Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;   Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;   Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e in particolare, l'articolo 3;   Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;   Vista la legge 24 marzo 2001, n. 89;   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive modificazioni;   Vista la  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  e  in  particolare, l'articolo 1, comma 359;   Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.  81,  e  successive modificazioni;   Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e  successive modificazioni;   Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e  successive modificazioni;   Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;   Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125;   Visto il decreto-legge 23 dicembre 2016, n.  237,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, e in particolare, l'articolo 24-bis;   Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65;   Visto il decreto-legge 12  luglio  2018,  n.  86,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97,  e  in  particolare, l'articolo 4-bis;   Visto la  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  e  in  particolare, l'articolo 1, commi 348, 350 e 351;   Visto il decreto-legge  25  marzo  2019,  n.  22,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, e  in  particolare, l'articolo 19, commi 1-bis e 1-ter;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003,  n. 227;   Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  27 febbraio 2013, n. 67, recante il «Regolamento di  organizzazione  del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma  degli  articoli  2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»;   Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  23 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio  2011, n. 48, relativo alla rideterminazione delle  competenze  territoriali delle Commissioni mediche di verifica;   Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  23 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio  2011, n. 48,  relativo  alla  riallocazione  delle  funzioni  svolte  dalle soppresse Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze;   Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15  febbraio  2013, n. 38, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche  del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze;   Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15  settembre  2014, n. 214, supplemento ordinario  n.  75,  recante  l'individuazione  ed attribuzione degli uffici di livello dirigenziale  non  generale  dei dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze;   Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze in  data 3 settembre 2015 e 8 giugno 2017, pubblicati, rispettivamente,  nella Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 2016, n. 20, e 9 agosto 2017,  n.  185, relativi alla  individuazione  delle  Ragionerie  territoriali  dello Stato e dei relativi compiti;   Visto il richiamato articolo  4-bis  del  decreto-legge  12  luglio 2018, n. 86 che prevede la  facolta'  di  richiedere  il  parere  del Consiglio di Stato sugli schemi di decreti da adottare ai sensi della medesima norma;   Considerata l'organizzazione ministeriale  proposta,  ivi  compresa quella   attinente   l'organizzazione   degli   Uffici   di   diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle  finanze,  coerente con i compiti e le funzioni attribuite al Ministero  dell'economia  e delle finanze dalla normativa di settore vigente e con i  contingenti di organico delle qualifiche dirigenziali di livello generale  e  non generale;   Ritenuto,  pertanto,  per  le  suddette  motivazioni,  nonche'  per ragioni di speditezza e celerita', di non avvalersi di tale facolta';   Informate le organizzazioni sindacali;   Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella riunione del 26 giugno 2019;   Sulla proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione; 
                                Adotta                       il seguente regolamento: 
                                Art. 1                      Dipartimenti del Ministero 
   1.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,   di   seguito denominato «Ministero», esercita le funzioni di cui  all'articolo  23 del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  e  successive modificazioni. Il Ministero e' articolato nei seguenti dipartimenti:   a) Dipartimento del tesoro;   b) Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;   c) Dipartimento delle finanze;   d) Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e  dei servizi.   2. Ciascun Dipartimento  e'  articolato  negli  uffici  di  livello dirigenziale generale di cui al Capo  II.  Con  uno  o  piu'  decreti ministeriali di  natura  non  regolamentare  si  provvede,  ai  sensi dell'articolo 17, comma 4 -bis, lettera e),  della  legge  23  agosto 1988,  n.  400,  alla  individuazione   degli   uffici   di   livello dirigenziale non generale e delle posizioni dirigenziali relative  ai corpi ispettivi ed agli incarichi di  studio  e  ricerca  nel  numero massimo di cinquecentottantotto. In  tale  numero  sono  comprese  le posizioni dirigenziali  relative  agli  Uffici  di  Segreteria  delle Commissioni tributarie ed al Consiglio di Presidenza della  giustizia tributaria,  nonche'  quelle  relative   agli   Uffici   di   diretta collaborazione e all'Organismo indipendente di valutazione.  
                                      NOTE 
           Avvertenza: 
               Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
           Note alle premesse: 
               - La legge 23 agosto 1988, n. 400  recante  «Disciplina          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza          del Consiglio dei ministri» e'  pubblicata  nella  Gazzetta          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.               - Si riporta il testo vigente dell'art. 17 della citata          legge n. 400 del 1988:               «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono          essere emanati regolamenti per disciplinare:                 a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;                 b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza          regionale;                 c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si          tratti di materie comunque riservate alla legge;                 d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate          dalla legge;                 e).               2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.               3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.               4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella          Gazzetta Ufficiale.               4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei          criteri che seguono:                 a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo          e l'amministrazione;                 b)   individuazione   degli   uffici    di    livello          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le          duplicazioni funzionali;                 c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica          dell'organizzazione e dei risultati;                 d)   indicazione   e   revisione   periodica    della          consistenza delle piante organiche;                 e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali          generali.               4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo          o sono comunque obsolete.".               - Il decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n.  545          recante «Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione          tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione          in attuazione della delega al Governo  contenuta  nell'art.          30 della legge 30 dicembre  1991,  n.  413»  e'  pubblicato          nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 1993, n. 9, S.O.               - Il decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n.  546          recante «Disposizioni sul processo tributario in attuazione          della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della  legge          30 dicembre 1991, n.  413»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta          Ufficiale 13 gennaio 1993, n. 9, S.O.               - La legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante «Disposizioni          in materia di giurisdizione e  controllo  della  Corte  dei          conti» e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  14  gennaio          1994, n. 10.               - Si riporta il testo vigente dell'art. 3 della  citata          legge n. 20 del 1994:               «Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte  dei          conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimita'  della          Corte dei conti si  esercita  esclusivamente  sui  seguenti          atti non aventi forza di legge:                 a) provvedimenti emanati a seguito  di  deliberazione          del Consiglio dei ministri;                 b) atti del Presidente del Consiglio dei  ministri  e          atti dei Ministri aventi ad oggetto  la  definizione  delle          piante organiche, il conferimento di incarichi di  funzioni          dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e  per          lo svolgimento dell'azione amministrativa;                 c)  atti  normativi  a  rilevanza  esterna,  atti  di          programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi          di norme comunitarie;                 c-bis);                 d) provvedimenti dei  comitati  interministeriali  di          riparto o assegnazione  di  fondi  ed  altre  deliberazioni          emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);                 e;                 f) provvedimenti di disposizione del  demanio  e  del          patrimonio immobiliare;                 f-bis) atti e contratti di cui all'art. 7,  comma  6,          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive          modificazioni;                 f-ter)  atti  e   contratti   concernenti   studi   e          consulenze di cui all'art.  1,  comma  9,  della  legge  23          dicembre 2005, n. 266;                 g)   decreti   che    approvano    contratti    delle          amministrazioni dello Stato, escluse le  aziende  autonome:          attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per  i          quali  ricorra   l'ipotesi   prevista   dall'ultimo   comma          dell'art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923,  n.  2440;          di appalto d'opera, se di importo superiore  al  valore  in          ECU   stabilito    dalla    normativa    comunitaria    per          l'applicazione  delle  procedure  di   aggiudicazione   dei          contratti stessi; altri contratti passivi,  se  di  importo          superiore ad un decimo del valore suindicato;                 h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di          accertamento  dei  residui  e  di  assenso  preventivo  del          Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico          di esercizi successivi;                 i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine          scritto del Ministro;                 l) atti che il Presidente del Consiglio dei  ministri          richieda  di   sottoporre   temporaneamente   a   controllo          preventivo  o  che  la  Corte   dei   conti   deliberi   di          assoggettare,  per  un  periodo  determinato,  a  controllo          preventivo in relazione a situazioni di diffusa e  ripetuta          irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo.               1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis)  e          f-ter) del comma 1 e' competente in ogni  caso  la  sezione          centrale del controllo di legittimita'.               2. I provvedimenti sottoposti al  controllo  preventivo          acquistano efficacia se il competente ufficio di  controllo          non ne rimetta  l'esame  alla  sezione  del  controllo  nel          termine di trenta giorni dal  ricevimento.  Il  termine  e'          interrotto se l'ufficio  richiede  chiarimenti  o  elementi          integrativi  di  giudizio.  Decorsi   trenta   giorni   dal          ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione,  il          provvedimento  acquista  efficacia  se  l'ufficio  non   ne          rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione  del          controllo si pronuncia  sulla  conformita'  a  legge  entro          trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o          dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza          istruttoria.  Decorso  questo   termine   i   provvedimenti          divengono esecutivi. [Si applicano le disposizioni  di  cui          all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742].               3. Le sezioni riunite della Corte  dei  conti  possono,          con deliberazione motivata, stabilire che singoli  atti  di          notevole rilievo finanziario, individuati per categorie  ed          amministrazioni statali, siano sottoposti  all'esame  della          Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il          riesame  degli  atti  entro  quindici  giorni  dalla   loro          ricezione,    ferma    rimanendone    l'esecutivita'.    Le          amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del          riesame   alla   Corte   dei   conti,   che   ove    rilevi          illegittimita', ne da' avviso al Ministro.               4. La  Corte  dei  conti  svolge,  anche  in  corso  di          esercizio,  il  controllo  successivo  sulla  gestione  del          bilancio e del patrimonio delle amministrazioni  pubbliche,          nonche' sulle  gestioni  fuori  bilancio  e  sui  fondi  di          provenienza comunitaria, verificando la legittimita'  e  la          regolarita' delle gestioni, nonche'  il  funzionamento  dei          controlli  interni  a  ciascuna  amministrazione.  Accerta,          anche in base all'esito di altri controlli, la  rispondenza          dei risultati dell'attivita' amministrativa agli  obiettivi          stabiliti dalla legge,  valutando  comparativamente  costi,          modi e tempi dello svolgimento dell'azione  amministrativa.          La Corte definisce annualmente i programmi e i  criteri  di          riferimento  del  controllo  sulla  base  delle   priorita'          previamente   deliberate   dalle   competenti   Commissioni          parlamentari a  norma  dei  rispettivi  regolamenti,  anche          tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento  del          sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte  dagli          organi, collegiali o monocratici, che  esercitano  funzioni          di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,          autorita'  amministrative   indipendenti   o   societa'   a          prevalente capitale pubblico.               5. Nei confronti delle  amministrazioni  regionali,  il          controllo della gestione concerne  il  perseguimento  degli          obiettivi  stabiliti  dalle  leggi  di   principio   e   di          programma.               6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al          Parlamento  ed  ai  consigli   regionali   sull'esito   del          controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono  altresi'          inviate alle amministrazioni  interessate,  alle  quali  la          Corte formula,  in  qualsiasi  altro  momento,  le  proprie          osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla  Corte  ed          agli  organi  elettivi,  entro  sei  mesi  dalla  data   di          ricevimento della relazione, le  misure  conseguenzialmente          adottate.               7. Restano ferme, relativamente agli  enti  locali,  le          disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre  1981,  n.          786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio          1982, n. 51, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,          nonche', relativamente agli enti cui lo Stato  contribuisce          in via ordinaria, le  disposizioni  della  legge  21  marzo          1958, n. 259. Le relazioni  della  Corte  contengono  anche          valutazioni sul funzionamento dei controlli interni).               8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente          articolo,  la  Corte  dei  conti   puo'   richiedere   alle          amministrazioni  pubbliche  ed  agli  organi  di  controllo          interno qualsiasi  atto  o  notizia  e  puo'  effettuare  e          disporre ispezioni e accertamenti diretti.  Si  applica  il          comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993,  n.          453. Puo' richiedere  alle  amministrazioni  pubbliche  non          territoriali il riesame di atti  ritenuti  non  conformi  a          legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti  adottati  a          seguito del riesame alla Corte dei conti, che,  ove  rilevi          illegittimita',  ne  da'  avviso  all'organo  generale   di          direzione. E' fatta salva, in  quanto  compatibile  con  le          disposizioni della presente legge, la disciplina in materia          di controlli successivi previsti dal decreto legislativo  3          febbraio 1993, n. 29, e  successive  modificazioni,  e  dal          decreto  legislativo  12  febbraio  1993,  n.  39,  nonche'          dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.               9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo,  si          applicano, in quanto compatibili con le disposizioni  della          presente legge, le norme procedurali di cui al testo  unico          delle leggi sulla Corte  dei  conti,  approvato  con  regio          decreto   12   luglio   1934,   n.   1214,   e   successive          modificazioni.               10. La sezione del controllo e' composta dal presidente          della Corte dei conti che la presiede,  dai  presidenti  di          sezione preposti al coordinamento e da tutti  i  magistrati          assegnati a funzioni di controllo. La sezione e'  ripartita          annualmente in quattro collegi dei quali  fanno  parte,  in          ogni  caso,  il  presidente  della  Corte  dei  conti  e  i          presidenti di sezione preposti al coordinamento. I  collegi          hanno distinta competenza per tipologia di controllo o  per          materia  e  deliberano  con  un  numero  minimo  di  undici          votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta  dal  presidente          della Corte dei conti ed  e'  composta  dai  presidenti  di          sezione  preposti  al  coordinamento  e   da   trentacinque          magistrati assegnati a funzioni di  controllo,  individuati          annualmente dal  Consiglio  di  Presidenza  in  ragione  di          almeno tre per ciascun collegio della  sezione  e  uno  per          ciascuna delle sezioni di controllo  sulle  amministrazioni          delle regioni a statuto speciale e delle province  autonome          di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un          numero minimo di ventuno votanti.               10-bis. La sezione del controllo in  adunanza  plenaria          stabilisce  annualmente  i  programmi  di  attivita'  e  le          competenze dei collegi,  nonche'  i  criteri  per  la  loro          composizione da parte del presidente della Corte dei conti.               11. Ferme restando le ipotesi di  deferimento  previste          dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte          dei conti come sostituito dall'art. 1 della legge 21  marzo          1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni          caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati          circa la legittimita' di atti. Del collegio viene  chiamato          a far parte in  qualita'  di  relatore  il  magistrato  che          deferisce la questione alla sezione.               12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui          al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma          da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate          ragioni, in relazione  a  situazioni  e  provvedimenti  che          richiedono tempestivi  accertamenti  e  verifiche,  dandone          notizia alla sezione del controllo.               13. Le disposizioni del comma 1 non si  applicano  agli          atti ed ai provvedimenti emanati nelle  materie  monetaria,          creditizia, mobiliare e valutaria.».               - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante          «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.          11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»  e'  pubblicato  nella          Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.               - La legge 24 marzo 2001, n. 89 recante «Previsione  di          equa  riparazione  in  caso  di  violazione   del   termine          ragionevole del  processo  e  modifica  dell'art.  375  del          codice di procedura civile» e'  pubblicata  nella  Gazzetta          Ufficiale 3 aprile 2001, n. 78.               - Il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e          successive   modificazioni    recante    «Norme    generali          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle          amministrazioni pubbliche»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.               -  La  legge  24  dicembre   2007,   n.   244   recante          «Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e          pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria  2008)»   e'          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28  dicembre  2007,  n.          300, S.O.               - Si riporta il testo vigente del comma 359 dell'art. 1          della citata legge n. 244 del 2007:               «359. Al  fine  di  potenziare  l'azione  di  contrasto          dell'evasione e dell'elusione  fiscale  e  le  funzioni  di          controllo, analisi e  monitoraggio  della  spesa  pubblica,          possono  essere  conferiti,   nell'ambito   del   Ministero          dell'economia e delle finanze,  entro  il  30  giugno  2008          (260), incarichi di livello dirigenziale generale a persone          di particolare e comprovata  qualificazione  professionale,          anche in deroga ai limiti  percentuali  previsti  dall'art.          19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,          e successive modificazioni, e comunque per  un  numero  non          superiore  a  quattro  unita'.  Ove  tale  facolta'   venga          esercitata,   a   decorrere   dalla   data   dell'eventuale          conferimento  di  ciascuno  degli  incarichi  previsti  dal          presente  comma,  sono  soppressi  due  posti  di   livello          dirigenziale  non  generale  effettivamente   coperti   per          ciascun incarico conferito.».               - Il decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  e          successive modificazioni recante  «Attuazione  dell'art.  1          della legge 3 agosto 2007, n. 123,  in  materia  di  tutela          della salute e della sicurezza nei  luoghi  di  lavoro»  e'          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101,          S.O.               - Il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,          con modificazioni, dalla legge 6 agosto  23008,  n.  133  e          successive modificazioni recante «Disposizioni urgenti  per          lo   sviluppo    economico,    la    semplificazione,    la          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e          la perequazione tributaria» e'  pubblicato  nella  Gazzetta          Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147, S.O.               - Il decreto legislativo 27 ottobre  2009,  n.  150,  e          successive modificazioni recante «Attuazione della legge  4          marzo 2009, n.  15,  in  materia  di  ottimizzazione  della          produttivita'  del  lavoro  pubblico  e  di  efficienza   e          trasparenza delle pubbliche amministrazioni» e'  pubblicato          nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009, n. 254, S.O.               - Il decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,          con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135          recante «Disposizioni urgenti per la revisione della  spesa          pubblica con invarianza dei servizi  ai  cittadini  nonche'          misure di  rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese  del          settore bancario» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  6          luglio 2012, n. 156, S.O.               - La legge 11 agosto 2014, n. 125  recante  «Disciplina          generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo»          e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 agosto  2014,  n.          199.               -  Il  decreto-legge  23   dicembre   2016,   n.   237,          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  febbraio          2017, n. 15 recante «Disposizioni urgenti per la tutela del          risparmio  nel  settore  creditizio»  e'  pubblicato  nella          Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2016, n. 299.               - Si riporta il  testo  vigente  dell'art.  24-bis  del          citato decreto-legge  n.  237  del  2016,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15:               «Art.   24-bis   (Disposizioni   generali   concernenti          l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale).  -          1. Le disposizioni del presente articolo  prevedono  misure          ed interventi intesi a sviluppare l'educazione finanziaria,          assicurativa e previdenziale. Tali disposizioni  assicurano          l'efficacia, l'efficienza e la sistematicita' delle  azioni          dei soggetti pubblici  e  privati  in  tema  di  educazione          finanziaria, assicurativa  e  previdenziale  e  riconoscono          l'importanza dell'educazione  finanziaria  quale  strumento          per la tutela  del  consumatore  e  per  un  utilizzo  piu'          consapevole  degli  strumenti  e  dei  servizi   finanziari          offerti dal mercato.               2.    In     conformita'     con     la     definizione          dell'Organizzazione  per  la  cooperazione  e  lo  sviluppo          economico (OCSE), per educazione finanziaria,  assicurativa          e previdenziale, ai fini del presente articolo, si  intende          il processo attraverso il quale le  persone  migliorano  la          loro comprensione degli strumenti e dei prodotti finanziari          e sviluppano le  competenze  necessarie  ad  acquisire  una          maggiore consapevolezza dei  rischi  e  delle  opportunita'          finanziarie.               3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa          con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della          ricerca, adotta, nell'ambito delle  risorse  disponibili  a          legislazione vigente, entro sei mesi dalla data di  entrata          in vigore della legge di conversione del presente  decreto,          il programma per una "Strategia nazionale per  l'educazione          finanziaria, assicurativa e  previdenziale".  La  Strategia          nazionale si conforma ai seguenti principi:                 a) organizzare in modo sistematico  il  coordinamento          dei soggetti pubblici e, eventualmente su base  volontaria,          dei soggetti privati gia' attivi nella materia,  ovvero  di          quelli che saranno attivati dal programma,  garantendo  che          gli interventi siano continui  nel  tempo,  promuovendo  lo          scambio di informazioni tra  i  soggetti  e  la  diffusione          delle relative esperienze, competenze e buone  pratiche,  e          definendo le modalita' con cui le iniziative di  educazione          finanziaria, assicurativa e previdenziale  possano  entrare          in sinergia e  collegarsi  con  le  attivita'  proprie  del          sistema nazionale dell'istruzione;                 b) definire le  politiche  nazionali  in  materia  di          comunicazione e  di  diffusione  di  informazioni  volte  a          promuovere   l'educazione   finanziaria,   assicurativa   e          previdenziale;                 c) prevedere la possibilita' di stipulare convenzioni          atte a promuovere interventi di formazione con associazioni          rappresentative    di    categorie    produttive,    ordini          professionali, associazioni dei consumatori, organizzazioni          senza  fini  di  lucro  e   universita',   anche   con   la          partecipazione degli enti territoriali.               4. Lo schema  del  programma  di  cui  al  comma  3  e'          trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione  dei  pareri          delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per          i profili finanziari, che sono resi  entro  il  termine  di          trenta giorni  dalla  data  di  trasmissione.  Il  Governo,          qualora non intenda  conformarsi  ai  pareri  parlamentari,          trasmette nuovamente lo schema del  programma  alle  Camere          con le sue  osservazioni  e  con  eventuali  modificazioni,          corredate   dei   necessari   elementi    integrativi    di          informazione  e  motivazione.  I  pareri  definitivi  delle          Commissioni  competenti  per  materia  e  per   i   profili          finanziari sono espressi entro  trenta  giorni  dalla  data          della nuova trasmissione. Decorso tale termine il programma          puo' comunque essere adottato.               5. Il Governo trasmette annualmente alle  Camere  entro          il 31 luglio una relazione sullo stato di attuazione  della          Strategia   nazionale   per    l'educazione    finanziaria,          assicurativa e previdenziale. La relazione  puo'  contenere          le eventuali proposte di modifica e  di  aggiornamento  del          programma di cui al comma 3, da adottare  con  le  medesime          procedure previste al comma 4.               6. Per l'attuazione della Strategia nazionale di cui al          comma 3, con decreto da adottare entro tre mesi dalla  data          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del          presente  decreto,  il  Ministro  dell'economia   e   delle          finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'istruzione,          dell'universita' e della ricerca e con  il  Ministro  dello          sviluppo  economico,  istituisce   il   Comitato   per   la          programmazione  e  il  coordinamento  delle  attivita'   di          educazione finanziaria, con  il  compito  di  promuovere  e          programmare iniziative di sensibilizzazione  ed  educazione          finanziaria.               7. Dall'istituzione del Comitato di cui al comma 6  non          devono derivare oneri a carico della finanza pubblica.               8.  Il  Comitato,  composto  da   undici   membri,   e'          presieduto  da  un   direttore,   nominato   dal   Ministro          dell'economia e delle finanze,  d'intesa  con  il  Ministro          dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  scelto          fra personalita' con comprovate  competenze  ed  esperienza          nel settore. I  membri  diversi  dal  direttore,  anch'essi          scelti  fra  personalita'  con  comprovate  competenze   ed          esperienza nel settore, sono designati:  uno  dal  Ministro          dell'economia   e   delle   finanze,   uno   dal   Ministro          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, uno  dal          Ministro dello sviluppo economico,  uno  dal  Ministro  del          lavoro e delle politiche sociali, uno dalla Banca d'Italia,          uno dalla Commissione nazionale per le societa' e la  borsa          (CONSOB),  uno  dall'Istituto  per   la   vigilanza   sulle          assicurazioni (IVASS), uno dalla Commissione  di  vigilanza          sui fondi pensione (COVIP), uno dal Consiglio nazionale dei          consumatori e degli utenti, uno dall'Organismo di vigilanza          e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari (OCF). I          membri del Comitato, nonche' il direttore, durano in carica          tre anni e l'incarico puo' essere rinnovato una sola volta.               9. Il Comitato opera  attraverso  riunioni  periodiche,          prevedendo, ove necessario, la  costituzione  di  specifici          gruppi di ricerca  cui  possono  partecipare  accademici  e          esperti nella materia. La partecipazione  al  Comitato  non          da' titolo ad alcun emolumento  o  compenso  o  gettone  di          presenza.               10. Il Comitato ha il compito di individuare  obiettivi          misurabili,  programmi  e  azioni  da  porre   in   essere,          valorizzando le esperienze, le competenze e  le  iniziative          maturate dai soggetti attivi  sul  territorio  nazionale  e          favorendo la  collaborazione  tra  i  soggetti  pubblici  e          privati.               11. Agli oneri derivanti dalle attivita' del  Comitato,          nel  limite  di  un  milione  di  euro  annui  a  decorrere          dall'anno  2017,  si   provvede   mediante   corrispondente          riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte          corrente  iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale          2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e          speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze          per  l'anno  2017,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando          l'accantonamento  relativo  al   medesimo   Ministero.   Il          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad          apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di          bilancio.».               - Il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65  recante          «Attuazione della direttiva (UE) 2016/1148  del  Parlamento          europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante  misure          per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei          sistemi  informativi  nell'Unione»  e'   pubblicato   nella          Gazzetta Ufficiale 9 giugno 2018, n. 132.               - Il decreto-legge 12 luglio 2018, n.  86,  convertito,          con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 recante          «Disposizioni  urgenti  in  materia   di   riordino   delle          attribuzioni dei  Ministeri  dei  beni  e  delle  attivita'          culturali  e  del   turismo,   delle   politiche   agricole          alimentari e forestali e dell'ambiente e della  tutela  del          territorio e del mare, nonche' in  materia  di  famiglia  e          disabilita'» e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  12          luglio 2018, n. 160.               - Si riporta  il  testo  vigente  dell'art.  4-bis  del          citato  decreto-legge  n.  86  del  2018,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97:               «Art.    4-bis    (Procedure    per     il     riordino          dell'organizzazione  dei  Ministeri).  -  1.  Al  fine   di          semplificare ed accelerare il riordino  dell'organizzazione          dei  Ministeri,  anche  con  riferimento  agli  adeguamenti          conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli  1  e  2          del presente decreto, a decorrere dalla data di entrata  in          vigore della legge di conversione del  presente  decreto  e          fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei          Ministeri, ivi  inclusi  quelli  degli  uffici  di  diretta          collaborazione, possono essere  adottati  con  decreto  del          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del          Ministro competente, di concerto con  il  Ministro  per  la          pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia  e          delle finanze, previa delibera del Consiglio dei  ministri.          I decreti previsti dal presente articolo sono  soggetti  al          controllo preventivo di legittimita' della Corte dei  conti          ai sensi dell'art. 3, commi  da  1  a  3,  della  legge  14          gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del          Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il  parere          del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia          di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per          il Ministero interessato, il regolamento di  organizzazione          vigente.».               - La legge 30 dicembre 2018, n. 145  recante  «Bilancio          di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2019  e          bilancio  pluriennale  per  il   triennio   2019-2021»   e'          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31  dicembre  2018,  n.          302, S.O.               - Si riporta il testo vigente dei commi 348, 350 e  351          dell'art. 1 della citata legge n. 145 del 2018:               «348. Al fine di sostenere le attivita' in  materia  di          programmazione  degli  investimenti  pubblici,  nonche'  in          materia di valutazione della fattibilita' e della rilevanza          economico-finanziaria dei provvedimenti normativi  e  della          relativa verifica della quantificazione degli oneri e della          loro coerenza con gli obiettivi programmatici in materia di          finanza  pubblica,  la  dotazione  organica  del  Ministero          dell'economia e delle  finanze  e'  incrementata  di  venti          posti di funzione dirigenziale di livello non generale  per          il  conferimento  di  incarichi  di  consulenza,  studio  e          ricerca. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata          la spesa di 2.700.000 euro annui a decorrere dal 2019.».               «350. Ai fini della razionalizzazione  organizzativa  e          amministrativa   delle   articolazioni   territoriali   del          Ministero dell'economia e delle finanze, si  provvede  alla          revisione   degli    assetti    organizzativi    periferici          attraverso:                 a) la realizzazione di presidi unitari  orientati  al          Governo  coordinato   dei   servizi   erogati   in   ambito          territoriale dalle articolazioni periferiche del  Ministero          dell'economia e delle finanze, ivi compresi gli  uffici  di          segreteria degli organi della giurisdizione  tributaria  di          cui all'art. 31 del decreto legislativo 31  dicembre  1992,          n. 545, ferme restando  le  funzioni  di  collaborazione  e          supporto  nell'esercizio   dell'attivita'   giurisdizionale          delle commissioni tributarie.  Tali  presidi  costituiscono          uffici dirigenziali non generali e dipendono  organicamente          e funzionalmente dal Dipartimento della Ragioneria generale          dello Stato;                 b) la realizzazione di  poli  logistici  territoriali          unitari, anche mediante condivisione delle sedi con  uffici          di altre amministrazioni statali e, in particolare, con  le          altre          articolazioni           dell'amministrazione          economico-finanziaria;                 c) l'unificazione e la rideterminazione degli  uffici          dirigenziali   non   generali   presso   le   articolazioni          periferiche,   apportando   una   riduzione   del    numero          complessivo di uffici del Ministero non inferiore al 5  per          cento. Il contingente di personale addetto agli  uffici  di          segreteria  delle  commissioni  tributarie  e'  evidenziato          nell'ambito della dotazione  organica  unitaria  e  la  sua          consistenza e le variazioni  sono  determinate  secondo  le          modalita' previste  dall'art.  32,  comma  2,  del  decreto          legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.».               «351. Con provvedimento  adottato  ai  sensi  dell'art.          4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86,  convertito,          con modificazioni, dalla legge 9 agosto  2018,  n.  97,  il          Ministero dell'economia e delle finanze provvede anche agli          interventi di riorganizzazione di cui al comma 350, al fine          di assicurare una maggiore  funzionalita'  e  flessibilita'          operativa degli uffici centrali e  periferici,  nonche'  di          garantire  l'uniformita'  del  trattamento  economico   del          personale in servizio.».               - Il decreto-legge 25 marzo 2019,  n.  22,  convertito,          con modificazioni,  dalla  legge  20  maggio  2019,  n.  41          recante   «Misure   urgenti   per   assicurare   sicurezza,          stabilita' finanziaria e integrita'  dei  mercati,  nonche'          tutela della salute  e  della  liberta'  di  soggiorno  dei          cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso  di          recesso di quest'ultimo dall'Unione europea» e'  pubblicato          nella Gazzetta Ufficiale 25 marzo 2019, n. 71.               - Si riporta il testo vigente dei commi 1-bis  e  1-ter          dell'art. 19 del  citato  decreto-legge  n.  22  del  2019,          convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio  2019,          n. 41:               «Art. 19 (Supporto all'attivita' internazionale). -  1.          (Omissis).               1-bis. Per rendere effettive anche le attivita' di  cui          al comma 1 del presente articolo, la lettera c)  del  comma          350 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  si          interpreta  nel  senso  che   la   riduzione   del   numero          complessivo  degli  uffici  del   Ministero   e'   riferita          esclusivamente   agli   uffici   dirigenziali   presso   le          articolazioni periferiche.               1-ter. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti volti          a dare attuazione al citato comma  350  dell'art.  1  della          legge  n.  145  del  2018,  e'  comunque  assicurata,   con          decorrenza  dal  1°   gennaio   2019,   l'uniformita'   del          trattamento economico del personale in servizio  presso  il          Ministero dell'economia e delle finanze.  A  tal  fine,  il          relativo provvedimento  e'  adottato  entro  trenta  giorni          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione          del presente decreto.               (Omissis).».               - Il decreto del Presidente della Repubblica  3  luglio          2003, n. 227 recante «Regolamento per  la  riorganizzazione          degli  Uffici  di  diretta  collaborazione   del   Ministro          dell'economia e delle finanze» e' pubblicato nella Gazzetta          Ufficiale 22 agosto 2003, n. 194.               - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri          27  febbraio  2013,   n.   67   recante   «Regolamento   di          organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze,          a norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con          modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135»  e'          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2013, n. 139. 
