Gazzetta n. 221 del 20 settembre 2019 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 giugno 2019, n. 103 |
Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare, l'articolo 17; Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545; Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e in particolare, l'articolo 3; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Vista la legge 24 marzo 2001, n. 89; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, e in particolare, l'articolo 1, comma 359; Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125; Visto il decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, e in particolare, l'articolo 24-bis; Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65; Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, e in particolare, l'articolo 4-bis; Visto la legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in particolare, l'articolo 1, commi 348, 350 e 351; Visto il decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, e in particolare, l'articolo 19, commi 1-bis e 1-ter; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n. 67, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 2011, n. 48, relativo alla rideterminazione delle competenze territoriali delle Commissioni mediche di verifica; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 2011, n. 48, relativo alla riallocazione delle funzioni svolte dalle soppresse Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2013, n. 38, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2014, n. 214, supplemento ordinario n. 75, recante l'individuazione ed attribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale dei dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze; Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze in data 3 settembre 2015 e 8 giugno 2017, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 2016, n. 20, e 9 agosto 2017, n. 185, relativi alla individuazione delle Ragionerie territoriali dello Stato e dei relativi compiti; Visto il richiamato articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 che prevede la facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato sugli schemi di decreti da adottare ai sensi della medesima norma; Considerata l'organizzazione ministeriale proposta, ivi compresa quella attinente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze, coerente con i compiti e le funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze dalla normativa di settore vigente e con i contingenti di organico delle qualifiche dirigenziali di livello generale e non generale; Ritenuto, pertanto, per le suddette motivazioni, nonche' per ragioni di speditezza e celerita', di non avvalersi di tale facolta'; Informate le organizzazioni sindacali; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2019; Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1 Dipartimenti del Ministero
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di seguito denominato «Ministero», esercita le funzioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. Il Ministero e' articolato nei seguenti dipartimenti: a) Dipartimento del tesoro; b) Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; c) Dipartimento delle finanze; d) Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi. 2. Ciascun Dipartimento e' articolato negli uffici di livello dirigenziale generale di cui al Capo II. Con uno o piu' decreti ministeriali di natura non regolamentare si provvede, ai sensi dell'articolo 17, comma 4 -bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e delle posizioni dirigenziali relative ai corpi ispettivi ed agli incarichi di studio e ricerca nel numero massimo di cinquecentottantotto. In tale numero sono comprese le posizioni dirigenziali relative agli Uffici di Segreteria delle Commissioni tributarie ed al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, nonche' quelle relative agli Uffici di diretta collaborazione e all'Organismo indipendente di valutazione.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O. - Si riporta il testo vigente dell'art. 17 della citata legge n. 400 del 1988: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.". - Il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 recante «Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 1993, n. 9, S.O. - Il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 recante «Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 1993, n. 9, S.O. - La legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994, n. 10. - Si riporta il testo vigente dell'art. 3 della citata legge n. 20 del 1994: «Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte dei conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge: a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei ministri; b) atti del Presidente del Consiglio dei ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa; c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie; c-bis); d) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c); e; f) provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare; f-bis) atti e contratti di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; g) decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato; h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi; i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro; l) atti che il Presidente del Consiglio dei ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo. 1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis) e f-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso la sezione centrale del controllo di legittimita'. 2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine e' interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformita' a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi. [Si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742]. 3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono, con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro ricezione, ferma rimanendone l'esecutivita'. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi illegittimita', ne da' avviso al Ministro. 4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo sulla base delle priorita' previamente deliberate dalle competenti Commissioni parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorita' amministrative indipendenti o societa' a prevalente capitale pubblico. 5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il controllo della gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma. 6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresi' inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente adottate. 7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche', relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche valutazioni sul funzionamento dei controlli interni). 8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, la Corte dei conti puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e puo' effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453. Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche non territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi illegittimita', ne da' avviso all'organo generale di direzione. E' fatta salva, in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge, la disciplina in materia di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonche' dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312. 9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni. 10. La sezione del controllo e' composta dal presidente della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati assegnati a funzioni di controllo. La sezione e' ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi hanno distinta competenza per tipologia di controllo o per materia e deliberano con un numero minimo di undici votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta dal presidente della Corte dei conti ed e' composta dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da trentacinque magistrati assegnati a funzioni di controllo, individuati annualmente dal Consiglio di Presidenza in ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione e uno per ciascuna delle sezioni di controllo sulle amministrazioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti. 10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria stabilisce annualmente i programmi di attivita' e le competenze dei collegi, nonche' i criteri per la loro composizione da parte del presidente della Corte dei conti. 11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte dei conti come sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati circa la legittimita' di atti. Del collegio viene chiamato a far parte in qualita' di relatore il magistrato che deferisce la questione alla sezione. 12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo. 13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria.». - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O. - La legge 24 marzo 2001, n. 89 recante «Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'art. 375 del codice di procedura civile» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile 2001, n. 78. - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. - La legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, S.O. - Si riporta il testo vigente del comma 359 dell'art. 1 della citata legge n. 244 del 2007: «359. Al fine di potenziare l'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale e le funzioni di controllo, analisi e monitoraggio della spesa pubblica, possono essere conferiti, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno 2008 (260), incarichi di livello dirigenziale generale a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e comunque per un numero non superiore a quattro unita'. Ove tale facolta' venga esercitata, a decorrere dalla data dell'eventuale conferimento di ciascuno degli incarichi previsti dal presente comma, sono soppressi due posti di livello dirigenziale non generale effettivamente coperti per ciascun incarico conferito.». - Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101, S.O. - Il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 23008, n. 133 e successive modificazioni recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147, S.O. - Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009, n. 254, S.O. - Il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2012, n. 156, S.O. - La legge 11 agosto 2014, n. 125 recante «Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 agosto 2014, n. 199. - Il decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15 recante «Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2016, n. 299. - Si riporta il testo vigente dell'art. 24-bis del citato decreto-legge n. 237 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15: «Art. 24-bis (Disposizioni generali concernenti l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale). - 1. Le disposizioni del presente articolo prevedono misure ed interventi intesi a sviluppare l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale. Tali disposizioni assicurano l'efficacia, l'efficienza e la sistematicita' delle azioni dei soggetti pubblici e privati in tema di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale e riconoscono l'importanza dell'educazione finanziaria quale strumento per la tutela del consumatore e per un utilizzo piu' consapevole degli strumenti e dei servizi finanziari offerti dal mercato. 2. In conformita' con la definizione dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), per educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, ai fini del presente articolo, si intende il processo attraverso il quale le persone migliorano la loro comprensione degli strumenti e dei prodotti finanziari e sviluppano le competenze necessarie ad acquisire una maggiore consapevolezza dei rischi e delle opportunita' finanziarie. 3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, adotta, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il programma per una "Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale". La Strategia nazionale si conforma ai seguenti principi: a) organizzare in modo sistematico il coordinamento dei soggetti pubblici e, eventualmente su base volontaria, dei soggetti privati gia' attivi nella materia, ovvero di quelli che saranno attivati dal programma, garantendo che gli interventi siano continui nel tempo, promuovendo lo scambio di informazioni tra i soggetti e la diffusione delle relative esperienze, competenze e buone pratiche, e definendo le modalita' con cui le iniziative di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale possano entrare in sinergia e collegarsi con le attivita' proprie del sistema nazionale dell'istruzione; b) definire le politiche nazionali in materia di comunicazione e di diffusione di informazioni volte a promuovere l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale; c) prevedere la possibilita' di stipulare convenzioni atte a promuovere interventi di formazione con associazioni rappresentative di categorie produttive, ordini professionali, associazioni dei consumatori, organizzazioni senza fini di lucro e universita', anche con la partecipazione degli enti territoriali. 4. Lo schema del programma di cui al comma 3 e' trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente lo schema del programma alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine il programma puo' comunque essere adottato. 5. Il Governo trasmette annualmente alle Camere entro il 31 luglio una relazione sullo stato di attuazione della Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale. La relazione puo' contenere le eventuali proposte di modifica e di aggiornamento del programma di cui al comma 3, da adottare con le medesime procedure previste al comma 4. 6. Per l'attuazione della Strategia nazionale di cui al comma 3, con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro dello sviluppo economico, istituisce il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attivita' di educazione finanziaria, con il compito di promuovere e programmare iniziative di sensibilizzazione ed educazione finanziaria. 7. Dall'istituzione del Comitato di cui al comma 6 non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica. 8. Il Comitato, composto da undici membri, e' presieduto da un direttore, nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, scelto fra personalita' con comprovate competenze ed esperienza nel settore. I membri diversi dal direttore, anch'essi scelti fra personalita' con comprovate competenze ed esperienza nel settore, sono designati: uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, uno dal Ministro dello sviluppo economico, uno dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, uno dalla Banca d'Italia, uno dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB), uno dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), uno dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), uno dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, uno dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari (OCF). I membri del Comitato, nonche' il direttore, durano in carica tre anni e l'incarico puo' essere rinnovato una sola volta. 9. Il Comitato opera attraverso riunioni periodiche, prevedendo, ove necessario, la costituzione di specifici gruppi di ricerca cui possono partecipare accademici e esperti nella materia. La partecipazione al Comitato non da' titolo ad alcun emolumento o compenso o gettone di presenza. 10. Il Comitato ha il compito di individuare obiettivi misurabili, programmi e azioni da porre in essere, valorizzando le esperienze, le competenze e le iniziative maturate dai soggetti attivi sul territorio nazionale e favorendo la collaborazione tra i soggetti pubblici e privati. 11. Agli oneri derivanti dalle attivita' del Comitato, nel limite di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». - Il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65 recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 giugno 2018, n. 132. - Il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 2018, n. 160. - Si riporta il testo vigente dell'art. 4-bis del citato decreto-legge n. 86 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97: «Art. 4-bis (Procedure per il riordino dell'organizzazione dei Ministeri). - 1. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione dei Ministeri, anche con riferimento agli adeguamenti conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, possono essere adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. I decreti previsti dal presente articolo sono soggetti al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti ai sensi dell'art. 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente.». - La legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2018, n. 302, S.O. - Si riporta il testo vigente dei commi 348, 350 e 351 dell'art. 1 della citata legge n. 145 del 2018: «348. Al fine di sostenere le attivita' in materia di programmazione degli investimenti pubblici, nonche' in materia di valutazione della fattibilita' e della rilevanza economico-finanziaria dei provvedimenti normativi e della relativa verifica della quantificazione degli oneri e della loro coerenza con gli obiettivi programmatici in materia di finanza pubblica, la dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze e' incrementata di venti posti di funzione dirigenziale di livello non generale per il conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di 2.700.000 euro annui a decorrere dal 2019.». «350. Ai fini della razionalizzazione organizzativa e amministrativa delle articolazioni territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla revisione degli assetti organizzativi periferici attraverso: a) la realizzazione di presidi unitari orientati al Governo coordinato dei servizi erogati in ambito territoriale dalle articolazioni periferiche del Ministero dell'economia e delle finanze, ivi compresi gli uffici di segreteria degli organi della giurisdizione tributaria di cui all'art. 31 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, ferme restando le funzioni di collaborazione e supporto nell'esercizio dell'attivita' giurisdizionale delle commissioni tributarie. Tali presidi costituiscono uffici dirigenziali non generali e dipendono organicamente e funzionalmente dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; b) la realizzazione di poli logistici territoriali unitari, anche mediante condivisione delle sedi con uffici di altre amministrazioni statali e, in particolare, con le altre articolazioni dell'amministrazione economico-finanziaria; c) l'unificazione e la rideterminazione degli uffici dirigenziali non generali presso le articolazioni periferiche, apportando una riduzione del numero complessivo di uffici del Ministero non inferiore al 5 per cento. Il contingente di personale addetto agli uffici di segreteria delle commissioni tributarie e' evidenziato nell'ambito della dotazione organica unitaria e la sua consistenza e le variazioni sono determinate secondo le modalita' previste dall'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.». «351. Con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede anche agli interventi di riorganizzazione di cui al comma 350, al fine di assicurare una maggiore funzionalita' e flessibilita' operativa degli uffici centrali e periferici, nonche' di garantire l'uniformita' del trattamento economico del personale in servizio.». - Il decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41 recante «Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilita' finanziaria e integrita' dei mercati, nonche' tutela della salute e della liberta' di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 marzo 2019, n. 71. - Si riporta il testo vigente dei commi 1-bis e 1-ter dell'art. 19 del citato decreto-legge n. 22 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41: «Art. 19 (Supporto all'attivita' internazionale). - 1. (Omissis). 1-bis. Per rendere effettive anche le attivita' di cui al comma 1 del presente articolo, la lettera c) del comma 350 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si interpreta nel senso che la riduzione del numero complessivo degli uffici del Ministero e' riferita esclusivamente agli uffici dirigenziali presso le articolazioni periferiche. 1-ter. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti volti a dare attuazione al citato comma 350 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018, e' comunque assicurata, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, l'uniformita' del trattamento economico del personale in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine, il relativo provvedimento e' adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. (Omissis).». - Il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227 recante «Regolamento per la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2003, n. 194. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2013, n. 139.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 23 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999: «Art. 23 (Istituzione del ministero e attribuzioni). - 1. E' istituito il Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Al ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, ivi incluso il settore della spesa sanitaria, politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane. Il ministero svolge altresi' i compiti di vigilanza su enti e attivita' e le funzioni relative ai rapporti con autorita' di vigilanza e controllo previsti dalla legge. 3. Al ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni dei ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o ad agenzie e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.». - Il testo del comma 4-bis dell'art. 17 della citata legge n. 400 del 1988 e' riportato nelle note alle premesse. |
| Tabella A
(ai sensi dell'articolo 19)
Dotazioni organiche dirigenziali
+-----------------------------------------+---------------+ |Dirigenti di prima fascia | | +-----------------------------------------+---------------+ |Uffici di diretta collaborazione con il | | |Ministro | 2| +-----------------------------------------+---------------+ |Dipartimento del tesoro | 10| +-----------------------------------------+---------------+ |Dipartimento della Ragioneria generale | | |dello Stato | 32| +-----------------------------------------+---------------+ |Dipartimento delle finanze | 8| +-----------------------------------------+---------------+ |Dipartimento dell'amministrazione | | |generale del personale e dei servizi | 7| +-----------------------------------------+---------------+ |Totale | 59| +-----------------------------------------+---------------+ |Dirigenti di seconda fascia | 588(*)| +-----------------------------------------+---------------+
(*) Non sono compresi gli otto posti di livello dirigenziale non generale corrispondenti a posizioni di fuori ruolo istituzionale del Ministero (di cui sette presso i collegi sindacali degli enti previdenziali ed uno presso l'AGEA). |
| Art. 2 Capi dei dipartimenti
1. I capi dei dipartimenti del Ministero, nominati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dai quali dipendono funzionalmente i dirigenti titolari degli uffici di livello dirigenziale generale, in cui si articola ciascun Dipartimento, esercitano i poteri e le funzioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 300 del 1999. 2. Ai fini del perseguimento dei risultati complessivi della gestione amministrativa, il capo del Dipartimento: assicura la stretta integrazione tra le attivita' degli uffici nello svolgimento delle funzioni; rappresenta unitariamente il Dipartimento nelle relazioni con l'esterno, curando lo sviluppo della collaborazione operativa fra le strutture dipartimentali e le altre amministrazioni ed enti del settore pubblico; fornisce, direttamente o per il tramite degli uffici, il supporto istituzionale al Ministro. 3. Il capo del Dipartimento, nell'esercizio dei poteri di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale del Dipartimento, opera in modo da sviluppare la programmazione delle attivita' e dei processi, la collaborazione e l'integrazione funzionale tra le strutture dipartimentali, la circolazione delle informazioni e delle esperienze, promuovendo anche l'istituzione di strutture temporanee interfunzionali per la gestione di progetti di particolare rilievo o di processi che richiedono contributi di piu' strutture operative.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 19 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001: «Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessita' della struttura interessata, delle attitudini e delle capacita' professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonche' delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103 del codice civile. 1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta. 1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui all'art. 21, comma 1, secondo periodo. 2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui e' definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'art. 24. E' sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico e' pari a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini dell'applicazione dell'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche' dell'applicazione dell'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre anni. 3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali e nelle percentuali previste dal comma 6. 4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6. 4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7. 5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c). 5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'art. 23, purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il limite del 15 per cento (95) della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo art. 23 e del 10 per cento (95) della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6. 5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7. 6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato da una indennita' commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. 6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4, 5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore, se esso e' uguale o superiore a cinque. 6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2. 6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'art. 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma 6 e' elevato rispettivamente al 20 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma 6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalita' da parte dei soggetti interessati nelle materie oggetto dell'incarico, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. 7. 8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. 9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti. 10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali. 11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri nonche' per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti. 12. Per il personale di cui all'art. 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246. 12-bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.». - Si riporta il testo vigente dei commi 3 e 5 dell'art. 5 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999: «Art. 5 (I dipartimenti). - (Omissis). 3. Il Capo del Dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni dell'amministrazione ed e' responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del ministro. (Omissis). 5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi 3 e 4, in particolare, il Capo del Dipartimento: a) determina i programmi per dare attuazione agli indirizzi del ministro; b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi secondo principi di economicita', efficacia ed efficienza, nonche' di rispondenza del servizio al pubblico interesse; c) svolge funzioni di propulsione, di coordinamento, di controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici del Dipartimento; d) promuove e mantiene relazioni con gli organi competenti dell'Unione europea per la trattazione di questioni e problemi attinenti al proprio Dipartimento; e) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del personale secondo criteri di efficienza, disponendo gli opportuni trasferimenti di personale all'interno del Dipartimento; f) e' sentito dal ministro ai fini dell'esercizio del potere di proposta per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; g) puo' proporre al ministro l'adozione dei provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art. 19, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e, comunque, viene sentito nel relativo procedimento; h) e' sentito dal ministro per l'esercizio delle attribuzioni a questi conferite dall'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. (Omissis).». |
| Art. 3
Comitato permanente per il coordinamento delle attivita' e delle metodologie in materia di finanza pubblica, Comitato permanente di indirizzo e coordinamento della fiscalita'
1. E' istituito il Comitato permanente per il coordinamento delle attivita' e delle metodologie in materia di finanza pubblica. Il Comitato e' presieduto dal Ministro ed e' composto dal Vice Ministro delegato per la materia tributaria e fiscale, ove nominato, dal Sottosegretario delegato a seguire la formazione e l'esame parlamentare dei disegni di legge di bilancio e dai capi Dipartimento del Ministero. Il Comitato costituisce la sede di raccordo e di coordinamento delle attivita' e delle metodologie di integrazione dei flussi informativi, sulla base della piena condivisione e messa a disposizione da parte di ciascun Dipartimento dei dati relativi ai flussi di finanza pubblica. Il supporto tecnico alle attivita' del Comitato e' assicurato dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 2. Il Ministro, sentito il Comitato permanente di cui al comma 1, emana specifiche direttive ai Dipartimenti per garantire il pieno accesso informatico alle basi dati necessarie ai fini della predisposizione dei documenti di finanza pubblica e di previsione macroeconomica. 3. E' istituito il Comitato permanente di indirizzo e coordinamento della fiscalita'. Il Comitato e' presieduto dal Ministro o dal Vice Ministro delegato per la materia tributaria e fiscale, ove nominato, ed e' composto in via permanente dal Direttore generale delle finanze, che lo presiede in assenza del Ministro o del Vice Ministro, e dai direttori delle Agenzie fiscali, dal Comandante generale della Guardia di finanza, nonche', ove invitati, dai responsabili della Societa' generale di informatica S.p.a. (Sogei S.p.a.), Soluzioni per il sistema economico S.p.a. (Sose S.p.a.), Agenzia delle entrate-riscossione e di altri soggetti e organismi operanti nel settore fiscale. Il supporto tecnico alle attivita' del Comitato e' assicurato dal Dipartimento delle finanze. 4. Il Ministro, sentito il Comitato permanente di cui al comma 3, emana specifiche direttive alle strutture operanti nel settore fiscale. |
| Art. 4 Competenze del Dipartimento del tesoro
1. Il Dipartimento del tesoro ha competenza nel settore della politica economica e finanziaria, supporta l'elaborazione e la definizione degli indirizzi e delle strategie macroeconomiche di competenza del Ministro, finalizzate alle scelte di politica economica e finanziaria del Governo. A tal fine, provvede nelle seguenti aree tematiche: a) analisi dei problemi economici, monetari e finanziari interni e internazionali; ricerca e analisi degli impatti economico-finanziari a supporto dell'adozione e del monitoraggio delle politiche economiche; elaborazione delle linee di programmazione economica e finanziaria, in funzione anche dei vincoli di convergenza e di stabilita' derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; b) copertura del fabbisogno finanziario, ricorso al mercato finanziario, gestione del debito pubblico e operazioni finanziarie, nonche' analisi dei relativi andamenti e flussi; c) affari economici e finanziari comunitari e internazionali, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo; d) regolamentazione e politiche del sistema finanziario; vigilanza in materia di stabilita' e integrita' del sistema finanziario; prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illeciti; sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nel settore finanziario (cyber security), per quanto di competenza del Ministero, ai sensi del decreto legislativo n. 65 del 2018; e) interventi finanziari nei diversi settori dell'economia, delle infrastrutture e del sostegno sociale, nonche' a favore di organi, societa' ed enti pubblici; monitoraggio della riforma delle societa' a partecipazione pubblica; sostegno all'esportazione; valutazione degli impatti degli interventi finanziari e politiche tariffarie e concessorie; garanzie pubbliche; monetazione, carte valori, prevenzione delle frodi e della falsificazione; f) valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico; censimento e analisi delle componenti dell'attivo delle pubbliche amministrazioni; programmi di dismissione dell'attivo immobiliare pubblico; gestione finanziaria delle partecipazioni azionarie dello Stato; esercizio dei diritti dell'azionista; cessione e collocamento sul mercato finanziario delle partecipazioni azionarie dello Stato e relativa attivita' istruttoria e preparatoria; g) affari legali e gestione del contenzioso nelle materie di competenza del Dipartimento; h) rapporti con gli investitori e le agenzie di valutazione del merito di credito, comunicazione istituzionale e relazioni esterne; i) definizione delle esigenze del Dipartimento in materia di politiche delle risorse umane e strumentali, in coerenza con le linee generali elaborate dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi; pianificazione strategica e controllo di gestione, coordinamento amministrativo-contabile, innovazione e informatica dipartimentale. 2. Il dirigente preposto al Dipartimento assume la denominazione di «Direttore generale del tesoro». 3. Il Dipartimento e' articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale: a) Direzione I - analisi e ricerca economico-finanziaria; b) Direzione II - debito pubblico; c) Direzione III - rapporti finanziari europei; d) Direzione IV - rapporti finanziari internazionali; e) Direzione V - regolamentazione e vigilanza del sistema finanziario; f) Direzione VI - interventi finanziari nell'economia; g) Direzione VII - valorizzazione del patrimonio pubblico; h) Servizio affari legali e contenzioso; i) Servizio relazioni con investitori e comunicazione dipartimentale. 4. Gli uffici dirigenziali generali di cui al comma 3 provvedono, ciascuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni, al supporto all'istruttoria nella predisposizione degli atti e nella formulazione delle proposte, che il Ministero sottopone al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). 5. Alle dirette dipendenze del direttore generale del tesoro operano uffici di livello dirigenziale non generale, i cui compiti sono: coordinamento e segreteria dell'ufficio del direttore generale del tesoro, pianificazione strategica e controllo di gestione dipartimentale, innovazione e informatica dipartimentale, coordinamento dell'attivita' prelegislativa, coordinamento dell'attivita' amministrativo-contabile, coordinamento con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi nelle materie di cui al comma 1, lettera i).
