| Gazzetta n. 221 del 20 settembre 2019 (vai al sommario) |  
| UNIVERSITA' SAINT CAMILLUS INTERNATIONAL UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES DI ROMA |  
| DECRETO RETTORALE 5 settembre 2019 |  
| Modifica dello statuto.  |  
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                              IL RETTORE 
   Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art. 6  in base al quale le Universita' sono dotate di autonomia regolamentare;   Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243 relativa alle Universita' non statali regolarmente riconosciute;   Vista la legge n. 240 del  30  dicembre  2010,  recante  «Norme  in materia di organizzazione delle Universita', di personale  accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario»;   Visto lo statuto della Saint Camillus International  University  of Health Sciences - UniCamillus, pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2018;   Rilevata la necessita',  di  apportare  modifiche  at  testo  dello Statuto suddetto a seguito dell'esito della verifica  con  la  prassi applicativa;   Vista la delibera assunta dal Comitato tecnico organizzatore del 20 giugno 2019 relativa all'approvazione  del  testo  revisionato  dello statuto di Ateneo;   Vista la nota prot. reg. uff. U.0013218 del 4  settembre  2019  del Ministero  dell'istruzione,   dell'universita'   e   della   ricerca, Dipartimento per la formazione superiore che comunica il  nulla  osta alla pubblicazione dello stesso in Gazzetta Ufficiale; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
   E' emanato lo statuto modificato dell'Universita' degli studi Saint Camillus International University of Health Sciences - UniCamillus  e allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.     |  
|   |                                                               Allegato   Art. 1 - Natura giuridica e fonti normative     1.1. E'  istituita  in  Roma  la  «Saint  Camillus  International University  of  Health  Sciences»,  per   brevita'   anche   definita «UniCamillus», di seguito denominata  Universita',  con  personalita' giuridica ed autonomia didattica, organizzativa ed amministrativa.     1.2. Sono fonti normative specifiche dell'Universita':       a. le disposizioni costituzionali, con particolare  riferimento all'art. 33 della Costituzione che  ne  sancisce  l'autonomia,  e  le disposizioni  di  legge  sull'istruzione  superiore  riguardanti   le Universita' non statali autorizzate a  rilasciare  titoli  di  studio aventi valore legale;       b. il presente statuto;       c. i regolamenti richiamati nello statuto e quelli  riguardanti ulteriori   specifiche   materie,   approvati   dal   Consiglio    di amministrazione  Art. 2 - Finalita' e attivita'     2.1 L'Universita' promuove come obiettivo primario la  formazione universitaria nell'ambito delle scienze mediche e  le  altre  affini, economiche e sociali finalizzate al mondo della  salute  al  servizio della  comunita'  internazionale  con  particolare  attenzione   alle popolazioni con gravi deficit di copertura sanitaria     2.2 Lo scopo dell'Universita' e' quello di formare tali  studenti sia  sotto  il  profilo  professionale  che  sotto  quello  etico  ed umanitario in modo da permettergli di acquisire la formazione teorico pratica necessaria  per  metterli  in  condizione  di  esercitare  le professioni sanitarie e dirigenziali di istituti  socio-sanitari  con adeguata autonomia professionale.     2.3 L'Universita' intende contribuire ad affrontare la drammatica carenza  di   operatori   sanitari   che,   secondo   unanimi   stime dell'Organizzazione  mondiale  della  sanita'  e   di   molti   altri autorevoli organismi internazionali, rappresenta una  delle  maggiori piaghe dell'umanita'     2.4 L'Universita' si  propone  di  dare  agli  studenti  un'ampia formazione  che  consenta  una  preparazione  di  alto   livello   da conseguire  anche   attraverso   rapporti   di   collaborazione   con Universita' nazionali  ed  internazionali  che  intendono  impegnarsi sulle stesse finalita'.     2.5  Per  il  perseguimento  di  tali   obiettivi   l'Universita' realizzera' anche attivita' di ricerca, sperimentazione e studio  con particolare attenzione alle patologie presenti nei Paesi con maggiori problematiche sanitarie.     2.6 Svolgera', altresi', attivita' di aggiornamento e  assistenza a distanza  del  personale  sanitario,  tramite  lo  strumento  della teledidattica e della  telemedicina,  realizzando  anche  un  network permanente  di  formazione  continua  tra  gli   operatori   sanitari impegnati nei vari Paesi.     2.7 L'Universita'  promuove  la  cooperazione  universitaria,  lo scambio  e  il  dialogo  interculturale  attraverso   attivita'   che valorizzino l'enorme patrimonio costituito dalla eterogeneita'  della provenienza degli studenti.     2.8  L'Universita'  assicura  la  liberta'  di   ricerca   e   di insegnamento  garantita  dalla  Costituzione  italiana.   Professori, ricercatori,  personale  tecnico-amministrativo  e  studenti,   quali componenti  dell'Universita',   contribuiscono,   nell'ambito   delle rispettive funzioni e responsabilita',  al  raggiungimento  dei  fini istituzionali.     