| Gazzetta n. 220 del 19 settembre 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLA SALUTE |  
| DECRETO 10 settembre 2019 |  
| Modifica e integrazione al decreto 19 novembre 2014  recante  «Misure straordinarie    di    eradicazione    e    indennizzo    conseguente all'infestazione da Aethina tumida».  |  
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                         IL DIRETTORE GENERALE            della sanita' animale e dei farmaci veterinari 
   Visto il testo unico delle  leggi  sanitarie  approvato  con  regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;   Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche e integrazioni;   Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218 «Misure per  la  lotta  contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali».   Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;   Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  112  e successive modificazioni;   Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;   Vista   la   legge   24   dicembre   2004,   n.   313   «Disciplina dell'apicoltura»;   Vista la  ordinanza  ministeriale 20  aprile  2004  «Norme  per  la profilassi dell'Aethina tumida e del Tropilaelaps spp.»;   Considerato che in data 12 settembre 2014 il  Centro  di  referenza nazionale per l'apicoltura dell'IZS delle Venezie  ha  confermato  la presenza  del  coleottero  Aethina  tumida  esotico  sul   territorio nazionale in nuclei di api posti nel Comune di Gioia Tauro (RC).   Vista l'ordinanza della Regione Calabria n.  94  del  19  settembre 2014 «Ordinanza  contingibile  e  urgente  a  tutela  del  patrimonio apistico regionale e comunitario per rinvenimento di  Aethina  tumida in alveari del  territorio  di  Gioia  Tauro  (RC)»  che  dispone  la distruzione  degli  apiari  infestati  da  Aethina   tumida   nonche' l'istituzione di una zona di protezione di 20 km intorno al  focolaio primario di Gioia Tauro nonche' una zona di sorveglianza comprendente il rimanente territorio della Regione Calabria;   Visto il decreto 19 novembre 2014 della  Direzione  generale  della sanita' animale e dei farmaci veterinari del Ministero  della  salute relativo  a  «Misure  straordinarie  di  eradicazione  e   indennizzo conseguente all'infestazione da Aethina tumida» con il quale e' stata disposta la distruzione degli  apiari  infestati  da  Aethina  tumida nonche' l'indennizzo degli  apicoltori  interessati  ai  sensi  della legge 2 giugno 1988, n. 218;   Tenuto conto che a partire dal 2014  e  fino  al  2018  sono  stati accertati focolai di infestazione negli apiari, nuclei  sentinella  e sciami selvatici presenti nella zona  di  protezione  di  20  km  del Comune di Gioia Tauro;   Rilevato che nell'ambito dei  controlli  effettuati  nella  regione Calabria il 25 luglio 2016 e' stato accertato un  nuovo  focolaio  di Aethina tumida in un apiario posto nel Comune di Grimaldi a circa 100 km dalla zona di protezione di Gioia Tauro nella Provincia di  Reggio Calabria;   Considerato che nel 2017 altri  casi  di  infestazione  sono  stati accertati nei Comuni  di  Stignano  (RC),  Scilla  (RC)  e  Villa  S. Giovanni (RC) al di fuori dalla zona di protezione di 20 km di  Gioia Tauro all'interno della Provincia di Reggio Calabria;   Considerato che nel 2018  l'infestazione  e'  stata  accertata  nei Comuni di Laureana di Borrello (RC) e di Joppolo (VV);   Vista la nota della Direzione generale della sanita' animale e  dei farmaci veterinari n. prot. 11854 del 10 maggio  2017  con  la  quale l'intera Provincia di  Reggio  Calabria  viene  considerata  zona  di protezione;   Vista la nota n. prot  12751  del  22  maggio  2017  con  la  quale l'intera  Provincia  di  Vibo  Valentia  viene  considerata  zona  di protezione;   Preso atto della situazione epidemiologica che vede  il  persistere nonche' l'estendersi dell'infestazione oltre la zona di protezione di 20 km di Gioia Tauro negli anni  compresi  tra  il  2014  e  il  2018 nonche' il rilevamento di Aethina tumida in sciami selvatici e nuclei sentinella;   Considerato che il Consiglio superiore di sanita'  il  13  febbraio 2018,  in  risposta  al  quesito   della   