           Note all'art. 1: 
               - Si riporta il testo vigente dell'art. 23  del  citato          decreto legislativo n. 300 del 1999:               «Art. 23 (Istituzione del ministero e attribuzioni).  -          1. E' istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.               2. Al ministero sono attribuite le funzioni e i compiti          spettanti allo Stato  in  materia  di  politica  economica,          finanziaria   e   di   bilancio,    programmazione    degli          investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e          verifica dei suoi andamenti, ivi incluso il  settore  della          spesa sanitaria, politiche fiscali  e  sistema  tributario,          demanio  e  patrimonio  statale,  catasto  e   dogane.   Il          ministero svolge altresi' i compiti di vigilanza su enti  e          attivita' e le funzioni relative ai rapporti con  autorita'          di vigilanza e controllo previsti dalla legge.               3.  Al  ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti          risorse, le funzioni dei ministeri del tesoro,  bilancio  e          programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle          attribuite, anche dal presente decreto, ad altri  ministeri          o ad agenzie e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli          effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)          e b)  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59,  le  funzioni          conferite dalla vigente legislazione alle regioni  ed  agli          enti locali e alle autonomie funzionali.».               - Il testo del comma 4-bis dell'art.  17  della  citata          legge  n.  400  del  1988  e'  riportato  nelle  note  alle          premesse.   |  
|   |                                                               Tabella A 
                                           (ai sensi dell'articolo 19) 
  Dotazioni organiche dirigenziali 
      +-----------------------------------------+---------------+     |Dirigenti di prima fascia                |               |     +-----------------------------------------+---------------+     |Uffici di diretta collaborazione con il  |               |     |Ministro                                 |              2|     +-----------------------------------------+---------------+     |Dipartimento del tesoro                  |             10|     +-----------------------------------------+---------------+     |Dipartimento della Ragioneria generale   |               |     |dello Stato                              |             32|     +-----------------------------------------+---------------+     |Dipartimento delle finanze               |              8|     +-----------------------------------------+---------------+     |Dipartimento dell'amministrazione        |               |     |generale del personale e dei servizi     |              7|     +-----------------------------------------+---------------+     |Totale                                   |             59|     +-----------------------------------------+---------------+     |Dirigenti di seconda fascia              |         588(*)|     +-----------------------------------------+---------------+
     (*) Non sono compresi gli otto posti di livello dirigenziale  non generale corrispondenti a posizioni di fuori ruolo istituzionale  del Ministero  (di  cui sette  presso  i  collegi  sindacali  degli  enti previdenziali ed uno presso l'AGEA).     |  
|   |                                 Art. 2                         Capi dei dipartimenti 
   1. I  capi  dei  dipartimenti  del  Ministero,  nominati  ai  sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n. 165, e successive modificazioni, dai quali dipendono funzionalmente i dirigenti titolari degli uffici di livello dirigenziale generale,  in cui si articola  ciascun  Dipartimento,  esercitano  i  poteri  e  le funzioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 5, del decreto  legislativo n. 300 del 1999.   2. Ai  fini  del  perseguimento  dei  risultati  complessivi  della gestione  amministrativa,  il  capo  del  Dipartimento:  assicura  la stretta integrazione tra le attivita' degli uffici nello  svolgimento delle  funzioni;  rappresenta  unitariamente  il  Dipartimento  nelle relazioni con l'esterno, curando  lo  sviluppo  della  collaborazione operativa fra le strutture dipartimentali e le altre  amministrazioni ed enti del settore pubblico; fornisce, direttamente o per il tramite degli uffici, il supporto istituzionale al Ministro.   3.  Il  capo  del  Dipartimento,  nell'esercizio  dei   poteri   di coordinamento,  direzione  e  controllo  degli  uffici   di   livello dirigenziale  del  Dipartimento,  opera  in  modo  da  sviluppare  la programmazione delle attivita' e dei processi,  la  collaborazione  e l'integrazione  funzionale  tra  le  strutture   dipartimentali,   la circolazione delle informazioni e delle esperienze, promuovendo anche l'istituzione di strutture temporanee interfunzionali per la gestione di progetti di particolare  rilievo  o  di  processi  che  richiedono contributi di piu' strutture operative.  
           Note all'art. 2: 
               - Si riporta il testo vigente dell'art. 19  del  citato          decreto legislativo n. 165 del 2001:               «Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1.  Ai          fini del  conferimento  di  ciascun  incarico  di  funzione          dirigenziale si tiene conto, in  relazione  alla  natura  e          alle caratteristiche degli  obiettivi  prefissati  ed  alla          complessita' della struttura interessata, delle  attitudini          e delle capacita' professionali del singolo dirigente,  dei          risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione  di          appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche          competenze   organizzative   possedute,    nonche'    delle          esperienze di direzione eventualmente maturate  all'estero,          presso il settore privato o  presso  altre  amministrazioni          pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico.          Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi          diversi non si applica l'art. 2103 del codice civile.               1-bis.  L'amministrazione  rende   conoscibili,   anche          mediante  pubblicazione  di  apposito   avviso   sul   sito          istituzionale, il  numero  e  la  tipologia  dei  posti  di          funzione  che  si  rendono  disponibili   nella   dotazione          organica  ed   i   criteri   di   scelta;   acquisisce   le          disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta.               1-ter.  Gli  incarichi  dirigenziali   possono   essere          revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di  cui          all'art. 21, comma 1, secondo periodo.               2. Tutti gli incarichi di funzione  dirigenziale  nelle          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,          sono  conferiti  secondo  le  disposizioni   del   presente          articolo.   Con   il    provvedimento    di    conferimento          dell'incarico,  ovvero  con  separato   provvedimento   del          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o  del  Ministro          competente per gli  incarichi  di  cui  al  comma  3,  sono          individuati l'oggetto  dell'incarico  e  gli  obiettivi  da          conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani  e  ai          programmi definiti dall'organo di vertice nei  propri  atti          di indirizzo e alle eventuali modifiche  degli  stessi  che          intervengano nel corso  del  rapporto,  nonche'  la  durata          dell'incarico, che deve  essere  correlata  agli  obiettivi          prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre          anni ne' eccedere il termine  di  cinque  anni.  La  durata          dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se  coincide          con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento          a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono  rinnovabili.          Al provvedimento di conferimento  dell'incarico  accede  un          contratto individuale con cui e' definito il corrispondente          trattamento economico, nel rispetto dei  principi  definiti          dall'art. 24. E' sempre ammessa la risoluzione  consensuale          del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente          della seconda fascia di incarichi  di  uffici  dirigenziali          generali o di funzioni equiparate, la durata  dell'incarico          e' pari a tre  anni.  Resta  fermo  che  per  i  dipendenti          statali titolari di incarichi di funzioni  dirigenziali  ai          sensi del  presente  articolo,  ai  fini  dell'applicazione          dell'art. 43, comma 1, del  decreto  del  Presidente  della          Repubblica  29  dicembre  1973,  n.  1092,   e   successive          modificazioni,   l'ultimo    stipendio    va    individuato          nell'ultima    retribuzione    percepita    in    relazione          all'incarico  svolto.  Nell'ipotesi  prevista   dal   terzo          periodo del presente comma, ai fini della liquidazione  del          trattamento di fine servizio, comunque denominato,  nonche'          dell'applicazione dell'art. 43, comma 1,  del  decreto  del          Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,  n.  1092,  e          successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato          nell'ultima retribuzione percepita prima  del  conferimento          dell'incarico avente durata inferiore a tre anni.               3. Gli incarichi di Segretario generale  di  ministeri,          gli incarichi di direzione di strutture articolate al  loro          interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello          equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei          ministri, su proposta del Ministro competente, a  dirigenti          della prima fascia dei ruoli di  cui  all'art.  23  o,  con          contratto a tempo determinato, a persone in possesso  delle          specifiche  qualita'  professionali  e  nelle   percentuali          previste dal comma 6.               4. Gli incarichi di funzione  dirigenziale  di  livello          generale sono conferiti  con  decreto  del  Presidente  del          Consiglio  dei   ministri,   su   proposta   del   Ministro          competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui          all'art. 23 o, in misura non  superiore  al  70  per  cento          della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti          ai  medesimi  ruoli   ovvero,   con   contratto   a   tempo          determinato,  a  persone  in  possesso   delle   specifiche          qualita' professionali richieste dal comma 6.               4-bis. I criteri di  conferimento  degli  incarichi  di          funzione dirigenziale di  livello  generale,  conferiti  ai          sensi del comma 4  del  presente  articolo,  tengono  conto          delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.               5. Gli incarichi di direzione degli uffici  di  livello          dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio  di          livello dirigenziale generale, ai  dirigenti  assegnati  al          suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c).               5-bis.  Ferma  restando  la  dotazione   effettiva   di          ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi  da          1   a   5   possono   essere   conferiti,    da    ciascuna          amministrazione, anche  a  dirigenti  non  appartenenti  ai          ruoli  di  cui  all'art.  23,  purche'   dipendenti   delle          amministrazioni di cui  all'art.  1,  comma  2,  ovvero  di          organi costituzionali,  previo  collocamento  fuori  ruolo,          aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento          secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di  cui  ai          commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il  limite          del  15  per  cento  (95)  della  dotazione  organica   dei          dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli  di  cui          al medesimo art. 23 e del 10 per cento (95) della dotazione          organica di quelli  appartenenti  alla  seconda  fascia.  I          suddetti  limiti  percentuali  possono  essere   aumentati,          rispettivamente, fino ad un massimo del 25  e  del  18  per          cento, con  contestuale  diminuzione  delle  corrispondenti          percentuali fissate dal comma 6.               5-ter. I criteri di  conferimento  degli  incarichi  di          direzione degli uffici di livello  dirigenziale,  conferiti          ai sensi del comma 5 del presente articolo,  tengono  conto          delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.               6. Gli incarichi di cui ai  commi  da  1  a  5  possono          essere conferiti, da  ciascuna  amministrazione,  entro  il          limite del  10  per  cento  della  dotazione  organica  dei          dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli  di  cui          all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica  di          quelli  appartenenti   alla   seconda   fascia,   a   tempo          determinato ai soggetti indicati  dal  presente  comma.  La          durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere,  per          gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3  e          4, il termine di tre anni, e, per gli  altri  incarichi  di          funzione dirigenziale, il  termine  di  cinque  anni.  Tali          incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,          a  persone  di  particolare  e  comprovata   qualificazione          professionale,     non      rinvenibile      nei      ruoli          dell'Amministrazione,  che  abbiano  svolto  attivita'   in          organismi  ed  enti  pubblici  o  privati  ovvero   aziende          pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno  un          quinquennio  in  funzioni  dirigenziali,  o   che   abbiano          conseguito una particolare specializzazione  professionale,          culturale  e  scientifica   desumibile   dalla   formazione          universitaria   e   postuniversitaria,   da   pubblicazioni          scientifiche e da concrete esperienze  di  lavoro  maturate          per almeno un  quinquennio,  anche  presso  amministrazioni          statali,  ivi  comprese   quelle   che   conferiscono   gli          incarichi, in posizioni funzionali previste  per  l'accesso          alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,          della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli          degli avvocati e procuratori dello  Stato.  Il  trattamento          economico  puo'  essere   integrato   da   una   indennita'          commisurata alla  specifica  qualificazione  professionale,          tenendo conto della  temporaneita'  del  rapporto  e  delle          condizioni di mercato relative alle  specifiche  competenze          professionali. Per il periodo di  durata  dell'incarico,  i          dipendenti delle pubbliche amministrazioni  sono  collocati          in   aspettativa   senza   assegni,   con    riconoscimento          dell'anzianita' di servizio.  La  formazione  universitaria          richiesta dal presente comma non puo' essere  inferiore  al          possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del          diploma  di   laurea   conseguito   secondo   l'ordinamento          didattico previgente al regolamento di cui al  decreto  del          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e          tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.               6-bis. Fermo restando il  contingente  complessivo  dei          dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente  derivante          dall'applicazione delle percentuali previste dai  commi  4,          5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo          decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore,  se          esso e' uguale o superiore a cinque.               6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si  applicano  alle          amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2.               6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'art. 8 del          regolamento di cui al decreto del Presidente del  Consiglio          dei  ministri  30  dicembre  1993,  n.   593,   il   numero          complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del  comma          6  e'  elevato  rispettivamente  al  20  per  cento   della          dotazione organica dei dirigenti  appartenenti  alla  prima          fascia e al 30  per  cento  della  dotazione  organica  dei          dirigenti appartenenti alla seconda  fascia,  a  condizione          che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al  comma          6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica  di          ricercatore o tecnologo previa selezione interna  volta  ad          accertare il possesso di comprovata esperienza  pluriennale          e  specifica  professionalita'  da   parte   dei   soggetti          interessati   nelle    materie    oggetto    dell'incarico,          nell'ambito  delle  risorse  disponibili   a   legislazione          vigente.               7.               8. Gli incarichi di funzione  dirigenziale  di  cui  al          comma 3 cessano  decorsi  novanta  giorni  dal  voto  sulla          fiducia al Governo.               9. Degli incarichi di cui  ai  commi  3  e  4  e'  data          comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei          deputati, allegando una scheda relativa ai titoli  ed  alle          esperienze professionali dei soggetti prescelti.               10.  I  dirigenti  ai  quali  non   sia   affidata   la          titolarita' di uffici dirigenziali svolgono,  su  richiesta          degli  organi  di  vertice  delle  amministrazioni  che  ne          abbiano  interesse,  funzioni  ispettive,  di   consulenza,          studio e  ricerca  o  altri  incarichi  specifici  previsti          dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i  collegi  di          revisione  degli  enti  pubblici   in   rappresentanza   di          amministrazioni ministeriali.               11. Per la Presidenza del Consiglio dei  ministri,  per          il  Ministero  degli   affari   esteri   nonche'   per   le          amministrazioni che esercitano  competenze  in  materia  di          difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di  giustizia,          la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali          differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.               12. Per il personale di cui all'art.  3,  comma  1,  il          conferimento  degli  incarichi  di  funzioni   dirigenziali          continuera'  ad  essere  regolato  secondo   i   rispettivi          ordinamenti di settore. Restano ferme  le  disposizioni  di          cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.               12-bis.   Le   disposizioni   del   presente   articolo          costituiscono norme non derogabili dai contratti o  accordi          collettivi.».               - Si riporta il testo vigente dei commi 3 e 5 dell'art.          5 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999:               «Art. 5 (I dipartimenti). - (Omissis).               3.  Il  Capo  del  Dipartimento   svolge   compiti   di          coordinamento,  direzione  e  controllo  degli  uffici   di          livello dirigenziale  generale  compresi  nel  Dipartimento          stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni          dell'amministrazione  ed  e'  responsabile  dei   risultati          complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti,          in attuazione degli indirizzi del ministro.               (Omissis).               5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi          3 e 4, in particolare, il Capo del Dipartimento:                 a) determina i programmi  per  dare  attuazione  agli          indirizzi del ministro;                 b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali          disponibili per l'attuazione dei programmi secondo principi          di  economicita',  efficacia  ed  efficienza,  nonche'   di          rispondenza del servizio al pubblico interesse;                 c) svolge funzioni di propulsione, di  coordinamento,          di controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici  del          Dipartimento;                 d) promuove  e  mantiene  relazioni  con  gli  organi          competenti  dell'Unione  europea  per  la  trattazione   di          questioni e problemi attinenti al proprio Dipartimento;                 e) adotta gli atti per l'utilizzazione  ottimale  del          personale secondo criteri  di  efficienza,  disponendo  gli          opportuni  trasferimenti  di  personale   all'interno   del          Dipartimento;                 f) e' sentito dal ministro ai fini dell'esercizio del          potere di proposta per il conferimento degli  incarichi  di          direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai          sensi dell'art. 19, comma  4,  del  decreto  legislativo  3          febbraio 1993, n. 29;                 g)  puo'  proporre   al   ministro   l'adozione   dei          provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione  degli          uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art.          19, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29          e, comunque, viene sentito nel relativo procedimento;                 h) e' sentito  dal  ministro  per  l'esercizio  delle          attribuzioni a questi conferite dall'art. 14, comma 1,  del          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.               (Omissis).».   |  
|   |                                 Art. 3 
   Comitato permanente per il  coordinamento  delle  attivita'  e  delle  metodologie in materia di finanza pubblica, Comitato permanente  di  indirizzo e coordinamento della fiscalita' 
   1. E' istituito il Comitato permanente per il  coordinamento  delle attivita' e delle metodologie in  materia  di  finanza  pubblica.  Il Comitato e' presieduto dal Ministro ed e' composto dal Vice  Ministro delegato per la materia  tributaria  e  fiscale,  ove  nominato,  dal Sottosegretario  delegato  a  seguire   la   formazione   e   l'esame parlamentare dei disegni di legge di bilancio e dai capi Dipartimento del Ministero. Il Comitato costituisce  la  sede  di  raccordo  e  di coordinamento delle attivita' e delle metodologie di integrazione dei flussi informativi, sulla base della piena  condivisione  e  messa  a disposizione da parte di ciascun Dipartimento dei  dati  relativi  ai flussi di finanza pubblica. Il supporto tecnico  alle  attivita'  del Comitato e' assicurato dal  Dipartimento  della  Ragioneria  generale dello Stato.   2. Il Ministro, sentito il Comitato permanente di cui al  comma  1, emana specifiche direttive ai Dipartimenti  per  garantire  il  pieno accesso  informatico  alle  basi  dati  necessarie  ai   fini   della predisposizione dei documenti di finanza  pubblica  e  di  previsione macroeconomica.   3. E' istituito il Comitato permanente di indirizzo e coordinamento della fiscalita'. Il Comitato e' presieduto dal Ministro o  dal  Vice Ministro delegato per la materia tributaria e fiscale, ove  nominato, ed e'  composto  in  via  permanente  dal  Direttore  generale  delle finanze, che lo presiede in assenza del Ministro o del Vice Ministro, e dai direttori delle Agenzie fiscali, dal Comandante generale  della Guardia di finanza, nonche', ove  invitati,  dai  responsabili  della Societa' generale di informatica S.p.a. (Sogei S.p.a.), Soluzioni per il  sistema   economico   S.p.a.   (Sose   S.p.a.),   Agenzia   delle entrate-riscossione e di altri  soggetti  e  organismi  operanti  nel settore fiscale. Il supporto tecnico alle attivita' del  Comitato  e' assicurato dal Dipartimento delle finanze.   4. Il Ministro, sentito il Comitato permanente di cui al  comma  3, emana  specifiche  direttive  alle  strutture  operanti  nel  settore fiscale.     |  
|   |                                 Art. 4                Competenze del Dipartimento del tesoro 
   1. Il Dipartimento del  tesoro  ha  competenza  nel  settore  della politica  economica  e  finanziaria,  supporta  l'elaborazione  e  la definizione degli indirizzi  e  delle  strategie  macroeconomiche  di competenza  del  Ministro,  finalizzate  alle  scelte   di   politica economica e finanziaria del  Governo.  A  tal  fine,  provvede  nelle seguenti aree tematiche:   a) analisi dei problemi economici, monetari e finanziari interni  e internazionali; ricerca e analisi degli impatti  economico-finanziari a  supporto  dell'adozione  e  del   monitoraggio   delle   politiche economiche; elaborazione delle linee di  programmazione  economica  e finanziaria, in funzione  anche  dei  vincoli  di  convergenza  e  di stabilita'   derivanti   dall'appartenenza   dell'Italia   all'Unione europea;   b)  copertura  del  fabbisogno  finanziario,  ricorso  al   mercato finanziario, gestione del debito pubblico e  operazioni  finanziarie, nonche' analisi dei relativi andamenti e flussi;   c) affari economici e finanziari comunitari e internazionali, fatte salve le  competenze  del  Ministero  degli  affari  esteri  e  della cooperazione internazionale, del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  e  del turismo;   d) regolamentazione e politiche del sistema finanziario;  vigilanza in materia  di  stabilita'  e  integrita'  del  sistema  finanziario; prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini  illeciti; sicurezza  delle  reti  e  dei  sistemi   informativi   nel   settore finanziario (cyber security), per quanto di competenza del Ministero, ai sensi del decreto legislativo n. 65 del 2018;   e) interventi finanziari nei diversi settori  dell'economia,  delle infrastrutture e del sostegno sociale, nonche' a  favore  di  organi, societa' ed enti pubblici; monitoraggio della riforma delle  societa' a partecipazione  pubblica;  sostegno  all'esportazione;  valutazione degli impatti degli interventi finanziari e  politiche  tariffarie  e concessorie;   garanzie   pubbliche;   monetazione,   carte   valori, prevenzione delle frodi e della falsificazione;   f) valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico; censimento e   analisi   delle   componenti    dell'attivo    delle    pubbliche amministrazioni; programmi  di  dismissione  dell'attivo  immobiliare pubblico; gestione finanziaria delle partecipazioni  azionarie  dello Stato; esercizio dei diritti dell'azionista; cessione e  collocamento sul mercato finanziario delle partecipazioni azionarie dello Stato  e relativa attivita' istruttoria e preparatoria;   g) affari legali  e  gestione  del  contenzioso  nelle  materie  di competenza del Dipartimento;   h) rapporti con gli investitori e le  agenzie  di  valutazione  del merito di credito, comunicazione istituzionale e relazioni esterne;   i) definizione  delle  esigenze  del  Dipartimento  in  materia  di politiche delle risorse umane e strumentali, in coerenza con le linee generali elaborate dal  Dipartimento  dell'amministrazione  generale, del personale e dei servizi; pianificazione strategica e controllo di gestione,  coordinamento  amministrativo-contabile,   innovazione   e informatica dipartimentale.   2. Il dirigente preposto al Dipartimento assume la denominazione di «Direttore generale del tesoro».   3. Il Dipartimento e' articolato nei  seguenti  uffici  di  livello dirigenziale generale:   a) Direzione I - analisi e ricerca economico-finanziaria;   b) Direzione II - debito pubblico;   c) Direzione III - rapporti finanziari europei;   d) Direzione IV - rapporti finanziari internazionali;   e)  Direzione  V  -  regolamentazione  e  vigilanza   del   sistema finanziario;   f) Direzione VI - interventi finanziari nell'economia;   g) Direzione VII - valorizzazione del patrimonio pubblico;   h) Servizio affari legali e contenzioso;   i)   Servizio   relazioni   con   investitori    e    comunicazione dipartimentale.   4. Gli uffici dirigenziali generali di cui al comma  3  provvedono, ciascuno  nell'ambito  delle  rispettive  attribuzioni,  al  supporto all'istruttoria nella predisposizione degli atti e nella formulazione delle   proposte,   che   il   Ministero   sottopone   al    Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).   5. Alle  dirette  dipendenze  del  direttore  generale  del  tesoro operano uffici di livello dirigenziale non generale,  i  cui  compiti sono: coordinamento e segreteria dell'ufficio del direttore  generale del  tesoro,  pianificazione  strategica  e  controllo  di   gestione dipartimentale,    innovazione    e    informatica    dipartimentale, coordinamento    dell'attivita'     prelegislativa,     coordinamento dell'attivita'   amministrativo-contabile,   coordinamento   con   il Dipartimento  dell'amministrazione  generale,  del  personale  e  dei servizi nelle materie di cui al comma 1, lettera i).  
           Note all'art. 4: 
               -  Il  riferimento  al   testo   del   citato   decreto          legislativo n. 65 del 2018 e'  riportato  nelle  note  alle          premesse.   |  
|   |                                 Art. 5       Attribuzioni delle direzioni del Dipartimento del tesoro 
   1. La Direzione I - analisi e ricerca  economico-finanziaria  -  si articola in uffici dirigenziali non generali  e  svolge  le  seguenti funzioni:   a) elaborazione e coordinamento  dei  documenti  di  programmazione economico-finanziaria e delle previsioni macroeconomiche ufficiali;   b) ricerca e analisi congiunturale e  strutturale  delle  tematiche economiche, monetarie e finanziarie interne ed internazionali;   c) sviluppo e gestione della modellistica ai  fini  di  previsione, valutazione e monitoraggio delle politiche economiche e delle riforme strutturali;   d) analisi delle riforme strutturali, predisposizione del Programma nazionale di riforma in coordinamento con le  altre  amministrazioni; responsabilita' per la procedura sugli squilibri macroeconomici della Commissione europea (MIP);   e)  analisi  e  sviluppo  degli  indicatori  di  benessere  equo  e sostenibile   (BES)   ed   elaborazione   dei   relativi    documenti programmatici;   f) analisi economica dell'andamento della finanza pubblica e  degli aspetti di governance fiscale ed economica;   g) rapporti con  le  istituzioni  dell'Unione  europea  e  con  gli organismi internazionali nelle materie di competenza.   2. La Direzione II -  debito  pubblico  -  si  articola  in  uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni:   a) emissione e gestione del debito pubblico interno ed estero;   b) gestione della liquidita';   c) gestione del fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;   d) analisi del funzionamento dei  mercati  finanziari  relativi  al debito pubblico;   e) partecipazione all'elaborazione dei documenti  programmatici  di finanza pubblica per le materie di competenza;   f) coordinamento e monitoraggio dell'accesso ai mercati  finanziari di enti pubblici, enti territoriali ed enti locali;   g) rapporti con  le  istituzioni  dell'Unione  europea  e  con  gli organismi internazionali nelle materie di competenza.   3. La Direzione III - rapporti finanziari europei - si articola  in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni:   a) affari economici monetari e finanziari europei;   b) analisi economica e istituzionale del funzionamento  dell'unione economica e monetaria, della politica monetaria della Banca  centrale europea, del tasso di cambio dell'euro, dello SME2 e del processo  di adozione dell'euro;   c)  partecipazione  a  Ecofin,  Eurogruppo,  Comitato  economico  e finanziario, Euro Working Group e Comitato interministeriale per  gli affari europei;   d)   procedure   di   sorveglianza   fiscale,    degli    squilibri macroeconomici e coordinamento delle politiche economiche  dei  paesi dell'Unione europea;   e)  partecipazione  ai  meccanismi  di  stabilita'  finanziaria   e attivita' connesse ai programmi di assistenza  finanziaria  nell'area dell'euro e nell'Unione europea;   f) relazioni bilaterali con i paesi e  le  istituzioni  dell'Unione europea.   4.  La  Direzione  IV  -  rapporti  finanziari  internazionali-  si articola in uffici dirigenziali non generali  e  svolge  le  seguenti funzioni:   a) relazioni bilaterali con i paesi extraeuropei;   b)  analisi  del  sistema  economico,   monetario   e   finanziario internazionale e delle politiche economiche delle principali aree;   c) governance globale, cooperazione  finanziaria  internazionale  e coordinamento  delle  attivita'  relative   ai   gruppi   governativi informali, inclusi G7 e G20;   d)  rapporti  con  le  istituzioni   internazionali   a   carattere economico, monetario e finanziario, tra cui l'Organizzazione  per  la cooperazione e lo  sviluppo  economico  (OCSE),  il  Fondo  monetario internazionale (FMI), la Banca europea per gli investimenti  (BEI)  e altre banche e fondi di sviluppo;   e)  politiche  e  interventi  per  la  cooperazione  allo  sviluppo nell'ambito della governance nazionale prevista dalla  legge  n.  125 del 2014;   f) accordi e trattati  internazionali  con  contenuto  economico  e finanziario;   g) rapporti con le istituzioni dell'Unione europea nelle materie di competenza.   5. La Direzione  V  -  regolamentazione  e  vigilanza  del  sistema finanziario - si articola  in  uffici  dirigenziali  non  generali  e svolge le seguenti funzioni:   a) analisi, regolamentazione e politiche di vigilanza  del  sistema bancario, finanziario e dei pagamenti, dei mercati finanziari  e  dei relativi operatori, ivi inclusi i fondi  pensione,  gli  intermediari finanziari  disciplinati  nel  testo  unico  bancario  e  l'attivita' finanziaria delle imprese di assicurazione;   b) vigilanza in materia di stabilita' finanziaria e gestione  delle crisi in ambito bancario/finanziario;   c) politiche di educazione  e  inclusione  finanziaria,  segreteria tecnica  del  Comitato  per  la  programmazione  e  il  coordinamento dell'attivita'   di   educazione    finanziaria,    assicurativa    e previdenziale,  di  cui  all'articolo  24-bis  del  decreto-legge  23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge  17 febbraio 2017, n. 15;   d) vigilanza sulla Banca d'Italia, spettante al Ministero in base a speciali disposizioni, vigilanza sulle fondazioni bancarie;   e) analisi dei rischi di vulnerabilita'  del  sistema  finanziario, politiche di sicurezza e  di  prevenzione  e  contrasto  all'utilizzo dello stesso  per  fini  illeciti  (contrasto  al  riciclaggio  e  al finanziamento del terrorismo, usura);   f) procedimenti sanzionatori  per  violazioni  della  normativa  di prevenzione del riciclaggio di denaro e in materia valutaria;   g) segreteria  del  Comitato  di  sicurezza  finanziaria,  embarghi finanziari;   h) rapporti con  le  istituzioni  dell'Unione  europea  e  con  gli organismi internazionali nelle materie di competenza.   6. La Direzione VI  -  interventi  finanziari  nell'economia  -  si articola in uffici dirigenziali non generali  e  svolge  le  seguenti funzioni:   a) interventi finanziari nei diversi settori  dell'economia,  delle infrastrutture, di sostegno sociale,  nonche'  a  favore  di  organi, societa' ed enti pubblici e analisi economica dei relativi impatti;   b) garanzie pubbliche;   c)  analisi,  per  quanto   di   competenza,   delle   concessioni, convenzioni e contratti di servizio con le societa' dello Stato;   d)  sostegno   pubblico   all'esportazione   e   ai   processi   di internazionalizzazione;   e) vigilanza di competenza del Dipartimento su  enti  e  fondazioni non bancarie;   f) esercizio del controllo  analogo  sulle  societa'  in  house  di competenza del Dipartimento;   g) regolamento delle differenze di cambio per pagamenti in valuta e vigilanza sulla gestione dei conti correnti valuta tesoro;   h)  monetazione,  politiche  di  prevenzione  della  falsificazione dell'euro e delle frodi  sui  mezzi  di  pagamento;  vigilanza  sulle produzioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a.;   i) controllo e monitoraggio sull'attuazione del decreto legislativo n. 175 del 2016, recante il Testo Unico  in  materia  di  societa'  a partecipazione pubblica, per le societa' a partecipazione statale;   l) rapporti con  le  istituzioni  dell'Unione  europea  e  con  gli organismi internazionali nelle materie di competenza.   7. La Direzione VII - valorizzazione del patrimonio pubblico  -  si articola in uffici dirigenziali non generali  e  svolge  le  seguenti funzioni:   a) gestione delle banche dati  realizzate  mediante  il  censimento delle componenti dell'attivo delle pubbliche amministrazioni,  tra  i quali beni immobili, partecipazioni e concessioni di beni demaniali e servizi, e analisi delle informazioni raccolte;   b) politiche di razionalizzazione e valorizzazione  del  patrimonio pubblico e coordinamento con le amministrazioni e societa'  pubbliche cui e' affidata la gestione di immobili pubblici e di beni  demaniali dati in concessione;   c)  attivita'   di   valorizzazione   e   dismissione   dell'attivo immobiliare  pubblico,  anche  mediante  la  costituzione  di   fondi immobiliari;   d) analisi e gestione delle partecipazioni  azionarie  dello  Stato nonche' esercizio dei diritti dell'azionista;   e) indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del  decreto legislativo n. 175 del  2016,  recante  Testo  Unico  in  materia  di societa' a partecipazione pubblica, per le societa' a  partecipazione non statale;   f) gestione dei processi di  societarizzazione,  privatizzazione  e dismissione.   8. Il Servizio affari legali  e  contenzioso,  posto  alle  dirette dipendenze del Direttore generale del tesoro, e' articolato in uffici dirigenziali non generali, con le seguenti funzioni:   a)  consulenza  legale  e  giuridica  a  supporto  delle  attivita' dipartimentali;   b) gestione del contenzioso nelle materie di competenza;   c) precontenzioso e contenzioso UE; concorrenza e aiuti di Stato.   9.  Il  Servizio  relazioni   con   investitori   e   comunicazione dipartimentale, posto alle dirette dipendenze del Direttore  generale del tesoro, e' articolato in uffici dirigenziali non generali, con le seguenti funzioni svolte in raccordo con le competenti Direzioni  del Dipartimento:   a) rapporti con gli investitori;   b) rapporti con le agenzie di valutazione del merito di credito;   c) comunicazione e relazioni esterne  sui  temi  di  interesse  del Dipartimento.  