2.9 L'Universita'  cura  l'istruzione  universitaria  a  tutti  i livelli degli ordinamenti didattici previsti  per  legge,  opera  nel campo   della   formazione   superiore,    attraverso    scuole    di specializzazione, corsi di perfezionamento, di aggiornamento,  master universitari, seminari, nonche'  attraverso  attivita'  propedeutiche all'insegnamento superiore e all'esercizio  delle  professioni.  Essa cura altresi' la formazione e l'aggiornamento del proprio personale e puo'  attivare  iniziative  editoriali,  in   particolare   di   tipo multimediale.     2.10 L'Universita' puo' conferire titoli di Laurea (L)  e  Laurea magistrale (LM), Diplomi di  specializzazione  (DS)  e  Dottorati  di ricerca (DR) al termine dei rispettivi corsi di studio. Puo' altresi' rilasciare Master di  I°  e  II°  livello  al  termine  di  corsi  di perfezionamento  scientifico  ed   alta   formazione   permanente   e ricorrente successivi al conseguimento della Laurea  e  della  Laurea magistrale.     2.11 L'Universita' puo' rilasciare  inoltre  specifici  attestati relativi ai corsi di alta specializzazione  e  di  perfezionamento  e alle altre attivita' istituzionali da essa organizzate.     2.12 Per il raggiungimento delle proprie finalita', l'Universita' intrattiene rapporti con enti pubblici e privati, italiani ed esteri. Puo' stipulare contratti e convenzioni per attivita' didattica  e  di ricerca, di consulenza professionale e di servizio a favore di terzi. Puo' costituire, partecipare e/o controllare societa' di capitali,  e costituire centri e servizi interdipartimentali e interuniversitari e intrattenere collaborazioni nel campo della ricerca, della  didattica e della cultura. Puo' altresi' promuovere, e partecipare  a  consorzi con altre Universita', organizzazioni ed  enti  pubblici  e  privati, italiani e stranieri.     2.13   Per   favorire   il   confronto   su   problemi   connessi all'attuazione  dei  propri  fini  istituzionali  l'Universita'  puo' istituire sedi secondarie anche in altre citta' italiane  ed  europee nel rispetto delle linee generali di indirizzo  della  programmazione ministeriale.  Art. 3 - Risorse     3.1 Il rispetto dei principi dell'Universita' e' assicurato dalla Fondazione  Progetto  Salute,  di  seguito  denominata  semplicemente «Fondazione», che vigilera' sul mantenimento delle  finalita'  etiche dell'iniziativa e che contribuisce al mantenimento dell'Ateneo  e  si fara' carico  dei  profili  economico-  finanziario,  oltre  che  dei programmi di sviluppo logistico (sede, laboratori, ecc.)     3.2 Al funzionamento  e  allo  sviluppo  dell'Ateneo  sono  anche destinate le rette, le tasse e i contributi versati dagli studenti  o da coloro che erogheranno all'Universita' in favore dei  discenti  le borse  di  studio,  oltre  che  gli  apporti  da  parte  di  soggetti interessati a sostenere le finalita' dei promotori che a vario titolo potranno  giungere  a  livello  nazionale  e  internazionale  per  lo sviluppo delle attivita' didattiche e di ricerca.  Art. 4 - Organi dell'Universita'     4.1. Sono organi dell'Universita':       a. il Consiglio di amministrazione;       b. il Presidente;       c. il Consigliere delegato (ove nominato);       d. il Rettore;       e. il Senato accademico;       f. il Direttore generale;       g. il Nucleo di valutazione;       h. il Collegio dei revisori dei conti;       i. il Comitato esecutivo (ove nominato);       j. il Collegio di disciplina.     4.2. Gli Organi accademici sono rinnovabili una sola volta.     4.3.   L'organizzazione   e   il   funzionamento   degli   organi dell'Universita' si conformano al presente statuto e  al  regolamento didattico di Ateneo,  fatte  salve  le  norme  previste  dal  vigente Ordinamento universitario applicabili alle Universita' non statali.  Art. 5 - Consiglio di amministrazione: Composizione e durata     5.1 Il Consiglio di amministrazione e' composto da:       a) il Rettore;       b) da sei a nove  consiglieri  nominati  dalla  Fondazione  cui spetta l'eventuale potere di revoca;       c) un rappresentante dei docenti di riferimento     5.2. Il Consiglio dura in carica  quattro  anni  e,  in  caso  di cessazione anticipata di  un  componente,  il  subentrante  resta  in carica per il periodo  mancante  al  completamento  del  mandato  del consigliere cessante.     5.3. La mancata designazione di uno o piu' componenti o  il  caso di dimissioni di uno  o  piu'  componenti  non  inficiano  la  valida costituzione del Consiglio purche' vi siano  regolarmente  in  carica almeno 5 membri. Ove non vi sia piu' un numero  di  almeno  5  membri regolarmente in carica decade l'intero Consiglio  e  dovra'  pertanto essere interamente nuovamente nominato.  Art. 6 - Consiglio di amministrazione: Funzionamento     6.1. Il Consiglio e' convocato dal Presidente o, in sua  assenza, dal Vice Presidente o, in assenza di  quest'ultimo,  dal  Consigliere delegato (ove nominati), ogni qualvolta  si  renda  necessario  o  su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri e  comunque  almeno  due volte all'anno.     6.2.  