| Gazzetta n. 221 del 20 settembre 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |  
| DECRETO 2 agosto 2019 |  
| Intervento a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo  nei  settori applicativi   della   Strategia   nazionale    di    specializzazione intelligente relativi a «Fabbrica intelligente», «Agrifood», «Scienze della vita» e «Calcolo ad alte prestazioni», ai sensi  del  Capo  II, «procedura negoziale», del decreto 5 marzo 2018.  |  
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                              IL MINISTRO                       DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
   Vista la legge 17  febbraio  1982,  n.  46  che,  all'art.  14,  ha istituito il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;   Visto il decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134,  recante  «Misure urgenti per la crescita del Paese», e, in particolare, l'art. 23, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui  all'art.  14  della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso  il  Ministero  dello sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile» ed e' destinato, sulla base  di  obiettivi  e  priorita' periodicamente  stabiliti  e  nel  rispetto  dei  vincoli   derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario,  al  finanziamento  di programmi  e  interventi  con  un  impatto  significativo  in  ambito nazionale  sulla   competitivita'   dell'apparato   produttivo,   con particolare riguardo alla promozione di progetti di ricerca, sviluppo e  innovazione  di  rilevanza  strategica  per  il   rilancio   della competitivita'   del   sistema   produttivo,   anche    tramite    il consolidamento dei centri e delle strutture  di  ricerca  e  sviluppo delle imprese;   Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  8  marzo  2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  16 maggio 2013, n. 113, con il  quale,  in  applicazione  dell'art.  23, comma 3, del predetto  decreto-legge  n.  83  del  2012,  sono  state individuate le priorita', le forme e le intensita' massime  di  aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;   Visto, in particolare, l'art. 15 del citato decreto 8  marzo  2013, che prevede che gli interventi del Fondo per la crescita  sostenibile sono attuati con bandi ovvero direttive del Ministro  dello  sviluppo economico, che individuano, tra l'altro,  l'ammontare  delle  risorse disponibili, i requisiti di  accesso  dei  soggetti  beneficiari,  le condizioni di ammissibilita' dei programmi e/o dei progetti, le spese ammissibili, la forma e l'intensita' delle  agevolazioni,  nonche'  i termini e le modalita' per la presentazione delle domande, i  criteri di valutazione dei  programmi  o  progetti  e  le  modalita'  per  la concessione ed erogazione degli aiuti;   Visto, altresi', l'art. 18 dello stesso decreto 8 marzo  2013  che, al comma 2, prevede che il Fondo per la  crescita  sostenibile  opera attraverso le contabilita' speciali, gia' intestate al Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica, ora denominato Fondo per  la  crescita sostenibile, n. 1201 per l'erogazione dei finanziamenti agevolati, n. 1726 per gli interventi  cofinanziati  dall'Unione  europea  e  dalle regioni e attraverso l'apposito capitolo di bilancio per la  gestione delle altre forme di intervento quali i contributi alle spese;   Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea L 187 del 26 giugno 2014, che  dichiara  alcune  categorie  di  aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e, in particolare, l'art.  25  che  stabilisce  le condizioni per ritenere compatibili con il mercato interno ed  esenti dall'obbligo di notifica gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo;   Visto il regime di aiuto n. SA.53624, registrato in  data  5  marzo 2019, inerente all'intervento del Fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo  realizzati  nell'ambito  di accordi sottoscritti dal Ministero dello sviluppo  economico  con  le regioni e le altre amministrazioni pubbliche interessate;   Visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre  2013,  relativo  al  Fondo europeo di sviluppo regionale  (FESR)  e  a  disposizioni  specifiche concernenti l'obiettivo  «Investimenti  a  favore  della  crescita  e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;   Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 17 dicembre  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 347 del  20  dicembre  2013,  recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo  regionale  (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo  di  coesione,  sul  Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul  Fondo  europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e  disposizioni  generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo  sociale  europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi  e la pesca, e che abroga altresi' il regolamento (CE) n. 1083/2006  del Consiglio e visti, in particolare, gli articoli 14 e  successivi  che prevedono l'adozione, da parte degli Stati  membri,  dell'Accordo  di partenariato quale strumento di programmazione  dei  suddetti  Fondi, stabilendone i relativi contenuti;   Visto, in particolare, l'art. 9 del sopra citato  regolamento  (UE) n. 1303/2013, che tra gli obiettivi tematici che contribuiscono  alla realizzazione  della   strategia   dell'Unione   per   una   crescita intelligente, sostenibile  e  inclusiva,  al  paragrafo  1  individua quello finalizzato a rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione (obiettivo tematico 1);   Visto,  altresi',  l'art.  68  del  medesimo  regolamento  (UE)  n. 1303/2013 che prevede,  laddove  l'esecuzione  di  un'operazione  dia origine a costi indiretti, che questi  ultimi  si  possano  calcolare forfettariamente secondo un  tasso  forfettario  applicato  ai  costi diretti  ammissibili  basato  su  metodi  esistenti   e   percentuali corrispondenti,  applicabili  nelle  politiche  dell'Unione  per  una tipologia analoga di operazione e beneficiario;   Visto il regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre  2013,  che  stabilisce  le norme in materia  di  partecipazione  e  diffusione  nell'ambito  del programma quadro di ricerca e  innovazione  (2014-2020)  -  Orizzonte 2020  e  che  abroga  il  regolamento  (CE)  n.  1906/2006,   e,   in particolare, l'art. 29 che prevede che i costi indiretti  ammissibili sono determinati applicando un tasso forfettario del 25 per cento del totale dei costi diretti ammissibili;   Visto il regolamento delegato (UE) n. 480/2014  della  Commissione, del 3 marzo 2014, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione europea L 138 del 13 maggio 2014, e, in particolare,  l'art.  20  che prevede che i  costi  indiretti  possano  essere  calcolati  mediante l'applicazione  di  un  tasso  forfettario  stabilito   conformemente all'art. 29, paragrafo 1, del citato regolamento  (UE)  n.  1290/2013 per alcuni tipi di operazioni o  alcuni  progetti  facenti  parti  di operazioni tra le quali quelle sostenute dal FESR comprese nei codici 056, 057 o in quelli da 060 a 065 dei campi di intervento di cui alla tabella  1  dell'allegato  del  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n. 215/2014 della  Commissione,  del  7  marzo  2014,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L  69  dell'8  marzo  2014,  e attuate nell'ambito di una delle priorita' di  investimento  previste dall'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b), paragrafo 2,  lettera  b), paragrafo 3, lettere a) e c), e paragrafo 4, lettera f),  del  citato regolamento (UE) n. 1301/2013;   Considerato che il Ministero dello sviluppo economico, di  concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca, in  applicazione   della   normativa   comunitaria   riguardante   la programmazione 2014-2020 dei fondi  di  sviluppo  e  di  investimento europei, ha definito,  in  materia  di  ricerca  e  innovazione,  una Strategia nazionale di  specializzazione  intelligente,  intesa  come strategia di innovazione  nazionale  che  individua  specifiche  aree tematiche  prioritarie  di  intervento  che  riflettono  un   elevato potenziale imprenditoriale in termini di posizionamento  competitivo, in grado di  rispondere  alle  opportunita'  emergenti  e  ai  futuri sviluppi del mercato;   Considerato  che  la  Commissione   europea,   con   lettera   Ares (2016)1730825, del 12 aprile 2016, ha  comunicato  che  la  Strategia nazionale    di    specializzazione    intelligente    soddisfa    la condizionalita' ex-ante 1.1. di cui al  citato  regolamento  (UE)  n. 1303/2013, art. 19 e allegato XI;   Considerato  che  la  Strategia   nazionale   di   specializzazione intelligente rappresenta, in base a quanto previsto  dall'Accordo  di partenariato per l'Italia, il  quadro  strategico  esclusivo  per  il disegno e l'attuazione degli interventi delle politiche  di  ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione attuate nell'ambito dell'obiettivo tematico 1 di cui all'art. 9 del piu' volte citato  regolamento  (UE) n. 1303/2013;   Visto il decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  5  marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana del 15 giugno 2018, n. 137,  inerente  all'intervento  del  Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR  e  del Fondo per la crescita sostenibile finalizzato a dare attuazione  alla Strategia nazionale di specializzazione  intelligente  attraverso  la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di progetti di ricerca e sviluppo nei settori applicativi della Strategia  nazionale di specializzazione intelligente  relativi  a  «Agrifood»,  «Fabbrica intelligente» e «Scienze della vita»;   Considerata  l'esigenza  di  sostenere,  nell'attuale   congiuntura economica, la  competitivita'  di  specifici  ambiti  territoriali  o settoriali attraverso un intervento in grado di  favorire  l'adozione di innovazioni dei processi produttivi o dei prodotti nell'ambito dei settori applicativi «Fabbrica intelligente»,  «Agrifood»  e  «Scienze della  vita»  individuate  dalla  predetta  Strategia  nazionale   di specializzazione intelligente;   Considerata, altresi', l'opportunita' di  cofinanziare  i  progetti delle imprese italiane selezionate  nei  bandi  emanati  dall'impresa comune di elaborazione elettronica di elevata prestazione  (EuroHPC), istituita ai sensi del regolamento n. (UE)  2018/1488  del  Consiglio europeo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  dell'Unione  europea  L 252  in  data  8  ottobre   2018,   nell'ambito   delle   traiettorie tecnologiche  relative  al  settore   applicativo   della   Strategia nazionale  di  specializzazione   intelligente   «Calcolo   ad   alte prestazioni»;   Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive  modificazioni  e integrazioni,  che   detta   norme   in   materia   di   procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;   Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  123  e  successive modificazioni  e   integrazioni,   recante   «Disposizioni   per   la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo  1997, n. 59»; 
                               Decreta: 
                                Art. 1                              Definizioni 
   1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti definizioni:     a) «Agrifood»: il settore applicativo della  Strategia  nazionale di specializzazione  intelligente  che  fa  riferimento  a  soluzioni tecnologiche per la produzione, la conservazione, la tracciabilita' e la qualita' dei cibi, relativo ai comparti  produttivi  riconducibili all'agricoltura  e  alle   attivita'   connesse,   alle   foreste   e all'industria   del   legno,   all'industria   della   trasformazione alimentare e delle  bevande,  all'industria  meccano-alimentare,  del packaging e dei materiali per il confezionamento;     b) «Calcolo ad alte prestazioni»: il  settore  applicativo  della Strategia  nazionale  di   specializzazione   intelligente   che   fa riferimento alle tecnologie e alle metodologie di calcolo parallelo e distribuito fino  alle  scale  estreme,  agli  ambienti  di  sviluppo necessari a supportare l'uso  scientifico  e  industriale  di  queste tecnologie, alle applicazioni scientifiche e industriali in  tutti  i settori di  interesse  (scienze  naturali,  ingegneria  e  discipline umanistiche) sia in ambito di calcolo scientifico  che  data-centric, alle piattaforme di calcolo atte a supportare la verifica dei metodi, lo sviluppo dei prototipi e l'operativita' delle applicazioni;     c) «decreto 5 marzo 2018»: il decreto del Ministro dello sviluppo economico  5  marzo  2018  inerente  all'intervento   del   Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR  e  del Fondo per la crescita sostenibile finalizzato a dare attuazione  alla Strategia nazionale di specializzazione  intelligente  attraverso  la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di progetti di ricerca e sviluppo nei settori applicativi della Strategia  nazionale di specializzazione intelligente relativi a «Fabbrica  intelligente», «Agrifood» e «Scienze della vita»;     d)  «Fabbrica  intelligente»:  il   settore   applicativo   della Strategia  nazionale  di   specializzazione   intelligente   che   fa riferimento a soluzioni tecnologiche destinate all'ottimizzazione dei processi produttivi  e  di  automazione  industriale,  alla  gestione integrata della logistica in rete, alle tecnologie di  produzione  di prodotti realizzati con  nuovi  materiali,  alla  meccatronica,  alla robotica,  all'utilizzo  di  tecnologie  dell'informazione  e   della comunicazione (TIC) avanzate per la virtualizzazione dei processi  di trasformazione e a sistemi per la valorizzazione delle persone  nelle fabbriche;     e) «Fondo per la crescita sostenibile»: il Fondo di cui  all'art. 23  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,   con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;     f) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;     g) «ricerca industriale»: la ricerca pianificata  o  le  indagini critiche  miranti  ad  acquisire  nuove  conoscenze  e  capacita'  da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o  servizi  o  per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi  o  servizi esistenti. Essa comprende  la  creazione  di  componenti  di  sistemi complessi e puo' includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente  dotato  di  interfacce  di  simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota,  se  cio' e' necessario ai fini della ricerca industriale,  in  particolare  ai fini della convalida di tecnologie generiche;     h) «Scienze della vita»: il settore applicativo  della  Strategia nazionale di specializzazione intelligente  che  comprende  tutte  le discipline rivolte allo studio della materia e delle specie  viventi, dai livelli  elementari  agli  organismi  superiori,  all'uomo,  agli animali, alle piante.     