Gazzetta n. 221 del 20 settembre 2019 (vai al sommario)
UNIVERSITA' SAINT CAMILLUS INTERNATIONAL UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES DI ROMA
DECRETO RETTORALE 5 settembre 2019
Modifica dello statuto.



IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art. 6 in base al quale le Universita' sono dotate di autonomia regolamentare;
Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243 relativa alle Universita' non statali regolarmente riconosciute;
Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010, recante «Norme in materia di organizzazione delle Universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario»;
Visto lo statuto della Saint Camillus International University of Health Sciences - UniCamillus, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2018;
Rilevata la necessita', di apportare modifiche at testo dello Statuto suddetto a seguito dell'esito della verifica con la prassi applicativa;
Vista la delibera assunta dal Comitato tecnico organizzatore del 20 giugno 2019 relativa all'approvazione del testo revisionato dello statuto di Ateneo;
Vista la nota prot. reg. uff. U.0013218 del 4 settembre 2019 del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, Dipartimento per la formazione superiore che comunica il nulla osta alla pubblicazione dello stesso in Gazzetta Ufficiale;

Decreta:

Art. 1

E' emanato lo statuto modificato dell'Universita' degli studi Saint Camillus International University of Health Sciences - UniCamillus e allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.
 
Allegato
Art. 1 - Natura giuridica e fonti normative
1.1. E' istituita in Roma la «Saint Camillus International University of Health Sciences», per brevita' anche definita «UniCamillus», di seguito denominata Universita', con personalita' giuridica ed autonomia didattica, organizzativa ed amministrativa.
1.2. Sono fonti normative specifiche dell'Universita':
a. le disposizioni costituzionali, con particolare riferimento all'art. 33 della Costituzione che ne sancisce l'autonomia, e le disposizioni di legge sull'istruzione superiore riguardanti le Universita' non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale;
b. il presente statuto;
c. i regolamenti richiamati nello statuto e quelli riguardanti ulteriori specifiche materie, approvati dal Consiglio di amministrazione Art. 2 - Finalita' e attivita'
2.1 L'Universita' promuove come obiettivo primario la formazione universitaria nell'ambito delle scienze mediche e le altre affini, economiche e sociali finalizzate al mondo della salute al servizio della comunita' internazionale con particolare attenzione alle popolazioni con gravi deficit di copertura sanitaria
2.2 Lo scopo dell'Universita' e' quello di formare tali studenti sia sotto il profilo professionale che sotto quello etico ed umanitario in modo da permettergli di acquisire la formazione teorico pratica necessaria per metterli in condizione di esercitare le professioni sanitarie e dirigenziali di istituti socio-sanitari con adeguata autonomia professionale.
2.3 L'Universita' intende contribuire ad affrontare la drammatica carenza di operatori sanitari che, secondo unanimi stime dell'Organizzazione mondiale della sanita' e di molti altri autorevoli organismi internazionali, rappresenta una delle maggiori piaghe dell'umanita'
2.4 L'Universita' si propone di dare agli studenti un'ampia formazione che consenta una preparazione di alto livello da conseguire anche attraverso rapporti di collaborazione con Universita' nazionali ed internazionali che intendono impegnarsi sulle stesse finalita'.
2.5 Per il perseguimento di tali obiettivi l'Universita' realizzera' anche attivita' di ricerca, sperimentazione e studio con particolare attenzione alle patologie presenti nei Paesi con maggiori problematiche sanitarie.
2.6 Svolgera', altresi', attivita' di aggiornamento e assistenza a distanza del personale sanitario, tramite lo strumento della teledidattica e della telemedicina, realizzando anche un network permanente di formazione continua tra gli operatori sanitari impegnati nei vari Paesi.
2.7 L'Universita' promuove la cooperazione universitaria, lo scambio e il dialogo interculturale attraverso attivita' che valorizzino l'enorme patrimonio costituito dalla eterogeneita' della provenienza degli studenti.
2.8 L'Universita' assicura la liberta' di ricerca e di insegnamento garantita dalla Costituzione italiana. Professori, ricercatori, personale tecnico-amministrativo e studenti, quali componenti dell'Universita', contribuiscono, nell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilita', al raggiungimento dei fini istituzionali.