Note all'art. 4:
- Il riferimento al testo del citato decreto legislativo n. 65 del 2018 e' riportato nelle note alle premesse. |
| Art. 5 Attribuzioni delle direzioni del Dipartimento del tesoro
1. La Direzione I - analisi e ricerca economico-finanziaria - si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni: a) elaborazione e coordinamento dei documenti di programmazione economico-finanziaria e delle previsioni macroeconomiche ufficiali; b) ricerca e analisi congiunturale e strutturale delle tematiche economiche, monetarie e finanziarie interne ed internazionali; c) sviluppo e gestione della modellistica ai fini di previsione, valutazione e monitoraggio delle politiche economiche e delle riforme strutturali; d) analisi delle riforme strutturali, predisposizione del Programma nazionale di riforma in coordinamento con le altre amministrazioni; responsabilita' per la procedura sugli squilibri macroeconomici della Commissione europea (MIP); e) analisi e sviluppo degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES) ed elaborazione dei relativi documenti programmatici; f) analisi economica dell'andamento della finanza pubblica e degli aspetti di governance fiscale ed economica; g) rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con gli organismi internazionali nelle materie di competenza. 2. La Direzione II - debito pubblico - si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni: a) emissione e gestione del debito pubblico interno ed estero; b) gestione della liquidita'; c) gestione del fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato; d) analisi del funzionamento dei mercati finanziari relativi al debito pubblico; e) partecipazione all'elaborazione dei documenti programmatici di finanza pubblica per le materie di competenza; f) coordinamento e monitoraggio dell'accesso ai mercati finanziari di enti pubblici, enti territoriali ed enti locali; g) rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con gli organismi internazionali nelle materie di competenza. 3. La Direzione III - rapporti finanziari europei - si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni: a) affari economici monetari e finanziari europei; b) analisi economica e istituzionale del funzionamento dell'unione economica e monetaria, della politica monetaria della Banca centrale europea, del tasso di cambio dell'euro, dello SME2 e del processo di adozione dell'euro; c) partecipazione a Ecofin, Eurogruppo, Comitato economico e finanziario, Euro Working Group e Comitato interministeriale per gli affari europei; d) procedure di sorveglianza fiscale, degli squilibri macroeconomici e coordinamento delle politiche economiche dei paesi dell'Unione europea; e) partecipazione ai meccanismi di stabilita' finanziaria e attivita' connesse ai programmi di assistenza finanziaria nell'area dell'euro e nell'Unione europea; f) relazioni bilaterali con i paesi e le istituzioni dell'Unione europea. 4. La Direzione IV - rapporti finanziari internazionali- si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni: a) relazioni bilaterali con i paesi extraeuropei; b) analisi del sistema economico, monetario e finanziario internazionale e delle politiche economiche delle principali aree; c) governance globale, cooperazione finanziaria internazionale e coordinamento delle attivita' relative ai gruppi governativi informali, inclusi G7 e G20; d) rapporti con le istituzioni internazionali a carattere economico, monetario e finanziario, tra cui l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), il Fondo monetario internazionale (FMI), la Banca europea per gli investimenti (BEI) e altre banche e fondi di sviluppo; e) politiche e interventi per la cooperazione allo sviluppo nell'ambito della governance nazionale prevista dalla legge n. 125 del 2014; f) accordi e trattati internazionali con contenuto economico e finanziario; g) rapporti con le istituzioni dell'Unione europea nelle materie di competenza. 5. La Direzione V - regolamentazione e vigilanza del sistema finanziario - si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni: a) analisi, regolamentazione e politiche di vigilanza del sistema bancario, finanziario e dei pagamenti, dei mercati finanziari e dei relativi operatori, ivi inclusi i fondi pensione, gli intermediari finanziari disciplinati nel testo unico bancario e l'attivita' finanziaria delle imprese di assicurazione; b) vigilanza in materia di stabilita' finanziaria e gestione delle crisi in ambito bancario/finanziario; c) politiche di educazione e inclusione finanziaria, segreteria tecnica del Comitato per la programmazione e il coordinamento dell'attivita' di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, di cui all'articolo 24-bis del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15; d) vigilanza sulla Banca d'Italia, spettante al Ministero in base a speciali disposizioni, vigilanza sulle fondazioni bancarie; e) analisi dei rischi di vulnerabilita' del sistema finanziario, politiche di sicurezza e di prevenzione e contrasto all'utilizzo dello stesso per fini illeciti (contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, usura); f) procedimenti sanzionatori per violazioni della normativa di prevenzione del riciclaggio di denaro e in materia valutaria; g) segreteria del Comitato di sicurezza finanziaria, embarghi finanziari; h) rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con gli organismi internazionali nelle materie di competenza. 6. La Direzione VI - interventi finanziari nell'economia - si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni: a) interventi finanziari nei diversi settori dell'economia, delle infrastrutture, di sostegno sociale, nonche' a favore di organi, societa' ed enti pubblici e analisi economica dei relativi impatti; b) garanzie pubbliche; c) analisi, per quanto di competenza, delle concessioni, convenzioni e contratti di servizio con le societa' dello Stato; d) sostegno pubblico all'esportazione e ai processi di internazionalizzazione; e) vigilanza di competenza del Dipartimento su enti e fondazioni non bancarie; f) esercizio del controllo analogo sulle societa' in house di competenza del Dipartimento; g) regolamento delle differenze di cambio per pagamenti in valuta e vigilanza sulla gestione dei conti correnti valuta tesoro; h) monetazione, politiche di prevenzione della falsificazione dell'euro e delle frodi sui mezzi di pagamento; vigilanza sulle produzioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a.; i) controllo e monitoraggio sull'attuazione del decreto legislativo n. 175 del 2016, recante il Testo Unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, per le societa' a partecipazione statale; l) rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con gli organismi internazionali nelle materie di competenza. 7. La Direzione VII - valorizzazione del patrimonio pubblico - si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni: a) gestione delle banche dati realizzate mediante il censimento delle componenti dell'attivo delle pubbliche amministrazioni, tra i quali beni immobili, partecipazioni e concessioni di beni demaniali e servizi, e analisi delle informazioni raccolte; b) politiche di razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio pubblico e coordinamento con le amministrazioni e societa' pubbliche cui e' affidata la gestione di immobili pubblici e di beni demaniali dati in concessione; c) attivita' di valorizzazione e dismissione dell'attivo immobiliare pubblico, anche mediante la costituzione di fondi immobiliari; d) analisi e gestione delle partecipazioni azionarie dello Stato nonche' esercizio dei diritti dell'azionista; e) indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del decreto legislativo n. 175 del 2016, recante Testo Unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, per le societa' a partecipazione non statale; f) gestione dei processi di societarizzazione, privatizzazione e dismissione. 8. Il Servizio affari legali e contenzioso, posto alle dirette dipendenze del Direttore generale del tesoro, e' articolato in uffici dirigenziali non generali, con le seguenti funzioni: a) consulenza legale e giuridica a supporto delle attivita' dipartimentali; b) gestione del contenzioso nelle materie di competenza; c) precontenzioso e contenzioso UE; concorrenza e aiuti di Stato. 9. Il Servizio relazioni con investitori e comunicazione dipartimentale, posto alle dirette dipendenze del Direttore generale del tesoro, e' articolato in uffici dirigenziali non generali, con le seguenti funzioni svolte in raccordo con le competenti Direzioni del Dipartimento: a) rapporti con gli investitori; b) rapporti con le agenzie di valutazione del merito di credito; c) comunicazione e relazioni esterne sui temi di interesse del Dipartimento.
Note all'art. 5:
- Il riferimento alla citata legge n. 125 del 2014 e' riportato nelle Note alle premesse. - Il testo vigente dell'art. 24-bis del citato decreto-legge n. 237 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15 e' riportato nelle note alle premesse. - Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante «Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 settembre 2016, n. 210. |
| Art. 6 Consiglio tecnico-scientifico degli esperti
1. Il Consiglio tecnico-scientifico degli esperti opera presso il Dipartimento del tesoro, rispondendo direttamente al Direttore generale del tesoro, e svolge funzioni di elaborazione, analisi e studio nelle materie di competenza del Dipartimento. 2. Il Consiglio e' composto da sedici membri scelti tra docenti universitari ed esperti dotati di una specifica e comprovata specializzazione professionale nelle discipline oggetto dell'attivita' istituzionale del Dipartimento. Gli incarichi sono rinnovabili. I compensi dei componenti sono stabiliti con decreto del Ministro, nel rispetto delle disposizioni vigenti sui limiti retributivi. 3. Le funzioni di supporto e di segreteria sono assicurate dalle strutture dipartimentali. 4. Il Consiglio e' articolato in: a) un collegio tecnico-scientifico composto da otto membri, con funzioni di consulenza nell'ambito delle competenze del Dipartimento, con particolare riguardo alla trattazione di problemi a carattere tecnico-scientifico in materia di programmazione economica e finanziaria; b) un collegio degli esperti composto da otto membri con funzioni di analisi di problemi giuridici, economici e finanziari. In particolare il collegio si occupa di: 1) compiere studi e formulare proposte per la definizione degli indirizzi di politica finanziaria; 2) analizzare i problemi connessi alla partecipazione del Dipartimento del tesoro nei vari organismi internazionali. A tal fine, su mandato del direttore generale del tesoro, i singoli esperti possono rappresentare l'amministrazione in organismi nazionali ed internazionali e svolgere altri compiti specifici. |
| Art. 7 Competenze del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
1. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha competenza nel settore delle politiche di bilancio e del coordinamento e verifica degli andamenti di finanza pubblica, sulla quale esercita il monitoraggio, anche ai sensi della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e della legge 24 dicembre 2012, n. 243, i controlli e le verifiche previsti dall'ordinamento, ivi comprese le funzioni ispettive ed i controlli di regolarita' amministrativa e contabile. Provvede alla valutazione della fattibilita' e della rilevanza economico-finanziaria dei provvedimenti e delle iniziative di innovazione normativa, anche di rilevanza europea, nonche' alla relativa verifica della quantificazione degli oneri e della loro coerenza con gli obiettivi programmatici in materia di finanza pubblica. Nell'esercizio delle funzioni istituzionali provvede, in particolare, nelle seguenti materie: a) previsioni economiche e finanziarie; elaborazione dei conti finanziari ed economici delle amministrazioni pubbliche; monitoraggio dei relativi saldi; relazione sul conto consolidato di cassa delle Amministrazioni pubbliche; predisposizione dei documenti di programmazione economico-finanziaria per quanto di competenza; verifica delle relazioni tecniche dei provvedimenti; copertura finanziaria della legislazione di spesa e di minore entrata; b) formazione e gestione del bilancio dello Stato, definizione del rendiconto generale dello Stato, nonche' predisposizione del budget e del rendiconto economico; c) evoluzione normativa dei bilanci pubblici; analisi studio e ricerca economica sugli impatti delle politiche settoriali nelle materie di competenza del Dipartimento; d) coordinamento dei servizi di tesoreria statale; integrazione e consolidamento della gestione per cassa del bilancio dello Stato con i relativi flussi di tesoreria, previsione e calcolo del fabbisogno; e) rapporti con gli organismi e le istituzioni nazionali e internazionali per quanto di competenza del Dipartimento e con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per i raccordi tra la contabilita' pubblica e la contabilita' nazionale prevista dalla disciplina dell'Unione europea e le rilevazioni statistiche d'interesse del Sistema statistico nazionale. Definizione dei principi, delle regole e della metodologia di contabilita' economico-patrimoniale; f) informatizzazione dei dati di finanza pubblica; definizione delle esigenze funzionali, prestazioni e modalita' operative dei sistemi informativi per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento; g) attivita' di indirizzo e coordinamento normativo in materia di contabilita' delle amministrazioni pubbliche; h) definizione dei principi e delle metodologie della contabilita' economica, anche analitica e patrimoniale, anche ai fini del controllo di gestione da parte delle amministrazioni pubbliche in ordine alla loro armonizzazione con quelli previsti nell'ambito dell'Unione europea; individuazione degli strumenti per il controllo di economicita' ed efficienza; analisi, verifica, monitoraggio e valutazione dei costi dei servizi e dell'attivita' delle amministrazioni pubbliche; i) monitoraggio e valutazione degli effetti delle leggi di spesa; monitoraggio e valutazione degli andamenti generali della spesa sociale; monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione dei contratti collettivi in materia di personale delle amministrazioni pubbliche; analisi e verifica del costo del lavoro pubblico; consulenza per l'attivita' predeliberativa del CIPE nonche' relativi adempimenti di attuazione, per gli aspetti di competenza del Dipartimento; partecipazione all'attivita' preparatoria del Consiglio dei Ministri e supporto tecnico in sede di Consiglio dei Ministri; l) controllo e vigilanza dello Stato in materia di gestioni finanziarie pubbliche, anche attraverso i servizi ispettivi del Dipartimento, secondo criteri di programmazione e flessibilita' nonche' in relazione allo svolgimento dei compiti di cui alle lettere g) e h); m) partecipazione al processo di formazione, esecuzione e certificazione del bilancio dell'Unione europea e relativi adempimenti, compresa la quantificazione dei conseguenti oneri a carico della finanza nazionale; monitoraggio complessivo dei corrispondenti flussi finanziari ed esercizio dei controlli comunitari affidati dall'Unione europea; gestione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie istituito con la legge 16 aprile 1987, n. 183; n) definizione delle modalita' e dei criteri per l'introduzione nelle amministrazioni pubbliche di principi di contabilita' economica e per la trasmissione dei bilanci in via telematica da parte di enti pubblici, regioni ed enti locali; o) svolgimento dei compiti attribuiti al Ministero, ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione legale dei conti; p) definizione delle esigenze del Dipartimento in materia di politiche delle risorse umane e strumentali in coerenza con le linee generali di attivita' elaborate dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi; definizione del fabbisogno e rappresentazione delle esigenze per le attivita' amministrative in materia di gestione delle risorse umane, acquisti e logistica di competenza del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi; rapporti con le articolazioni territoriali. Comunicazione istituzionale di competenza del Dipartimento, in raccordo con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, e relazioni esterne. 2. Il dirigente preposto al Dipartimento assume la denominazione di «Ragioniere generale dello Stato». 3. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato si articola in: a) Uffici centrali di livello dirigenziale generale; b) Uffici centrali del bilancio; c) Ragionerie territoriali dello Stato. 4. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici centrali di livello dirigenziale generale: a) Ispettorato generale di finanza; b) Ispettorato generale del bilancio; c) Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico; d) Ispettorato generale per gli affari economici; e) Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni; f) Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea; g) Ispettorato generale per la spesa sociale; h) Ispettorato generale per l'informatica e l'innovazione tecnologica; i) Ispettorato generale per la contabilita' e la finanza pubblica; l) Servizio studi dipartimentale; m) Servizio centrale per il sistema delle ragionerie. 5. Per le specifiche esigenze di consulenza studio e ricerca nelle materie di competenza degli uffici di cui al presente articolo sono assegnati al Dipartimento sette posti di funzione di livello dirigenziale generale, di cui uno per il coordinamento degli uffici di livello non generale alle dirette dipendenze del Ragioniere generale dello Stato. 6. Alle dirette dipendenze del Ragioniere generale dello Stato operano uffici di livello dirigenziale non generale, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, con competenze nelle seguenti materie: coordinamento dei processi relativi alla formalizzazione dei documenti di competenza del Ragioniere generale dello Stato, controllo di gestione dipartimentale, coordinamento e monitoraggio dei progetti trasversali, coordinamento dell'attivita' amministrativa, attivita' tecnica di supporto all'Ufficio del Ragioniere generale dello Stato, supporto giuridico e consulenza legale nelle materie di competenza del Dipartimento, coordinamento delle attivita' dipartimentali in materia di applicazione dei principi di contabilita' nazionale elaborati in sede europea e studi sulla regolamentazione emanata dalle autorita' statistiche internazionali con riferimento al sistema dei conti nazionali SEC, comunicazione istituzionale e relazioni esterne, per quanto di competenza del Dipartimento, in raccordo con la Direzione della comunicazione istituzionale, coordinamento con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi nelle materie di cui al comma 1, lettera p) del presente articolo.