i) «sviluppo sperimentale»: l'acquisizione, la  combinazione,  la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e  di  altro  tipo  allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o  migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attivita' destinate  alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi  prodotti,  processi  o  servizi.  Rientrano   nello   sviluppo sperimentale  la  costruzione  di  prototipi,  la  dimostrazione,  la realizzazione di prodotti  pilota,  test  e  convalida  di  prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente  che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo  primario e' l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti,  processi e servizi  che  non  sono  sostanzialmente  definitivi.  Lo  sviluppo sperimentale puo' quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un  prodotto  pilota  utilizzabile  per  scopi  commerciali  che   e' necessariamente il prodotto commerciale finale  e  il  cui  costo  di fabbricazione e' troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di  dimostrazione  e  di  convalida.  Lo  sviluppo  sperimentale  non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche  periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di  fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;     l)  «tecnologie  abilitanti  fondamentali»:  le  tecnologie   del Programma «Orizzonte 2020» (programma quadro di ricerca e innovazione di cui alla  comunicazione  della  Commissione  europea  COM2011  808 definitivo del 30 novembre 2011)  riportate  nell'allegato  n.  1  al decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  5   marzo   2018, caratterizzate da un'alta intensita'  di  conoscenza  e  associate  a un'elevata intensita' di ricerca e sviluppo, a cicli  di  innovazione rapidi, a consistenti spese di  investimento  e  a  posti  di  lavoro altamente qualificati.     |  
|   |                                                             Allegato 1 
                   (Art. 2, comma 2, art. 3, comma 1, art. 4, comma 1)   Tabella: Risorse finanziarie disponibili suddivise per area tematica 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
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                                                     (Art. 4, comma 2) 
                       TRAIETTORIE TECNOLOGICHE 
     Area tematica  nazionale:  Agenda  Digitale,  Smart  Communities, Sistemi di mobilita' intelligente     Settore  applicativo:   Calcolo   ad   alte   prestazioni   (High Performance Computing - HPC)     1. Metodi e tecnologie per il  calcolo  parallelo  e  distribuito fino alle scale estreme.     2. Ambienti e applicazioni per il calcolo ad alte  prestazioni  e piattaforme di calcolo.     3. Modernizzazione e industrializzazione delle  applicazioni  del software ad alte prestazioni.     4.   Co-progettazione    hardware-software    per    applicazioni scientifiche  e  data-centric  (ad  es.   Intelligenza   Artificiale, BigData).     5. Sviluppo di sistemi di calcolo ad  alte  prestazioni  a  basso consumo energetico.     6. Strategie e management  per  i  sistemi  calcolo  di  prossima generazione.     |  
|   |                                 Art. 2                Ambito operativo e risorse disponibili 
   1.   Al   fine   di   sostenere   la    valorizzazione    economica dell'innovazione  attraverso  la  sperimentazione  e  l'adozione   di soluzioni innovative, il presente decreto disciplina le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di progetti di  ricerca  industriale  e   sviluppo   sperimentale   nei   settori applicativi   della   Strategia   nazionale    di    specializzazione intelligente relativi a:     a) «Fabbrica intelligente»;     b) «Agrifood»;     c) «Scienze della vita»;     d) «Calcolo ad alte prestazioni».   2. Per la concessione  delle  agevolazioni  previste  dal  presente decreto  sono   rese   complessivamente   disponibili,   secondo   la ripartizione riportata nell'allegato n. 1, le seguenti risorse:     a) euro 140.000.000,00 (centoquarantamilioni/00) a  valere  sulle risorse del Fondo  per  la  crescita  sostenibile  disponibili  sulla contabilita' speciale n. 1201;     b)  euro  50.000.000,00  (cinquantamilioni/00)  a  valere   sulle economie derivanti dalle risorse destinate alle aree svantaggiate del Paese dal Piano di azione e  coesione  2007-2013,  disponibili  nella contabilita' speciale n. 1726  «Interventi  aree  depresse»,  per  le proposte  progettuali  nelle  regioni  ex   «Obiettivo   convergenza» (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).   