Per  la  validita'  delle   adunanze   del   Consiglio   di amministrazione  e'  richiesta  la  presenza  della  maggioranza  dei componenti in carica.     Per la validita' delle deliberazioni occorre il  voto  favorevole della maggioranza dei presenti.     Per  le  delibere  riguardanti  le   modifiche   statutarie,   il regolamento  generale  di  ateneo,  il  regolamento  didattico  e  il regolamento di amministrazione finanza e contabilita'  e'  necessario il voto favorevole  della  maggioranza  assoluta  dei  componenti  in carica del Consiglio di amministrazione.     6.3. Alle riunioni del Consiglio  partecipano  senza  diritto  di voto le persone di  volta  in  volta  proposte  dal  Presidente.  Non partecipano alla discussione e alla votazione i membri del  Consiglio qualora vengano esaminate nomine o argomenti che li riguardano.  Art. 7 - Consiglio di amministrazione: Competenze     7.1 Il Consiglio di amministrazione ha  i  piu'  ampi  poteri  di ordinaria   e   straordinaria   amministrazione,   fatte   salve   le attribuzioni degli altri organi previsti dal presente statuto.     7.2 Compete al Consiglio di amministrazione:       a)    determinare    l'indirizzo    generale    di     sviluppo dell'Universita' in funzione delle finalita' istituzionali;       b) decidere sulle questioni patrimoniali dell'Universita';       c)  deliberare  sulle  modifiche  statutarie.  Per  le  materie relative all'ordinamento didattico delibera su  proposta  del  Senato accademico;       d)   deliberare   sulle   modifiche    ai    regolamenti    per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';       e)  approvare  eventuali  altri  regolamenti  che  il  presente statuto non attribuisca a organi diversi;       f) nomina il Presidente. Puo', altresi',  nominare  al  proprio interno un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso  di assenza o di impedimento e un Consigliere delegato.     7.3 In particolare spetta al Consiglio di amministrazione:       a)  deliberare   la   costituzione   del   Comitato   esecutivo determinando il numero dei  componenti,  le  competenze  allo  stesso delegate e nominandone i componenti non di diritto;       b) approvare il bilancio consuntivo e il bilancio di previsione dell'Universita';       c)  approvare  i  programmi   di   ricerca   con   i   relativi finanziamenti;       d) nominare il Rettore che esercita anche la funzione  di  Vice Presidente Vicario;       e) nominare i componenti dell'Advisory Board;       f) nominare i Presidi di Facolta' Dipartimentali e i Presidenti dei Corsi di laurea scelti tra i relativi docenti;       g) nominare il Direttore generale;       h) nominare, se necessario,  il  Vice  Direttore  generale  con l'attribuzione dei relativi poteri;       i) esprimere il parere sullo schema di regolamento didattico di Ateneo;       j)  deliberare  l'attivazione   delle   strutture   didattiche, Facolta' e classi e dei relativi corsi di  studio,  su  proposta  del Rettore;       k) deliberare gli organici dei docenti e dei ricercatori;       l) deliberare in materia di tasse e contributi a  carico  degli studenti e di criteri per gli esami;       m)  deliberare  l'assunzione  del  personale  non  docente  con qualifica dirigenziale;       n) nominare i membri del Nucleo di valutazione ed approvare  il Regolamento di funzionamento.     7.4 Inoltre spetta al Consiglio di amministrazione deliberare:       a) su proposta dei  Consigli  di  facolta'  dipartimentali,  in ordine agli insegnamenti ai quali attribuire i posti di ruolo vacanti e alle nomine dei professori  di  ruolo  da  chiamare  alle  cattedre stesse, nonche' in ordine all'assegnazione dei posti  di  ricercatori di ruolo ed alle nomine stesse;       b) su  proposta  dei  Consigli  di  facolta',  in  ordine  agli insegnamenti da attivare in ciascun anno accademico e agli  incarichi e contratti  da  conferire,  a  professori  e  ricercatori  di  altre Universita', nonche' a persone di alta qualificazione  scientifica  e professionale;       c) in ordine al trattamento economico  del  personale  docente, alle indennita' di carica del  Rettore  e  degli  altri  docenti  con incarichi istituzionali;       d)  in  ordine  al  conferimento  di  borse  di  studio  e   di perfezionamento e degli assegni di ricerca;       e) in ordine alla determinazione degli organici  del  personale non docente, nonche' ai relativi provvedimenti concernenti  lo  stato giuridico ed economico;       f) in ordine alle controversie e alle  relative  determinazioni transattive;       g) all'accettazione di donazioni, eredita' e legati;       h) all'assunzione e cessione di partecipazioni finanziarie;       i) il Codice etico e le  modifiche  relative  su  proposta  del Senato accademico;       j)  su  ogni  altra  materia  di  ordinaria   e   straordinaria amministrazione  non  attribuita  alla  competenza  di  altri  organi previsti dal presente statuto.  Art. 8 - Comitato esecutivo     8.1 Il Comitato esecutivo, quando istituito, e' formato da 3 a  5 componenti, compresi quali componenti di diritto  il  Presidente  del Consiglio  di  amministrazione  o,  se  impossibilitato,   dal   Vice Presidente e il Rettore.     