Note all'art. 7:
- La legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, S.O. - La legge 24 dicembre 2012, n. 243 recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 2013, n. 12. - La legge 16 aprile 1987, n. 183 recante «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 1987, n. 109, S.O. - Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 recante «Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2010, n. 68, S.O. |
| Art. 8
Attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
1. L'Ispettorato generale di finanza si articola in Uffici dirigenziali non generali, posizioni dirigenziali non generali destinate allo svolgimento di servizi ispettivi di finanza pubblica, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni: a) attivita' ispettiva sulla regolarita' e proficuita' della gestione amministrativo-contabile delle pubbliche amministrazioni, enti, societa' di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016 ed organismi pubblici, tenuto conto anche della Direttiva annuale per l'azione amministrativa e la gestione del Ministero, nonche' sul sistema delle Ragionerie; b) vigilanza e coordinamento sulle attivita' di controllo svolte dal sistema delle Ragionerie; c) attivita' di vigilanza istituzionale sulle pubbliche amministrazioni in materia finanziaria e contabile; d) monitoraggio, analisi e valutazione dei risultati finanziari, economici e patrimoniali di enti ed organismi pubblici, anche ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica; e) attivita' concernente la designazione alle funzioni sindacali, di revisione ed agli incarichi presso enti, societa' ed organismi pubblici e tenuta della relativa anagrafe; trattazione delle questioni concernenti il trattamento giuridico ed economico degli organi degli enti, ad eccezione di quelli di regioni ed enti locali, e degli organismi pubblici; tenuta dell'elenco di cui all'articolo 10, comma 19 del decreto-legge n. 98 del 2011 e coordinamento e indirizzo dell'attivita' di controllo e monitoraggio svolta ai sensi della medesima disposizione presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza del Ministero; f) controllo legale dei conti ed accertamento del regolare adempimento dei compiti svolti dai sindaci e dai revisori; g) svolgimento dei compiti attribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione legale dei conti; h) attivita' diretta ad assicurare, mediante opportune verifiche, la regolare ed uniforme tenuta delle scritture contabili e la puntuale resa dei conti da parte dei soggetti obbligati; i) attivita' normativa, interpretativa, di indirizzo e coordinamento in materia di ordinamenti amministrativo-contabili delle pubbliche amministrazioni dello Stato, al fine anche di curare l'esatta ed uniforme interpretazione ed applicazione delle disposizioni della contabilita' pubblica; esame del regolamento di amministrazione e contabilita' degli enti ed organismi pubblici; l) vigilanza sull'attivita' di liquidazione degli enti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto; m) attivita' normativa, interpretativa e di indirizzo in materia di pagamenti dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, nonche' coordinamento delle attivita' dipartimentali in materia dei predetti pagamenti. 2. L'Ispettorato generale del bilancio si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni: a) predisposizione del bilancio di previsione annuale e pluriennale dello Stato a legislazione vigente, nonche' del budget economico e delle note integrative; b) predisposizione dei provvedimenti di assestamento del bilancio, della revisione del budget, nonche' del rendiconto generale dello Stato, delle note integrative e del rendiconto economico; predisposizione degli atti amministrativi di variazioni al bilancio e coordinamento delle variazioni adottate dalle amministrazioni interessate, definizione e revisione delle classificazioni del bilancio dello Stato; c) elaborazione e coordinamento della legge di bilancio, delle relative note di variazione, dei provvedimenti ad essa correlati e degli altri provvedimenti legislativi in materia di finanza pubblica; d) coordinamento, nell'ambito dell'attivita' prelegislativa, in ordine al riscontro ed alla valutazione della congruita' e degli effetti delle coperture finanziarie, alla verifica delle relazioni tecniche, alla valutazione delle clausole di salvaguardia; e) stima, analisi e monitoraggio dei flussi di bilancio e dei dati economici; predisposizione, per quanto di competenza del Dipartimento, di dati ed elementi ai fini dell'elaborazione degli altri documenti di finanza pubblica; raccordo tra le classificazioni di bilancio e i conti nazionali; predisposizione di dati ed analisi sulle interrelazioni tra il bilancio dello Stato e la tesoreria statale; f) analisi e monitoraggio degli andamenti della spesa e delle entrate; coordinamento delle attivita' istruttorie e predisposizione delle relazioni e dei provvedimenti da adottare; g) definizione dei principi, delle regole e delle metodologie della contabilita' economico-patrimoniale e analitica delle amministrazioni centrali dello Stato; analisi e monitoraggio dei costi delle amministrazioni centrali dello Stato; collaborazione con le amministrazioni centrali dello Stato per la verifica dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmatici riportati nei documenti di programmazione, per il monitoraggio dell'efficacia delle misure rivolte al loro conseguimento e di quelle disposte per incrementare il livello di efficienza delle amministrazioni stesse; h) sperimentazione per l'adozione di un bilancio di genere; i) definizione, in raccordo con l'Ispettorato competente, dei principi, delle regole e dei requisiti da implementare sui sistemi informatici relativi al bilancio e al patrimonio dello Stato sui sistemi connessi alla loro esecuzione, gestione e rendicontazione, nonche' sui sistemi relativi alla contabilita' integrata finanziaria e economico-patrimoniale dello Stato. 3. L'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni: a) analisi, verifica e monitoraggio del costo del personale delle amministrazioni pubbliche ed adempimenti attuativi del titolo V del decreto legislativo n. 165 del 2001; b) coordinamento, nell'ambito dell'attivita' prelegislativa, in ordine alla valutazione della congruita' della quantificazione dei costi del personale delle amministrazioni pubbliche; c) attivita' di supporto per la definizione delle politiche retributive ed occupazionali del personale delle pubbliche amministrazioni; predisposizione dei documenti di finanza pubblica e verifica della compatibilita' economico-finanziaria della contrattazione collettiva, anche integrativa, per il personale delle pubbliche amministrazioni, ai sensi della normativa vigente; d) acquisizione e monitoraggio dei piani di fabbisogno di personale delle pubbliche amministrazioni; e) trattazione delle questioni e degli affari di competenza del Dipartimento in materia di ordinamenti, strutture ed organici delle amministrazioni pubbliche, di trattamenti economici fondamentali ed accessori dei dipendenti pubblici, anche a status internazionale, nonche' di quelle relative alla ricollocazione di personale connesso ai processi di trasferimento di funzioni tra pubbliche amministrazioni. 4. L'Ispettorato generale per gli affari economici si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni: a) attivita' normativa, consultiva, e di coordinamento, per quanto di competenza del Dipartimento, in materia di interventi pubblici, di incentivazione di quelli privati nei diversi settori dell'economia e di politiche degli investimenti pubblici, ivi inclusi gli interventi di prevenzione, emergenziali e di ripristino a seguito di eventi calamitosi, anche ai fini della valutazione dell'impatto sulle politiche finanziarie e di bilancio; monitoraggio finanziario e proposte di semplificazione degli atti e delle procedure connesse; b) valutazione dei contratti di programma e di servizio, atti convenzionali e altre forme contrattuali anche ai fini della valutazione dell'impatto sulle politiche finanziarie e di bilancio; c) consulenza e coordinamento - per quanto di competenza del Dipartimento - ai fini dell'attivita' pre-deliberativa del CIPE e connessi adempimenti di attuazione; partecipazione in rappresentanza del Dipartimento alle relative riunioni; d) valutazione degli effetti in ambito nazionale delle norme e delle politiche comunitarie ed extracomunitarie nelle materie di competenza; e) valutazione della fattibilita' ed impatto economico-finanziario dei provvedimenti e della normativa di attuazione delle materie di competenza; f) rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza, ivi inclusa la partecipazione ai relativi organi direttivi e finanziari; g) attivita' di raccordo con le altre strutture di livello dirigenziale generale ai fini dello svolgimento dell'attivita' prelegislativa di competenza del Dipartimento. 5. L'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni: a) analisi e tecniche della previsione finanziaria; rilevazione, previsione e consolidamento dei flussi di cassa dei singoli comparti delle pubbliche amministrazioni per la predisposizione dei documenti di finanza pubblica; coordinamento del Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) per gli enti pubblici diversi dallo Stato; b) monitoraggio dei vincoli di finanza pubblica e di tesoreria delle pubbliche amministrazioni; acquisizione e analisi delle informazioni di bilancio degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali, anche ai fini della prevenzione delle situazioni di crisi finanziarie; c) coordinamento del servizio di tesoreria statale; d) rapporti con la Banca d'Italia; disciplina della tesoreria unica; e) gestione dei conti di tesoreria, con esclusione di quelli di cui al comma 6, lettera g) e di quelli affidati in gestione ad altri uffici del Ministero; elaborazione del conto riassuntivo del tesoro; f) gestione dei rapporti finanziari con gli enti decentrati di spesa; g) attivita' di supporto alla verifica della legittimita' costituzionale delle leggi regionali; h) attivita' normativa, interpretativa e di coordinamento in materia di rapporti finanziari con gli enti territoriali; rapporti con la Conferenza Stato-regioni, la Conferenza Unificata e la Conferenza Stato-citta'; i) attivita' di supporto all'attuazione del federalismo; attivita' di supporto all'attuazione della riforma contabile di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 6. L'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni: a) partecipazione al processo di formazione, esecuzione e certificazione del bilancio dell'Unione europea e relativi adempimenti; b) analisi dei riflessi finanziari e di bilancio derivante dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea e quantificazione degli oneri a carico della finanza nazionale; c) partecipazione al processo di definizione della normativa e delle politiche in sede comunitaria e coordinamento del processo di recepimento della normativa comunitaria nell'ordinamento interno, per quanto di competenza del Dipartimento; d) monitoraggio dei flussi finanziari intercorrenti tra l'Italia e l'Unione europea; monitoraggio dell'attuazione finanziaria, fisica e procedurale, degli interventi di politica comunitaria, ivi compresi i Fondi strutturali; e) esercizio dei controlli sull'attuazione degli interventi di politica comunitaria e sull'utilizzo delle relative risorse finanziarie, ivi comprese le quote di cofinanziamento nazionale, anche attraverso l'ausilio delle Ragionerie territoriali dello Stato; f) gestione del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183; g) gestione dei conti correnti di tesoreria riguardanti i flussi finanziari con l'Unione europea. 7. L'Ispettorato generale per la spesa sociale si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni: a) monitoraggio e previsione degli andamenti generali e delle dinamiche della spesa sociale, ai fini della valutazione del relativo impatto sulle politiche finanziarie e di bilancio; b) attivita' normativa, di consulenza e di coordinamento in materia di protezione sociale, nonche' supporto delle delegazioni italiane presso organismi internazionali; c) attivita' di verifica, di gestione, ove prevista, e di supporto nei procedimenti riguardanti il finanziamento del Servizio sanitario nazionale e degli interventi di edilizia sanitaria, nonche' in materia di assistenza sociale; verifica degli adempimenti regionali in materia sanitaria, monitoraggio dei Piani di rientro e della spesa sanitaria regionale; d) vigilanza sulle attivita' degli enti previdenziali in materia di contributi e prestazioni; e) partecipazione al processo di definizione della normativa e delle politiche per il settore sanitario; f) monitoraggio, analisi e verifica degli andamenti della spesa sanitaria, farmaceutica e di quella relativa alle prescrizioni mediche. Coordinamento e gestione delle attivita' non informatiche connesse al progetto Tessera sanitaria e al Fascicolo sanitario elettronico. 8. Ispettorato generale per l'informatica e l'innovazione tecnologica si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni: a) definizione, sviluppo e gestione dei sistemi informatici e tecnologici in materia di contabilita' e finanza pubblica, bilancio e singoli progetti relativi ai principali settori della spesa pubblica, ivi compresa la gestione informatica dei progetti Tessera sanitaria e Fascicolo sanitario elettronico, a supporto delle attivita' del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, delle amministrazioni e degli enti pubblici e delle altre istituzioni competenti; b) definizione del Piano strategico pluriennale in materia di informatica, innovazione tecnologica e digitalizzazione del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e relativi Piani operativi annuali; c) presidio per la definizione e gestione delle infrastrutture informatiche e tecnologiche del Dipartimento e relative strategie evolutive. Definizione di metodologie, standard di qualita' e di sicurezza fisica. Supporto agli adempimenti in materia di cyber security per quanto di competenza del Dipartimento; d) monitoraggio e controllo sull'allineamento dei sistemi informatici e tecnologici agli obiettivi progettuali ed agli standard quali-quantitativi. Verifica della qualita' e delle performance tecnico-funzionali dei software, dei sistemi tecnologici e dei servizi di assistenza tecnica agli utenti; e) definizione di sistemi e metodi per la gestione, l'analisi e la valorizzazione del patrimonio dati del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche in collaborazione con amministrazioni ed enti pubblici e privati. Gestione e sviluppo della banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP), del Portale Dati e Servizi Open, del sito istituzionale del Dipartimento; f) gestione di programmi e progetti finanziati con risorse europee finalizzati allo sviluppo dei sistemi informatici e tecnologici del Dipartimento, delle competenze tecniche e delle capacita' di analisi e valutazione; g) supporto tecnico agli utenti delle strutture centrali e territoriali del Dipartimento per l'efficace utilizzo dei sistemi e degli strumenti informatici, tecnologici e digitali in dotazione; h) gestione dei rapporti con la societa' dedicata di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414; i) programmazione dei fabbisogni e acquisizione diretta e indiretta dei beni e degli strumenti informatici e tecnici per le esigenze del Dipartimento; gestione del patrimonio e dell'inventario dei beni informatici del Dipartimento e relativa logistica; l) attivita' normativa e prelegislativa nelle materie di competenza. 9. L'Ispettorato generale per la contabilita' e la finanza pubblica, si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge, le seguenti funzioni: a) iniziative volte all'armonizzazione per l'adeguamento dei sistemi contabili e dei bilanci pubblici con le disposizioni contenute nella normativa nazionale e in quella comunitaria, al fine di consentire il monitoraggio, le verifiche e il consolidamento delle risultanze dei bilanci dei vari enti e per la costruzione del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche; b) previsione, monitoraggio e consuntivo del fabbisogno del settore statale e pubblico e dei flussi giornalieri di cassa, anche ai fini della gestione della liquidita'; c) previsione e monitoraggio dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni; d) coordinamento delle attivita' inerenti i rapporti con ISTAT ed Eurostat e con gli organismi comunitari, europei e internazionali per gli aspetti di policy e di programmazione economico-finanziaria, nonche' in materia di metodologia e classificazione dei dati di finanza pubblica; e) coordinamento e gestione del modello disaggregato di finanza pubblica e del modello integrato con le variabili macroeconomiche; f) coordinamento nella predisposizione delle Relazioni sul conto consolidato di cassa delle Amministrazioni pubbliche ed elaborazione degli altri documenti di previsione e consuntivo in materia di finanza pubblica; g) analisi e monitoraggio dell'impatto sui saldi di finanza pubblica delle operazioni di partenariato pubblico-privato ivi compreso l'esame normativo e l'elaborazione degli schemi contrattuali e delle convenzioni; h) previsione e monitoraggio delle entrate tributarie, con il supporto del Dipartimento delle finanze, delle entrate extra tributarie e della spesa anche mediante l'analisi dei relativi provvedimenti ai fini della valutazione dell'impatto sui saldi di finanza pubblica. 10. Il Servizio studi dipartimentale, posto alle dirette dipendenze del Ragioniere generale dello Stato, si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge attivita' di analisi metodologica, studio e ricerca a supporto delle attivita' di tutto il Dipartimento. Il Servizio svolge, in particolare, le seguenti funzioni: a) ricerca economica e metodologica in materia di finanza pubblica per l'analisi degli effetti delle politiche di bilancio; b) analisi e studi finalizzati allo sviluppo di metodologie e modelli econometrici in materia di finanza pubblica; c) studio dell'evoluzione dei bilanci delle amministrazioni pubbliche ai fini del supporto alle iniziative di riforma e delle relative attivita' di monitoraggio e controllo; studio e analisi comparata delle discipline contabili adottate nei paesi dell'UE; d) attivita' di analisi e studio in materia di contabilita' pubblica economico-patrimoniale per la definizione di principi, regole e metodologie; elaborazione di proposte di modifica della normativa vigente; e) definizione di procedure, di metodologie e di tecniche per l'analisi della performance delle amministrazioni pubbliche tramite indicatori di economicita', efficacia ed efficienza; f) studio e analisi dei profili normativi, regolatori e gestionali delle societa' a partecipazione pubblica, anche ai fini della valutazione dell'impatto sulla finanza pubblica; g) studi e analisi statistiche riguardanti il monitoraggio dei pagamenti dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni. 11. Servizio centrale per il sistema delle ragionerie, posto alle dirette dipendenze del Ragioniere generale dello Stato, si articola in uffici dirigenziali non generali, posizioni dirigenziali non generali destinate allo svolgimento dell'attivita' di verifica sul sistema delle ragionerie e svolge le seguenti funzioni: a) coordinamento, indirizzo e vigilanza sulle attivita' degli Uffici centrali di bilancio, ivi compreso, in raccordo con l'Ispettorato generale di finanza, quanto previsto in riferimento a tali articolazioni dipartimentali dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123; b) coordinamento, indirizzo e vigilanza sulle attivita' delle Ragionerie territoriali dello Stato, ivi compreso, in raccordo con l'Ispettorato generale di finanza, quanto previsto con riferimento alle citate articolazioni territoriali dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123; c) attivita' di analisi per valutare la completezza, l'adeguatezza, la funzionalita' e l'affidabilita' dei processi interni di gestione, dei programmi e delle procedure di lavoro rientranti nelle materie di competenza del sistema delle Ragionerie. Pianificazione e conduzione di attivita' di revisione interna sul sistema delle Ragionerie; d) svolgimento delle attivita' previste dall'articolo 7, comma 1, lettera p), con riferimento al sistema delle Ragionerie, in collaborazione con i competenti uffici alle dirette dipendenze del Ragioniere generale dello Stato.
Note all'art. 8:
- Il riferimento al testo del decreto legislativo n. 175 del 2016 e' riportato nelle note all'art. 5. - Si riporta il testo vigente del comma 19 dell'art. 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111: «Art. 10 (Riduzione delle spese dei Ministeri e monitoraggio della spesa pubblica). - (Omissis). 19. Al fine di potenziare l'attivita' di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze nei collegi di revisione o sindacali delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle autorita' indipendenti, sono scelti tra gli iscritti in un elenco, tenuto dal predetto Ministero, in possesso di requisiti professionali stabiliti con decreto di natura non regolamentare adeguati per l'espletamento dell'incarico. In sede di prima applicazione, sono iscritti nell'elenco i soggetti che svolgono funzioni dirigenziali, o di pari livello, presso il predetto Ministero, ed i soggetti equiparati, nonche' i dipendenti del Ministero che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ricoprono incarichi di componente presso collegi di cui al presente comma; i soggetti anzidetti ed i magistrati della Corte dei conti possono, comunque, far parte dei collegi di revisione o sindacali delle pubbliche amministrazioni, anche se non iscritti nel registro di cui all'art. 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. (Omissis).». - Il riferimento al testo del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e' riportato nelle note all'art. 7. - Il Titolo V (Controllo della spesa) del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 comprende gli articoli da 58 a 62 ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. - Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2011, n. 172. - Si riporta il testo vigente dell'art. 5 della citata legge n. 183 del 1987: «Art. 5 (Fondo di rotazione). - 1. E' istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. 2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie», nel quale sono versate: a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo di cui al comma 1; b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita' europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia; c) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare; d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all'art. 7. 3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748.». - Il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414 recante «Attivita' informatiche dell'Amministrazione statale in materia finanziaria e contabile» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1997, n. 282. - Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'art. 2 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa e contabile e potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196): «Art. 2 (Principi del controllo di regolarita' amministrativa e contabile). - (Omissis). 3. L'Ispettorato generale di finanza esercita le funzioni di vigilanza e coordinamento sulle attivita' di controllo svolte dagli uffici centrali e periferici del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e dai collegi di revisione e sindacali. Per ogni esercizio finanziario l'Ispettorato generale di finanza presenta una relazione sull'attivita' svolta al Ragioniere generale dello Stato, che la comunica con le proprie eventuali osservazioni al Ministro dell'economia e delle finanze. La relazione e' trasmessa dal Ministro dell'economia e delle finanze alla Corte dei conti. (Omissis).». |
| Art. 9 Sistema delle ragionerie
1. Il sistema delle ragionerie del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e' costituito da: a) Uffici centrali del bilancio; b) Ragionerie territoriali dello Stato. |
| Art. 10 Uffici centrali di bilancio
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, gli uffici centrali del bilancio di seguito riportati, sono uffici di livello dirigenziale generale: a) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri, che si articola in uffici dirigenziali non generali; b) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'interno, che si articola in uffici dirigenziali non generali; c) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della giustizia, che si articola in uffici dirigenziali non generali; d) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa, che si articola in uffici dirigenziali non generali; e) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, che si articola in uffici dirigenziali non generali; f) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dello sviluppo economico, che si articola in uffici dirigenziali non generali; g) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, che si articola in uffici dirigenziali non generali; h) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si articola in uffici dirigenziali non generali; i) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che si articola in uffici dirigenziali non generali; l) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si articola in uffici dirigenziali non generali; m) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute, che si articola in uffici dirigenziali non generali; n) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, che si articola in uffici dirigenziali non generali; o) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali, che si articola in uffici dirigenziali non generali. 2. Le modalita' organizzative interne degli Uffici centrali di bilancio e le rispettive competenze sono definite con decreto ministeriale, di cui all'articolo 1, comma 2, prevedendo anche, nel caso in cui l'ambito di competenza dei predetti Uffici ricomprenda piu' Ministeri, la suddivisione operativa in corrispondenti sezioni di livello dirigenziale non generale ferma restando la direzione unitaria. La denominazione e l'ambito di competenza degli Uffici centrali di bilancio di cui al comma 1 si adeguano altresi' alle eventuali successive modificazioni legislative relative al Ministero di riferimento. 3. Gli uffici centrali del bilancio svolgono, in modo coordinato, le seguenti funzioni: a) concorrono alla formazione degli stati di previsione dei singoli Ministeri nelle sue diverse fasi e curano in gestione le variazioni di bilancio da adottarsi con atto amministrativo; b) effettuano gli adempimenti relativi alla predisposizione del rendiconto di ciascun Ministero, sia relativamente al conto del bilancio, che al conto del patrimonio; c) esercitano, sia in via preventiva che successiva, anche a campione, il controllo di regolarita' amministrativa e contabile sugli atti adottati dalle Amministrazioni centrali statali. Esercitano il controllo di regolarita' amministrativa e contabile sui decreti interministeriali. Provvedono alla tenuta delle scritture contabili in relazione alle spese e alle entrate e alla registrazione degli atti di spesa, risultanti dai provvedimenti assunti dagli uffici amministrativi, sotto la responsabilita' dei dirigenti competenti. Verificano l'applicazione delle disposizioni sul piano finanziario dei pagamenti - cronoprogramma; d) effettuano, in via successiva, anche a campione, il riscontro amministrativo contabile dei rendiconti amministrativi resi dai funzionari delegati, della rendicontazione dettagliata dei pagamenti relativi alle competenze fisse e accessorie del personale centrale dello Stato e dei rendiconti prodotti ai sensi di leggi di settore che li prevedano; effettuano, altresi', il riscontro amministrativo contabile sui conti giudiziali resi dagli agenti contabili; e) coordinano i lavori della Conferenza permanente di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, con lo scopo anche di favorire un'ottimale collaborazione interistituzionale in materia di programmazione, controllo e monitoraggio dell'attivita' finanziaria, ai fini indicati dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279; f) verificano l'uniformita' e la corretta tenuta delle scritture di contabilita' integrata finanziaria, economico e patrimoniale, di cui all'articolo 38-bis della legge n. 196 del 2009; g) effettuano gli adempimenti relativi alle rilevazioni previste dal Titolo V del decreto legislativo n. 165 del 2001, sui dati comunicati dalle amministrazioni, in materia di consistenza del personale, delle relative spese, nonche' delle attivita' svolte; h) effettuano il controllo sulla compatibilita' dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi dell'articolo 5 comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 123 del 2011; i) svolgono compiti di controllo, verifica e monitoraggio ad essi demandati da specifiche norme; j) svolgono gli altri compiti ad essi demandati dalle vigenti norme in materia di contabilita' generale dello Stato e di gestioni fuori bilancio; k) svolgono le attivita' delegate dalle strutture di livello dirigenziale generale del Dipartimento; l) provvedono al controllo ed alla contabilizzazione delle entrate dello Stato, curando i connessi adempimenti relativi al rendiconto.