3. Le risorse finanziarie di cui  al  comma  2  sono  integrate  da eventuali ulteriori risorse finanziarie di regioni, province autonome e altre amministrazioni pubbliche interessate  definite  nei  singoli accordi per l'innovazione.   4. Per le finalita' di cui al  presente  decreto  ed  ai  sensi  di quanto previsto dall'art. 23, comma 4, del  decreto-legge  22  giugno 2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto 2012, n. 134 e dall'art. 18, comma 2, del decreto del Ministro  dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, richiamati nelle premesse, le risorse  di  cui al comma 2, lettera a), sono attribuite alla sezione del Fondo per la crescita sostenibile relativa alla  finalita'  di  cui  all'art.  23, comma 2, lettera a), del medesimo decreto-legge  e  trasferite  dalla contabilita' speciale n. 1201 alla contabilita' speciale n. 1726  del Fondo per la crescita sostenibile.     |  
|   |                                 Art. 3 
   Intervento a sostegno dei progetti di ricerca e sviluppo  nell'ambito  dei  settori  applicativi  «Fabbrica  intelligente»,  «Agrifood»  e  «Scienze della vita» 
   1. A valere sulle risorse di cui all'art. 2, un  ammontare  pari  a euro  166.000.000,00  (centosessantaseimilioni/00)  e'  destinato  al sostegno delle proposte progettuali che prevedono lo  svolgimento  di attivita' di ricerca industriale e sviluppo sperimentale  finalizzate alla realizzazione  di  nuovi  prodotti,  processi  o  servizi  o  al notevole miglioramento di prodotti o servizi  esistenti,  tramite  lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali, nell'ambito  delle traiettorie  tecnologiche  relative  ai  settori  applicativi   della Strategia  nazionale  di  specializzazione   intelligente   «Fabbrica intelligente», «Agrifood» e «Scienze della vita», secondo  quanto  di seguito indicato:     a) euro 116.000.000,00  (centosedicimilioni/00)  a  valere  sulle risorse del Fondo per la crescita  sostenibile  di  cui  all'art.  2, comma 2, lettera a);     b)  euro  50.000.000,00  (cinquantamilioni/00)  a  valere   sulle economie derivanti dalle risorse destinate alle aree svantaggiate del Paese dal Piano di azione e coesione 2007-2013, di  cui  all'art.  2, comma 2, lettera b).   2. Ai fini della concessione ed erogazione  delle  agevolazioni  di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui al  Capo II del decreto 5 marzo 2018 e successive modifiche e integrazioni.  I termini  e  le  modalita'  per  la   presentazione   delle   proposte progettuali sono definite dal Ministero con successivo  provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese.     |  
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   Intervento a sostegno dei progetti di ricerca e sviluppo  nell'ambito  del settore applicativo «Calcolo ad alte prestazioni»,  selezionati  dall'impresa comune europea EuroHPC 
   1. A valere sulle risorse di cui all'art. 2, comma 2,  lettera  a), un  ammontare  pari  a  24.000.000,00  (ventiquattromilioni/00),   e' destinato al cofinanziamento delle proposte progettuali delle imprese italiane  selezionate  nei  bandi  emanati   nel   corso   del   2019 dall'impresa  comune   di   elaborazione   elettronica   di   elevata prestazione (EuroHPC), istituita ai sensi  del  regolamento  n.  (UE) 2018/1488 del Consiglio europeo, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale dell'Unione europea L 252 in data 8  ottobre  2018.  Le  risorse  non utilizzate  nel  corso  della  predetta  annualita'  ritornano  nelle disponibilita' del Fondo per la crescita sostenibile.   2. Le proposte progettuali di  cui  al  comma  1  devono  prevedere attivita' di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, finalizzate alla realizzazione  di  nuovi  prodotti,  processi  o  servizi  o  al notevole miglioramento di prodotti o servizi  esistenti,  tramite  lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali, nell'ambito  delle traiettorie  tecnologiche  relative  al  settore  applicativo   della Strategia nazionale di specializzazione intelligente «Calcolo ad alte prestazioni», come individuate nell'allegato n. 2.   3. Ai fini della concessione ed erogazione  delle  agevolazioni  di cui al presente articolo si applicano le procedure di cui al Capo  II del decreto 5 marzo 2018 e successive modifiche e integrazioni.   Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana. 
     Roma, 2 agosto 2019 
                                                  Il Ministro: Di Maio 
  Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 2019  Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 896     |  
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