2.9 L'Universita' cura l'istruzione universitaria a tutti i livelli degli ordinamenti didattici previsti per legge, opera nel campo della formazione superiore, attraverso scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento, di aggiornamento, master universitari, seminari, nonche' attraverso attivita' propedeutiche all'insegnamento superiore e all'esercizio delle professioni. Essa cura altresi' la formazione e l'aggiornamento del proprio personale e puo' attivare iniziative editoriali, in particolare di tipo multimediale.
2.10 L'Universita' puo' conferire titoli di Laurea (L) e Laurea magistrale (LM), Diplomi di specializzazione (DS) e Dottorati di ricerca (DR) al termine dei rispettivi corsi di studio. Puo' altresi' rilasciare Master di I° e II° livello al termine di corsi di perfezionamento scientifico ed alta formazione permanente e ricorrente successivi al conseguimento della Laurea e della Laurea magistrale.
2.11 L'Universita' puo' rilasciare inoltre specifici attestati relativi ai corsi di alta specializzazione e di perfezionamento e alle altre attivita' istituzionali da essa organizzate.
2.12 Per il raggiungimento delle proprie finalita', l'Universita' intrattiene rapporti con enti pubblici e privati, italiani ed esteri. Puo' stipulare contratti e convenzioni per attivita' didattica e di ricerca, di consulenza professionale e di servizio a favore di terzi. Puo' costituire, partecipare e/o controllare societa' di capitali, e costituire centri e servizi interdipartimentali e interuniversitari e intrattenere collaborazioni nel campo della ricerca, della didattica e della cultura. Puo' altresi' promuovere, e partecipare a consorzi con altre Universita', organizzazioni ed enti pubblici e privati, italiani e stranieri.
2.13 Per favorire il confronto su problemi connessi all'attuazione dei propri fini istituzionali l'Universita' puo' istituire sedi secondarie anche in altre citta' italiane ed europee nel rispetto delle linee generali di indirizzo della programmazione ministeriale. Art. 3 - Risorse
3.1 Il rispetto dei principi dell'Universita' e' assicurato dalla Fondazione Progetto Salute, di seguito denominata semplicemente «Fondazione», che vigilera' sul mantenimento delle finalita' etiche dell'iniziativa e che contribuisce al mantenimento dell'Ateneo e si fara' carico dei profili economico- finanziario, oltre che dei programmi di sviluppo logistico (sede, laboratori, ecc.)
3.2 Al funzionamento e allo sviluppo dell'Ateneo sono anche destinate le rette, le tasse e i contributi versati dagli studenti o da coloro che erogheranno all'Universita' in favore dei discenti le borse di studio, oltre che gli apporti da parte di soggetti interessati a sostenere le finalita' dei promotori che a vario titolo potranno giungere a livello nazionale e internazionale per lo sviluppo delle attivita' didattiche e di ricerca. Art. 4 - Organi dell'Universita'
4.1. Sono organi dell'Universita':
a. il Consiglio di amministrazione;
b. il Presidente;
c. il Consigliere delegato (ove nominato);
d. il Rettore;
e. il Senato accademico;
f. il Direttore generale;
g. il Nucleo di valutazione;
h. il Collegio dei revisori dei conti;
i. il Comitato esecutivo (ove nominato);
j. il Collegio di disciplina.
4.2. Gli Organi accademici sono rinnovabili una sola volta.
4.3. L'organizzazione e il funzionamento degli organi dell'Universita' si conformano al presente statuto e al regolamento didattico di Ateneo, fatte salve le norme previste dal vigente Ordinamento universitario applicabili alle Universita' non statali. Art. 5 - Consiglio di amministrazione: Composizione e durata
5.1 Il Consiglio di amministrazione e' composto da:
a) il Rettore;
b) da sei a nove consiglieri nominati dalla Fondazione cui spetta l'eventuale potere di revoca;
c) un rappresentante dei docenti di riferimento
5.2. Il Consiglio dura in carica quattro anni e, in caso di cessazione anticipata di un componente, il subentrante resta in carica per il periodo mancante al completamento del mandato del consigliere cessante.
5.3. La mancata designazione di uno o piu' componenti o il caso di dimissioni di uno o piu' componenti non inficiano la valida costituzione del Consiglio purche' vi siano regolarmente in carica almeno 5 membri. Ove non vi sia piu' un numero di almeno 5 membri regolarmente in carica decade l'intero Consiglio e dovra' pertanto essere interamente nuovamente nominato. Art. 6 - Consiglio di amministrazione: Funzionamento
6.1. Il Consiglio e' convocato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza di quest'ultimo, dal Consigliere delegato (ove nominati), ogni qualvolta si renda necessario o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno.