Note all'art. 10:
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 3 del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173 recante «Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»: «Art. 3 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. In relazione alle prioritarie esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica ed in attesa dei provvedimenti di revisione dell'assetto organizzativo del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 2: a) il Ministro dell'economia e delle finanze puo' procedere al conferimento di incarichi di consulenza, con le modalita' previste dalla normativa vigente, a soggetti di comprovata professionalita' estranei all'amministrazione, su materie di competenza dei Dipartimenti, con contestuale indisponibilita' di posti di funzione dirigenziale equivalenti sul piano finanziario, da individuare con decreto ministeriale. La predetta indisponibilita' puo' avere ad oggetto un numero di posti di livello dirigenziale non superiore, per l'intero Ministero, a quindici; b) gli Uffici centrali del bilancio presso i Ministeri di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, si configurano come uffici di livello dirigenziale generale. Sono contestualmente soppressi gli Uffici centrali del bilancio costituiti sulla base del precedente ordinamento, gli Uffici centrali di ragioneria presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e presso l'Istituto Superiore di sanita' e l'Istituto Superiore per la previdenza e la sicurezza sul lavoro, le cui competenze sono trasferite, rispettivamente, all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri ed all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute, nonche' l'Ufficio di ragioneria presso il Magistrato per il Po, le cui funzioni residue sono esercitate dalla Ragioneria provinciale dello Stato di Parma. I dipartimenti provinciali indicati al comma 5 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, e successive modificazioni, si configurano come uffici di livello dirigenziale non generale. Resta fermo il numero complessivo dei posti di livello dirigenziale generale del Ministero. Resta parimenti fermo il numero complessivo dei posti di livello dirigenziale non generale del Ministero; c) le funzioni della soppressa Commissione tecnica per la spesa pubblica continuano ad essere svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze, che puo' avvalersi della struttura di supporto dell'Alta Commissione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; d); e) la partecipazione al predetto Comitato di indirizzo e' gratuita; f) della Commissione consultiva per la riscossione, operante presso l'Agenzia delle entrate, fa parte il Comandante generale della Guardia di finanza o, in sua sostituzione, un ufficiale generale di tale Corpo; g) e' istituita, presso l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, in sostituzione degli organismi e delle commissioni che esercitano compiti analoghi, una Commissione per la trasparenza dei giochi, con il compito di vigilare sulla regolarita' dell'esercizio dei giochi, di esprimere pareri su questioni giuridiche attinenti alla materia, anche in ordine alla risoluzione in via amministrativa, nei casi previsti dalla legge, delle relative contestazioni, nonche' di esprimere pareri sulle modifiche normative concernenti la materia. Le risorse finanziarie utilizzate per gli organismi e le commissioni soppressi ai sensi della presente lettera nonche' quelle derivanti dall'applicazione del secondo periodo della lettera d) del presente comma sono destinate al funzionamento della predetta commissione per la trasparenza dei giochi nonche' all'applicazione di quanto previsto dalla lettera f) del presente comma in ordine alla Commissione consultiva per la riscossione. I compensi in favore dei componenti delle predette commissioni sono determinati, tenendo conto di quanto previsto dal periodo precedente, con decreto ministeriale. (Omissis).». - Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 (Regolamento recante le attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonche' disposizioni in materia di organizzazione e di personale, a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94): «Art. 9 (Uffici centrali del bilancio). - (Omissis). 3. Presso ciascun ufficio centrale del bilancio e' costituita una Conferenza permanente della quale fanno parte rappresentanti dell'ufficio centrale del bilancio e dei corrispondenti uffici dell'amministrazione interessata. La Conferenza contribuisce ad assicurare, ferme restando le rispettive funzioni, il piu' efficace esercizio dei compiti in materia di programmazione dell'attivita' finanziaria, di monitoraggio finanziario dell'attuazione delle manovre di bilancio e di valutazione tecnica dei costi e degli oneri dei provvedimenti, delle funzioni e dei servizi istituzionali e delle iniziative legislative nel settore di pertinenza dell'amministrazione. A tal fine la Conferenza elabora in sede tecnica metodologie e criteri di valutazione dei costi e degli oneri finanziari sulla base della specifica disciplina del settore e puo' compiere, a fini istruttori, le valutazioni relative ai provvedimenti che le sono sottoposti, con particolare riguardo alle relazioni tecniche previste dall'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.». - Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art. 12 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato): «Art. 12 (Armonizzazione dei flussi informativi). - (Omissis). 2. Le rilevazioni e le risultanze della contabilita' economica sono utilizzate dalle amministrazioni interessate e dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, al quale i dati sono comunicati dalle amministrazioni, ove possibile con evidenze informatiche, per il tramite delle competenti ragionerie, anche ai fini della formulazione dei progetti di bilancio, della migliore allocazione delle risorse, della programmazione dell'attivita' finanziaria, del monitoraggio degli effetti finanziari delle manovre di bilancio e della valutazione tecnica dei costi e degli oneri dei provvedimenti e delle iniziative legislative nei settori di pertinenza delle competenti amministrazioni.». - Si riporta il testo vigente dell'art. 38-bis della citata legge n. 196 del 2009: «Art. 38-bis (Sistema di contabilita' integrata finanziaria economico-patrimoniale). - 1. Al fine di perseguire la qualita' e la trasparenza dei dati di finanza pubblica, le Amministrazioni centrali dello Stato adottano, nell'ambito della gestione, a fini conoscitivi, la contabilita' economico patrimoniale in affiancamento alla contabilita' finanziaria mediante l'adozione di un sistema integrato di scritture contabili che consenta la registrazione di ciascun evento gestionale contabilmente rilevante ed assicuri l'integrazione e la coerenza delle rilevazioni di natura finanziaria con quelle di natura economica e patrimoniale. 2. Al fine di garantire l'uniforme attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, tutte le amministrazioni centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferiche, sono tenute ad utilizzare il sistema informativo messo a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per le scritture di contabilita' integrata finanziaria ed economico-patrimoniale analitica. Gli Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie Territoriali dello Stato verificano l'uniformita' e la corretta tenuta delle scritture contabili e la puntuale applicazione dei principi contabili di cui al presente articolo. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la Corte dei conti si coordinano, anche attraverso convenzioni, per le procedure di controllo contabile di rispettiva competenza ivi compresi gli aspetti informatici delle medesime procedure. 3. L'ordinamento finanziario e contabile delle amministrazioni centrali dello Stato si conforma ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1, che costituisce parte integrante della presente legge, definiti in conformita' con i corrispondenti principi di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, al fine di garantire l'armonizzazione e il coordinamento dei bilanci e della finanza pubblica. Eventuali aggiornamenti dei principi contabili generali sono adottati, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica per tenere conto delle disposizioni europee in materia di sistemi contabili e di bilancio, nonche' a seguito della sperimentazione di cui all'art. 38-sexies e delle eventuali modifiche connesse all'esercizio della delega di cui all'art. 42. 4. Con successivo regolamento da adottare entro il 31 ottobre 2016 ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i principi contabili applicati; conseguentemente le amministrazioni centrali dello Stato uniformano l'esercizio delle rispettive funzioni di programmazione, gestione, rendicontazione e controllo. Tali principi possono essere modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze anche a seguito della sperimentazione di cui all'art. 38-sexies.». - Il riferimento al Titolo V del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 e' riportato nelle note all'art. 8. - Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art. 5 del citato decreto legislativo n. 123 del 2011: «Art. 5 (Atti sottoposti al controllo preventivo). - 1. (Omissis). 2. Sono in ogni caso soggetti a controllo preventivo i seguenti atti: a) atti soggetti a controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti; b) decreti di approvazione di contratti o atti aggiuntivi, atti di cottimo e affidamenti diretti, atti di riconoscimento di debito; c) provvedimenti o contratti di assunzione di personale a qualsiasi titolo; d) atti relativi alle modifiche della posizione giuridica o della base stipendiale del personale statale in servizio; e) accordi in materia di contrattazione integrativa, di qualunque livello, intervenuti ai sensi della vigente normativa legislativa e contrattuale. Gli accordi locali stipulati dalle articolazioni centrali e periferiche dei Ministeri sono sottoposti al controllo da parte del competente Ufficio centrale del bilancio; f) atti e provvedimenti comportanti trasferimenti di somme dal bilancio dello Stato ad altri enti o organismi; g) atti e provvedimenti di gestione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa, nonche' del conto del patrimonio; g-bis) contratti passivi, convenzioni, decreti ed altri provvedimenti riguardanti interventi a titolarita' delle Amministrazioni centrali dello Stato, cofinanziati in tutto o in parte con risorse dell'Unione europea, ovvero aventi carattere di complementarita' rispetto alla programmazione dell'Unione europea, giacenti sulla contabilita' del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Restano ferme le disposizioni della legge 25 novembre 1971, n. 1041, per la rendicontazione dei pagamenti conseguenti agli atti assoggettati al controllo di cui al periodo precedente. (Omissis).». |
| Art. 11 Competenze del Dipartimento delle finanze
1. Il Dipartimento delle finanze, nell'esercizio delle competenze ad esso attribuite, svolge, in particolare, le seguenti funzioni statali: a) analisi, elaborazione e valutazione delle politiche economico-fiscali, in relazione alle quali: assicura l'acquisizione sistematica di dati e informazioni, anche nel contesto dei rapporti istituzionali con il Servizio statistico nazionale; sviluppa e gestisce modelli economici per la valutazione delle politiche fiscali e delle previsioni delle entrate; predispone analisi, studi, indagini, simulazioni e previsioni per l'elaborazione di politiche e interventi in materia fiscale, in ambito nazionale e internazionale; b) valutazione degli effetti economico-finanziari generati dalle misure fiscali; c) previsioni, monitoraggio e consuntivazione delle entrate tributarie erariali e territoriali; d) analisi, elaborazione e valutazione delle politiche e delle norme in materia tributaria, in ambito nazionale, europeo e internazionale; valutazione dell'impatto amministrativo della normativa, anche quanto all'incidenza sulle convenzioni con le Agenzie; e) valutazione e predisposizione di elementi amministrativi e tecnici sui progetti di legge, sugli emendamenti parlamentari e sugli atti di sindacato ispettivo, anche acquisendo informazioni dalle agenzie fiscali e dagli altri enti della fiscalita'; f) emanazione di direttive interpretative della legislazione tributaria, al fine di assicurare la coerenza con gli obiettivi di politica economica e tributaria e il rispetto, da parte degli uffici, delle esigenze di equita', semplicita' e omogeneita' di trattamento, con particolare riguardo ai principi fissati dallo Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212; g) verifica delle modalita' di assolvimento degli obblighi tributari rispetto alle esigenze di semplificazione nonche' di riduzione dei costi di gestione degli adempimenti, sia per i contribuenti sia per l'amministrazione finanziaria; h) relazioni con gli altri Stati e con gli organismi dell'Unione europea e internazionali per le materie di competenza del Dipartimento, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministero dello sviluppo economico; i) pianificazione e coordinamento, in relazione alle quali: raccoglie ed elabora le informazioni necessarie per la definizione degli indirizzi e della strategia di politica fiscale; formula e coordina le proposte al Ministro per l'individuazione dei contenuti dell'atto di indirizzo triennale previsto dall'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; svolge attivita' propedeutica e preparatoria per la stipula delle convenzioni; assicura, sulla base degli indirizzi del Ministro, il coordinamento generale per preservare l'unitarieta' del sistema nell'esercizio delle funzioni fiscali e promuove la collaborazione tra i soggetti operanti in campo fiscale; contribuisce alla programmazione delle risorse finanziarie necessarie per il funzionamento delle agenzie fiscali e degli altri enti della fiscalita'; l) monitoraggio, verifica e controllo in relazione alle quali: ferma rimanendo l'attivita' del Ministro di valutazione e controllo strategico nonche' di alta vigilanza, monitora l'andamento gestionale delle agenzie; verifica i risultati di gestione delle agenzie in relazione agli obiettivi fissati dalle convenzioni; monitora e attribuisce le risorse da trasferire alle agenzie fiscali e agli enti della fiscalita'; svolge le attivita' istruttorie relative alle deliberazioni dei comitati di gestione delle agenzie di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni; svolge le attivita' di controllo previste dalla legge nei confronti delle societa' partecipate; m) vigilanza, in relazione alla quale: valuta, ferma restando l'attivita' del Ministro di alta vigilanza, le modalita' di esercizio delle funzioni fiscali da parte delle agenzie, e degli altri enti della fiscalita' di competenza dello Stato, sotto il profilo della trasparenza, imparzialita' e correttezza nell'applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti nonche' a quanto previsto dalla legge n. 212 del 2000; n) coordinamento del sistema informativo della fiscalita', in relazione al quale: svolge attivita' di supporto al Ministro per la definizione degli obiettivi strategici e delle linee guida dello sviluppo dell'informatica e delle tecnologie di comunicazione; assicura, sulla base degli indirizzi del Ministro, l'attuazione, l'integrazione ed il coordinamento del sistema informativo della fiscalita' e della rete unitaria di settore; definisce criteri e regole per l'utilizzazione delle informazioni e dei dati che costituiscono il sistema informativo della fiscalita'; o) gestione dei servizi relativi al funzionamento della giustizia tributaria; programmazione, progettazione, sviluppo e gestione dei servizi dell'amministrazione della giustizia tributaria e degli uffici giudiziari; analisi, elaborazione e monitoraggio delle norme ordinamentali e processuali in materia di giustizia tributaria e relative alle spese di giustizia nel processo tributario; rilevazioni e analisi statistiche sull'andamento del processo tributario; valutazione e predisposizione di elementi amministrativi e tecnici sui progetti di legge, sugli emendamenti parlamentari e sugli atti di sindacato ispettivo; analisi giurisprudenziale in materia di tributi; emanazione di direttive interpretative della legislazione in materia di processo tributario e delle relative spese di giustizia; gestione dell'elenco nazionale dei difensori abilitati all'assistenza tecnica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546; p) definizione delle esigenze del Dipartimento in materia di politiche delle risorse umane e strumentali in coerenza con le linee generali di attivita' elaborate dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi. 2. Il dirigente preposto al Dipartimento assume la denominazione di «Direttore generale delle finanze». Alle dirette dipendenze del direttore generale delle finanze operano uffici di livello dirigenziale non generale, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, con competenze nelle seguenti materie: coordinamento dell'ufficio del direttore generale delle finanze; controllo di gestione dipartimentale; coordinamento e monitoraggio dei progetti dipartimentali; coordinamento dell'attivita' amministrativa; attivita' tecnica di supporto all'ufficio del direttore generale delle finanze; supporto nell'attivita' prelegislativa e di studio, analisi e legislazione fiscali; comunicazione istituzionale e relazioni esterne; coordinamento con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi nelle materie di cui al comma 1, lettera p), del presente articolo. 3. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale: a) Direzione studi e ricerche economico-fiscali; b) Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale; c) Direzione agenzie ed enti della fiscalita'; d) Direzione rapporti fiscali europei e internazionali; e) Direzione sistema informativo della fiscalita'; f) Direzione della giustizia tributaria. 4. Per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca connesse a specifici compiti istituzionali del Direttore generale delle finanze e' assegnato al Dipartimento un posto di funzione di livello dirigenziale generale con il compito di assicurare anche il supporto tecnico alle attivita' del Comitato permanente di cui all'articolo 3, comma 3, del presente decreto. 5. Con decreto del Ministro sono stabilite le modalita' attraverso le quali sono assicurati il collegamento con la Guardia di finanza e il coordinamento dell'attivita' svolta dai militari della Guardia di finanza impiegati con funzioni di collegamento o di supporto presso il Ministero. Fino alla emanazione del decreto previsto dal presente comma, il coordinamento degli appartenenti al Corpo in servizio presso il Ministero e' assicurato da un ufficiale della Guardia di finanza scelto dal Ministro.
