| Gazzetta n. 221 del 20 settembre 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLA SALUTE |  
| DECRETO 11 giugno 2019 |  
| Revisione della lista dei farmaci, delle  sostanze  biologicamente  o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego e' considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre  2000,  n.  376.  |  
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                       IL MINISTRO DELLA SALUTE 
                            di concerto con 
                      IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO              alla Presidenza del Consiglio dei ministri                    con delega in materia di sport 
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica  31  maggio  2018, con il quale l'on. Giulia Grillo e'  stata  nominata  Ministro  della salute;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica  1°  giugno  2018, recante «Nomina  a  Sottosegretario  di  Stato  alla  Presidenza  del Consiglio dei ministri, con le funzioni di Segretario  del  Consiglio medesimo, dell'onorevole dott. Giancarlo Giorgetti»;   Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27 giugno 2018, recante «Delega di funzioni al Sottosegretario di  Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri onorevole dott.  Giancarlo Giorgetti», e in particolare l'art.  3,  comma  1,  lettera  d),  che conferisce al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del  Consiglio dei ministri le funzioni di sviluppo  e  promozione,  per  quanto  di competenza,  delle  attivita'  di  prevenzione  del  doping  e  della violenza nello sport;   Vista la legge 29 novembre  1995,  n.  522,  recante  «Ratifica  ed esecuzione della convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989»;   Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina  della tutela sanitaria delle attivita' sportive e  della  lotta  contro  il doping», e, in particolare, l'art. 2, comma  1,  che  prevede  che  i farmaci, le sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e  le pratiche mediche il cui impiego e' considerato doping sono  ripartiti in classi approvate con decreto del Ministro della sanita',  d'intesa con il Ministro per i beni e le attivita' culturali;   Visto il decreto-legge 18 maggio  2006,  n.  181,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e, in particolare, l'art. 1, comma 19, lettera a),  per  il  quale  sono  attribuite  al Presidente del Consiglio dei ministri o al ministro da  lui  delegato le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero per i  beni e le attivita' culturali in materia di sport;   Vista la legge 26 novembre  2007,  n.  230,  recante  «Ratifica  ed esecuzione della Convenzione internazionale contro  il  doping  nello sport, con  allegati,  adottata  a  Parigi  nella  XXXIII  Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005»;   Visto il decreto 31 ottobre  2001,  n.  440,  recante  «Regolamento concernente l'organizzazione ed il  funzionamento  della  Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e  per  la  tutela  della salute nelle attivita' sportive»;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n. 44, recante «Regolamento recante il riordino degli organi  collegiali ed altri organismi operanti presso  il  Ministero  della  salute,  ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183», che ha trasferito le competenze della suddetta Commissione  alla  Sezione per la vigilanza ed il controllo sul doping e  per  la  tutela  della salute nelle  attivita'  sportive  del  Comitato  tecnico  sanitario, ricostituito con decreto del Ministro della salute 26 settembre  2018 e successive modificazioni;   Visto il decreto del Ministro  della  salute  di  concerto  con  il Ministro dello sport 16 aprile 2018, recante «Revisione  della  lista dei  farmaci,  delle  sostanze  biologicamente  o  farmacologicamente attive e delle  pratiche  mediche,  il  cui  impiego  e'  considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000,  n.  376»,  pubblicato nel supplemento ordinario n.  26  alla  Gazzetta  Ufficiale  -  Serie generale - n. 128 del 5 giugno 2018;   Visto l'emendamento all'allegato 1 della Convenzione internazionale contro il doping nello sport contenente la nuova lista di riferimento delle sostanze e dei metodi vietati  per  doping,  che  recepisce  la lista  elaborata   dall'Agenzia   Mondiale   Antidoping   (WADA-AMA), pubblicata sul sito internet dell'Agenzia stessa il 28 settembre 2018 ed in vigore dal 1° gennaio 2019;   Acquisita  la  proposta  della  Sezione  per  la  vigilanza  ed  il controllo sul doping e per la tutela  della  salute  nelle  attivita' sportive del Comitato tecnico sanitario formulata in data 17 dicembre 2018 e 18 marzo 2019;   Considerata la necessita' di  armonizzare  la  lista  dei  farmaci, delle sostanze biologicamente o  farmacologicamente  attive  e  delle pratiche mediche, il cui impiego e'  considerato  doping  alla  lista internazionale di riferimento, ai sensi dell'art. 2, comma  3,  della legge 14 dicembre 2000, n. 376; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
