| Gazzetta n. 220 del 19 settembre 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO |  
| DECRETO 25 luglio 2019 |  
| Disposizioni nazionali sul periodo di chiusura  annuale  della  pesca per la specie Anguilla europea.  |  
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                      IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
   Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art.  11  della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, gli articoli 4, 5,  33 e 34;   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle amministrazioni pubbliche»;   Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  27 febbraio 2013 n. 105, recante «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,  a  norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»;   Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  17 luglio  2017,  n.  143,  recante  «Regolamento  recante   adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 11, comma 2, del  decreto  legislativo 19 agosto 2016, n. 177»;   Visto il decreto del 7 marzo 2018, n. 2481 recante  «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle  politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto del  Presidente del Consiglio dei ministri del 17 luglio 2017, n. 143»;   Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei  Ministeri  dei beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  delle  politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e  della  tutela  del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e  disabilita'» (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  12  luglio  2018,  n.  160), convertito, con modificazioni, in legge  n.  97  del  9  agosto  2018 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2018),  con il quale e'  stata  modificata,  tra  l'altro  la  denominazione  del Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e   forestali   in Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del turismo;   Visto il regolamento (CE) n. 338/1997 del Consiglio del 9  dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della  flora  e  della  fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e in  particolare l'allegato  B  che  include  tra  le  specie   l'anguilla   (Anguilla anguilla);   Visto il  regolamento  (CE)  n.  1967/2006  del  Consiglio  del  21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione  per  lo  sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e  recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94;   Visto il regolamento (CE) n. 1100/2007 del 18  settembre  2007  che istituisce misure per  la  ricostituzione  dello  stock  di  anguilla europea;   Visto il  regolamento  (CE)  n.  1224/2009  del  Consiglio  del  20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario  per garantire il rispetto delle norme della politica comune della  pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n.  2115/2005,  (CE)  n.  2166/2005, (CE) n. 388/2006,  (CE)  n.  509/2007,  (CE)  n.  676/2007,  (CE)  n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008,  (CE)  n.  1342/2008  e  che  abroga  i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;   Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   404/2011   della commissione dell'8 aprile 2011 recante modalita' di applicazione  del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un  regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme  della politica comune della pesca;   Vista  la  decisione  C(2011)  4816  dell'11  luglio   2011   della Commissione europea (notificata in data 20 luglio 2011 con nota prot. n. 6877) con la quale  e'  stato  approvato  il  Piano  nazionale  di gestione dell'anguilla comprendente nove piani regionali;   Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre del 2013, relativo alla  politica  comune della pesca;   Visto il regolamento (UE) n. 2016/2029  della  Commissione  del  10 novembre  2016  che  modifica  il  regolamento  (CE)  n.  338/97  del Consiglio relativo alla protezione di  specie  della  flora  e  della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio;   Vista la raccomandazione GFCM/42/2018/1 che istituisce un piano  di gestione  pluriennale  per  la  specie  Anguilla  europea   nel   Mar Mediterraneo;   Visto il regolamento (UE) n. 2019/124  del  30  gennaio  2019,  che all'art. 42, obbliga gli  stati  membri  ad  istituire  una  chiusura annuale alla pesca, di tre mesi consecutivi, per la  specie  Anguilla anguilla;   Visto il decreto del Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio  dell'8  gennaio  2002  «Istituzione   del   registro   di detenzione  delle  specie  animali  e  vegetali»,  pubblicato   nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 2002, n. 15;   Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153 