Gazzetta n. 220 del 19 settembre 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 10 settembre 2019
Modifica e integrazione al decreto 19 novembre 2014 recante «Misure straordinarie di eradicazione e indennizzo conseguente all'infestazione da Aethina tumida».


IL DIRETTORE GENERALE
della sanita' animale e dei farmaci veterinari

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218 «Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali».
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni;
Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 24 dicembre 2004, n. 313 «Disciplina dell'apicoltura»;
Vista la ordinanza ministeriale 20 aprile 2004 «Norme per la profilassi dell'Aethina tumida e del Tropilaelaps spp.»;
Considerato che in data 12 settembre 2014 il Centro di referenza nazionale per l'apicoltura dell'IZS delle Venezie ha confermato la presenza del coleottero Aethina tumida esotico sul territorio nazionale in nuclei di api posti nel Comune di Gioia Tauro (RC).
Vista l'ordinanza della Regione Calabria n. 94 del 19 settembre 2014 «Ordinanza contingibile e urgente a tutela del patrimonio apistico regionale e comunitario per rinvenimento di Aethina tumida in alveari del territorio di Gioia Tauro (RC)» che dispone la distruzione degli apiari infestati da Aethina tumida nonche' l'istituzione di una zona di protezione di 20 km intorno al focolaio primario di Gioia Tauro nonche' una zona di sorveglianza comprendente il rimanente territorio della Regione Calabria;
Visto il decreto 19 novembre 2014 della Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute relativo a «Misure straordinarie di eradicazione e indennizzo conseguente all'infestazione da Aethina tumida» con il quale e' stata disposta la distruzione degli apiari infestati da Aethina tumida nonche' l'indennizzo degli apicoltori interessati ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218;
Tenuto conto che a partire dal 2014 e fino al 2018 sono stati accertati focolai di infestazione negli apiari, nuclei sentinella e sciami selvatici presenti nella zona di protezione di 20 km del Comune di Gioia Tauro;
Rilevato che nell'ambito dei controlli effettuati nella regione Calabria il 25 luglio 2016 e' stato accertato un nuovo focolaio di Aethina tumida in un apiario posto nel Comune di Grimaldi a circa 100 km dalla zona di protezione di Gioia Tauro nella Provincia di Reggio Calabria;
Considerato che nel 2017 altri casi di infestazione sono stati accertati nei Comuni di Stignano (RC), Scilla (RC) e Villa S. Giovanni (RC) al di fuori dalla zona di protezione di 20 km di Gioia Tauro all'interno della Provincia di Reggio Calabria;
Considerato che nel 2018 l'infestazione e' stata accertata nei Comuni di Laureana di Borrello (RC) e di Joppolo (VV);
Vista la nota della Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari n. prot. 11854 del 10 maggio 2017 con la quale l'intera Provincia di Reggio Calabria viene considerata zona di protezione;
Vista la nota n. prot 12751 del 22 maggio 2017 con la quale l'intera Provincia di Vibo Valentia viene considerata zona di protezione;
Preso atto della situazione epidemiologica che vede il persistere nonche' l'estendersi dell'infestazione oltre la zona di protezione di 20 km di Gioia Tauro negli anni compresi tra il 2014 e il 2018 nonche' il rilevamento di Aethina tumida in sciami selvatici e nuclei sentinella;
Considerato che il Consiglio superiore di sanita' il 13 febbraio 2018, in risposta al quesito della DGSAF relativamente a: «Applicazione di misure di eradicazione nei confronti del coleottero infestante Aethina tumida in Provincia di Reggio Calabria», ha espresso parere favorevole alla sostituzione, nella zona di protezione di Reggio Calabria, delle misure straordinarie di eradicazione e di indennizzo con altre misure di contenimento alternative finalizzate a limitare l'approccio distruttivo nei confronti degli alveari;
Visto il parere del Centro nazionale di referenza per l'apicoltura dell'IZS delle Venezie avente numero di protocollo 0017984/2018 e trasmesso in data 19 dicembre 2018;
Ritenuto necessario pertanto rivedere la strategia di intervento nei confronti di Aethina tumida sul territorio nazionale, disposta con decreto 19 novembre 2014, tenuto conto delle conoscenze acquisite e dell'evoluzione della situazione epidemiologica di questo infestante;

Decreta:

Art. 1

1. Ai fini del presente dispositivo si applicano le seguenti definizioni:
a) Zona di protezione: la zona di almeno 20 km di raggio individuata a partire dall'ultimo focolaio o caso nei nuclei sentinella di Aethina tumida;
b) Zona di sorveglianza: la zona di almeno 5 km di raggio individuata a partire dal margine esterno della zona di protezione.
 