           Note all'art. 5: 
               - Il riferimento alla citata legge n. 125 del  2014  e'          riportato nelle Note alle premesse.               -  Il  testo  vigente  dell'art.  24-bis   del   citato          decreto-legge   n.   237   del   2016,   convertito,    con          modificazioni, dalla legge  17  febbraio  2017,  n.  15  e'          riportato nelle note alle premesse.               - Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante          «Testo  unico  in  materia  di  societa'  a  partecipazione          pubblica»  e'  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   8          settembre 2016, n. 210.   |  
|   |                                 Art. 6              Consiglio tecnico-scientifico degli esperti 
   1. Il Consiglio tecnico-scientifico degli esperti opera  presso  il Dipartimento  del  tesoro,  rispondendo  direttamente  al   Direttore generale del tesoro, e svolge funzioni  di  elaborazione,  analisi  e studio nelle materie di competenza del Dipartimento.   2. Il Consiglio e' composto da sedici  membri  scelti  tra  docenti universitari  ed  esperti  dotati  di  una  specifica  e   comprovata specializzazione    professionale    nelle     discipline     oggetto dell'attivita' istituzionale del  Dipartimento.  Gli  incarichi  sono rinnovabili. I compensi dei componenti sono stabiliti con decreto del Ministro,  nel  rispetto  delle  disposizioni  vigenti   sui   limiti retributivi.   3. Le funzioni di supporto e di segreteria  sono  assicurate  dalle strutture dipartimentali.   4. Il Consiglio e' articolato in:   a) un collegio tecnico-scientifico composto  da  otto  membri,  con funzioni di consulenza nell'ambito delle competenze del Dipartimento, con particolare riguardo alla trattazione  di  problemi  a  carattere tecnico-scientifico  in  materia  di   programmazione   economica   e finanziaria;   b) un collegio degli esperti composto da otto membri  con  funzioni di  analisi  di  problemi  giuridici,  economici  e  finanziari.   In particolare il collegio si occupa di:   1) compiere studi e formulare proposte  per  la  definizione  degli indirizzi di politica finanziaria;   2)  analizzare  i  problemi  connessi   alla   partecipazione   del Dipartimento del tesoro nei  vari  organismi  internazionali.  A  tal fine, su mandato del direttore generale del tesoro, i singoli esperti possono rappresentare l'amministrazione  in  organismi  nazionali  ed internazionali e svolgere altri compiti specifici.     |  
|   |                                 Art. 7                      Competenze del Dipartimento                 della Ragioneria generale dello Stato 
   1.  Il  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato  ha competenza  nel  settore  delle   politiche   di   bilancio   e   del coordinamento e verifica degli andamenti di finanza  pubblica,  sulla quale esercita  il  monitoraggio,  anche  ai  sensi  della  legge  31 dicembre 2009, n. 196 e della legge  24  dicembre  2012,  n.  243,  i controlli e le verifiche previsti dall'ordinamento, ivi  comprese  le funzioni ispettive ed i controlli  di  regolarita'  amministrativa  e contabile. Provvede  alla  valutazione  della  fattibilita'  e  della rilevanza economico-finanziaria dei provvedimenti e delle  iniziative di innovazione normativa, anche di rilevanza  europea,  nonche'  alla relativa verifica della quantificazione  degli  oneri  e  della  loro coerenza con  gli  obiettivi  programmatici  in  materia  di  finanza pubblica. Nell'esercizio delle funzioni  istituzionali  provvede,  in particolare, nelle seguenti materie:   a) previsioni economiche  e  finanziarie;  elaborazione  dei  conti finanziari ed economici delle amministrazioni pubbliche; monitoraggio dei relativi saldi; relazione sul conto consolidato  di  cassa  delle Amministrazioni   pubbliche;   predisposizione   dei   documenti   di programmazione  economico-finanziaria  per  quanto   di   competenza; verifica  delle  relazioni  tecniche  dei  provvedimenti;   copertura finanziaria della legislazione di spesa e di minore entrata;   b) formazione e gestione del bilancio dello Stato, definizione  del rendiconto generale dello Stato, nonche' predisposizione del budget e del rendiconto economico;   c) evoluzione normativa dei  bilanci  pubblici;  analisi  studio  e ricerca economica sugli  impatti  delle  politiche  settoriali  nelle materie di competenza del Dipartimento;   d) coordinamento dei servizi di tesoreria statale;  integrazione  e consolidamento della gestione per cassa del bilancio dello Stato  con i relativi flussi di tesoreria, previsione e calcolo del fabbisogno;   e)  rapporti  con  gli  organismi  e  le  istituzioni  nazionali  e internazionali per  quanto  di  competenza  del  Dipartimento  e  con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)  per  i  raccordi  tra  la contabilita' pubblica e  la  contabilita'  nazionale  prevista  dalla disciplina  dell'Unione  europea   e   le   rilevazioni   statistiche d'interesse  del  Sistema  statistico  nazionale.   Definizione   dei principi,  delle  regole  e   della   metodologia   di   contabilita' economico-patrimoniale;   f) informatizzazione dei  dati  di  finanza  pubblica;  definizione delle esigenze funzionali,  prestazioni  e  modalita'  operative  dei sistemi informativi per lo svolgimento dei compiti istituzionali  del Dipartimento;   g) attivita' di indirizzo e coordinamento normativo in  materia  di contabilita' delle amministrazioni pubbliche;   h) definizione dei principi e delle metodologie della  contabilita' economica,  anche  analitica  e  patrimoniale,  anche  ai  fini   del controllo di gestione da parte  delle  amministrazioni  pubbliche  in ordine alla  loro  armonizzazione  con  quelli  previsti  nell'ambito dell'Unione europea; individuazione degli strumenti per il  controllo di economicita' ed  efficienza;  analisi,  verifica,  monitoraggio  e valutazione  dei   costi   dei   servizi   e   dell'attivita'   delle amministrazioni pubbliche;   i) monitoraggio e valutazione degli effetti delle leggi  di  spesa; monitoraggio e  valutazione  degli  andamenti  generali  della  spesa sociale;  monitoraggio  degli  oneri  derivanti  dall'attuazione  dei contratti collettivi in materia di  personale  delle  amministrazioni pubbliche;  analisi  e  verifica  del  costo  del  lavoro   pubblico; consulenza per l'attivita' predeliberativa del CIPE nonche'  relativi adempimenti  di  attuazione,  per  gli  aspetti  di  competenza   del Dipartimento; partecipazione all'attivita' preparatoria del Consiglio dei Ministri e supporto tecnico in sede di Consiglio dei Ministri;   l) controllo  e  vigilanza  dello  Stato  in  materia  di  gestioni finanziarie pubbliche,  anche  attraverso  i  servizi  ispettivi  del Dipartimento,  secondo  criteri  di  programmazione  e  flessibilita' nonche' in relazione allo svolgimento dei compiti di cui alle lettere g) e h);   m)  partecipazione  al  processo  di   formazione,   esecuzione   e certificazione  del   bilancio   dell'Unione   europea   e   relativi adempimenti, compresa la  quantificazione  dei  conseguenti  oneri  a carico  della  finanza  nazionale;   monitoraggio   complessivo   dei corrispondenti  flussi  finanziari   ed   esercizio   dei   controlli comunitari  affidati  dall'Unione  europea;  gestione  del  Fondo  di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie istituito  con la legge 16 aprile 1987, n. 183;   n) definizione delle modalita' e  dei  criteri  per  l'introduzione nelle amministrazioni pubbliche di principi di contabilita' economica e per la trasmissione dei bilanci in via telematica da parte di  enti pubblici, regioni ed enti locali;   o) svolgimento dei compiti attribuiti al Ministero,  ai  sensi  del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia  di  revisione legale dei conti;   p) definizione  delle  esigenze  del  Dipartimento  in  materia  di politiche delle risorse umane e strumentali in coerenza con le  linee generali di attivita' elaborate dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi; definizione del  fabbisogno  e rappresentazione delle esigenze per le  attivita'  amministrative  in materia di gestione delle risorse  umane,  acquisti  e  logistica  di competenza  del  Dipartimento  dell'amministrazione   generale,   del personale e dei servizi; rapporti con le articolazioni  territoriali. Comunicazione  istituzionale  di  competenza  del  Dipartimento,   in raccordo  con  il  Dipartimento  dell'amministrazione  generale,  del personale e dei servizi, e relazioni esterne.   2. Il dirigente preposto al Dipartimento assume la denominazione di «Ragioniere generale dello Stato».   3.  Il  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato  si articola in:   a) Uffici centrali di livello dirigenziale generale;   b) Uffici centrali del bilancio;   c) Ragionerie territoriali dello Stato.   4. Il Dipartimento si articola  nei  seguenti  uffici  centrali  di livello dirigenziale generale:   a) Ispettorato generale di finanza;   b) Ispettorato generale del bilancio;   c)  Ispettorato  generale  per  gli  ordinamenti  del  personale  e l'analisi dei costi del lavoro pubblico;   d) Ispettorato generale per gli affari economici;   e)  Ispettorato   generale   per   la   finanza   delle   pubbliche amministrazioni;   f) Ispettorato generale per  i  rapporti  finanziari  con  l'Unione europea;   g) Ispettorato generale per la spesa sociale;   h)  Ispettorato  generale   per   l'informatica   e   l'innovazione tecnologica;   i) Ispettorato generale per la contabilita' e la finanza pubblica;   l) Servizio studi dipartimentale;   m) Servizio centrale per il sistema delle ragionerie.   5. Per le specifiche esigenze di consulenza studio e ricerca  nelle materie di competenza degli uffici di cui al presente  articolo  sono assegnati  al  Dipartimento  sette  posti  di  funzione  di   livello dirigenziale generale, di cui uno per il coordinamento  degli  uffici di livello  non  generale  alle  dirette  dipendenze  del  Ragioniere generale dello Stato.   6. Alle dirette dipendenze  del  Ragioniere  generale  dello  Stato operano uffici di livello dirigenziale non generale,  i  cui  compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, con competenze nelle seguenti  materie:   coordinamento   dei   processi   relativi   alla formalizzazione dei documenti di competenza del  Ragioniere  generale dello Stato, controllo di gestione  dipartimentale,  coordinamento  e monitoraggio dei progetti trasversali,  coordinamento  dell'attivita' amministrativa,  attivita'  tecnica  di  supporto   all'Ufficio   del Ragioniere generale dello  Stato,  supporto  giuridico  e  consulenza legale nelle materie di competenza  del  Dipartimento,  coordinamento delle  attivita'  dipartimentali  in  materia  di  applicazione   dei principi di contabilita' nazionale elaborati in sede europea e  studi sulla   regolamentazione   emanata   dalle   autorita'    statistiche internazionali con riferimento al sistema dei  conti  nazionali  SEC, comunicazione  istituzionale  e  relazioni  esterne,  per  quanto  di competenza del Dipartimento,  in  raccordo  con  la  Direzione  della comunicazione  istituzionale,  coordinamento  con   il   Dipartimento dell'amministrazione generale, del  personale  e  dei  servizi  nelle materie di cui al comma 1, lettera p) del presente articolo.  
           Note all'art. 7: 
               - La legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante  «Legge  di          contabilita'  e  finanza  pubblica»  e'  pubblicata   nella          Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, S.O.               -  La  legge  24  dicembre   2012,   n.   243   recante          «Disposizioni per l'attuazione del principio  del  pareggio          di bilancio ai  sensi  dell'art.  81,  sesto  comma,  della          Costituzione» e' pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  15          gennaio 2013, n. 12.               -  La  legge   16   aprile   1987,   n.   183   recante          «Coordinamento delle politiche  riguardanti  l'appartenenza          dell'Italia   alle   Comunita'   europee   ed   adeguamento          dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari» e'          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 1987, n. 109,          S.O.               - Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 recante          «Attuazione  della  direttiva  2006/43/CE,  relativa   alle          revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati,          che modifica le direttive 78/660/CEE e  83/349/CEE,  e  che          abroga  la  direttiva  84/253/CEE»  e'   pubblicato   nella          Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2010, n. 68, S.O.   |  
|   |                                 Art. 8 
   Attribuzioni  degli  uffici  di  livello  dirigenziale  generale  del  Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 
   1.  L'Ispettorato  generale  di  finanza  si  articola  in   Uffici dirigenziali  non  generali,  posizioni  dirigenziali  non   generali destinate allo svolgimento di servizi ispettivi di finanza  pubblica, i cui compiti sono definiti ai sensi  dell'articolo  1,  comma  2,  e svolge le seguenti funzioni:   a)  attivita'  ispettiva  sulla  regolarita'  e  proficuita'  della gestione amministrativo-contabile  delle  pubbliche  amministrazioni, enti, societa' di cui al decreto  legislativo  n.  175  del  2016  ed organismi pubblici, tenuto conto anche della  Direttiva  annuale  per l'azione amministrativa e la  gestione  del  Ministero,  nonche'  sul sistema delle Ragionerie;   b) vigilanza e coordinamento sulle attivita'  di  controllo  svolte dal sistema delle Ragionerie;   c)   attivita'   di   vigilanza   istituzionale   sulle   pubbliche amministrazioni in materia finanziaria e contabile;   d) monitoraggio, analisi e valutazione  dei  risultati  finanziari, economici e patrimoniali di enti ed organismi pubblici, anche ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;   e) attivita' concernente la designazione alle  funzioni  sindacali, di revisione ed agli incarichi presso  enti,  societa'  ed  organismi pubblici  e  tenuta  della  relativa  anagrafe;   trattazione   delle questioni concernenti il trattamento  giuridico  ed  economico  degli organi degli enti, ad eccezione di quelli di regioni ed enti  locali, e degli organismi pubblici; tenuta dell'elenco  di  cui  all'articolo 10, comma 19 del decreto-legge n.  98  del  2011  e  coordinamento  e indirizzo dell'attivita' di controllo e monitoraggio svolta ai  sensi della medesima disposizione presso i collegi di revisione degli  enti pubblici in rappresentanza del Ministero;   f)  controllo  legale  dei  conti  ed  accertamento  del   regolare adempimento dei compiti svolti dai sindaci e dai revisori;   g) svolgimento dei compiti attribuiti al Ministero dell'economia  e delle finanze ai sensi del decreto legislativo 27  gennaio  2010,  n. 39, in materia di revisione legale dei conti;   h) attivita' diretta ad assicurare, mediante  opportune  verifiche, la regolare  ed  uniforme  tenuta  delle  scritture  contabili  e  la puntuale resa dei conti da parte dei soggetti obbligati;   i)   attivita'   normativa,   interpretativa,   di   indirizzo    e coordinamento  in  materia  di  ordinamenti  amministrativo-contabili delle pubbliche amministrazioni dello Stato, al fine anche di  curare l'esatta  ed   uniforme   interpretazione   ed   applicazione   delle disposizioni della contabilita' pubblica; esame  del  regolamento  di amministrazione e contabilita' degli enti ed organismi pubblici;   l) vigilanza sull'attivita' di liquidazione degli  enti  in  essere alla data di entrata in vigore del presente decreto;   m) attivita' normativa, interpretativa e di indirizzo in materia di pagamenti dei debiti  commerciali  delle  pubbliche  amministrazioni, nonche' coordinamento delle attivita' dipartimentali in  materia  dei predetti pagamenti.   2. L'Ispettorato  generale  del  bilancio  si  articola  in  uffici dirigenziali non generali, i  cui  compiti  sono  definiti  ai  sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni:   a) predisposizione del bilancio di previsione annuale e pluriennale dello Stato a legislazione vigente, nonche' del  budget  economico  e delle note integrative;   b) predisposizione dei provvedimenti di assestamento del  bilancio, della revisione del budget, nonche'  del  rendiconto  generale  dello Stato,  delle  note   integrative   e   del   rendiconto   economico; predisposizione degli atti amministrativi di variazioni al bilancio e coordinamento  delle  variazioni   adottate   dalle   amministrazioni interessate,  definizione  e  revisione  delle  classificazioni   del bilancio dello Stato;   c) elaborazione e coordinamento  della  legge  di  bilancio,  delle relative note di variazione, dei provvedimenti ad  essa  correlati  e degli altri provvedimenti legislativi in materia di finanza pubblica;   d) coordinamento,  nell'ambito  dell'attivita'  prelegislativa,  in ordine al riscontro ed alla  valutazione  della  congruita'  e  degli effetti delle coperture finanziarie, alla  verifica  delle  relazioni tecniche, alla valutazione delle clausole di salvaguardia;   e) stima, analisi e monitoraggio dei flussi di bilancio e dei  dati economici;   predisposizione,   per   quanto   di   competenza    del Dipartimento, di dati ed elementi  ai  fini  dell'elaborazione  degli altri documenti di finanza pubblica; raccordo tra le  classificazioni di bilancio e i conti nazionali; predisposizione di dati  ed  analisi sulle interrelazioni tra il  bilancio  dello  Stato  e  la  tesoreria statale;   f) analisi e monitoraggio  degli  andamenti  della  spesa  e  delle entrate; coordinamento delle attivita' istruttorie e  predisposizione delle relazioni e dei provvedimenti da adottare;   g) definizione dei principi, delle regole e delle metodologie della contabilita' economico-patrimoniale e analitica delle amministrazioni centrali  dello  Stato;  analisi  e  monitoraggio  dei  costi   delle amministrazioni  centrali  dello   Stato;   collaborazione   con   le amministrazioni centrali dello Stato per la  verifica  dei  risultati raggiunti  rispetto  agli  obiettivi  programmatici   riportati   nei documenti di programmazione, per il monitoraggio dell'efficacia delle misure rivolte  al  loro  conseguimento  e  di  quelle  disposte  per incrementare il livello di efficienza delle amministrazioni stesse;   h) sperimentazione per l'adozione di un bilancio di genere;   i) definizione,  in  raccordo  con  l'Ispettorato  competente,  dei principi, delle regole e dei requisiti da  implementare  sui  sistemi informatici relativi al bilancio e  al  patrimonio  dello  Stato  sui sistemi connessi alla loro esecuzione,  gestione  e  rendicontazione, nonche' sui sistemi relativi alla contabilita' integrata  finanziaria e economico-patrimoniale dello Stato.   3. L'Ispettorato generale  per  gli  ordinamenti  del  personale  e l'analisi dei  costi  del  lavoro  pubblico  si  articola  in  uffici dirigenziali non generali, i  cui  compiti  sono  definiti  ai  sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni:   a) analisi, verifica e monitoraggio del costo del  personale  delle amministrazioni pubbliche ed adempimenti attuativi del titolo  V  del decreto legislativo n. 165 del 2001;   b) coordinamento,  nell'ambito  dell'attivita'  prelegislativa,  in ordine alla valutazione della congruita'  della  quantificazione  dei costi del personale delle amministrazioni pubbliche;   c)  attivita'  di  supporto  per  la  definizione  delle  politiche retributive  ed   occupazionali   del   personale   delle   pubbliche amministrazioni; predisposizione dei documenti di finanza pubblica  e verifica    della    compatibilita'    economico-finanziaria    della contrattazione collettiva, anche integrativa, per il personale  delle pubbliche amministrazioni, ai sensi della normativa vigente;   d) acquisizione e monitoraggio dei piani di fabbisogno di personale delle pubbliche amministrazioni;   e) trattazione delle questioni e degli  affari  di  competenza  del Dipartimento in materia di ordinamenti, strutture ed  organici  delle amministrazioni pubbliche, di trattamenti economici  fondamentali  ed accessori dei dipendenti pubblici,  anche  a  status  internazionale, nonche' di quelle relative alla ricollocazione di personale  connesso ai   processi   di   trasferimento   di   funzioni   tra    pubbliche amministrazioni.   4. L'Ispettorato generale per gli affari economici si  articola  in uffici dirigenziali non generali, i  cui  compiti  sono  definiti  ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni:   a) attivita' normativa, consultiva, e di coordinamento, per  quanto di competenza del Dipartimento, in materia di interventi pubblici, di incentivazione di quelli privati nei diversi settori dell'economia  e di politiche degli investimenti pubblici, ivi inclusi gli  interventi di prevenzione, emergenziali e di  ripristino  a  seguito  di  eventi calamitosi,  anche  ai  fini  della  valutazione  dell'impatto  sulle politiche finanziarie  e  di  bilancio;  monitoraggio  finanziario  e proposte di semplificazione degli atti e delle procedure connesse;   b) valutazione dei contratti  di  programma  e  di  servizio,  atti convenzionali  e  altre  forme  contrattuali  anche  ai  fini   della valutazione dell'impatto sulle politiche finanziarie e di bilancio;   c) consulenza  e  coordinamento -  per  quanto  di  competenza  del Dipartimento - ai fini dell'attivita'  pre-deliberativa  del  CIPE  e connessi adempimenti di attuazione; partecipazione in  rappresentanza del Dipartimento alle relative riunioni;   d) valutazione degli effetti in  ambito  nazionale  delle  norme  e delle politiche comunitarie  ed  extracomunitarie  nelle  materie  di competenza;   e) valutazione della fattibilita' ed impatto  economico-finanziario dei provvedimenti e della normativa di attuazione  delle  materie  di competenza;   f) rapporti con  gli  organismi  internazionali  nelle  materie  di competenza,  ivi  inclusa  la  partecipazione  ai   relativi   organi direttivi e finanziari;   g)  attivita'  di  raccordo  con  le  altre  strutture  di  livello dirigenziale  generale  ai  fini  dello  svolgimento   dell'attivita' prelegislativa di competenza del Dipartimento.   5.  L'Ispettorato  generale  per   la   finanza   delle   pubbliche amministrazioni si articola in uffici dirigenziali  non  generali,  i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni:   a) analisi e tecniche della  previsione  finanziaria;  rilevazione, previsione e consolidamento dei flussi di cassa dei singoli  comparti delle pubbliche amministrazioni per la predisposizione dei  documenti di finanza pubblica;  coordinamento  del  Sistema  informativo  delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) per gli enti pubblici  diversi dallo Stato;   b) monitoraggio dei vincoli di  finanza  pubblica  e  di  tesoreria delle  pubbliche  amministrazioni;  acquisizione  e   analisi   delle informazioni di bilancio degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali, anche ai fini della prevenzione delle  situazioni di crisi finanziarie;   c) coordinamento del servizio di tesoreria statale;   d) rapporti con  la  Banca  d'Italia;  disciplina  della  tesoreria unica;   e) gestione dei conti di tesoreria, con esclusione di quelli di cui al comma 6, lettera g) e di quelli  affidati  in  gestione  ad  altri uffici del Ministero; elaborazione del conto riassuntivo del tesoro;   f) gestione dei rapporti finanziari  con  gli  enti  decentrati  di spesa;   g)  attivita'  di  supporto  alla   verifica   della   legittimita' costituzionale delle leggi regionali;   h)  attivita'  normativa,  interpretativa  e  di  coordinamento  in materia di rapporti finanziari con gli  enti  territoriali;  rapporti con  la  Conferenza  Stato-regioni,  la  Conferenza  Unificata  e  la Conferenza Stato-citta';   i) attivita' di supporto all'attuazione del federalismo;  attivita' di supporto all'attuazione della riforma contabile di cui al  decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.   6. L'Ispettorato generale per i rapporti  finanziari  con  l'Unione europea si articola  in  uffici  dirigenziali  non  generali,  i  cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge  le seguenti funzioni:   a)  partecipazione  al  processo  di   formazione,   esecuzione   e certificazione  del   bilancio   dell'Unione   europea   e   relativi adempimenti;   b) analisi dei riflessi finanziari e di  bilancio  derivante  dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea e quantificazione degli oneri a carico della finanza nazionale;   c) partecipazione al processo  di  definizione  della  normativa  e delle politiche in sede comunitaria e coordinamento del  processo  di recepimento della normativa comunitaria nell'ordinamento interno, per quanto di competenza del Dipartimento;   d) monitoraggio dei flussi finanziari intercorrenti tra l'Italia  e l'Unione europea; monitoraggio dell'attuazione finanziaria, fisica  e procedurale, degli interventi di politica comunitaria, ivi compresi i Fondi strutturali;   e) esercizio dei  controlli  sull'attuazione  degli  interventi  di politica  comunitaria  e   sull'utilizzo   delle   relative   risorse finanziarie, ivi comprese  le  quote  di  cofinanziamento  nazionale, anche attraverso l'ausilio delle Ragionerie territoriali dello Stato;   f) gestione del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'articolo 5 della legge  16  aprile  1987,  n. 183;   g) gestione dei conti correnti di tesoreria  riguardanti  i  flussi finanziari con l'Unione europea.   7. L'Ispettorato generale per  la  spesa  sociale  si  articola  in uffici dirigenziali non generali, i  cui  compiti  sono  definiti  ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni:   a) monitoraggio e  previsione  degli  andamenti  generali  e  delle dinamiche della spesa sociale, ai fini della valutazione del relativo impatto sulle politiche finanziarie e di bilancio;   b) attivita' normativa, di consulenza e di coordinamento in materia di protezione sociale, nonche' supporto  delle  delegazioni  italiane presso organismi internazionali;   c) attivita' di verifica, di gestione, ove prevista, e di  supporto nei procedimenti riguardanti il finanziamento del Servizio  sanitario nazionale e  degli  interventi  di  edilizia  sanitaria,  nonche'  in materia di assistenza sociale; verifica degli  adempimenti  regionali in materia sanitaria, monitoraggio dei Piani di rientro e della spesa sanitaria regionale;   d) vigilanza sulle attivita' degli enti previdenziali in materia di contributi e prestazioni;   e) partecipazione al processo  di  definizione  della  normativa  e delle politiche per il settore sanitario;   f) monitoraggio, analisi e verifica  degli  andamenti  della  spesa sanitaria,  farmaceutica  e  di  quella  relativa  alle  prescrizioni mediche. Coordinamento e gestione delle  attivita'  non  informatiche connesse al progetto  Tessera  sanitaria  e  al  Fascicolo  sanitario elettronico.   8.  Ispettorato  generale   per   l'informatica   e   l'innovazione tecnologica si articola in uffici dirigenziali non  generali,  i  cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge  le seguenti funzioni:   a) definizione, sviluppo  e  gestione  dei  sistemi  informatici  e tecnologici in materia di contabilita' e finanza pubblica, bilancio e singoli progetti relativi ai principali settori della spesa pubblica, ivi compresa la gestione informatica dei progetti Tessera sanitaria e Fascicolo sanitario  elettronico,  a  supporto  delle  attivita'  del Dipartimento   della   Ragioneria   generale   dello   Stato,   delle amministrazioni e degli  enti  pubblici  e  delle  altre  istituzioni competenti;   b) definizione del  Piano  strategico  pluriennale  in  materia  di informatica,   innovazione   tecnologica   e   digitalizzazione   del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e  relativi  Piani operativi annuali;   c) presidio per la  definizione  e  gestione  delle  infrastrutture informatiche e tecnologiche del  Dipartimento  e  relative  strategie evolutive. Definizione di metodologie,  standard  di  qualita'  e  di sicurezza fisica. Supporto  agli  adempimenti  in  materia  di  cyber security per quanto di competenza del Dipartimento;   d)  monitoraggio  e   controllo   sull'allineamento   dei   sistemi informatici e tecnologici agli obiettivi progettuali ed agli standard quali-quantitativi.  Verifica  della  qualita'  e  delle  performance tecnico-funzionali  dei  software,  dei  sistemi  tecnologici  e  dei servizi di assistenza tecnica agli utenti;   e) definizione di sistemi e metodi per la gestione, l'analisi e  la valorizzazione del patrimonio dati del Dipartimento della  Ragioneria generale dello Stato, anche in collaborazione con amministrazioni  ed enti pubblici e privati. Gestione e sviluppo della banca  dati  delle pubbliche amministrazioni (BDAP), del Portale Dati  e  Servizi  Open, del sito istituzionale del Dipartimento;   f) gestione di programmi e progetti finanziati con risorse  europee finalizzati allo sviluppo dei sistemi informatici e  tecnologici  del Dipartimento, delle competenze tecniche e delle capacita' di  analisi e valutazione;   g)  supporto  tecnico  agli  utenti  delle  strutture  centrali   e territoriali del Dipartimento per l'efficace utilizzo dei  sistemi  e degli strumenti informatici, tecnologici e digitali in dotazione;   h) gestione dei rapporti con la societa' dedicata di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414;   i) programmazione dei fabbisogni e acquisizione diretta e indiretta dei beni e degli strumenti informatici e tecnici per le esigenze  del Dipartimento; gestione del  patrimonio  e  dell'inventario  dei  beni informatici del Dipartimento e relativa logistica;   l)  attivita'  normativa  e   prelegislativa   nelle   materie   di competenza.   9.  L'Ispettorato  generale  per  la  contabilita'  e  la   finanza pubblica, si articola in uffici  dirigenziali  non  generali,  i  cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge, le seguenti funzioni:   a)  iniziative  volte  all'armonizzazione  per  l'adeguamento   dei sistemi  contabili  e  dei  bilanci  pubblici  con  le   disposizioni contenute nella normativa nazionale e in quella comunitaria, al  fine di consentire il monitoraggio, le verifiche e il consolidamento delle risultanze dei bilanci dei vari enti e per la costruzione  del  conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche;   b) previsione, monitoraggio e consuntivo del fabbisogno del settore statale e pubblico e dei flussi giornalieri di cassa, anche  ai  fini della gestione della liquidita';   c)  previsione  e  monitoraggio  dell'indebitamento   netto   delle pubbliche amministrazioni;   d) coordinamento delle attivita' inerenti i rapporti con  ISTAT  ed Eurostat e con gli organismi comunitari, europei e internazionali per gli aspetti di  policy  e  di  programmazione  economico-finanziaria, nonche' in materia di  metodologia  e  classificazione  dei  dati  di finanza pubblica;   e) coordinamento e gestione del  modello  disaggregato  di  finanza pubblica e del modello integrato con le variabili macroeconomiche;   f) coordinamento nella predisposizione delle  Relazioni  sul  conto consolidato di cassa delle Amministrazioni pubbliche ed  elaborazione degli altri documenti  di  previsione  e  consuntivo  in  materia  di finanza pubblica;   g)  analisi  e  monitoraggio  dell'impatto  sui  saldi  di  finanza pubblica  delle  operazioni  di  partenariato  pubblico-privato   ivi compreso l'esame normativo e l'elaborazione degli schemi contrattuali e delle convenzioni;   h) previsione e  monitoraggio  delle  entrate  tributarie,  con  il supporto  del  Dipartimento  delle  finanze,  delle   entrate   extra tributarie e  della  spesa  anche  mediante  l'analisi  dei  relativi provvedimenti ai fini della valutazione  dell'impatto  sui  saldi  di finanza pubblica.   10. Il Servizio studi dipartimentale, posto alle dirette dipendenze del  Ragioniere  generale  dello  Stato,  si   articola   in   uffici dirigenziali non generali, i  cui  compiti  sono  definiti  ai  sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge attivita' di analisi metodologica, studio e ricerca a supporto delle attivita' di tutto il Dipartimento. Il Servizio svolge, in particolare, le seguenti funzioni:   a) ricerca economica e metodologica in materia di finanza  pubblica per l'analisi degli effetti delle politiche di bilancio;   b) analisi e studi  finalizzati  allo  sviluppo  di  metodologie  e modelli econometrici in materia di finanza pubblica;   c)  studio  dell'evoluzione  dei  bilanci   delle   amministrazioni pubbliche ai fini del supporto alle iniziative  di  riforma  e  delle relative attivita' di monitoraggio  e  controllo;  studio  e  analisi comparata delle discipline contabili adottate nei paesi dell'UE;   d) attivita'  di  analisi  e  studio  in  materia  di  contabilita' pubblica  economico-patrimoniale  per  la  definizione  di  principi, regole e metodologie; elaborazione  di  proposte  di  modifica  della normativa vigente;   e) definizione di procedure,  di  metodologie  e  di  tecniche  per l'analisi della performance delle amministrazioni  pubbliche  tramite indicatori di economicita', efficacia ed efficienza;   f) studio e analisi dei profili normativi, regolatori e  gestionali delle  societa'  a  partecipazione  pubblica,  anche  ai  fini  della valutazione dell'impatto sulla finanza pubblica;   g) studi e analisi  statistiche  riguardanti  il  monitoraggio  dei pagamenti dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni.   11. Servizio centrale per il sistema delle ragionerie,  posto  alle dirette dipendenze del Ragioniere generale dello Stato,  si  articola in uffici  dirigenziali  non  generali,  posizioni  dirigenziali  non generali destinate allo svolgimento dell'attivita'  di  verifica  sul sistema delle ragionerie e svolge le seguenti funzioni:   a) coordinamento,  indirizzo  e  vigilanza  sulle  attivita'  degli Uffici  centrali  di  bilancio,  ivi  compreso,   in   raccordo   con l'Ispettorato generale di finanza, quanto previsto in  riferimento  a tali articolazioni  dipartimentali  dall'articolo  2,  comma  3,  del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123;   b) coordinamento,  indirizzo  e  vigilanza  sulle  attivita'  delle Ragionerie territoriali dello Stato, ivi compreso,  in  raccordo  con l'Ispettorato generale di finanza, quanto  previsto  con  riferimento alle citate articolazioni territoriali dall'articolo 2, comma 3,  del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123;   c) attivita' di analisi per valutare la completezza, l'adeguatezza, la funzionalita' e l'affidabilita' dei processi interni di  gestione, dei programmi e delle procedure di lavoro rientranti nelle materie di competenza del sistema delle Ragionerie. Pianificazione e  conduzione di attivita' di revisione interna sul sistema delle Ragionerie;   d) svolgimento delle attivita' previste dall'articolo 7,  comma  1, lettera  p),  con  riferimento  al  sistema  delle   Ragionerie,   in collaborazione con i competenti uffici alle  dirette  dipendenze  del Ragioniere generale dello Stato.  
