Gazzetta n. 220 del 19 settembre 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
DECRETO 25 luglio 2019
Disposizioni nazionali sul periodo di chiusura annuale della pesca per la specie Anguilla europea.


IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, gli articoli 4, 5, 33 e 34;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013 n. 105, recante «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 luglio 2017, n. 143, recante «Regolamento recante adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177»;
Visto il decreto del 7 marzo 2018, n. 2481 recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 luglio 2017, n. 143»;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 2018, n. 160), convertito, con modificazioni, in legge n. 97 del 9 agosto 2018 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2018), con il quale e' stata modificata, tra l'altro la denominazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;
Visto il regolamento (CE) n. 338/1997 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e in particolare l'allegato B che include tra le specie l'anguilla (Anguilla anguilla);
Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94;
Visto il regolamento (CE) n. 1100/2007 del 18 settembre 2007 che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea;
Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della commissione dell'8 aprile 2011 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
Vista la decisione C(2011) 4816 dell'11 luglio 2011 della Commissione europea (notificata in data 20 luglio 2011 con nota prot. n. 6877) con la quale e' stato approvato il Piano nazionale di gestione dell'anguilla comprendente nove piani regionali;
Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre del 2013, relativo alla politica comune della pesca;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/2029 della Commissione del 10 novembre 2016 che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio;
Vista la raccomandazione GFCM/42/2018/1 che istituisce un piano di gestione pluriennale per la specie Anguilla europea nel Mar Mediterraneo;
Visto il regolamento (UE) n. 2019/124 del 30 gennaio 2019, che all'art. 42, obbliga gli stati membri ad istituire una chiusura annuale alla pesca, di tre mesi consecutivi, per la specie Anguilla anguilla;
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio dell'8 gennaio 2002 «Istituzione del registro di detenzione delle specie animali e vegetali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 2002, n. 15;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153 in materia di pesca marittima;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 recante «Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100 recante «Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori della pesca e dell'acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza e del controllo della pesca marittima a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2011 «Disciplina della pesca e della commercializzazione del novellame di anguilla della specie Anguilla anguilla (CECA)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 2011, n. 20;
Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 concernente misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° febbraio 2012, n. 26);
Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2018, n. 6752, registrato dalla Corte dei conti al n. 695 in data 3 agosto 2018, recante la delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, delle materie attinenti il comparto della pesca marittima e dell'acquacoltura, al Sottosegretario di Stato on.le Franco Manzato;
Considerata la necessita' di adeguarsi a quanto stabilito dalla sopramenzionata raccomandazione GFCM 42/2018/1 e dal regolamento 2019/124 del 30 gennaio 2019;
Sentito il parere delle regioni aderenti al Piano nazionale Anguilla (regolamento (CE) n. 1100/2007) che, durante la riunione del 3 aprile 2019 tenutasi presso il MIPAAFT, hanno stabilito il periodo comune di chiusura continuativo;

Decreta:

Art. 1

1. Il periodo di chiusura continuativo della pesca per la specie Anguilla europea (Anguilla anguilla) e' stabilito dal 1° gennaio fino al 31 marzo di ogni anno, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Durante tale periodo non deve essere impedita la migrazione della specie verso mare.
 
Art. 2

1. Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano alle attivita' di pesca ricreativa e commerciale, all'allevamento estensivo dell'anguilla europea in ambiente vallivo aperto al flusso migratorio da mare, nelle acque dolci, marine e salmastre nazionali, effettuato in coerenza con gli obiettivi di conservazione previsti dal regolamento (CE) n. 1100/2007 e in coerenza con gli obiettivi del piano nazionale di gestione dell'Anguilla europea, nonche' in linea con le dinamiche temporali di migrazione della specie nell'area Mediterranea.
 
Art. 3

1. Il periodo di chiusura, individuato all'art. 1 del presente decreto, e' comune a tutte le regioni italiane che attuano il Piano nazionale di gestione dell'anguilla europea ovvero: Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Puglia, Umbria e Sardegna. In tale periodo (gennaio-marzo) e' consentita la pesca delle ceche di Anguilla anguilla destinate al solo scopo di ripopolamento di ambienti che favoriscono la migrazione a mare della specie, ai sensi del regolamento (CE) n. 1100/2007.
 
Art. 4

1. La pesca a mare dell'anguilla adulta e' vietata in tutte le regioni per tutto il periodo dell'anno.
 
Art. 5

1. La commercializzazione della specie Anguilla anguilla e' permessa entro e non oltre il 20 gennaio di ogni anno e, al termine del periodo di chiusura alla pesca stabilito dall'art. 1 del presente decreto, dopo il 31 marzo di ogni anno.
 
Art. 6

1. Per tutte le regioni non partecipanti al Piano nazionale anguilla vige la chiusura della pesca della specie per tutto il periodo annuale. Tale disposizione riguarda la pesca ricreativa e commerciale nelle acque dolci, marine e salmastre nazionali, di tutti gli stadi del ciclo vitale dell'anguilla europea.
Il presente provvedimento e' trasmesso all'organo di controllo per la registrazione, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 25 luglio 2019

Il Sottosegretario di Stato: Manzato
Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 2019 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 1-895