I componenti non  di  diritto  sono  nominati  dal  Consiglio  di amministrazione.     8.2  Il  Comitato  esecutivo  e'  convocato  dal  Presidente  del Consiglio di amministrazione o, in sua assenza, dal Vice  Presidente, se nominato. La funzione di  segretario  del  Comitato  esecutivo  e' esercitata dal segretario del Consiglio di amministrazione.     8.3 Il Comitato esecutivo, quando costituito, delibera in base ai poteri ad esso delegati dal Consiglio di amministrazione. Le delibere sono portate a conoscenza  del  Consiglio  di  amministrazione  nella prima riunione successiva.     8.4 In caso d'urgenza il Comitato esecutivo puo' deliberare anche in   ordine   alle   materie   di   competenza   del   Consiglio   di amministrazione, ad eccezione di quelle dallo  stesso  tassativamente escluse.  Di   tali   deliberazioni   riferisce   al   Consiglio   di amministrazione per la ratifica nella prima riunione successiva.  Art. 9 - Presidente     9.1 Il Presidente del  Consiglio  di  amministrazione  convoca  e presiede le adunanze del Consiglio stesso e del  Comitato  esecutivo, ove costituito, e ne fissa l'ordine del giorno.     9.2 Il Presidente in particolare:       a.  provvede  a   garantire   l'adempimento   delle   finalita' statutarie;       b. ha la rappresentanza legale dell'Universita';       c.  assicura  l'esecuzione  delle  delibere  del  Consiglio  di amministrazione e del Comitato esecutivo, fatte salve  le  competenze del Rettore in materia scientifica e didattica;       d. propone  al  Consiglio  di  amministrazione  la  nomina  del Rettore;       e.  nell'eventualita'  che  non  sia  possibile   la   regolare convocazione  del  Consiglio  di  amministrazione  e/o  del  Comitato esecutivo, e nelle materie di competenza degli  stessi  organi,  puo' adottare  provvedimenti  urgenti  o  delegarne  l'adozione  al   Vice Presidente, ove nominato. Tali provvedimenti dovranno essere  portati alla ratifica rispettivamente del Consiglio di amministrazione o  del Comitato esecutivo nella prima successiva adunanza.     9.3 Il Presidente viene nominato dal Consiglio di amministrazione dell'Universita' scegliendolo tra i propri membri.  Art. 10 - Il Collegio di disciplina     10.1 Il  Consiglio  di  amministrazione  nomina  il  Collegio  di disciplina su proposta del Senato accademico a  seguito  di  elezioni dirette  a  cui  potra'  partecipare  tutto   il   corpo   accademico dell'Ateneo. Le modalita' elettive non si applicano  qualora  vengano designati, ove possibile, soggetti esterni all'Ateneo. Il Collegio e' composto, in ogni caso, da almeno cinque membri effettivi, di cui due professori ordinari, due professori associati ed un  ricercatore.  Il Collegio e' integrato da membri supplenti, in analogo numero, secondo la medesima ripartizione.     Il Collegio nomina al suo  interno  il  presidente  tra  uno  dei professori di prima fascia. I  componenti  del  Collegio  restano  in carica  per  tre  anni  consecutivi  e  il  loro   mandato   non   e' immediatamente  rinnovabile.  La  partecipazione   al   Collegio   di disciplina non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese.     10.2 Il Collegio  di  disciplina  nel  rispetto  della  normativa vigente in  materia  svolge  la  fase  istruttoria  dei  procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei professori  e  ricercatori  ed esprime in merito parere conclusivo. In particolare, i professori  di prima fascia sono competenti a conoscere i procedimenti  avviati  nei confronti dei professori di  prima  fascia;  i  professori  di  prima fascia e i professori di seconda fascia sono competenti  a  conoscere dei procedimenti avviati nei  confronti  dei  professori  di  seconda fascia; i professori di prima fascia, i professori di seconda  fascia e i ricercatori sono competenti a giudicare dei procedimenti  avviati nei confronti dei ricercatori.     10.3 L'avvio del procedimento  disciplinare  e  il  provvedimento conclusivo dello  stesso  spettano  al  Rettore  nel  rispetto  delle disposizioni di legge vigenti ed applicabili, che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di  una  sanzione  piu'  grave  della censura, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei  fatti, trasmette gli atti al Collegio  di  disciplina,  formulando  motivata proposta. Per i procedimenti disciplinari nei confronti del  rettore, l'iniziativa  dell'azione  disciplinare  e  le   funzioni   connesse, competono al decano dei professori  ordinari  dell'Ateneo.  Non  sono tenute in considerazione le segnalazioni anonime.     10.4 Il Collegio di disciplina, uditi il Rettore  ovvero  un  suo delegato, nonche' il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da  un  difensore  di  fiducia, entro trenta  giorni  esprime  parere  sulla  proposta  avanzata  dal Rettore  sia  in  relazione  alla  rilevanza  dei  fatti  sul   piano disciplinare sia in relazione al  tipo  di  sanzione  da  irrogare  e trasmette gli atti al Consiglio di amministrazione  per  l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il procedimento davanti al  Collegio resta disciplinato dalla normativa vigente.     