           Note all'art. 8: 
               - Il riferimento al testo del  decreto  legislativo  n.          175 del 2016 e' riportato nelle note all'art. 5.               - Si riporta il testo vigente del comma 19 dell'art. 10          del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98  (Disposizioni          urgenti per la  stabilizzazione  finanziaria),  convertito,          con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:               «Art.  10  (Riduzione  delle  spese  dei  Ministeri   e          monitoraggio della spesa pubblica). - (Omissis).               19. Al fine di potenziare l'attivita'  di  controllo  e          monitoraggio  degli  andamenti  di  finanza   pubblica,   i          rappresentanti del Ministero dell'economia e delle  finanze          nei  collegi  di  revisione  o  sindacali  delle  pubbliche          amministrazioni di cui all'art. 1,  comma  2,  del  decreto          legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  e  delle  autorita'          indipendenti, sono scelti tra gli iscritti  in  un  elenco,          tenuto dal predetto Ministero,  in  possesso  di  requisiti          professionali  stabiliti  con   decreto   di   natura   non          regolamentare adeguati per l'espletamento dell'incarico. In          sede di prima applicazione,  sono  iscritti  nell'elenco  i          soggetti che svolgono  funzioni  dirigenziali,  o  di  pari          livello,  presso  il  predetto  Ministero,  ed  i  soggetti          equiparati, nonche' i dipendenti del  Ministero  che,  alla          data di entrata in vigore del presente  decreto,  ricoprono          incarichi di componente presso collegi di cui  al  presente          comma; i soggetti anzidetti ed i magistrati della Corte dei          conti possono, comunque, far parte dei collegi di revisione          o sindacali delle pubbliche amministrazioni, anche  se  non          iscritti  nel  registro  di  cui  all'art.  6  del  decreto          legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.               (Omissis).».               -  Il  riferimento  al   testo   del   citato   decreto          legislativo n. 39 del 2010 e' riportato nelle note all'art.          7.               - Il  Titolo  V  (Controllo  della  spesa)  del  citato          decreto legislativo n. 165 del 2001 comprende gli  articoli          da 58 a 62 ed e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  9          maggio 2001, n. 106, S.O.               - Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante          «Disposizioni in  materia  di  armonizzazione  dei  sistemi          contabili e degli schemi di bilancio delle  Regioni,  degli          enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli  1          e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42» e'  pubblicato  nella          Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2011, n. 172.               - Si riporta il testo vigente dell'art. 5 della  citata          legge n. 183 del 1987:               «Art. 5  (Fondo  di  rotazione).  -  1.  E'  istituito,          nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria  generale          dello Stato, un  fondo  di  rotazione  con  amministrazione          autonoma e gestione fuori bilancio, ai  sensi  dell'art.  9          della legge 25 novembre 1971, n. 1041.               2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di          un apposito conto corrente infruttifero, aperto  presso  la          tesoreria centrale dello Stato  denominato  «Ministero  del          tesoro  -  fondo  di  rotazione  per   l'attuazione   delle          politiche comunitarie», nel quale sono versate:                 a) le disponibilita' residue del fondo  di  cui  alla          legge 3  ottobre  1977,  n.  863,  che  viene  soppresso  a          decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo          di cui al comma 1;                 b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'          europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;                 c) le somme da individuare  annualmente  in  sede  di          legge  finanziaria,  sulla  base  delle   indicazioni   del          comitato interministeriale per la programmazione  economica          (CIPE)  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  1,   lettera   c),          nell'ambito  delle  autorizzazioni  di  spesa   recate   da          disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di  quelle          previste dalle norme comunitarie da attuare;                 d) le somme annualmente determinate con la  legge  di          approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei  dati          di cui all'art. 7.               3. Restano salvi  i  rapporti  finanziari  direttamente          intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni          e dagli  organismi  di  cui  all'art.  2  del  decreto  del          Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla          legge 26 novembre 1975, n. 748.».               - Il decreto  legislativo  19  novembre  1997,  n.  414          recante   «Attivita'   informatiche    dell'Amministrazione          statale in materia finanziaria e contabile»  e'  pubblicato          nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1997, n. 282.               - Si riporta il testo vigente del comma 3  dell'art.  2          del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei          controlli  di  regolarita'  amministrativa  e  contabile  e          potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della          spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31  dicembre  2009,          n. 196):               «Art.  2  (Principi  del   controllo   di   regolarita'          amministrativa e contabile). - (Omissis).               3.  L'Ispettorato  generale  di  finanza  esercita   le          funzioni di vigilanza e coordinamento  sulle  attivita'  di          controllo svolte dagli uffici  centrali  e  periferici  del          Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato  e  dai          collegi  di  revisione  e  sindacali.  Per  ogni  esercizio          finanziario l'Ispettorato generale di finanza presenta  una          relazione  sull'attivita'  svolta  al  Ragioniere  generale          dello Stato, che  la  comunica  con  le  proprie  eventuali          osservazioni al Ministro dell'economia e delle finanze.  La          relazione e' trasmessa dal Ministro dell'economia  e  delle          finanze alla Corte dei conti.               (Omissis).».   |  
|   |                                 Art. 9                       Sistema delle ragionerie 
   1. Il sistema delle ragionerie del  Dipartimento  della  Ragioneria generale dello Stato e' costituito da:   a) Uffici centrali del bilancio;   b) Ragionerie territoriali dello Stato.     |  
|   |                                 Art. 10                      Uffici centrali di bilancio 
   1. Ai sensi dell'articolo 3,  comma  1,  lettera  b),  del  decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, gli uffici centrali  del  bilancio di seguito riportati, sono uffici di livello dirigenziale generale:   a) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero  degli  affari esteri, che si articola in uffici dirigenziali non generali;   b) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero  dell'interno, che si articola in uffici dirigenziali non generali;   c)  Ufficio  centrale  del  bilancio  presso  il  Ministero   della giustizia, che si articola in uffici dirigenziali non generali;   d) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della  difesa, che si articola in uffici dirigenziali non generali;   e) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero  dell'economia e delle finanze, che si articola in uffici dirigenziali non generali;   f) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dello sviluppo economico, che si articola in uffici dirigenziali non generali;   g)  Ufficio  centrale  del  bilancio  presso  il  Ministero   delle politiche agricole, alimentari,  forestali  e  del  turismo,  che  si articola in uffici dirigenziali non generali;   h) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero  dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si articola  in  uffici dirigenziali non generali;   i)  Ufficio  centrale  del  bilancio  presso  il  Ministero   delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  che   si   articola   in   uffici dirigenziali non generali;   l) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del  lavoro  e delle politiche sociali, che si articola in uffici  dirigenziali  non generali;   m) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della  salute, che si articola in uffici dirigenziali non generali;   n)   Ufficio   centrale   del   bilancio   presso   il    Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, che si articola in uffici dirigenziali non generali;   o) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero per i  beni  e le attivita' culturali, che si articola in  uffici  dirigenziali  non generali.   2. Le modalita' organizzative  interne  degli  Uffici  centrali  di bilancio  e  le  rispettive  competenze  sono  definite  con  decreto ministeriale, di cui all'articolo 1, comma 2, prevedendo  anche,  nel caso in cui l'ambito di competenza dei  predetti  Uffici  ricomprenda piu' Ministeri, la suddivisione operativa in  corrispondenti  sezioni di livello dirigenziale non  generale  ferma  restando  la  direzione unitaria. La denominazione e  l'ambito  di  competenza  degli  Uffici centrali di bilancio di cui al comma  1  si  adeguano  altresi'  alle eventuali successive modificazioni legislative relative al  Ministero di riferimento.   3. Gli uffici centrali del bilancio svolgono, in  modo  coordinato, le seguenti funzioni:   a) concorrono alla formazione degli stati di previsione dei singoli Ministeri nelle sue diverse fasi e curano in gestione  le  variazioni di bilancio da adottarsi con atto amministrativo;   b) effettuano gli adempimenti  relativi  alla  predisposizione  del rendiconto di ciascun  Ministero,  sia  relativamente  al  conto  del bilancio, che al conto del patrimonio;   c) esercitano, sia  in  via  preventiva  che  successiva,  anche  a campione, il controllo  di  regolarita'  amministrativa  e  contabile sugli  atti  adottati   dalle   Amministrazioni   centrali   statali. Esercitano il controllo di regolarita' amministrativa e contabile sui decreti interministeriali. Provvedono  alla  tenuta  delle  scritture contabili in relazione alle spese e alle entrate e alla registrazione degli atti di  spesa,  risultanti  dai  provvedimenti  assunti  dagli uffici  amministrativi,  sotto  la  responsabilita'   dei   dirigenti competenti. Verificano l'applicazione delle  disposizioni  sul  piano finanziario dei pagamenti - cronoprogramma;   d) effettuano, in via successiva, anche a  campione,  il  riscontro amministrativo  contabile  dei  rendiconti  amministrativi  resi  dai funzionari delegati, della rendicontazione dettagliata dei  pagamenti relativi alle competenze fisse e accessorie  del  personale  centrale dello Stato e dei rendiconti prodotti ai sensi di  leggi  di  settore che li prevedano; effettuano, altresi', il  riscontro  amministrativo contabile sui conti giudiziali resi dagli agenti contabili;   e)  coordinano  i  lavori  della  Conferenza  permanente   di   cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della  Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, con lo scopo anche di  favorire  un'ottimale collaborazione  interistituzionale  in  materia  di   programmazione, controllo e monitoraggio dell'attivita' finanziaria, ai fini indicati dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 7 agosto 1997,  n. 279;   f) verificano l'uniformita' e la corretta tenuta delle scritture di contabilita' integrata finanziaria, economico e patrimoniale, di  cui all'articolo 38-bis della legge n. 196 del 2009;   g) effettuano gli adempimenti relativi  alle  rilevazioni  previste dal Titolo V del decreto  legislativo  n.  165  del  2001,  sui  dati comunicati dalle  amministrazioni,  in  materia  di  consistenza  del personale, delle relative spese, nonche' delle attivita' svolte;   h) effettuano il controllo sulla  compatibilita'  dei  costi  della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli  di  bilancio  ai sensi dell'articolo 5 comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 123 del 2011;   i) svolgono compiti di controllo, verifica e monitoraggio  ad  essi demandati da specifiche norme;   j) svolgono gli altri compiti ad essi demandati dalle vigenti norme in materia di contabilita' generale dello Stato e di  gestioni  fuori bilancio;   k) svolgono  le  attivita'  delegate  dalle  strutture  di  livello dirigenziale generale del Dipartimento;   l) provvedono al controllo ed alla contabilizzazione delle  entrate dello Stato, curando i connessi adempimenti relativi al rendiconto.  
           Note all'art. 10: 
               - Si riporta il testo vigente del comma 1  dell'art.  3          del decreto legislativo  3  luglio  2003,  n.  173  recante          «Riorganizzazione  del  Ministero  dell'economia  e   delle          finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1  della          legge 6 luglio 2002, n. 137»:               «Art. 3 (Disposizioni transitorie e finali).  -  1.  In          relazione alle  prioritarie  esigenze  di  controllo  e  di          monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica  ed  in          attesa  dei   provvedimenti   di   revisione   dell'assetto          organizzativo del Ministero dell'economia e delle  finanze,          da emanare ai sensi dell'art. 2:                 a) il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  puo'          procedere al conferimento di incarichi di  consulenza,  con          le modalita' previste dalla normativa vigente,  a  soggetti          di       comprovata        professionalita'        estranei          all'amministrazione,   su   materie   di   competenza   dei          Dipartimenti, con contestuale indisponibilita' di posti  di          funzione dirigenziale equivalenti sul piano finanziario, da          individuare   con   decreto   ministeriale.   La   predetta          indisponibilita' puo' avere ad oggetto un numero  di  posti          di  livello  dirigenziale  non  superiore,   per   l'intero          Ministero, a quindici;                 b)  gli  Uffici  centrali  del  bilancio   presso   i          Ministeri  di  cui  all'art.  2,  comma  1,   del   decreto          legislativo  30  luglio  1999,   n.   300,   e   successive          modificazioni,  si  configurano  come  uffici  di   livello          dirigenziale generale. Sono contestualmente  soppressi  gli          Uffici centrali del  bilancio  costituiti  sulla  base  del          precedente ordinamento, gli Uffici centrali  di  ragioneria          presso la  Direzione  generale  per  la  cooperazione  allo          sviluppo  e  presso  l'Istituto  Superiore  di  sanita'   e          l'Istituto Superiore per la previdenza e la  sicurezza  sul          lavoro, le cui competenze sono trasferite, rispettivamente,          all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli          affari esteri ed all'Ufficio centrale del  bilancio  presso          il Ministero della salute, nonche' l'Ufficio di  ragioneria          presso il Magistrato per il Po,  le  cui  funzioni  residue          sono esercitate dalla Ragioneria provinciale dello Stato di          Parma. I  dipartimenti  provinciali  indicati  al  comma  5          dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20          febbraio  1998,  n.  38,  e  successive  modificazioni,  si          configurano  come  uffici  di  livello   dirigenziale   non          generale. Resta fermo il numero complessivo  dei  posti  di          livello  dirigenziale   generale   del   Ministero.   Resta          parimenti fermo il numero complessivo dei posti di  livello          dirigenziale non generale del Ministero;                 c) le funzioni della  soppressa  Commissione  tecnica          per la spesa  pubblica  continuano  ad  essere  svolte  dal          Ministero dell'economia e delle finanze, che puo' avvalersi          della struttura di supporto dell'Alta  Commissione  di  cui          all'art. 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;                 d);                 e)  la  partecipazione  al   predetto   Comitato   di          indirizzo e' gratuita;                 f) della Commissione consultiva per  la  riscossione,          operante  presso  l'Agenzia  delle  entrate,  fa  parte  il          Comandante generale della Guardia  di  finanza  o,  in  sua          sostituzione, un ufficiale generale di tale Corpo;                 g) e' istituita,  presso  l'Amministrazione  autonoma          dei Monopoli di Stato, in sostituzione  degli  organismi  e          delle commissioni  che  esercitano  compiti  analoghi,  una          Commissione per la trasparenza dei giochi, con  il  compito          di vigilare sulla regolarita' dell'esercizio dei giochi, di          esprimere pareri su  questioni  giuridiche  attinenti  alla          materia,  anche  in  ordine   alla   risoluzione   in   via          amministrativa,  nei  casi  previsti  dalla  legge,   delle          relative contestazioni, nonche' di esprimere  pareri  sulle          modifiche normative  concernenti  la  materia.  Le  risorse          finanziarie utilizzate per gli organismi e  le  commissioni          soppressi ai sensi della presente  lettera  nonche'  quelle          derivanti  dall'applicazione  del  secondo  periodo   della          lettera  d)  del   presente   comma   sono   destinate   al          funzionamento della predetta commissione per la trasparenza          dei giochi  nonche'  all'applicazione  di  quanto  previsto          dalla  lettera  f)  del  presente  comma  in  ordine   alla          Commissione consultiva per la riscossione.  I  compensi  in          favore  dei  componenti  delle  predette  commissioni  sono          determinati, tenendo conto di quanto previsto  dal  periodo          precedente, con decreto ministeriale.               (Omissis).».               - Si riporta il testo vigente del comma 3  dell'art.  9          del decreto del Presidente  della  Repubblica  20  febbraio          1998,  n.  38  (Regolamento  recante  le  attribuzioni  dei          Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della          programmazione economica, nonche' disposizioni  in  materia          di organizzazione e di  personale,  a  norma  dell'art.  7,          comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94):               «Art. 9 (Uffici centrali del bilancio). - (Omissis).               3. Presso ciascun  ufficio  centrale  del  bilancio  e'          costituita una  Conferenza  permanente  della  quale  fanno          parte rappresentanti dell'ufficio centrale del  bilancio  e          dei corrispondenti uffici dell'amministrazione interessata.          La Conferenza contribuisce ad assicurare, ferme restando le          rispettive funzioni, il piu' efficace esercizio dei compiti          in materia di programmazione dell'attivita' finanziaria, di          monitoraggio finanziario dell'attuazione delle  manovre  di          bilancio e di valutazione tecnica dei costi e  degli  oneri          dei   provvedimenti,   delle   funzioni   e   dei   servizi          istituzionali e delle iniziative legislative nel settore di          pertinenza dell'amministrazione. A tal fine  la  Conferenza          elabora  in  sede  tecnica   metodologie   e   criteri   di          valutazione dei costi e degli oneri finanziari  sulla  base          della specifica disciplina del settore e puo'  compiere,  a          fini istruttori, le valutazioni relative  ai  provvedimenti          che le  sono  sottoposti,  con  particolare  riguardo  alle          relazioni tecniche previste dall'art. 11-ter della legge  5          agosto 1978, n. 468.».               - Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art.  12          del   decreto   legislativo   7   agosto   1997,   n.   279          (Individuazione  delle  unita'  previsionali  di  base  del          bilancio dello Stato, riordino  del  sistema  di  tesoreria          unica e  ristrutturazione  del  rendiconto  generale  dello          Stato):               «Art. 12 (Armonizzazione  dei  flussi  informativi).  -          (Omissis).               2. Le rilevazioni e le  risultanze  della  contabilita'          economica sono utilizzate dalle amministrazioni interessate          e  dal  Ministero  del  tesoro,  del   bilancio   e   della          programmazione economica, al quale i dati  sono  comunicati          dalle   amministrazioni,   ove   possibile   con   evidenze          informatiche, per il tramite delle  competenti  ragionerie,          anche ai fini della formulazione dei progetti di  bilancio,          della   migliore   allocazione   delle    risorse,    della          programmazione dell'attivita' finanziaria, del monitoraggio          degli effetti finanziari delle manovre di bilancio e  della          valutazione  tecnica  dei   costi   e   degli   oneri   dei          provvedimenti e delle iniziative legislative nei settori di          pertinenza delle competenti amministrazioni.».               - Si riporta il testo vigente  dell'art.  38-bis  della          citata legge n. 196 del 2009:               «Art.  38-bis  (Sistema   di   contabilita'   integrata          finanziaria  economico-patrimoniale).  -  1.  Al  fine   di          perseguire la qualita' e la trasparenza dei dati di finanza          pubblica, le Amministrazioni centrali dello Stato adottano,          nell'ambito  della  gestione,  a   fini   conoscitivi,   la          contabilita' economico patrimoniale in  affiancamento  alla          contabilita' finanziaria mediante l'adozione di un  sistema          integrato  di   scritture   contabili   che   consenta   la          registrazione di ciascun  evento  gestionale  contabilmente          rilevante ed assicuri l'integrazione e  la  coerenza  delle          rilevazioni di natura  finanziaria  con  quelle  di  natura          economica e patrimoniale.               2. Al fine di  garantire  l'uniforme  attuazione  delle          disposizioni di cui al comma 1,  tutte  le  amministrazioni          centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferiche,          sono tenute ad utilizzare il sistema  informativo  messo  a          disposizione dal Ministero dell'economia e  delle  finanze,          Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per  le          scritture  di   contabilita'   integrata   finanziaria   ed          economico-patrimoniale analitica. Gli Uffici  centrali  del          bilancio  e  le   Ragionerie   Territoriali   dello   Stato          verificano  l'uniformita'  e  la  corretta   tenuta   delle          scritture contabili e la puntuale applicazione dei principi          contabili  di  cui  al  presente  articolo.  Il   Ministero          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della          Ragioneria generale dello Stato e la  Corte  dei  conti  si          coordinano, anche attraverso convenzioni, per le  procedure          di  controllo  contabile  di  rispettiva   competenza   ivi          compresi gli aspetti informatici delle medesime procedure.               3.  L'ordinamento   finanziario   e   contabile   delle          amministrazioni  centrali  dello  Stato  si   conforma   ai          principi contabili generali contenuti nell'allegato 1,  che          costituisce parte integrante della presente legge, definiti          in conformita' con i  corrispondenti  principi  di  cui  al          decreto legislativo 31 maggio  2011,  n.  91,  al  fine  di          garantire l'armonizzazione e il coordinamento dei bilanci e          della  finanza  pubblica.   Eventuali   aggiornamenti   dei          principi  contabili  generali  sono  adottati,   ai   sensi          dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.  400,          con decreto del  Presidente  della  Repubblica  per  tenere          conto delle disposizioni  europee  in  materia  di  sistemi          contabili  e  di  bilancio,   nonche'   a   seguito   della          sperimentazione di cui all'art. 38-sexies e delle eventuali          modifiche  connesse  all'esercizio  della  delega  di   cui          all'art. 42.               4. Con successivo regolamento da adottare entro  il  31          ottobre 2016 ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23          agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia          e  delle  finanze,  sono  definiti  i  principi   contabili          applicati;  conseguentemente  le  amministrazioni  centrali          dello  Stato  uniformano   l'esercizio   delle   rispettive          funzioni di  programmazione,  gestione,  rendicontazione  e          controllo. Tali  principi  possono  essere  modificati  con          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze anche  a          seguito della sperimentazione di cui all'art. 38-sexies.».               -  Il  riferimento  al  Titolo  V  del  citato  decreto          legislativo  n.  165  del  2001  e'  riportato  nelle  note          all'art. 8.               - Si riporta il testo vigente del comma 2  dell'art.  5          del citato decreto legislativo n. 123 del 2011:               «Art. 5 (Atti sottoposti al controllo preventivo). - 1.          (Omissis).               2. Sono in ogni caso soggetti a controllo preventivo  i          seguenti atti:                 a)  atti   soggetti   a   controllo   preventivo   di          legittimita' della Corte dei conti;                 b)  decreti  di  approvazione  di  contratti  o  atti          aggiuntivi, atti di cottimo e affidamenti diretti, atti  di          riconoscimento di debito;                 c)  provvedimenti  o  contratti  di   assunzione   di          personale a qualsiasi titolo;                 d)  atti  relativi  alle  modifiche  della  posizione          giuridica o della base stipendiale del personale statale in          servizio;                 e) accordi in materia di contrattazione  integrativa,          di qualunque livello, intervenuti ai  sensi  della  vigente          normativa legislativa e contrattuale.  Gli  accordi  locali          stipulati dalle articolazioni centrali  e  periferiche  dei          Ministeri  sono  sottoposti  al  controllo  da  parte   del          competente Ufficio centrale del bilancio;                 f) atti e provvedimenti comportanti trasferimenti  di          somme dal bilancio dello Stato ad altri enti o organismi;                 g) atti e provvedimenti di gestione  degli  stati  di          previsione dell'entrata e della spesa,  nonche'  del  conto          del patrimonio;                 g-bis) contratti  passivi,  convenzioni,  decreti  ed          altri provvedimenti riguardanti  interventi  a  titolarita'          delle Amministrazioni centrali dello Stato, cofinanziati in          tutto o in parte con risorse  dell'Unione  europea,  ovvero          aventi  carattere   di   complementarita'   rispetto   alla          programmazione   dell'Unione   europea,   giacenti    sulla          contabilita' del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della          legge 16 aprile 1987, n. 183. Restano ferme le disposizioni          della  legge  25   novembre   1971,   n.   1041,   per   la          rendicontazione  dei  pagamenti   conseguenti   agli   atti          assoggettati al controllo di cui al periodo precedente.               (Omissis).».   |  
|   |                                 Art. 11               Competenze del Dipartimento delle finanze 
   1. Il Dipartimento delle finanze, nell'esercizio  delle  competenze ad esso attribuite, svolge,  in  particolare,  le  seguenti  funzioni statali:   a)   analisi,   elaborazione   e   valutazione   delle    politiche economico-fiscali, in relazione alle quali:  assicura  l'acquisizione sistematica di dati e informazioni, anche nel contesto  dei  rapporti istituzionali  con  il  Servizio  statistico  nazionale;  sviluppa  e gestisce modelli economici per la valutazione delle politiche fiscali e  delle  previsioni  delle  entrate;  predispone   analisi,   studi, indagini, simulazioni e previsioni per l'elaborazione di politiche  e interventi in materia fiscale, in ambito nazionale e internazionale;   b) valutazione degli effetti  economico-finanziari  generati  dalle misure fiscali;   c)  previsioni,  monitoraggio  e  consuntivazione   delle   entrate tributarie erariali e territoriali;   d) analisi, elaborazione e  valutazione  delle  politiche  e  delle norme  in  materia  tributaria,  in  ambito  nazionale,   europeo   e internazionale;   valutazione   dell'impatto   amministrativo   della normativa,  anche  quanto  all'incidenza  sulle  convenzioni  con  le Agenzie;   e) valutazione  e  predisposizione  di  elementi  amministrativi  e tecnici sui progetti di legge, sugli emendamenti parlamentari e sugli atti di sindacato  ispettivo,  anche  acquisendo  informazioni  dalle agenzie fiscali e dagli altri enti della fiscalita';   f)  emanazione  di  direttive  interpretative  della   legislazione tributaria, al fine di assicurare la coerenza con  gli  obiettivi  di politica economica e tributaria e il rispetto, da parte degli uffici, delle esigenze di equita', semplicita' e omogeneita' di  trattamento, con particolare  riguardo  ai  principi  fissati  dallo  Statuto  dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212;   g)  verifica  delle  modalita'  di  assolvimento   degli   obblighi tributari  rispetto  alle  esigenze  di  semplificazione  nonche'  di riduzione  dei  costi  di  gestione  degli  adempimenti,  sia  per  i contribuenti sia per l'amministrazione finanziaria;   h) relazioni con gli altri Stati e con  gli  organismi  dell'Unione europea  e  internazionali  per  le   materie   di   competenza   del Dipartimento, fatte salve le competenze del  Ministero  degli  affari esteri e della cooperazione  internazionale  e  del  Ministero  dello sviluppo economico;   i)  pianificazione  e  coordinamento,  in  relazione  alle   quali: raccoglie ed elabora le informazioni necessarie  per  la  definizione degli indirizzi e della strategia  di  politica  fiscale;  formula  e coordina le proposte al Ministro per l'individuazione  dei  contenuti dell'atto  di  indirizzo  triennale  previsto  dall'articolo  59  del decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300;  svolge   attivita' propedeutica  e  preparatoria  per  la  stipula  delle   convenzioni; assicura, sulla base degli indirizzi del Ministro,  il  coordinamento generale per  preservare  l'unitarieta'  del  sistema  nell'esercizio delle funzioni fiscali e promuove la collaborazione  tra  i  soggetti operanti in campo fiscale;  contribuisce  alla  programmazione  delle risorse finanziarie necessarie per  il  funzionamento  delle  agenzie fiscali e degli altri enti della fiscalita';   l) monitoraggio, verifica e  controllo  in  relazione  alle  quali: ferma rimanendo l'attivita' del Ministro di valutazione  e  controllo strategico nonche' di alta vigilanza, monitora l'andamento gestionale delle agenzie; verifica i risultati  di  gestione  delle  agenzie  in relazione  agli  obiettivi  fissati  dalle  convenzioni;  monitora  e attribuisce le risorse da trasferire alle agenzie fiscali e agli enti della fiscalita';  svolge  le  attivita'  istruttorie  relative  alle deliberazioni  dei  comitati  di  gestione  delle  agenzie   di   cui all'articolo 60 del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,  e successive modificazioni ed  integrazioni;  svolge  le  attivita'  di controllo  previste  dalla  legge  nei   confronti   delle   societa' partecipate;   m) vigilanza, in  relazione  alla  quale:  valuta,  ferma  restando l'attivita' del Ministro di alta vigilanza, le modalita' di esercizio delle funzioni fiscali da parte delle agenzie,  e  degli  altri  enti della fiscalita' di competenza dello Stato, sotto  il  profilo  della trasparenza,  imparzialita'  e  correttezza  nell'applicazione  delle norme, con  particolare  riguardo  ai  rapporti  con  i  contribuenti nonche' a quanto previsto dalla legge n. 212 del 2000;   n) coordinamento  del  sistema  informativo  della  fiscalita',  in relazione al quale: svolge attivita' di supporto al Ministro  per  la definizione degli obiettivi strategici  e  delle  linee  guida  dello sviluppo  dell'informatica  e  delle  tecnologie  di   comunicazione; assicura, sulla base  degli  indirizzi  del  Ministro,  l'attuazione, l'integrazione ed il  coordinamento  del  sistema  informativo  della fiscalita' e della rete unitaria  di  settore;  definisce  criteri  e regole  per  l'utilizzazione  delle  informazioni  e  dei  dati   che costituiscono il sistema informativo della fiscalita';   o) gestione dei servizi relativi al funzionamento  della  giustizia tributaria; programmazione, progettazione, sviluppo  e  gestione  dei servizi  dell'amministrazione  della  giustizia  tributaria  e  degli uffici giudiziari; analisi, elaborazione e monitoraggio  delle  norme ordinamentali e processuali in  materia  di  giustizia  tributaria  e relative alle spese di giustizia nel processo tributario; rilevazioni e  analisi  statistiche  sull'andamento  del   processo   tributario; valutazione e predisposizione di elementi  amministrativi  e  tecnici sui progetti di legge, sugli emendamenti parlamentari e sugli atti di sindacato ispettivo; analisi giurisprudenziale in materia di tributi; emanazione di direttive interpretative della legislazione in  materia di processo tributario e delle relative spese di giustizia;  gestione dell'elenco nazionale dei difensori abilitati all'assistenza  tecnica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre  1992,  n. 546;   p) definizione  delle  esigenze  del  Dipartimento  in  materia  di politiche delle risorse umane e strumentali in coerenza con le  linee generali di attivita' elaborate dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.   2. Il dirigente preposto al Dipartimento assume la denominazione di «Direttore generale  delle  finanze».  Alle  dirette  dipendenze  del direttore  generale  delle  finanze   operano   uffici   di   livello dirigenziale non generale, i  cui  compiti  sono  definiti  ai  sensi dell'articolo 1, comma 2,  con  competenze  nelle  seguenti  materie: coordinamento dell'ufficio  del  direttore  generale  delle  finanze; controllo di gestione dipartimentale;  coordinamento  e  monitoraggio dei    progetti    dipartimentali;    coordinamento    dell'attivita' amministrativa;  attivita'  tecnica  di  supporto   all'ufficio   del direttore   generale   delle   finanze;    supporto    nell'attivita' prelegislativa  e  di  studio,  analisi   e   legislazione   fiscali; comunicazione istituzionale e relazioni esterne; coordinamento con il Dipartimento  dell'amministrazione  generale,  del  personale  e  dei servizi nelle materie di cui al comma 1,  lettera  p),  del  presente articolo.   3. Il Dipartimento si  articola  nei  seguenti  uffici  di  livello dirigenziale generale:   a) Direzione studi e ricerche economico-fiscali;   b) Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale;   c) Direzione agenzie ed enti della fiscalita';   d) Direzione rapporti fiscali europei e internazionali;   e) Direzione sistema informativo della fiscalita';   f) Direzione della giustizia tributaria.   4. Per le specifiche  esigenze  di  consulenza,  studio  e  ricerca connesse a specifici compiti  istituzionali  del  Direttore  generale delle finanze e' assegnato al Dipartimento un posto  di  funzione  di livello dirigenziale generale con il compito di assicurare  anche  il supporto tecnico  alle  attivita'  del  Comitato  permanente  di  cui all'articolo 3, comma 3, del presente decreto.   5. Con decreto del Ministro sono stabilite le modalita'  attraverso le quali sono assicurati il collegamento con la Guardia di finanza  e il coordinamento dell'attivita' svolta dai militari della Guardia  di finanza impiegati con funzioni di collegamento o di  supporto  presso il Ministero. Fino alla emanazione del decreto previsto dal  presente comma, il coordinamento  degli  appartenenti  al  Corpo  in  servizio presso il Ministero e' assicurato da un ufficiale  della  Guardia  di finanza scelto dal Ministro.  
