| Gazzetta n. 221 del 20 settembre 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  
| DECRETO 11 settembre 2019 |  
| Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei  buoni  del  Tesoro poliennali 3,85% con  godimento  1°  settembre  2018  e  scadenza  1° settembre 2049, quarta e quinta tranche.  |  
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                   IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale e'  stato  approvato  il «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in materia  di  debito  pubblico»,  (di  seguito  «testo  unico»)  e  in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia  e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno  finanziario,  ad  emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di  effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle  forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio  e  lungo  termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o  i  criteri per   la   sua   determinazione,   la   durata,   l'importo    minimo sottoscrivibile,  il  sistema   di   collocamento   ed   ogni   altra caratteristica e modalita';   Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 (di  seguito  «decreto di  massima»),  con  il  quale  sono  state  stabilite   in   maniera continuativa le caratteristiche  e  la  modalita'  di  emissione  dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da collocare tramite asta;   Visto il decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016, con il quale si e' provveduto ad integrare il «decreto di massima»,  con  riguardo  agli articoli 10 e 12 relativi alla disciplina delle tranche supplementari dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore  ai  dieci anni;   Visto il decreto n. 31383 del 16 aprile 2018, con il  quale  si  e' provveduto a modificare l'art.  12  del  «decreto  di  massima»,  con particolare riferimento alla percentuale spettante  nel  collocamento supplementare dei  buoni  del  Tesoro  poliennali  con  vita  residua superiore ai dieci anni;   Visto il decreto ministeriale n. 162 del 2 gennaio 2019, emanato in attuazione  dell'art.  3  del  testo  unico,  (di  seguito   «decreto cornice»)  ove  si  definiscono  per  l'anno  finanziario  2019   gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui  il  Dipartimento  del  Tesoro dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui  al medesimo  articolo  prevedendo  che  le  operazioni  stesse   vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o,  per  sua  delega,  dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale  del  Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;   Visto  il  decreto  ministeriale  n.  43044  del  5  maggio   2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»;   Visto il  decreto  ministeriale  n.  96718  del  7  dicembre  2012, concernente  le  «Disposizioni  per  le  operazioni  di  separazione, negoziazione  e  ricostituzione  delle  componenti  cedolari,   della componente  indicizzata  all'inflazione  e  del  valore  nominale  di rimborso dei titoli di Stato (stripping)»;   Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante  il  «bilancio  di previsione dello Stato per l'anno  finanziario  2019  e  il  bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», ed in particolare  l'art.  3, comma 2, con cui e' stato stabilito il limite  massimo  di  emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;   Considerato che l'importo delle emissioni disposte  a  tutto  il  9 settembre 2019 ammonta, al netto dei rimborsi  di  prestiti  pubblici gia' effettuati, a 65.160 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;   Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del  Tesoro  ha  delegato  il  direttore  della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i  decreti  e gli atti relativi alle operazioni suddette;   Visti i propri decreti in data 6 febbraio e 13 maggio 2019,  con  i quali e' stata disposta l'emissione delle prime tre tranche dei buoni del Tesoro  poliennali  3,85%  con  godimento  1°  settembre  2018  e scadenza 1° settembre 2049;   Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato, disporre l'emissione di una quarta tranche  dei  predetti  buoni  del Tesoro poliennali; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
   Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del  «testo  unico»  nonche' del «decreto cornice», e' disposta l'emissione di una quarta  tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,85%, avente godimento 1°  settembre 2018 e scadenza 1° settembre 2049. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare  nominale  compreso  fra  un  importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.500 milioni di euro.   I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3,85%, pagabile in due semestralita' posticipate, il 1° marzo ed il  1°  settembre  di  ogni anno di durata del prestito.   Le prime due cedole dei  buoni  emessi  con  il  presente  decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.   Sui  buoni  medesimi  possono  essere  effettuate   operazioni   di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore  di rimborso del titolo («coupon stripping»).   Le caratteristiche e le modalita' di emissione dei predetti  titoli sono quelle definite nel «decreto di massima»,  che  qui  si  intende interamente  richiamato,  ed  a  cui  si  rinvia   per   quanto   non espressamente disposto dal presente decreto.     |  
|   |                                 Art. 2 
   Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art.  1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 12 settembre 2019, con l'osservanza delle  modalita'  indicate  negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del «decreto di massima».   La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6  del  «decreto di massima», verra' corrisposta nella misura dello 0,40% del capitale nominale sottoscritto.     |  
|   |                                 Art. 3 
   Al termine delle operazioni di assegnazione di  cui  al  precedente articolo ha luogo il collocamento della  quinta  tranche  dei  titoli stessi, fissata nella misura del 20 per cento, in applicazione  delle modalita' indicate negli articoli 10, 11, 12 e  13  del  «decreto  di massima», cosi' come integrato dalle disposizioni di cui  al  decreto n. 31383 del 16 aprile 2018.   Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facolta' di partecipare al   collocamento   supplementare,   inoltrando   le    domande    di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 13 settembre 2019.     |  
|   |                                 Art. 4 
   Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta  e  nel  collocamento supplementare sara' effettuato  dagli  operatori  assegnatari  il  16 settembre 2019, al prezzo di aggiudicazione e con  corresponsione  di dietimi di interesse lordi per quindici giorni. A tal fine  la  Banca d'Italia provvedera' ad inserire,  in  via  automatica,  le  relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta  pari al giorno di regolamento.   In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di  cui  al  presente decreto,  troveranno  applicazione  le   disposizioni   del   decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.     |  
|   |                                 Art. 5 
   Il 16 settembre 2019  la  Banca  d'Italia  provvedera'  a  versare, presso la sezione di Roma  della  Tesoreria  dello  Stato,  il  netto ricavo  dei  buoni  assegnati  al  prezzo  di  aggiudicazione  d'asta unitamente al rateo di interesse del 3,85% annuo lordo,  dovuto  allo Stato.   La predetta sezione di Tesoreria rilascera', per detti  versamenti, separate  quietanze  di  entrata  al  bilancio   dello   Stato,   con imputazione al  Capo  X,  capitolo  5100,  art.  3  (unita'  di  voto parlamentare  4.1.1)  per  l'importo   relativo   al   netto   ricavo dell'emissione  ed  al  capitolo  3240,  art.  3  (unita'   di   voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse  lordi dovuti.     |  
|   |                                 Art. 6 
   Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal  2020  al 2049, nonche' l'onere per il rimborso del capitale relativo  all'anno finanziario 2049, faranno carico ai capitoli  che  verranno  iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero  dell'economia  e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti,  rispettivamente, ai capitoli 2214 (unita' di voto parlamentare 21.1) e 9502 (unita' di voto parlamentare 21.2) dello  stato  di  previsione  per  l'anno  in corso.   L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sara' scritturato dalle  sezioni  di  Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e fara' carico al capitolo 2247 (unita' di voto parlamentare 21.1; codice  gestionale  109)  dello  stato  di previsione della spesa del Ministero dell'economia  e  delle  finanze per l'anno finanziario 2019.   Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 11 settembre 2019 
                         p. Il direttore generale del Tesoro: Iacovoni     |  
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