Note all'art. 11:
- La legge 27 luglio 2000, n. 212 recante «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2000, n. 177. - Si riporta il testo vigente degli articoli 59 e 60 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999: «Art. 59 (Rapporti con le agenzie fiscali). - 1. Il ministro delle finanze dopo l'approvazione da parte del Parlamento del documento di programmazione economica-finanziaria ed in coerenza con i vincoli e gli obiettivi stabiliti in tale documento, determina annualmente, e comunque entro il mese di settembre, con un proprio atto di indirizzo e per un periodo almeno triennale, gli sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si sviluppa l'attivita' delle agenzie fiscali. Il documento di indirizzo e' trasmesso al Parlamento. 2. Il ministro e ciascuna agenzia, sulla base del documento di indirizzo, stipulano una convenzione triennale, con adeguamento annuale per ciascun esercizio finanziario, con la quale vengono fissati: a) i servizi dovuti e gli obiettivi da raggiungere; b) le direttive generali sui criteri della gestione ed i vincoli da rispettare; c) le strategie per il miglioramento; d) le risorse disponibili; e) gli indicatori ed i parametri in base ai quali misurare l'andamento della gestione. 3. La convenzione prevede, inoltre: a) le modalita' di verifica dei risultati di gestione; b) le disposizioni necessarie per assicurare al ministero la conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse. Le informazioni devono essere assunte in forma organizzata e sistematica ed esser tali da consentire una appropriata valutazione dell'attivita' svolta dall'agenzia; c) le modalita' di vigilanza sull'operato dell'agenzia sotto il profilo della trasparenza, dell'imparzialita' e della correttezza nell'applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti. 4. Nella convenzione sono stabiliti, nei limiti delle risorse stanziate su tre capitoli che vanno a comporre una unita' previsionale di base per ciascuna agenzia, gli importi che vengono trasferiti, distinti per: a) gli oneri di gestione calcolati, per le diverse attivita' svolte dall'agenzia, sulla base di una efficiente conduzione aziendale e dei vincoli di servizio imposti per esigenze di carattere generale; b) le spese di investimento necessarie per realizzare i miglioramenti programmati; c) la quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi della gestione e graduata in modo da tenere conto del miglioramento dei risultati complessivi e del recupero di gettito nella lotta all'evasione effettivamente conseguiti. 5. Il ministero e le agenzie fiscali possono promuovere la costituzione o partecipare a societa' e consorzi che, secondo le disposizioni del codice civile, abbiano ad oggetto la prestazione di servizi strumentali all'esercizio delle funzioni pubbliche ad essi attribuite; a tal fine, puo' essere ampliato l'oggetto sociale della societa' costituita in base alle disposizioni dell'art. 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, fermo restando che il ministero e le agenzie fiscali detengono la maggioranza delle azioni ordinarie della predetta societa'.». «Art. 60 (Controlli sulle agenzie fiscali). - 1. Le agenzie sono sottoposte all'alta vigilanza del ministro, il quale la esercita secondo le modalita' previste nel presente decreto legislativo. 2. Le deliberazioni del comitato di gestione relative agli statuti, ai regolamenti e agli atti di carattere generale, individuati nella convenzione di cui all'art. 59, che regolano il funzionamento delle agenzie sono trasmesse, per l'approvazione, al Ministro dell'economia e delle finanze. L'approvazione puo' essere negata per ragioni di legittimita' o di merito. Le deliberazioni si intendono approvate ove nei quarantacinque giorni dalla ricezione delle stesse non venga emanato alcun provvedimento ovvero non vengano chiesti chiarimenti o documentazione integrativa; in tale ultima ipotesi il termine per l'approvazione e' interrotto sino a che non pervengono gli elementi richiesti. Per l'approvazione dei bilanci e dei piani pluriennali di investimento si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Per l'Agenzia del demanio le disposizioni di cui ai primi tre periodi del presente comma si applicano con riferimento alle deliberazioni del comitato di gestione relative agli statuti, ai regolamenti ed ai bilanci. 3. Fermi i controlli sui risultati e quanto previsto dal comma 2, gli altri atti di gestione delle agenzie non sono sottoposti a controllo ministeriale preventivo.». - Si riporta il testo vigente dell'art. 12 del citato decreto legislativo n. 546 del 1992: «Art. 12 (Assistenza tecnica). - 1. Le parti, diverse dagli enti impositori, dagli agenti della riscossione e dai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato. 2. Per le controversie di valore fino a tremila euro le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore e' costituito dalla somma di queste. 3. Sono abilitati all'assistenza tecnica, se iscritti nei relativi albi professionali o nell'elenco di cui al comma 4: a) gli avvocati; b) i soggetti iscritti nella Sezione A commercialisti dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; c) i consulenti del lavoro; d) i soggetti di cui all'art. 63, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; e) i soggetti gia' iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioniere limitatamente alle materie concernenti le imposte di registro, di successione, i tributi locali, l'IVA, l'IRPEF, l'IRAP e l'IRES; f) i funzionari delle associazioni di categoria che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, risultavano iscritti negli elenchi tenuti dalle Intendenze di finanza competenti per territorio, ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636; g) i dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.) e i dipendenti delle imprese, o delle loro controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, primo comma, numero 1), limitatamente alle controversie nelle quali sono parti, rispettivamente, gli associati e le imprese o loro controllate, in possesso del diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale; h) i dipendenti dei centri di assistenza fiscale (CAF) di cui all'art. 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e delle relative societa' di servizi, purche' in possesso di diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali il CAF ha prestato loro assistenza. 4. L'elenco dei soggetti di cui al comma 3, lettere d), e), f), g) ed h), e' tenuto dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze che vi provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero della giustizia, emesso ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalita' di tenuta dell'elenco, nonche' i casi di incompatibilita', diniego, sospensione e revoca della iscrizione anche sulla base dei principi contenuti nel codice deontologico forense. L'elenco e' pubblicato nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. 5. Per le controversie di cui all'art. 2, comma 2, primo periodo, sono anche abilitati all'assistenza tecnica, se iscritti nei relativi albi professionali: a) gli ingegneri; b) gli architetti; c) i geometri; d) i periti industriali; e) i dottori agronomi e forestali; f) gli agrotecnici; g) i periti agrari. 6. Per le controversie relative ai tributi doganali sono anche abilitati all'assistenza tecnica gli spedizionieri doganali iscritti nell'apposito albo. 7. Ai difensori di cui ai commi da 1 a 6 deve essere conferito l'incarico con atto pubblico o con scrittura privata autenticata od anche in calce o a margine di un atto del processo, nel qual caso la sottoscrizione autografa e' certificata dallo stesso incaricato. All'udienza pubblica l'incarico puo' essere conferito oralmente e se ne da' atto a verbale. 8. Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono essere assistite dall'Avvocatura dello Stato. 9. I soggetti in possesso dei requisiti richiesti nei commi 3, 5 e 6 possono stare in giudizio personalmente, ferme restando le limitazioni all'oggetto della loro attivita' previste nei medesimi commi. 10. Si applica l'art. 182 del codice di procedura civile ed i relativi provvedimenti sono emessi dal presidente della commissione o della sezione o dal collegio.». |
| Art. 12 Attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento delle finanze
1. La Direzione studi e ricerche economico-fiscali si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge, anche in collaborazione con gli altri uffici del Dipartimento, le funzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c). A tali fini, la direzione: a) assicura l'acquisizione sistematica dei flussi informativi necessari alle funzioni di analisi, elaborazione e valutazione delle politiche economico-fiscali; b) predispone analisi, studi, indagini e simulazioni per l'elaborazione delle politiche in materia fiscale, in ambito nazionale, europeo e internazionale; c) gestisce modelli per la previsione e il monitoraggio delle entrate tributarie fornendo supporto al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; d) fornisce gli elementi necessari alla elaborazione dei documenti di programmazione economico-finanziaria e alla definizione dell'atto di indirizzo pluriennale della politica fiscale; e) concorre all'elaborazione delle proposte di politica fiscale in relazione alle quali svolge attivita' di analisi nella fase di predisposizione degli interventi e nella fase di monitoraggio degli effetti dell'attuazione; f) valuta gli effetti derivanti dall'adozione dei provvedimenti fiscali economico-finanziari e le relative implicazioni sul bilancio dello Stato predisponendo schemi di relazioni tecniche sui disegni di legge e sugli emendamenti in materia tributaria; g) definisce i requisiti delle banche dati relative alle entrate tributarie, alle dichiarazioni fiscali e a modelli disaggregati in materia di finanza locale; h) gestisce i rapporti con l'Istituto nazionale di statistica nelle materie di competenza; i) sviluppa e gestisce i modelli di micro simulazione, econometrici e computazionali ai fini delle valutazioni di politica fiscale ed elabora metodologie utili alla valutazione delle misure di contrasto all'evasione; l) cura i rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con gli organismi internazionali nelle materie di competenza; m) fornisce gli elementi per la comunicazione istituzionale relativa alle entrate tributarie. 2. La Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge, anche in collaborazione con gli altri uffici del Dipartimento, le funzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettere d), e), f) e g). A tali fini, salvo le attribuzioni degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, la direzione: a) effettua, anche attraverso la collaborazione con gli uffici delle agenzie e degli altri enti della fiscalita', analisi e studi in materia tributaria per la elaborazione e la revisione o il riordino della normativa in ambito nazionale, unionale e internazionale; b) predispone schemi di atti normativi, di relazioni illustrative, di relazioni tecnico-normative sui disegni di legge e sugli emendamenti e di analisi di impatto della regolazione; c) predispone schemi normativi e provvedimenti necessari al recepimento delle direttive dell'Unione europea in materia tributaria, e le relative relazioni tecnico-normative e di analisi di impatto della regolazione; d) predispone provvedimenti e atti per l'attuazione delle norme e per la loro interpretazione; e) collabora con la Direzione rapporti fiscali europei e internazionali all'elaborazione dei testi normativi comunitari e internazionali e fornisce i necessari elementi ai fini del relativo contenzioso; f) assicura, in collaborazione con la Direzione rapporti fiscali europei e internazionali, la partecipazione alle iniziative in ambito europeo e internazionale in materia tributaria e negli altri ambiti di competenza; g) assicura consulenza giuridica a tutti gli uffici del Dipartimento, anche in relazione alla redazione di atti, convenzioni e contratti; h) cura la predisposizione degli atti relativi al contenzioso innanzi alla Corte costituzionale e agli organi di giustizia ordinaria, amministrativa e contabile; i) fornisce gli elementi per la comunicazione istituzionale relativa alla normativa fiscale. La Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, inoltre, cura i rapporti con il sistema delle autonomie regionali e locali per lo sviluppo del federalismo fiscale e di ogni forma di decentramento dell'imposizione e del prelievo tributario e promuove la cooperazione ed il coordinamento interistituzionale in materia tributaria; a tali fini, con riferimento ai tributi regionali e locali, oltre a svolgere le funzioni indicate dalla lettera a) alla lettera i), la Direzione: j) predispone proposte, studi e analisi per lo sviluppo del federalismo fiscale; k) promuove il coordinamento e la cooperazione tra gli enti della fiscalita' statale e quelli preposti alla fiscalita' locale, nel rispetto delle relative sfere di autonomia; l) assicura consulenza ed assistenza alle regioni ed agli enti locali; m) effettua l'esame delle leggi delle regioni e delle province autonome ai fini delle determinazioni del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e cura la pubblicazione dei dati necessari per l'applicazione dei tributi regionali; n) effettua l'esame, la raccolta e la pubblicazione delle delibere e dei regolamenti comunali e provinciali in materia di tributi locali, anche ai fini dell'impugnativa di cui all'articolo 52, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; o) cura la gestione e tenuta dell'Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; p) assolve ai compiti in materia di rispetto dei livelli di qualita' dei servizi, assegnati al Dipartimento dai decreti attuativi delle previsioni di cui all'articolo 1, commi da 194 a 200, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla graduale attribuzione ai comuni delle funzioni catastali; q) formula le domande di mutua assistenza agli altri stati membri in relazione ai tributi regionali, provinciali e comunali, quale ufficio di collegamento del Dipartimento delle finanze, in attuazione del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149 di recepimento della direttiva 2010/24/UE, relativa alla assistenza reciproca in materia di recupero crediti risultanti da dazi, imposte e altre misure e del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29 di recepimento della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale. 3. La Direzione agenzie ed enti della fiscalita' si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge, anche in collaborazione con gli altri uffici del Dipartimento, le funzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettere i), l) e m). A tali fini, la Direzione: a) raccoglie ed elabora le informazioni e fornisce elementi per la definizione degli indirizzi e della strategia di politica fiscale; b) formula e coordina le proposte al Ministro per l'individuazione dei contenuti dell'atto di indirizzo triennale previsto dall'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; c) svolge attivita' di preparazione e predisposizione delle convenzioni con le agenzie, dando attuazione e gestendo le stesse nel rispetto dell'autonomia riconosciuta alle agenzie; d) definisce appositi obiettivi di miglioramento della qualita' dei servizi erogati dalle agenzie ai contribuenti da negoziare in sede di stipula delle convenzioni con le Agenzie fiscali ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; e) monitora l'andamento gestionale, gli assetti organizzativi e i fattori gestionali interni alle agenzie, riferendo al Ministro; f) verifica i risultati di gestione delle agenzie rispetto agli obiettivi negoziati in convenzione, secondo le modalita' ivi stabilite, individuando le cause degli scostamenti, e rende disponibili i dati e le informazioni ai fini della valutazione e controllo strategico; g) assicura il supporto al Direttore generale delle finanze ai fini del coordinamento delle attivita' e dei rapporti con le agenzie e tra esse e gli altri enti della fiscalita'; h) svolge le attivita' istruttorie e di supporto al Ministro relativamente agli atti delle agenzie indicati nell'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo n. 300 del 1999; i) svolge le attivita' di controllo previste dalla legge nei confronti delle societa' partecipate dal Dipartimento; j) effettua analisi per la quantificazione del fabbisogno economico-finanziario delle agenzie e degli altri enti della fiscalita' in sede di previsione del bilancio dello Stato; fornisce elementi per l'applicazione delle norme sul finanziamento delle agenzie e degli altri enti della fiscalita'; gestisce i capitoli di bilancio necessari al loro fabbisogno; k) assicura lo svolgimento delle funzioni di vigilanza di cui al comma 1, lettera l), dell'articolo 11 sulle agenzie fiscali e sull'Agenzia delle entrate-riscossione; l) predispone la relazione annuale sull'attivita' del Garante del contribuente di cui all'articolo 13, comma 13, della legge 27 luglio 2000, n. 212; m) assicura, in collaborazione con la Direzione rapporti fiscali europei e internazionali, la partecipazione alle iniziative in ambito europeo e internazionale in tema di amministrazione fiscale e negli altri ambiti di competenza; n) svolge l'attivita' prelegislativa e normativa connessa alle funzioni di competenza e fornisce elementi amministrativi e tecnici per la formulazione delle risposte agli atti in materia di sindacato ispettivo. 4. La Direzione rapporti fiscali europei e internazionali si articola in uffici dirigenziali non generali e assicura, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro anche per le necessarie intese con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Dipartimento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei ministri, la partecipazione dell'Italia allo sviluppo dell'integrazione europea e della cooperazione internazionale in campo tributario e fiscale, curando il rapporto con gli altri Stati e con gli organismi dell'Unione europea e internazionali, partecipando alla formazione degli atti e delle normative in sede bilaterale, europea e internazionale e assicurando il raccordo con l'ordinamento nazionale nell'adempimento degli obblighi relativi. La Direzione, inoltre, assicura, in ambito europeo e internazionale il coordinamento per lo sviluppo della cooperazione amministrativa e dello scambio di informazioni da parte delle agenzie fiscali, il collegamento con le analoghe attivita' svolte dalla Guardia di finanza. A tali fini, la Direzione: a) predispone, coordinandosi con le altre direzioni del Dipartimento, proposte, analisi e studi nelle materie di competenza, ivi incluso lo studio dei sistemi tributari degli altri Stati; b) monitora lo stato dei rapporti bilaterali, della normativa europea, dei trattati, delle convenzioni e degli atti internazionali, anche assicurando la conformita' delle normative interne agli impegni assunti dall'Italia in ambito europeo e internazionale; c) cura l'elaborazione dei testi di esecuzione e di attuazione della legislazione europea, inclusi i provvedimenti di ratifica; d) cura le relazioni con le istituzioni dell'Unione europea, con gli organismi e le istituzioni finanziarie internazionali nelle materie di competenza, assistendo il Ministro nelle relative attivita'; e) assicura la partecipazione a gruppi di lavoro e comitati nelle materie di competenza anche coordinando, ove necessario, la partecipazione delle agenzie fiscali e della Guardia di finanza; f) collabora con la Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale all'elaborazione dei testi normativi necessari all'attuazione del diritto dell'Unione europea e degli accordi bilaterali e multilaterali in materia, curando il relativo contenzioso; g) favorisce lo sviluppo della partecipazione delle agenzie fiscali e degli altri enti della fiscalita' e della Guardia di finanza alla cooperazione amministrativa in sede unionale e internazionale, assicurando la diffusione e lo scambio delle informazioni e, ove necessario, il coordinamento tra le agenzie; h) gestisce le richieste di mutua assistenza presentate dagli altri Stati membri, quale ufficio di collegamento del Dipartimento delle finanze, in materia di dazi o imposte riscosse dalle ripartizioni territoriali degli altri stati membri, in attuazione del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149 di recepimento della direttiva 2010/24/UE, relativa alla assistenza reciproca in materia di recupero crediti risultanti da dazi, imposte e altre misure; i) coordina ed effettua il monitoraggio delle attivita' di assistenza tecnica destinate ai Paesi in via di sviluppo realizzate dalle Agenzie fiscali e dalla Guardia di finanza, anche ai fini della loro rendicontazione per la verifica degli impegni assunti dall'Italia nelle sedi internazionali, in collaborazione con le altre strutture del Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo. In materia di assistenza amministrativa internazionale in ambito doganale la Direzione gestisce l'attivita' dell'Ufficio centrale di coordinamento, istituito dal decreto ministeriale del 10 maggio 2018, in attuazione dell'articolo 3, della legge 30 dicembre 2008, n. 217 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Napoli II relativa alla mutua assistenza ed alla cooperazione tra le amministrazioni doganali, fatta a Bruxelles il 18 dicembre 1997 (Convenzione Napoli II). In tale ambito, coordina le attivita' previste dalla suddetta Convenzione, gestisce la banca dati delle richieste di informazioni pervenute e dei relativi esiti, nonche' dei casi di cooperazione diretta di cui all'articolo 5, comma 2 della Convenzione e delle forme di assistenza spontanea di cui agli articoli 15, 16 e 17 della Convenzione. 5. La Direzione sistema informativo della fiscalita' si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge, anche in collaborazione con le altre Direzioni del Dipartimento, operando in stretta collaborazione con le agenzie fiscali e contemperando le esigenze di unitarieta' del sistema con quelle del rispetto dell'autonomia gestionale delle agenzie medesime, le funzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera n). A tali fini, la Direzione: a) assicura il monitoraggio dell'evoluzione tecnologica verificando l'adeguamento ad essa dei sistemi informatici operanti nel campo della fiscalita' e svolge attivita' di supporto al Ministro per la definizione degli obiettivi strategici e delle linee guida dello sviluppo dell'informatica e delle tecnologie di comunicazione; b) coordina e assicura la compatibilita' delle scelte compiute in materia dal Dipartimento e dalle agenzie, in collegamento con le scelte in materia compiute dalla Guardia di finanza, in coerenza con la strategia assunta; c) definisce le linee generali dei piani di sviluppo dell'informatica dipartimentale, anche ai fini degli investimenti da effettuare attraverso la stipula di eventuali convenzioni, concordando priorita', tempi, costi e vincoli tecnici, mediante la programmazione dei fabbisogni e l'acquisizione delle risorse informatiche del Dipartimento, assicurandone il monitoraggio per garantire l'adeguatezza quantitativa e qualitativa dei servizi resi; d) definisce le norme tecniche e organizzative necessarie per l'integrazione e l'unitarieta' del sistema informativo della fiscalita', nonche' per l'interoperabilita' con il sistema fiscale allargato e la cooperazione informatica con le altre pubbliche amministrazioni, anche ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 56 e 57, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; e) gestisce le relazioni con l'Agenzia per l'Italia digitale e gli altri enti esterni, necessarie a garantire l'unitarieta' del sistema informativo della fiscalita'; assicura che l'utilizzo delle tecnologie informatiche e di comunicazione nel sistema informativo della fiscalita' avvenga nel rispetto degli indirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionale e della normativa sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali; f) gestisce i sistemi informativi e la cooperazione applicativa, nonche' i siti dipartimentali anche valutando, d'intesa con le Direzioni generali del Dipartimento, l'applicabilita' delle specifiche di realizzazione delle procedure informatiche e delle banche dati in termini di pianificazione temporale ed economica; g) svolge le attivita' di controllo previste dalla legge nei confronti della societa' di cui all'art 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; h) svolge l'attivita' prelegislativa e normativa connessa alle funzioni di competenza e fornisce elementi amministrativi e tecnici per laformulazione delle risposte agli atti in materia di sindacato ispettivo; i) assicura, in collaborazione con la Direzione rapporti fiscali europei e internazionali, la partecipazione alle iniziative in ambito europeo e internazionale per le tematiche connesse all'operativita' del Sistema informativo della fiscalita' e negli altri ambiti di competenza. 6. La Direzione della giustizia tributaria si articola in uffici dirigenziali non generali e provvede alla gestione ed al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia tributaria, svolgendo, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera o), le seguenti funzioni: a) provvede all'organizzazione e al coordinamento dell'attivita' amministrativa degli uffici di segreteria degli organi giudiziari tributari e dell'attivita' di supporto all'attivita' giurisdizionale; b) provvede alla programmazione, alla progettazione, allo sviluppo e alla gestione dei servizi relativi al processo tributario e all'attivita' degli uffici giudiziari; c) provvede periodicamente alla rilevazione statistica sull'andamento dei processi nonche' sul valore economico delle controversie avviate e definite e alla predisposizione della relazione annuale sullo stato della giustizia tributaria di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545; d) effettua il monitoraggio sull'andamento delle spese di giustizia tributaria e predispone le relative stime di gettito; e) fornisce pareri interpretativi agli uffici di segreteria degli organi giudiziari tributari in materia di spese di giustizia nel processo tributario e provvede alla gestione e al coordinamento del relativo contenzioso; f) assicura il coordinamento degli Uffici del massimario degli organi di giurisdizione tributaria; rileva ed esamina le questioni di rilevante interesse o di ricorrente frequenza, nonche' i casi in cui non vi sia un univoco orientamento giurisprudenziale nelle controversie tributarie, anche sulla base di segnalazioni periodiche dei presidenti delle Commissioni tributarie; g) predispone schemi di atti normativi, relazioni illustrative e relazioni tecnico-normative sui disegni di legge e sugli emendamenti e analisi di impatto della regolamentazione, in materia ordinamentale e processuale tributaria e in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie; h) predispone schemi di atti normativi, relazioni illustrative e relazioni tecnico-normative sui disegni di legge e sugli emendamenti e analisi di impatto della regolamentazione, in materia di spese di giustizia riferite al processo tributario; i) cura la predisposizione dei provvedimenti relativi alla gestione del personale giudicante; l) svolge attivita' di vigilanza e di ispezione sugli uffici di segreteria degli organi di giurisdizione tributaria proponendo le necessarie misure organizzative, in coerenza con il piano della prevenzione della corruzione e della trasparenza, al fine di garantire l'efficiente svolgimento dell'attivita' giurisdizionale; m) provvede all'amministrazione delle risorse finanziarie destinate al pagamento dei compensi dei giudici tributari, al funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e del Garante del contribuente; n) gestisce le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla difesa tecnica nel processo tributario e l'elenco nazionale di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546; o) gestisce il contenzioso relativo alle materie di competenza, compreso quello instaurato in materia di equa riparazione in caso di eccessiva durata del processo, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, per quanto riguarda il processo tributario. p) definisce i livelli di servizio e dei fabbisogni per le attivita' amministrative in materia di gestione delle risorse umane e della formazione, acquisti e logistica degli uffici giudiziari. Cura l'istruttoria relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali e non dirigenziali di direttore degli Uffici giudiziari, assegnando gli obiettivi e valutando i risultati.