10.5 Il Collegio opera in ogni caso nel rispetto dei principi  di trasparenza, contraddittorio e di diritto alla difesa.     10.6 Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il Consiglio di amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti,  infligge la  sanzione  ovvero  dispone   l'archiviazione   del   procedimento, conformemente  al  parere  vincolante  espresso   dal   Collegio   di disciplina.     10.7 Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 5 non intervenga nel termine di  centottanta  giorni  dalla  data  di avvio del procedimento  stesso.  Il  termine  e'  sospeso  fino  alla ricostituzione del Collegio di disciplina  ovvero  del  Consiglio  di amministrazione  nel  caso  in  cui  siano  in  corso  le  operazioni preordinate alla  formazione  dello  stesso  che  ne  impediscono  il regolare funzionamento. Il termine e' altresi' sospeso, per non  piu' di due volte e per un periodo non  superiore  a  sessanta  giorni  in relazione a ciascuna sospensione, ove il Collegio  ritenga  di  dover acquisire ulteriori  atti  o  documenti  per  motivi  istruttori.  Il Rettore e'  tenuto  a  dare  esecuzione  alle  richieste  istruttorie avanzate dal Collegio.  Art. 11 - Consigliere delegato     11.1. Il Consiglio di amministrazione puo' nominare,  al  proprio interno, un  Consigliere  delegato  che  dura  in  carica  quanto  il Consiglio stesso e puo' essere riconfermato.     11.2. Il Consigliere delegato svolge le  funzioni  conferite  con delega  dal  Consiglio   di   amministrazione   e   dal   Presidente. Sostituisce, in caso di assenza  o  di  impedimento,  il  Presidente, quando non sia stato nominato un Vice Presidente.  Art. 12 - Rettore     12.1 Il Rettore e' nominato dal Consiglio di amministrazione  tra i professori ordinari in  servizio  presso  l'Universita'  o  tra  le personalita' del mondo accademico, culturale o della vita sociale che si sono comunque distinte per il buon funzionamento  dell'Universita' stessa,  ovvero  tra  personalita'  di  chiara  fama   nazionale   ed internazionale sul piano culturale e scientifico.     12.2 Dura  in  carica sei  anni  e  la  sua  nomina  puo'  essere rinnovata una sola volta per un uguale periodo.     12.3 Il Rettore:       a) rappresenta l'Universita' nelle manifestazioni accademiche e culturali e nel conferimento dei titoli accademici;       b) cura  l'osservanza  delle  norme  concernenti  l'ordinamento universitario; vigila sull'espletamento  dell'attivita'  didattica  e scientifica;       c) fa parte di diritto, per la  durata  del  suo  mandato,  del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo ove costituito;       d) convoca e presiede il Senato accademico  e  ne  assicura  il coordinamento con il Consiglio di amministrazione;       e)  assicura  l'esecuzione  delle  delibere  del  Consiglio  di amministrazione in materia didattica e scientifica;       f) formula proposte e riferisce al Consiglio di amministrazione sull'attivita' didattica e scientifica dell'Universita';       g)  fissa  direttive  organizzative  generali  per   assicurare l'efficienza delle strutture didattiche e scientifiche;       h) adotta, in caso di necessita' e  di  urgenza,  gli  atti  di competenza del Senato accademico salvo ratifica  nella  prima  seduta immediatamente successiva;       i)  esercita  nei  procedimenti  disciplinari  a   carico   del personale accademico le  funzioni  attribuitegli  dalla  legislazione vigente e dal regolamento generale; in particolare, spetta al Rettore l'irrogazione  delle  sanzioni  disciplinari  non  piu'  gravi  della censura nei confronti di professori e ricercatori;       j)  esercita  le  funzioni  disciplinari  nei  confronti  degli studenti ai sensi della normativa vigente e del regolamento generale;       k) propone  al  Consiglio  di  amministrazione  la  nomina  del prorettore vicario, dei prorettori e dei delegati del Rettore  aventi l'incarico   di   seguire   particolari   aspetti   della    gestione dell'Universita' scelti tra i professori di ruolo dell'Ateneo  ovvero ai  sensi  di  legge  tra  le  personalita'  di  riconosciuto  valore accademico, culturale, scientifico e del  lavoro  sia  nazionale  che internazionale.       l) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono  demandate dalle disposizioni di legge, dal presente statuto e  dai  regolamenti dell'Universita';       m) il Rettore presiede il Consiglio di facolta'  dipartimentale nel caso sia attivata una sola Facolta' dipartimentale.     12.4  Il  Rettore  puo'  conferire  ad  uno  o  piu'   professori l'incarico   di   seguire   particolari   aspetti   della    gestione dell'Universita' rientranti nelle sue competenze e puo' conferire  ad essi la qualifica di Pro-Rettore.     12.5 Il Rettore puo', in caso di  assenza  o  impedimento,  farsi sostituire con  delega  da  un  Pro-Rettore  o  da  altro  professore dell'Universita' nell'espletamento delle funzioni di sua competenza.     