6.2. Per la validita' delle adunanze del Consiglio di amministrazione e' richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
Per la validita' delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per le delibere riguardanti le modifiche statutarie, il regolamento generale di ateneo, il regolamento didattico e il regolamento di amministrazione finanza e contabilita' e' necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica del Consiglio di amministrazione.
6.3. Alle riunioni del Consiglio partecipano senza diritto di voto le persone di volta in volta proposte dal Presidente. Non partecipano alla discussione e alla votazione i membri del Consiglio qualora vengano esaminate nomine o argomenti che li riguardano. Art. 7 - Consiglio di amministrazione: Competenze
7.1 Il Consiglio di amministrazione ha i piu' ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte salve le attribuzioni degli altri organi previsti dal presente statuto.
7.2 Compete al Consiglio di amministrazione:
a) determinare l'indirizzo generale di sviluppo dell'Universita' in funzione delle finalita' istituzionali;
b) decidere sulle questioni patrimoniali dell'Universita';
c) deliberare sulle modifiche statutarie. Per le materie relative all'ordinamento didattico delibera su proposta del Senato accademico;
d) deliberare sulle modifiche ai regolamenti per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
e) approvare eventuali altri regolamenti che il presente statuto non attribuisca a organi diversi;
f) nomina il Presidente. Puo', altresi', nominare al proprio interno un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento e un Consigliere delegato.
7.3 In particolare spetta al Consiglio di amministrazione:
a) deliberare la costituzione del Comitato esecutivo determinando il numero dei componenti, le competenze allo stesso delegate e nominandone i componenti non di diritto;
b) approvare il bilancio consuntivo e il bilancio di previsione dell'Universita';
c) approvare i programmi di ricerca con i relativi finanziamenti;
d) nominare il Rettore che esercita anche la funzione di Vice Presidente Vicario;
e) nominare i componenti dell'Advisory Board;
f) nominare i Presidi di Facolta' Dipartimentali e i Presidenti dei Corsi di laurea scelti tra i relativi docenti;
g) nominare il Direttore generale;
h) nominare, se necessario, il Vice Direttore generale con l'attribuzione dei relativi poteri;
i) esprimere il parere sullo schema di regolamento didattico di Ateneo;
j) deliberare l'attivazione delle strutture didattiche, Facolta' e classi e dei relativi corsi di studio, su proposta del Rettore;
k) deliberare gli organici dei docenti e dei ricercatori;
l) deliberare in materia di tasse e contributi a carico degli studenti e di criteri per gli esami;
m) deliberare l'assunzione del personale non docente con qualifica dirigenziale;
n) nominare i membri del Nucleo di valutazione ed approvare il Regolamento di funzionamento.
7.4 Inoltre spetta al Consiglio di amministrazione deliberare:
a) su proposta dei Consigli di facolta' dipartimentali, in ordine agli insegnamenti ai quali attribuire i posti di ruolo vacanti e alle nomine dei professori di ruolo da chiamare alle cattedre stesse, nonche' in ordine all'assegnazione dei posti di ricercatori di ruolo ed alle nomine stesse;
b) su proposta dei Consigli di facolta', in ordine agli insegnamenti da attivare in ciascun anno accademico e agli incarichi e contratti da conferire, a professori e ricercatori di altre Universita', nonche' a persone di alta qualificazione scientifica e professionale;
c) in ordine al trattamento economico del personale docente, alle indennita' di carica del Rettore e degli altri docenti con incarichi istituzionali;
d) in ordine al conferimento di borse di studio e di perfezionamento e degli assegni di ricerca;
e) in ordine alla determinazione degli organici del personale non docente, nonche' ai relativi provvedimenti concernenti lo stato giuridico ed economico;
f) in ordine alle controversie e alle relative determinazioni transattive;
g) all'accettazione di donazioni, eredita' e legati;
h) all'assunzione e cessione di partecipazioni finanziarie;
i) il Codice etico e le modifiche relative su proposta del Senato accademico;
j) su ogni altra materia di ordinaria e straordinaria amministrazione non attribuita alla competenza di altri organi previsti dal presente statuto. Art. 8 - Comitato esecutivo
8.1 Il Comitato esecutivo, quando istituito, e' formato da 3 a 5 componenti, compresi quali componenti di diritto il Presidente del Consiglio di amministrazione o, se impossibilitato, dal Vice Presidente e il Rettore.