           Note all'art. 11: 
               - La legge 27 luglio 2000, n. 212 recante «Disposizioni          in materia di statuto  dei  diritti  del  contribuente»  e'          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2000, n. 177.               - Si riporta il testo vigente degli articoli  59  e  60          del citato decreto legislativo n. 300 del 1999:               «Art. 59 (Rapporti con le agenzie  fiscali).  -  1.  Il          ministro delle finanze dopo  l'approvazione  da  parte  del          Parlamento     del     documento     di      programmazione          economica-finanziaria ed in coerenza con i  vincoli  e  gli          obiettivi   stabiliti   in   tale   documento,    determina          annualmente, e comunque entro il mese di settembre, con  un          proprio  atto  di  indirizzo  e  per  un   periodo   almeno          triennale, gli sviluppi della politica  fiscale,  le  linee          generali e gli  obiettivi  della  gestione  tributaria,  le          grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali  si          sviluppa l'attivita' delle agenzie fiscali. Il documento di          indirizzo e' trasmesso al Parlamento.               2. Il ministro  e  ciascuna  agenzia,  sulla  base  del          documento   di   indirizzo,   stipulano   una   convenzione          triennale, con adeguamento annuale  per  ciascun  esercizio          finanziario, con la quale vengono fissati:                 a) i servizi dovuti e gli obiettivi da raggiungere;                 b) le direttive generali sui criteri  della  gestione          ed i vincoli da rispettare;                 c) le strategie per il miglioramento;                 d) le risorse disponibili;                 e) gli indicatori ed i parametri  in  base  ai  quali          misurare l'andamento della gestione.               3. La convenzione prevede, inoltre:                 a)  le  modalita'  di  verifica  dei   risultati   di          gestione;                 b)  le  disposizioni  necessarie  per  assicurare  al          ministero la  conoscenza  dei  fattori  gestionali  interni          all'agenzia, quali l'organizzazione,  i  processi  e  l'uso          delle risorse. Le informazioni  devono  essere  assunte  in          forma organizzata e sistematica ed esser tali da consentire          una   appropriata   valutazione    dell'attivita'    svolta          dall'agenzia;                 c)   le   modalita'   di    vigilanza    sull'operato          dell'agenzia   sotto   il   profilo   della    trasparenza,          dell'imparzialita' e  della  correttezza  nell'applicazione          delle norme, con particolare riguardo  ai  rapporti  con  i          contribuenti.               4. Nella convenzione sono stabiliti, nei  limiti  delle          risorse stanziate su tre capitoli che vanno a comporre  una          unita' previsionale  di  base  per  ciascuna  agenzia,  gli          importi che vengono trasferiti, distinti per:                 a) gli oneri di gestione calcolati,  per  le  diverse          attivita' svolte dall'agenzia, sulla base di una efficiente          conduzione aziendale e dei vincoli di servizio imposti  per          esigenze di carattere generale;                 b) le spese di investimento necessarie per realizzare          i miglioramenti programmati;                 c) la quota incentivante connessa  al  raggiungimento          degli obiettivi della gestione e graduata in modo da tenere          conto del miglioramento dei  risultati  complessivi  e  del          recupero di gettito nella lotta all'evasione effettivamente          conseguiti.               5. Il ministero e le agenzie fiscali possono promuovere          la costituzione o partecipare a societa'  e  consorzi  che,          secondo le  disposizioni  del  codice  civile,  abbiano  ad          oggetto la prestazione di servizi strumentali all'esercizio          delle funzioni pubbliche ad essi attribuite;  a  tal  fine,          puo'  essere  ampliato  l'oggetto  sociale  della  societa'          costituita in base alle disposizioni  dell'art.  10,  comma          12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, fermo  restando  che          il ministero e le agenzie fiscali detengono la  maggioranza          delle azioni ordinarie della predetta societa'.».               «Art. 60 (Controlli sulle agenzie  fiscali).  -  1.  Le          agenzie sono sottoposte all'alta vigilanza del ministro, il          quale  la  esercita  secondo  le  modalita'  previste   nel          presente decreto legislativo.               2. Le deliberazioni del comitato di  gestione  relative          agli statuti, ai  regolamenti  e  agli  atti  di  carattere          generale, individuati nella convenzione di cui all'art. 59,          che regolano il funzionamento delle agenzie sono trasmesse,          per  l'approvazione,  al  Ministro  dell'economia  e  delle          finanze. L'approvazione puo' essere negata per  ragioni  di          legittimita' o di merito.  Le  deliberazioni  si  intendono          approvate ove nei  quarantacinque  giorni  dalla  ricezione          delle stesse non venga emanato alcun  provvedimento  ovvero          non   vengano   chiesti   chiarimenti   o    documentazione          integrativa;  in  tale  ultima  ipotesi  il   termine   per          l'approvazione e' interrotto sino a che non pervengono  gli          elementi richiesti. Per l'approvazione dei  bilanci  e  dei          piani  pluriennali  di   investimento   si   applicano   le          disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica  9          novembre  1998,  n.  439.  Per  l'Agenzia  del  demanio  le          disposizioni di cui ai primi tre periodi del presente comma          si  applicano  con  riferimento  alle   deliberazioni   del          comitato di gestione relative agli statuti, ai  regolamenti          ed ai bilanci.               3. Fermi i controlli sui risultati  e  quanto  previsto          dal comma 2, gli altri atti di gestione delle  agenzie  non          sono sottoposti a controllo ministeriale preventivo.».               - Si riporta il testo vigente dell'art. 12  del  citato          decreto legislativo n. 546 del 1992:               «Art. 12 (Assistenza tecnica). - 1. Le  parti,  diverse          dagli enti impositori, dagli agenti della riscossione e dai          soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del  decreto          legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,  devono   essere          assistite in giudizio da un difensore abilitato.               2. Per le controversie di valore fino a tremila euro le          parti possono stare in giudizio senza  assistenza  tecnica.          Per valore della lite si intende l'importo del  tributo  al          netto degli interessi e delle eventuali  sanzioni  irrogate          con l'atto impugnato;  in  caso  di  controversie  relative          esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il  valore  e'          costituito dalla somma di queste.               3. Sono abilitati all'assistenza tecnica,  se  iscritti          nei relativi albi professionali o  nell'elenco  di  cui  al          comma 4:                 a) gli avvocati;                 b) i soggetti iscritti nella Sezione A commercialisti          dell'Albo  dei  dottori  commercialisti  e  degli   esperti          contabili;                 c) i consulenti del lavoro;                 d) i soggetti di cui all'art. 63,  terzo  comma,  del          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,          n. 600;                 e)  i  soggetti  gia'  iscritti  alla  data  del   30          settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti  dalle          camere di commercio, industria, artigianato  e  agricoltura          per la sub-categoria tributi, in  possesso  di  diploma  di          laurea in  giurisprudenza  o  in  economia  e  commercio  o          equipollenti o di diploma di ragioniere limitatamente  alle          materie concernenti le imposte di registro, di successione,          i tributi locali, l'IVA, l'IRPEF, l'IRAP e l'IRES;                 f) i funzionari delle associazioni di categoria  che,          alla data di entrata in vigore del decreto  legislativo  31          dicembre 1992, n. 545, risultavano iscritti  negli  elenchi          tenuti  dalle  Intendenze   di   finanza   competenti   per          territorio, ai  sensi  dell'ultimo  periodo  dell'art.  30,          terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26          ottobre 1972, n. 636;                 g) i dipendenti delle  associazioni  delle  categorie          rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia  e  del          lavoro (C.N.E.L.) e i dipendenti  delle  imprese,  o  delle          loro controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile,          primo comma, numero  1),  limitatamente  alle  controversie          nelle quali sono parti, rispettivamente, gli associati e le          imprese o loro controllate,  in  possesso  del  diploma  di          laurea  magistrale  in  giurisprudenza  o  in  economia  ed          equipollenti, o di diploma di ragioneria e  della  relativa          abilitazione professionale;                 h) i dipendenti  dei  centri  di  assistenza  fiscale          (CAF) di cui all'art. 32 del decreto legislativo  9  luglio          1997, n. 241, e delle relative societa' di servizi, purche'          in  possesso   di   diploma   di   laurea   magistrale   in          giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o di  diploma          di ragioneria e della relativa abilitazione  professionale,          limitatamente  alle  controversie  dei   propri   assistiti          originate da adempimenti per i quali  il  CAF  ha  prestato          loro assistenza.               4. L'elenco dei soggetti di cui al comma 3, lettere d),          e), f), g) ed h), e' tenuto dal Dipartimento delle  finanze          del Ministero dell'economia e delle finanze che vi provvede          con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili          a legislazione vigente  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a          carico del bilancio dello Stato. Con decreto  del  Ministro          dell'economia e delle finanze, sentito il  Ministero  della          giustizia, emesso ai sensi dell'art.  17,  comma  3,  della          legge  23  agosto  1988,  n.  400,  sono  disciplinate   le          modalita'  di  tenuta  dell'elenco,  nonche'  i   casi   di          incompatibilita',  diniego,  sospensione  e  revoca   della          iscrizione anche sulla  base  dei  principi  contenuti  nel          codice deontologico forense.  L'elenco  e'  pubblicato  nel          sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze.               5. Per le controversie di  cui  all'art.  2,  comma  2,          primo periodo, sono anche abilitati all'assistenza tecnica,          se iscritti nei relativi albi professionali:                 a) gli ingegneri;                 b) gli architetti;                 c) i geometri;                 d) i periti industriali;                 e) i dottori agronomi e forestali;                 f) gli agrotecnici;                 g) i periti agrari.               6. Per le controversie  relative  ai  tributi  doganali          sono   anche   abilitati   all'assistenza    tecnica    gli          spedizionieri doganali iscritti nell'apposito albo.               7. Ai difensori di cui ai commi da 1 a  6  deve  essere          conferito l'incarico con  atto  pubblico  o  con  scrittura          privata autenticata od anche in calce o  a  margine  di  un          atto  del  processo,  nel  qual  caso   la   sottoscrizione          autografa   e'   certificata   dallo   stesso   incaricato.          All'udienza  pubblica  l'incarico  puo'  essere   conferito          oralmente e se ne da' atto a verbale.               8.  Le  Agenzie  delle  entrate,  delle  dogane  e  dei          monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.          300, possono essere assistite dall'Avvocatura dello Stato.               9. I soggetti in possesso dei requisiti  richiesti  nei          commi 3, 5 e 6 possono  stare  in  giudizio  personalmente,          ferme  restando  le  limitazioni  all'oggetto  della   loro          attivita' previste nei medesimi commi.               10. Si applica  l'art.  182  del  codice  di  procedura          civile  ed  i  relativi  provvedimenti  sono   emessi   dal          presidente  della  commissione  o  della  sezione   o   dal          collegio.».   |  
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   1. La Direzione studi e ricerche economico-fiscali si  articola  in uffici dirigenziali non generali e svolge,  anche  in  collaborazione con  gli  altri  uffici  del  Dipartimento,  le   funzioni   di   cui all'articolo 11, comma 1, lettere a),  b)  e  c).  A  tali  fini,  la direzione:   a)  assicura  l'acquisizione  sistematica  dei  flussi  informativi necessari alle funzioni di analisi, elaborazione e valutazione  delle politiche economico-fiscali;   b)  predispone  analisi,  studi,   indagini   e   simulazioni   per l'elaborazione  delle  politiche  in  materia  fiscale,   in   ambito nazionale, europeo e internazionale;   c) gestisce modelli per  la  previsione  e  il  monitoraggio  delle entrate tributarie fornendo supporto al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;   d) fornisce gli elementi necessari alla elaborazione dei  documenti di programmazione economico-finanziaria e alla definizione  dell'atto di indirizzo pluriennale della politica fiscale;   e) concorre all'elaborazione delle proposte di politica fiscale  in relazione alle quali  svolge  attivita'  di  analisi  nella  fase  di predisposizione degli interventi e nella fase di  monitoraggio  degli effetti dell'attuazione;   f) valuta gli effetti  derivanti  dall'adozione  dei  provvedimenti fiscali economico-finanziari e le relative implicazioni sul  bilancio dello Stato predisponendo schemi di relazioni tecniche sui disegni di legge e sugli emendamenti in materia tributaria;   g) definisce i requisiti delle banche dati  relative  alle  entrate tributarie, alle dichiarazioni fiscali e a  modelli  disaggregati  in materia di finanza locale;   h) gestisce i rapporti con l'Istituto nazionale di statistica nelle materie di competenza;   i) sviluppa e gestisce i modelli di micro simulazione, econometrici e computazionali ai fini delle valutazioni  di  politica  fiscale  ed elabora metodologie utili alla valutazione delle misure di  contrasto all'evasione;   l) cura i rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con gli organismi internazionali nelle materie di competenza;   m)  fornisce  gli  elementi  per  la  comunicazione   istituzionale relativa alle entrate tributarie.   2. La Direzione legislazione tributaria e  federalismo  fiscale  si articola in uffici dirigenziali  non  generali  e  svolge,  anche  in collaborazione con gli altri uffici del Dipartimento, le funzioni  di cui all'articolo 11, comma 1, lettere d), e), f) e g). A  tali  fini, salvo le attribuzioni degli  uffici  di  diretta  collaborazione  del Ministro, la direzione:   a) effettua, anche attraverso  la  collaborazione  con  gli  uffici delle agenzie e degli altri enti della fiscalita', analisi e studi in materia tributaria per la elaborazione e la revisione o  il  riordino della normativa in ambito nazionale, unionale e internazionale;   b) predispone schemi di atti normativi, di relazioni  illustrative, di  relazioni  tecnico-normative  sui  disegni  di  legge   e   sugli emendamenti e di analisi di impatto della regolazione;   c)  predispone  schemi  normativi  e  provvedimenti  necessari   al recepimento  delle   direttive   dell'Unione   europea   in   materia tributaria, e le relative relazioni tecnico-normative e di analisi di impatto della regolazione;   d) predispone provvedimenti e atti per l'attuazione delle  norme  e per la loro interpretazione;   e)  collabora  con  la  Direzione  rapporti   fiscali   europei   e internazionali all'elaborazione  dei  testi  normativi  comunitari  e internazionali e fornisce i necessari elementi ai fini  del  relativo contenzioso;   f) assicura, in collaborazione con la  Direzione  rapporti  fiscali europei e internazionali, la partecipazione alle iniziative in ambito europeo e internazionale in materia tributaria e negli  altri  ambiti di competenza;   g)  assicura  consulenza  giuridica  a   tutti   gli   uffici   del Dipartimento, anche in relazione alla redazione di atti,  convenzioni e contratti;   h) cura la  predisposizione  degli  atti  relativi  al  contenzioso innanzi  alla  Corte  costituzionale  e  agli  organi  di   giustizia ordinaria, amministrativa e contabile;   i)  fornisce  gli  elementi  per  la  comunicazione   istituzionale relativa alla normativa fiscale.   La  Direzione  legislazione  tributaria  e   federalismo   fiscale, inoltre, cura i rapporti con il sistema delle autonomie  regionali  e locali per lo sviluppo del federalismo fiscale e  di  ogni  forma  di decentramento dell'imposizione e del prelievo tributario  e  promuove la cooperazione ed il  coordinamento  interistituzionale  in  materia tributaria; a tali fini,  con  riferimento  ai  tributi  regionali  e locali, oltre a svolgere le funzioni indicate dalla lettera  a)  alla lettera i), la Direzione:     j) predispone proposte, studi  e  analisi  per  lo  sviluppo  del federalismo fiscale;     k) promuove il coordinamento e la cooperazione tra gli enti della fiscalita' statale e quelli  preposti  alla  fiscalita'  locale,  nel rispetto delle relative sfere di autonomia;   l) assicura consulenza ed assistenza  alle  regioni  ed  agli  enti locali;   m) effettua l'esame delle leggi  delle  regioni  e  delle  province autonome ai fini delle determinazioni del Consiglio dei  Ministri  ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e  cura  la  pubblicazione dei dati necessari per l'applicazione dei tributi regionali;   n) effettua l'esame, la raccolta e la pubblicazione delle  delibere e dei regolamenti  comunali  e  provinciali  in  materia  di  tributi locali, anche ai fini dell'impugnativa di cui all'articolo 52,  comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;   o) cura  la  gestione  e  tenuta  dell'Albo  per  l'accertamento  e riscossione delle entrate degli enti locali, di cui  all'articolo  53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;   p) assolve ai  compiti  in  materia  di  rispetto  dei  livelli  di qualita' dei servizi, assegnati al Dipartimento dai decreti attuativi delle previsioni di cui all'articolo 1, commi da  194  a  200,  della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla graduale attribuzione ai comuni delle funzioni catastali;   q) formula le domande di mutua assistenza agli altri  stati  membri in relazione ai tributi  regionali,  provinciali  e  comunali,  quale ufficio di collegamento del Dipartimento delle finanze, in attuazione del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149 di  recepimento  della direttiva 2010/24/UE, relativa alla assistenza reciproca  in  materia di recupero crediti risultanti da dazi, imposte e altre misure e  del decreto  legislativo  4  marzo  2014,  n.  29  di  recepimento  della direttiva 2011/16/UE relativa alla  cooperazione  amministrativa  nel settore fiscale.   3. La Direzione agenzie ed enti della  fiscalita'  si  articola  in uffici dirigenziali non generali e svolge,  anche  in  collaborazione con  gli  altri  uffici  del  Dipartimento,  le   funzioni   di   cui all'articolo 11, comma 1, lettere i),  l)  e  m).  A  tali  fini,  la Direzione:   a) raccoglie ed elabora le informazioni e fornisce elementi per  la definizione degli indirizzi e della strategia di politica fiscale;   b) formula e coordina le proposte al Ministro per  l'individuazione dei contenuti dell'atto di indirizzo triennale previsto dall'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;   c)  svolge  attivita'  di  preparazione  e  predisposizione   delle convenzioni con le agenzie, dando attuazione e gestendo le stesse nel rispetto dell'autonomia riconosciuta alle agenzie;   d) definisce appositi obiettivi di miglioramento della qualita' dei servizi erogati dalle agenzie ai contribuenti da negoziare in sede di stipula  delle  convenzioni  con  le   Agenzie   fiscali   ai   sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;   e) monitora l'andamento gestionale, gli assetti organizzativi  e  i fattori gestionali interni alle agenzie, riferendo al Ministro;   f) verifica i risultati di gestione  delle  agenzie  rispetto  agli obiettivi  negoziati  in  convenzione,  secondo  le   modalita'   ivi stabilite,  individuando  le  cause  degli   scostamenti,   e   rende disponibili i dati e le informazioni  ai  fini  della  valutazione  e controllo strategico;   g) assicura il supporto al Direttore generale delle finanze ai fini del coordinamento delle attivita' e dei rapporti con le agenzie e tra esse e gli altri enti della fiscalita';   h) svolge le  attivita'  istruttorie  e  di  supporto  al  Ministro relativamente agli atti  delle  agenzie  indicati  nell'articolo  60, comma 2, del decreto legislativo n. 300 del 1999;   i) svolge le  attivita'  di  controllo  previste  dalla  legge  nei confronti delle societa' partecipate dal Dipartimento;   j)  effettua  analisi  per  la   quantificazione   del   fabbisogno economico-finanziario  delle  agenzie  e  degli  altri   enti   della fiscalita' in sede di previsione del bilancio dello  Stato;  fornisce elementi per  l'applicazione  delle  norme  sul  finanziamento  delle agenzie e degli altri enti della fiscalita'; gestisce i  capitoli  di bilancio necessari al loro fabbisogno;   k) assicura lo svolgimento delle funzioni di vigilanza  di  cui  al comma 1,  lettera  l),  dell'articolo  11  sulle  agenzie  fiscali  e sull'Agenzia delle entrate-riscossione;   l) predispone la relazione annuale sull'attivita' del  Garante  del contribuente di cui all'articolo 13, comma 13, della legge 27  luglio 2000, n. 212;   m) assicura, in collaborazione con la  Direzione  rapporti  fiscali europei e internazionali, la partecipazione alle iniziative in ambito europeo e internazionale in tema di amministrazione fiscale  e  negli altri ambiti di competenza;   n) svolge l'attivita'  prelegislativa  e  normativa  connessa  alle funzioni di competenza e fornisce elementi amministrativi  e  tecnici per la formulazione delle risposte agli atti in materia di  sindacato ispettivo.   4. La  Direzione  rapporti  fiscali  europei  e  internazionali  si articola in uffici dirigenziali non generali e assicura, in  raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro  anche  per  le necessarie intese con  il  Ministero  degli  affari  esteri  e  della cooperazione  internazionale  e  il  Dipartimento   delle   politiche comunitarie  della  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri,   la partecipazione dell'Italia allo sviluppo dell'integrazione europea  e della cooperazione internazionale  in  campo  tributario  e  fiscale, curando  il  rapporto  con  gli  altri  Stati  e  con  gli  organismi dell'Unione europea e internazionali,  partecipando  alla  formazione degli  atti  e  delle  normative  in  sede  bilaterale,   europea   e internazionale e assicurando il raccordo con l'ordinamento  nazionale nell'adempimento degli  obblighi  relativi.  La  Direzione,  inoltre, assicura, in ambito europeo e internazionale il coordinamento per  lo sviluppo  della  cooperazione  amministrativa  e  dello  scambio   di informazioni da parte delle agenzie fiscali, il collegamento  con  le analoghe attivita' svolte dalla Guardia di finanza. A tali  fini,  la Direzione:   a)  predispone,  coordinandosi   con   le   altre   direzioni   del Dipartimento, proposte, analisi e studi nelle materie di  competenza, ivi incluso lo studio dei sistemi tributari degli altri Stati;   b) monitora lo  stato  dei  rapporti  bilaterali,  della  normativa europea, dei trattati, delle convenzioni e degli atti internazionali, anche assicurando la conformita' delle normative interne agli impegni assunti dall'Italia in ambito europeo e internazionale;   c) cura l'elaborazione dei testi  di  esecuzione  e  di  attuazione della legislazione europea, inclusi i provvedimenti di ratifica;   d) cura le relazioni con le istituzioni  dell'Unione  europea,  con gli organismi  e  le  istituzioni  finanziarie  internazionali  nelle materie  di  competenza,  assistendo  il  Ministro   nelle   relative attivita';   e) assicura la partecipazione a gruppi di lavoro e  comitati  nelle materie  di  competenza  anche  coordinando,   ove   necessario,   la partecipazione delle agenzie fiscali e della Guardia di finanza;   f) collabora con la Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale all'elaborazione dei testi normativi necessari all'attuazione del  diritto  dell'Unione  europea  e  degli  accordi  bilaterali   e multilaterali in materia, curando il relativo contenzioso;   g) favorisce lo sviluppo della partecipazione delle agenzie fiscali e degli altri enti della fiscalita' e della Guardia di  finanza  alla cooperazione  amministrativa  in  sede  unionale  e   internazionale, assicurando la diffusione e lo  scambio  delle  informazioni  e,  ove necessario, il coordinamento tra le agenzie;   h) gestisce le richieste di mutua assistenza presentate dagli altri Stati membri, quale ufficio di collegamento  del  Dipartimento  delle finanze, in materia di dazi o  imposte  riscosse  dalle  ripartizioni territoriali degli altri stati  membri,  in  attuazione  del  decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149  di  recepimento  della  direttiva 2010/24/UE, relativa alla assistenza reciproca in materia di recupero crediti risultanti da dazi, imposte e altre misure;   i)  coordina  ed  effettua  il  monitoraggio  delle  attivita'   di assistenza tecnica destinate ai Paesi in via di  sviluppo  realizzate dalle Agenzie fiscali e dalla Guardia di finanza, anche ai fini della loro  rendicontazione  per  la   verifica   degli   impegni   assunti dall'Italia nelle sedi internazionali, in collaborazione con le altre strutture del Ministero dell'economia e delle finanze,  il  Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale  e  l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.   In materia di assistenza amministrativa  internazionale  in  ambito doganale la Direzione gestisce l'attivita' dell'Ufficio  centrale  di coordinamento, istituito dal decreto ministeriale del 10 maggio 2018, in attuazione dell'articolo 3, della legge 30 dicembre 2008,  n.  217 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Napoli II  relativa  alla mutua  assistenza  ed  alla  cooperazione  tra   le   amministrazioni doganali, fatta a Bruxelles il 18 dicembre 1997  (Convenzione  Napoli II). In tale ambito, coordina le attivita'  previste  dalla  suddetta Convenzione, gestisce la banca dati delle richieste  di  informazioni pervenute e dei relativi esiti,  nonche'  dei  casi  di  cooperazione diretta di cui all'articolo 5, comma  2  della  Convenzione  e  delle forme di assistenza spontanea di cui agli articoli 15, 16 e 17  della Convenzione.   5. La Direzione sistema informativo della fiscalita' si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge,  anche  in  collaborazione con  le  altre  Direzioni  del  Dipartimento,  operando  in   stretta collaborazione con le agenzie fiscali e contemperando le esigenze  di unitarieta'  del  sistema  con  quelle  del  rispetto  dell'autonomia gestionale delle agenzie medesime, le funzioni  di  cui  all'articolo 11, comma 1, lettera n). A tali fini, la Direzione:   a) assicura il monitoraggio dell'evoluzione tecnologica verificando l'adeguamento ad essa dei  sistemi  informatici  operanti  nel  campo della fiscalita' e svolge attivita' di supporto al  Ministro  per  la definizione degli obiettivi strategici  e  delle  linee  guida  dello sviluppo dell'informatica e delle tecnologie di comunicazione;   b) coordina e assicura la compatibilita' delle scelte  compiute  in materia dal Dipartimento e dalle  agenzie,  in  collegamento  con  le scelte in materia compiute dalla Guardia di finanza, in coerenza  con la strategia assunta;   c)  definisce   le   linee   generali   dei   piani   di   sviluppo dell'informatica dipartimentale, anche ai fini degli investimenti  da effettuare  attraverso   la   stipula   di   eventuali   convenzioni, concordando priorita', tempi, costi e vincoli  tecnici,  mediante  la programmazione  dei  fabbisogni  e   l'acquisizione   delle   risorse informatiche del  Dipartimento,  assicurandone  il  monitoraggio  per garantire l'adeguatezza quantitativa e qualitativa dei servizi resi;   d) definisce le  norme  tecniche  e  organizzative  necessarie  per l'integrazione  e  l'unitarieta'  del   sistema   informativo   della fiscalita', nonche' per l'interoperabilita' con  il  sistema  fiscale allargato e  la  cooperazione  informatica  con  le  altre  pubbliche amministrazioni, anche ai fini  dell'attuazione  di  quanto  previsto dall'articolo 1, commi 56 e 57, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;   e) gestisce le relazioni con l'Agenzia per l'Italia digitale e  gli altri enti esterni, necessarie a garantire l'unitarieta' del  sistema informativo  della  fiscalita';   assicura   che   l'utilizzo   delle tecnologie informatiche e di comunicazione  nel  sistema  informativo della  fiscalita'  avvenga  nel  rispetto  degli  indirizzi  per   la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionale  e  della normativa sulla protezione delle  persone  fisiche  con  riguardo  al trattamento dei dati personali;   f) gestisce i sistemi informativi e  la  cooperazione  applicativa, nonche' i  siti  dipartimentali  anche  valutando,  d'intesa  con  le Direzioni   generali   del   Dipartimento,   l'applicabilita'   delle specifiche di realizzazione  delle  procedure  informatiche  e  delle banche dati in termini di pianificazione temporale ed economica;   g) svolge le  attivita'  di  controllo  previste  dalla  legge  nei confronti  della  societa'  di  cui  all'art  83,   comma   15,   del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;   h) svolge l'attivita'  prelegislativa  e  normativa  connessa  alle funzioni di competenza e fornisce elementi amministrativi  e  tecnici per laformulazione delle risposte agli atti in materia  di  sindacato ispettivo;   i) assicura, in collaborazione con la  Direzione  rapporti  fiscali europei e internazionali, la partecipazione alle iniziative in ambito europeo e internazionale per le tematiche  connesse  all'operativita' del Sistema informativo della fiscalita'  e  negli  altri  ambiti  di competenza.   6. La Direzione della giustizia tributaria si  articola  in  uffici dirigenziali  non  generali  e   provvede   alla   gestione   ed   al funzionamento  dei  servizi  relativi  alla   giustizia   tributaria, svolgendo, ai  sensi  dell'articolo  11,  comma  1,  lettera  o),  le seguenti funzioni:   a) provvede all'organizzazione e  al  coordinamento  dell'attivita' amministrativa degli uffici di  segreteria  degli  organi  giudiziari tributari e dell'attivita' di supporto all'attivita' giurisdizionale;   b) provvede alla programmazione, alla progettazione, allo  sviluppo e alla  gestione  dei  servizi  relativi  al  processo  tributario  e all'attivita' degli uffici giudiziari;   c)   provvede   periodicamente    alla    rilevazione    statistica sull'andamento  dei  processi  nonche'  sul  valore  economico  delle controversie  avviate  e  definite  e  alla   predisposizione   della relazione annuale sullo  stato  della  giustizia  tributaria  di  cui all'articolo 29 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;   d) effettua il monitoraggio sull'andamento delle spese di giustizia tributaria e predispone le relative stime di gettito;   e) fornisce pareri interpretativi agli uffici di  segreteria  degli organi giudiziari tributari in materia  di  spese  di  giustizia  nel processo tributario e provvede alla gestione e al  coordinamento  del relativo contenzioso;   f) assicura il coordinamento  degli  Uffici  del  massimario  degli organi di giurisdizione tributaria; rileva ed esamina le questioni di rilevante interesse o di ricorrente frequenza, nonche' i casi in  cui non  vi  sia  un   univoco   orientamento   giurisprudenziale   nelle controversie tributarie, anche sulla base di segnalazioni  periodiche dei presidenti delle Commissioni tributarie;   g) predispone schemi di atti normativi,  relazioni  illustrative  e relazioni tecnico-normative sui disegni di legge e sugli  emendamenti e analisi di impatto della regolamentazione, in materia ordinamentale e processuale tributaria e in materia di definizione agevolata  delle controversie tributarie;   h) predispone schemi di atti normativi,  relazioni  illustrative  e relazioni tecnico-normative sui disegni di legge e sugli  emendamenti e analisi di impatto della regolamentazione, in materia di  spese  di giustizia riferite al processo tributario;   i) cura la predisposizione dei provvedimenti relativi alla gestione del personale giudicante;   l) svolge attivita' di vigilanza e di  ispezione  sugli  uffici  di segreteria degli organi di  giurisdizione  tributaria  proponendo  le necessarie misure organizzative,  in  coerenza  con  il  piano  della prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza,  al  fine   di garantire l'efficiente svolgimento dell'attivita' giurisdizionale;   m) provvede all'amministrazione delle risorse finanziarie destinate al pagamento dei compensi dei giudici tributari, al funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e del Garante  del contribuente;   n) gestisce le procedure per il rilascio delle autorizzazioni  alla difesa tecnica nel processo tributario e l'elenco  nazionale  di  cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 31  dicembre  1992, n. 546;   o) gestisce il contenzioso relativo  alle  materie  di  competenza, compreso quello instaurato in materia di equa riparazione in caso  di eccessiva durata del processo, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, per quanto riguarda il processo tributario.   p) definisce  i  livelli  di  servizio  e  dei  fabbisogni  per  le attivita' amministrative in materia di gestione delle risorse umane e della formazione, acquisti e logistica degli uffici giudiziari.  Cura l'istruttoria relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali e non dirigenziali di direttore degli Uffici giudiziari, assegnando gli obiettivi e valutando i risultati.  