DGSAF   relativamente   a: «Applicazione di misure di eradicazione nei confronti del  coleottero infestante Aethina  tumida  in  Provincia  di  Reggio  Calabria»,  ha espresso  parere  favorevole  alla  sostituzione,   nella   zona   di protezione  di  Reggio  Calabria,  delle  misure   straordinarie   di eradicazione  e  di  indennizzo  con  altre  misure  di  contenimento alternative  finalizzate  a  limitare  l'approccio  distruttivo   nei confronti degli alveari;   Visto il parere del Centro nazionale di referenza per  l'apicoltura dell'IZS delle Venezie avente numero  di  protocollo  0017984/2018  e trasmesso in data 19 dicembre 2018;   Ritenuto necessario pertanto rivedere la  strategia  di  intervento nei confronti di Aethina tumida sul  territorio  nazionale,  disposta con decreto 19 novembre 2014, tenuto conto delle conoscenze acquisite e  dell'evoluzione  della   situazione   epidemiologica   di   questo infestante; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
   1. Ai fini  del  presente  dispositivo  si  applicano  le  seguenti definizioni:     a) Zona di  protezione:  la  zona  di  almeno  20  km  di  raggio individuata  a  partire  dall'ultimo  focolaio  o  caso  nei   nuclei sentinella di Aethina tumida;     b) Zona di sorveglianza:  la  zona  di  almeno  5  km  di  raggio individuata a partire dal margine esterno della zona di protezione.     |  
|   |                                                             Allegato 1   A) Misure in Zona protezione       a) verifica da parte del veterinario ufficiale dell'inserimento in BDA di tutti  gli  apiari  presenti,  della  tracciabilita'  degli alveari nonche' del  posizionamento  da  parte  degli  apicoltori  di trappole meccaniche o biocide in tutte le arnie;       b) nel caso in cui vengano rilevati alveari privi  di  trappole l'intero apiario verra' posto sotto sequestro fino  alla  risoluzione della non conformita';       c) divieto di movimentazione  verso  l'esterno  della  zona  di protezione  di  alveari,  sciami,  nuclei,  pacchi  d'ape,  api   per impollinazione e api regine nonche' favi e melari;       d) divieto di introduzione o di transito in zona di  protezione di alveari, sciami, nuclei, pacchi d'ape, api per impollinazione, api regine nonche' favi e melari se non previamente autorizzato da  parte della ASL territorialmente competente;       e) effettuazione di controlli in un numero di  apiari  tale  da rilevare una prevalenza uguale o superiore  al  10%  con  il  95%  di confidenza;       f) in ciascun apiario verranno controllate in parti  uguali  un numero di trappole famiglie tale da rilevare  una  prevalenza  attesa del 10% con il 95% di confidenza;       g) in caso di rilevamento di  Aethina  tumida  dovranno  essere controllati tutti gli alveari dell'apiario;       h) se ritenuto necessario, effettuazione di ulteriori controlli clinici, in alveari, nuclei sentinella impianti di smielatura al fine di raccogliere ulteriori  dati  di  carattere  epidemiologico  o  per l'attuazione di misure di controllo;       i) distruzione da parte del veterinario ufficiale degli  apiari abbandonati che non risultano registrati in BDA.     2. In deroga alla lettera c), i melari possono essere inviati  in vincolo  sanitario  verso  impianti  di   smielatura   presenti   nel territorio regionale, a condizione che siano stati sottoposti  ad  un esame  ispettivo  da  parte  del  veterinario  ufficiale  con   esito favorevole;     3. I melari di cui al  punto  2)  dovranno  essere  sottoposti  a smielatura entro massimo 48 ore dal loro arrivo a destino;     4. In caso di riscontro di Aethina tumida  all'esame  di  cui  al punto 2) i melari dovranno essere  sottoposti  a  un  trattamento  di bonifica prima di essere spostati;     5. Per consentire la  programmazione  dei  controlli  di  cui  al precedente punto 2, l'apicoltore comunica lo spostamento  dei  melari al veterinario ufficiale almeno 72 ore prima della partenza. I melari devono viaggiare avvolti in cellophane a tenuta.  