I componenti non di diritto sono nominati dal Consiglio di amministrazione.
8.2 Il Comitato esecutivo e' convocato dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato. La funzione di segretario del Comitato esecutivo e' esercitata dal segretario del Consiglio di amministrazione.
8.3 Il Comitato esecutivo, quando costituito, delibera in base ai poteri ad esso delegati dal Consiglio di amministrazione. Le delibere sono portate a conoscenza del Consiglio di amministrazione nella prima riunione successiva.
8.4 In caso d'urgenza il Comitato esecutivo puo' deliberare anche in ordine alle materie di competenza del Consiglio di amministrazione, ad eccezione di quelle dallo stesso tassativamente escluse. Di tali deliberazioni riferisce al Consiglio di amministrazione per la ratifica nella prima riunione successiva. Art. 9 - Presidente
9.1 Il Presidente del Consiglio di amministrazione convoca e presiede le adunanze del Consiglio stesso e del Comitato esecutivo, ove costituito, e ne fissa l'ordine del giorno.
9.2 Il Presidente in particolare:
a. provvede a garantire l'adempimento delle finalita' statutarie;
b. ha la rappresentanza legale dell'Universita';
c. assicura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, fatte salve le competenze del Rettore in materia scientifica e didattica;
d. propone al Consiglio di amministrazione la nomina del Rettore;
e. nell'eventualita' che non sia possibile la regolare convocazione del Consiglio di amministrazione e/o del Comitato esecutivo, e nelle materie di competenza degli stessi organi, puo' adottare provvedimenti urgenti o delegarne l'adozione al Vice Presidente, ove nominato. Tali provvedimenti dovranno essere portati alla ratifica rispettivamente del Consiglio di amministrazione o del Comitato esecutivo nella prima successiva adunanza.
9.3 Il Presidente viene nominato dal Consiglio di amministrazione dell'Universita' scegliendolo tra i propri membri. Art. 10 - Il Collegio di disciplina
10.1 Il Consiglio di amministrazione nomina il Collegio di disciplina su proposta del Senato accademico a seguito di elezioni dirette a cui potra' partecipare tutto il corpo accademico dell'Ateneo. Le modalita' elettive non si applicano qualora vengano designati, ove possibile, soggetti esterni all'Ateneo. Il Collegio e' composto, in ogni caso, da almeno cinque membri effettivi, di cui due professori ordinari, due professori associati ed un ricercatore. Il Collegio e' integrato da membri supplenti, in analogo numero, secondo la medesima ripartizione.
Il Collegio nomina al suo interno il presidente tra uno dei professori di prima fascia. I componenti del Collegio restano in carica per tre anni consecutivi e il loro mandato non e' immediatamente rinnovabile. La partecipazione al Collegio di disciplina non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese.
10.2 Il Collegio di disciplina nel rispetto della normativa vigente in materia svolge la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei professori e ricercatori ed esprime in merito parere conclusivo. In particolare, i professori di prima fascia sono competenti a conoscere i procedimenti avviati nei confronti dei professori di prima fascia; i professori di prima fascia e i professori di seconda fascia sono competenti a conoscere dei procedimenti avviati nei confronti dei professori di seconda fascia; i professori di prima fascia, i professori di seconda fascia e i ricercatori sono competenti a giudicare dei procedimenti avviati nei confronti dei ricercatori.
10.3 L'avvio del procedimento disciplinare e il provvedimento conclusivo dello stesso spettano al Rettore nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti ed applicabili, che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione piu' grave della censura, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al Collegio di disciplina, formulando motivata proposta. Per i procedimenti disciplinari nei confronti del rettore, l'iniziativa dell'azione disciplinare e le funzioni connesse, competono al decano dei professori ordinari dell'Ateneo. Non sono tenute in considerazione le segnalazioni anonime.
10.4 Il Collegio di disciplina, uditi il Rettore ovvero un suo delegato, nonche' il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal Rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al Consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il procedimento davanti al Collegio resta disciplinato dalla normativa vigente.
10.5 Il Collegio opera in ogni caso nel rispetto dei principi di trasparenza, contraddittorio e di diritto alla difesa.
10.6 Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il Consiglio di amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina.