Allegato 1
A) Misure in Zona protezione
a) verifica da parte del veterinario ufficiale dell'inserimento in BDA di tutti gli apiari presenti, della tracciabilita' degli alveari nonche' del posizionamento da parte degli apicoltori di trappole meccaniche o biocide in tutte le arnie;
b) nel caso in cui vengano rilevati alveari privi di trappole l'intero apiario verra' posto sotto sequestro fino alla risoluzione della non conformita';
c) divieto di movimentazione verso l'esterno della zona di protezione di alveari, sciami, nuclei, pacchi d'ape, api per impollinazione e api regine nonche' favi e melari;
d) divieto di introduzione o di transito in zona di protezione di alveari, sciami, nuclei, pacchi d'ape, api per impollinazione, api regine nonche' favi e melari se non previamente autorizzato da parte della ASL territorialmente competente;
e) effettuazione di controlli in un numero di apiari tale da rilevare una prevalenza uguale o superiore al 10% con il 95% di confidenza;
f) in ciascun apiario verranno controllate in parti uguali un numero di trappole famiglie tale da rilevare una prevalenza attesa del 10% con il 95% di confidenza;
g) in caso di rilevamento di Aethina tumida dovranno essere controllati tutti gli alveari dell'apiario;
h) se ritenuto necessario, effettuazione di ulteriori controlli clinici, in alveari, nuclei sentinella impianti di smielatura al fine di raccogliere ulteriori dati di carattere epidemiologico o per l'attuazione di misure di controllo;
i) distruzione da parte del veterinario ufficiale degli apiari abbandonati che non risultano registrati in BDA.
2. In deroga alla lettera c), i melari possono essere inviati in vincolo sanitario verso impianti di smielatura presenti nel territorio regionale, a condizione che siano stati sottoposti ad un esame ispettivo da parte del veterinario ufficiale con esito favorevole;
3. I melari di cui al punto 2) dovranno essere sottoposti a smielatura entro massimo 48 ore dal loro arrivo a destino;
4. In caso di riscontro di Aethina tumida all'esame di cui al punto 2) i melari dovranno essere sottoposti a un trattamento di bonifica prima di essere spostati;
5. Per consentire la programmazione dei controlli di cui al precedente punto 2, l'apicoltore comunica lo spostamento dei melari al veterinario ufficiale almeno 72 ore prima della partenza. I melari devono viaggiare avvolti in cellophane a tenuta. B) Misure in Zona di sorveglianza
a) verifica da parte del veterinario ufficiale dell'inserimento in BDA di tutti gli apiari presenti, della tracciabilita' degli alveari e dell'avvenuto posizionamento da parte degli apicoltori in tutte le arnie di trappole meccaniche o biocide;
b) divieto di movimentazione verso l'esterno della zona di sorveglianza di alveari, sciami, nuclei, pacchi d'ape, api per impollinazione, api regine;
c) divieto di introduzione e transito di alveari, sciami, nuclei, pacchi d'ape, api per impollinazione e api regine nonche' favi e melari se non previamente autorizzato da parte dell'ASL territorialmente competente;
d) posizionamento e controllo clinico mensile da parte del veterinario ufficiale di un numero di nuclei sentinella definiti dal CRN dell'apicoltura calcolati in funzione della situazione epidemiologica lungo l'intero perimetro della zona di sorveglianza in una fascia profonda 500 metri dalla zona di protezione;
e) controllo annuale di tutti gli apiari presenti nella zona di sorveglianza attraverso l'esecuzione di test clinici eseguiti su un numero uguale di trappole e famiglie tali da rilevare una prevalenza del 2% con il 95% di confidenza;
f) in caso di presenza di Aethina tumida dovranno essere controllati tutti gli alveari dell'apiario;
g) effettuazione di ulteriori controlli clinici, se ritenuto necessario, da condursi negli alveari e nei nuclei sentinella al fine di raccogliere dati di carattere epidemiologico o per l'attuazione di misure di controllo;
h) in caso di rilevamento di Aethina tumida in un alveare o nucleo sentinella si procedera' ad individuare una nuova zona di protezione a partire dal focolaio confermato;
2. In deroga alla lettera c), per i soli alveari a fini di nomadismo e' consentita la movimentazione al di fuori della zona di sorveglianza e solo nelle province confinanti, previo controllo clinico con esito favorevole di un numero di alveari tale da rilevare una prevalenza di infestazione uguale o superiore al 2% con il 95% di confidenza.
3. In deroga alla lettera c); i melari possono essere inviati in vincolo sanitario verso impianti di smielatura presenti nel territorio regionale, a condizione che siano stati sottoposti ad un esame ispettivo da parte del veterinario ufficiale con esito favorevole;
4. I melari di cui al punto 2) dovranno essere sottoposti a smielatura entro massimo 48 ore dal loro arrivo a destino;
5. In caso di riscontro di Aethina tumida all'esame di cui al punto precedente i melari dovranno essere sottoposti a un trattamento di bonifica prima di essere spostati;
6. Per consentire la programmazione dei controlli di cui al precedente punto 2, l'apicoltore comunica lo spostamento dei melari al veterinario ufficiale almeno 72 ore prima della partenza. I melari devono viaggiare avvolti in cellophane a tenuta.
 
Art. 2

1. Al decreto del direttore generale della sanita' animale e del farmaco veterinario del Ministero della salute del 19 novembre 2014, al comma 2 dell'art. 1 sono aggiunti i seguenti commi:
3. Qualora nelle zone di protezione il numero di focolai o di casi nei nuclei sentinella di Aethina tumida si dimostri in crescita nello spazio o nel tempo o comunque persistente, i Servizi veterinari delle regioni e provincie autonome di Trento e di Bolzano sentito il Ministero della salute e previa valutazione del CRN per l'apicoltura, considerate le caratteristiche del territorio, del livello e stadio delle infestazioni, delle movimentazioni nonche' delle possibili fonti di infestazione, dispongono nella zona di protezione, al posto degli abbattimenti totali, abbattimenti di tipo selettivo negli apiari infestati da Aethina tumida;
4. A seguito di conferma di un focolaio o di un caso in un nucleo sentinella nelle zone di protezione e sorveglianza si applicano le misure previste dall'allegato 1.
Il presente decreto dirigenziale e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 2019

Il direttore generale: Borrello