12.6 Il  Rettore  puo'  costituire  commissioni  e  comitati  con compiti consultivi, istruttori e  gestionali  nelle  materie  di  sua competenza.  Art. 13 - Senato accademico: composizione e competenze     13.1. Il  Senato  accademico  e'  composto  dal  Rettore  che  lo presiede e dai Presidi di Facolta'. Dura  in  carica  tre  anni  e  i componenti possono essere rinnovati una sola volta. Alle  sedute  del Senato accademico partecipa,  con  diritto  di  voto  consultivo,  il Direttore generale dell'Universita' con funzioni di Segretario  dello stesso Senato.     13.2. Il Senato accademico adotta un proprio regolamento  interno di funzionamento.     In particolare esercita  tutte  le  attribuzioni  in  materia  di coordinamento ed impulso scientifico e didattico. Inoltre, compete al Senato accademico:       a.  approvare  il  regolamento  didattico  di   Ateneo   previa acquisizione del parere favorevole del Consiglio di amministrazione;       b. formulare proposte  ed  esprimere  pareri  al  Consiglio  di amministrazione  sui  programmi  di  sviluppo  dei  Corsi  di  studio dell'Universita', sugli indirizzi dell'attivita'  di  ricerca  e  sui criteri di ammissione degli studenti, di concerto con i  Consigli  di facolta' dipartimentali;       c.  adottare  nei  confronti  degli  studenti  i  provvedimenti disciplinari piu' gravi della censura.  Art. 14 - Facolta' dipartimentali     14.1 Alle Facolta' dipartimentali  sono  attribuite  le  funzioni finalizzate  allo  svolgimento  della  ricerca   scientifica,   delle attivita' didattiche e formative,  nonche'  delle  attivita'  rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie.     14.2 Le Facolta' dipartimentali  sono  costituite  tenendo  conto dell'omogeneita' e/o dell'affinita' dei propri corsi di studio.     14.3 Alle singole Facolta' dipartimentali afferisce il  personale docente che opera in  aree  scientifiche  disciplinari  omogenee  e/o affini, che condivide una prospettiva didattica comune o  gli  stessi interessi di ricerca.     14.4 Ai  fini  dell'immissione  nei  ruoli  dell'Universita',  il personale docente e' incardinato nella Facolta' dipartimentale per la quale e' stato approvato il procedimento di chiamata. Il passaggio ad altra Facolta' dipartimentale e' autorizzato dal  Senato  accademico, su richiesta del singolo docente.     14.5 Le Facolta' dipartimentali sono articolate nel Consiglio  di facolta' dipartimentale e nella Giunta di facolta' dipartimentale. Il funzionamento  delle  Facolta'  dipartimentali  e'  disciplinato  nel regolamento Generale d'Ateneo.  Art. 15 - Presidi delle Facolta' dipartimentali     15.1 I Presidi sono nominati dal  Consiglio  di  amministrazione, sentito il Rettore, scegliendo tra i professori  di  prima  fascia  a tempo pieno e, se non disponibile, di seconda fascia a  tempo  pieno, delle rispettive Facolta' dipartimentali.     15.2 I Presidi durano in carica tre  anni  accademici  e  possono essere riconfermati una sola volta.     15.3 I Presidi rappresentano  la  Facolta'  dipartimentale  negli atti accademici propri, curano l'attuazione delle delibere di propria competenza, hanno il compito di vigilare sulle attivita'  didattiche, le attivita' scientifiche e i servizi che fanno  capo  alla  Facolta' dipartimentale.     15.4  I   Presidi   esprimono   il   parere   al   Consiglio   di amministrazione per la nomina  del  Vice-Preside,  scegliendo  tra  i professori a tempo pieno della Facolta' dipartimentale medesima.  Art. 16 - Consigli di facolta' dipartimentali     16.1 I Consigli di  facolta'  dipartimentali  sono  composti  dal Preside che lo presiede e da tutti i professori di ruolo  dell'Ateneo e dai ricercatori sia di tipo A che di tipo B.     Possono partecipare ai Consigli di facolta'  dipartimentali,  con voto consultivo, i titolari di insegnamenti ufficiali  nei  corsi  di laurea secondo quanto stabilito dal regolamento generale di Ateneo.     Limitatamente  alle  materie  di   preminente   interesse   degli studenti, vengono invitati alle adunanze del  Consiglio  di  facolta' dipartimentale, con diritto di parola e di proposta, i rappresentanti degli  studenti  dei  corsi  di  studio   afferenti   alla   Facolta' dipartimentale.  Essi  non  entrano  nel  computo  delle  maggioranze richieste per la validita' della seduta e delle deliberazioni.     16.2 I Consigli di facolta' dipartimentali:       a)  curano  la  programmazione  delle  attivita'  didattiche  e scientifiche  nonche'  la  verifica  del  loro   svolgimento   e   la valutazione dei risultati;       b) organizzano la didattica e, d'intesa con il Centro integrato di ricerca, le attivita' di ricerca della Facolta' dipartimentale;       c) verificano  l'assolvimento  degli  impegni  didattici  e  di ricerca del personale docente;       d) propongono al Senato accademico l'assegnazione dei posti  di ruolo per la Facolta' dipartimentale;       e) approvano le proposte di bando  per  il  conferimento  delle supplenze,  degli  incarichi  e  dei   contratti   di   insegnamento, predisposti dalle Giunte di facolta' dipartimentali.  Art. 17 - Giunte di facolta' dipartimentali     17.1 Le Giunte  di  facolta'  dipartimentali  sono  nominate  dal Consiglio  di  amministrazione.  