10.7 Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 5 non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento stesso. Il termine e' sospeso fino alla ricostituzione del Collegio di disciplina ovvero del Consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine e' altresi' sospeso, per non piu' di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il Collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il Rettore e' tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio. Art. 11 - Consigliere delegato
11.1. Il Consiglio di amministrazione puo' nominare, al proprio interno, un Consigliere delegato che dura in carica quanto il Consiglio stesso e puo' essere riconfermato.
11.2. Il Consigliere delegato svolge le funzioni conferite con delega dal Consiglio di amministrazione e dal Presidente. Sostituisce, in caso di assenza o di impedimento, il Presidente, quando non sia stato nominato un Vice Presidente. Art. 12 - Rettore
12.1 Il Rettore e' nominato dal Consiglio di amministrazione tra i professori ordinari in servizio presso l'Universita' o tra le personalita' del mondo accademico, culturale o della vita sociale che si sono comunque distinte per il buon funzionamento dell'Universita' stessa, ovvero tra personalita' di chiara fama nazionale ed internazionale sul piano culturale e scientifico.
12.2 Dura in carica sei anni e la sua nomina puo' essere rinnovata una sola volta per un uguale periodo.
12.3 Il Rettore:
a) rappresenta l'Universita' nelle manifestazioni accademiche e culturali e nel conferimento dei titoli accademici;
b) cura l'osservanza delle norme concernenti l'ordinamento universitario; vigila sull'espletamento dell'attivita' didattica e scientifica;
c) fa parte di diritto, per la durata del suo mandato, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo ove costituito;
d) convoca e presiede il Senato accademico e ne assicura il coordinamento con il Consiglio di amministrazione;
e) assicura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione in materia didattica e scientifica;
f) formula proposte e riferisce al Consiglio di amministrazione sull'attivita' didattica e scientifica dell'Universita';
g) fissa direttive organizzative generali per assicurare l'efficienza delle strutture didattiche e scientifiche;
h) adotta, in caso di necessita' e di urgenza, gli atti di competenza del Senato accademico salvo ratifica nella prima seduta immediatamente successiva;
i) esercita nei procedimenti disciplinari a carico del personale accademico le funzioni attribuitegli dalla legislazione vigente e dal regolamento generale; in particolare, spetta al Rettore l'irrogazione delle sanzioni disciplinari non piu' gravi della censura nei confronti di professori e ricercatori;
j) esercita le funzioni disciplinari nei confronti degli studenti ai sensi della normativa vigente e del regolamento generale;
k) propone al Consiglio di amministrazione la nomina del prorettore vicario, dei prorettori e dei delegati del Rettore aventi l'incarico di seguire particolari aspetti della gestione dell'Universita' scelti tra i professori di ruolo dell'Ateneo ovvero ai sensi di legge tra le personalita' di riconosciuto valore accademico, culturale, scientifico e del lavoro sia nazionale che internazionale.
l) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle disposizioni di legge, dal presente statuto e dai regolamenti dell'Universita';
m) il Rettore presiede il Consiglio di facolta' dipartimentale nel caso sia attivata una sola Facolta' dipartimentale.
12.4 Il Rettore puo' conferire ad uno o piu' professori l'incarico di seguire particolari aspetti della gestione dell'Universita' rientranti nelle sue competenze e puo' conferire ad essi la qualifica di Pro-Rettore.
12.5 Il Rettore puo', in caso di assenza o impedimento, farsi sostituire con delega da un Pro-Rettore o da altro professore dell'Universita' nell'espletamento delle funzioni di sua competenza.
12.6 Il Rettore puo' costituire commissioni e comitati con compiti consultivi, istruttori e gestionali nelle materie di sua competenza. Art. 13 - Senato accademico: composizione e competenze
13.1. Il Senato accademico e' composto dal Rettore che lo presiede e dai Presidi di Facolta'. Dura in carica tre anni e i componenti possono essere rinnovati una sola volta. Alle sedute del Senato accademico partecipa, con diritto di voto consultivo, il Direttore generale dell'Universita' con funzioni di Segretario dello stesso Senato.