   1. E' approvata la lista delle sostanze e pratiche mediche, di  cui all'allegato III  parte  integrante  del  presente  decreto,  il  cui impiego e' considerato doping a norma  dell'art.  1  della  legge  14 dicembre  2000,  n.  376 -  ripartite  anche   nel   rispetto   delle disposizioni della «Convenzione contro il doping»,  ratificata  dalla legge  29  novembre  1995,  n.  522 -  in  adesione   all'emendamento all'allegato 1 della «Convenzione  internazionale  contro  il  doping nello sport», adottata a  Parigi  nella  XXXIII  Conferenza  generale UNESCO il 19  ottobre  2005,  ratificata  ai  sensi  della  legge  26 novembre 2007, n. 230, contenente la nuova lista di riferimento delle sostanze e dei metodi vietati per  doping,  che  recepisce  la  lista elaborata dall'Agenzia Mondiale Antidoping (WADA-AMA) in  vigore  dal 1° gennaio 2019 e riportata  nell'allegato  I  parte  integrante  del presente decreto.   2. La lista di cui all'allegato III e'  costituita  dalle  seguenti sezioni:   a) Sezione 1: classi vietate;   b) Sezione 2: principi attivi appartenenti alle classi vietate;   c) Sezione 3: medicinali contenenti principi attivi vietati;   d) Sezione 4: elenco in ordine alfabetico dei principi attivi e dei relativi medicinali;   e) Sezione 5: pratiche e metodi vietati.   3. Sono approvati i criteri di predisposizione e  di  aggiornamento della lista, di cui all'allegato II, parte  integrante  del  presente decreto.     |  
|   |                                                             Allegato I  Traduzione non ufficiale 
                      CODICE MONDIALE ANTIDOPING                        STANDARD INTERNAZIONALE 
                LISTA DELLE SOSTANZE E METODI PROIBITI                     IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2019 
      Il testo ufficiale della Lista e' depositato presso la WADA                ed e' pubblicato in Inglese e Francese.   In caso di disparita' tra la versione Inglese e quella Francese,                    fara' fede la versione Inglese. 
            La Lista entrera' in vigore il 1° gennaio 2019 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
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       CRITERI DI PREDISPOSIZIONE E DI AGGIORNAMENTO DELLA LISTA        DI CLASSI DEI FARMACI, DELLE SOSTANZE BIOLOGICAMENTE E     FARMACOLOGICAMENTE ATTIVE E DELLE PRATICHE, IL CUI IMPIEGO E'                    CONSIDERATO VIETATO PER DOPING 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
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                                                             Sezione 1                                                        CLASSI VIETATE 
               Parte di provvedimento in formato grafico
                                                             Sezione 2                      PRINCIPI ATTIVI APPARTENENTI ALLE CLASSI VIETATE 
               Parte di provvedimento in formato grafico
                                                             Sezione 3                         MEDICINALI CONTENENTI PRINCIPI ATTIVI VIETATI 
               Parte di provvedimento in formato grafico
                                                             Sezione 4                              ELENCO IN ORDINE ALFABETICO DEI PRINCIPI                              ATTIVI VIETATI E DEI RELATIVI MEDICINALI 
               Parte di provvedimento in formato grafico  Sezione 5  PRATICHE E METODI VIETATI IN GARA E FUORI GARA 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                                 Art. 2 
   1. Il presente decreto sostituisce il decreto interministeriale  16 aprile 2018, citato in premessa, e entra in vigore lo  stesso  giorno della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana.   Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.     Roma, 11 giugno 2019 
                                              Il Ministro della salute                                                       Grillo                 Il Sottosegretario di Stato  alla Presidenza del Consiglio dei ministri       con delega in materia di sport                Giorgetti 
  Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 2019  Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e politiche sociali, reg.ne prev. n. 2737     |  
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