I  componenti  sono  scelti  tra   i professori della Facolta' dipartimentale, durano in carica  tre  anni accademici e sono rieleggibili. Le Giunte di facolta'  dipartimentali sono composte da:       a) il Preside, che presiede e convoca le sedute;       b) il Vice-Preside, chiamato a sostituire il Preside in caso di impedimento o di assenza;       c) il Coordinatore degli studi;       d) il Coordinatore della ricerca.     17.2 Le Giunte di facolta' dipartimentali:       a) predispongono e aggiornano l'offerta formativa  dei  diversi corsi di studio secondo le  norme  vigenti  e  le  indicazioni  degli organi di governo dell'Universita';       b) sulla base  di  valutazione  comparativa  tra  i  candidati, propongono al Senato accademico il conferimento degli incarichi e dei contratti di insegnamento previsti nei bandi;       c) approvano i piani di studio;       d) propongono al Senato accademico la nomina  dei  Delegati  di Corso  di  studio,   che   rispondono   alle   Giunte   di   facolta' dipartimentali;       e) danno pareri al Senato  accademico  sul  numero  massimo  di studenti da ammettere per ciascun anno accademico  e  sulle  relative modalita';       f) approvano e propongono agli organi superiori la  stipula  di contratti e convenzioni  per  il  finanziamento  delle  attivita'  di ricerca delle Facolta' Dipartimentali da parte di soggetti pubblici e privati;       g) su proposta del  Preside  o  su  mandato  del  Consiglio  di facolta' dipartimentale curano ogni altra questione rilevante per  il funzionamento della Facolta' dipartimentale.     17.3 Il Consiglio di amministrazione, su proposta delle Giunte di facolta' dipartimentali, puo' nominare uno o  piu'  coordinatori  del Tutorato.  Art. 18 - Centro integrato di ricerca     18.1. Il Centro integrato di ricerca (CIR)  e'  la  struttura  di riferimento interfacolta' dipartimentale  per  la  promozione  ed  il sostegno  delle  attivita'  di   ricerca   e   delle   collaborazioni scientifiche, nonche' per la  gestione  amministrativo-finanziaria  a servizio dei programmi di ricerca delle Facolta' dipartimentali.     18.2. La Direzione del CIR e' affidata al Rettore o al Prorettore alla ricerca se nominato.     18.3. Il CIR assicura la  corretta  gestione  dei  fondi  per  le attivita' di ricerca, per le pubblicazioni e  per  le  collaborazioni scientifiche.     18.4. Nell'ambito del CIR possono essere costituiti e  finanziati Unita', Gruppi e Programmi di ricerca aperti alla  partecipazione  di studiosi e di ricercatori  di  altre  istituzioni  universitarie,  di ricerca e culturali, nazionali, comunitarie e internazionali.  Art. 19 - Advisory Board     19.1.  L'Advisory  Board  e'  costituito  da  personalita'  della societa' civile nazionale  e  internazionale  che  hanno  operato  al massimo  livello  nel  proprio  campo  di   attivita'   professionale realizzando altissimi risultati riconosciuti universalmente.     19.2. L'Advisory Board si riunisce almeno una volta l'anno ed  ha il compito di proporre strategie per lo sviluppo dell'Universita'  ed implementare il network dei sostenitori.  Inoltre  esprime  pareri  e valutazioni sulle materie ad esso sottoposte  dal  Presidente  o  dal Consiglio di amministrazione.     19.3. I membri dell'Advisory Board sono nominati dal Consiglio di amministrazione per un mandato triennale rinnovabile su proposta  del Presidente dell'Universita' che, di comune accordo  col  Rettore,  ne sceglie anche il Presidente.  Art. 20 - Direttore generale     20.1  Il  Direttore  generale  e'  nominato  dal   Consiglio   di amministrazione, dura in carica  tre  anni  ed  il  suo  incarico  e' rinnovabile.     20.2    Egli     sovrintende     all'attivita'     amministrativa dell'Universita', e' responsabile dell'organizzazione dei  servizi  e del personale tecnico-amministrativo, assicura i  flussi  informativi che  permettono  al  Consiglio  di  amministrazione  e  al   Comitato esecutivo  l'assunzione  delle  relative  decisioni.   Il   Direttore generale puo' partecipare, senza diritto di  voto,  alle  sedute  del Consiglio di amministrazione.  Art. 21 - Organi di verifica     Sono organi di verifica il Nucleo di valutazione di Ateneo  e  il Collegio dei revisori dei conti.  Art. 22 - Nucleo di valutazione di Ateneo     22.1 L'Universita' adotta un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attivita'  didattiche  e  di  ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio: le  funzioni  di valutazione sono svolte dal Nucleo di valutazione.     22.2 L'Universita' assicura al Nucleo l'autonomia  operativa,  il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni  necessarie,  nonche' la pubblicita'  e  la  diffusione  degli  atti,  nel  rispetto  della normativa a tutela della riservatezza.     22.3 Le funzioni ed il funzionamento del Nucleo di valutazione di Ateneo sono stabiliti dalle norme vigenti.     22.4 Il Nucleo di valutazione di Ateneo e' nominato dal Consiglio di amministrazione al  quale  riferisce  con  relazione  annuale,  e' composto da cinque membri di cui almeno due nominati tra studiosi  ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito  non  accademico. Dura in carica tre anni.  