13.2. Il Senato accademico adotta un proprio regolamento interno di funzionamento.
In particolare esercita tutte le attribuzioni in materia di coordinamento ed impulso scientifico e didattico. Inoltre, compete al Senato accademico:
a. approvare il regolamento didattico di Ateneo previa acquisizione del parere favorevole del Consiglio di amministrazione;
b. formulare proposte ed esprimere pareri al Consiglio di amministrazione sui programmi di sviluppo dei Corsi di studio dell'Universita', sugli indirizzi dell'attivita' di ricerca e sui criteri di ammissione degli studenti, di concerto con i Consigli di facolta' dipartimentali;
c. adottare nei confronti degli studenti i provvedimenti disciplinari piu' gravi della censura. Art. 14 - Facolta' dipartimentali
14.1 Alle Facolta' dipartimentali sono attribuite le funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attivita' didattiche e formative, nonche' delle attivita' rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie.
14.2 Le Facolta' dipartimentali sono costituite tenendo conto dell'omogeneita' e/o dell'affinita' dei propri corsi di studio.
14.3 Alle singole Facolta' dipartimentali afferisce il personale docente che opera in aree scientifiche disciplinari omogenee e/o affini, che condivide una prospettiva didattica comune o gli stessi interessi di ricerca.
14.4 Ai fini dell'immissione nei ruoli dell'Universita', il personale docente e' incardinato nella Facolta' dipartimentale per la quale e' stato approvato il procedimento di chiamata. Il passaggio ad altra Facolta' dipartimentale e' autorizzato dal Senato accademico, su richiesta del singolo docente.
14.5 Le Facolta' dipartimentali sono articolate nel Consiglio di facolta' dipartimentale e nella Giunta di facolta' dipartimentale. Il funzionamento delle Facolta' dipartimentali e' disciplinato nel regolamento Generale d'Ateneo. Art. 15 - Presidi delle Facolta' dipartimentali
15.1 I Presidi sono nominati dal Consiglio di amministrazione, sentito il Rettore, scegliendo tra i professori di prima fascia a tempo pieno e, se non disponibile, di seconda fascia a tempo pieno, delle rispettive Facolta' dipartimentali.
15.2 I Presidi durano in carica tre anni accademici e possono essere riconfermati una sola volta.
15.3 I Presidi rappresentano la Facolta' dipartimentale negli atti accademici propri, curano l'attuazione delle delibere di propria competenza, hanno il compito di vigilare sulle attivita' didattiche, le attivita' scientifiche e i servizi che fanno capo alla Facolta' dipartimentale.
15.4 I Presidi esprimono il parere al Consiglio di amministrazione per la nomina del Vice-Preside, scegliendo tra i professori a tempo pieno della Facolta' dipartimentale medesima. Art. 16 - Consigli di facolta' dipartimentali
16.1 I Consigli di facolta' dipartimentali sono composti dal Preside che lo presiede e da tutti i professori di ruolo dell'Ateneo e dai ricercatori sia di tipo A che di tipo B.
Possono partecipare ai Consigli di facolta' dipartimentali, con voto consultivo, i titolari di insegnamenti ufficiali nei corsi di laurea secondo quanto stabilito dal regolamento generale di Ateneo.
Limitatamente alle materie di preminente interesse degli studenti, vengono invitati alle adunanze del Consiglio di facolta' dipartimentale, con diritto di parola e di proposta, i rappresentanti degli studenti dei corsi di studio afferenti alla Facolta' dipartimentale. Essi non entrano nel computo delle maggioranze richieste per la validita' della seduta e delle deliberazioni.
16.2 I Consigli di facolta' dipartimentali:
a) curano la programmazione delle attivita' didattiche e scientifiche nonche' la verifica del loro svolgimento e la valutazione dei risultati;
b) organizzano la didattica e, d'intesa con il Centro integrato di ricerca, le attivita' di ricerca della Facolta' dipartimentale;
c) verificano l'assolvimento degli impegni didattici e di ricerca del personale docente;
d) propongono al Senato accademico l'assegnazione dei posti di ruolo per la Facolta' dipartimentale;
e) approvano le proposte di bando per il conferimento delle supplenze, degli incarichi e dei contratti di insegnamento, predisposti dalle Giunte di facolta' dipartimentali. Art. 17 - Giunte di facolta' dipartimentali
17.1 Le Giunte di facolta' dipartimentali sono nominate dal Consiglio di amministrazione. I componenti sono scelti tra i professori della Facolta' dipartimentale, durano in carica tre anni accademici e sono rieleggibili. Le Giunte di facolta' dipartimentali sono composte da:
a) il Preside, che presiede e convoca le sedute;
b) il Vice-Preside, chiamato a sostituire il Preside in caso di impedimento o di assenza;
c) il Coordinatore degli studi;
d) il Coordinatore della ricerca.