B) Misure in Zona di sorveglianza       a) verifica da parte del veterinario ufficiale dell'inserimento in BDA di tutti  gli  apiari  presenti,  della  tracciabilita'  degli alveari e dell'avvenuto posizionamento da parte degli  apicoltori  in tutte le arnie di trappole meccaniche o biocide;       b) divieto di movimentazione  verso  l'esterno  della  zona  di sorveglianza di  alveari,  sciami,  nuclei,  pacchi  d'ape,  api  per impollinazione, api regine;       c) divieto di  introduzione  e  transito  di  alveari,  sciami, nuclei, pacchi d'ape, api per impollinazione  e  api  regine  nonche' favi e melari  se  non  previamente  autorizzato  da  parte  dell'ASL territorialmente competente;       d) posizionamento e controllo  clinico  mensile  da  parte  del veterinario ufficiale di un numero di nuclei sentinella definiti  dal CRN  dell'apicoltura   calcolati   in   funzione   della   situazione epidemiologica lungo l'intero perimetro della zona di sorveglianza in una fascia profonda 500 metri dalla zona di protezione;       e) controllo annuale di tutti gli apiari presenti nella zona di sorveglianza attraverso l'esecuzione di test clinici eseguiti  su  un numero uguale di trappole e famiglie tali da rilevare una  prevalenza del 2% con il 95% di confidenza;       f) in caso  di  presenza  di  Aethina  tumida  dovranno  essere controllati tutti gli alveari dell'apiario;       g) effettuazione di ulteriori controlli  clinici,  se  ritenuto necessario, da condursi negli alveari e nei nuclei sentinella al fine di raccogliere dati di carattere epidemiologico o per l'attuazione di misure di controllo;       h) in caso di rilevamento di Aethina tumida  in  un  alveare  o nucleo sentinella si procedera' ad  individuare  una  nuova  zona  di protezione a partire dal focolaio confermato;     2. In deroga alla lettera c),  per  i  soli  alveari  a  fini  di nomadismo e' consentita la movimentazione al di fuori della  zona  di sorveglianza e  solo  nelle  province  confinanti,  previo  controllo clinico con esito favorevole di un numero di alveari tale da rilevare una prevalenza di infestazione uguale o superiore al 2% con il 95% di confidenza.     3. In deroga alla lettera c); i melari possono essere inviati  in vincolo  sanitario  verso  impianti  di   smielatura   presenti   nel territorio regionale, a condizione che siano stati sottoposti  ad  un esame  ispettivo  da  parte  del  veterinario  ufficiale  con   esito favorevole;     4. I melari di cui al  punto  2)  dovranno  essere  sottoposti  a smielatura entro massimo 48 ore dal loro arrivo a destino;     5. In caso di riscontro di Aethina tumida  all'esame  di  cui  al punto precedente i melari dovranno essere sottoposti a un trattamento di bonifica prima di essere spostati;     6. Per consentire la  programmazione  dei  controlli  di  cui  al precedente punto 2, l'apicoltore comunica lo spostamento  dei  melari al veterinario ufficiale almeno 72 ore prima della partenza. I melari devono viaggiare avvolti in cellophane a tenuta.     |  
|   |                                 Art. 2 
   1. Al decreto del direttore generale della sanita'  animale  e  del farmaco veterinario del Ministero della salute del 19 novembre  2014, al comma 2 dell'art. 1 sono aggiunti i seguenti commi:     3. Qualora nelle zone di protezione il numero  di  focolai  o  di casi nei nuclei sentinella di Aethina tumida si dimostri in  crescita nello spazio o nel tempo o comunque persistente, i Servizi veterinari delle regioni e provincie autonome di Trento e di Bolzano sentito  il Ministero della salute e previa valutazione del CRN per l'apicoltura, considerate le caratteristiche del territorio, del livello  e  stadio delle infestazioni,  delle  movimentazioni  nonche'  delle  possibili fonti di infestazione, dispongono nella zona di protezione, al  posto degli abbattimenti  totali,  abbattimenti  di  tipo  selettivo  negli apiari infestati da Aethina tumida;     4. A seguito di conferma di un focolaio o di un caso in un nucleo sentinella nelle zone di protezione e sorveglianza  si  applicano  le misure previste dall'allegato 1.   Il presente  decreto  dirigenziale  e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 10 settembre 2019 
                                       Il direttore generale: Borrello      |  
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