Note all'art. 12:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 127 della Costituzione: «Art. 127. - Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, puo' promuovere la questione di legittimita' costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione. La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, puo' promuovere la questione di legittimita' costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.». - Si riporta il testo vigente degli articoli 52, comma 4, e 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali): «Art. 52 (Potesta' regolamentare generale delle province e dei comuni). - (Omissis). 4. Il Ministero delle finanze puo' impugnare i regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di legittimita' avanti gli organi di giustizia amministrativa. (Omissis).». «Art. 53 (Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali). - 1. Presso il Ministero delle finanze e' istituito l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attivita' di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni. 2. L'esame delle domande di iscrizione, la revisione periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo, la revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una apposita commissione in cui sia prevista una adeguata rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI. 3. Con decreti del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto delle esigenze di trasparenza e di tutela del pubblico interesse, sentita la conferenza Stato-citta', sono definiti le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione nell'albo, al fine di assicurare il possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari, la sussistenza di sufficienti requisiti morali e l'assenza di cause di incompatibilita' da parte degli iscritti, ed emanate disposizioni in ordine alla composizione, al funzionamento e alla durata in carica dei componenti della commissione di cui al comma 2, alla tenuta dell'albo, alle modalita' per l'iscrizione e la verifica dei presupposti per la sospensione e la cancellazione dall'albo nonche' ai casi di revoca e decadenza della gestione . Per i soggetti affidatari di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e altre entrate degli enti locali, che svolgano i predetti servizi almeno dal 1° gennaio 1997, puo' essere stabilito un periodo transitorio, non superiore a due anni, per l'adeguamento alle condizioni e ai requisiti per l'iscrizione nell'albo suddetto. 4. Sono abrogati gli articoli da 25 a 34 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, concernenti la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicita'.». - Si riporta il testo vigente dei commi da 194 a 200 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007): «194. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 dell'art. 65: 1) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) alla tenuta dei registri immobiliari, con esecuzione delle formalita' di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione, nonche' di visure e certificati ipotecari»; 2) la lettera g) e' sostituita dalla seguente: «g) al controllo di qualita' delle informazioni e dei processi di aggiornamento degli atti»; 3) la lettera h) e' sostituita dalla seguente: «h) alla gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera g), assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione a fini istituzionali attraverso il sistema pubblico di connettivita' e garantendo l'accesso ai dati a tutti i soggetti interessati»; b) la lettera a) del comma 1 dell'art. 66 e' sostituita dalla seguente: «a) alla conservazione, alla utilizzazione ed all'aggiornamento degli atti catastali, partecipando al processo di determinazione degli estimi catastali fermo restando quanto previsto dall'art. 65, comma 1, lettera h)». 195. A decorrere dal 1° novembre 2007, i comuni esercitano direttamente, anche in forma associata, o attraverso le comunita' montane, le funzioni catastali loro attribuite dall'art. 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come da ultimo modificato dal comma 194 del presente articolo, fatto salvo quanto stabilito dal comma 196 per la funzione di conservazione degli atti catastali. Al fine di evitare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, resta in ogni caso esclusa la possibilita' di esercitare le funzioni catastali affidandole a societa' private, pubbliche o miste pubblico-private. 196. L'efficacia dell'attribuzione della funzione comunale di conservazione degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano decorre dalla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa tra l'Agenzia del territorio e l'ANCI, recante l'individuazione dei termini e delle modalita' per il graduale trasferimento delle funzioni, tenendo conto dello stato di attuazione dell'informatizzazione del sistema di banche dati catastali e della capacita' organizzativa e tecnica, in relazione al potenziale bacino di utenza, dei comuni interessati. La previsione di cui al precedente periodo non si applica ai poli catastali gia' costituiti. 197. Fatto salvo quanto previsto dal comma 196, e' in facolta' dei comuni di stipulare convenzioni soltanto con l'Agenzia del territorio per l'esercizio di tutte o di parte delle funzioni catastali di cui all'art. 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come da ultimo modificato dal comma 194 del presente articolo. Le convenzioni non sono onerose, hanno durata decennale e sono tacitamente rinnovabili. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso criteri definiti previa consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tenuto conto delle indicazioni contenute nel protocollo di intesa concluso dall'Agenzia del territorio e dall'ANCI, sono determinati i requisiti e gli elementi necessari al convenzionamento e al completo esercizio delle funzioni catastali decentrate, ivi compresi i livelli di qualita' che i comuni devono assicurare nell'esercizio diretto, nonche' i controlli e le conseguenti misure in caso di mancato raggiungimento degli stessi, e, in particolare, le procedure di attuazione, gli ambiti territoriali di competenza, la determinazione delle risorse umane strumentali e finanziarie, tra le quali una quota parte dei tributi speciali catastali, da trasferire agli enti locali nonche' i termini di comunicazione da parte dei comuni o di loro associazioni dell'avvio della gestione delle funzioni catastali. 198. L'Agenzia del territorio, con provvedimento del Direttore, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, nel rispetto delle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, predispone entro il 1° settembre 2007 specifiche modalita' d'interscambio in grado di garantire l'accessibilita' e la interoperabilita' applicativa delle banche dati, unitamente ai criteri per la gestione della banca dati catastale. Le modalita' d'interscambio devono assicurare la piena cooperazione applicativa tra gli enti interessati e l'unitarieta' del servizio su tutto il territorio nazionale nell'ambito del sistema pubblico di connettivita'. 199. L'Agenzia del territorio salvaguarda il contestuale mantenimento degli attuali livelli di servizio all'utenza in tutte le fasi del processo, garantendo in ogni caso su tutto il territorio nazionale la circolazione e la fruizione dei dati catastali; fornisce inoltre assistenza e supporto ai comuni nelle attivita' di specifica formazione del personale comunale. L'assegnazione di personale puo' avere luogo anche mediante distacco. 200. Al fine di compiere un costante monitoraggio del processo di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 195 a 199, l'Agenzia del territorio, con la collaborazione dei comuni, elabora annualmente l'esito della attivita' realizzata, dandone informazione al Ministro dell'economia e delle finanze ed alle competenti Commissioni parlamentari.». - Il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149 recante «Attuazione della direttiva 2010/24/UE relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 2012, n. 202, S.O. - Il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29 recante «Attuazione della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 2014, n. 63. - Il testo vigente dell'art. 59 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999 e' riportato nelle note all'art. 11. - Il testo vigente del comma 2 dell'art. 60 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999 e' riportato nelle Note all'art. 11. - Si riporta il testo vigente del comma 13 dell'art. 13 della citata legge n. 212 del 2000: «Art. 13 (Garante del contribuente). - (Omissis). 13. Il Ministro delle finanze riferisce annualmente alle competenti Commissioni parlamentari in ordine al funzionamento del Garante del contribuente, all'efficacia dell'azione da esso svolta ed alla natura delle questioni segnalate nonche' ai provvedimenti adottati a seguito delle segnalazioni del Garante stesso. (Omissis).». - Si riporta il testo vigente dell'art. 3 della legge 30 dicembre 2008, n. 217 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione basata sull'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea, relativa alla mutua assistenza ed alla cooperazione tra le Amministrazioni doganali, con allegati, fatta a Bruxelles il 18 dicembre 1997, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno): «Art. 3 (Ufficio di coordinamento). - 1. Per i fini di cui all'art. 5 della Convenzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' individuato, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze un ufficio di livello dirigenziale non generale che assume la denominazione di "Ufficio centrale di coordinamento". Resta fermo il numero complessivo degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto sono definite la composizione, l'organizzazione e le modalita' di funzionamento dell'Ufficio centrale di coordinamento. 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'Ufficio centrale di coordinamento, dispone l'attuazione degli scambi di funzionari di collegamento ai sensi dell'art. 6 della Convenzione. 3. L'Ufficio centrale di coordinamento provvede al necessario raccordo con gli altri organi e strutture centrali di coordinamento nazionali secondo le vigenti disposizioni.». - Si riporta il testo vigente dei commi 56 e 57 dell'art. 1 della citata legge n. 296 del 2006: «56. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e' istituito il sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e finanziaria finalizzato alla condivisione, al costante scambio ed alla gestione coordinata delle informazioni dell'intero settore pubblico per l'analisi ed il monitoraggio della pressione fiscale e dell'andamento dei flussi finanziari. 57. Ai fini di cui al comma 56, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria che esprime il proprio giudizio tassativamente entro quindici giorni, da adottare entro il 31 marzo 2007 ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, sono individuate le basi di dati di interesse nazionale che compongono il sistema integrato e sono definiti le regole tecniche per l'accesso e la consultazione da parte delle pubbliche amministrazioni abilitate nonche' i servizi di natura amministrativa e tecnica che il Ministero dell'economia e delle finanze eroga alle amministrazioni che ne facciano richiesta per la utilizzazione e la valorizzazione del sistema. Il Ministro dell'economia e delle finanze svolge, nei confronti di tutte le strutture dell'Amministrazione finanziaria, l'attivita' di indirizzo necessaria a garantire la razionalizzazione ed omogenee modalita' di gestione del sistema informativo della fiscalita', delle cui banche di dati e' comunque contitolare, funzionali ad un'effettiva ed efficace realizzazione del sistema integrato di cui al comma 56.». - Si riporta il testo vigente del comma 15 dell'art. 83 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: «Art. 83 (Efficienza dell'Amministrazione finanziaria). - (Omissis). 15. Al fine di garantire la continuita' delle funzioni di controllo e monitoraggio dei dati fiscali e finanziari, i diritti dell'azionista della societa' di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 22, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 6, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che provvede agli atti conseguenti in base alla legislazione vigente. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente comma. Il Consiglio di amministrazione, composto di cinque componenti, e' conseguentemente rinnovato entro il 30 giugno 2008 senza applicazione dell'art. 2383, terzo comma, del codice civile. (Omissis).». - Si riporta il testo vigente dell'art. 29 del citato decreto legislativo n. 545 del 1992: «Art. 29 (Alta sorveglianza). - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita l'alta sorveglianza sulle commissioni tributarie e sui giudici tributari. Il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro delle finanze hanno facolta' di chiedere al Consiglio di Presidenza e ai presidenti delle commissioni informazioni circa il funzionamento della giustizia tributaria ed i servizi relativi e possono fare, al riguardo, le comunicazioni che ritengono opportune al Consiglio di Presidenza. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta entro il 30 ottobre di ciascun anno una relazione al Parlamento sullo stato della giustizia tributaria nell'anno precedente anche sulla base degli elementi predisposti dal Consiglio di Presidenza, con particolare riguardo alla durata dei processi e all'efficacia degli istituti deflattivi del contenzioso.». - Il testo vigente del comma 4 dell'art. 12 del citato decreto legislativo n. 546 del 1992 e' riportato nelle note all'art. 11. - Il riferimento al testo della legge 24 marzo 2001, n. 89 e' riportato nelle note alle premesse. |
| Art. 13
Competenze del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi
1. Il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi svolge attivita' di supporto per il Ministero ed ulteriori servizi, tra cui gli approvvigionamenti delle pubbliche amministrazioni, anche in riferimento al sistema nazionale di public procurement, e la gestione e lo sviluppo della piattaforma immateriale nazionale centralizzata per la gestione giuridica ed economica del personale delle pubbliche amministrazioni; definisce il modello unitario del controllo di gestione in raccordo con gli altri dipartimenti. Il Dipartimento e' competente nelle materie di seguito indicate: a) amministrazione generale, spese a carattere strumentale dei dipartimenti e comuni del Ministero, servizi logistici e servizi comuni del Ministero, ivi compresa l'attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, gestione delle attivita' e dei sistemi informativi legati all'amministrazione generale, alla gestione degli approvvigionamenti e della logistica sulla base delle esigenze definite dai Dipartimenti; b) elaborazione degli indirizzi generali concernenti il personale del Ministero, anche in attuazione di norme, direttive e circolari emanate dalle amministrazioni competenti; programmazione generale del fabbisogno di personale del Ministero, sentiti gli altri dipartimenti; rappresentanza unitaria del Ministero nei rapporti sindacali e indirizzo generale della rappresentanza della parte pubblica nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata; elaborazione ed attuazione delle politiche del personale e gestione delle risorse umane; gestione delle attivita' e dei sistemi informativi legati alla gestione del personale; elaborazione degli indirizzi metodologici in materia di rilevazione ed analisi delle competenze e dei comportamenti anche a fini di valorizzazione del capitale umano; rapporti con soggetti esterni nelle materie di competenza; c) servizi del tesoro incluso il pagamento delle retribuzioni per il personale delle amministrazioni dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni ed il pagamento e la liquidazione di altri assegni erogati dallo Stato a particolari categorie di cittadini; d) definizione delle specifiche esigenze funzionali e delle conseguenti prestazioni e modalita' operative che devono essere assicurate nell'ambito dei sistemi informativi trasversali del Ministero e gestione e sviluppo dei sistemi informativi specifici per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento; gestione e sviluppo delle infrastrutture comuni del Ministero, comprese le reti locali e geografiche, i servizi di posta elettronica, eventuali servizi comuni e generalizzati; attuazione dell'Agenda digitale, in raccordo con gli altri dipartimenti; e) definizione, in coerenza con le direttive impartite dagli uffici competenti per il controllo analogo, e, in materia di sistemi informativi d'intesa con gli altri Dipartimenti, degli indirizzi e delle linee operative relativamente ai rapporti convenzionali con le societa' di cui all'articolo 4, commi 3-bis e 3-ter del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di sistemi informativi e gestione del Programma di razionalizzazione degli acquisti; cura dei relativi rapporti amministrativi, fermi restando i rapporti operativi con la societa' di cui all'articolo 4, comma 3-bis del citato decreto-legge da parte degli altri dipartimenti in materia di sviluppo e gestione di sistemi informativi di specifico interesse; f) comunicazione istituzionale, in relazione alla quale: attua le strategie e le iniziative di comunicazione del Ministero in raccordo con il Portavoce del Ministro, i Dipartimenti e le altre strutture del Ministero; cura lo sviluppo e la gestione del Portale internet del Ministero e della Intranet; assolve agli adempimenti della legge 7 giugno 2000, n. 150; svolge le attivita' di comunicazione istituzionale esterna ed interna; promuove la conoscenza delle attivita' del Ministero; coordina e gestisce le funzioni di informazione e assistenza agli utenti; supporta e gestisce gli eventi e le manifestazioni; cura le attivita' di customer satisfaction; promuove e coordina la realizzazione delle carte dei servizi erogati dal Ministero; svolge le funzioni di ufficio di statistica del Ministero; g) contenzioso e affari legali nelle materie di competenza; h) coordinamento del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; supporto alle attivita' nelle politiche di spending review con riferimento agli aspetti relativi agli approvvigionamenti pubblici. 2. Il capo del Dipartimento assicura il coordinamento, la promozione e lo sviluppo nelle materie delle politiche del personale del Ministero, la programmazione delle risorse, la qualita' dei processi e dell'organizzazione, il coordinamento del sistema informativo del personale del Ministero e degli altri progetti comuni relativi alla gestione delle risorse e l'integrazione dei relativi sistemi informativi, della comunicazione istituzionale. 3. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale: a) Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali; b) Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione; c) Direzione del personale; d) Direzione della comunicazione istituzionale; e) Direzione dei servizi erogati alle amministrazioni e a terzi. 4. Per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca nelle materie di competenza degli uffici di cui al presente articolo e' assegnato al Dipartimento un posto di funzione di livello dirigenziale generale, anche al fine di garantire le funzioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. 5. Alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento operano uffici di livello dirigenziale non generale nonche' un corpo di ispettori di livello dirigenziale non generale per le verifiche nelle materie di competenza del Dipartimento. In relazione al contenuto dell'attivita' da svolgersi, il Capo Dipartimento puo' delegare ad una o piu' Direzioni generali del Dipartimento la responsabilita' funzionale relativa alle attivita' di uno o piu' componenti del corpo degli ispettori. Le competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale sono: coordinamento e segreteria del capo Dipartimento, consulenza giuridico-legale e contenzioso nelle materie di competenza del Dipartimento non attribuite alle direzioni, sviluppo organizzativo e analisi dei processi, comunicazione in raccordo con la Direzione di cui al comma 3, lettera d), controllo di gestione, relazioni sindacali e coordinamento del corpo ispettivo. 6. Gli uffici dirigenziali generali di cui al comma 3 provvedono, ciascuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni, per quanto riguarda gli eventuali rapporti con organismi internazionali nelle materie di pertinenza dipartimentale.
Note all'art. 13:
- Il riferimento al testo del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e' riportato nelle note alle premesse. - Si riporta il testo vigente dei commi 3-bis e 3-ter dell'art. 4 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135: «Art. 4 (Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di societa' pubbliche). - (Omissis). 3-bis. Le attivita' informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, nonche' le attivita' di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla Consip S.p.A. ai sensi di legge e di statuto, sono trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.A., che, sulla base delle strategie di sviluppo per l'informatica definite dal Ministero dell'economia e delle finanze, di comune intesa tra i capi dei Dipartimenti, ai fini del conseguimento degli obiettivi di controllo e monitoraggio della finanza pubblica e di razionalizzazione ed efficientamento dell'amministrazione pubblica, svolge le correlate attivita' di progettazione tecnica, sviluppo e conduzione. Conseguentemente, la Sogei S.p.A. stipula, entro il 30 giugno 2015, con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze, unitariamente per il Ministero, ivi incluso il Sistema informativo della fiscalita', un apposito accordo quadro non normativo, in cui, sulla base del modello relazionale definito dal Ministero, che tenga conto delle specificita' organizzative e operative dei singoli Dipartimenti dell'Amministrazione economico-finanziaria e delle Agenzie fiscali, degli obiettivi di cui al periodo precedente e delle esigenze di operativita' della Sogei S.p.A., sono disciplinati i servizi erogati e fissati relativi costi, regole e meccanismi di monitoraggio. Nell'ambito dell'accordo quadro di cui al periodo precedente le singole articolazioni dipartimentali del Ministero e le Agenzie fiscali stipulano a loro volta accordi derivati che, sulla base dei servizi regolamentati e dei relativi corrispettivi, determinano le specifiche prestazioni da erogare da parte della Sogei S.p.A. Resta fermo, fino alla stipula del predetto accordo, quanto previsto dai contratti attualmente in vigore tra il Ministero e la Sogei S.p.A. Al fine di assicurare l'esercizio del controllo analogo il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi fornisce i necessari elementi informativi alle competenti articolazioni dell'Amministrazione. Al fine di assicurare e supportare le attivita' di supervisione, verifica e monitoraggio della attivita' e della qualita' dei servizi foniti dalla Sogei S.p.A. il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi si coordina con le competenti articolazioni dell'Amministrazione economico-finanziaria. Nell'ambito delle attivita' relative alla definizione del modello relazionale, sono effettuate congiuntamente con i Dipartimenti e le Agenzie le attivita' di ricognizione e valutazione dei beni strumentali del Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' dei relativi rapporti contrattuali in essere, propedeutiche alla stipulazione dell'accordo quadro di cui al presente comma. Ai fini della omogeneizzazione del modello di relazione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Sogei S.p.A., dal 30 giugno 2015, le infrastrutture informatiche di proprieta' del Ministero dell'economia e delle finanze sono conferite alla Sogei S.p.A., ferma restando la facolta' per le strutture ministeriali conferenti di fornire indirizzi operativi sulla gestione delle stesse. All'acquisto dell'efficacia della suddetta operazione di scissione, le disposizioni normative che affidano a Consip S.p.A. le attivita' oggetto di trasferimento si intendono riferite a Sogei S.p.A. 3-ter. Fermo restando lo svolgimento da parte di Consip S.p.A. delle attivita' ad essa affidate con provvedimenti normativi, le attivita' di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti, di centrale di committenza e di e-procurement continuano ad essere svolte dalla Consip S.p.A. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 12, commi da 2 a 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. possono avere ad oggetto anche attivita' di manutenzione. La medesima societa' svolge, inoltre, le attivita' ad essa affidate con provvedimenti amministrativi del Ministero dell'economia e delle finanze. Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonche' i tempi e le modalita' di realizzazione delle attivita', si avvale di Consip S.p.A, nella sua qualita' di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi. (Omissis).». - La legge 7 giugno 2000, n. 150 recante «Disciplina delle attivita' di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2000, n. 136. - Si riporta il testo vigente dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale): «Art. 9 (Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento). - 1. Nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti di cui all'art. 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, operante presso l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e' istituito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 2. I soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che svolgono attivita' di centrale di committenza ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 richiedono all'Autorita' l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori. I soggetti aggregatori di cui al presente comma possono stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni. L'ambito territoriale di competenza dei soggetti di cui al presente comma coincide con la regione di riferimento esclusivamente per le categorie merceologiche e le soglie individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata sono definiti i requisiti per l'iscrizione tra cui il carattere di stabilita' dell'attivita' di centralizzazione, nonche' i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e di servizi con riferimento ad ambiti, anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata, e' istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministero dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attivita' e le modalita' operative. 2-bis. Nell'ambito del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori opera un Comitato guida, disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, il quale, oltre ai compiti previsti dal medesimo decreto, fornisce attraverso linee guida indicazioni utili per favorire lo sviluppo delle migliori pratiche con riferimento alle procedure di cui al comma 3 da parte dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, ivi inclusa la determinazione delle fasce di valori da porre a base d'asta e delle modalita' per non discriminare o escludere le micro e le piccole imprese. I soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 trasmettono al Comitato guida, nel caso di non allineamento alle linee guida di cui al periodo precedente, una preventiva comunicazione specificamente motivata sulla quale il Comitato guida puo' esprimere proprie osservazioni. 3. Fermo restando quanto previsto all'art. 1, commi 449, 450 e 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'art. 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'art. 1, comma 7, all'art. 4, comma 3-quater e all'art. 15, comma 13, lettera d) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi, d'intesa con la Conferenza unificata, sentita l'Autorita' nazionale anticorruzione, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione ai sensi del comma 9, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonche' le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonche' le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento delle relative procedure. Per le categorie di beni e servizi individuate dal decreto di cui al periodo precedente, l'Autorita' nazionale anticorruzione non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrano a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore. Con il decreto di cui al presente comma sono, altresi', individuate le relative modalita' di attuazione. 