           Note all'art. 12: 
               - Si riporta  il  testo  vigente  dell'art.  127  della          Costituzione:               «Art. 127. - Il Governo, quando ritenga che  una  legge          regionale  ecceda  la  competenza   della   Regione,   puo'          promuovere  la  questione  di  legittimita'  costituzionale          dinanzi alla Corte  costituzionale  entro  sessanta  giorni          dalla sua pubblicazione.               La Regione, quando ritenga che  una  legge  o  un  atto          avente valore di legge dello Stato o  di  un'altra  Regione          leda  la  sua  sfera  di  competenza,  puo'  promuovere  la          questione di legittimita' costituzionale dinanzi alla Corte          costituzionale entro sessanta  giorni  dalla  pubblicazione          della legge o dell'atto avente valore di legge.».               - Si riporta il testo vigente degli articoli 52,  comma          4, e 53 del decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.  446          (Istituzione   dell'imposta   regionale   sulle   attivita'          produttive, revisione degli  scaglioni,  delle  aliquote  e          delle  detrazioni   dell'Irpef   e   istituzione   di   una          addizionale regionale  a  tale  imposta,  nonche'  riordino          della disciplina dei tributi locali):               «Art.  52  (Potesta'   regolamentare   generale   delle          province e dei comuni). - (Omissis).               4.  Il  Ministero  delle  finanze  puo'   impugnare   i          regolamenti  sulle   entrate   tributarie   per   vizi   di          legittimita' avanti gli organi di giustizia amministrativa.               (Omissis).».               «Art. 53 (Albo per l'accertamento e  riscossione  delle          entrate degli enti locali). - 1. Presso il Ministero  delle          finanze e' istituito l'albo dei soggetti privati  abilitati          ad effettuare attivita' di liquidazione e  di  accertamento          dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di  altre          entrate delle province e dei comuni.               2. L'esame delle domande di  iscrizione,  la  revisione          periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo,  la          revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una          apposita commissione  in  cui  sia  prevista  una  adeguata          rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI.               3. Con decreti del Ministro delle finanze,  da  emanare          ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,          n. 400, tenuto conto delle esigenze  di  trasparenza  e  di          tutela  del  pubblico  interesse,  sentita  la   conferenza          Stato-citta', sono definiti le condizioni  ed  i  requisiti          per  l'iscrizione  nell'albo,  al  fine  di  assicurare  il          possesso di adeguati requisiti  tecnici  e  finanziari,  la          sussistenza di sufficienti requisiti morali e l'assenza  di          cause di  incompatibilita'  da  parte  degli  iscritti,  ed          emanate  disposizioni  in  ordine  alla  composizione,   al          funzionamento e alla durata in carica dei componenti  della          commissione di cui al comma 2, alla tenuta dell'albo,  alle          modalita' per l'iscrizione e la  verifica  dei  presupposti          per la sospensione e la cancellazione dall'albo nonche'  ai          casi di revoca e decadenza della gestione . Per i  soggetti          affidatari  di  servizi  di  liquidazione,  accertamento  e          riscossione di tributi e altre entrate degli  enti  locali,          che svolgano i predetti servizi almeno dal 1° gennaio 1997,          puo' essere stabilito un periodo transitorio, non superiore          a  due  anni,  per  l'adeguamento  alle  condizioni  e   ai          requisiti per l'iscrizione nell'albo suddetto.               4. Sono abrogati gli articoli da 25 a  34  del  decreto          legislativo  15  novembre  1993,  n.  507,  concernenti  la          gestione  del  servizio  di  accertamento   e   riscossione          dell'imposta comunale sulla pubblicita'.».               - Si riporta il testo vigente dei commi da  194  a  200          dell'art.  1  della  legge  27  dicembre   2006,   n.   296          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e          pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007):               «194. Al decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.  112,          sono apportate le seguenti modificazioni:                 a) al comma 1 dell'art. 65:                   1) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:                     «d) alla tenuta  dei  registri  immobiliari,  con          esecuzione delle formalita'  di  trascrizione,  iscrizione,          rinnovazione e annotazione, nonche' di visure e certificati          ipotecari»;                   2) la lettera g) e' sostituita dalla seguente:                     «g) al controllo di qualita' delle informazioni e          dei processi di aggiornamento degli atti»;                   3) la lettera h) e' sostituita dalla seguente:                     «h) alla gestione unitaria  e  certificata  della          base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle          informazioni  di  cui  alla  lettera  g),  assicurando   il          coordinamento operativo per la loro  utilizzazione  a  fini          istituzionali   attraverso   il   sistema    pubblico    di          connettivita' e garantendo l'accesso  ai  dati  a  tutti  i          soggetti interessati»;                 b)  la  lettera  a)  del  comma  1  dell'art.  66  e'          sostituita dalla seguente:                   «a)  alla  conservazione,  alla  utilizzazione   ed          all'aggiornamento degli  atti  catastali,  partecipando  al          processo di determinazione  degli  estimi  catastali  fermo          restando quanto previsto dall'art.  65,  comma  1,  lettera          h)».               195.  A  decorrere  dal  1°  novembre  2007,  i  comuni          esercitano  direttamente,  anche  in  forma  associata,   o          attraverso le comunita' montane, le funzioni catastali loro          attribuite dall'art. 66 del decreto  legislativo  31  marzo          1998, n. 112, come da ultimo modificato dal comma  194  del          presente articolo, fatto salvo quanto stabilito  dal  comma          196 per la funzione di conservazione degli atti  catastali.          Al fine di evitare maggiori oneri a  carico  della  finanza          pubblica, resta in ogni caso  esclusa  la  possibilita'  di          esercitare le funzioni  catastali  affidandole  a  societa'          private, pubbliche o miste pubblico-private.               196.  L'efficacia  dell'attribuzione   della   funzione          comunale di conservazione degli atti del catasto terreni  e          del  catasto  edilizio  urbano  decorre   dalla   data   di          emanazione del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei          ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle          finanze,  adottato  previa   intesa   tra   l'Agenzia   del          territorio e l'ANCI, recante l'individuazione dei termini e          delle  modalita'  per  il  graduale   trasferimento   delle          funzioni,  tenendo  conto   dello   stato   di   attuazione          dell'informatizzazione del sistema di banche dati catastali          e della capacita' organizzativa e tecnica, in relazione  al          potenziale bacino di utenza,  dei  comuni  interessati.  La          previsione di cui al precedente periodo non si  applica  ai          poli catastali gia' costituiti.               197. Fatto salvo quanto previsto dal comma 196,  e'  in          facolta' dei comuni di stipulare convenzioni  soltanto  con          l'Agenzia del territorio per  l'esercizio  di  tutte  o  di          parte delle funzioni  catastali  di  cui  all'art.  66  del          decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come  da  ultimo          modificato  dal  comma  194  del  presente   articolo.   Le          convenzioni non sono onerose, hanno durata decennale e sono          tacitamente  rinnovabili.  Con  uno  o  piu'  decreti   del          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del          Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso  criteri          definiti  previa  consultazione   con   le   organizzazioni          sindacali maggiormente rappresentative, tenuto conto  delle          indicazioni contenute nel  protocollo  di  intesa  concluso          dall'Agenzia del territorio e dall'ANCI, sono determinati i          requisiti e gli elementi necessari al convenzionamento e al          completo esercizio delle funzioni catastali decentrate, ivi          compresi  i  livelli  di  qualita'  che  i  comuni   devono          assicurare nell'esercizio diretto, nonche' i controlli e le          conseguenti misure in caso di mancato raggiungimento  degli          stessi, e, in particolare, le procedure di attuazione,  gli          ambiti territoriali di competenza, la determinazione  delle          risorse umane strumentali e finanziarie, tra le  quali  una          quota parte dei tributi speciali catastali,  da  trasferire          agli enti locali nonche'  i  termini  di  comunicazione  da          parte dei comuni o di loro  associazioni  dell'avvio  della          gestione delle funzioni catastali.               198. L'Agenzia del territorio,  con  provvedimento  del          Direttore, sentita la Conferenza Stato-citta' ed  autonomie          locali, nel rispetto delle disposizioni e nel quadro  delle          regole tecniche di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,          n. 82, e successive modificazioni, predispone entro  il  1°          settembre 2007 specifiche modalita' d'interscambio in grado          di  garantire  l'accessibilita'  e   la   interoperabilita'          applicativa delle banche dati, unitamente ai criteri per la          gestione  della  banca   dati   catastale.   Le   modalita'          d'interscambio  devono  assicurare  la  piena  cooperazione          applicativa tra gli enti interessati  e  l'unitarieta'  del          servizio su tutto il territorio nazionale  nell'ambito  del          sistema pubblico di connettivita'.               199.   L'Agenzia   del   territorio   salvaguarda    il          contestuale mantenimento degli attuali livelli di  servizio          all'utenza in tutte le fasi  del  processo,  garantendo  in          ogni caso su tutto il territorio nazionale la  circolazione          e  la  fruizione  dei  dati  catastali;  fornisce   inoltre          assistenza  e  supporto  ai  comuni  nelle   attivita'   di          specifica formazione del personale comunale. L'assegnazione          di personale puo' avere luogo anche mediante distacco.               200. Al fine di compiere un costante  monitoraggio  del          processo di attuazione delle disposizioni di cui  ai  commi          da  195  a  199,   l'Agenzia   del   territorio,   con   la          collaborazione  dei  comuni,  elabora  annualmente  l'esito          della  attivita'  realizzata,   dandone   informazione   al          Ministro dell'economia e delle finanze ed  alle  competenti          Commissioni parlamentari.».               - Il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149 recante          «Attuazione    della    direttiva    2010/24/UE    relativa          all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti          risultanti da dazi, imposte ed altre misure» e'  pubblicato          nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 2012, n. 202, S.O.               - Il decreto legislativo 4 marzo 2014,  n.  29  recante          «Attuazione  della  direttiva  2011/16/UE   relativa   alla          cooperazione  amministrativa  nel  settore  fiscale  e  che          abroga  la  direttiva  77/799/CEE»  e'   pubblicato   nella          Gazzetta Ufficiale 17 marzo 2014, n. 63.               - Il testo vigente  dell'art.  59  del  citato  decreto          legislativo  n.  300  del  1999  e'  riportato  nelle  note          all'art. 11.               - Il testo vigente del comma 2 dell'art. 60 del  citato          decreto legislativo n. 300 del 1999 e' riportato nelle Note          all'art. 11.               - Si riporta il testo vigente del comma 13 dell'art. 13          della citata legge n. 212 del 2000:               «Art. 13 (Garante del contribuente). - (Omissis).               13. Il Ministro  delle  finanze  riferisce  annualmente          alle  competenti  Commissioni  parlamentari  in  ordine  al          funzionamento del Garante del  contribuente,  all'efficacia          dell'azione da esso svolta ed alla natura  delle  questioni          segnalate nonche' ai provvedimenti adottati a seguito delle          segnalazioni del Garante stesso.               (Omissis).».               - Si riporta il testo vigente dell'art. 3  della  legge          30 dicembre 2008, n.  217  (Ratifica  ed  esecuzione  della          Convenzione   basata   sull'articolo   K3   del    Trattato          sull'Unione europea, relativa alla mutua assistenza ed alla          cooperazione tra le Amministrazioni doganali, con allegati,          fatta a Bruxelles il 18 dicembre  1997,  nonche'  norme  di          adeguamento dell'ordinamento interno):               «Art. 3 (Ufficio di coordinamento). - 1. Per i fini  di          cui all'art. 5 della Convenzione, con decreto del  Ministro          dell'economia e delle finanze, da adottare entro  tre  mesi          dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  ai          sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23          agosto 1988, n. 400, e dell'art. 4, comma  4,  del  decreto          legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e'  individuato,  senza          ulteriori  oneri  a  carico  del  bilancio   dello   Stato,          nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze  un          ufficio di livello dirigenziale non generale che assume  la          denominazione di "Ufficio centrale di coordinamento". Resta          fermo  il  numero  complessivo  degli  uffici  di   livello          dirigenziale non generale  del  Ministero  dell'economia  e          delle finanze. Con il medesimo  decreto  sono  definite  la          composizione,   l'organizzazione   e   le   modalita'    di          funzionamento dell'Ufficio centrale di coordinamento.               2. Il Ministero dell'economia e delle finanze,  sentito          l'Ufficio centrale di coordinamento,  dispone  l'attuazione          degli  scambi  di  funzionari  di  collegamento  ai   sensi          dell'art. 6 della Convenzione.               3. L'Ufficio  centrale  di  coordinamento  provvede  al          necessario  raccordo  con  gli  altri  organi  e  strutture          centrali di  coordinamento  nazionali  secondo  le  vigenti          disposizioni.».               - Si riporta  il  testo  vigente  dei  commi  56  e  57          dell'art. 1 della citata legge n. 296 del 2006:               «56. Dalla data di entrata  in  vigore  della  presente          legge e' istituito il sistema integrato delle  banche  dati          in  materia  tributaria  e  finanziaria  finalizzato   alla          condivisione,  al  costante  scambio   ed   alla   gestione          coordinata delle informazioni dell'intero settore  pubblico          per l'analisi ed il monitoraggio della pressione fiscale  e          dell'andamento dei flussi finanziari.               57. Ai fini di cui al comma 56, con uno o piu'  decreti          del Presidente del Consiglio dei ministri  o  del  Ministro          delegato per le riforme e  le  innovazioni  nella  pubblica          amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia          e delle finanze, sentita  la  Commissione  parlamentare  di          vigilanza sull'anagrafe tributaria che esprime  il  proprio          giudizio tassativamente entro quindici giorni, da  adottare          entro   il   31   marzo   2007   ai   sensi   del    codice          dell'amministrazione   digitale,   di   cui   al    decreto          legislativo   7   marzo   2005,   n.   82,   e   successive          modificazioni,  sono  individuate  le  basi  di   dati   di          interesse nazionale che compongono il sistema  integrato  e          sono  definiti  le  regole  tecniche  per  l'accesso  e  la          consultazione  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni          abilitate nonche' i  servizi  di  natura  amministrativa  e          tecnica che il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze          eroga alle amministrazioni che ne facciano richiesta per la          utilizzazione e la valorizzazione del sistema. Il  Ministro          dell'economia e delle  finanze  svolge,  nei  confronti  di          tutte  le   strutture   dell'Amministrazione   finanziaria,          l'attivita'  di  indirizzo  necessaria   a   garantire   la          razionalizzazione ed omogenee  modalita'  di  gestione  del          sistema informativo della fiscalita', delle cui  banche  di          dati e' comunque contitolare, funzionali ad un'effettiva ed          efficace realizzazione del  sistema  integrato  di  cui  al          comma 56.».               - Si riporta il testo vigente del comma 15 dell'art. 83          del citato decreto-legge n. 112 del 2008,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:               «Art. 83 (Efficienza dell'Amministrazione finanziaria).          - (Omissis).               15. Al fine di garantire la continuita' delle  funzioni          di controllo e monitoraggio dei dati fiscali e  finanziari,          i diritti dell'azionista della  societa'  di  gestione  del          sistema  informativo  dell'amministrazione  finanziaria  ai          sensi dell'art. 22, comma 4, della legge 30 dicembre  1991,          n. 413, sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle          finanze ai sensi dell'art. 6, comma 7, del  regolamento  di          cui al decreto del Presidente della Repubblica  30  gennaio          2008, n. 43, che provvede agli  atti  conseguenti  in  base          alla  legislazione  vigente.   Sono   abrogate   tutte   le          disposizioni  incompatibili  con  il  presente  comma.   Il          Consiglio   di   amministrazione,   composto   di    cinque          componenti,  e'  conseguentemente  rinnovato  entro  il  30          giugno 2008 senza applicazione dell'art. 2383, terzo comma,          del codice civile.               (Omissis).».               - Si riporta il testo vigente dell'art. 29  del  citato          decreto legislativo n. 545 del 1992:               «Art. 29 (Alta sorveglianza). - 1.  Il  Presidente  del          Consiglio dei ministri esercita l'alta  sorveglianza  sulle          commissioni  tributarie  e  sui   giudici   tributari.   Il          Presidente del Consiglio dei ministri e il  Ministro  delle          finanze  hanno  facolta'  di  chiedere  al   Consiglio   di          Presidenza e ai presidenti delle  commissioni  informazioni          circa il funzionamento  della  giustizia  tributaria  ed  i          servizi  relativi  e  possono   fare,   al   riguardo,   le          comunicazioni  che  ritengono  opportune  al  Consiglio  di          Presidenza.               2. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  presenta          entro il 30  ottobre  di  ciascun  anno  una  relazione  al          Parlamento sullo stato della giustizia tributaria nell'anno          precedente anche sulla base degli elementi predisposti  dal          Consiglio di  Presidenza,  con  particolare  riguardo  alla          durata  dei  processi  e   all'efficacia   degli   istituti          deflattivi del contenzioso.».               - Il testo vigente del comma 4 dell'art. 12 del  citato          decreto legislativo n. 546 del 1992 e' riportato nelle note          all'art. 11.               - Il riferimento al testo della legge 24 marzo 2001, n.          89 e' riportato nelle note alle premesse.   |  
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   Competenze  del  Dipartimento  dell'amministrazione   generale,   del                       personale e dei servizi 
   1. Il Dipartimento dell'amministrazione generale, del  personale  e dei  servizi  svolge  attivita'  di  supporto  per  il  Ministero  ed ulteriori servizi, tra cui  gli  approvvigionamenti  delle  pubbliche amministrazioni, anche in riferimento al sistema nazionale di  public procurement,  e  la  gestione  e  lo   sviluppo   della   piattaforma immateriale nazionale centralizzata  per  la  gestione  giuridica  ed economica del personale delle pubbliche amministrazioni; definisce il modello unitario del controllo di gestione in raccordo con gli  altri dipartimenti.   Il Dipartimento e' competente nelle materie di seguito indicate:   a) amministrazione generale,  spese  a  carattere  strumentale  dei dipartimenti e comuni del  Ministero,  servizi  logistici  e  servizi comuni del Ministero, ivi compresa  l'attuazione  delle  disposizioni contenute nel decreto legislativo 9  aprile  2008,  n.  81,  gestione delle attivita' e dei sistemi informativi legati  all'amministrazione generale, alla gestione degli approvvigionamenti  e  della  logistica sulla base delle esigenze definite dai Dipartimenti;   b) elaborazione degli indirizzi generali concernenti  il  personale del Ministero, anche in attuazione di norme,  direttive  e  circolari emanate dalle amministrazioni competenti; programmazione generale del fabbisogno  di   personale   del   Ministero,   sentiti   gli   altri dipartimenti; rappresentanza  unitaria  del  Ministero  nei  rapporti sindacali e  indirizzo  generale  della  rappresentanza  della  parte pubblica nell'ambito  della  contrattazione  integrativa  decentrata; elaborazione ed attuazione delle politiche del personale  e  gestione delle  risorse  umane;  gestione  delle  attivita'  e   dei   sistemi informativi legati alla gestione del  personale;  elaborazione  degli indirizzi metodologici in materia di  rilevazione  ed  analisi  delle competenze e dei comportamenti anche a  fini  di  valorizzazione  del capitale umano;  rapporti  con  soggetti  esterni  nelle  materie  di competenza;   c) servizi del tesoro incluso il pagamento delle  retribuzioni  per il personale delle amministrazioni dello Stato e di  altre  pubbliche amministrazioni ed il pagamento e la liquidazione  di  altri  assegni erogati dallo Stato a particolari categorie di cittadini;   d)  definizione  delle  specifiche  esigenze  funzionali  e   delle conseguenti prestazioni  e  modalita'  operative  che  devono  essere assicurate  nell'ambito  dei  sistemi  informativi  trasversali   del Ministero e gestione e sviluppo dei sistemi informativi specifici per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento; gestione e sviluppo delle infrastrutture comuni del Ministero, comprese le  reti locali e geografiche,  i  servizi  di  posta  elettronica,  eventuali servizi comuni e generalizzati; attuazione dell'Agenda  digitale,  in raccordo con gli altri dipartimenti;   e) definizione, in coerenza con le direttive impartite dagli uffici competenti per  il  controllo  analogo,  e,  in  materia  di  sistemi informativi d'intesa con gli altri Dipartimenti,  degli  indirizzi  e delle linee operative relativamente ai rapporti convenzionali con  le societa' di cui all'articolo 4, commi 3-bis e 3-ter del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  7 agosto 2012, n. 135, in materia di sistemi informativi e gestione del Programma di razionalizzazione  degli  acquisti;  cura  dei  relativi rapporti amministrativi, fermi restando i rapporti operativi  con  la societa' di cui all'articolo 4, comma 3-bis del citato  decreto-legge da parte degli altri dipartimenti in materia di sviluppo  e  gestione di sistemi informativi di specifico interesse;   f) comunicazione istituzionale, in relazione alla quale:  attua  le strategie e le iniziative di comunicazione del Ministero in  raccordo con il Portavoce del Ministro, i Dipartimenti e  le  altre  strutture del Ministero; cura lo sviluppo e la gestione  del  Portale  internet del Ministero e della Intranet; assolve agli adempimenti della  legge 7  giugno  2000,  n.  150;  svolge  le  attivita'  di   comunicazione istituzionale  esterna  ed  interna;  promuove  la  conoscenza  delle attivita'  del  Ministero;  coordina  e  gestisce  le   funzioni   di informazione e assistenza agli utenti; supporta e gestisce gli eventi e le manifestazioni; cura  le  attivita'  di  customer  satisfaction; promuove e coordina la realizzazione delle carte dei servizi  erogati dal Ministero; svolge  le  funzioni  di  ufficio  di  statistica  del Ministero;   g) contenzioso e affari legali nelle materie di competenza;   h) coordinamento del Tavolo tecnico  dei  soggetti  aggregatori  in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge  23 giugno 2014, n.  89;  supporto  alle  attivita'  nelle  politiche  di spending  review  con  riferimento   agli   aspetti   relativi   agli approvvigionamenti pubblici.   2.  Il  capo  del  Dipartimento  assicura  il   coordinamento,   la promozione e lo sviluppo nelle materie delle politiche del  personale del Ministero, la  programmazione  delle  risorse,  la  qualita'  dei processi  e  dell'organizzazione,  il   coordinamento   del   sistema informativo del personale del Ministero e degli altri progetti comuni relativi alla gestione delle risorse e  l'integrazione  dei  relativi sistemi informativi, della comunicazione istituzionale.   3. Il Dipartimento si  articola  nei  seguenti  uffici  di  livello dirigenziale generale:   a)  Direzione  per  la  razionalizzazione  degli  immobili,   degli acquisti, della logistica e gli affari generali;   b) Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione;   c) Direzione del personale;   d) Direzione della comunicazione istituzionale;   e) Direzione dei servizi erogati alle amministrazioni e a terzi.   4. Per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca nelle materie di competenza degli uffici di cui  al  presente  articolo  e' assegnato  al  Dipartimento  un  posto   di   funzione   di   livello dirigenziale generale, anche al fine  di  garantire  le  funzioni  in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.   5. Alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento operano uffici di livello dirigenziale non generale nonche' un corpo di ispettori di livello dirigenziale non generale per le verifiche nelle  materie  di competenza del Dipartimento. In relazione al contenuto dell'attivita' da svolgersi, il Capo  Dipartimento  puo'  delegare  ad  una  o  piu' Direzioni generali del  Dipartimento  la  responsabilita'  funzionale relativa alle attivita' di uno o  piu'  componenti  del  corpo  degli ispettori. Le competenze degli uffici  di  livello  dirigenziale  non generale sono: coordinamento  e  segreteria  del  capo  Dipartimento, consulenza giuridico-legale e contenzioso nelle materie di competenza del   Dipartimento   non   attribuite   alle   direzioni,    sviluppo organizzativo e analisi dei processi, comunicazione in  raccordo  con la Direzione di cui al comma 3, lettera d),  controllo  di  gestione, relazioni sindacali e coordinamento del corpo ispettivo.   6. Gli uffici dirigenziali generali di cui al comma  3  provvedono, ciascuno  nell'ambito  delle  rispettive  attribuzioni,  per   quanto riguarda gli eventuali rapporti con  organismi  internazionali  nelle materie di pertinenza dipartimentale.  
           Note all'art. 13: 
               - Il riferimento al testo  del  decreto  legislativo  9          aprile 2008, n. 81 e' riportato nelle note alle premesse.               - Si riporta il testo vigente dei commi 3-bis  e  3-ter          dell'art. 4  del  citato  decreto-legge  n.  95  del  2012,          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,          n. 135:               «Art. 4 (Riduzione di spese, messa  in  liquidazione  e          privatizzazione di societa' pubbliche). - (Omissis).               3-bis. Le attivita' informatiche riservate  allo  Stato          ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.  414,          e  successivi  provvedimenti  di  attuazione,  nonche'   le          attivita' di sviluppo e gestione  dei  sistemi  informatici          delle amministrazioni pubbliche, svolte  attualmente  dalla          Consip  S.p.A.  ai  sensi  di  legge  e  di  statuto,  sono          trasferite, mediante operazione di  scissione,  alla  Sogei          S.p.A., che, sulla base delle  strategie  di  sviluppo  per          l'informatica definite dal Ministero dell'economia e  delle          finanze, di comune intesa tra i capi dei  Dipartimenti,  ai          fini del  conseguimento  degli  obiettivi  di  controllo  e          monitoraggio della finanza pubblica e di  razionalizzazione          ed efficientamento dell'amministrazione pubblica, svolge le          correlate attivita' di progettazione  tecnica,  sviluppo  e          conduzione.  Conseguentemente,  la  Sogei  S.p.A.  stipula,          entro   il   30   giugno   2015,   con   il    Dipartimento          dell'amministrazione generale, del personale e dei  servizi          del Ministero dell'economia e delle finanze,  unitariamente          per il Ministero, ivi incluso il Sistema informativo  della          fiscalita', un apposito accordo quadro  non  normativo,  in          cui,  sulla  base  del  modello  relazionale  definito  dal          Ministero, che tenga conto delle specificita' organizzative          e operative dei singoli  Dipartimenti  dell'Amministrazione          economico-finanziaria  e  delle  Agenzie   fiscali,   degli          obiettivi di cui al periodo precedente e delle esigenze  di          operativita'  della  Sogei  S.p.A.,  sono  disciplinati   i          servizi  erogati  e  fissati  relativi  costi,   regole   e          meccanismi di monitoraggio. Nell'ambito dell'accordo quadro          di cui  al  periodo  precedente  le  singole  articolazioni          dipartimentali del Ministero e le Agenzie fiscali stipulano          a loro volta accordi derivati che, sulla base  dei  servizi          regolamentati e dei relativi corrispettivi, determinano  le          specifiche prestazioni da  erogare  da  parte  della  Sogei          S.p.A. Resta fermo, fino alla stipula del predetto accordo,          quanto previsto dai contratti attualmente in vigore tra  il          Ministero  e  la  Sogei  S.p.A.  Al  fine   di   assicurare          l'esercizio   del   controllo   analogo   il   Dipartimento          dell'amministrazione generale, del personale e dei  servizi          fornisce i necessari elementi informativi  alle  competenti          articolazioni dell'Amministrazione. Al fine di assicurare e          supportare  le  attivita'  di  supervisione,   verifica   e          monitoraggio della attivita' e della qualita'  dei  servizi          foniti    dalla    Sogei     S.p.A.     il     Dipartimento          dell'amministrazione generale, del personale e dei  servizi          si    coordina    con    le    competenti     articolazioni          dell'Amministrazione   economico-finanziaria.   Nell'ambito          delle  attivita'  relative  alla  definizione  del  modello          relazionale,   sono   effettuate   congiuntamente   con   i          Dipartimenti e le Agenzie le attivita'  di  ricognizione  e          valutazione   dei   beni    strumentali    del    Ministero          dell'economia  e  delle  finanze,  nonche'   dei   relativi          rapporti  contrattuali  in   essere,   propedeutiche   alla          stipulazione dell'accordo quadro di cui al presente  comma.          Ai fini della omogeneizzazione del modello di relazione tra          il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e  la  Sogei          S.p.A., dal 30 giugno 2015, le infrastrutture  informatiche          di proprieta' del Ministero dell'economia e  delle  finanze          sono  conferite  alla  Sogei  S.p.A.,  ferma  restando   la          facolta'  per  le  strutture  ministeriali  conferenti   di          fornire indirizzi operativi sulla  gestione  delle  stesse.          All'acquisto dell'efficacia della  suddetta  operazione  di          scissione, le disposizioni normative che affidano a  Consip          S.p.A. le attivita' oggetto di trasferimento  si  intendono          riferite a Sogei S.p.A.               3-ter. Fermo restando lo svolgimento da parte di Consip          S.p.A. delle attivita' ad essa affidate  con  provvedimenti          normativi, le attivita' di realizzazione del  Programma  di          razionalizzazione   degli   acquisti,   di   centrale    di          committenza e di e-procurement continuano ad essere  svolte          dalla Consip S.p.A. Ferme restando le disposizioni  di  cui          all'art. 12, commi da 2 a 10, del  decreto-legge  6  luglio          2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15          luglio 2011,  n.  111,  gli  strumenti  di  acquisto  e  di          negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A.  possono          avere  ad  oggetto  anche  attivita'  di  manutenzione.  La          medesima societa' svolge, inoltre,  le  attivita'  ad  essa          affidate con  provvedimenti  amministrativi  del  Ministero          dell'economia e delle finanze. Sogei S.p.A., sulla base  di          apposita  convenzione  disciplinante  i  relativi  rapporti          nonche' i tempi  e  le  modalita'  di  realizzazione  delle          attivita', si avvale di Consip S.p.A, nella sua qualita' di          centrale di committenza, per  le  acquisizioni  di  beni  e          servizi.               (Omissis).».               - La legge 7 giugno 2000, n.  150  recante  «Disciplina          delle attivita' di informazione e  di  comunicazione  delle          pubbliche amministrazioni»  e'  pubblicata  nella  Gazzetta          Ufficiale 13 giugno 2000, n. 136.               -  Si  riporta  il  testo  vigente  dell'art.   9   del          decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,  n.  89  (Misure          urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale):               «Art. 9 (Acquisizione  di  beni  e  servizi  attraverso          soggetti  aggregatori  e  prezzi  di  riferimento).  -   1.          Nell'ambito dell'Anagrafe unica delle  stazioni  appaltanti          di cui all'art. 33-ter del decreto-legge 18  ottobre  2012,          n. 179,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  17          dicembre 2012, n. 221, operante presso l'Autorita'  per  la          vigilanza sui  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e          forniture, e' istituito,  senza  maggiori  oneri  a  carico          della finanza pubblica, l'elenco dei  soggetti  aggregatori          di  cui  fanno  parte  Consip  S.p.A.  e  una  centrale  di          committenza per ciascuna  regione,  qualora  costituita  ai          sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006,          n. 296.               2. I soggetti diversi da quelli di cui al comma  1  che          svolgono attivita' di  centrale  di  committenza  ai  sensi          dell'art. 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163          richiedono  all'Autorita'   l'iscrizione   all'elenco   dei          soggetti aggregatori. I  soggetti  aggregatori  di  cui  al          presente  comma   possono   stipulare,   per   gli   ambiti          territoriali di competenza, le convenzioni di cui  all'art.          26, comma 1, della  legge  23  dicembre  1999,  n.  488,  e          successive   modificazioni.   L'ambito   territoriale    di          competenza dei soggetti di cui al presente  comma  coincide          con  la  regione  di  riferimento  esclusivamente  per   le          categorie merceologiche e  le  soglie  individuate  con  il          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al          comma 3. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei          ministri di concerto con il Ministro dell'economia e  delle          finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di  entrata          in vigore  del  presente  decreto,  previa  intesa  con  la          Conferenza  unificata  sono  definiti   i   requisiti   per          l'iscrizione   tra   cui   il   carattere   di   stabilita'          dell'attivita' di centralizzazione,  nonche'  i  valori  di          spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni  e          di servizi con riferimento ad ambiti,  anche  territoriali,          da ritenersi ottimali ai  fini  dell'aggregazione  e  della          centralizzazione della domanda. Con decreto del  Presidente          del Consiglio dei ministri, di  concerto  con  il  Ministro          dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90  giorni          dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,          previa intesa con la Conferenza unificata, e' istituito  il          Tavolo tecnico dei  soggetti  aggregatori,  coordinato  dal          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  e   ne   sono          stabiliti i compiti, le attivita' e le modalita' operative.               2-bis. Nell'ambito  del  Tavolo  tecnico  dei  soggetti          aggregatori  opera  un  Comitato  guida,  disciplinato  dal          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al          comma 2, il quale, oltre ai compiti previsti  dal  medesimo          decreto, fornisce attraverso linee guida indicazioni  utili          per  favorire  lo  sviluppo  delle  migliori  pratiche  con          riferimento alle procedure di cui al comma 3 da  parte  dei          soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, ivi inclusa  la          determinazione delle fasce di valori da porre a base d'asta          e delle modalita' per non discriminare o escludere le micro          e le piccole imprese. I  soggetti  aggregatori  di  cui  ai          commi 1 e 2 trasmettono al Comitato guida, nel caso di  non          allineamento alle linee guida di cui al periodo precedente,          una preventiva comunicazione specificamente motivata  sulla          quale   il   Comitato   guida   puo'   esprimere    proprie          osservazioni.               3. Fermo restando quanto  previsto  all'art.  1,  commi          449, 450 e 455, della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,          all'art. 2, comma 574, della legge  24  dicembre  2007,  n.          244, all'art. 1, comma 7,  all'art.  4,  comma  3-quater  e          all'art. 15, comma  13,  lettera  d)  del  decreto-legge  6          luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla          legge 7 agosto 2012, n. 135, con decreto del Presidente del          Consiglio  dei  ministri,  di  concerto  con  il   Ministro          dell'economia e delle finanze, da adottarsi,  d'intesa  con          la  Conferenza  unificata,  sentita  l'Autorita'  nazionale          anticorruzione, entro il 31 dicembre di  ogni  anno,  sulla          base di analisi del Tavolo dei soggetti  aggregatori  e  in          ragione delle risorse messe a  disposizione  ai  sensi  del          comma 9, sono individuate le categorie di beni e di servizi          nonche'  le  soglie   al   superamento   delle   quali   le          amministrazioni  statali   centrali   e   periferiche,   ad          esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e  grado,          delle   istituzioni   educative   e    delle    istituzioni          universitarie, nonche' le regioni, gli enti regionali,  gli          enti locali di cui all'art. 2 del  decreto  legislativo  18          agosto 2000, n. 267, nonche' loro consorzi e  associazioni,          e gli enti del servizio  sanitario  nazionale  ricorrono  a          Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori di  cui  ai          commi 1 e 2 per lo svolgimento  delle  relative  procedure.          Per le categorie di beni e servizi individuate dal  decreto          di  cui  al  periodo  precedente,   l'Autorita'   nazionale          anticorruzione non rilascia il codice  identificativo  gara          (CIG) alle stazioni appaltanti  che,  in  violazione  degli          adempimenti previsti dal presente comma,  non  ricorrano  a          Consip S.p.A. o  ad  altro  soggetto  aggregatore.  