17.2 Le Giunte di facolta' dipartimentali:
a) predispongono e aggiornano l'offerta formativa dei diversi corsi di studio secondo le norme vigenti e le indicazioni degli organi di governo dell'Universita';
b) sulla base di valutazione comparativa tra i candidati, propongono al Senato accademico il conferimento degli incarichi e dei contratti di insegnamento previsti nei bandi;
c) approvano i piani di studio;
d) propongono al Senato accademico la nomina dei Delegati di Corso di studio, che rispondono alle Giunte di facolta' dipartimentali;
e) danno pareri al Senato accademico sul numero massimo di studenti da ammettere per ciascun anno accademico e sulle relative modalita';
f) approvano e propongono agli organi superiori la stipula di contratti e convenzioni per il finanziamento delle attivita' di ricerca delle Facolta' Dipartimentali da parte di soggetti pubblici e privati;
g) su proposta del Preside o su mandato del Consiglio di facolta' dipartimentale curano ogni altra questione rilevante per il funzionamento della Facolta' dipartimentale.
17.3 Il Consiglio di amministrazione, su proposta delle Giunte di facolta' dipartimentali, puo' nominare uno o piu' coordinatori del Tutorato. Art. 18 - Centro integrato di ricerca
18.1. Il Centro integrato di ricerca (CIR) e' la struttura di riferimento interfacolta' dipartimentale per la promozione ed il sostegno delle attivita' di ricerca e delle collaborazioni scientifiche, nonche' per la gestione amministrativo-finanziaria a servizio dei programmi di ricerca delle Facolta' dipartimentali.
18.2. La Direzione del CIR e' affidata al Rettore o al Prorettore alla ricerca se nominato.
18.3. Il CIR assicura la corretta gestione dei fondi per le attivita' di ricerca, per le pubblicazioni e per le collaborazioni scientifiche.
18.4. Nell'ambito del CIR possono essere costituiti e finanziati Unita', Gruppi e Programmi di ricerca aperti alla partecipazione di studiosi e di ricercatori di altre istituzioni universitarie, di ricerca e culturali, nazionali, comunitarie e internazionali. Art. 19 - Advisory Board
19.1. L'Advisory Board e' costituito da personalita' della societa' civile nazionale e internazionale che hanno operato al massimo livello nel proprio campo di attivita' professionale realizzando altissimi risultati riconosciuti universalmente.
19.2. L'Advisory Board si riunisce almeno una volta l'anno ed ha il compito di proporre strategie per lo sviluppo dell'Universita' ed implementare il network dei sostenitori. Inoltre esprime pareri e valutazioni sulle materie ad esso sottoposte dal Presidente o dal Consiglio di amministrazione.
19.3. I membri dell'Advisory Board sono nominati dal Consiglio di amministrazione per un mandato triennale rinnovabile su proposta del Presidente dell'Universita' che, di comune accordo col Rettore, ne sceglie anche il Presidente. Art. 20 - Direttore generale
20.1 Il Direttore generale e' nominato dal Consiglio di amministrazione, dura in carica tre anni ed il suo incarico e' rinnovabile.
20.2 Egli sovrintende all'attivita' amministrativa dell'Universita', e' responsabile dell'organizzazione dei servizi e del personale tecnico-amministrativo, assicura i flussi informativi che permettono al Consiglio di amministrazione e al Comitato esecutivo l'assunzione delle relative decisioni. Il Direttore generale puo' partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di amministrazione. Art. 21 - Organi di verifica
Sono organi di verifica il Nucleo di valutazione di Ateneo e il Collegio dei revisori dei conti. Art. 22 - Nucleo di valutazione di Ateneo
22.1 L'Universita' adotta un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio: le funzioni di valutazione sono svolte dal Nucleo di valutazione.
22.2 L'Universita' assicura al Nucleo l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonche' la pubblicita' e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.
22.3 Le funzioni ed il funzionamento del Nucleo di valutazione di Ateneo sono stabiliti dalle norme vigenti.
22.4 Il Nucleo di valutazione di Ateneo e' nominato dal Consiglio di amministrazione al quale riferisce con relazione annuale, e' composto da cinque membri di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico. Dura in carica tre anni. Art. 23 - Collegio dei revisori dei conti
23.1 Il Collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi e da due supplenti scelti prevalentemente tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili. Dura in carica tre anni.