in  materia  di pesca marittima;   Visto il  decreto  legislativo  26  maggio  2004,  n.  154  recante «Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;   Visto il  decreto  legislativo  27  maggio  2005,  n.  100  recante «Ulteriori disposizioni per  la  modernizzazione  dei  settori  della pesca e dell'acquacoltura e per il potenziamento  della  vigilanza  e del controllo della pesca marittima a norma  dell'art.  1,  comma  2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;   Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole  alimentari e  forestali  12  gennaio  2011  «Disciplina  della  pesca  e   della commercializzazione del novellame di anguilla della  specie  Anguilla anguilla (CECA)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26  gennaio 2011, n. 20;   Visto il decreto legislativo  9  gennaio  2012,  n.  4  concernente misure per il  riassetto  della  normativa  in  materia  di  pesca  e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010,  n.  96 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° febbraio 2012, n. 26);   Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2018, n.  6752,  registrato dalla Corte dei conti al n. 695 in data 3  agosto  2018,  recante  la delega  di  attribuzioni  del  Ministro  delle   politiche   agricole alimentari, forestali e  del  turismo,  delle  materie  attinenti  il comparto   della   pesca   marittima    e    dell'acquacoltura,    al Sottosegretario di Stato on.le Franco Manzato;   Considerata la necessita' di adeguarsi  a  quanto  stabilito  dalla sopramenzionata raccomandazione  GFCM  42/2018/1  e  dal  regolamento 2019/124 del 30 gennaio 2019;   Sentito  il  parere  delle  regioni  aderenti  al  Piano  nazionale Anguilla (regolamento (CE) n. 1100/2007) che, durante la riunione del 3 aprile 2019 tenutasi presso il MIPAAFT, hanno stabilito il  periodo comune di chiusura continuativo; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
   1. Il periodo di chiusura continuativo della pesca  per  la  specie Anguilla europea (Anguilla anguilla) e' stabilito dal 1° gennaio fino al 31 marzo di ogni anno, a partire dalla data di entrata  in  vigore del presente decreto. Durante tale periodo non deve  essere  impedita la migrazione della specie verso mare.     |  
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   1. Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano alle attivita' di pesca   ricreativa   e   commerciale,    all'allevamento    estensivo dell'anguilla europea in ambiente vallivo aperto al flusso migratorio da mare, nelle acque dolci, marine e salmastre nazionali,  effettuato in  coerenza  con  gli  obiettivi  di  conservazione   previsti   dal regolamento (CE) n. 1100/2007 e in coerenza  con  gli  obiettivi  del piano nazionale di gestione dell'Anguilla europea, nonche'  in  linea con le dinamiche  temporali  di  migrazione  della  specie  nell'area Mediterranea.     |  
|   |                                 Art. 3 
   1. Il periodo di chiusura,  individuato  all'art.  1  del  presente decreto, e' comune a tutte le regioni italiane che attuano  il  Piano nazionale  di  gestione  dell'anguilla  europea  ovvero:   Lombardia, Veneto,  Friuli-Venezia  Giulia,  Emilia  Romagna,  Toscana,   Lazio, Puglia,  Umbria  e  Sardegna.  In  tale  periodo  (gennaio-marzo)  e' consentita la pesca delle ceche di  Anguilla  anguilla  destinate  al solo scopo di ripopolamento di ambienti che favoriscono la migrazione a mare della specie, ai sensi del regolamento (CE) n. 1100/2007.     |  
|   |                                 Art. 4 
   1. La pesca a mare dell'anguilla adulta  e'  vietata  in  tutte  le regioni per tutto il periodo dell'anno.     |  
|   |                                 Art. 5 
   1.  La  commercializzazione  della  specie  Anguilla  anguilla   e' permessa entro e non oltre il 20 gennaio di ogni anno e,  al  termine del periodo di chiusura alla pesca stabilito dall'art. 1 del presente decreto, dopo il 31 marzo di ogni anno.     |  
|   |                                 Art. 6 
   1. Per  tutte  le  regioni  non  partecipanti  al  Piano  nazionale anguilla vige la chiusura della  pesca  della  specie  per  tutto  il periodo annuale. Tale disposizione riguarda  la  pesca  ricreativa  e commerciale nelle acque dolci, marine e salmastre nazionali, di tutti gli stadi del ciclo vitale dell'anguilla europea.   Il presente provvedimento e' trasmesso all'organo di controllo  per la  registrazione,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla  sua pubblicazione. 
     Roma, 25 luglio 2019 
                                  Il Sottosegretario di Stato: Manzato  Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 2019  Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 1-895     |  
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