Con  il          decreto  di  cui  al   presente   comma   sono,   altresi',          individuate le relative modalita' di attuazione.               3-bis.  Le  amministrazioni   pubbliche   obbligate   a          ricorrere a Consip Spa o agli altri soggetti aggregatori ai          sensi del comma 3  possono  procedere,  qualora  non  siano          disponibili i  relativi  contratti  di  Consip  Spa  o  dei          soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2  e  in  caso  di          motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di          acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata  e          misura strettamente necessaria. In  tale  caso  l'Autorita'          nazionale anticorruzione rilascia il codice  identificativo          di gara (CIG).               4.               4-bis.               5. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza          pubblica attraverso la razionalizzazione  della  spesa  per          l'acquisto di beni e di servizi, le  regioni  costituiscono          ovvero designano,  entro  il  31  dicembre  2014,  ove  non          esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto  previsto          al comma 1. In ogni caso il numero complessivo dei soggetti          aggregatori presenti  sul  territorio  nazionale  non  puo'          essere superiore a 35.               6. In alternativa all'obbligo di cui al comma 5 e ferma          restando la facolta' per le regioni di costituire  centrali          di committenza anche unitamente ad  altre  regioni  secondo          quanto previsto all'art.  1,  comma  455,  della  legge  27          dicembre 2006, n. 296, le regioni possono stipulare con  il          Ministero   dell'economia   e   delle   finanze    apposite          convenzioni per la disciplina dei relativi  rapporti  sulla          cui base Consip S.p.A.  svolge  attivita'  di  centrale  di          committenza per gli enti del territorio regionale, ai sensi          e per gli effetti dell'art. 1, comma 455,  della  legge  27          dicembre 2006, n. 296.               7. Fermo restando quanto disposto dagli articoli  11  e          17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6  luglio  2011,          n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio          2011,  n  111,  l'Autorita'  nazionale  anticorruzione,   a          partire dal 1°  ottobre  2014,  attraverso  la  banca  dati          nazionale dei contratti pubblici di cui all'art. 62-bis del          decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, fornisce,  tenendo          anche conto della dinamica dei prezzi dei  diversi  beni  e          servizi, alle amministrazioni pubbliche un'elaborazione dei          prezzi  di  riferimento   alle   condizioni   di   maggiore          efficienza di beni e di servizi,  tra  quelli  di  maggiore          impatto  in  termini  di  costo  a  carico  della  pubblica          amministrazione, nonche' pubblica sul proprio  sito  web  i          prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche  amministrazioni          per gli acquisti di  tali  beni  e  servizi.  I  prezzi  di          riferimento  pubblicati  dall'Autorita'  e   dalla   stessa          aggiornati  entro  il  1°  ottobre  di  ogni   anno,   sono          utilizzati    per    la    programmazione    dell'attivita'          contrattuale della pubblica amministrazione e costituiscono          prezzo massimo di aggiudicazione, anche per le procedure di          gara aggiudicate all'offerta piu' vantaggiosa, in  tutti  i          casi in cui non e' presente una  convenzione  stipulata  ai          sensi dell'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre  1999,          n. 488, in ambito nazionale ovvero nell'ambito territoriale          di riferimento. I contratti stipulati in violazione di tale          prezzo massimo sono nulli.               8. In fase di prima applicazione, la determinazione dei          prezzi di riferimento e' effettuata  sulla  base  dei  dati          rilevati dalle stazioni appaltanti che hanno  effettuato  i          maggiori volumi di acquisto, come  risultanti  dalla  banca          dati nazionale dei contratti pubblici.               8-bis.    Nell'ottica    della    semplificazione     e          dell'efficientamento  dell'attuazione  dei   programmi   di          sviluppo cofinanziati con  fondi  dell'Unione  europea,  il          Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di Consip          S.p.A., nella sua qualita' di centrale  di  committenza  ai          sensi dell'art. 3, comma 34,  del  decreto  legislativo  12          aprile  2006,   n.   163,   sulla   base   di   convenzione          disciplinante i relativi rapporti  per  lo  svolgimento  di          procedure di gara finalizzate  all'acquisizione,  da  parte          delle  autorita'  di  gestione,  certificazione   e   audit          istituite presso le singole  amministrazioni  titolari  dei          programmi di sviluppo cofinanziati  con  fondi  dell'Unione          europea, di beni e  di  servizi  strumentali  all'esercizio          delle relative funzioni.               9.  Al  fine  di  garantire  la   realizzazione   degli          interventi  di  razionalizzazione  della   spesa   mediante          aggregazione degli acquisti di beni e di servizi, di cui al          comma 3,  e'  istituito,  nello  stato  di  previsione  del          Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  il  Fondo  per          l'aggregazione  degli  acquisti  di  beni  e   di   servizi          destinato  al  finanziamento  delle  attivita'  svolte  dai          soggetti aggregatori  di  cui  ai  commi  1  e  2,  con  la          dotazione di 10 milioni di euro per l'anno  2015  e  di  20          milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2016.  Con          decreto del Ministero dell'economia e  delle  finanze  sono          stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo          di cui al  precedente  periodo,  che  tengono  conto  anche          dell'allineamento, da parte dei soggetti aggregatori di cui          ai commi 1  e  2,  delle  indicazioni  del  Comitato  guida          fornite ai sensi del comma 2-bis del presente articolo.               10. Le entrate derivanti dal riversamento  al  bilancio          dello Stato degli avanzi di gestione  di  cui  all'art.  1,          comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, conseguiti          negli anni 2012 e 2013, sono utilizzate, per gli anni  2014          e 2015, nel limite di 5 milioni di euro per  ciascun  anno,          oltre   che   per   il   potenziamento   delle    strutture          dell'amministrazione  finanziaria,  per  il   finanziamento          delle attivita' svolte da  Consip  S.p.a.  nell'ambito  del          Programma  di  razionalizzazione   degli   acquisti   delle          Pubbliche  amministrazioni  ai  sensi  dell'art.  4,  comma          3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,          con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. A tal          fine, le somme versate in uno specifico capitolo di entrata          sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia  e          delle finanze anche ad apposito  capitolo  dello  stato  di          previsione della spesa del Ministero dell'economia e  delle          finanze - Dipartimento dell'Amministrazione  Generale,  del          personale e dei servizi.».   |  
|   |                                 Art. 14 
   Attribuzioni  degli  uffici  di  livello  dirigenziale  generale  del  Dipartimento dell'amministrazione generale,  del  personale  e  dei  servizi 
   1. La Direzione per  la  razionalizzazione  degli  immobili,  degli acquisti, della logistica e gli affari generali  svolge  le  seguenti funzioni con riguardo a tutto il Ministero:     acquisizione, amministrazione, manutenzione,  servizi  di  igiene ambientale degli immobili  del  Ministero  con  i  relativi  impianti tecnologici non informatici; salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; gestione degli spazi e delle superfici interni ed  esterni;  gestione del  patrimonio   mobiliare   del   Ministero,   anche   di   rilievo storico-artistico; gestione degli affari e dei servizi  di  carattere generale, del protocollo  e  della  corrispondenza;  coordinamento  e definizione del modello unitario di protocollo e gestione documentale in raccordo  con  gli  altri  dipartimenti;  gestione  contabile  del Dipartimento, in raccordo con le Direzioni del Dipartimento; gestione unificata  nelle  materie  comuni  a  piu'  dipartimenti   ai   sensi dell'articolo 4 del  decreto  legislativo  7  agosto  1997,  n.  279; servizio di economato e provveditorato, anche attraverso  il  ricorso agli strumenti informatici previsti per l'acquisto di beni e servizi; cura dei rapporti amministrativi con la societa' dedicata di  cui  al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414 e  successive  modifiche ed integrazioni, in materia di Programma di  razionalizzazione  degli acquisti; coordinamento dell'attivita'  relativa  all'attuazione  del progetto di razionalizzazione degli acquisti di  beni  e  servizi  da parte delle pubbliche  amministrazioni  e  funzioni  di  indirizzo  e controllo strategico,  compresa  la  gestione  della  piattaforma  di e-procurement, anche in riferimento al sistema  nazionale  di  public procurement, nei confronti della societa' dedicata; coordinamento del Tavolo tecnico soggetti aggregatori in attuazione delle  disposizioni di cui all'articolo 9  del  decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66; supporto alle attivita' di cui al decreto-legge 21  giugno  2013,  n. 69, articolo 49-bis, comma 2, convertito,  con  modificazioni,  dalla legge  9  agosto  2013,  n.  98,  di  revisione  della   spesa,   per l'attuazione delle politiche  di  spending  review  per  gli  aspetti relativi agli approvvigionamenti pubblici;  procedure  di  gara  fino alla   dichiarazione   di    efficacia    dell'aggiudicazione,    per l'acquisizione   di   beni   e   servizi    per    il    Dipartimento dell'amministrazione  generale,  del  personale  e  dei  servizi  che esulano dalle attribuzioni specifiche di altre  Direzioni  e  uffici, sulla  base  dei  fabbisogni  e  delle   istruttorie   degli   uffici dipartimentali richiedenti laddove non sussista obbligo di ricorso al sistema delle convenzioni od altri strumenti di negoziazione ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,  dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e del decreto-legge 6  luglio 2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto 2012, n. 135. Rilevamento, analisi delle esigenze logistiche e  degli uffici centrali e locali ed attuazione  delle  misure  atte  al  loro soddisfacimento;   coordinamento   delle   attivita'    propedeutiche finalizzate alla  presa  in  consegna  degli  immobili  degli  uffici centrali e periferici; razionalizzazione degli immobili e degli spazi degli uffici centrali e  territoriali;  rapporti  con  l'Agenzia  del demanio; contenzioso nelle materie di competenza.   2. La Direzione dei sistemi informativi e  dell'innovazione  svolge le seguenti funzioni:     definizione  delle  specifiche  esigenze   funzionali   e   delle conseguenti prestazioni  e  modalita'  operative  che  devono  essere assicurate,  nell'ambito  dei  sistemi  informativi  trasversali  del Ministero e dei sistemi informativi specifici per lo svolgimento  dei compiti istituzionali  del  Dipartimento,  in  materia  di  acquisti, logistica, personale,  ed  altri  servizi  dipartimentali;  pagamento delle retribuzioni per il personale delle amministrazioni dello Stato e  gestione  del  trattamento  economico   per   le   amministrazioni pubbliche, comunicazione  al  Dipartimento  della  funzione  pubblica della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  dei  dati  aggregati relativi alla spesa  per  gli  stipendi;  definizione  di  specifiche modalita' operative per le Ragionerie territoriali  dello  Stato,  da adottare, nelle materie di competenza della Direzione,  d'intesa  con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in  materia  di stipendi  per  il  personale  delle  amministrazioni   dello   Stato; ideazione, sviluppo ed attuazione di  progetti  di  diffusione  delle tecnologie  informatiche;  definizione,  d'intesa   con   gli   altri dipartimenti ed in coerenza con le direttive impartite  dagli  uffici competenti per il controllo analogo, degli indirizzi  e  delle  linee operative relativamente ai rapporti  Convenzionali  con  la  societa' dedicata di cui all'articolo 4,  comma  3-bis,  del  decreto-legge  6 luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7 agosto 2012, n. 135, in materia di sistemi  informativi  e  cura  dei relativi rapporti amministrativi; attuazione dell'Agenda digitale  in raccordo con gli  altri  dipartimenti;  rapporti  con  l'Agenzia  per l'Italia Digitale; gestione coordinata dei  progetti  e  dei  servizi relativi ai sistemi  informativi  trasversali  del  Ministero  ed  ai sistemi  informativi  specifici  per  lo  svolgimento   dei   compiti istituzionali   del   Dipartimento;   gestione   e   sviluppo   delle infrastrutture informatiche comuni del  Ministero,  ivi  comprese  le reti locali e geografiche, gli impianti e le reti di fonia, i servizi di posta elettronica, eventuali servizi comuni e generalizzati.   3. La Direzione del  personale  svolge  le  seguenti  funzioni  con riguardo a tutto il personale del Ministero:     elaborazione e definizione delle  politiche  del  personale  alla luce di modelli innovativi di gestione,  valorizzazione  e  sviluppo, anche  attraverso  l'implementazione  di  banche  dati  l'ausilio  di strumenti innovativi in  materia  di  rilevazione  ed  analisi  delle competenze e dei comportamenti, anche a fini  di  valorizzazione  del capitale  umano;  verifica  degli  impatti  normativi  ed   economico finanziari  dei  provvedimenti   di   competenza   della   direzione; programmazione e dimensionamento degli organici del  Ministero  sulla base dei fabbisogni rilevati;  selezione,  reclutamento,  formazione, sviluppo professionale, valutazione  della  performance  riferita  al personale nonche' organizzazione  delle  competenze;  cessazioni  dal servizio; procedimenti disciplinari; mobilita', comandi, aspettative, distacchi  e  fuori  ruolo  del  personale;  trattamento   giuridico, retributivo  e  previdenziale;  contratti  di  lavoro  del  personale inquadrato nelle aree funzionali;  istruttoria  per  il  conferimento degli incarichi dirigenziali,  atti  di  conferimento,  contratti  di lavoro e relativi rapporti con gli organi di controllo; gestione  dei fondi per la retribuzione di posizione e risultato  dei  dirigenti  e del fondo risorse decentrate per il personale delle Aree;  attuazione di  politiche  di  benessere   organizzativo   e   di   conciliazione vita-lavoro anche attraverso la rilevazione e l'analisi  del  livello di benessere del personale e lo  svolgimento  di  analisi  di  clima; gestione degli  adempimenti  relativi  alle  denunce  per  infortuni; conservazione e  gestione  dei  fascicoli  personali,  definizione  e gestione delle banche dati, del ruolo dei dirigenti e del ruolo unico del  personale;  rilascio  autorizzazioni  per  lo   svolgimento   di incarichi extra-istituzionali e anagrafe degli incarichi; contenzioso nelle materie di  competenza  della  direzione  e  rappresentanza  in giudizio di cui all' articolo 417-bis del codice di procedura civile; rapporti con la Scuola nazionale di  amministrazione  e  con  Enti  e altre  scuole  di  formazione  del  personale  pubblico  al  fine  di garantire il soddisfacimento dei fabbisogni formativi del  Ministero; rapporti con Universita' e istituti scolastici per lo svolgimento  di tirocini presso le  strutture  del  Ministero,  con  l'Aran,  con  il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio dei ministri e con gli altri  soggetti  nazionali  e  internazionali, coinvolti nelle materie di competenza.   4. La Direzione della comunicazione istituzionale assicura  per  il Ministero  l'attuazione   della   strategia   di   comunicazione   in coordinamento con il Portavoce del  Ministro,  i  Dipartimenti  e  le altre  strutture  del  Ministero.  A  tal  fine  svolge  le  seguenti funzioni:     sviluppo  e  gestione  delle  iniziative  di  comunicazione   del Ministero in conformita' ai principi generali previsti dalla legge  7 giugno 2000, n. 150; elaborazione del piano di comunicazione  annuale del Ministero, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 150 del 2000; coordinamento  dei  progetti  di  comunicazione  interdipartimentali, assicurandone  l'integrazione  funzionale;  promozione  di   campagne informative di pubblico interesse; coordinamento e gestione di eventi e  manifestazioni  del  Dipartimento   e   supporto   ad   eventi   e manifestazioni  del  Ministero;  sviluppo  di  iniziative   volte   a promuovere  l'immagine  e  il  rispetto  dell'identita'  visiva   del Ministero; gestione della biblioteca storica e  delle  iniziative  di comunicazione ad esse collegate;  sviluppo  e  gestione  del  Portale internet  del  Ministero  e  della  Intranet;   coordinamento   della comunicazione interna  del  Ministero;  supporto  alle  attivita'  di comunicazione istituzionale di Comitati e Commissioni  cui  partecipa il Ministero; sviluppo e gestione delle attivita' di relazione con il pubblico. Tenuta e aggiornamento del registro degli accessi ai  sensi del decreto legislativo 14 marzo  2013,  n.  33;  monitoraggio  della qualita' dei servizi e della soddisfazione  dei  cittadini;  studi  e analisi  di  dati  e  informazioni  sulle   attivita'   di   customer satisfaction; promozione e  coordinamento  delle  carte  dei  servizi erogati dal Ministero; svolge le funzioni di  ufficio  di  statistica del  Ministero  e   provvede   al   coordinamento   dell'informazione statistica e ai  rapporti  con  l'ISTAT  ed  il  Servizio  statistico nazionale (SISTAN).   5. La Direzione dei servizi erogati alle amministrazioni e ai terzi svolge le seguenti funzioni:     segreteria del Comitato di verifica per  le  cause  di  servizio; organizzazione e coordinamento della Commissione medica  superiore  e delle Commissioni mediche di verifica; emissione ordini di  pagamento conseguenti a pronunce degli organi della  giustizia  amministrativa, contabile e tributaria per  violazione  del  termine  ragionevole  di durata dei processi e su pronunce  di  condanna  emesse  dalla  Corte europea dei diritti  dell'uomo  e  delle  liberta'  fondamentali  per l'inosservanza dei diritti sanciti dalla Convenzione europea  per  la salvaguardia dei diritti dell'uomo  e  delle  liberta'  fondamentali; riparazioni pecuniarie per ingiusta detenzione ed errore giudiziario; risarcimenti per casi di responsabilita' civile  dei  giudici;  spese per liti e arbitraggi;  gestione  dei  ruoli  di  spesa  fissa  sugli indennizzi per soggetti danneggiati da  complicanze  da  vaccinazioni obbligatorie, da trasfusione di  sangue  ed  emoderivati  e  per  gli affetti da sindrome da talidomide; gestione dei ruoli fissi di  spesa per  i  vitalizi  a  favore  delle  vittime  del  terrorismo,   della criminalita' organizzata, del dovere e soggetti equiparati;  gestione delle pensioni tabellari militari erogate all'estero; servizio  delle pensioni di guerra; recupero crediti erariali derivanti  da  sentenze di condanna della Corte  dei  conti  in  materia  di  responsabilita' amministrativa; sanzioni  alternative  su  condanne  a  carico  delle stazioni appaltanti; rapporti  con  l'Istituto  Poligrafico  e  Zecca dello Stato per forniture degli stampati comuni e delle pubblicazioni della pubblica amministrazione e  Gazzette  Ufficiali;  gestione  del servizio dei depositi definitivi; segreterie  della  Commissione  per gli  ex  perseguitati  politici,  antifascisti  e  razziali  e  della Commissione per gli ex deportati dei campi di sterminio nazisti e dei loro congiunti e  concessione  degli  assegni  vitalizi;  adempimenti connessi al pagamento dei benefici previsti dalla legge  27  dicembre 2002, n. 288, in favore dei grandi invalidi; adempimenti connessi  al condono edilizio di cui al decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326; indennizzi per i beni perduti all'estero; definizione  di  specifiche modalita' operative per le Ragionerie territoriali  dello  Stato,  da adottare, nelle materie di competenza della  Direzione,  d'intesa  il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; contenzioso nelle materie di competenza; attivita' residuale in materia di procedimenti sanzionatori  per  irregolarita'  nella  trasmissione  delle  ricette mediche di cui all'articolo 50 del decreto-legge 30  settembre  2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003, n. 326.  
           Note all'art. 14: 
               - Si riporta il testo dell'art. 4  del  citato  decreto          legislativo n. 279 del 1997:               «Art. 4 (Gestione unificata delle spese strumentali). -          1.  Al  fine  del  contenimento  dei  costi  e  di  evitare          duplicazioni di strutture, la gestione di  talune  spese  a          carattere   strumentale,   comuni   a   piu'   centri    di          responsabilita'  amministrativa  nell'ambito  dello  stesso          Ministero, puo' essere  affidata  ad  un  unico  ufficio  o          struttura di servizio.               2. L'individuazione delle spese che sono svolte con  le          modalita' di  cui  al  comma  1,  nonche'  degli  uffici  o          strutture di gestione unificata, e' effettuata dal Ministro          competente, con proprio decreto, previo  assenso  Ministero          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della          Ragioneria generale dello Stato.               3.   I   titolari   dei   centri   di   responsabilita'          amministrativa ai  quali  le  spese  comuni  sono  riferite          provvedono  a  quanto  necessario  affinche'  l'ufficio  di          gestione  unificata,  possa   procedere,   anche   in   via          continuativa, all'esecuzione delle spese e  all'imputazione          delle  stesse   all'unita'   previsionale   di   rispettiva          pertinenza.».               - Il riferimento al testo del  decreto  legislativo  19          novembre  1997,  n.   414   e   successive   modifiche   ed          integrazioni e' riportato nelle note all'art. 8.               - Il testo vigente dell'art. 9 del citato decreto-legge          n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla  legge          23 giugno 2014, n. 89 e' riportato nelle note all'art. 13.               - Si riporta il testo vigente  del  comma  2  dell'art.          49-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,          con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98          (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia):               «Art.  49-bis  (Misure  per  il   rafforzamento   della          spending review). - (Omissis).               2. Ai fini della razionalizzazione della  spesa  e  del          coordinamento della finanza  pubblica,  il  Presidente  del          Consiglio  dei   ministri,   su   proposta   del   Ministro          dell'economia e delle finanze, puo'  nominare  con  proprio          decreto un Commissario straordinario,  con  il  compito  di          formulare  indirizzi  e  proposte,   anche   di   carattere          normativo, nelle materie e per i soggetti di cui  al  comma          1, terzo periodo.               (Omissis).».               - Si riporta il testo vigente dell'art. 26 della  legge          23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni  per  la  formazione          del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato.  legge          finanziaria 2000):               «Art.  26  (Acquisto  di  beni  e  servizi).  -  1.  Il          Ministero del tesoro, del bilancio e  della  programmazione          economica, nel rispetto della vigente normativa in  materia          di scelta del contraente,  stipula,  anche  avvalendosi  di          societa' di consulenza specializzate, selezionate anche  in          deroga  alla  normativa  di  contabilita'   pubblica,   con          procedure competitive tra primarie  societa'  nazionali  ed          estere, convenzioni con le  quali  l'impresa  prescelta  si          impegna ad accettare, sino a  concorrenza  della  quantita'          massima  complessiva  stabilita  dalla  convenzione  ed  ai          prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi  di  fornitura          di beni e servizi deliberati  dalle  amministrazioni  dello          Stato anche con il ricorso alla  locazione  finanziaria.  I          contratti conclusi con l'accettazione  di  tali  ordinativi          non sono sottoposti al parere di congruita' economica.  Ove          previsto nel bando di gara, le convenzioni  possono  essere          stipulate con una o piu'  imprese  alle  stesse  condizioni          contrattuali proposte dal miglior offerente.               2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'art.          17, comma 25, lettera c), della legge 15  maggio  1997,  n.          127, non e' richiesto per le convenzioni di cui al comma  1          del presente  articolo.  Alle  predette  convenzioni  e  ai          relativi  contratti  stipulati  da  amministrazioni   dello          Stato, in luogo dell'art. 3, comma  1,  lettera  g),  della          legge 14 gennaio 1994, n. 20, si applica  il  comma  4  del          medesimo art. 3 della stessa legge.               3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere  alle          convenzioni stipulate ai  sensi  del  comma  1,  ovvero  ne          utilizzano i  parametri  di  prezzo-qualita',  come  limiti          massimi, per  l'acquisto  di  beni  e  servizi  comparabili          oggetto   delle   stesse,   anche   utilizzando   procedure          telematiche per l'acquisizione di beni e servizi  ai  sensi          del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile  2002,          n. 101. La stipulazione di un contratto in  violazione  del          presente comma e' causa di responsabilita'  amministrativa;          ai fini della determinazione del danno  erariale  si  tiene          anche conto della differenza tra il prezzo  previsto  nelle          convenzioni   e   quello   indicato   nel   contratto.   Le          disposizioni di cui al presente comma non si  applicano  ai          comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti  e  ai  comuni          montani con popolazione fino a 5.000 abitanti.               3-bis.  I  provvedimenti  con  cui  le  amministrazioni          pubbliche  deliberano  di  procedere  in  modo  autonomo  a          singoli acquisti di beni  e  servizi  sono  trasmessi  alle          strutture e agli uffici preposti al controllo di  gestione,          per  l'esercizio  delle  funzioni  di  sorveglianza  e   di          controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha          sottoscritto il contratto allega allo stesso  una  apposita          dichiarazione con la quale attesta,  ai  sensi  e  per  gli          effetti degli  articoli  47  e  seguenti  del  decreto  del          Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  e          successive  modifiche,  il  rispetto   delle   disposizioni          contenute nel comma 3.               4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli          uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'art.          4  del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,   n.   286,          verificano l'osservanza dei parametri di cui  al  comma  3,          richiedendo eventualmente  al  Ministero  del  tesoro,  del          bilancio e della programmazione economica il parere tecnico          circa    le    caratteristiche     tecnico-funzionali     e          l'economicita'  dei  prodotti  acquisiti.   Annualmente   i          responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di          direzione politica una relazione riguardante  i  risultati,          in termini di riduzione  di  spesa,  conseguiti  attraverso          l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali          relazioni  sono  rese  disponibili  sui  siti  Internet  di          ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione,          ove gli uffici preposti al controllo di gestione non  siano          costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai          servizi di controllo interno.               5.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della          programmazione economica presenta annualmente  alle  Camere          una relazione che illustra le modalita' di  attuazione  del          presente articolo nonche' i risultati conseguiti.».               - Si riporta il testo vigente dell'art. 58 della  legge          23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni  per  la  formazione          del bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  -  legge          finanziaria 2001):               «Art. 58 (Consumi intermedi). - 1. Ai sensi  di  quanto          previsto dall'art. 26, comma 3,  della  legge  23  dicembre          1999, n. 488, per pubbliche  amministrazioni  si  intendono          quelle definite  dall'art.  1  del  decreto  legislativo  3          febbraio 1993, n. 29. Le convenzioni di cui al citato  art.          26 sono stipulate dalla Concessionaria servizi  informatici          pubblici (CONSIP) Spa, per conto del Ministero del  tesoro,          del bilancio e della programmazione  economica,  ovvero  di          altre pubbliche amministrazioni di cui al presente comma, e          devono indicare, anche al fine  di  tutelare  il  principio          della libera concorrenza e  dell'apertura  dei  mercati,  i          limiti massimi dei beni e dei servizi espressi  in  termini          di quantita'. Le predette convenzioni indicano altresi'  il          loro periodo di efficacia.               2. All'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre  1999,          n. 488, dopo le parole: "amministrazioni dello Stato"  sono          inserite le seguenti: "anche con il ricorso alla  locazione          finanziaria".               3. Con uno o  piu'  regolamenti  da  emanare  ai  sensi          dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,          sono  stabiliti  i  criteri  per  la  standardizzazione   e          l'adeguamento  dei  sistemi   contabili   delle   pubbliche          amministrazioni, anche attraverso strumenti  elettronici  e          telematici, finalizzati anche al monitoraggio della spesa e          dei fabbisogni.               4. Con uno o  piu'  regolamenti  da  emanare  ai  sensi          dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,          sono stabiliti i tempi e  le  modalita'  di  pagamento  dei          corrispettivi relativi alle forniture  di  beni  e  servizi          nonche' i relativi sistemi di collaudo o atti equipollenti.               5. Con uno o  piu'  regolamenti  da  emanare  ai  sensi          dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,          sono definite le procedure di scelta del  contraente  e  le          modalita' di utilizzazione degli strumenti  elettronici  ed          informatici che le amministrazioni  aggiudicatrici  possono          utilizzare ai fini dell'acquisizione  di  beni  e  servizi,          assicurando la parita' di condizioni dei partecipanti,  nel          rispetto dei principi di trasparenza e  di  semplificazione          della procedura.               6. Ai fini  della  razionalizzazione  della  spesa  per          l'acquisto di beni mobili  durevoli,  gli  stanziamenti  di          conto  capitale  destinati  a  tale  scopo  possono  essere          trasformati in canoni di locazione finanziaria. Il Ministro          del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica          autorizza  la  trasformazione  e  certifica   l'equivalenza          dell'onere finanziario complessivo.».               - Il riferimento al testo del  decreto-legge  6  luglio          2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7          agosto 2012, n. 135 e' riportato nelle note alle premesse.               - Il testo del  comma  3-bis  dell'art.  4  del  citato          decreto-legge   n.   95   del   2012,    convertito,    con          modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135  e'          riportato nelle Note all'art. 13.               - Si riporta il testo  vigente  dell'art.  417-bis  del          codice di procedura civile:               «Art. 417-bis (Difesa delle pubbliche amministrazioni).          - Nelle controversie relative ai  rapporti  di  lavoro  dei          dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto          comma dell'art. 413, limitatamente  al  giudizio  di  primo          grado le amministrazioni stesse possono stare  in  giudizio          avvalendosi direttamente di propri dipendenti.               Per le amministrazioni statali o ad esse equiparate, ai          fini  della  rappresentanza  e  difesa  in   giudizio,   la          disposizione di cui al comma precedente  si  applica  salvo          che l'Avvocatura dello Stato competente per territorio, ove          vengano in rilievo questioni di massima o  aventi  notevoli          riflessi economici, determini di assumere  direttamente  la          trattazione della causa dandone immediata comunicazione  ai          competenti uffici dell'amministrazione interessata, nonche'          al  Dipartimento  della  funzione   pubblica,   anche   per          l'eventuale emanazione di  direttive  agli  uffici  per  la          gestione del contenzioso del lavoro.  In  ogni  altro  caso          l'Avvocatura  dello  Stato  trasmette   immediatamente,   e          comunque non oltre  7  giorni  dalla  notifica  degli  atti          introduttivi,  gli  atti  stessi   ai   competenti   uffici          dell'amministrazione interessata per gli adempimenti di cui          al comma precedente.               Gli enti locali, anche al fine di  realizzare  economie          di    gestione,    possono    utilizzare    le    strutture          dell'amministrazione  civile  del  Ministero  dell'interno,          alle quali conferiscono mandato nei limiti di cui al  primo          comma.».               - Il riferimento al testo della legge 7 giugno 2000, n.          150 e' riportato nelle note all'art. 13.               - Si riporta il testo vigente dell'art. 11 della citata          legge n. 150 del 2000:               «Art.  11  (Programmi  di  comunicazione).  -   1.   In          conformita' a quanto previsto dal  capo  I  della  presente          legge e dall'art. 12 del  decreto  legislativo  3  febbraio          1993, n. 29,  e  successive  modificazioni,  nonche'  dalle          direttive  impartite  dal  Presidente  del  Consiglio   dei          ministri, le amministrazioni statali elaborano  annualmente          il  programma  delle  iniziative   di   comunicazione   che          intendono realizzare nell'anno successivo, comprensivo  dei          progetti di cui all'art. 13, sulla base  delle  indicazioni          metodologiche  del  Dipartimento   per   l'informazione   e          l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.  Il          programma e' trasmesso entro il mese di  novembre  di  ogni          anno allo stesso Dipartimento. Iniziative di  comunicazione          non  previste  dal  programma  possono  essere  promosse  e          realizzate soltanto per particolari e contingenti  esigenze          sopravvenute nel corso  dell'anno  e  sono  tempestivamente          comunicate al Dipartimento per l'informazione e l'editoria.               2. Per l'attuazione dei programmi di  comunicazione  il          Dipartimento per l'informazione e  l'editoria  provvede  in          particolare a:                 a) svolgere funzioni  di  centro  di  orientamento  e          consulenza per le amministrazioni  statali  ai  fini  della          messa  a  punto  dei  programmi  e  delle   procedure.   Il          Dipartimento puo' anche fornire  i  supporti  organizzativi          alle amministrazioni che ne facciano richiesta;                 b) sviluppare adeguate attivita'  di  conoscenza  dei          problemi   della   comunicazione   pubblica    presso    le          amministrazioni;                 c)  stipulare,   con   i   concessionari   di   spazi          pubblicitari, accordi quadro  nei  quali  sono  definiti  i          criteri   di   massima   delle   inserzioni   radiofoniche,          televisive o sulla stampa, nonche' le relative tariffe.».               - Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33  recante          «Riordino  della  disciplina  riguardante  il  diritto   di          accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e          diffusione  di  informazioni  da  parte   delle   pubbliche          amministrazioni» e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  5          aprile 2013, n. 80.               -  La  legge  27  dicembre   2002,   n.   288   recante          «Provvidenze in favore dei grandi invalidi»  e'  pubblicata          nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305.               -  Il  decreto-legge  30  settembre   2003,   n.   269,          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  novembre          2003, n. 326 recante «Disposizioni urgenti per favorire  lo          sviluppo e  per  la  correzione  dell'andamento  dei  conti          pubblici» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2  ottobre          2003, n. 229, S.O.               - Si riporta il testo vigente dell'art. 50  del  citato          decreto-legge   n.   269   del   2003,   convertito,    con          modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326:               «Art. 50 (Disposizioni in materia di monitoraggio della          spesa nel  settore  sanitario  e  di  appropriatezza  delle          prescrizioni   sanitarie).   -   1.   Per   potenziare   il          monitoraggio della spesa pubblica nel settore  sanitario  e          delle  iniziative  per  la  realizzazione  di   misure   di          appropriatezza    delle    prescrizioni,    nonche'     per          l'attribuzione e la verifica del budget  di  distretto,  di          farmacovigilanza   e   sorveglianza   epidemiologica,    il          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  con   decreto          adottato di concerto con il Ministero della salute e con la          Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento  per          l'innovazione e le tecnologie, definisce i parametri  della          Tessera sanitaria (TS); il Ministero dell'economia e  delle          finanze cura la generazione e la progressiva consegna della          TS, a partire dal 1° gennaio 2004, a tutti i soggetti  gia'          titolari di codice fiscale nonche' ai  soggetti  che  fanno          richiesta di attribuzione  del  codice  fiscale  ovvero  ai          quali lo stesso e' attribuito d'ufficio. La TS reca in ogni          caso il codice fiscale del  titolare,  anche  in  codice  a          barre nonche' in banda  magnetica,  quale  unico  requisito          necessario per l'accesso  alle  prestazioni  a  carico  del          Servizio sanitario nazionale (SSN).               1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze  cura          la generazione e la  consegna  della  tessera  sanitaria  a          tutti i soggetti destinatari, indicati al comma 1, entro il          31 marzo 2006.               2. Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  di          concerto  con  il  Ministero  della  salute,  entro  il  15          dicembre  2003  approva  i  modelli  di  ricettari   medici          standardizzati e di ricetta medica  a  lettura  ottica,  ne          cura la successiva  stampa  e  distribuzione  alle  aziende          sanitarie  locali,  alle   aziende   ospedaliere   e,   ove          autorizzati dalle regioni, agli istituti di ricovero e cura          a carattere scientifico ed ai policlinici universitari, che          provvedono ad effettuarne la consegna individuale a tutti i          medici  del  SSN  abilitati  dalla  regione  ad  effettuare          prescrizioni, da tale momento responsabili  della  relativa          custodia.  