23.2 Le procedure di nomina ed il funzionamento del Collegio dei revisori dei conti sono definite nel regolamento per l'amministrazione e la contabilita' deliberato dal Consiglio d'amministrazione. Art. 24 - Insegnamenti e attivita' didattica
24.1. Gli insegnamenti sono impartiti da professori e ricercatori di ruolo e da professori con contratti di diritto privato.
24.2. I contratti possono essere stipulati con docenti e ricercatori di altre Universita', anche straniere e con studiosi ed esperti di comprovata qualificazione professionale o scientifica anche di cittadinanza straniera ed estranei al corpo accademico. Art. 25 - Professori e ricercatori: nomina, organico e trattamento economico e giuridico
I professori e i ricercatori di ruolo sono nominati dal Consiglio di amministrazione secondo le procedure per il reclutamento ed il trasferimento dei docenti e dei ricercatori definiti dalla normativa in materia universitaria. Art. 26 - Contratti a tempo determinato
Per esigenze didattiche e di ricerca e per favorire la formazione e il perfezionamento dei giovani docenti l'Universita' puo' stipulare contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 23 della legge n. 240/2010 e successive modificazioni. Tali contratti di diritto privato sono rinnovabili e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Universita'. Art. 27 - Personale tecnico-amministrativo
27.1. L'organizzazione del personale tecnico-amministrativo nel suo complesso e' determinata dal Consiglio di amministrazione che provvede anche alla nomina dei dirigenti.
27.2. Il rapporto di lavoro del personale tecnico-amministrativo e' disciplinato da apposito regolamento e dai contratti di lavoro aziendali di diritto privato. Art. 28 - Ammissione
Il Consiglio di amministrazione, sentiti gli organi accademici, determina le modalita' di ammissione idonee ad accertare le attitudini e la preparazione dei candidati, tenendo presenti le peculiarita' dell'Universita' che pone particolare attenzione ai giovani provenienti dai Paesi o dalle aree con gravi deficit sanitari Art. 29 - Attivita' di orientamento e tutorato
L'Universita' promuove e realizza iniziative e servizi per l'orientamento e l'attivita' di tutorato, secondo quanto previsto dal regolamento didattico. Art. 30 - Diritto allo studio
L'Universita', nell'ambito della propria autonomia e delle proprie competenze, adotta i provvedimenti necessari per assicurare la realizzazione del diritto allo studio.
S'impegna specificatamente a favorire quanto consenta di migliorare la formazione culturale degli studenti provenienti dai Paesi in via di sviluppo ed il loro inserimento nelle strutture socio-sanitarie dei propri Paesi. Con lo stesso scopo puo' integrare le proprie strutture funzionali anche attraverso convenzioni con altre istituzioni che perseguono lo stesso obiettivo di fornire una migliore assistenza sanitaria alle popolazioni che ne hanno maggiormente bisogno. Norme transitorie e finali
In sede di prima applicazione, nella fase di avvio dell'Universita', per un periodo non superiore a quattro anni, le attribuzioni che le norme legislative vigenti e quelle del presente statuto demandano al Consiglio di amministrazione dell'Universita' e al Senato accademico sono esercitate da un apposito Comitato tecnico organizzatore nominato dalla Fondazione. Questa ne indica anche il Presidente il quale, in tale fase transitoria, svolge anche la funzione di Rettore. Con riferimento alle specifiche finalita' dell'Universita' di cui all'Art. 2, i membri del Comitato, anche di varie nazionalita', devono essere scelti tra professori universitari di prima fascia, esperti con comprovata esperienza almeno decennale di problematiche sanitarie e sociali dei Paesi in via di sviluppo, dirigenti apicali di riconosciuto valore professionale che abbiano ottenuto necessaria certificata qualifica in ambito universitario o come dirigenti di aziende sanitarie a livello di direzione generale di ASL, manager che hanno acquisito competenze in aziende di rilevante importanza.
Tale Comitato cessera' dalle sue funzioni anche prima dello scadere della durata massima ove si insedino gli ordinari organi previsti dal presente statuto.
 
Art. 2

Il presente decreto sara' acquisito alla Raccolta nell'apposito registro di questa Universita'.

Roma, 5 settembre 2019

Il rettore: Profita