3-bis. Le amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a Consip Spa o agli altri soggetti aggregatori ai sensi del comma 3 possono procedere, qualora non siano disponibili i relativi contratti di Consip Spa o dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria. In tale caso l'Autorita' nazionale anticorruzione rilascia il codice identificativo di gara (CIG). 4. 4-bis. 5. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e di servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1. In ogni caso il numero complessivo dei soggetti aggregatori presenti sul territorio nazionale non puo' essere superiore a 35. 6. In alternativa all'obbligo di cui al comma 5 e ferma restando la facolta' per le regioni di costituire centrali di committenza anche unitamente ad altre regioni secondo quanto previsto all'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le regioni possono stipulare con il Ministero dell'economia e delle finanze apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti sulla cui base Consip S.p.A. svolge attivita' di centrale di committenza per gli enti del territorio regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 7. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 11 e 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n 111, l'Autorita' nazionale anticorruzione, a partire dal 1° ottobre 2014, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'art. 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, fornisce, tenendo anche conto della dinamica dei prezzi dei diversi beni e servizi, alle amministrazioni pubbliche un'elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, nonche' pubblica sul proprio sito web i prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche amministrazioni per gli acquisti di tali beni e servizi. I prezzi di riferimento pubblicati dall'Autorita' e dalla stessa aggiornati entro il 1° ottobre di ogni anno, sono utilizzati per la programmazione dell'attivita' contrattuale della pubblica amministrazione e costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione, anche per le procedure di gara aggiudicate all'offerta piu' vantaggiosa, in tutti i casi in cui non e' presente una convenzione stipulata ai sensi dell'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in ambito nazionale ovvero nell'ambito territoriale di riferimento. I contratti stipulati in violazione di tale prezzo massimo sono nulli. 8. In fase di prima applicazione, la determinazione dei prezzi di riferimento e' effettuata sulla base dei dati rilevati dalle stazioni appaltanti che hanno effettuato i maggiori volumi di acquisto, come risultanti dalla banca dati nazionale dei contratti pubblici. 8-bis. Nell'ottica della semplificazione e dell'efficientamento dell'attuazione dei programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione europea, il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di Consip S.p.A., nella sua qualita' di centrale di committenza ai sensi dell'art. 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sulla base di convenzione disciplinante i relativi rapporti per lo svolgimento di procedure di gara finalizzate all'acquisizione, da parte delle autorita' di gestione, certificazione e audit istituite presso le singole amministrazioni titolari dei programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione europea, di beni e di servizi strumentali all'esercizio delle relative funzioni. 9. Al fine di garantire la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e di servizi, di cui al comma 3, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e di servizi destinato al finanziamento delle attivita' svolte dai soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, con la dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al precedente periodo, che tengono conto anche dell'allineamento, da parte dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, delle indicazioni del Comitato guida fornite ai sensi del comma 2-bis del presente articolo. 10. Le entrate derivanti dal riversamento al bilancio dello Stato degli avanzi di gestione di cui all'art. 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, conseguiti negli anni 2012 e 2013, sono utilizzate, per gli anni 2014 e 2015, nel limite di 5 milioni di euro per ciascun anno, oltre che per il potenziamento delle strutture dell'amministrazione finanziaria, per il finanziamento delle attivita' svolte da Consip S.p.a. nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti delle Pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. A tal fine, le somme versate in uno specifico capitolo di entrata sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze anche ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del personale e dei servizi.». |
| Art. 14
Attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi
1. La Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali svolge le seguenti funzioni con riguardo a tutto il Ministero: acquisizione, amministrazione, manutenzione, servizi di igiene ambientale degli immobili del Ministero con i relativi impianti tecnologici non informatici; salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; gestione degli spazi e delle superfici interni ed esterni; gestione del patrimonio mobiliare del Ministero, anche di rilievo storico-artistico; gestione degli affari e dei servizi di carattere generale, del protocollo e della corrispondenza; coordinamento e definizione del modello unitario di protocollo e gestione documentale in raccordo con gli altri dipartimenti; gestione contabile del Dipartimento, in raccordo con le Direzioni del Dipartimento; gestione unificata nelle materie comuni a piu' dipartimenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279; servizio di economato e provveditorato, anche attraverso il ricorso agli strumenti informatici previsti per l'acquisto di beni e servizi; cura dei rapporti amministrativi con la societa' dedicata di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di Programma di razionalizzazione degli acquisti; coordinamento dell'attivita' relativa all'attuazione del progetto di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni e funzioni di indirizzo e controllo strategico, compresa la gestione della piattaforma di e-procurement, anche in riferimento al sistema nazionale di public procurement, nei confronti della societa' dedicata; coordinamento del Tavolo tecnico soggetti aggregatori in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66; supporto alle attivita' di cui al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, articolo 49-bis, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, di revisione della spesa, per l'attuazione delle politiche di spending review per gli aspetti relativi agli approvvigionamenti pubblici; procedure di gara fino alla dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione, per l'acquisizione di beni e servizi per il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi che esulano dalle attribuzioni specifiche di altre Direzioni e uffici, sulla base dei fabbisogni e delle istruttorie degli uffici dipartimentali richiedenti laddove non sussista obbligo di ricorso al sistema delle convenzioni od altri strumenti di negoziazione ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Rilevamento, analisi delle esigenze logistiche e degli uffici centrali e locali ed attuazione delle misure atte al loro soddisfacimento; coordinamento delle attivita' propedeutiche finalizzate alla presa in consegna degli immobili degli uffici centrali e periferici; razionalizzazione degli immobili e degli spazi degli uffici centrali e territoriali; rapporti con l'Agenzia del demanio; contenzioso nelle materie di competenza. 2. La Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione svolge le seguenti funzioni: definizione delle specifiche esigenze funzionali e delle conseguenti prestazioni e modalita' operative che devono essere assicurate, nell'ambito dei sistemi informativi trasversali del Ministero e dei sistemi informativi specifici per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento, in materia di acquisti, logistica, personale, ed altri servizi dipartimentali; pagamento delle retribuzioni per il personale delle amministrazioni dello Stato e gestione del trattamento economico per le amministrazioni pubbliche, comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri dei dati aggregati relativi alla spesa per gli stipendi; definizione di specifiche modalita' operative per le Ragionerie territoriali dello Stato, da adottare, nelle materie di competenza della Direzione, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in materia di stipendi per il personale delle amministrazioni dello Stato; ideazione, sviluppo ed attuazione di progetti di diffusione delle tecnologie informatiche; definizione, d'intesa con gli altri dipartimenti ed in coerenza con le direttive impartite dagli uffici competenti per il controllo analogo, degli indirizzi e delle linee operative relativamente ai rapporti Convenzionali con la societa' dedicata di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di sistemi informativi e cura dei relativi rapporti amministrativi; attuazione dell'Agenda digitale in raccordo con gli altri dipartimenti; rapporti con l'Agenzia per l'Italia Digitale; gestione coordinata dei progetti e dei servizi relativi ai sistemi informativi trasversali del Ministero ed ai sistemi informativi specifici per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento; gestione e sviluppo delle infrastrutture informatiche comuni del Ministero, ivi comprese le reti locali e geografiche, gli impianti e le reti di fonia, i servizi di posta elettronica, eventuali servizi comuni e generalizzati. 3. La Direzione del personale svolge le seguenti funzioni con riguardo a tutto il personale del Ministero: elaborazione e definizione delle politiche del personale alla luce di modelli innovativi di gestione, valorizzazione e sviluppo, anche attraverso l'implementazione di banche dati l'ausilio di strumenti innovativi in materia di rilevazione ed analisi delle competenze e dei comportamenti, anche a fini di valorizzazione del capitale umano; verifica degli impatti normativi ed economico finanziari dei provvedimenti di competenza della direzione; programmazione e dimensionamento degli organici del Ministero sulla base dei fabbisogni rilevati; selezione, reclutamento, formazione, sviluppo professionale, valutazione della performance riferita al personale nonche' organizzazione delle competenze; cessazioni dal servizio; procedimenti disciplinari; mobilita', comandi, aspettative, distacchi e fuori ruolo del personale; trattamento giuridico, retributivo e previdenziale; contratti di lavoro del personale inquadrato nelle aree funzionali; istruttoria per il conferimento degli incarichi dirigenziali, atti di conferimento, contratti di lavoro e relativi rapporti con gli organi di controllo; gestione dei fondi per la retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti e del fondo risorse decentrate per il personale delle Aree; attuazione di politiche di benessere organizzativo e di conciliazione vita-lavoro anche attraverso la rilevazione e l'analisi del livello di benessere del personale e lo svolgimento di analisi di clima; gestione degli adempimenti relativi alle denunce per infortuni; conservazione e gestione dei fascicoli personali, definizione e gestione delle banche dati, del ruolo dei dirigenti e del ruolo unico del personale; rilascio autorizzazioni per lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali e anagrafe degli incarichi; contenzioso nelle materie di competenza della direzione e rappresentanza in giudizio di cui all' articolo 417-bis del codice di procedura civile; rapporti con la Scuola nazionale di amministrazione e con Enti e altre scuole di formazione del personale pubblico al fine di garantire il soddisfacimento dei fabbisogni formativi del Ministero; rapporti con Universita' e istituti scolastici per lo svolgimento di tirocini presso le strutture del Ministero, con l'Aran, con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e con gli altri soggetti nazionali e internazionali, coinvolti nelle materie di competenza. 4. La Direzione della comunicazione istituzionale assicura per il Ministero l'attuazione della strategia di comunicazione in coordinamento con il Portavoce del Ministro, i Dipartimenti e le altre strutture del Ministero. A tal fine svolge le seguenti funzioni: sviluppo e gestione delle iniziative di comunicazione del Ministero in conformita' ai principi generali previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150; elaborazione del piano di comunicazione annuale del Ministero, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 150 del 2000; coordinamento dei progetti di comunicazione interdipartimentali, assicurandone l'integrazione funzionale; promozione di campagne informative di pubblico interesse; coordinamento e gestione di eventi e manifestazioni del Dipartimento e supporto ad eventi e manifestazioni del Ministero; sviluppo di iniziative volte a promuovere l'immagine e il rispetto dell'identita' visiva del Ministero; gestione della biblioteca storica e delle iniziative di comunicazione ad esse collegate; sviluppo e gestione del Portale internet del Ministero e della Intranet; coordinamento della comunicazione interna del Ministero; supporto alle attivita' di comunicazione istituzionale di Comitati e Commissioni cui partecipa il Ministero; sviluppo e gestione delle attivita' di relazione con il pubblico. Tenuta e aggiornamento del registro degli accessi ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; monitoraggio della qualita' dei servizi e della soddisfazione dei cittadini; studi e analisi di dati e informazioni sulle attivita' di customer satisfaction; promozione e coordinamento delle carte dei servizi erogati dal Ministero; svolge le funzioni di ufficio di statistica del Ministero e provvede al coordinamento dell'informazione statistica e ai rapporti con l'ISTAT ed il Servizio statistico nazionale (SISTAN). 5. La Direzione dei servizi erogati alle amministrazioni e ai terzi svolge le seguenti funzioni: segreteria del Comitato di verifica per le cause di servizio; organizzazione e coordinamento della Commissione medica superiore e delle Commissioni mediche di verifica; emissione ordini di pagamento conseguenti a pronunce degli organi della giustizia amministrativa, contabile e tributaria per violazione del termine ragionevole di durata dei processi e su pronunce di condanna emesse dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali per l'inosservanza dei diritti sanciti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali; riparazioni pecuniarie per ingiusta detenzione ed errore giudiziario; risarcimenti per casi di responsabilita' civile dei giudici; spese per liti e arbitraggi; gestione dei ruoli di spesa fissa sugli indennizzi per soggetti danneggiati da complicanze da vaccinazioni obbligatorie, da trasfusione di sangue ed emoderivati e per gli affetti da sindrome da talidomide; gestione dei ruoli fissi di spesa per i vitalizi a favore delle vittime del terrorismo, della criminalita' organizzata, del dovere e soggetti equiparati; gestione delle pensioni tabellari militari erogate all'estero; servizio delle pensioni di guerra; recupero crediti erariali derivanti da sentenze di condanna della Corte dei conti in materia di responsabilita' amministrativa; sanzioni alternative su condanne a carico delle stazioni appaltanti; rapporti con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per forniture degli stampati comuni e delle pubblicazioni della pubblica amministrazione e Gazzette Ufficiali; gestione del servizio dei depositi definitivi; segreterie della Commissione per gli ex perseguitati politici, antifascisti e razziali e della Commissione per gli ex deportati dei campi di sterminio nazisti e dei loro congiunti e concessione degli assegni vitalizi; adempimenti connessi al pagamento dei benefici previsti dalla legge 27 dicembre 2002, n. 288, in favore dei grandi invalidi; adempimenti connessi al condono edilizio di cui al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; indennizzi per i beni perduti all'estero; definizione di specifiche modalita' operative per le Ragionerie territoriali dello Stato, da adottare, nelle materie di competenza della Direzione, d'intesa il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; contenzioso nelle materie di competenza; attivita' residuale in materia di procedimenti sanzionatori per irregolarita' nella trasmissione delle ricette mediche di cui all'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo n. 279 del 1997: «Art. 4 (Gestione unificata delle spese strumentali). - 1. Al fine del contenimento dei costi e di evitare duplicazioni di strutture, la gestione di talune spese a carattere strumentale, comuni a piu' centri di responsabilita' amministrativa nell'ambito dello stesso Ministero, puo' essere affidata ad un unico ufficio o struttura di servizio. 2. L'individuazione delle spese che sono svolte con le modalita' di cui al comma 1, nonche' degli uffici o strutture di gestione unificata, e' effettuata dal Ministro competente, con proprio decreto, previo assenso Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 3. I titolari dei centri di responsabilita' amministrativa ai quali le spese comuni sono riferite provvedono a quanto necessario affinche' l'ufficio di gestione unificata, possa procedere, anche in via continuativa, all'esecuzione delle spese e all'imputazione delle stesse all'unita' previsionale di rispettiva pertinenza.». - Il riferimento al testo del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414 e successive modifiche ed integrazioni e' riportato nelle note all'art. 8. - Il testo vigente dell'art. 9 del citato decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e' riportato nelle note all'art. 13. - Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art. 49-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia): «Art. 49-bis (Misure per il rafforzamento della spending review). - (Omissis). 2. Ai fini della razionalizzazione della spesa e del coordinamento della finanza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, puo' nominare con proprio decreto un Commissario straordinario, con il compito di formulare indirizzi e proposte, anche di carattere normativo, nelle materie e per i soggetti di cui al comma 1, terzo periodo. (Omissis).». - Si riporta il testo vigente dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. legge finanziaria 2000): «Art. 26 (Acquisto di beni e servizi). - 1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di societa' di consulenza specializzate, selezionate anche in deroga alla normativa di contabilita' pubblica, con procedure competitive tra primarie societa' nazionali ed estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantita' massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello Stato anche con il ricorso alla locazione finanziaria. I contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di congruita' economica. Ove previsto nel bando di gara, le convenzioni possono essere stipulate con una o piu' imprese alle stesse condizioni contrattuali proposte dal miglior offerente. 2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'art. 17, comma 25, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, non e' richiesto per le convenzioni di cui al comma 1 del presente articolo. Alle predette convenzioni e ai relativi contratti stipulati da amministrazioni dello Stato, in luogo dell'art. 3, comma 1, lettera g), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si applica il comma 4 del medesimo art. 3 della stessa legge. 3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualita', come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma e' causa di responsabilita' amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti. 3-bis. I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3. 4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma 3, richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il parere tecnico circa le caratteristiche tecnico-funzionali e l'economicita' dei prodotti acquisiti. Annualmente i responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di direzione politica una relazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione, ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai servizi di controllo interno. 5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta annualmente alle Camere una relazione che illustra le modalita' di attuazione del presente articolo nonche' i risultati conseguiti.». - Si riporta il testo vigente dell'art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001): «Art. 58 (Consumi intermedi). - 1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per pubbliche amministrazioni si intendono quelle definite dall'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Le convenzioni di cui al citato art. 26 sono stipulate dalla Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP) Spa, per conto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ovvero di altre pubbliche amministrazioni di cui al presente comma, e devono indicare, anche al fine di tutelare il principio della libera concorrenza e dell'apertura dei mercati, i limiti massimi dei beni e dei servizi espressi in termini di quantita'. Le predette convenzioni indicano altresi' il loro periodo di efficacia. 2. All'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo le parole: "amministrazioni dello Stato" sono inserite le seguenti: "anche con il ricorso alla locazione finanziaria". 3. Con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri per la standardizzazione e l'adeguamento dei sistemi contabili delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso strumenti elettronici e telematici, finalizzati anche al monitoraggio della spesa e dei fabbisogni. 4. Con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i tempi e le modalita' di pagamento dei corrispettivi relativi alle forniture di beni e servizi nonche' i relativi sistemi di collaudo o atti equipollenti. 5. Con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le procedure di scelta del contraente e le modalita' di utilizzazione degli strumenti elettronici ed informatici che le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare ai fini dell'acquisizione di beni e servizi, assicurando la parita' di condizioni dei partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e di semplificazione della procedura. 6. Ai fini della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni mobili durevoli, gli stanziamenti di conto capitale destinati a tale scopo possono essere trasformati in canoni di locazione finanziaria. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica autorizza la trasformazione e certifica l'equivalenza dell'onere finanziario complessivo.». - Il riferimento al testo del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e' riportato nelle note alle premesse. - Il testo del comma 3-bis dell'art. 4 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e' riportato nelle Note all'art. 13. - Si riporta il testo vigente dell'art. 417-bis del codice di procedura civile: «Art. 417-bis (Difesa delle pubbliche amministrazioni). - Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell'art. 413, limitatamente al giudizio di primo grado le amministrazioni stesse possono stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti. Per le amministrazioni statali o ad esse equiparate, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, la disposizione di cui al comma precedente si applica salvo che l'Avvocatura dello Stato competente per territorio, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, determini di assumere direttamente la trattazione della causa dandone immediata comunicazione ai competenti uffici dell'amministrazione interessata, nonche' al Dipartimento della funzione pubblica, anche per l'eventuale emanazione di direttive agli uffici per la gestione del contenzioso del lavoro. In ogni altro caso l'Avvocatura dello Stato trasmette immediatamente, e comunque non oltre 7 giorni dalla notifica degli atti introduttivi, gli atti stessi ai competenti uffici dell'amministrazione interessata per gli adempimenti di cui al comma precedente. Gli enti locali, anche al fine di realizzare economie di gestione, possono utilizzare le strutture dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno, alle quali conferiscono mandato nei limiti di cui al primo comma.». - Il riferimento al testo della legge 7 giugno 2000, n. 150 e' riportato nelle note all'art. 13. - Si riporta il testo vigente dell'art. 11 della citata legge n. 150 del 2000: «Art. 11 (Programmi di comunicazione). - 1. In conformita' a quanto previsto dal capo I della presente legge e dall'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonche' dalle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei ministri, le amministrazioni statali elaborano annualmente il programma delle iniziative di comunicazione che intendono realizzare nell'anno successivo, comprensivo dei progetti di cui all'art. 13, sulla base delle indicazioni metodologiche del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il programma e' trasmesso entro il mese di novembre di ogni anno allo stesso Dipartimento. Iniziative di comunicazione non previste dal programma possono essere promosse e realizzate soltanto per particolari e contingenti esigenze sopravvenute nel corso dell'anno e sono tempestivamente comunicate al Dipartimento per l'informazione e l'editoria. 2. Per l'attuazione dei programmi di comunicazione il Dipartimento per l'informazione e l'editoria provvede in particolare a: a) svolgere funzioni di centro di orientamento e consulenza per le amministrazioni statali ai fini della messa a punto dei programmi e delle procedure. Il Dipartimento puo' anche fornire i supporti organizzativi alle amministrazioni che ne facciano richiesta; b) sviluppare adeguate attivita' di conoscenza dei problemi della comunicazione pubblica presso le amministrazioni; c) stipulare, con i concessionari di spazi pubblicitari, accordi quadro nei quali sono definiti i criteri di massima delle inserzioni radiofoniche, televisive o sulla stampa, nonche' le relative tariffe.». - Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80. - La legge 27 dicembre 2002, n. 288 recante «Provvidenze in favore dei grandi invalidi» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305. - Il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 2003, n. 229, S.O. - Si riporta il testo vigente dell'art. 50 del citato decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326: «Art. 50 (Disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie). - 1. Per potenziare il monitoraggio della spesa pubblica nel settore sanitario e delle iniziative per la realizzazione di misure di appropriatezza delle prescrizioni, nonche' per l'attribuzione e la verifica del budget di distretto, di farmacovigilanza e sorveglianza epidemiologica, il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministero della salute e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, definisce i parametri della Tessera sanitaria (TS); il Ministero dell'economia e delle finanze cura la generazione e la progressiva consegna della TS, a partire dal 1° gennaio 2004, a tutti i soggetti gia' titolari di codice fiscale nonche' ai soggetti che fanno richiesta di attribuzione del codice fiscale ovvero ai quali lo stesso e' attribuito d'ufficio. La TS reca in ogni caso il codice fiscale del titolare, anche in codice a barre nonche' in banda magnetica, quale unico requisito necessario per l'accesso alle prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN). 1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze cura la generazione e la consegna della tessera sanitaria a tutti i soggetti destinatari, indicati al comma 1, entro il 31 marzo 2006. 