I  modelli  equivalgono  a   stampati   per   il          fabbisogno delle amministrazioni dello Stato.               3.  Il  modello  di  ricetta  e'  stampato   su   carta          filigranata ai sensi del decreto del Ministro della sanita'          11 luglio 1988, n. 350, e, sulla base di  quanto  stabilito          dal medesimo decreto, riproduce le nomenclature e  i  campi          per  l'inserimento  dei  dati  prescritti   dalle   vigenti          disposizioni in materia.  Il  vigente  codice  a  barre  e'          sostituito da un  analogo  codice  che  esprime  il  numero          progressivo regionale di  ciascuna  ricetta;  il  codice  a          barre e' stampato sulla ricetta in modo che la sua  lettura          ottica  non  comporti  la  procedura  di  separazione   del          tagliando di cui all'art. 87  del  decreto  legislativo  30          giugno 2003, n. 196. Sul modello di ricetta figura in  ogni          caso un campo nel quale, all'atto  della  compilazione,  e'          riportato sempre il numero complessivo dei  farmaci  ovvero          degli  accertamenti  specialistici  prescritti  ovvero  dei          dispositivi  di  assistenza  protesica  e   di   assistenza          integrativa. Nella compilazione  della  ricetta  e'  sempre          riportato il solo codice fiscale dell'assistito,  in  luogo          del codice sanitario.               4. Le aziende sanitarie locali, le aziende  ospedaliere          e, ove autorizzati dalle regioni, gli istituti di  ricovero          e  cura  a   carattere   scientifico   ed   i   policlinici          universitari consegnano i ricettari ai medici  del  SSN  di          cui al  comma  2,  in  numero  definito,  secondo  le  loro          necessita',  e  comunicano  immediatamente   al   Ministero          dell'economia e delle finanze, in via telematica, il  nome,          il cognome, il  codice  fiscale  dei  medici  ai  quali  e'          effettuata  la  consegna,  l'indirizzo  dello  studio,  del          laboratorio   ovvero   l'identificativo   della   struttura          sanitaria nei quali gli stessi  operano,  nonche'  la  data          della consegna  e  i  numeri  progressivi  regionali  delle          ricette  consegnate.  Con  provvedimento  dirigenziale  del          Ministero dell'economia e delle finanze sono  stabilite  le          modalita' della trasmissione telematica.               5. Il Ministero dell'economia e delle finanze  cura  il          collegamento, mediante la propria  rete  telematica,  delle          aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere,  degli          istituti di ricovero e cura a carattere scientifico  e  dei          policlinici universitari di cui al comma 4, delle farmacie,          pubbliche  e  private,   dei   presidi   di   specialistica          ambulatoriale,  delle  strutture  per  l'erogazione   delle          prestazioni  di  assistenza  protesica  e   di   assistenza          integrativa e degli altri presidi e  strutture  accreditati          per  l'erogazione  dei   servizi   sanitari,   di   seguito          denominati, ai fini del presente  articolo,  "strutture  di          erogazione  di   servizi   sanitari".   Con   provvedimento          dirigenziale del Ministero dell'economia e  delle  finanze,          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale,  sono  stabiliti  i          parametri  tecnici  per  la  realizzazione   del   software          certificato che deve essere installato dalle  strutture  di          erogazione di servizi sanitari, in  aggiunta  ai  programmi          informatici dagli stessi ordinariamente utilizzati, per  la          trasmissione dei dati  di  cui  ai  commi  6  e  7;  tra  i          parametri tecnici rientra quello della frequenza  temporale          di trasmissione dei dati predetti.               5-bis. Per le finalita' di cui al comma  1,  a  partire          dal 1° luglio 2007,  il  Ministero  dell'economia  e  delle          finanze rende  disponibile  il  collegamento  in  rete  dei          medici del SSN di cui  al  comma  2,  in  conformita'  alle          regole  tecniche  concernenti  il   Sistema   pubblico   di          connettivita'  ed   avvalendosi,   ove   possibile,   delle          infrastrutture regionali  esistenti,  per  la  trasmissione          telematica   dei   dati   delle   ricette   al    Ministero          dell'economia e delle finanze  e  delle  certificazioni  di          malattia all'INPS,  secondo  quanto  previsto  all'art.  1,          comma 149, della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311.  Con          decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  o  del          Ministro delegato per le riforme  e  le  innovazioni  nella          pubblica amministrazione, da emanare, entro  il  30  aprile          2007, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di          cui  al  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,   e          successive  modificazioni,   su   proposta   del   Ministro          dell'economia e delle finanze, di concerto con  i  Ministri          della salute e  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,          previo parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati          personali, sentita la Conferenza permanente per i  rapporti          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e          di Bolzano, sono definite le regole tecniche concernenti  i          dati  di  cui  al  presente  comma  e   le   modalita'   di          trasmissione (336). Ai fini predetti, il parere del  Centro          nazionale per l'informatica nella pubblica  amministrazione          e' reso entro il 31 marzo 2007; in  mancanza,  il  predetto          decreto puo'  essere  comunque  emanato.  Con  uno  o  piu'          decreti del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di          concerto con il Ministro  della  salute,  sono  emanate  le          ulteriori disposizioni attuative del presente comma.               5-ter. Per la trasmissione telematica  dei  dati  delle          ricette di cui al comma 5-bis, con  decreto  del  Ministero          dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero          della salute, e' definito un contributo da  riconoscere  ai          medici convenzionati con  il  SSN,  per  l'anno  2008,  nei          limiti di 10 milioni di euro. Al relativo onere si provvede          utilizzando le risorse di cui al comma 12.               6. Le  strutture  di  erogazione  di  servizi  sanitari          effettuano la rilevazione ottica e la trasmissione dei dati          di cui al comma 7, secondo quanto  stabilito  nel  predetto          comma e in quelli successivi. Il Ministro  dell'economia  e          delle finanze, di concerto con il  Ministro  della  salute,          stabilisce,   con   decreto   pubblicato   nella   Gazzetta          Ufficiale, le regioni e le date a partire  dalle  quali  le          disposizioni del presente  comma  e  di  quelli  successivi          hanno  progressivamente  applicazione.  Per  l'acquisto   e          l'installazione del software di cui  al  comma  5,  secondo          periodo, alle farmacie private di cui al primo periodo  del          medesimo comma e' riconosciuto un contributo pari  ad  euro          250, sotto forma di credito  d'imposta  fruibile  anche  in          compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo          9 luglio 1997, n.  241,  successivamente  alla  data  nella          quale il Ministero dell'economia e delle finanze  comunica,          in via telematica alle farmacie medesime avviso di corretta          installazione e funzionamento  del  predetto  software.  Il          credito d'imposta non concorre alla formazione del  reddito          imponibile ai fini delle imposte sui redditi,  nonche'  del          valore  della  produzione  dell'imposta   regionale   sulle          attivita' produttive e non rileva ai fini del  rapporto  di          cui all'art. 63 del testo unico delle imposte sui  redditi,          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22          dicembre 1986, n. 917. Al relativo  onere,  valutato  in  4          milioni di euro per l'anno 2004,  si  provvede  nell'ambito          delle risorse di cui al comma 12.               7. All'atto della utilizzazione di una  ricetta  medica          recante  la  prescrizione   di   farmaci,   sono   rilevati          otticamente i codici a barre relativi al numero progressivo          regionale della ricetta, ai dati delle  singole  confezioni          dei farmaci acquistati nonche' il codice a barre della  TS;          sono comunque rilevati  i  dati  relativi  alla  esenzione.          All'atto della utilizzazione di una ricetta medica  recante          la prescrizione di prestazioni  specialistiche  ovvero  dei          dispositivi  di  assistenza  protesica  e   di   assistenza          integrativa, sono rilevati otticamente  i  codici  a  barre          relativi al  numero  progressivo  regionale  della  ricetta          nonche' il codice a barre della TS; sono comunque  rilevati          i dati relativi alla esenzione nonche'  inseriti  i  codici          del nomenclatore delle prestazioni specialistiche ovvero  i          codici del nomenclatore  delle  prestazioni  di  assistenza          protesica ovvero  i  codici  del  repertorio  dei  prodotti          erogati nell'ambito dell'assistenza  integrativa.  In  ogni          caso,  e'  previamente  verificata  la  corrispondenza  del          codice  fiscale  del   titolare   della   TS   con   quello          dell'assistito riportato sulla ricetta; in caso di  assenza          del codice fiscale sulla  ricetta,  quest'ultima  non  puo'          essere utilizzata, salvo che  il  costo  della  prestazione          venga pagato per intero. In caso di  utilizzazione  di  una          ricetta medica senza la contestuale esibizione della TS, il          codice fiscale dell'assistito e'  rilevato  dalla  ricetta.          Per la rilevazione dalla ricetta dei dati di cui al decreto          attuativo  del  comma   5   del   presente   articolo,   e'          riconosciuto per gli anni 2006 e 2007  un  contributo,  nei          limiti di 10 milioni di  euro,  da  definire  con  apposita          convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze,          il Ministero della salute e le  associazioni  di  categoria          interessate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle          finanze, di concerto con il Ministro della salute,  sentita          la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono          definite le  modalita'  erogative.  Al  relativo  onere  si          provvede utilizzando le risorse di  cui  al  comma  12.  Il          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  puo'  prevedere          periodi transitori, durante i quali, in caso  di  riscontro          della  mancata  corrispondenza  del  codice   fiscale   del          titolare della tessera sanitaria con quello  dell'assistito          riportato sulla ricetta, tale difformita'  non  costituisce          impedimento   per   l'erogazione   della   prestazione    e          l'utilizzazione   della   relativa   ricetta   medica    ma          costituisce anomalia da segnalare tra  i  dati  di  cui  al          comma 8.               8. I dati rilevati ai sensi del comma 7 sono  trasmessi          telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze,          entro  il  giorno  10  del  mese  successivo  a  quello  di          utilizzazione della ricetta medica, anche  per  il  tramite          delle associazioni di categoria e di soggetti terzi  a  tal          fine individuati dalle strutture di erogazione dei  servizi          sanitari; il software di cui al comma 5  assicura  che  gli          stessi dati vengano  rilasciati  ai  programmi  informatici          ordinariamente utilizzati dalle strutture di erogazione  di          servizi sanitari, fatta eccezione, relativamente al  codice          fiscale  dell'assistito,  per  le  farmacie,  pubbliche   e          private e  per  le  strutture  di  erogazione  dei  servizi          sanitari non autorizzate al trattamento del codice  fiscale          dell'assistito. Il predetto software assicura altresi'  che          in nessun  caso  il  codice  fiscale  dell'assistito  possa          essere raccolto o conservato in ambiente residente,  presso          le farmacie, pubbliche e private, dopo  la  conferma  della          sua   ricezione   telematica   da   parte   del   Ministero          dell'economia e delle finanze.               8-bis. La mancata o tardiva trasmissione dei  dati  nel          termine di cui  al  comma  8  e'  punita  con  la  sanzione          amministrativa pecuniaria di 2 euro per ogni ricetta per la          quale la violazione si e' verificata.               8-ter Per le ricette trasmesse nei termini  di  cui  al          comma 8, la mancanza di uno o piu' elementi  della  ricetta          di cui al  decreto  attuativo  del  comma  5  del  presente          articolo  e'  punita   con   la   sanzione   amministrativa          pecuniaria di 2 euro per  ogni  ricetta  per  la  quale  la          violazione si e' verificata.               8-quater. L'accertamento della  violazione  di  cui  ai          commi 8-bis e 8-ter e' effettuato dal Corpo  della  Guardia          di finanza, che trasmette il relativo  rapporto,  ai  sensi          dell'art. 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n.          689, alla direzione provinciale dei servizi vari competente          per   territorio,   per    i    conseguenti    adempimenti.          Dell'avvenuta  apertura  del  procedimento  e   della   sua          conclusione viene data  notizia,  a  cura  della  direzione          provinciale dei servizi vari,  alla  competente  ragioneria          provinciale dello Stato.               8-quinquies. Con riferimento alle ricette per le  quali          non risulta associato  il  codice  fiscale  dell'assistito,          rilevato secondo quanto  previsto  dal  presente  articolo,          l'azienda sanitaria  locale  competente  non  procede  alla          relativa liquidazione,  fermo  restando  che,  in  caso  di          ricette redatte manualmente dal medico, il  farmacista  non          e'  responsabile  dalla  mancata  rispondenza  del   codice          fiscale rilevato rispetto a quello indicato  sulla  ricetta          che fara' comunque fede a tutti gli effetti.               9.  Al  momento  della  ricezione  dei  dati  trasmessi          telematicamente ai sensi del comma 5-bis e del comma 8,  il          Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  con  modalita'          esclusivamente  automatiche,  li   inserisce   in   archivi          distinti e non interconnessi, uno per ogni regione, in modo          che sia assolutamente separato, rispetto a tutti gli altri,          quello  relativo  al  codice  fiscale  dell'assistito.  Con          provvedimento dirigenziale del  Ministero  dell'economia  e          delle finanze, di concerto con il Ministero  della  salute,          adottato entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,          sono stabiliti i dati che le regioni, nonche' i Ministeri e          gli altri enti  pubblici  di  rilevanza  nazionale  che  li          detengono, trasmettono al Ministero dell'economia  e  delle          finanze,  con  modalita'  telematica,  nei  trenta   giorni          successivi   alla   data   di   emanazione   del   predetto          provvedimento, per realizzare e diffondere  in  rete,  alle          regioni e alle strutture di erogazione di servizi sanitari,          l'allineamento dell'archivio dei codici fiscali con  quello          degli assistiti e per disporre  le  codifiche  relative  al          prontuario  farmaceutico  nazionale   e   al   nomenclatore          ambulatoriale nonche' al nomenclatore delle prestazioni  di          assistenza protesica e al repertorio dei  prodotti  erogati          nell'ambito dell'assistenza integrativa.               10. Al Ministero dell'economia e delle finanze  non  e'          consentito  trattare  i  dati  rilevati  dalla   TS   degli          assistiti; allo stesso e'  consentito  trattare  gli  altri          dati di cui al comma  7  per  fornire  periodicamente  alle          regioni gli schemi di liquidazione provvisoria dei rimborsi          dovuti alle strutture di erogazione  di  servizi  sanitari.          Gli archivi  di  cui  al  comma  9  sono  resi  disponibili          all'accesso esclusivo, anche  attraverso  interconnessione,          alle aziende sanitarie locali di ciascuna  regione  per  la          verifica ed il riscontro dei dati occorrenti alla periodica          liquidazione definitiva delle  somme  spettanti,  ai  sensi          delle disposizioni vigenti, alle strutture di erogazione di          servizi sanitari. Con decreto del Ministero dell'economia e          delle finanze, di concerto con il Ministero  della  salute,          da emanare entro il 31 marzo 2007, sono  definiti  i  dati,          relativi alla liquidazione periodica dei  rimborsi  erogati          alle strutture di erogazione di servizi  sanitari,  che  le          aziende sanitarie locali di  ogni  regione  trasmettono  al          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,   nonche'   le          modalita' di trasmissione.  Con  protocollo  approvato  dal          Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  dal  Ministero          della salute d'intesa con la Conferenza  permanente  per  i          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di          Trento e di Bolzano e dalle regioni, sentito il Garante per          la protezione dei dati personali,  sono  stabiliti  i  dati          contenuti negli archivi di  cui  al  comma  9  che  possono          essere trasmessi al Ministero della salute e alle  regioni,          nonche' le modalita' di tale trasmissione.               10-bis. Fuori dai casi previsti dal presente  articolo,          i dati delle ricette resi disponibili ai sensi del comma 10          rilevano a fini di responsabilita', anche amministrativa  o          penale, solo previo riscontro del  documento  cartaceo  dal          quale gli stessi sono tratti.               11. L'adempimento regionale, di cui all'art. 52,  comma          4, lettera a), della legge 27 dicembre  2002,  n.  289,  ai          fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del SSN          per gli anni 2003, 2004 e  2005,  si  considera  rispettato          dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo.          Tale adempimento s'intende rispettato anche nel caso in cui          le regioni e  le  province  autonome  dimostrino  di  avere          realizzato direttamente nel proprio territorio  sistemi  di          monitoraggio  delle   prescrizioni   mediche   nonche'   di          trasmissione telematica al Ministero dell'economia e  delle          finanze di copia dei dati dalle  stesse  acquisiti,  i  cui          standard  tecnologici  e  di  efficienza  ed  effettivita',          verificati d'intesa con il Ministero dell'economia e  delle          finanze, risultino non inferiori  a  quelli  realizzati  in          attuazione  del  presente  articolo.  Con  effetto  dal  1°          gennaio 2004,  tra  gli  adempimenti  cui  sono  tenute  le          regioni,   ai   fini   dell'accesso   all'adeguamento   del          finanziamento del SSN relativo agli anni 2004  e  2005,  e'          ricompresa anche l'adozione di tutti  i  provvedimenti  che          garantiscono la trasmissione al Ministero  dell'economia  e          delle finanze, da parte  delle  singole  aziende  sanitarie          locali e aziende ospedaliere, dei dati di cui al comma 4.               12. Per le finalita' di cui  al  presente  articolo  e'          autorizzata  la  spesa  di  50  milioni  di  euro  annui  a          decorrere dall'anno 2003. Al  relativo  onere  si  provvede          mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento          iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2003-2005,          nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di  conto          capitale "Fondo speciale" dello  stato  di  previsione  del          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2003,          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento          relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e          delle finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri          decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.               13.  Con  decreti  di  natura  non  regolamentare   del          Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con          il Ministro dell'economia e delle finanze, con il  Ministro          dell'interno e con il Ministro  della  salute,  sentita  la          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono          stabile  le  modalita'  per  il  successivo  e  progressivo          assorbimento, senza oneri aggiuntivi a carico del  bilancio          dello Stato, della TS nella carta di identita'  elettronica          o nella carta nazionale dei servizi  di  cui  all'art.  52,          comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.               13-bis. Il contributo di cui al comma 6 e' riconosciuto          anche alle farmacie pubbliche  con  le  modalita'  indicate          dallo stesso comma. Al relativo  onere,  valutato  in  euro          400.000,00 per l'anno  2005,  si  provvede  utilizzando  le          risorse di cui al comma 12.».   |  
|   |                                 Art. 15             Uffici di supporto alla giustizia tributaria 
   1. Gli Uffici di Segreteria delle Commissioni tributarie, regionali e provinciali,  sono  organi  locali  del  Ministero  e  svolgono  le funzioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992,  n.  545; il relativo personale dipende, unitamente a quello  degli  Uffici  di supporto al Consiglio di Presidenza della giustizia  tributaria,  dal Dipartimento  delle  finanze.  Gli   uffici   di   Segreteria   delle Commissioni  tributarie  si  avvalgono  dei  servizi  strumentali   e trasversali erogati dalle Ragionerie  territoriali  dello  Stato,  ai sensi dell'articolo 16, comma 5.  
           Note all'art. 15: 
               - Il riferimento al testo del  decreto  legislativo  31          dicembre  1992,  n.  545  e'  riportato  nelle  note   alle          premesse.   |  
|   |                                 Art. 16                  Ragionerie territoriali dello Stato 
   1. Le Ragionerie territoriali dello Stato sono  organi  locali  del Ministero dell'economia e delle finanze e dipendono  organicamente  e funzionalmente  dal  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello Stato.   2. Le Ragionerie territoriali si articolano in uffici  dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi  dell'articolo  1, comma 2, del presente decreto.   3. Le Ragionerie territoriali svolgono a  livello  territoriale  le funzioni attribuite al Dipartimento della Ragioneria  generale  dello Stato  e  quelle  attribuite  al  Dipartimento   dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.   4. Le Ragionerie territoriali provvedono alle attivita' in  materia di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica  con  riferimento alle realta' istituzionali presenti nel  territorio;  esercitano  nei confronti degli organi decentrati e  degli  uffici  periferici  delle amministrazioni   dello   Stato   il   controllo    di    regolarita' amministrativo-contabile su tutti gli atti dai quali derivino effetti finanziari per il bilancio dello Stato, esercitano  la  vigilanza  su enti, uffici e gestioni a carattere  locale  e  le  altre  competenze necessarie per il funzionamento dei  servizi.  Svolgono  altresi'  le funzioni  che,  in  seguito  all'emanazione  dei   decreti   di   cui all'articolo 2, comma 1-ter del decreto-legge 25 marzo 2010,  n.  40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  maggio  2010,  n.  73, sono espletate a livello territoriale, nonche' ogni  altra  attivita' attribuita  dalle  disposizioni  normative  vigenti  o  delegate  dai Dipartimenti del Ministero.   5. Al fine del garantire il governo coordinato e  l'erogazione  dei servizi  strumentali  e  trasversali  in  ambito   territoriale,   le Ragionerie territoriali svolgono le funzioni di presidio unitario  in favore delle articolazioni territoriali del Ministero.   6. Il supporto per l'erogazione dei servizi istituzionali da  parte delle Ragionerie territoriali, attraverso il presidio unitario, anche a favore delle altre pubbliche  amministrazioni,  e'  assicurato  dai Dipartimenti del Ministero,  per  quanto  di  rispettiva  competenza, anche mediante lo sviluppo e l'ampliamento  dei  sistemi  informativi dell'Amministrazione.  
           Note all'art. 16: 
               - Si riporta il testo vigente del comma 1-ter dell'art.          2 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,  convertito,  con          modificazioni,  dalla  legge  22   maggio   2010,   n.   73          (Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie  in  materia          di contrasto alle frodi fiscali internazionali e  nazionali          operate,  tra   l'altro,   nella   forma   dei   cosiddetti          «caroselli»    e    «cartiere»,    di    potenziamento    e          razionalizzazione della  riscossione  tributaria  anche  in          adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei          gettiti  recuperati  al  finanziamento  di  un  Fondo   per          incentivi e sostegno della domanda in particolari settori):               «Art.  2  (Disposizioni  in  materia  di  potenziamento          dell'amministrazione  finanziaria   ed   effettivita'   del          recupero di imposte italiane all'estero  e  di  adeguamento          comunitario). - (Omissis).               1-ter.   Al   fine    di    razionalizzare    l'assetto          organizzativo  dell'amministrazione  economico-finanziaria,          potenziando  l'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di          Stato in vista della sua trasformazione, ai sensi dell'art.          40 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.  159,  convertito,          con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in          Agenzia fiscale disciplinata dalla sezione II del  capo  II          del titolo V del decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.          300, e successive modificazioni, le direzioni  territoriali          dell'economia e delle finanze sono soppresse. La  riduzione          delle  dotazioni  organiche  di  livello  dirigenziale  non          generale  e  di  livello  non  dirigenziale  derivante  dal          presente comma concorre a realizzare gli obiettivi  fissati          dall'art. 2, comma 8-bis,  del  decreto-legge  30  dicembre          2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26          febbraio 2010, n. 25. Le funzioni  svolte  dalle  direzioni          territoriali dell'economia e delle finanze sono  riallocate          prioritariamente   presso   gli   uffici    centrali    del          Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e          dei servizi, ovvero presso le ragionerie territoriali dello          Stato, con uno o piu' decreti di natura  non  regolamentare          del Ministro dell'economia e delle finanze; con i  predetti          decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle          funzioni riallocate ai sensi  del  presente  comma  e  sono          individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie  da          trasferire. Il personale in servizio  presso  le  direzioni          territoriali dell'economia e delle finanze e' trasferito, a          domanda, prioritariamente all'Amministrazione autonoma  dei          monopoli di Stato, anche in soprannumero con riassorbimento          al  momento  della  cessazione  dal  servizio  a  qualunque          titolo, ovvero e' assegnato  alle  ragionerie  territoriali          dello Stato. Si applica il comma 5-bis dell'art.  4-septies          del decreto-legge 3 giugno 2008,  n.  97,  convertito,  con          modificazioni,  dalla  legge  2  agosto  2008,  n.  129,  e          successive       modificazioni.        Nei        confronti          dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato non  si          applicano  le  disposizioni  di   cui   all'art.   74   del          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e          successive  modificazioni.   Con   decreto   del   Ministro          dell'economia  e  delle  finanze,  da  emanare   ai   sensi          dell'art. 17, comma  4-bis,  lettera  e),  della  legge  23          agosto 1988, n. 400, entro novanta  giorni  dalla  data  di          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente          decreto,   sono   apportate   le   modifiche    all'assetto          organizzativo interno del Ministero.               (Omissis).».   |  
|   |                                 Art. 17               Disposizioni in materia di organizzazione                       degli uffici territoriali 
   1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  2,  e'  definito  il  numero   e l'articolazione delle Ragionerie territoriali,  nonche'  il  relativo ambito territoriale di  riferimento,  ai  sensi  di  quanto  previsto dall'articolo 1, comma 350, della legge 30  dicembre  2018,  n.  145, anche al fine della realizzazione dei poli logistici.  
           Note all'art. 17: 
               - Il testo vigente del  comma  350  dell'art.  1  della          citata legge n. 145 del 2018 e' riportato nelle  note  alle          premesse.   |  
|   |                                 Art. 18               Modifica dell'organizzazione degli uffici                       di diretta collaborazione 
   1. All'articolo 3,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, e' aggiunto  in  fine  il  seguente periodo: «Per le specifiche esigenze di consulenza studio  e  ricerca degli uffici di diretta collaborazione, di cui al presente  articolo, e' assegnato un posto di funzione di livello  dirigenziale  generale, alle dirette dipendenze del Capo di Gabinetto».  
           Note all'art. 18: 
               - Si riporta il testo  del  comma  1  dell'art.  3  del          citato decreto del Presidente della Repubblica n.  227  del          2003, come modificato dal presente decreto:               «Art.   3   (Funzioni   degli   uffici    di    diretta          collaborazione). - 1. L'ufficio di  Gabinetto  coadiuva  il          Capo di Gabinetto. Tale ufficio,  di  livello  dirigenziale          generale, puo' essere articolato, con decreto del Ministro,          da adottare su proposta del Capo di Gabinetto, in  distinte          aree organizzative. Possono essere nominati  dal  Ministro,          su proposta del Capo di Gabinetto, uno o piu' vice capi  di          Gabinetto,  di  cui  almeno  uno  scelto  tra  i  dirigenti          preposti  a  uffici  di   livello   dirigenziale   generale          dell'amministrazione finanziaria, ovvero tra ufficiali  del          Corpo della Guardia  di  finanza.  Puo'  essere,  altresi',          nominato dal  Ministro,  d'intesa  con  il  Ministro  degli          affari esteri, un  Consigliere  diplomatico  scelto  fra  i          funzionari  della  carriera  diplomatica.  Possono  essere,          altresi',  nominati  dal  Ministro   non   piu'   di   otto          Consiglieri  scelti   fra   persone   dotate   di   elevata          professionalita' nelle materie di competenza del  Ministero          ed un Aiutante di campo, scelto tra gli ufficiali del Corpo          della guardia di finanza. Per  le  specifiche  esigenze  di          consulenza  studio  e  ricerca  degli  uffici  di   diretta          collaborazione, di cui al presente articolo,  e'  assegnato          un posto di funzione di livello dirigenziale generale, alle          dirette dipendenze del Capo di Gabinetto.               (Omissis).».   |  
|   |                                 Art. 19                          Dotazioni organiche 
   1. In attuazione  dell'articolo  1,  commi  348  e  350,  legge  30 dicembre  2018,  n.  145,  la  dotazione   organica   del   personale dirigenziale  del  Ministero  e'  rideterminata,  limitatamente  alle posizioni dirigenziali non generali, in aumento ai  sensi  del  comma 348 ed in riduzione ai sensi del comma  350,  secondo  la  Tabella  A allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.   2. La riduzione dei posti di  cui  al  comma  1  ha  effetto  dalla scadenza degli incarichi attualmente in corso, anche per effetto  del collocamento a riposo ovvero dalla cessazione del periodo di  esonero dal servizio degli attuali titolari.  
           Note all'art. 19: 
               - Il testo dei commi 348 e 350 dell'art. 1 della citata          legge  n.  145  del  2018  e'  riportato  nelle  note  alle          premesse.   |  
|   |                                 Art. 20                   Disposizioni transitorie e comuni 
   1. Fino all'adozione dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 2, ciascun Dipartimento  opera, avvalendosi  dei  preesistenti  uffici  dirigenziali  con  competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione.     |  
|   |                                 Art. 21                  Strutture tecniche di coordinamento 
   1. Per finalita' che implicano l'azione unitaria di piu'  strutture organizzative  afferenti  a  diversi   Dipartimenti   del   Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere istituite apposite strutture  tecniche di coordinamento, di  cui  il  Ministro  si  avvale  per  lo  studio, l'analisi e l'approfondimento tecnico  di  specifiche  tematiche.  Il decreto  disciplina  le  modalita'   operative,   nonche'   la   loro composizione e  durata,  ferme  restando  le  competenze  di  ciascun Dipartimento  e  nell'ambito  delle  risorse  umane,  strumentali   e finanziarie disponibili a legislazione vigente.     |  
|   |                                 Art. 22                      Norme finali ed abrogazioni 
   1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del  27 febbraio 2013, n. 67, e' abrogato.   2. Ferma l'applicazione dell'articolo 2, comma  8,  primo  periodo, del  decreto-legge  31  agosto  2013,   n.   101,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,  con  riferimento alle  strutture   riorganizzate,   la   decadenza   dagli   incarichi dirigenziali di livello generale e  non  generale  relativi  a  dette strutture  si  verifica  con  la  conclusione  delle   procedure   di conferimento dei nuovi  incarichi,  ai  sensi  dell'articolo  19  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.   3. Dall'attuazione del presente  regolamento  non  devono  derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.   Il presente  decreto  e'  sottoposto  al  controllo  preventivo  di legittimita' della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.   Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
     Roma, 26 giugno 2019 
                             Il Presidente                      del Consiglio dei ministri                                 Conte 
                       Il Ministro dell'economia                            e delle finanze                                 Tria 
                              Il Ministro                    per la pubblica amministrazione                               Bongiorno   Visto, il Guardasigilli: Bonafede 
  Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2019  Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.  n. 1213  
           Note all'art. 22: 
               - Si riporta il testo vigente del comma 8  dell'art.  2          del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,  convertito,  con          modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,   n.   125          (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi  di          razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni):               «Art.  2  (Disposizioni  in  tema  di   accesso   nelle          pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle  eccedenze          e  potenziamento  della  revisione  della  spesa  anche  in          materia di personale). - (Omissis).               8. Le amministrazioni di cui all'art. 2, comma  1,  del          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'esito          degli interventi di riorganizzazione di  cui  al  comma  7,          provvedono al conferimento degli incarichi dirigenziali per          le  strutture  riorganizzate  seguendo  le  modalita',   le          procedure ed i criteri previsti dall'art.  19  del  decreto          legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono salvaguardati, fino          alla scadenza dei relativi contratti, i rapporti di  lavoro          in essere alla data di entrata in vigore del  decreto-legge          6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla          legge 7  agosto  2012,  n.  135  mediante  conferimento  di          incarico dirigenziale secondo la  disciplina  del  presente          comma.  Per  un  numero  corrispondente  alle   unita'   di          personale  risultante  in  soprannumero   all'esito   delle          procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali,  e'          costituito, in via transitoria e non oltre il  31  dicembre          2014,  un   contingente   ad   esaurimento   di   incarichi          dirigenziali da conferire ai sensi dell'art. 19, comma  10,          del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  fermo          restando l'obbligo di rispettare  le  percentuali  previste          dall'art. 19, commi 5-bis e 6, del decreto  legislativo  n.          165 del 2001, calcolate sulla dotazione  organica  ridotta.          Il contingente di tali incarichi, che non puo' superare  il          valore degli  effettivi  soprannumeri,  si  riduce  con  le          cessazioni dal servizio per qualsiasi causa  dei  dirigenti          di ruolo, comprese le cessazioni in applicazione  dell'art.          2, comma 11, lettera a), del decreto-legge 6  luglio  2012,          n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto          2012, n. 135,  nonche'  con  la  scadenza  degli  incarichi          dirigenziali non rinnovati del personale  non  appartenente          ai  ruoli   dirigenziali   dell'amministrazione.   Per   le          amministrazioni di cui al presente comma e' fatta salva  la          possibilita',   per   esigenze   funzionali    strettamente          necessarie e  adeguatamente  motivate,  di  proseguire  gli          incarichi conferiti a dirigenti di seconda fascia ai  sensi          del comma 4 dell'art. 19 del decreto legislativo  30  marzo          2001, n. 165, fino alla data di  adozione  dei  regolamenti          organizzativi e comunque non oltre  il  31  dicembre  2013.          Nelle  more  dei  processi  di  riorganizzazione,  per   il          conferimento degli incarichi dirigenziali di  cui  all'art.          19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,          qualora  l'applicazione  percentuale  per   gli   incarichi          previsti dal comma 6 del medesimo art.  19  determini  come          risultato   un   numero   con   decimali,   si   procedera'          all'arrotondamento all'unita' superiore.               (Omissis).».               - Il testo vigente  dell'art.  19  del  citato  decreto          legislativo  n.  165  del  2001  e'  riportato  nelle  note          all'art. 2.               - Il testo vigente dei commi da 1 a 3 dell'art. 3 della          citata legge n. 20 del 1994 e' riportato  nelle  note  alle          premesse.   |  
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