Art. 23 - Collegio dei revisori dei conti     23.1 Il Collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi e da due supplenti scelti prevalentemente tra gli  iscritti nel Registro dei revisori contabili. Dura in carica tre anni.     23.2 Le procedure di nomina ed il funzionamento del Collegio  dei revisori   dei   conti   sono   definite    nel    regolamento    per l'amministrazione  e  la  contabilita'   deliberato   dal   Consiglio d'amministrazione.  Art. 24 - Insegnamenti e attivita' didattica     24.1. Gli insegnamenti sono impartiti da professori e ricercatori di ruolo e da professori con contratti di diritto privato.     24.2.  I  contratti  possono  essere  stipulati  con  docenti   e ricercatori di altre Universita', anche straniere e con  studiosi  ed esperti di  comprovata  qualificazione  professionale  o  scientifica anche di cittadinanza straniera ed estranei al corpo accademico.  Art. 25 - Professori e ricercatori: nomina,  organico  e  trattamento economico e giuridico     I professori e i ricercatori di ruolo sono nominati dal Consiglio di amministrazione secondo le procedure per  il  reclutamento  ed  il trasferimento dei docenti e dei ricercatori definiti dalla  normativa in materia universitaria.  Art. 26 - Contratti a tempo determinato     Per esigenze didattiche e di ricerca e per favorire la formazione e il perfezionamento dei giovani docenti l'Universita' puo' stipulare contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 23  della  legge  n. 240/2010  e  successive  modificazioni.  Tali  contratti  di  diritto privato sono rinnovabili e  non  danno  luogo  a  diritti  in  ordine all'accesso nei ruoli dell'Universita'.  Art. 27 - Personale tecnico-amministrativo     27.1. L'organizzazione del personale  tecnico-amministrativo  nel suo complesso e' determinata dal  Consiglio  di  amministrazione  che provvede anche alla nomina dei dirigenti.     27.2. Il rapporto di lavoro del personale  tecnico-amministrativo e' disciplinato da apposito regolamento e  dai  contratti  di  lavoro aziendali di diritto privato.  Art. 28 - Ammissione     Il Consiglio di amministrazione, sentiti gli  organi  accademici, determina  le  modalita'  di  ammissione  idonee  ad   accertare   le attitudini e la  preparazione  dei  candidati,  tenendo  presenti  le peculiarita' dell'Universita'  che  pone  particolare  attenzione  ai giovani provenienti dai Paesi o dalle aree con gravi deficit sanitari  Art. 29 - Attivita' di orientamento e tutorato     L'Universita'  promuove  e  realizza  iniziative  e  servizi  per l'orientamento e l'attivita' di tutorato, secondo quanto previsto dal regolamento didattico.  Art. 30 - Diritto allo studio     L'Universita',  nell'ambito  della  propria  autonomia  e   delle proprie competenze, adotta i provvedimenti necessari  per  assicurare la realizzazione del diritto allo studio.     S'impegna  specificatamente  a  favorire   quanto   consenta   di migliorare la formazione culturale  degli  studenti  provenienti  dai Paesi in via di sviluppo  ed  il  loro  inserimento  nelle  strutture socio-sanitarie dei propri Paesi. Con lo stesso scopo puo'  integrare le proprie strutture  funzionali  anche  attraverso  convenzioni  con altre istituzioni che perseguono lo stesso obiettivo di  fornire  una migliore  assistenza  sanitaria  alle  popolazioni   che   ne   hanno maggiormente bisogno.  Norme transitorie e finali     In  sede   di   prima   applicazione,   nella   fase   di   avvio dell'Universita', per un periodo non superiore  a  quattro  anni,  le attribuzioni che le norme legislative vigenti e quelle  del  presente statuto demandano al Consiglio di amministrazione dell'Universita'  e al Senato accademico sono esercitate da un apposito Comitato  tecnico organizzatore nominato dalla Fondazione. Questa ne  indica  anche  il Presidente il quale,  in  tale  fase  transitoria,  svolge  anche  la funzione  di  Rettore.  Con  riferimento  alle  specifiche  finalita' dell'Universita' di cui all'Art. 2, i membri del Comitato,  anche  di varie nazionalita', devono essere scelti tra professori  universitari di prima fascia, esperti con comprovata esperienza  almeno  decennale di problematiche sanitarie e sociali dei Paesi in  via  di  sviluppo, dirigenti apicali di riconosciuto valore  professionale  che  abbiano ottenuto necessaria certificata qualifica in ambito  universitario  o come dirigenti di aziende sanitarie a livello di  direzione  generale di  ASL,  manager  che  hanno  acquisito  competenze  in  aziende  di rilevante importanza.     Tale Comitato cessera'  dalle  sue  funzioni  anche  prima  dello scadere della durata massima ove  si  insedino  gli  ordinari  organi previsti dal presente statuto.     |  
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   Il presente decreto sara'  acquisito  alla  Raccolta  nell'apposito registro di questa Universita'. 
     Roma, 5 settembre 2019 
                                                   Il rettore: Profita     |  
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