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, entro il 15 dicembre 2003 approva i modelli di ricettari medici standardizzati e di ricetta medica a lettura ottica, ne cura la successiva stampa e distribuzione alle aziende sanitarie locali, alle aziende ospedaliere e, ove autorizzati dalle regioni, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed ai policlinici universitari, che provvedono ad effettuarne la consegna individuale a tutti i medici del SSN abilitati dalla regione ad effettuare prescrizioni, da tale momento responsabili della relativa custodia. I modelli equivalgono a stampati per il fabbisogno delle amministrazioni dello Stato. 3. Il modello di ricetta e' stampato su carta filigranata ai sensi del decreto del Ministro della sanita' 11 luglio 1988, n. 350, e, sulla base di quanto stabilito dal medesimo decreto, riproduce le nomenclature e i campi per l'inserimento dei dati prescritti dalle vigenti disposizioni in materia. Il vigente codice a barre e' sostituito da un analogo codice che esprime il numero progressivo regionale di ciascuna ricetta; il codice a barre e' stampato sulla ricetta in modo che la sua lettura ottica non comporti la procedura di separazione del tagliando di cui all'art. 87 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Sul modello di ricetta figura in ogni caso un campo nel quale, all'atto della compilazione, e' riportato sempre il numero complessivo dei farmaci ovvero degli accertamenti specialistici prescritti ovvero dei dispositivi di assistenza protesica e di assistenza integrativa. Nella compilazione della ricetta e' sempre riportato il solo codice fiscale dell'assistito, in luogo del codice sanitario. 4. Le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e, ove autorizzati dalle regioni, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed i policlinici universitari consegnano i ricettari ai medici del SSN di cui al comma 2, in numero definito, secondo le loro necessita', e comunicano immediatamente al Ministero dell'economia e delle finanze, in via telematica, il nome, il cognome, il codice fiscale dei medici ai quali e' effettuata la consegna, l'indirizzo dello studio, del laboratorio ovvero l'identificativo della struttura sanitaria nei quali gli stessi operano, nonche' la data della consegna e i numeri progressivi regionali delle ricette consegnate. Con provvedimento dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' della trasmissione telematica. 5. Il Ministero dell'economia e delle finanze cura il collegamento, mediante la propria rete telematica, delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dei policlinici universitari di cui al comma 4, delle farmacie, pubbliche e private, dei presidi di specialistica ambulatoriale, delle strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa e degli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari, di seguito denominati, ai fini del presente articolo, "strutture di erogazione di servizi sanitari". Con provvedimento dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono stabiliti i parametri tecnici per la realizzazione del software certificato che deve essere installato dalle strutture di erogazione di servizi sanitari, in aggiunta ai programmi informatici dagli stessi ordinariamente utilizzati, per la trasmissione dei dati di cui ai commi 6 e 7; tra i parametri tecnici rientra quello della frequenza temporale di trasmissione dei dati predetti. 5-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, a partire dal 1° luglio 2007, il Ministero dell'economia e delle finanze rende disponibile il collegamento in rete dei medici del SSN di cui al comma 2, in conformita' alle regole tecniche concernenti il Sistema pubblico di connettivita' ed avvalendosi, ove possibile, delle infrastrutture regionali esistenti, per la trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero dell'economia e delle finanze e delle certificazioni di malattia all'INPS, secondo quanto previsto all'art. 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanare, entro il 30 aprile 2007, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e del lavoro e della previdenza sociale, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le regole tecniche concernenti i dati di cui al presente comma e le modalita' di trasmissione (336). Ai fini predetti, il parere del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione e' reso entro il 31 marzo 2007; in mancanza, il predetto decreto puo' essere comunque emanato. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono emanate le ulteriori disposizioni attuative del presente comma. 5-ter. Per la trasmissione telematica dei dati delle ricette di cui al comma 5-bis, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, e' definito un contributo da riconoscere ai medici convenzionati con il SSN, per l'anno 2008, nei limiti di 10 milioni di euro. Al relativo onere si provvede utilizzando le risorse di cui al comma 12. 6. Le strutture di erogazione di servizi sanitari effettuano la rilevazione ottica e la trasmissione dei dati di cui al comma 7, secondo quanto stabilito nel predetto comma e in quelli successivi. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, stabilisce, con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, le regioni e le date a partire dalle quali le disposizioni del presente comma e di quelli successivi hanno progressivamente applicazione. Per l'acquisto e l'installazione del software di cui al comma 5, secondo periodo, alle farmacie private di cui al primo periodo del medesimo comma e' riconosciuto un contributo pari ad euro 250, sotto forma di credito d'imposta fruibile anche in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla data nella quale il Ministero dell'economia e delle finanze comunica, in via telematica alle farmacie medesime avviso di corretta installazione e funzionamento del predetto software. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, nonche' del valore della produzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui all'art. 63 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al relativo onere, valutato in 4 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede nell'ambito delle risorse di cui al comma 12. 7. All'atto della utilizzazione di una ricetta medica recante la prescrizione di farmaci, sono rilevati otticamente i codici a barre relativi al numero progressivo regionale della ricetta, ai dati delle singole confezioni dei farmaci acquistati nonche' il codice a barre della TS; sono comunque rilevati i dati relativi alla esenzione. All'atto della utilizzazione di una ricetta medica recante la prescrizione di prestazioni specialistiche ovvero dei dispositivi di assistenza protesica e di assistenza integrativa, sono rilevati otticamente i codici a barre relativi al numero progressivo regionale della ricetta nonche' il codice a barre della TS; sono comunque rilevati i dati relativi alla esenzione nonche' inseriti i codici del nomenclatore delle prestazioni specialistiche ovvero i codici del nomenclatore delle prestazioni di assistenza protesica ovvero i codici del repertorio dei prodotti erogati nell'ambito dell'assistenza integrativa. In ogni caso, e' previamente verificata la corrispondenza del codice fiscale del titolare della TS con quello dell'assistito riportato sulla ricetta; in caso di assenza del codice fiscale sulla ricetta, quest'ultima non puo' essere utilizzata, salvo che il costo della prestazione venga pagato per intero. In caso di utilizzazione di una ricetta medica senza la contestuale esibizione della TS, il codice fiscale dell'assistito e' rilevato dalla ricetta. Per la rilevazione dalla ricetta dei dati di cui al decreto attuativo del comma 5 del presente articolo, e' riconosciuto per gli anni 2006 e 2007 un contributo, nei limiti di 10 milioni di euro, da definire con apposita convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute e le associazioni di categoria interessate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalita' erogative. Al relativo onere si provvede utilizzando le risorse di cui al comma 12. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo' prevedere periodi transitori, durante i quali, in caso di riscontro della mancata corrispondenza del codice fiscale del titolare della tessera sanitaria con quello dell'assistito riportato sulla ricetta, tale difformita' non costituisce impedimento per l'erogazione della prestazione e l'utilizzazione della relativa ricetta medica ma costituisce anomalia da segnalare tra i dati di cui al comma 8. 8. I dati rilevati ai sensi del comma 7 sono trasmessi telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di utilizzazione della ricetta medica, anche per il tramite delle associazioni di categoria e di soggetti terzi a tal fine individuati dalle strutture di erogazione dei servizi sanitari; il software di cui al comma 5 assicura che gli stessi dati vengano rilasciati ai programmi informatici ordinariamente utilizzati dalle strutture di erogazione di servizi sanitari, fatta eccezione, relativamente al codice fiscale dell'assistito, per le farmacie, pubbliche e private e per le strutture di erogazione dei servizi sanitari non autorizzate al trattamento del codice fiscale dell'assistito. Il predetto software assicura altresi' che in nessun caso il codice fiscale dell'assistito possa essere raccolto o conservato in ambiente residente, presso le farmacie, pubbliche e private, dopo la conferma della sua ricezione telematica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze. 8-bis. La mancata o tardiva trasmissione dei dati nel termine di cui al comma 8 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di 2 euro per ogni ricetta per la quale la violazione si e' verificata. 8-ter Per le ricette trasmesse nei termini di cui al comma 8, la mancanza di uno o piu' elementi della ricetta di cui al decreto attuativo del comma 5 del presente articolo e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di 2 euro per ogni ricetta per la quale la violazione si e' verificata. 8-quater. L'accertamento della violazione di cui ai commi 8-bis e 8-ter e' effettuato dal Corpo della Guardia di finanza, che trasmette il relativo rapporto, ai sensi dell'art. 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla direzione provinciale dei servizi vari competente per territorio, per i conseguenti adempimenti. Dell'avvenuta apertura del procedimento e della sua conclusione viene data notizia, a cura della direzione provinciale dei servizi vari, alla competente ragioneria provinciale dello Stato. 8-quinquies. Con riferimento alle ricette per le quali non risulta associato il codice fiscale dell'assistito, rilevato secondo quanto previsto dal presente articolo, l'azienda sanitaria locale competente non procede alla relativa liquidazione, fermo restando che, in caso di ricette redatte manualmente dal medico, il farmacista non e' responsabile dalla mancata rispondenza del codice fiscale rilevato rispetto a quello indicato sulla ricetta che fara' comunque fede a tutti gli effetti. 9. Al momento della ricezione dei dati trasmessi telematicamente ai sensi del comma 5-bis e del comma 8, il Ministero dell'economia e delle finanze, con modalita' esclusivamente automatiche, li inserisce in archivi distinti e non interconnessi, uno per ogni regione, in modo che sia assolutamente separato, rispetto a tutti gli altri, quello relativo al codice fiscale dell'assistito. Con provvedimento dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i dati che le regioni, nonche' i Ministeri e gli altri enti pubblici di rilevanza nazionale che li detengono, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, con modalita' telematica, nei trenta giorni successivi alla data di emanazione del predetto provvedimento, per realizzare e diffondere in rete, alle regioni e alle strutture di erogazione di servizi sanitari, l'allineamento dell'archivio dei codici fiscali con quello degli assistiti e per disporre le codifiche relative al prontuario farmaceutico nazionale e al nomenclatore ambulatoriale nonche' al nomenclatore delle prestazioni di assistenza protesica e al repertorio dei prodotti erogati nell'ambito dell'assistenza integrativa. 10. Al Ministero dell'economia e delle finanze non e' consentito trattare i dati rilevati dalla TS degli assistiti; allo stesso e' consentito trattare gli altri dati di cui al comma 7 per fornire periodicamente alle regioni gli schemi di liquidazione provvisoria dei rimborsi dovuti alle strutture di erogazione di servizi sanitari. Gli archivi di cui al comma 9 sono resi disponibili all'accesso esclusivo, anche attraverso interconnessione, alle aziende sanitarie locali di ciascuna regione per la verifica ed il riscontro dei dati occorrenti alla periodica liquidazione definitiva delle somme spettanti, ai sensi delle disposizioni vigenti, alle strutture di erogazione di servizi sanitari. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, da emanare entro il 31 marzo 2007, sono definiti i dati, relativi alla liquidazione periodica dei rimborsi erogati alle strutture di erogazione di servizi sanitari, che le aziende sanitarie locali di ogni regione trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' le modalita' di trasmissione. Con protocollo approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministero della salute d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e dalle regioni, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i dati contenuti negli archivi di cui al comma 9 che possono essere trasmessi al Ministero della salute e alle regioni, nonche' le modalita' di tale trasmissione. 10-bis. Fuori dai casi previsti dal presente articolo, i dati delle ricette resi disponibili ai sensi del comma 10 rilevano a fini di responsabilita', anche amministrativa o penale, solo previo riscontro del documento cartaceo dal quale gli stessi sono tratti. 11. L'adempimento regionale, di cui all'art. 52, comma 4, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ai fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del SSN per gli anni 2003, 2004 e 2005, si considera rispettato dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo. Tale adempimento s'intende rispettato anche nel caso in cui le regioni e le province autonome dimostrino di avere realizzato direttamente nel proprio territorio sistemi di monitoraggio delle prescrizioni mediche nonche' di trasmissione telematica al Ministero dell'economia e delle finanze di copia dei dati dalle stesse acquisiti, i cui standard tecnologici e di efficienza ed effettivita', verificati d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, risultino non inferiori a quelli realizzati in attuazione del presente articolo. Con effetto dal 1° gennaio 2004, tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni, ai fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del SSN relativo agli anni 2004 e 2005, e' ricompresa anche l'adozione di tutti i provvedimenti che garantiscono la trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze, da parte delle singole aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere, dei dati di cui al comma 4. 12. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 13. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabile le modalita' per il successivo e progressivo assorbimento, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, della TS nella carta di identita' elettronica o nella carta nazionale dei servizi di cui all'art. 52, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 13-bis. Il contributo di cui al comma 6 e' riconosciuto anche alle farmacie pubbliche con le modalita' indicate dallo stesso comma. Al relativo onere, valutato in euro 400.000,00 per l'anno 2005, si provvede utilizzando le risorse di cui al comma 12.». |
| Art. 15 Uffici di supporto alla giustizia tributaria
1. Gli Uffici di Segreteria delle Commissioni tributarie, regionali e provinciali, sono organi locali del Ministero e svolgono le funzioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545; il relativo personale dipende, unitamente a quello degli Uffici di supporto al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, dal Dipartimento delle finanze. Gli uffici di Segreteria delle Commissioni tributarie si avvalgono dei servizi strumentali e trasversali erogati dalle Ragionerie territoriali dello Stato, ai sensi dell'articolo 16, comma 5.
Note all'art. 15:
- Il riferimento al testo del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 e' riportato nelle note alle premesse. |
| Art. 16 Ragionerie territoriali dello Stato
1. Le Ragionerie territoriali dello Stato sono organi locali del Ministero dell'economia e delle finanze e dipendono organicamente e funzionalmente dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 2. Le Ragionerie territoriali si articolano in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del presente decreto. 3. Le Ragionerie territoriali svolgono a livello territoriale le funzioni attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e quelle attribuite al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi. 4. Le Ragionerie territoriali provvedono alle attivita' in materia di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica con riferimento alle realta' istituzionali presenti nel territorio; esercitano nei confronti degli organi decentrati e degli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato il controllo di regolarita' amministrativo-contabile su tutti gli atti dai quali derivino effetti finanziari per il bilancio dello Stato, esercitano la vigilanza su enti, uffici e gestioni a carattere locale e le altre competenze necessarie per il funzionamento dei servizi. Svolgono altresi' le funzioni che, in seguito all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 2, comma 1-ter del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sono espletate a livello territoriale, nonche' ogni altra attivita' attribuita dalle disposizioni normative vigenti o delegate dai Dipartimenti del Ministero. 5. Al fine del garantire il governo coordinato e l'erogazione dei servizi strumentali e trasversali in ambito territoriale, le Ragionerie territoriali svolgono le funzioni di presidio unitario in favore delle articolazioni territoriali del Ministero. 6. Il supporto per l'erogazione dei servizi istituzionali da parte delle Ragionerie territoriali, attraverso il presidio unitario, anche a favore delle altre pubbliche amministrazioni, e' assicurato dai Dipartimenti del Ministero, per quanto di rispettiva competenza, anche mediante lo sviluppo e l'ampliamento dei sistemi informativi dell'Amministrazione.
Note all'art. 16:
- Si riporta il testo vigente del comma 1-ter dell'art. 2 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 (Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori): «Art. 2 (Disposizioni in materia di potenziamento dell'amministrazione finanziaria ed effettivita' del recupero di imposte italiane all'estero e di adeguamento comunitario). - (Omissis). 1-ter. Al fine di razionalizzare l'assetto organizzativo dell'amministrazione economico-finanziaria, potenziando l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in vista della sua trasformazione, ai sensi dell'art. 40 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in Agenzia fiscale disciplinata dalla sezione II del capo II del titolo V del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, le direzioni territoriali dell'economia e delle finanze sono soppresse. La riduzione delle dotazioni organiche di livello dirigenziale non generale e di livello non dirigenziale derivante dal presente comma concorre a realizzare gli obiettivi fissati dall'art. 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. Le funzioni svolte dalle direzioni territoriali dell'economia e delle finanze sono riallocate prioritariamente presso gli uffici centrali del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, ovvero presso le ragionerie territoriali dello Stato, con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze; con i predetti decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni riallocate ai sensi del presente comma e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire. Il personale in servizio presso le direzioni territoriali dell'economia e delle finanze e' trasferito, a domanda, prioritariamente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, anche in soprannumero con riassorbimento al momento della cessazione dal servizio a qualunque titolo, ovvero e' assegnato alle ragionerie territoriali dello Stato. Si applica il comma 5-bis dell'art. 4-septies del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e successive modificazioni. Nei confronti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato non si applicano le disposizioni di cui all'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le modifiche all'assetto organizzativo interno del Ministero. (Omissis).». |
| Art. 17 Disposizioni in materia di organizzazione degli uffici territoriali
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e' definito il numero e l'articolazione delle Ragionerie territoriali, nonche' il relativo ambito territoriale di riferimento, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche al fine della realizzazione dei poli logistici.
Note all'art. 17:
- Il testo vigente del comma 350 dell'art. 1 della citata legge n. 145 del 2018 e' riportato nelle note alle premesse. |
| Art. 18 Modifica dell'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione
1. All'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Per le specifiche esigenze di consulenza studio e ricerca degli uffici di diretta collaborazione, di cui al presente articolo, e' assegnato un posto di funzione di livello dirigenziale generale, alle dirette dipendenze del Capo di Gabinetto».
Note all'art. 18:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 227 del 2003, come modificato dal presente decreto: «Art. 3 (Funzioni degli uffici di diretta collaborazione). - 1. L'ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto. Tale ufficio, di livello dirigenziale generale, puo' essere articolato, con decreto del Ministro, da adottare su proposta del Capo di Gabinetto, in distinte aree organizzative. Possono essere nominati dal Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto, uno o piu' vice capi di Gabinetto, di cui almeno uno scelto tra i dirigenti preposti a uffici di livello dirigenziale generale dell'amministrazione finanziaria, ovvero tra ufficiali del Corpo della Guardia di finanza. Puo' essere, altresi', nominato dal Ministro, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, un Consigliere diplomatico scelto fra i funzionari della carriera diplomatica. Possono essere, altresi', nominati dal Ministro non piu' di otto Consiglieri scelti fra persone dotate di elevata professionalita' nelle materie di competenza del Ministero ed un Aiutante di campo, scelto tra gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza. Per le specifiche esigenze di consulenza studio e ricerca degli uffici di diretta collaborazione, di cui al presente articolo, e' assegnato un posto di funzione di livello dirigenziale generale, alle dirette dipendenze del Capo di Gabinetto. (Omissis).». |
| Art. 19 Dotazioni organiche
1. In attuazione dell'articolo 1, commi 348 e 350, legge 30 dicembre 2018, n. 145, la dotazione organica del personale dirigenziale del Ministero e' rideterminata, limitatamente alle posizioni dirigenziali non generali, in aumento ai sensi del comma 348 ed in riduzione ai sensi del comma 350, secondo la Tabella A allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante. 2. La riduzione dei posti di cui al comma 1 ha effetto dalla scadenza degli incarichi attualmente in corso, anche per effetto del collocamento a riposo ovvero dalla cessazione del periodo di esonero dal servizio degli attuali titolari.
Note all'art. 19:
- Il testo dei commi 348 e 350 dell'art. 1 della citata legge n. 145 del 2018 e' riportato nelle note alle premesse. |
| Art. 20 Disposizioni transitorie e comuni
1. Fino all'adozione dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 2, ciascun Dipartimento opera, avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione. |
| Art. 21 Strutture tecniche di coordinamento
1. Per finalita' che implicano l'azione unitaria di piu' strutture organizzative afferenti a diversi Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere istituite apposite strutture tecniche di coordinamento, di cui il Ministro si avvale per lo studio, l'analisi e l'approfondimento tecnico di specifiche tematiche. Il decreto disciplina le modalita' operative, nonche' la loro composizione e durata, ferme restando le competenze di ciascun Dipartimento e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. |
| Art. 22 Norme finali ed abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 67, e' abrogato. 2. Ferma l'applicazione dell'articolo 2, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con riferimento alle strutture riorganizzate, la decadenza dagli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale relativi a dette strutture si verifica con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 3. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto e' sottoposto al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 26 giugno 2019
Il Presidente del Consiglio dei ministri Conte
Il Ministro dell'economia e delle finanze Tria
Il Ministro per la pubblica amministrazione Bongiorno Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2019 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1213
Note all'art. 22:
- Si riporta il testo vigente del comma 8 dell'art. 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni): «Art. 2 (Disposizioni in tema di accesso nelle pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle eccedenze e potenziamento della revisione della spesa anche in materia di personale). - (Omissis). 8. Le amministrazioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'esito degli interventi di riorganizzazione di cui al comma 7, provvedono al conferimento degli incarichi dirigenziali per le strutture riorganizzate seguendo le modalita', le procedure ed i criteri previsti dall'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono salvaguardati, fino alla scadenza dei relativi contratti, i rapporti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 mediante conferimento di incarico dirigenziale secondo la disciplina del presente comma. Per un numero corrispondente alle unita' di personale risultante in soprannumero all'esito delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali, e' costituito, in via transitoria e non oltre il 31 dicembre 2014, un contingente ad esaurimento di incarichi dirigenziali da conferire ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando l'obbligo di rispettare le percentuali previste dall'art. 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, calcolate sulla dotazione organica ridotta. Il contingente di tali incarichi, che non puo' superare il valore degli effettivi soprannumeri, si riduce con le cessazioni dal servizio per qualsiasi causa dei dirigenti di ruolo, comprese le cessazioni in applicazione dell'art. 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonche' con la scadenza degli incarichi dirigenziali non rinnovati del personale non appartenente ai ruoli dirigenziali dell'amministrazione. Per le amministrazioni di cui al presente comma e' fatta salva la possibilita', per esigenze funzionali strettamente necessarie e adeguatamente motivate, di proseguire gli incarichi conferiti a dirigenti di seconda fascia ai sensi del comma 4 dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino alla data di adozione dei regolamenti organizzativi e comunque non oltre il 31 dicembre 2013. Nelle more dei processi di riorganizzazione, per il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, qualora l'applicazione percentuale per gli incarichi previsti dal comma 6 del medesimo art. 19 determini come risultato un numero con decimali, si procedera' all'arrotondamento all'unita' superiore. (Omissis).». - Il testo vigente dell'art. 19 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 e' riportato nelle note all'art. 2. - Il testo vigente dei commi da 1 a 3 dell'art. 3 della citata legge n. 20 del 1994 e' riportato nelle note alle premesse. |
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